Concorso per 114 dottori di ricerca (marche) UNIVERSITA' DI MACERATA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 114
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 48 del 19-06-2007
Sintesi: UNIVERSITA' DI MACERATA CONCORSO Concorso, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca IL RETTORE Visto lo Sta ...
Ente: UNIVERSITA' DI MACERATA
Regione: MARCHE
Provincia: MACERATA
Comune: MACERATA
Data di inserimento: 28-06-2007
Data Scadenza bando 25-08-2007
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UNIVERSITA' DI MACERATA
CONCORSO
Concorso,  per  esami,  per  l'ammissione  ai  corsi  di dottorato di
ricerca
                             IL RETTORE

    Visto  lo  Statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Macerata,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227
del 29 maggio 2005;
    Vista  la  legge  n. 210  del  3 luglio  1998,  ed in particolare
l'art. 4;
    Visto   il   decreto   ministeriale   224   del  30 aprile  1999,
"Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca";
    Visto il decreto ministeriale 270 del 22 ottobre 2004, "Modifiche
al  regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
Atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica in data 3 novembre 1999, n. 509";
    Visto   lo  Statuto  scuola  di  dottorato  emanato  con  decreto
rettorale n. 1298 del 19 ottobre 2005;
    Visto  il  regolamento  di Ateneo in materia di dottorato emanato
con decreto rettorale n. 806 del 21 ottobre 1999;
    Viste  le proposte di rinnovo e di nuova istituzione dei corsi di
dottorato  di  ricerca,  ciclo  XXIII  -  anno  solare 2008, con sede
amministrativa presso l'Universita' degli studi di Macerata, avanzate
dalle strutture dell'Ateneo preposte all'attivita' di ricerca;
    Visto  il parere del Consiglio della Scuola di dottorato espresso
nella seduta del 18 aprile 2007;
    Visto  il  parere  espresso  dal  Nucleo  di  valutazione in data
11 maggio  2007,  in  merito alle proposte di istituzione dei corsi e
alla verifica dei requisiti di idoneita' delle strutture proponenti;
    Vista  la  delibera  del Senato Accademico in data 22 maggio 2007
relativa  all'istituzione  del  ciclo XXIII dei corsi di dottorato di
ricerca  con  sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di
Macerata;
    Vista  la  delibera  del  Consiglio  di  amministrazione  in data
25 maggio  2007  relativa  all'istituzione  e  al finanziamento delle
borse  di  studio stanziate per il ciclo XXIII dei corsi di dottorato
di  ricerca, con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi
di Macerata;
    Ritenuto  di  dover  provvedere all'emanazione del bando relativo
all'indizione   di   pubblici  concorsi  per  titoli  ed  esami,  per
l'ammissione  ai  corsi di dottorato di ricerca ciclo XXIII, con sede
amministrativa presso l'Universita' degli studi di Macerata;

                               Decreta

di emanare il seguente bando di concorso, per esami, per l'ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca.
                               Art. 1.

                             Istituzione

    1.  E'  indetta  presso  l'Universita'  di Macerata una selezione
pubblica  per  l'ammissione  ai  corsi di dottorato di ricerca (ciclo
XXIII) aa.ss. 2008/2010 in:

          ---->  Vedere immagini da pag. 4 a pag. 6  <----

    2. Il numero delle borse di studio indicate nel presente articolo
potra'  essere aumentato a seguito di finanziamenti, ottenuti da enti
pubblici  di  ricerca  e da qualificate strutture produttive private,
che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del bando ed entro la
data  di  espletamento  della  prova  scritta  del concorso. Restando
comunque  fermi  i termini previsti dal successivo art. 2 comma 4 per
la presentazione delle domande di ammissione, l'eventuale aumento del
numero delle borse di studio sara' reso noto ai candidati, in sede di
esame, prima dell'espletamento della prova scritta.

        
      
                               Art. 2.

