Concorso per 10 dottori di ricerca (calabria) UNIVERSITA' DELLA CALABRIA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 10
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 97 del 12-12-2008
Sintesi: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA CONCORSO   (scad.  2 gennaio 2009) Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in ambiente, salute e processi eco-sostenibili XXIV Ciclo ...
Ente: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
Regione: CALABRIA
Provincia: COSENZA
Comune: RENDE
Data di inserimento: 15-12-2008
Data Scadenza bando 02-01-2009
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UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
CONCORSO   (scad.  2 gennaio 2009)
Concorso  per  l'ammissione  al  corso  di  dottorato  di  ricerca in
ambiente, salute e processi eco-sostenibili XXIV Ciclo
                             IL RETTORE

   Visto  lo statuto dell'Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 70 del 25.3.1997 e le successive modificazioni e integrazioni;
   Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
aprile 1997 e successive modificazioni;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 387 del 3
ottobre 1997;
   Vista  la  legge  n.  449  del  27 dicembre 1997 ed in particolare
l'art.51, comma 6;
   Visto  l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le  Universita',con  proprio  regolamento, disciplinano l'istituzione
dei  corsi  di  dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del  titolo,  gli  obiettivi  formativi  ed  il relativo programma di
studi,  la  durata,  il  contributo  per l'accesso e la frequenza, le
modalita'  di  conferimento e l'importo delle borse di studio nonche'
le  convenzioni  con  soggetti  pubblici e privati, in conformita' ai
criteri  generali  e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
   Visto   il  decreto  ministeriale  n.  224  del  30  aprile  1999,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13.07.1999, relativo
al Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
   Visto  il  Regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca
dell'Universita'  della  Calabria,  approvato con D.R. n. 1707 del 16
giugno 2008;
   Vista  la  nota  ministeriale  prot.  880  del 11.04.2008: D.M. 23
ottobre  2003  n.  198  artt. 3 e 6 e DD.MM. 9 agosto 2004 n. 263 e 3
novembre  2005,  n.  492,  avente  per  oggetto:  Assegnazione  borse
aggiuntive dottorato di ricerca;
   Vista  la  proposta  avanzata  coordinatore del corso, relativa al
rinnovo del dottorato di ricerca di che trattasi XXIV ciclo, con sede
amministrativa presso l'Universita' della Calabria;
   Visto  il  D.M. del 18 giugno 2008 con il quale, a decorrere dal 1
gennaio  2008,  l'importo lordo delle borse per la frequenza ai corsi
di dottorato di ricerca e' stato determinato in € 13.638,47;
   Visto il parere del nucleo di valutazione interna del 10.09.2008;
   Vista  la proposta di ripartizione delle borse per i singoli corsi
di  dottorato  avanzata  dal  COCOP,  adunanza  del  12.09.2008 e del
18.09.2008;
   Visto il D.R. 2645 del 26/09/2008 ratificato dal Senato Accademico
nell'adunanza   dell'1/10/2008   con   il   quale   viene   approvata
l'istituzione  dei  corsi di dottorato di ricerca per il XXIV ciclo e
la relativa ripartizione delle borse;
   Vista  la  comunicazione  del coordinatore del corso relativa alle
specifiche del bando di ammissione al dottorato;
   Viste  le  comunicazioni  pervenute  per il co-finanziamento delle
borse  di  studio  dal  Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto
sull'Inquinamento   delle  Acque,  dall'Universita'  di  Caen  e  dal
Dipartimento di Modellistica per l'Ingegneria;
   Accertato   che   la   copertura   finanziaria   sara'  assicurata
nell'ambito della programmazione del bilancio di previsione esercizio
2009;
   Ritenuto necessario provvedere in merito;
                              Decreta:

                               Art. 1.


