Concorso per 143 dottori di ricerca (calabria) UNIVERSITA' DELLA CALABRIA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 143
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 77 del 28-09-2007
Sintesi: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA CONCORSO Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXIII Ciclo IL RETTORE Visto lo statu ...
Ente: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
Regione: CALABRIA
Provincia: COSENZA
Comune: RENDE
Data di inserimento: 04-10-2007
Data Scadenza bando 29-10-2007
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UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
CONCORSO
Concorso  per  l'ammissione  ai corsi di dottorato di ricerca - XXIII
Ciclo
                             IL RETTORE
    Visto lo statuto dell'Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 70 del 25.3.1997 e le successive modificazioni e integrazioni;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997 e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 387 del
3 ottobre 1997;
    Vista  la  legge  n. 449  del  27 dicembre 1997 ed in particolare
l'art. 51, comma 6;
    Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le  Universita',con  proprio  regolamento, disciplinano l'istituzione
dei  corsi  di  dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del  titolo,  gli  obiettivi  formativi  ed  il relativo programma di
studi,  la  durata,  il  contributo  per l'accesso e la frequenza, le
modalita'  di  conferimento e l'importo delle borse di studio nonche'
le  convenzioni  con  soggetti  pubblici e privati, in conformita' ai
criteri  generali  e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
    Visto   il   decreto  ministeriale  n. 224  del  30 aprile  1999,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 162  del  13 luglio  1999,
relativo al Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
    Visto  il Regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca
dell'Universita'  della  Calabria,  approvato  con  decreto rettorale
n. 1654 del 15 giugno 2007;
    Vista  la  nota  ministeriale  prot.  1251 del 27.5.2007: decreto
ministeriale   23 ottobre  2003  n. 198  articoli 3  e  6  e  decreti
ministeriali  9 agosto  2004 n. 263 e 3 novembre 2005, n. 492, avente
per oggetto: Assegnazione borse di dottorato di ricerca;
    Viste  le  proposte  avanzate  dalle varie strutture dell'Ateneo,
relative  al  rinnovo e alle nuove istituzioni dei corsi di dottorato
di ricerca XXIII ciclo - con sede amministrativa presso l'Universita'
della Calabria;
    Visto  il  parere  del nucleo di valutazione interna del 2 luglio
2007;
    Vista la proposta di ripartizione delle borse per i singoli corsi
di dottorato avanzata dal COCOP, adunanza del 18 luglio 2007;
    Vista la delibera del Senato Accademico del 10 settembre 2007 con
la  quale  viene  approvata  l'istituzione  dei corsi di dottorato di
ricerca per il XXIII ciclo e la relativa ripartizione delle borse;
    Viste  le  comunicazioni  pervenute per il finanziamento di posti
aggiunti in corsi di dottorato di ricerca;
    Viste le comunicazioni dei Coordinatori dei Corsi di Dottorato;
    Accertato   che   la   copertura   finanziaria  sara'  assicurata
nell'ambito della programmazione del bilancio di previsione esercizio
2008;
      Ritenuto necessario provvedere in merito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    E'  istituito  presso  l'Universita'  della  Calabria, per l'anno
accademico 2007/08, il XXIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca.
    Sono   indetti,  pertanto,  pubblici  concorsi,  per  esami,  per
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, di seguito elencati.
    Per  ciascun  dottorato sono indicati i posti complessivi messi a
concorso,  il  numero  delle  borse  di studio, la durata, il giorno,
l'ora  e la sede di svolgimento delle prove, le tipologie delle prove
e   le  eventuali  sedi  consorziate.  Le  borse  di  studio  per  il
finanziamento  di  posti  aggiuntivi,  indicate  nel  presente bando,
saranno  disponibili  solo  dopo la conclusione degli accordi in atto
con  gli  interessati,  con  l'approvazione e la sottoscrizione delle
relative convenzioni.