       Requisiti per l'ammissione e domanda di partecipazione

    1.  Possono  presentare  domanda di partecipazione al concorso di
ammissione    ai    corsi   di   dottorato   di   ricerca   istituiti
dall'Universita'   di   Macerata,   senza   limitazione   di  eta'  e
cittadinanza,  coloro  che  siano  in  possesso  di diploma di laurea
quadriennale  o  laurea  magistrale  conseguito  in Italia, ovvero di
titolo   accademico   equipollente   conseguito   presso  universita'
straniere, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche.
    2.  Ai  soli  fini  dell'ammissione  al  concorso, i candidati in
possesso  del  titolo  accademico  conseguito all'estero, che non sia
gia'  stato  dichiarato  equipollente  alla laurea italiana, dovranno
fare   espressa   richiesta   dell'equipollenza   nella   domanda  di
partecipazione   al  concorso  e  corredare  la  domanda  stessa  dei
documenti  utili a consentire al Collegio dei docenti di pronunciarsi
sulla richiesta effettuata. A tal fine i candidati dovranno produrre:
      a) copia  del diploma di laurea in lingua originale e della sua
traduzione in lingua italiana;
      b) dichiarazione di valore;
      c) certificato  in  lingua originale e sua traduzione in lingua
italiana, contenente gli esami sostenuti e la relativa valutazione.
    I predetti documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle
competenti   rappresentanze   diplomatiche   o   consolari   italiane
all'estero,  secondo  le  norme  vigenti  in materia di ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita' italiane.
    3.  Altresi',  previo  superamento  delle  prove  di  ammissione,
possono  accedere  ai  corsi  di dottorato non coperti da borse anche
coloro che siano gia' in possesso del titolo di dottore di ricerca.
    4.   La   domanda   di  ammissione  alla  prove  concorsuali  per
l'iscrizione  ai  corsi,  redatta  in  carta  semplice, dovra' essere
compilata  secondo  lo schema riprodotto in calce al presente bando e
potra'  essere  consegnata  a mano, o fatta pervenire all'Universita'
degli  studi di Macerata - Area ricerca scientifica e alta formazione
- Ufficio scuola dottorato di ricerca, Piaggia dell'Universita' n. 11
- 62100 Macerata, entro il termine perentorio del 25 agosto 2007, ore
14 (non fa fede il timbro postale di partenza).
    5.  Alla  domanda  di partecipazione andra' allegata ricevuta del
versamento  di  Euro 15,00  quale  contributo  spese  concorsuali, da
effettuarsi  nel  seguente  modo: sul c/c bancario n. 10250 intestato
all'Universita'  degli  studi  di Macerata presso tutti gli sportelli
Banca  delle  Marche  S.p.A. oppure tramite bonifico bancario sul c/c
n. 18057, CIN G, ABI 06055, CAB 13401 presso tutti gli altri Istituti
di  Credito  indicando  nella causale di versamento "contributo spese
concorsuali dottorato".
    6.  Per  i  corsi di dottorato che richiedono la presentazione di
documentazione  accessoria  (progetti di ricerca, pubblicazioni, tesi
di   laurea,  ecc.),  decorsi  tre  mesi  dalla  pubblicazione  della
graduatoria  di merito i candidati dovranno provvedere, a loro spese,
al  ritiro  dei  titoli  e delle documentazioni presentate. Trascorso
tale  periodo,  l'Universita'  di  Macerata  non  potra'  piu' essere
ritenuta in alcun modo responsabile della suddetta documentazione.
    7.  Nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  i candidati
portatori  di  handicap  dovranno  inoltrare,  ai  sensi  della legge
25 febbraio  1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni,
esplicita richiesta riguardo l'ausilio necessario nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento del concorso.
    8.  Ogni  domanda di partecipazione potra' fare riferimento ad un
unico corso di dottorato.
    9.   Non   saranno   prese   in  considerazione  le  domande  non
sottoscritte,  quelli  prive dei dati anagrafici, delle dichiarazioni
richieste,  dell'opzione  del  corso  di  dottorato  cui il candidato
intende   concorrere,  nonche'  quelle  presentate  oltre  il  temine
indicato al comma 4 del presente articolo.
    10. L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita'
per   la   dispersione  di  comunicazioni  che  dipenda  da  inesatte
indicazioni  della  residenza  e del recapito da parte del candidato,
oppure  da  inesatta  o  tardiva  comunicazione del cambiamento degli
stessi,  o  per  disguidi  postali o telegrafici ad essa comunque non
imputabili.
    11.  Il  presente  bando  vale  come convocazione per le prove di
ammissione ai corsi di dottorato.

        
      
                               Art. 3.

                      Commissione giudicatrice

    1.   Il   Rettore  nomina  con  proprio  decreto  le  commissioni
incaricate  delle  valutazioni  comparative  dei  candidati  ai  fini
dell'ammissione ai corsi. Le commissioni sono composte da tre docenti
e  ricercatori  di  ruolo,  piu'  un supplente, anche di altri Atenei
italiani,  appartenenti  ai settori scientifico-disciplinari ai quali
si riferisce il corso, proposti dai coordinatori di ciascun dottorato
di ricerca, sentito il Collegio dei docenti.
    2.  Le  commissioni  possono  essere integrate da non piu' di due
esperti,  anche  stranieri,  scelti  nell'ambito  degli  enti e delle
strutture  pubbliche  e private di ricerca; la nomina di tali esperti
e'  obbligatoria  qualora  il  corso  di  dottorato  sia  attivato in
convenzione  con  soggetti pubblici o privati o in concorso con altre
universita' italiane o straniere.
    3.  Nel  caso  di  dottorati  istituiti  a  seguito di accordi di
cooperazione  interuniversitaria  internazionale, la commissione e le
modalita'  di  ammissione  saranno  definite  secondo quanto previsto
negli accordi stessi.
    4. Nel caso in cui le designazioni non fossero effettuate entro i
termini  fissati,  alle  stesse provvedera' il rettore. La presidenza
della  commissione e' assunta dal professore di I fascia piu' anziano
in ruolo; a parita', dal piu' anziano di eta'.
    5.  Le  commissioni  operano  assicurando  una idonea valutazione
comparativa dei candidati. I verbali relativi agli atti del concorso,
sottoscritti da tutti i commissari, dovranno essere depositati presso
il competente ufficio dell'amministrazione.