   E'  indetto  il  concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al
corso  di  dottorato  in  Ambiente, salute e processi eco-sostenibili
dell'Universita' della Calabria relativo al XXIV ciclo.
   Per  il sopra citato dottorato di ricerca vengono indicati i posti
complessivi  messi  a  concorso,  la durata, il numero delle borse di
studio.
   Ambiente, salute e processi eco-sostenibili
   Sede amministrativa: Universita' della Calabria
   Dipartimento di Modellistica per l'Ingegneria
Posti                                                         |    10
---------------------------------------------------------------------
Borsa di studio Ateneo/CNR-IIA                                |     1
---------------------------------------------------------------------
Borsa di studio in co-tutela internazionale:                  |
Ateneo/Universita' di Caen                                    |     1
---------------------------------------------------------------------
Borsa di studio Ateneo/Lab. Reologia e Ing. Alimentare (Dip.  |
Model. Ing.)                                                  |     1
---------------------------------------------------------------------
Borsa di studio Ateneo/Lab. Fenomeni di trasporto e biotecn.  |
(Dip. Model. Ing.)                                            |     1
---------------------------------------------------------------------
Borsa di studio MIUR                                          |     1
---------------------------------------------------------------------
Durata                                                        |3 anni
   Campi di ricerca:
    ·  Processi  avanzati ed innovativi nelle applicazioni chimiche,
biotecnologiche,  ambientali, agro-alimentari e farmaceutiche e nelle
trasformazioni energetiche;
    · Ecosostenibilita' ed impatto ambientale;
    ·  Tecnologie  innovative  per  il  trattamento reflui civili ed
ambientale;
    · Modellazione fisica dei processi di trasformazione;
    · Tecnologie biomedicali e biomateriali;
    ·  Processi  di  emissione,  trasporto  e trasformazioni chimico
fisiche in atmosfera e qualita' dell'aria;
    ·  Ciclo  di  inquinanti tra atmosfera e ecosistemi terrestri ed
acquatici;
    · Sintesi, studio chimico fisico e dissezione del pathway genico
di composti con attivita' biomedica;
    · Tossicologia ambientale;
    · Tecniche analitiche innovative di controllo ambientale;
    ·  Materiali funzionalizzati ad alte prestazioni per lo sviluppo
di processi ecosostenibili;
    · Tecniche analitiche per la sicurezza dei processi.
   La  borsa  di  studio  finanziata  dal MIUR sara' finalizzata allo
studio  della "Valorizzazione dei prodotti tipici dell'agroalimentare
e  sicurezza alimentare attraverso nuovi sistemi di caratterizzazione
e garanzia di qualita'".
   La borsa di studio cofinanziata dal CNR-IIA avra' come tematica la
qualita' dell'aria.
   Titolo di studio per la partecipazione al corso
   Vecchio ordinamento laurea in:
    · Ingegneria Chimica;
    · Ingegneria Meccanica;
    · Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio;
    · Ingegneria;
    · Chimica Industriale;
    · Biologia;
    · Chimica;
    · Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
    · Farmacia;
    · Scienza dei Materiali;
    · Scienze naturali.
   ovvero   in   possesso   delle   equivalenti   classi   di  laurea
specialistica:
    · 6/S (in biologia);
    · 8/S (in biotecnologie industriali);
    · 9/S (in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche);
    · 14/S (in farmacia e farmacia industriale),
    · 20/S (in fisica)
    · 26/S (in ingegneria biomedica),
    · 27/S (in ingegneria chimica),
    · 28/S (in ingegneria civile)
    · 33/S (in ingegneria energetica e nucleare)
    · 34/S (in ingegneria gestionale)
    · 36/S (in ingegneria meccanica),
    · 38/S (in ingegneria per l'ambiente e il territorio),
    · 61/S (in scienza e ingegneria dei materiali),
    · 62/S (in scienze chimiche),
    · 78/S (in scienze e tecnologie agroalimentari),
    · 81/S (in scienze e tecnologie della chimica industriale),
    · 82/S (in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio),
    · 50/S (in modellistica matematico fisica per l'ingegneria).
    · 68/S (in scienze della natura)
   Le prove d'esame si terranno secondo il seguente calendario:
    prova  scritta,  giorno  08  gennaio  2009  alle ore 16.30 presso
l'aula  S3  Terzo  piano  cubo  39/c,  Universita'  della  Calabria -
Arcavacata di Rende (Cosenza)
    prova  orale,  giorno 09 gennaio 2009 alle ore 9,30 presso l'aula
S3,  terzo  piano, cubo 39/c, Universita' della Calabria - Arcavacata
di Rende (Cosenza)
   Fermi  restando  i  termini  della  data  di scadenza previsti dal
successivo  art.  5,  il  numero  delle borse di studio potra' essere
aumentato  a  seguito  di  appositi  finanziamenti  che si rendessero
disponibili dopo l'emanazione del presente bando, purche' la relativa
convenzione  venga  sottoscritta  entro il termine di scadenza per la
presentazione delle domande.
   L'eventuale aumento delle borse di studio puo' determinare, previa
richiesta   del   collegio   dei   docenti,  l'incremento  dei  posti
complessivamente  messi  a  concorso,  per  un  numero  di posti pari
all'aumento del numero delle borse.
   Nel  caso  in  cui le borse di studio siano finanziate da fondi di
ricerca  di  singoli o gruppi di docenti, dovra' essere assicurata la
copertura  finanziaria  per  tutto il periodo della borsa e stipulata
apposita convenzione con il Dipartimento cui afferiscono il/i docenti
che mettono a disposizione propri fondi.

