Mobilità 1 docente di conservatorio a Alessandria 2026
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso-Mobilità
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poiché è scaduto il termine per la presentazione della domanda
| Tipologia | Concorso-Mobilità |
| Tipologia Contratto | Mobilita' |
| Posti | 1 |
| Fonte: | INPA |
| Sintesi: | Un posto di Docente di conservatorio a Alessandria, a tempo pieno e indeterminato: AFAM014 - SAXOFONO. Requisiti Nessun titolo di studio richiesto Essere docente a tempo indeterminato presso altra istituzione AFAM, inquadrato nel medesimo settore artistico-disciplinare (AFAM014 Saxofono) Essere doce ... |
| Ente: | CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA «A. VIVALDI» |
| Regione: | PIEMONTE |
| Provincia: | ALESSANDRIA |
| Comune: | ALESSANDRIA |
| Data di inserimento: | 29-07-2026 |
| Data Scadenza bando | 16-08-2026 |
| Condividi |
Invia tramite Whatsapp |
In sintesi
Un posto di Docente di conservatorio a Alessandria, a tempo pieno e indeterminato: AFAM014 - SAXOFONO.
Requisiti
- Nessun titolo di studio richiesto
- Essere docente a tempo indeterminato presso altra istituzione AFAM, inquadrato nel medesimo settore artistico-disciplinare (AFAM014 Saxofono)
- Essere docente a tempo indeterminato presso altra istituzione AFAM in un settore artistico-disciplinare diverso, presentando domanda di passaggio al nuovo settore
- Non avere legami di parentela o affinità fino al quarto grado con il Presidente, Direttore, Direttore amministrativo o componenti del consiglio di amministrazione o accademico
- Non essere soggetti al vincolo quinquennale nella sede di prima destinazione
CONSERVATORIO DI MUSICA "ANTONIO VIVALDI" - ALESSANDRIA
- Registro ufficiale - Prot. n° 3982 del 29/07/2026 a. 2026
Ministero dell'Università e della Ricerca Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica Conservatorio di Musica "Antonio Vivaldi" - Alessandria
BANDO DI MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE AFAM PER L'A.A. 2026/2027
AFAM014 - SAXOFONO
IL DIRETTORE
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM"; VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. Istruzione e Ricerca del comparto AFAM ed in particolare il sistema di classificazione dei profili professionali del personale; VISTO l'organico d'Istituto per l'a.a. 2026/2027; VISTO il Regolamento d'Istituto per il Reclutamento del Personale AFAM, prot. n. 2871 del 27/05/2026, adottato con decreto presidenziale, prot. n. 2889 del 28/05/2026, dal Conservatorio di musica "A. Vivaldi" di Alessandria; VISTO il budget assunzionale per l'a.a. 2026/2027 risultante dai dati presenti nella piattaforma Anagrafiche; VISTA la delibera n. 69 del verbale n. 9 del Consiglio Accademico del 17 luglio 2026 e delibera n. 65 del verbale n. 8 del Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2026, di programmazione triennale dei fabbisogni; VISTA la nota MUR, protocollo n. 10490 del 01/09/2025, recante il Verbale di confronto in materia di mobilità del personale delle istituzioni AFAM (23 maggio, 4 e 23 giugno 2025) e in particolare l'Allegato 1 "Disposizioni di cui al verbale di confronto sindacale del 4 e 23 giugno 2025"; VISTA la nota MUR, protocollo n. 7553 del 24/07/2026, recante il Reclutamento personale docente e ricercatore a.a. 2026/2027.
DECRETA
Art. 1 - Oggetto
- È indetta una procedura di mobilità per il personale docente - CCNL I - sezione AFAM - per il settore artistico-disciplinare e profilo:
| Codice | Settore artistico disciplinare ed eventuale profilo | | AFAM014 | SAXOFONO |
La sede di servizio del posto messo a mobilità di cui al comma precedente è:
n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato nel Conservatorio di musica "A. Vivaldi" di Alessandria, sito in Via Parma n. 1 - Alessandria.