        
      
                               Art. 4.

                       Procedura di selezione

    1.  L'ammissione  ai corsi di dottorato di cui all'art. 1 avviene
previo  superamento di una procedura di selezione intesa ad accertare
la  preparazione,  la  capacita'  e  l'attitudine  del candidato alla
ricerca scientifica. Dovra' altresi' essere verificata, se necessario
con  l'ausilio  di  un  esperto  che  rediga  un giudizio scritto, la
conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato.
    2.  Per  sostenere  le  prove i candidati dovranno esibire idoneo
documento  di  riconoscimento. La mancata presentazione alle prove di
ammissione sara' considerata come rinuncia al concorso.
    3.  La  procedura  di  selezione consiste in una prova scritta su
argomenti  afferenti  alle  materie del dottorato ed in un colloquio,
comprensivo  della  conoscenza  delle  lingua  straniera indicata dal
candidato nella domanda di partecipazione al concorso.
    4.   In   relazione   alle  qualita'  accertate,  la  commissione
attribuira'  a  ciascun  candidato  fino a 60 punti, di cui fino a 30
punti  per  la prova scritta e fino a 30 punti per la prova orale. Ai
fini   della   determinazione   del   punteggio  ciascun  commissario
attribuira' al candidato fino a 10 punti per prova.
    5.   La  commissione  determina  nella  riunione  preliminare  al
concorso,  il  tempo  a disposizione dei candidati per l'espletamento
della  prova  scritta,  nonche'  l'utilizzo  di strumenti di supporto
(dizionari, codici di diritto, ecc.).
    6.  Sara'  ammesso  alla  prova  orale  il  candidato  che  abbia
conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 20/30; la
commissione  giudicatrice  rendera'  noto  ai candidati l'esito della
prova scritta prima dello svolgimento del colloquio.
    7.  Il  colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 20/30.
    8.  Al  termine  delle prove di esame la commissione giudicatrice
redige  apposito  verbale  contenente  i  criteri  di valutazione, il
punteggio  complessivo  attribuito  a  ciascun candidato e compila la
graduatoria   generale   di   merito.   Quest'ultima,   espressa   in
sessantesimi,  e'  formata  in  ordine  decrescente, sulla base della
sommatoria  dei  punteggi  conseguiti  nelle  singole prove. Ai primi
classificati  in  possesso  dei  requisiti previsti verra' assegnata,
entro i limiti delle disponibilita', una borsa di studio.
    9.  A  parita' di punteggio sara' prediletto il miglior risultato
conseguito alla prova scritta.
    10.  Gli  atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi
al rettore a cura del presidente della commissione giudicatrice.

        
      
                               Art. 5.