        
      
                               Art. 2.

                  Requisiti per l'accesso ai corsi


   1.  Possono  presentare  domanda  di partecipazione al concorso di
ammissione  al  corso  di  dottorato  di ricerca di cui al precedente
articolo  1, senza limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei
diritti   civili   e  politici  negli  stati  di  appartenenza  o  di
provenienza,  coloro  che  siano  in  possesso  di  diploma di laurea
conseguito  prima  del  riordinamento didattico di cui al D.M. n. 270
del   22.10.2004,   oppure   di   laurea  Magistrale  in  seguito  al
riordinamento  didattico  di cui al D.M. n. 270 del 22.10.2004 ovvero
titolo equipollente conseguito presso universita' straniere.
   Non  possono  presentare  domanda di partecipazione coloro i quali
siano in possesso di laurea triennale.
   2.  I  cittadini  stranieri in possesso di titolo che non sia gia'
stato  dichiarato equipollente alla laurea, dovranno nella domanda di
partecipazione  al  concorso  fare espressa richiesta al collegio dei
docenti  di  equipollenza alla laurea del titolo di studio presentato
(unicamente  ai  fini  dell'ammissione  al  dottorato quale intendono
concorrere)  e  corredare  la  domanda  stessa  dei documenti utili a
consentire  tale dichiarazione. Tutti i documenti presentati dovranno
essere   tradotti   e  legalizzati  dalle  competenti  rappresentanze
italiane  del  paese  di  provenienza,  secondo  le  norme vigenti in
materia  per  l'ammissione  di  studenti stranieri ai corsi di laurea
delle universita' italiane.
   3. Valgono le stesse disposizioni di cui al precedente comma 2 per
i cittadini italiani in possesso di una laurea conseguita all'estero,
che  non  sia  gia'  stata  dichiarata  equipollente  ad  una  laurea
italiana.
   4.  Potranno  partecipare  agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro la data di svolgimento
della  prova di ammissione. In tal caso, l'ammissione verra' disposta
"con  riserva"  ed  il  candidato  sara'  tenuto  a  presentare, pena
decadenza,  autocertificazione  del  conseguito  diploma  di  laurea,
almeno  cinque  (5)  giorni  prima della data fissata per la prova di
ammissione.
   5.  Coloro  i quali siano gia' in possesso di un titolo di Dottore
di  Ricerca  possono partecipare agli esami di ammissione ad un corso
di  dottorato  diverso  da  quello  posseduto,  senza  poter comunque
usufruire di posti coperti da borsa di studio.

        
      
                               Art. 3.