          ---->  Vedere elenco da pag. 65 a pag. 88   <----

    Fermi  restando  i  termini  della  data di scadenza previsti dal
successivo  art. 5,  il  numero  delle  borse di studio potra' essere
aumentato  a  seguito  di  appositi  finanziamenti  che si rendessero
disponibili dopo l'emanazione del presente bando, purche' la relativa
convenzione  venga  sottoscritta  entro il termine di scadenza per la
presentazione delle domande.
    L'eventuale  aumento  delle  borse  di  studio  puo' determinare,
previa  richiesta  del  collegio  dei docenti, l'incremento dei posti
complessivamente  messi  a  concorso,  per  un  numero  di posti pari
all'aumento del numero delle borse.
    Nel  caso  in cui le borse di studio siano finanziate da fondi di
ricerca  di  singoli o gruppi di docenti, dovra' essere assicurata la
copertura  finanziaria  per  tutto il periodo della borsa e stipulata
apposita convenzione con il Dipartimento cui afferiscono il/i docenti
che mettono a disposizione propri fondi.

        
      
                               Art. 2.
                  Requisiti per l'accesso ai corsi
    1.  Possono  presentare  domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione  ai  corsi  di  dottorato  di ricerca di cui al precedente
art. 1,  senza  limiti  di  eta'  e di cittadinanza, in godimento dei
diritti   civili   e  politici  negli  stati  di  appartenenza  o  di
provenienza,  coloro  che  siano  in  possesso  di  diploma di laurea
conseguito  prima  del  riordinamento  didattico  di  cui  al decreto
ministeriale  n. 270 del 22 ottobre 2004, oppure di laurea Magistrale
in  seguito al riordinamento didattico di cui al decreto ministeriale
n. 270  del  22 ottobre  2004  ovvero  titolo equipollente conseguito
presso universita' straniere.
    Non  possono  presentare domanda di partecipazione coloro i quali
siano in possesso di laurea triennale.
    2.  I  cittadini stranieri ed i candidati residenti all'estero in
possesso  di  titolo  che  non sia gia' stato dichiarato equipollente
alla  laurea,  dovranno  nella  domanda di partecipazione al concorso
fare  espressa richiesta al collegio dei docenti di equipollenza alla
laurea   del   titolo   di  studio  presentato  (unicamente  ai  fini
dell'ammissione   al  dottorato  al  quale  intendono  concorrere)  e
corredare  la  domanda  stessa  dei documenti utili a consentire tale
dichiarazione.  Tutti i documenti presentati dovranno essere tradotti
e  legalizzati  dalle competenti rappresentanze italiane del paese di
provenienza,  secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
    3.  Valgono  le  stesse disposizioni di cui al precedente comma 2
per  i  cittadini  italiani  in  possesso  di  una  laurea conseguita
all'estero,  che  non  sia  gia' stata dichiarata equipollente ad una
laurea italiana.
    4.  Potranno  partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro la data di svolgimento
della  prova di ammissione. In tal caso, l'ammissione verra' disposta
"con  riserva"  ed  il  candidato  sara'  tenuto  a  presentare, pena
decadenza,  autocertificazione  del  conseguito  diploma  di  laurea,
almeno  cinque  (5)  giorni  prima della data fissata per la prova di
ammissione.  Nel  caso  in cui e' prevista una valutazione dei titoli
per  l'ammissione  alle  prove  successive,  il candidato dovra' aver
conseguito  il  diploma  di laurea prima della data prefissata per la
valutazione  dei titoli. Il candidato sara' tenuto a presentare, pena
decadenza,  autocertificazione  del  conseguito  diploma  di  laurea,
almeno  cinque (5) giorni prima della data fissata per la valutazione
dei titoli.
    5.  Coloro i quali siano gia' in possesso di un titolo di Dottore
di  Ricerca  possono partecipare agli esami di ammissione ad un corso
di  dottorato  diverso  da  quello  posseduto,  senza  poter comunque
usufruire di posti coperti da borsa di studio.

        
      
                               Art. 3.
                   Titolari di assegni di ricerca
    1.  Possono  presentare  domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai Dottorati di Ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta' e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi dell'art. 51,
comma 6   della   legge   449   del  27 dicembre  1997  e  successive
modificazioni ed integrazioni, siano titolari di contratto di assegno
per  la  collaborazione  ad attivita' di ricerca con scadenza oltre i
termini  fissati per la presentazione della domanda di partecipazione
all'ammissione  ai  corsi  di  dottorato di cui al presente bando. In
caso  di ammissione ai corsi, i posti relativi sono da annoverarsi in
soprannumero rispetto a quelli indicati all'art. 1.
    2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso,  non  hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure
nel  caso  in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.