               Adempimenti specifici per singoli corsi

    1.  Adempimenti particolari sono previsti per i seguenti corsi di
dottorato di ricerca:
      a) diritto   internazionale  e  dell'U.E.  (corso  a  carattere
residenziale):  il candidato dovra' presentare un progetto di ricerca
(da far pervenire al competente ufficio entro dieci giorni precedenti
la data della prova scritta) che costituira' elemento concorrente con
la prova orale per la valutazione;
      b) interpretazione  e  filologia  dei  testi  letterari  e loro
tradizioni  culturali: il candidato dovra' presentare lo schema di un
progetto di ricerca che intenderebbe svolgere nel corso di dottorato,
nonche'  un  riassunto  della tesi di laurea, (ciascuno di circa 3000
caratteri), da far pervenire al competente ufficio entro dieci giorni
precedenti la data della prova scritta;
      c) lingue   e   letterature   comparate:  il  candidato  dovra'
dimostrare  conoscenza  approfondita  (scritta e orale) di una lingua
straniera  e  abilita'  di lettura e traduzione di una seconda lingua
straniera;  e'  richiesta  la  conoscenza di tre letterature compresa
quella  italiana.  E'  richiesta,  altresi',  pena  l'esclusione,  la
presentazione  di  un  progetto  di  ricerca  (da  far  pervenire  al
competente  ufficio entro dieci giorni precedenti la data della prova
scritta).  I  dottorandi sono infine tenuti a svolgere, durante i tre
anni  di  corso,  un  totale  di  sei mesi all'estero per le ricerche
connesse allo svolgimento della tesi di dottorato;
      d) poesia  e  cultura  greca  e  latina  in  eta' tardoantica e
medievale: la prova scritta consistera' nella traduzione italiana con
commento  di un testo greco o latino di eta' tardoantica o medievale;
sara' consentito l'utilizzo del vocabolario;
      e) storia  della  filosofia:  il candidato dovra' presentare un
progetto di ricerca che intenderebbe svolgere nel corso di dottorato,
nonche'  un  abstract  della  tesi  di  laurea  da  far  pervenire al
competente  ufficio entro dieci giorni precedenti la data della prova
scritta;
      f) il  corso  di  dottorato  in  diritto  e  processo penale e'
organizzato in due curricula:
        diritto penale cui e' riservata una borsa di studio;
        processo penale cui e' riservata una borsa di studio;
      g) il  corso  di  dottorato in E-learning, knowledge management
and psychology of communication e' organizzato in due curricula:
        E-learning  and  knowledge management, cui sono riservate tre
borse di studio;
        Psychology  of communication, cui sono riservate due borse di
studio,
il  candidato  dovra'  presentare  un progetto di ricerca coerente al
curricula prescelto da far pervenire entro dieci giorni precedenti la
prova  scritta  e che costituira' elemento di valutazione concorrente
con la prova orale;
      h) corso  di  dottorato internazionale in La tradizione europea
del  pensiero  economico:  il candidato dovra' presentare, unitamente
dalla  domanda di partecipazione al concorso, il curriculum vitae, la
copia  della  tesi  di  laurea, le pubblicazioni ed ogni altro titolo
ritenuto  idoneo  alla  selezione.  E'  altresi'  richiesta  la buona
conoscenza  della  lingua  inglese  e la conoscenza di base di almeno
un'altra  lingua  straniera  tra  le  seguenti:  francese,  tedesco e
spagnolo.  Il  titolo  di  dottore  di  ricerca  sara'  rilasciato  a
condizione  che  il  dottorando  abbia svolto la propria attivita' di
ricerca  sotto  la  supervisione  e  responsabilita'  di  due tutors,
nonche'  lo  svolgimento  di  congrui  periodi  di studio all'estero,
presso  uno  o  piu'  centri  di  ricerca delle universita' straniere
consorziate: Universite' Paris X - Nanterre (Francia); Universidad de
Zaragoza  (Spagna);  Universidad  de  Barcelona (Spagna); Universität
Erfurt (Germania) ;
      i) corso  di  dottorato  internazionale italo-tedesco in Teoria
dei  sistemi  e  sociologia  dei  processi  normativi e culturali: il
candidato    dovra'    presentare,   unitamente   alla   domanda   di
partecipazione  al concorso, il curriculum vitae, la copia della tesi
di  laurea,  le eventuali pubblicazioni ed ogni altro titolo ritenuto
idoneo  per  la valutazione. Il candidato, inoltre, dovra' presentare
un  progetto di ricerca, da far pervenire al competente ufficio entro
dieci giorni precedenti la data della prova scritta.
    E'  altresi'  richiesta la buona conoscenza di una delle seguenti
lingue  straniere: tedesco e inglese. Il titolo di dottore di ricerca
sara'  rilasciato  a  condizione  che  il  dottorando abbia svolto la
propria  attivita' di ricerca sotto la supervisione e responsabilita'
di  due  tutors,  nonche'  lo  svolgimento  di  attivita'  di ricerca
all'estero  per  un periodo pari ad un anno, presso uno o piu' centri
di ricerca inclusa l'Universita' consorziata di Lueneburg.
    Le prove concorsuali avranno luogo contemporaneamente, secondo il
calendario  pubblicato  nel  presente bando, sia presso l'Universita'
degli  studi  di  Macerata, sede amministrativa del corso, che presso
l'Ateneo consorziato di Lueneburg dove operera' una sottocommissione.
La prova orale avra' luogo in videoconferenza. Le modalita' operative
per  la  selezione  a distanza dei candidati che sceglieranno la sede
tedesca saranno riportate nei verbali redatti dalla commissione.
    2.  L'ufficio  competente  al  ricevimento  della  documentazione
integrativa  sopra  descritta e' il seguente: Universita' degli studi
di  Macerata,  area  ricerca  scientifica  e alta formazione, ufficio
scuola  dottorato  di ricerca, Piaggia dell'Universita' n. 11 - 62100
Macerata.

        
      
                               Art. 6.