Riguardo alla rispondenza della professionalità ricercata con i fabbisogni della ricerca e dell'offerta formativa dell'istituzione, si evidenzia che il candidato dovrà possedere adeguate abilità tecniche e competenze musicali, culturali e interpretative relative allo strumento, e a
CONSERVATORIO vivaldi Istituto di Alta Formazione Musicale
Via Parma, 1 - 15121 Alessandria ~ Tel. 0131.051500 www.conservatoriovivaldi.it ~ PEO: info@conservatoriovivaldi.it PEC: consal@pec.conservatoriovivaldi.it ~ C.F. 80005820065
Ministero dell'Università e della Ricerca Conservatorio di Musica "Antonio Vivaldi" - Alessandria
quelli affini, necessarie per affrontare, con piena consapevolezza delle correlate prassi esecutive, i diversi repertori delle varie epoche fino ai nostri giorni. Dovrà inoltre dimostrare una solida padronanza degli aspetti esecutivi e interpretativi legati all'uso dello strumento nell'attività concertistica solistica, in consort e d'insieme.
-
Ai fini dell'inserimento del personale docente nella graduatoria di cui al comma 1, si procede come descritto nel presente bando. Il presente bando è pubblicato sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (https://www.inpa.gov.it/). Il bando è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio di Musica "A. Vivaldi" di Alessandria all'indirizzo (https://www.conservatoriovivaldi.it/trasparenza/bandi-concorso/) e sul Portale unico del reclutamento AFAM (https://afam-anagrafiche.mur.gov.it/ricerca-bandi).
-
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è il giorno 16/08/2026.
Art. 2 - Requisiti di ammissione
- Per l'ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:
a. essere docenti a tempo indeterminato presso altra istituzione AFAM, inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura (AFAM014 Saxofono); b. essere docenti a tempo indeterminato presso altra istituzione AFAM inquadrati in un settore artistico-disciplinare diverso da quello oggetto del bando di mobilità, presentando contestualmente alla propria candidatura apposita domanda di passaggio al suddetto settore artistico-disciplinare e profilo (allegato B). La domanda è valutata dal Consiglio accademico, fermo restando il successivo parere favorevole della competente commissione di abilitazione artistica nazionale, tenendo conto della congruità delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente in relazione al settore artistico-disciplinare e profilo di destinazione. Entro il 18 settembre 2026, il CNAM adotta, con delibera, un breve giudizio motivato redatto, per ciascun candidato, con riferimento ai criteri adottati per il settore artistico-disciplinare di destinazione. Il giudizio è trasmesso dal CNAM direttamente all'Istituzione che provvederà a comunicare, tempestivamente, l'esito ai candidati vincitori. Nel caso in cui il giudizio espresso dal CNAM sull'istanza di passaggio al nuovo settore di destinazione del candidato vincitore risulti non favorevole, l'Istituzione procede allo scorrimento della graduatoria e comunica l'esito della procedura al candidato successivo.
-
Non possono partecipare alla procedura coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il Direttore amministrativo (EQ), un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio accademico. Non possono altresì partecipare alla procedura coloro che sono soggetti al vincolo quinquennale nella sede di prima destinazione, in base al disposto di cui all'art. 35, comma 5-bis del D.Lgs. 165/2001.
-
Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
Art. 3 - Costituzione della graduatoria
-
Al termine della procedura di mobilità di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 1.000 (mille).
-
Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:
a) Titoli ed esigenze di famiglia: punteggio massimo pari a 300 (trecento); b) Esperienza artistica e professionale: punteggio massimo pari a 700 (settecento).
-
Per l'inserimento in graduatoria la valutazione dell'esperienza artistica e professionale, di cui al punto b) del comma 2 del presente articolo, deve essere pari o superiore a 350 punti.
-
L'elenco degli idonei è finalizzato esclusivamente alla mobilità di cui al presente bando e non potrà essere utilizzato per altra finalità. La validità della graduatoria è limitata all'anno accademico per il quale è indetta la procedura.
Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda
-
La domanda di ammissione alla procedura deve essere redatta esclusivamente secondo l'Allegato A (cui si aggiunge, per chi presenti contestualmente alla propria candidatura apposita domanda di passaggio al suddetto settore artistico-disciplinare, l'allegato B) e deve essere caricata entro il giorno 16/08/2026 sul portale del reclutamento InPA, al link: https://www.inpa.gov.it/, accedendo tramite Identità Digitale (SPID, CIE, etc.).
-
Nella domanda (Allegato A) devono essere riportati:
a. Nome e Cognome b. Data e luogo di nascita c. Nazionalità d. Codice fiscale e. Istituzione AFAM di appartenenza e SAD/profilo di appartenenza f. Residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza g. Recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata. h. Dichiarazione di insussistenza dei vincoli di parentela ai sensi del D.P.R. 83/2024 e s.m.i.; i. Dichiarazione di insussistenza del vincolo quinquennale di sede, ai sensi dell'art. 35, co. 5-bis del D.Lgs. 165/2001.