        
      
                               Art. 4.
                         Dipendente pubblico
    Ai  sensi  dell'art. 52,  comma  57 della legge 21 dicembre 2001,
n. 448,  in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza
borsa  di studio, o di rinuncia a questa, il dipendente pubblico puo'
porsi   in   aspettativa   conservando   il   trattamento  economico,
previdenziale    e    di    quiescenza    in   godimento   da   parte
dell'amministrazione  pubblica  presso  la  quale  e'  instaurato  il
rapporto  di  lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per  volonta'  del dipendente nei due anni immediatamente successivi,
e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.

        
      
                               Art. 5.
              Procedure di presentazione delle domande
    I candidati dovranno provvedere a:
      * compilare  in  ogni  parte la domanda per via elettronica sul
modulo reperibile sul sito www.unical.it/portale/ricerca/dottorati 
      * qualora  il  dottorato  preveda una suddivisione di borse per
campi di ricerca i candidati dovranno indicare il campo prescelto;
      * compilare per via elettronica i moduli:
        a) modello SCAFIS;
        b) modello per l'autocertificazione del reddito.
    Dopo  aver  compilato  elettronicamente i moduli di cui sopra, il
candidato dovra' provvedere all'invio telematico.
    Nel  caso  in  cui  la  partecipazione  al  concorso  prevede una
valutazione   dei  titoli,  il  candidato  e'  tenuto  a  consegnarli
all'ufficio dottorato entro la scadenza del presente bando.
    La  data di scadenza del presente bando e' fissata alle ore 12,00
del  trentesimo  giorno  successivo  alla  data  di pubblicazione del
presente  bando.  La precedura elettronica relativa alla compilazione
della   domanda   di  partecipazione  e  dei  moduli  allegati  sara'
automaticamente   chiusa   alle   ore  12,00  del  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando.

        
      
                               Art. 6.
                    Prove di ammissione ai corsi
    1.  L'esame  di  ammissione  al  corso,  di norma, consiste nella
valutazione dei titoli,in una eventuale prova scritta ed in una prova
orale.  Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di
almeno una lingua straniera.
    2.  Le  prove  d'esame  sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
    3.  Le  date  per l'espletamento delle prove concorsuali, fissate
per  ciascun  corso di dottorato all'art. 1 del presente bando, hanno
valore  di  notifica  a  tutti gli effetti, pertanto i candidati sono
tenuti  a  presentarsi,  senza  alcun  preavviso, presso la sede, nel
giorno e nell'ora indicata. L'assenza del candidato sara' considerata
come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa.
    Qualora  impedimenti  di  qualsiasi  natura  non consentissero il
rispetto  del  calendario  indicato,  sara' cura dell'amministrazione
comunicare  ad  ogni  singolo candidato mediante notifica personale a
mezzo raccomandata a.r., eventuali variazioni.
    Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso.
    Nel  caso  in  cui l'ammissione alla prova scritta e' subordinata
alla  valutazione dei titoli, l'elenco degli ammessi sara' pubblicato
sul sito indicato per ciascun corso di dottorato.
    Per   esigenze  connesse  all'organizzazione  del  lavoro  ed  in
ossequio  ai  principi  di  tempestivita',  efficacia,  efficienza ed
economicita'  dell'azione  amministrativa, questa Amministrazione, ai
fini  di  eventuali esclusioni, si riserva la facolta' di controllare
solo  le  istanze di partecipazione di coloro che avranno sostenuto e
superato le due prove.
    4.  Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno
esibire uno dei seguenti documenti di identita':
      a) tessera postale;
      b) porto d'armi;
      c) passaporto;
      d) carta di identita'
        * qualunque altro valido documento di riconoscimento.

        
      