           Ammissione ed iscrizione ai corsi di dottorato

    1.  Il rettore, con proprio decreto, accerta la regolarita' degli
atti  concorsuali  ed  approva,  per  ciascun  corso di dottorato, la
graduatoria generale di merito. Sono dichiarati vincitori i candidati
utilmente  collocati  nella  graduatoria  di  merito  in possesso dei
requisiti richiesti dal presente bando di concorso.
    2.  I  candidati  sono  ammessi  ai  corsi secondo l'ordine della
graduatoria  e  fino  alla  concorrenza  del numero dei posti messi a
concorso  per  ciascun  dottorato.  I  vincitori dei singoli concorsi
decadono  qualora  non  esprimano  la  propria  accettazione entro il
termine  perentorio  comunicato dall'amministrazione. In tal caso gli
subentra il candidato successivo secondo l'ordine della graduatoria.
    3.  In  caso  di  utile  collocamento  in  piu'  graduatorie,  il
candidato  dovra'  esercitare  opzione per un solo corso di dottorato
mediante   comunicazione  scritta  da  inoltrare  all'ufficio  scuola
dottorato   di   ricerca,  Piaggia  dell'Universita'  n. 11  -  62100
Macerata.
    4.  In  caso  di  rinuncia da parte del candidato vincitore della
borsa  di studio prima dell'immatricolazione al corso, la borsa viene
assegnata  al  successivo  in  graduatoria  che  presenti i requisiti
necessari,   in   caso   contrario   la   borsa   resta  in  economia
dell'amministrazione.
    5.  I  candidati  risultati  idonei  dovranno  presentare  o  far
pervenire  all'area  ricerca  scientifica  e alta formazione, ufficio
scuola  dottorato  di ricerca, Piaggia dell'Universita' n. 11 - 62100
Macerata,   entro  il  termine  che  verra'  agli  stessi  comunicato
dall'amministrazione, la seguente documentazione:
      a) domanda  di  immatricolazione  in  bollo redatta su apposito
modulo  predisposto  dall'Amministrazione  e disponibile sul sito web
all'indirizzo:  http://celfi.unimc.it/sda, al link modulistica - area
dottorandi - iscrizione;
      b) certificato di laurea;
      c) ricevuta  del versamento della prima rata del contributo per
l'accesso  e  la  frequenza ai corsi ovvero, in caso di iscrizione in
condizione  di  titolarita'  di  borsa  di  studio o di esenzione dal
pagamento  delle  tasse,  ricevuta  del  versamento  della rata unica
comprensiva   la  tassa  regionale  per  il  diritto  allo  studio  e
dell'assicurazione civile obbligatoria;
      d) una fotografia in formato tessera;
      e) fotocopia  del  documento di identita' in corso di validita'
sottoscritta dal titolare;
      f) fotocopia del codice fiscale.
    6.  Nella  domanda  di  immatricolazione  il  candidato risultato
vincitore dovra' dichiarare:
      di  non  essere  contemporaneamente iscritto, e di impegnarsi a
non iscriversi per tutta la durata del dottorato, a corsi di laurea o
di  laurea  magistrale,  a  corsi di master universitari, a scuole di
specializzazione o ad altri corsi di dottorato;
      di  non svolgere attivita' di lavoro a tempo indeterminato e di
impegnarsi,  qualora  intenda  intraprendere  un'attivita' lavorativa
anche se occasionale o di breve durata, a richiedere l'autorizzazione
preventiva al Collegio dei docenti
oppure
      di   impegnarsi   a   richiedere   al   Collegio   dei  docenti
l'autorizzazione   alla  prosecuzione  dell'attivita'  lavorativa  in
essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato;
      l'eventuale  dipendenza  da  una  pubblica  amministrazione con
l'indicazione della denominazione.
    7.  Il  candidato  che risulta assegnatario della borsa di studio
dovra' espressamente dichiarare:
      di  non  avere  gia'  usufruito in precedenza di altra borsa di
studio,  anche  per  un  solo  anno,  per la frequenza di un corso di
dottorato;
      di  non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio a
qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi;
      di  possedere  un  reddito  personale  lordo  non  superiore  a
Euro 15.000,00.
    L'amministrazione  si  riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli  sulla  veridicita'  del  contenuto delle dichiarazioni del
vincitore.  Qualora  da  tali  controlli emerga la non veridicita' di
quanto  dichiarato, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle false dichiarazioni.

        
      
                               Art. 7.

                           Borse di studio

    1.  L'importo  annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54
al   lordo  delle  ritenute  di  legge,  assoggettato  al  contributo
previdenziale  I.N.P.S.  previsto dalla normativa vigente. Alle borse
di  studio  si  applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui
all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
    2.  Ai  primi  classificati  nella  graduatoria degli ammessi con
punteggio  almeno  pari o superiore a 54/60 verra' assegnata, secondo
l'ordine  definito  dalla  graduatoria  e fino alla concorrenza delle
borse disponibili, una borsa di studio.
    3.  La  durata dell'erogazione della borsa di studio e' annuale e
potra'  essere  confermata in caso di superamento delle prove annuali
di verifica del lavoro svolto, effettuate dal Collegio dei docenti.
    4.   La  cadenza  del  pagamento  della  borsa  di  studio  sara'
bimestrale  posticipato,  a  partire  dall'inizio  dell'attivita' del
corso  previa  attestazione  di frequenza rilasciata dal coordinatore
del corso.
    5.  L'importo  della  borsa  di  studio puo' essere aumentato per
l'eventuale  periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50% per
un periodo massimo di sei mesi nell'arco del triennio, elevabile fino
ad un anno su proposta motivata del Collegio dei docenti.
    6.  La  borsa  di  studio  non  e'  cumulabile con altra borsa di
qualsiasi  genere  tranne  quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere  utili  ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di formazione e di ricerca dei borsisti.
    7.  La  borsa  di studio e' altresi' incompatibile con un reddito
personale lordo superiore a Euro 15.000,00.
    8.  Chi  abbia  usufruito  di una borsa di studio per un corso di
dottorato,  anche  per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
    9.  La  borsa di studio viene automaticamente revocata in caso di
mancato  superamento  delle  prove  annuali  di  verifica  del lavoro
svolto,  effettuate  dal  Collegio  dei  docenti. In caso di rinuncia
volontaria  a  proseguire  il  corso, l'interessato e' tenuto a darne
comunicazione all'amministrazione e l'erogazione dell'eventuale borsa
di studio e' mantenuta fino alla data dell'interruzione.
    10.  Gli  assegnatari  di  borsa  di  studio saranno esentati dal
pagamento delle tasse di iscrizione.
    11.  Ai  titolari di borsa di studio si applicano le disposizioni
di cui al comma 1 del successivo art. 8.
    12.  Il  godimento  della  borsa esclude nel modo piu' categorico
l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l'Universita'.