-
Il candidato può modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza indicata nel bando, anche se già precedentemente inviata. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.
-
Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 del presente articolo deve essere tempestivamente comunicata all'istituzione tramite PEC
Ministero dell'Università e della Ricerca Conservatorio di Musica "Antonio Vivaldi" - Alessandria
all'indirizzo conservatoriovivaldi@pec.it. L'istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato all'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazione del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.
- Non saranno prese in considerazione domande prive di firma, incomplete e/o inviate in formato diverso dal PDF pubblicato.
Art. 5 - Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria
-
I titoli generali, i titoli artistici e professionali dichiarati dal candidato devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
-
Per i titoli attestanti l'anzianità di servizio si considerano quelli maturati fino all'a.a. 2025/2026 compreso.
-
Il servizio a tempo determinato può essere valutato solo se prestato a seguito di procedura selettiva pubblica, della quale il candidato dovrà fornire gli estremi (protocollo e data) del Bando e della Graduatoria definitiva alla quale si riferisce ciascun contratto. Non saranno valutati i titoli per i quali non viene riportata tale informazione o la stessa non risulta verificabile.
-
I titoli attestanti le esigenze di famiglia devono essere posseduti sia alla data di presentazione della domanda, sia alla data della presa di servizio nel Conservatorio che ha indetto la procedura.
-
Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso, il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.
-
Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
-
Il riconoscimento dei titoli di studio equivalenti (equipollenti) conseguiti nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere acquisito entro la data di scadenza del bando.
-
I titoli di servizio a tempo determinato o a tempo indeterminato prestato in qualità di docente presso altri ordini di scuola statale in altri Paesi UE, ovvero in istituzioni pubbliche di alta formazione artistica e musicale in altri Paesi UE, devono essere debitamente dettagliati e devono essere certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero.
Art. 6 - Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura
- È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quelle indicate.
- Sono inammissibili le domande per le quali risultino assenti i requisiti previsti dall'art. 2.
- Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l'esclusione dalla procedura, la decadenza dalla graduatoria e sono perseguibili ai sensi della normativa vigente.
Art. 7 - Commissione
- La commissione valutatrice è composta da tre docenti a tempo indeterminato nel settore artistico-disciplinare e profilo o in settori affini a quello per cui è bandita la procedura di mobilità (art. 4, comma 5, lett. b del DPR 83/24).
- La commissione è nominata, dopo la scadenza del bando, con decreto del Direttore.
- Ai componenti delle commissioni di cui ai commi precedenti si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11, co. 1, del DPR 487/94 (art. 8, co. 1, lett. h, del DPR 83/24) e quelle previste dall'art. 17, co. 23 del DPR 83/24. Ai fini di garantire la piena imparzialità e l'assenza di conflitto di interessi, sono considerati incompatibili i componenti della RSU, dei sindacati territoriali e nazionali e CNAM.
Art. 8 - Valutazione dei titoli di servizio, di studio e precedenze per il personale docente
- La valutazione dei titoli di cui al presente articolo ha come punteggio massimo complessivo 300 punti. Tale valutazione viene effettuata solo per coloro che hanno raggiunto un punteggio pari o superiore a 350 nei titoli di cui al successivo art. 9.