                               Art. 7.
                      Commissioni giudicatrici
    1.  Per  ciascun  corso  di  dottorato di ricerca e' nominata dal
Rettore   un'apposita   commissione   giudicatrice  incaricata  della
valutazione  comparativa dei candidati, composta di tre membri scelti
tra  i  professori  e  i  ricercatori universitari di ruolo nell'area
scientifica  di  riferimento, cui possono essere aggiunti non piu' di
due   esperti   esterni   di  chiara  fama,  anche  stranieri  scelti
nell'ambito  delle  strutture  pubbliche e private universitarie e di
ricerca.
    2.  Ogni  commissione,  per  la valutazione di ciascun candidato,
dispone  di trenta punti per ogni prova. Ogni commissario attribuisce
al candidato fino ad massimo di 10 punti per ogni prova
    3.  Sono  ammessi  alla prova successiva soltanto i candidati che
abbiano   riportato   un   punteggio  non  inferiore  a  21/30  nella
valutazione  dei  titoli.  Sono  ammessi  ala  prova orale soltanto i
candidati  che  nella  eventuale  prova  scritta abbiano riportato un
punteggio non inferiore a 21/30 ( pari a 7/10).
    4.  La  prova orale e' pubblica e puo' essere sostenuta anche per
via telematica, ai sensi della normativa vigente. Si intende superata
con  il conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30 ( pari a
7/10).
    5.  Alla  fine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale la
commissione  giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione  dei  voti  da  ciascuno  riportati nella prova stessa.
L'elenco,   sottoscritto   dal  presidente  e  dal  segretario  dalla
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o
del  dipartimento  presso  il  quale  si  e' svolta la prova, nonche'
all'albo ufficiale dell'Universita'.
    6.  Espletate  le  prove  di  concorso, la commissione compila la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
    7.  Qualora  il  dottorato preveda una suddivisione di posti e di
borse  per campi di ricerca, la commissione dovra' compilare distinte
graduatorie.
    8. In presenza di piu' tipologie di borse (Unical ed altri Enti),
queste  sono  assegnate  ai  vincitori direttamente dalla Commissione
Esaminatrice:  tale  assegnazione  deve  essere riportata nel verbale
finale della commissione.

        
      
                               Art. 8.
                         Ammissione ai corsi
    1.  I  candidati  saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato.
    In  caso  di  rinuncia  prima  dell'inizio dei corsi da parte dei
candidati  dichiarati vincitori, da comunicare all'ufficio competente
entro  5 giorni dalla ricezione del decreto di nomina, subentra altro
candidato secondo l'ordine della graduatoria.
    A  corsi  iniziati  non  e'  possibile,  in  caso di rinuncia dei
dottorandi regolarmente iscritti ai corsi, procedere a surroga.
    2.   Nel   caso  di  partecipazione  a  piu'  corsi  e  di  utile
collocazione  in  piu'  graduatorie,  il  candidato dovra' esercitare
opzione per un solo corso di dottorato.
    3. I titolari di assegno di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso,  non  hanno diritto a fruire della borsa di studio anche se
il  corso  di  dottorato  prosegue  oltre  il  periodo  di  godimento
dell'assegno  di  ricerca.  I  titolari  di  assegno  di ricerca sono
ammessi  in  soprannumero  al corso di dottorato, con le modalita' di
cui all'art. 3 e al punto 4 dell'art. 8 del presente bando.
    4.  Il  dipendente  pubblico ammesso al dottorato di ricerca puo'
porsi,  fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato,
in aspettativa per motivi di studio.
    5.  Il possessore di altro titolo di dottore di ricerca, nel caso
sia vincitore, non ha diritto a fruire della borsa di studio.
    6. Gli iscritti ad una scuola di specializzazione, ad un corso di
formazione,  ad  un  master,  ammessi  al  dottorato di ricerca hanno
l'obbligo  di sospendere la frequenza fina dall'inizio e per tutta la
durata del corso di dottorato.

        
      