        
      
                               Art. 8.

                  Contributi e tasse di iscrizione

    1.  Tutti  i  dottorandi  iscritti  regolarmente ai corsi saranno
tenuti al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio
(Euro 90,00) e del premio assicurativo obbligatorio (Euro 10,00), per
un   totale   complessivo  di  Euro 100,00  da  versare  all'atto  di
immatricolazione a ciascun anno di corso.
    2.  Le  tasse di iscrizione per l'accesso e la frequenza al corso
sono fissati in Euro 1.132,92 per ciascun anno di corso da versare in
due  rate: la prima contestualmente all'immatricolazione dell'importo
di  Euro 616,46 comprensiva della tassa regionale per il diritto allo
studio  e dell'assicurazione obbligatoria; la seconda dell'importo di
Euro 516,46 entro il 31 marzo 2008.

        
      
                               Art. 9.

                    Esenzione dal pagamento tasse

    1.  I  candidati  ammessi  ai corsi che in sede di concorso hanno
conseguito  il  punteggio  pari  o  superiore  a  50/60 unitamente al
requisito  del reddito personale lordo non superiore a Euro 15.000,00
saranno  esentati  dal  pagamento  delle  tasse  di  iscrizione. Tali
requisiti  dovranno  permanere  per  reiterare  l'esonero  negli anni
successivi.
    2. Ai dottorandi esentati dal pagamento delle tasse di iscrizione
si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 8.

        
      
                              Art. 10.

                         Dipendente pubblico

    1.  Il  pubblico  dipendente  ammesso  ai  corsi  di dottorato di
ricerca  e' collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi
di  studio  senza assegni per il periodo di durata del corso. In caso
di  ammissione  a corsi di dottorato senza borsa di studio, ovvero di
rinuncia   a   questa,   l'interessato  in  aspettativa  conserva  il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro.

        
      
                              Art. 11.