- L'anzianità di servizio viene valutata, intendendo con il termine "ruolo" il servizio a tempo indeterminato e con il termine "pre-ruolo" il servizio a tempo determinato. Ai sensi delle indicazioni fornite dalla Nota ministeriale, protocollo n. 10490 del 01/09/2025, vengono adottati i seguenti criteri:
| ANZIANITÀ DI SERVIZIO | | | a) per ogni anno di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (1) (3) | p. 6 | | b) per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato nelle Accademie di Belle Arti, nei Conservatori e negli ISIA in relazione al corrispondente ruolo di appartenenza (3) | p. 6 | | c) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di ruolo diversi da quello di attuale titolarità nelle Accademie, nei Conservatori e negli ISIA nonché in ruoli o fascia diversi da quello di appartenenza (3) | p. 3 | | d) per il servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno tre anni senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità (2) in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b) (3) | p. 6 per i primi tre anni p. 2 (per ogni anno) per il quarto e quinto anno p. 3 per ogni anno oltre al quinquennio | | e) per il servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno tre anni | p. 6 per i primi tre anni |
| senza soluzione di continuità nell'insegnamento di attuale titolarità, senza distinzione di fascia, in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b) o in aggiunta a quello previsto dalla lettera c) in caso di servizio prestato su fascia diversa da quella di attuale appartenenza (3) | p. 1 (per ogni anno) per il quarto e quinto anno p. 2 per ogni anno oltre al quinquennio | | f) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di ruolo prestato in qualità di docente presso altri ordini di scuola statale in Italia o in altri Paesi UE ovvero in istituzioni pubbliche di alta formazione artistica e musicale in altri Paesi UE (Ai fini della valutazione i servizi prestati all'estero devono essere debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero) (3) | p. 1,5 |
NOTE Anzianità di servizio:
- Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente:
- a) Ruolo dei docenti AFAM di prima fascia (dal 16/2/2005)
- b) Ruolo dei docenti AFAM di seconda fascia (dal 16/2/2005)
- c) Ruolo dei docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza (fino al 16/2/2005).
Il servizio presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali (ex IMP) è valutato al pari di quello prestato nei Conservatori di Musica. Il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità in tali istituti nell'insegnamento di attuale titolarità è valutato ai sensi della Parte A punto 1 lettera e). Nel caso di istituti statizzati, per il personale docente il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità è valutato ai sensi della Parte A punto 1 lettera d) a decorrere dall'immissione in ruolo presso l'Istituzione (purché all'epoca fosse già pareggiata, altrimenti a decorrere dall'anno di riconoscimento dello status di IMP).
Il servizio svolto con contratto subordinato ai sensi del CCNL AFAM presso le Accademie storiche statizzate è valutato al pari di quello prestato nelle Accademie di Belle Arti. Il servizio prestato presso il Conservatorio Statale di Musica di Cesena e presso Conservatorio Statale di Musica di Rimini (ex IMP) è valido ai fini della continuità del servizio presso il Conservatorio di Musica di Cesena e Rimini.
-
Ai fini della continuità il servizio svolto all'epoca nelle sezioni staccate non è comunque cumulabile con quello prestato nella sede centrale fatto salvo quello svolto nelle soppresse sezioni staccate per ciechi. I punteggi previsti comprendono anche la valutazione del servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego.
-
Per "anno" si intende aver svolto almeno 180 giorni, anche non consecutivi e in istituzioni diverse, nell'ambito dello stesso anno accademico.
- I Titoli generali vengono valutati, ai sensi delle indicazioni fornite dal ministero con Nota n. 10490 del 01/09/2025, con i seguenti criteri:
| TITOLI GENERALI | | | a) per ogni promozione di merito distinto | p. 3 | | b) per ogni inclusione in graduatoria di merito di pubblici concorsi senza accesso riservato per esami, o esami e titoli per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (1) | p. 4, per un massimo di p. 12 |
Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Antonio Vivaldi" - Alessandria
| c) per ogni diploma di Accademia di belle arti, di Conservatorio di musica, di ISIA, di Accademia di arte drammatica e danza, nonché diplomi di specializzazione o di perfezionamento conseguiti nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia o titolo estero dichiarato equipollente | p. 5 | | d) per ogni titolo universitario di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca o titolo estero dichiarato equipollenti | p. 4 | | e) per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università almeno di durata annuale | p. 2 per un massimo di p.4 |
NOTE Titoli generali:
- È equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica.
- Le Esigenze di famiglia vengono valutate, ai sensi delle indicazioni fornite dal ministero con Nota n. 10490 del 01/09/2025, con i seguenti criteri:
| ESIGENZE DI FAMIGLIA | | | a) Per il ricongiungimento al coniuge ovvero ai figli (1) | p. 6 | | b) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni (2) | p. 4 | | c) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (2) | p. 3 | | d) Per la cura e l'assistenza dei figli portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge (3) (4) | p. 6 | | e) Per la cura e l'assistenza dei parenti (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della legge 104 (4) | p. 3 |
NOTE Esigenze di famiglia
- Il punteggio spetta solo per la sede presente nella provincia di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica anteriore alla data del termine di scadenza di presentazione della domanda; la residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza della iscrizione stessa, in alternativa, con autocertificazione ai sensi del T.U 445/2000. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili tra loro.
Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nella provincia di residenza del familiare non vi siano istituzioni richiedibili. In tal caso il punteggio sarà attribuito per la provincia più vicina, purché compresa tra le preferenze espresse.
-
Ai fini della considerazione del figlio come inferiore ai sei anni o che non abbia superato il diciottesimo anno di età si terrà conto della seguente prescrizione: il compimento di sei anni e diciotto anni che avvenga nell'arco di tempo a partire dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui vengono disposti i trasferimenti comporta comunque l'attribuzione rispettivamente di punti 4 e punti 3.
-
Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:
vivaldi
Via Parma, 1 - 15121 Alessandria ~ Tel. 0131.051500
www.conservatoriovivaldi.it ~ PEO: info@conservatoriovivaldi.it
PEC: consal@pec.conservatoriovivaldi.it ~ C.F. 80005820065
a) figlio minorato, ovvero coniuge ricoverati permanentemente in un istituto di cura; b) figlio minorato, ovvero coniuge bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura da comportare di necessità la residenza nella provincia in cui è situato l'istituto medesimo; c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990 n. 309, programma che comporti di necessità la residenza nella provincia nel cui ambito è situata la struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art.122, comma 3, del citato D.P.R. n.309/1990. 4) Non può essere cumulato il punteggio di cui alle lettere d) ed e) se si riferiscono alla stessa persona.
- La valutazione delle Precedenze di cui al presente comma, per ciascun candidato, segue il previo raggiungimento della soglia del 50% del punteggio massimo previsto nell'ambito del criterio di valutazione dell'esperienza artistica e professionale. L'ordine delle preferenze, in conformità alle indicazioni fornite dal ministero con Nota n. 10490 del 01/09/2025, è la seguente:
a. Ha titolo a precedenza assoluta alla mobilità, il personale che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:
- soggetti privi di vista
- soggetti emodializzati (art. 61 L. 270/1982) o soggetti portatori di handicap destinatari dell'art. 21, legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie 1^, 2^ e 3^ annesse alla tab. A L. 648/1950.
b. Successivamente ai soggetti di cui al punto a) ha titolo ad ottenere la precedenza il personale con patologie gravi che richiedano terapie salvavita a carattere continuativo o ripetuto ed altre assimilabili (ad esempio chemioterapia) a condizione che la mobilità sia nella provincia in cui esista un centro di cura specializzato.
c. Successivamente alle categorie di cui ai punti a) e b) hanno titolo ad ottenere la precedenza nelle operazioni di mobilità il personale disabile in situazione di gravità (art. 33 comma 6 L. 104/92) e il personale che assiste il figlio (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92). Tale precedenza è riconosciuta anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto. La precedenza opera nella sola provincia di residenza o cura dell'assistito.
d. L'attribuzione delle precedenze di cui ai punti a), b) e c) è effettuata esclusivamente sulla base della documentazione prodotta unitamente alla domanda (1).
NOTE Precedenze
- Il rapporto di discendenza e coniugio deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445.
In merito alle certificazioni mediche si precisa quanto segue:
- lo stato di disabilità (che non può essere dichiarato mediante autocertificazione) deve risultare da certificazione, acquisita in modalità cartacea o telematica, o anche in copia autenticata, rilasciata dall'INPS o dalle commissioni mediche, funzionanti presso le Aziende
sanitarie locali, di cui all'art.4 L. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 gg. dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2 comma 2 D.L. 324/1993, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 45 gg. dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetti fino alla emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica di cui all'art. 4 L. 104/92. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
-
la situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'articolo 6, comma 3- bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede di tale accertamento provvisorio;
-
la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base, ai sensi dell'articolo 94 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295 integrata, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
-
per i lavoratori disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, è necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato, oltre alla situazione di handicap, anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo, tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte.