                               Art. 9.
                             Iscrizione
    Ad  avvenuta  approvazione  degli  atti del concorso, i vincitori
sono d'ufficio iscritti al corso. Gli studenti vincitori sia di borsa
di  studio  che  senza  borsa di studio, sono esonerati dal pagamento
della tassa di iscrizione.
    Al  momento  dell'iscrizione  al  corso di dottorato, lo studente
deve  indicare  il  dipartimento  di afferenza, scelto tra quelli che
hanno  concorso  all'istituzione del dottorato, all'interno del quale
intende svolgere la sua attivita' di ricerca .
    I  vincitori dovranno presentare all'Ufficio dottorato di ricerca
dell'Universita'  della  Calabria,  entro  cinque  (5)  giorni  dalla
pubblicazione  del  decreto  di approvazione degli atti, consultabile
sull'apposito  sito  internet dell'Area ricerca scientifica - Ufficio
dottorato, i seguenti documenti:
      a) una  fotocopia  del documento di identita' (in carta libera)
debitamente firmata;
      b) autocertificazione   del   diploma   di   scuola  secondaria
superiore  per  i cittadini italiani, mentre per cittadini stranieri,
autocertificazione  del  diploma  che ha consentito loro l'ammissione
all'Universita',  debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti
rappresentanze  italiane  secondo  le  norme  vigenti  in materia per
l'ammissione   di   studenti   stranieri  a  corsi  di  laurea  nelle
universita' italiane;
      c) dichiarazione  di  non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
      d) copia  del  versamento  della tassa regionale per il Diritto
allo  studio  di  euro  86,00 c/c n. 13790878 intestato a Universita'
della  Calabria  Centro  Residenziale  C.da  Arcavacata - 87036 Rende
(Cosenza);
      e) tassa di assicurazione contro gli infortuni di euro 4,40 c/c
n. 260893  intestato  a  Universita'  della  Calabria Esattoria Tasse
Universitarie C.da Arcavacata - 87036 Rende (Cosenza).
    I  bollettini  di cui ai punti "d" ed "e" possono essere ritirati
presso   l'Ufficio   dottorato   di  ricerca  dell'Universita'  della
Calabria, in caso contrario indicare la causale.
    I cittadini stranieri devono, inoltre, autocertificare i seguenti
requisiti:
      1)  godere  dei  diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
      2)  essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della repubblica.
    Ulteriore  documentazione comprovante la situazione economica del
candidato   potra'   essere   richiesta  qualora  si  verifichino  le
condizioni di cui al successivo punto 4 dell'articolo 10.
    Eventuali  atti  e  documenti redatti in lingua straniera, devono
essere   tradotti   e  legalizzati  dalle  competenti  rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello stato stesso.
    Gli  iscritti  ad  una scuola di specializzazione, ad un corso di
formazione,  ad  un  master,  ammessi  al  dottorato di ricerca hanno
l'obbligo  di sospenderne la frequenza fin dall'inizio e per tutta la
durata del corso di dottorato.

        
      
                              Art. 10.
                           Borse di studio
    1.  Ai  primi candidati posizionatisi in graduatoria e' conferita
la  borsa  di  studio,  fino  alla  concorrenza  del  numero di borse
disponibili.  I rimanenti idonei ammessi su posti senza borsa possono
partecipare al corso di dottorato, fino al numero di posti previsti..
    2.   Ai  dottorandi  italiani  e  stranieri,  con  reddito  annuo
personale complessivo non superiore a Euro 12.911,42 sara' conferita,
ai  sensi  e  con  le modalita' della normativa vigente, una borsa di
studio il cui importo annuale e' pari a euro 10.561,54 assoggettabile
al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata.
    La  durata  della  borsa  di studio e' pari all'intera durata del
corso.
    Le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo.
    La  cadenza  del  pagamento dei ratei della borsa di studio e' di
norma mensile, a decorrere dal mese di novembre di ogni anno.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%. In
tal  caso  il  pagamento  complessivo  di  quanto  dovuto deve essere
versato  all'interessato in anticipo rispetto alla data di inizio del
periodo di permanenza all'estero.
    Tali periodi non possono complessivamente superare la meta' della
durata  del  corso degli studi (diciotto mesi per i corsi triennali e
ventiquattro mesi per i corsi quadriennali).
    Per  periodi  di  formazione all'estero di durata superiore a sei
mesi e' necessario il parere favorevole del collegio dei docenti; per
periodi  di  durata  inferiore  al  semestre  e'  necessario  solo il
consenso del coordinatore.
    3.  Chi  abbia  usufruito  di una borsa di studio per un corso di
Dottorato  anche  per  un  solo  anno  o  frazione  di esso, non puo'
chiedere di fruirne una seconda volta.
    4.  Le  borse  di studio sono assegnate secondo l'ordine definito
nella   relativa   graduatoria.   A  parita'  di  merito  prevale  la
valutazione  della  situazione  economica  determinata  ai  sensi del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 30 aprile 1997
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1999.
    5.  In  caso  di  esclusione dal corso di dottorato di ricerca,la
borsa  di  studio  viene  interrotta, ed e' fatto obbligo al borsista
della  restituzione  dei  ratei  percepiti,  relativi all'anno per il
quale e' stato emesso il provvedimento.