         Impegni, incompatibilita' e diritti dei dottorandi

    1.  Gli  iscritti  ai  corsi  di  dottorato frequentano i corsi e
compiono  continuativamente le attivita' di studio e di ricerca nelle
strutture  destinate a tal fine, secondo le modalita' programmate dal
Collegio dei docenti.
    2.  La  durata del corso coincide con l'anno solare (1° gennaio -
31 dicembre).
    3.  L'iscrizione  ai  corsi  di dottorato e' incompatibile con la
contemporanea iscrizione a corsi di laurea e di laurea magistrale, ai
corsi di master universitari, a scuole di specializzazione o ad altri
corsi di dottorato. E' possibile una deroga nel caso in cui, all'atto
dell'immatricolazione,  il  dottorando  sia in difetto del solo esame
finale  di  altro  corso,  relativo  all'anno accademico precedente a
quello di iscrizione al dottorato.
    4. L'attivita' di dottorato e' di norma incompatibile con impegni
di  lavoro.  A  richiesta  del  dottorando  il  Collegio dei docenti,
accertato  che  l'impegno  lavorativo  non pregiudichi lo svolgimento
dell'attivita'  di  studio  e  di  ricerca,  in casi particolari, con
adeguata motivazione, puo' consentire al dottorando che abbia impegni
di lavoro, di frequentare il corso di dottorato.
    5.  E'  prevista  l'esclusione  dal  corso  in  caso  di  mancata
iscrizione  agli anni successivi al primo entro il termine comunicato
dall'amministrazione  e,  su  decisione  motivata  del  Collegio  dei
docenti, nel caso di:
      giudizio negativo del Collegio dei docenti al termine dell'anno
di frequenza;
      assenze prolungate e ingiustificate;
      giudizio di non ammissione all'esame finale.
    6.  Il  dottorando,  inoltre,  puo'  essere  escluso dal corso di
dottorato  su  circostanziata  proposta  del Collegio dei docenti per
gravi e documentati motivi.
    7. La frequenza dal dottorato puo' essere sospesa per:
      a) gravidanza  e  maternita' ai sensi della legge 8 marzo 2000,
n. 53;
      b) gravi e documentate ragioni di salute;
      c) gravi motivi personali.
    8.  Nel caso in cui la sospensione sia equivalente ad un anno, il
pagamento  delle tasse e contributi, nonche' l'erogazione della borsa
di  studio  sono  sospesi per pari periodo. In tal caso il dottorando
viene ammesso allo stesso anno di corso per l'anno successivo.
    9.  Per  periodi  di  sospensione di breve durata, e comunque non
superiore  a  sei  mesi,  e'  data  la  possibilita' al dottorando di
recuperare   il  periodo  di  frequenza  non  effettuato,  su  parere
favorevole  del  Collegio  dei  docenti. Quest'ultimo potra' proporre
all'amministrazione   una   proporzionale  decurtazione  dell'importo
annuale  della  borsa.  Nei  casi  di  cui  alla  lettera a) e b) del
presente articolo, la richiesta di sospensione deve essere presentata
all'amministrazione,  corredata di certificato medico. Per le ragioni
di  cui  al  punto c) la richiesta di sospensione viene presentata al
Collegio  dei  docenti  che  su di essa decide motivatamente e ne da'
comunicazione all'amministrazione.
    10.  Ai  sensi dell'art. 4, comma 8 della legge n. 210/1998, puo'
essere  consentita  ai  dottorandi  una  limitata attivita' didattica
sussidiaria   o  integrativa  a  carattere  seminariale.  L'attivita'
didattica dovra' essere attinente all'area di afferenza del dottorato
e non deve compromettere l'attivita' di formazione del dottorando. La
collaborazione  didattica e' facoltativa e non da' luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'.
    11.  Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
hanno   l'obbligo   di  presentare  una  particolareggiata  relazione
sull'attivita'  e  le ricerche svolte al Collegio dei docenti, che ne
curera'  la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita'   dimostrata   dall'iscritto   al   corso,  proporra'
all'amministrazione  il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero
l'esclusione.   In  particolare  i  dottorandi  sostengono  prove  di
verifica utili ad accertare la capacita' a intraprendere e proseguire
l'attivita' di ricerca.
    12.   Qualora   i   dottorandi  abbiano  sostenuto  presso  altre
Universita',  anche  straniere,  esami equipollenti a quelli previsti
nel  corso  di  dottorato, essi possono essere esentati da tutti o da
alcuni degli esami.
    13.   E'   favorita   la   frequenza  presso  istituzioni,  enti,
laboratori,  ecc.  all'estero,  previa  autorizzazione  da  parte del
coordinatore  e/o  del  Collegio  dei docenti. Al termine del periodo
svolto  all'estero  il  dottorando presentera' la documentazione e la
certificazione  rilasciata dalla struttura straniera presso cui si e'
svolta  la  ricerca,  per comprovare il periodo effettivamente svolto
all'estero.  L'aumento del 50% della borsa di studio viene erogato al
rientro  del  dottorando  in sede, su autorizzazione del coordinatore
del corso previa valutazione delle attivita' svolte.
    14. L'Universita' degli studi di Macerata garantisce, nel periodo
di frequenza del dottorato, la copertura assicurativa per infortuni e
responsabilita'   civile,   limitatamente   alle   attivita'  che  si
riferiscono al corso.

        
      
                              Art. 12.