-
per i lavoratori disabili di cui all'articolo 33, comma 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
-
per le persone disabili assistite (solo figli maggiorenni anche adottati) nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92. A tal fine:
I) il coniuge deve comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L
II) è necessario, inoltre, che venga dimostrato dall'interessato, mediante autocertificazione, che con esclusione del coniuge, non vi siano parenti o affini entro il terzo grado, idonei a prestare assistenza continuativa al disabile e, pertanto, che il trasferendo è l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessun altro membro del nucleo familiare si avvalga o si sia avvalso nell'anno accademico 2023/2024 della agevolazione relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto portatore di handicap in situazione di gravità; a tal fine il richiedente dovrà presentare
Via Parma, 1 - 15121 Alessandria ~ Tel. 0131.051500
www.conservatoriovivaldi.it ~ PEO: info@conservatoriovivaldi.it
PEC: consal@pec.conservatoriovivaldi.it ~ C.F. 80005820065
una dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare redatta ai sensi del T.U. 28/12/2000, n. 445.
- I requisiti di precedenza e le relative certificazioni devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di mobilità. Variazioni successive che incidano sul possesso dei requisiti non hanno valore ai fini delle precedenze e dei punteggi.
Art. 9 - Valutazione dell'esperienza artistica e professionale del personale docente
- I titoli relativi all'esperienza artistica e professionale saranno valutati in base alla loro rispondenza con i fabbisogni della ricerca e dell'offerta formativa dell'istituzione che ha emanato il bando, che sono specificati all'art. 1, comma 3 del presente bando.
Il candidato potrà presentare fino ad un massimo di 20 (venti) titoli, inerenti al profilo per il quale è stata bandita la procedura, ai quali potrà essere assegnato un punteggio massimo complessivo pari a 700 punti. In caso di erronea presentazione nell'Allegato "A" di un numero di titoli superiore a 20 (venti), verranno valutati dalla Commissione solamente i primi 20 (venti) elencati, mentre i titoli dal ventunesimo in poi non saranno oggetto di valutazione. In nessun caso la Commissione potrà valutare i titoli presentati in sovranumero, né potrà effettuare una valutazione dei titoli secondo criteri differenti da quelli precedentemente enunciati.
- I titoli valutabili sono:
| Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD | Fino a un massimo di punti 700 | | - Attività concertistica e professionale (ivi compreso seminari per enti di rilievo nazionale ed internazionale); - Idoneità in concorsi nazionali ed internazionali per Orchestre lirico-sinfoniche di Enti nazionali/internazionali, sia che si tratti di Fondazioni pubbliche sia private; - Partecipazione in qualità di commissario per giurie di concorsi di enti che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, risultano iscritti alla World Federation of International Music Competitions; - Conseguimento di premi di rilevanza internazionale; - Partecipazione a convegni di rilevanza almeno nazionale in qualità di relatore; - Attività di direzione artistica di enti di rilevanza nazionale ed internazionale; - Pubblicazioni edite attinenti alle discipline oggetto del bando oppure oggetto di studio nelle Istituzioni AFAM; - Partecipazione a comitati editoriali, riviste, collane o altre pubblicazioni edite con l'attribuzione del codice ISBN; - Composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti; - Incisioni edite da case editrici o discografiche di rilevanza almeno nazionale; | Presentazione massima di 20 (venti) titoli. |
- Coordinamento a partecipazione di progetti di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi;
- Esperienza professionale non didattica attinente al Settore artistico disciplinare oggetto di concorso.
- La valutazione delle "Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali" avverrà da parte della Commissione giudicatrice di cui all'art. 7. Sulla base della Declaratoria e dei Campi Disciplinari dello specifico settore, i titoli inerenti all'attività artistico-culturale e professionale saranno graduati in ragione:
- dell'idoneità in concorsi per orchestre lirico-sinfoniche e dell'importanza di tali orchestre;
- dei premi ottenuti nell'ambito di concorsi musicali nazionali/internazionali e della rilevanza degli stessi;
- dell'importanza degli Enti, delle Associazioni, delle etichette discografiche in cui l'attività è stata svolta;
- della loro collocazione geografica, il più possibile diversificata;
- della varietà e della qualità del repertorio, nonché del contributo compositivo e di arrangiamento;
- della qualità delle collaborazioni.
Per le incisioni si terrà conto:
- del contributo esecutivo, compositivo e/o di arrangiamento del candidato;
- del carattere innovativo;
- dell'importanza delle case discografiche.
Per le pubblicazioni di carattere didattico e/o musicologico si terrà conto:
- della qualità scientifica dei contenuti inerenti alle materie di insegnamento in oggetto;
- del carattere innovativo;
- dell'importanza delle case editrici.
Per le composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti, si terrà conto:
- dell'importanza dell'editore;
- dell'importanza dell'Ente che ha commissionato l'opera;
- dell'importanza dell'Ente organizzatore dell'esecuzione;
- dell'importanza del luogo nel quale l'opera è stata eseguita.