                   Titolari di assegni di ricerca


   1.  Possono  presentare  domanda  di partecipazione al concorso di
ammissione al Dottorato di Ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta' e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi dell'art. 51,
comma  6 della legge 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni ed
integrazioni,   siano   titolari  di  contratto  di  assegno  per  la
collaborazione  ad  attivita' di ricerca con scadenza oltre i termini
fissati   per   la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione
all'ammissione  ai  corsi  di  dottorato di cui al presente bando. In
caso  di ammissione ai corsi, i posti relativi sono da annoverarsi in
soprannumero rispetto a quelli indicati all'art. 1.
   2.  I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso,  non  hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure
nel  caso  in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.

        
      
                               Art. 4.

                         Dipendente pubblico


   Ai  sensi dell'art. 52 comma 57 della Legge 21.12.2001, n. 448, in
caso  di  ammissione  ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di
studio,  o di rinuncia a questa, il dipendente pubblico puo' porsi in
aspettativa  conservando il trattamento economico, previdenziale e di
quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso
la  quale  e'  instaurato  il  rapporto  di  lavoro. Qualora, dopo il
conseguimento  del  dottorato  di  ricerca, il rapporto di lavoro con
l'amministrazione  pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due
anni  immediatamente  successivi,  e'  dovuta  la  ripetizione  degli
importi corrisposti.

        
      
                               Art. 5.

              Procedure di presentazione delle domande


   I candidati dovranno provvedere a:
    ·  compilare  in  ogni  parte la domanda per via elettronica sul
modulo reperibile sul sito www.unical.it/portale/ricerca/dottorati ;
    ·  qualora  il  dottorato  preveda una suddivisione di borse per
campi di ricerca i candidati dovranno indicare il campo prescelto;
    · compilare per via elettronica i moduli:
     a. modello SCAFIS
     b. modello per l'autocertificazione del reddito
    · dopo aver compilato elettronicamente i moduli di cui sopra, il
candidato dovra' provvedere all'invio telematico.
   La  data  di scadenza del presente bando e' fissata alle ore 12,00
del 2 gennaio 2009.
   La  procedura elettronica relativa alla compilazione della domanda
di  partecipazione e dei moduli allegati sara' automaticamente chiusa
alle ore 12,00 del 2 gennaio 2009.

        
      
                               Art. 6.

                    Prove di ammissione ai corsi


   1. L'esame di ammissione al corso, di norma, consiste in una prova
scritta  e in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la
buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
   2.  Le  prove  d'esame  sono  intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
   3.  Le date per l'espletamento delle prove concorsuali, all'art. 1
del  presente  bando,  hanno  valore di notifica a tutti gli effetti,
pertanto   i   candidati  sono  tenuti  a  presentarsi,  senza  alcun
preavviso,  presso la sede, nel giorno e nell'ora indicata. L'assenza
del  candidato  sara' considerata come rinuncia al concorso, quale ne
sia la causa.
   Qualora  impedimenti  di  qualsiasi  natura  non  consentissero il
rispetto  del  calendario  indicato,  sara' cura dell'amministrazione
comunicare  ad  ogni  singolo candidato mediante notifica personale a
mezzo raccomandata a.r., eventuali variazioni.
   Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso.
   Per esigenze connesse all'organizzazione del lavoro ed in ossequio
ai  principi  di tempestivita', efficacia, efficienza ed economicita'
dell'azione   amministrativa,  questa  Amministrazione,  ai  fini  di
eventuali  esclusioni,  si riserva la facolta' di controllare solo le
istanze  di partecipazione di coloro che avranno sostenuto e superato
le due prove.
   4.  Per  essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno
esibire uno dei seguenti documenti di identita':
    a) tessera postale;
    b) porto d'armi;
    c) passaporto;
    d) carta di identita'
   o qualunque altro valido documento di riconoscimento.

        
      
                               Art. 7.