               Esame finale e conseguimento del titolo

    1.  Il  titolo  di  dottore  di  ricerca,  rilasciato dal rettore
dell'Universita'  degli  studi  di Macerata, si consegue all'atto del
superamento  dell'esame  finale,  che  puo'  essere ripetuto una sola
volta nell'anno immediatamente successivo.
    2.  Le  commissioni giudicatrici per l'esame finale, nominate dal
rettore  sentito il Collegio dei docenti, sono composte da tre membri
scelti   tra   professori   e   ricercatori  universitari  di  ruolo,
specificatamente  qualificati  nelle  discipline  attinenti alle aree
scientifiche  cui  si  riferisce  il  corso. Almeno due membri devono
appartenere  ad  altre Universita', anche straniere, non partecipanti
al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei docenti.
La  commissione  puo'  essere  integrata  da  non piu' di due esperti
appartenenti  a  strutture  di  ricerca  pubbliche  e  private, anche
straniere.
    3.  Nel  caso  in cui il corso sia suddiviso in piu' curricula il
coordinatore,  sentito  il  Collegio  dei  docenti,  puo' proporre la
costituzione di piu' commissioni giudicatrici.
    4.   Nel  caso  di  dottorati  istituiti  a  seguito  di  accordi
internazionali,  le  commissioni sono costituite secondo le modalita'
previste negli accordi stessi.
    5.  Le  commissioni  giudicatrici  sono convocate dal rettore non
oltre  il  trentesimo giorno successivo alla conclusione del corso di
dottorato.   Una  volta  costituite  entro  i  termini  indicati,  le
commissioni giudicatrici sono tenute a concludere le loro valutazioni
entro i successivi novanta giorni.
    6.  Al  termine  dei  propri  lavori, la commissione giudicatrice
redige  un  verbale  sullo  svolgimento degli stessi, comprensivo dei
giudizi   circostanziati   sulle  tesi  presentate  dai  candidati  e
sull'esito  dei  colloqui.  Le  proposte  di  rilascio  del titolo di
dottore di ricerca sono assunte a maggioranza.
    7.  La  tesi puo' essere redatta anche in lingua straniera previa
autorizzazione   del  Collegio  dei  docenti  o  se  richiesto  dalle
convenzioni  stipulate  nell'ambito  di  dottorati  internazionali  e
co-tutela di tesi.
    8.  L'elaborato  deve essere previamente esaminato e valutato dal
Collegio  dei  docenti  che delibera l'ammissione del dottorando alla
discussione finale entro il 31 dicembre di ciascun anno.
    9.  Entro  il  31 gennaio  i  dottorandi ammessi all'esame finale
debbono  depositare presso l'amministrazione una copia cartacea e tre
copie  su  supporto  ottico  (DVD  o  CD-Rom)  della  tesi dottorale,
unitamente  alla  domanda  di  ammissione all'esame finale redatta in
carta legale.
    10.  La nomina della commissione e la data dell'esame finale sono
comunicate ai candidati a mezzo raccomandata. I candidati, non appena
abbiano  notizia  dall'amministrazione,  almeno quindici giorni prima
della  data  stabilita,  debbono  provvedere  ad  inviare  a  ciascun
componente  la  commissione  giudicatrice  una  copia  della  tesi in
formato  cartaceo, accompagnata da una relazione scritta del Collegio
dei docenti.
    11.  Per  comprovati  motivi  che non consentano la presentazione
della tesi nei termini previsti, il rettore, su proposta motivata del
Collegio  dei  docenti puo', per una sola volta, prorogare di un anno
il  termine  per la domanda di ammissione alla discussione finale. Al
fine  di  ottenere  la  proroga il candidato deve presentare entro il
30 novembre  apposita  domanda  motivata  al  Collegio dei docenti il
quale puo' accogliere o respingere la richiesta.
    12.   In   caso  di  mancata  attivazione  del  corso  nel  ciclo
successivo,  il  rettore  puo'  autorizzare  il candidato a sostenere
l'esame  in  altra sede universitaria purche' presso quest'ultima sia
stata  nominata una commissione giudicatrice appartenente ai medesimi
settori scientifico-disciplinari del corso di dottorato di ricerca in
questione.
    13.  La  proroga  non  da'  titolo  alla fruizione della borsa di
studio  ne'  al  pagamento  delle  tasse e contributi, e non comporta
alcun onere economico per l'Universita'.
    14.  Qualora il candidato non possa per malattia o forza maggiore
sostenere  l'esame  finale  nella  data  fissata,  potra' chiedere al
rettore  di  poter  sostenere  l'esame  in altra data con la medesima
commissione  ovvero presso altra sede, tenuto conto delle particolari
circostanze che gli hanno precluso lo svolgimento della prova.
    15.  In  caso  di  assenza ingiustificata il candidato decade dal
diritto di sostenere l'esame finale.
    16.  Il  titolo e' rilasciato dal rettore dell'Universita' che, a
richiesta    dell'interessato,   ne   certifica   il   conseguimento.
Successivamente  al  rilascio del titolo, l'Universita' medesima cura
il  deposito  della  tesi  finale, presso le biblioteche nazionali di
Roma  e  Firenze.  La Scuola di dottorato stabilisce i criteri per la
pubblicazione delle tesi dottorali sull'archivio digitale di Ateneo.
    17.  L'Universita'  assicura  la  pubblicita'  degli  atti  delle
procedure  di  valutazione,  ivi  comprese le valutazioni dei singoli
candidati.

        
      
                              Art. 13.

                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai  sensi  del  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196
("Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali"), i dati
forniti  dai  candidati  saranno  raccolti  presso  l'ufficio  scuola
dottorato  di  ricerca  dell'Universita'  degli  studi  di Macerata e
trattati  per  le finalita' di gestione del concorso e dell'eventuale
procedimento  di gestione della carriera accademica dei vincitori. La
comunicazione  di tali dati da parte dei candidati e' obbligatoria ai
fini   della   valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione,  pena
l'esclusione dal concorso.
    2. I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle
strutture  amministrative  dell'Universita' degli studi di Macerata e
agli  enti  direttamente  interessati  alla  posizione  giuridica  ed
economica dei candidati risultati vincitori.
    3.  I  candidati godono dei diritti di cui al decreto legislativo
30 giugno  2003,  n. 196, tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati  che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui
il  diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in termini non conforme alla
legge,  nonche'  il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.

        
      
                              Art. 14.

            Responsabile del procedimento amministrativo

    1.  Ai  sensi  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  il  responsabile  del  procedimento
amministrativo  per  il  concorso  e'  la  dott.ssa Cinzia Raffaelli,
ufficio  scuola  dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di
Macerata,   Piaggia   dell'Universita'   n. 11   -   62100   Macerata
(Tel. 0733.2582843; e-mail: c.raffaelli@ unimc.it; fax 0733.2582677).

        
      
                              Art. 15.

                            Norme finali

    1.  Per  quanto  non previsto nel presente bando, si applicano le
disposizioni  previste  dalla  normativa  vigente  in  materia  e dal
regolamento in materia di dottorato di ricerca dell'Universita' degli
studi di Macerata.
    2.  Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'universita'
e  della  ricerca  e  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Sara', inoltre, reso pubblico per via telematica
sul sito web: http://celfi.unimc.it/sda 
      Macerata, 4 giugno 2007
                                                 Il rettore: Sani