Per i titoli con una obsolescenza superiore a 10 anni solari (ossia precedenti all'anno 2016) la votazione sarà decurtata del 50%. Saranno valutati soltanto i titoli strettamente attinenti al SAD di cui al presente Bando.
- Ulteriori criteri specifici stabiliti dalla commissione, nel rispetto di quelli indicati nel Bando, devono essere definiti nella seduta di insediamento, devono essere pubblicati almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori. A ciascun titolo può essere assegnato un punteggio massimo pari a 35 punti.
Art. 10 - Approvazione, pubblicazione, utilizzo della graduatoria di idonei
- Terminate le prove la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi. La graduatoria include i vincitori e gli idonei. L'inclusione in graduatoria è attribuita ai candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 350 su 700 nei titoli di cui al precedente art. 9.
- Con decreto del Direttore del Conservatorio viene approvata la graduatoria di merito provvisoria. Detto provvedimento è pubblicato sul sito InPA (https://www.inpa.gov.it/), sul sito istituzionale del Conservatorio "A. Vivaldi" di Alessandria (https://www.conservatoriovivaldi.it/trasparenza/bandi-concorso/). e sul Portale unico del reclutamento AFAM (https://afam-anagrafiche.mur.gov.it/ricerca-bandi).
- Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale del Conservatorio "A. Vivaldi" di Alessandria (https://www.conservatoriovivaldi.it/trasparenza/bandi-concorso/).
- Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo conservatoriovivaldi@pec.it.
- Decorsi i termini di cui sopra, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e dell'elenco idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti previsti all'art. 2, e all'immediata pubblicazione sul portale del reclutamento InPA di cui all'art. 35-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (https://www.inpa.gov.it/). La graduatoria definitiva e l'elenco degli idonei sono, inoltre, pubblicati sul sito istituzionale del Conservatorio (https://www.conservatoriovivaldi.it/trasparenza/bandi-concorso/)e sul Portale unico del reclutamento AFAM (https://afam-anagrafiche.mur.gov.it/ricerca-bandi).
- La graduatoria rimane vigente per il solo anno accademico al quale si riferisce il bando.
- Il candidato può revocare la domanda entro i termini dell'approvazione della graduatoria definitiva.
- Il Direttore, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, notifica al personale individuato e all'istituzione di provenienza l'avvenuto diritto alla mobilità. L'assegnazione non può essere revocata su istanza del dipendente.
Art. 11 - Perfezionamento della mobilità
-
L'esito della mobilità sarà comunicato al Ministero secondo le modalità annualmente disposte dallo stesso.
-
Il vincitore è tenuto a comunicare l'accettazione irrevocabile del trasferimento al Conservatorio di Musica "A. Vivaldi" di Alessandria; entro il termine indicato nell'atto di individuazione.
-
All'esito della mobilità, che avrà comunque decorrenza dal 1° novembre dell'anno accademico di riferimento, il personale individuato come vincitore potrà comunicare al Conservatorio la disponibilità a completamento di cattedra presso altre Istituzioni, secondo le modalità indicate nell'apposito Regolamento vigente nella sede di destinazione.
Art. 12 - Ricorsi
Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al TAR, a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 13 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento UE GDPR 2016/679, il Conservatorio "A. Vivaldi" di Alessandria è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente bando, per il tramite della piattaforma InPA. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore del Conservatorio.
Art. 14 - Norme finali
- L'allegato A e l'allegato B al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso.
- Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale del Conservatorio di Musica "A. Vivaldi" di Alessandria con valore di notifica.
- Il Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo del Conservatorio Statale di Musica "Antonio Vivaldi" di Alessandria, Dott.ssa Alessandra Gatti.
Il Direttore Prof. Marco Santi *
- Omessa firma autografa ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39
Allegati:
- Allegato A (modello di domanda)
- Allegato B (cambio SAD)
Allegati
3982 bando mobilità AFAM014 Saxofono.pdf
Allegato B bando mobilità AFAM014 Saxofono.docx
allegato A bando mobilità AFAM014 Saxofono.doc
Bandi aperti ora per Docente di conservatorio in Piemonte
Concorso 1 docente di conservatorio a Alessandria 2026 — Conservatorio Statale di Musica «A. Vivaldi», scade il 08-11-2026