                      Commissioni giudicatrici


   1.  Per  ciascun  corso  di  dottorato  di ricerca e' nominata dal
Rettore   un'apposita   commissione   giudicatrice  incaricata  della
valutazione  comparativa dei candidati, composta di tre membri scelti
tra  i  professori  e  i  ricercatori universitari di ruolo nell'area
scientifica  di  riferimento, cui possono essere aggiunti non piu' di
due   esperti   esterni   di  chiara  fama,  anche  stranieri  scelti
nell'ambito  delle  strutture  pubbliche e private universitarie e di
ricerca.
   2.  Ogni  commissione,  per  la  valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
   3.  E'  ammesso  al  colloquio  il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
   4.  Il  colloquio  si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
   5.  Alla  fine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale  la
commissione  giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione  dei  voti  da  ciascuno  riportati nella prova stessa.
L'elenco,   sottoscritto   dal  presidente  e  dal  segretario  dalla
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o
del  dipartimento  presso  il  quale  si  e' svolta la prova, nonche'
all'albo ufficiale dell'Universita'.
   6.  Espletate  le  prove  di  concorso,  la commissione compila la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
   7.  Qualora  il  dottorato  preveda una suddivisione di posti e di
borse  per campi di ricerca, la commissione dovra' compilare distinte
graduatorie.
   8.  In presenza di piu' tipologie di borse (Unical ed altri Enti),
queste  sono  assegnate  ai  vincitori direttamente dalla Commissione
Esaminatrice:  tale  assegnazione  deve  essere riportata nel verbale
finale della Commissione.

        
      
                               Art. 8.

                         Ammissione al corso


   1.  I  candidati  saranno  ammessi al corso secondo l'ordine della
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso.
   In  caso  di  rinuncia  prima  dell'inizio  del corso da parte dei
candidati  dichiarati vincitori, da comunicare all'ufficio competente
entro  5 giorni dalla ricezione del decreto di nomina, subentra altro
candidato secondo l'ordine della graduatoria.
   A  corsi  iniziati  non  e'  possibile,  in  caso  di rinuncia dei
dottorandi regolarmente iscritti ai corsi, procedere a surroga.
   2. Nel caso di partecipazione a piu' corsi e di utile collocazione
in  piu'  graduatorie,  il candidato dovra' esercitare opzione per un
solo corso di dottorato.
   3.  I titolari di assegno di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso,  non  hanno diritto a fruire della borsa di studio anche se
il  corso  di  dottorato  prosegue  oltre  il  periodo  di  godimento
dell'assegno  di  ricerca.  I  titolari  di  assegno  di ricerca sono
ammessi  in  soprannumero  al corso di dottorato, con le modalita' di
cui all'art. 3 e al punto 4 dell'art. 8 del presente bando.
   4.  Il  dipendente  pubblico  ammesso al dottorato di ricerca puo'
porsi,  fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato,
in aspettativa per motivi di studio.
   5.  Il  possessore di altro titolo di dottore di ricerca, nel caso
sia vincitore, non ha diritto a fruire della borsa di studio.
   6.  Gli iscritti ad una scuola di specializzazione, ad un corso di
formazione,  ad  un  master,  ammessi  al  dottorato di ricerca hanno
l'obbligo  di sospendere la frequenza fina dall'inizio e per tutta la
durata del corso di dottorato.

        
      
                               Art. 9.