        
      
                              Art. 11.
                  Obblighi e diritti dei dottorandi
    1.  Gli  iscritti  hanno  l'obbligo  di  frequentare  i  corsi di
dottorato  e  di  compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca  nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    2.  E'  fatto divieto ai dottorandi, nel corso dell'intera durata
del  dottorato,  di  contemporanea  iscrizione  a:  corso di diploma,
laurea,   master   universitario,   altro   dottorato   e  scuole  di
specializzazione.  Gli iscritti ad una scuola di Specializzazione, ad
un Corso di formazione, ad un master, ammessi al dottorato di ricerca
hanno  l'obbligo  di  sospenderne  la frequenza fin dall'inizio e per
tutta la durata del corso di dottorato.
    3.  La  frequenza  del corso di dottorato puo' essere sospesa nei
seguenti casi, previa deliberazione del Collegio dei docenti:
      * maternita'
      * servizio militare ovvero servizio civile
      * grave e documentata malattia
    4.  Su  decisione  motivata  del Collegio dei docenti, il Rettore
puo'  disporre l'esclusione dal dottorato di ricerca o la ripetizione
dell'anno, nonche' la revoca della borsa di studio,nei seguenti casi:
      * giudizio  negativo  del collegio dei docenti relativamente al
conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato;
      * attivita'  lavorativa  svolta dal dottorando senza preventiva
autorizzazione del Collegio dei docenti;
      * assenze prolungate ingiustificate;
      * nei  casi  suddetti  la  borsa di studio viene revocata ed e'
fatto  obbligo  al  borsista  della restituzione dei ratei percepiti,
relativi all'anno per il quale e' stato emesso il provvedimento.
    5.  Alla  fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
dovranno  presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e
le  ricerche  svolte  al  collegio  dei  docenti,  che  ne curera' la
conservazione   e   che,   previa   valutazione   dell'assiduita'   e
dell'operosita'  dimostrata  dall'iscritto  al  corso,  proporra'  al
Rettore   il   proseguimento   del   dottorato   di   ricerca  ovvero
l'esclusione.
    6. Il dottorando, che per motivi di lavoro o personali, abbandoni
il  corso  durante  l'anno  di  frequenza, decade dal dottorato e dal
diritto di percepire gli ulteriori ratei di borsa.
    7. Il dottorando, previa autorizzazione del collegio dei docenti,
puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica e di ricerca.
    8.  I  dottorandi  con  borsa  di  studio  possono  rinunciare al
proseguimento  della  borsa  di  studio  e  chiedere  al Collegio dei
docenti  di  formulare  un programma per proseguire la loro attivita'
formativa  fino  al  conseguimento  del  titolo,  anche  in  un tempo
superiore  a  quello  stabilito  per  i  corsi  normali, comunque non
superiore  alla  durata fissata nel bando di concorso incrementata di
un  anno,  escluso  l'anno  di  eventuale  proroga per la redazione e
presentazione  della  tesi o per l'espletamento dell'esame finale per
il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

        
      
                              Art. 12.
          Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
    Gli  studenti vincitori di posti coperti o non da borsa di studio
sono  esonerati dal pagamento delle tasse, con esclusione della Tassa
Regionale  per  il Diritto allo Studio e della tassa di assicurazione
contro gli infortuni.

        
      
                              Art. 13.
              Modalita' per il conseguimento del titolo
    Il  titolo  di  dottore di ricerca verra' conferito a conclusione
del  corso  a  chi  avra'  conseguito  risultati  di rilevante valore
scientifico,  documentati  da  una  dissertazione  finale  scritta  e
accertati da una apposita commissione.

        
      
                              Art. 14.
                     Trattamento dati personali
    Ai  sensi  dell'art. 10,  comma  1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso  l'Universita' degli Studi della Calabria, per le finalita' di
gestione  della  selezione  e saranno trattati anche presso una banca
dati  automatizzata  pure successivamente all'eventuale instaurazione
del  rapporto,  per  le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
    Le  medesime  informazioni  potranno essere comunicate unicamente
alle   Amministrazioni   Pubbliche   direttamente   interessate  alla
posizione giuridico-economica del candidato.
    Gli  interessati  godono  dei  diritti  di  cui all'art. 13 della
citata  legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano,  nonche'  alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di  far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi.

        
      
                              Art. 15.
                           Norme di rinvio
    Per  quanto  non  previsto  nel  presente bando vale la normativa
vigente in materia.
    Il  presente  bando sara' inviato al Ministero dell'universita' e
della  ricerca  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
      Rende, 18 settembre 2007
                                              Il rettore: Latorre