                             Iscrizione


   Ad avvenuta approvazione degli atti del concorso, i vincitori sono
d'ufficio  iscritti  al corso. Gli studenti vincitori sia di borsa di
studio  che senza borsa di studio, sono esonerati dal pagamento della
tassa di iscrizione.
   I  vincitori  dovranno presentare all'Ufficio Dottorato di Ricerca
dell'Universita'  della  Calabria,  entro  cinque  (5)  giorni  dalla
pubblicazione  del  decreto  di approvazione degli atti, consultabile
sull'apposito  sito  internet dell'Area Ricerca Scientifica - Ufficio
Dottorato, i seguenti documenti:
    a)  una  fotocopia  del  documento di identita' (in carta libera)
debitamente firmata;
    b)  autocertificazione del diploma di scuola secondaria superiore
per   i   cittadini   italiani,   mentre   per  cittadini  stranieri,
autocertificazione  del  diploma  che ha consentito loro l'ammissione
all'Universita',  debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti
rappresentanze  italiane  secondo  le  norme  vigenti  in materia per
l'ammissione   di   studenti   stranieri  a  corsi  di  laurea  nelle
universita' italiane;
    c)  dichiarazione  di  non  aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
    d) copia del versamento della Tassa Regionale per il Diritto allo
Studio  di  euro  92,00 C/C n. 13790878 intestato a Universita' della
Calabria Centro Residenziale C.da Arcavacata 87036 Rende (CS)
    e)  tassa  di assicurazione contro gli infortuni di euro 4,40 C/C
n.260893  intestato  a  Universita'  della  Calabria  Esattoria Tasse
Universitarie C.da Arcavacata 87036 Rende (CS).
   I  bollettini  di  cui  ai punti "d" ed "e" devono essere ritirati
presso   l'Ufficio   Dottorato   di  Ricerca  dell'Universita'  della
Calabria.
   I  cittadini stranieri devono, inoltre, autocertificare i seguenti
requisiti:
    1)  godere  dei  diritti  civili  e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
    2)  essere  in  possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della repubblica.
   Ulteriore  documentazione  comprovante la situazione economica del
candidato   potra'   essere   richiesta  qualora  si  verifichino  le
condizioni di cui al successivo punto 4 dell'articolo 10.
   Eventuali  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera, devono
essere   tradotti   e  legalizzati  dalle  competenti  rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello stato stesso.
   Gli  iscritti  ad  una  scuola di specializzazione, ad un corso di
formazione,  ad  un  master,  ammessi  al  dottorato di ricerca hanno
l'obbligo  di  sospenderne la frequenza fin dall'inzio e per tutta la
durata del corso di dottorato.

        
      
                              Art. 10.

                           Borse di studio


   1. Ai primi candidati posizionatisi in graduatoria e' conferita la
borsa   di   studio,  fino  alla  concorrenza  del  numero  di  borse
disponibili.  I rimanenti idonei ammessi su posti senza borsa possono
partecipare al corso di dottorato, fino al numero di posti previsti.
   2. Ai dottorandi italiani e stranieri, con reddito annuo personale
complessivo  non superiore a Euro 12.911,42 sara' conferita, ai sensi
e  con  le  modalita' della normativa vigente, una borsa di studio il
cui  importo  annuale  e'  pari  a  euro  13.638,47 assoggettabile al
contributo previdenziale INPS a gestione separata.
   La  durata  della  borsa  di  studio e' pari all'intera durata del
corso.
   Le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo.
   La  cadenza  del  pagamento  dei ratei della borsa di studio e' di
norma mensile, a decorrere dal mese di novembre di ogni anno.
   L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi
di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%.
   Tali  periodi non possono complessivamente superare la meta' della
durata  del  corso degli studi (diciotto mesi per i corsi triennali e
ventiquattro mesi per i corsi quadriennali).
   Per  periodi  di  formazione  all'estero di durata superiore a sei
mesi e' necessario il parere favorevole del collegio dei docenti; per
periodi  di  durata  inferiore  al  semestre  e'  necessario  solo il
consenso del coordinatore.
   3.  Chi  abbia  usufruito  di  una borsa di studio per un corso di
Dottorato  anche  per  un  solo  anno  o  frazione  di esso, non puo'
chiedere di fruirne una seconda volta.
   4.  Le  borse  di  studio sono assegnate secondo l'ordine definito
nella   relativa   graduatoria.   A  parita'  di  merito  prevale  la
valutazione  della  situazione  economica  determinata  ai  sensi del
Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 30 aprile 1997
pubblicato nella G.U. n. 116 del 9 giugno 1999.

        
      
                              Art. 11.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi


   1.  Gli  iscritti  hanno  l'obbligo  di  frequentare  i  corsi  di
dottorato  e  di  compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine , secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
   2.  E'  fatto  divieto ai dottorandi, nel corso dell'intera durata
del  dottorato,  di  contemporanea  iscrizione  a:  Corso di Diploma,
Laurea,   Master   universitario,   altro   Dottorato   e  Scuole  di
Specializzazione.  Gli iscritti ad una scuola di Specializzazione, ad
un Corso di Formazione, ad un Master, ammessi al dottorato di ricerca
hanno  l'obbligo  di  sospenderne  la frequenza fin dall'inizio e per
tutta la durata del corso di dottorato.
   3.  La  frequenza  del  corso di dottorato puo' essere sospesa nei
seguenti casi, previa deliberazione del Collegio dei docenti:
    · maternita'
    · servizio militare ovvero servizio civile
    · grave e documentata malattia
   4.   E'  prevista  l'esclusione  dal  Dottorato  di  Ricerca,  con
decisione motivata del Collegio dei docenti, nei seguenti casi:
    ·  giudizio  negativo  del collegio dei docenti relativamente al
conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato;
    ·  attivita'  lavorativa  svolta dal dottorando senza preventiva
autorizzazione del Collegio dei docenti:
    · assenze prolungate ingiustificate.
   5.  Alla  fine  di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
dovranno  presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e
le  ricerche  svolte  al  collegio  dei  docenti,  che  ne curera' la
conservazione   e   che,   previa   valutazione   dell'assiduita'   e
dell'operosita'  dimostrata  dall'iscritto  al  corso,  proporra'  al
Rettore   il   proseguimento   del   dottorato   di   ricerca  ovvero
l'esclusione.
   6.  Il dottorando, che per motivi di lavoro o personali, abbandoni
il  corso  durante  l'anno  di  frequenza, decade dal dottorato e dal
diritto di percepire gli ulteriori ratei di borsa.
   7.  Il dottorando, previa autorizzazione del collegio dei docenti,
puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica e di ricerca.
   8.  I  dottorandi  con  borsa  di  studio  possono  rinunciare  al
proseguimento  della  borsa  di  studio  e  chiedere  al Collegio dei
docenti  di  formulare  un programma per proseguire la loro attivita'
formativa  fino  al  conseguimento  del  titolo,  anche  in  un tempo
superiore  a  quello  stabilito  per  i  corsi  normali, comunque non
superiore  alla  durata fissata nel bando di concorso incrementata di
un  anno,  escluso  l'anno  di  eventuale  proroga per la redazione e
presentazione  della  tesi o per l'espletamento dell'esame finale per
il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

        
      
                              Art. 12.

              Modalita' per il conseguimento del titolo


   Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito a conclusione del
corso   a   chi   avra'  conseguito  risultati  di  rilevante  valore
scientifico,  documentati  da  una  dissertazione  finale  scritta  e
accertati da una apposita commissione.

        
      
                              Art. 13.

                     Trattamento dati personali


   Ai  sensi  dell'art. 10, comma 1, della legge 31.12.1996 n. 675, i
dati   personali   forniti  dai  candidati  saranno  raccolti  presso
l'Universita'  degli  Studi  della  Calabria,  per  le  finalita'  di
gestione  della  selezione  e saranno trattati anche presso una banca
dati  automatizzata  pure successivamente all'eventuale instaurazione
del  rapporto  , per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
   Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini della
valutazione  dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
   Le  medesime  informazioni  potranno  essere comunicate unicamente
alle   Amministrazioni   Pubbliche   direttamente   interessate  alla
posizione giuridico-economica del candidato.
   Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge  tra  i  quali  figura  il  diritto  di  accesso ai dati che lo
riguardano,  nonche'  alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di  far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi.

        
      
                              Art. 14.

                           Norme di rinvio


   Per  quanto  non  previsto  nel  presente  bando vale la normativa
vigente in materia.
   Il  presente  bando  sara' inviato al Ministero dell'Universita' e
della  Ricerca  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, 4ª serie speciale.
    Rende, 28 novembre 2008
                                                  Il rettore: Latorre