Concorso per 7 gruppo sportivo "fiamme azzurre" polizia penitenziaria (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 7
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 13 del 16-02-2010
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE CONCORSO   (scad.  18 marzo 2010) Concorso pubblico, per titoli, a complessivi sette posti per l'accesso al gruppo sportivo Fiamme Azzurre d ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 16-02-2010
Data Scadenza bando 18-03-2010
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

CONCORSO   (scad.  18 marzo 2010)
Concorso  pubblico,  per  titoli,  a  complessivi  sette  posti   per
  l'accesso al gruppo sportivo Fiamme Azzurre del  Corpo  di  polizia
  penitenziaria di cui due posti nel ruolo maschile  e  cinque  posti
  nel ruolo femminile. 

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e  il
relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,  n.  686,  e  successive
modifiche; 
    Vista  la  legge  15  dicembre  1990,  n.  395,  ed  il   decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento  del  personale
del Corpo di polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487  e  successive  modifiche,  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche  ed
integrazioni,   recante   misure   urgenti   per    lo    snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  15  febbraio
1999, n. 82; 
    Visto il decreto ministeriale 1° febbraio  2000,  n.  50  recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per  la  partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del  Corpo  di
polizia penitenziaria; 
    Visto l'art. 124, ultimo comma del regio decreto 30 gennaio 1941,
n.12, cosi' come modificato dall'articolo 6,  comma  2,  del  decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e, come richiamato  dalla  legge
1° febbraio 1989,  n.53  nonche'  l'art.  5,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443; 
    Visto l'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n.191; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno  2000,
n. 230; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78 recante «Delega al Governo in
materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri,  del  Corpo  Forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e  della  Polizia  di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia   di   documentazione   amministrativa   e
successive modificazioni; 
    Visto l'art. 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  2002,
n. 132 concernente il «Regolamento recante modalita' per l'assunzione
di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria»; 
    Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente  della
Repubblica 30 aprile 2002, n. 132,  secondo  il  quale  l'accesso  ai
gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria e' riservato,  per
un contingente  non  superiore  all'uno  per  cento  delle  dotazioni
organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21
maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti  di  interesse  nazionale
dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano   (C.O.N.I.)   o   dalle
Federazioni sportive nazionali; 
    Vista la tabella F allegata  al  decreto  legislativo  21  maggio
2000, n. 146. 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
norme sulla tutela delle persone e  di  altri  soggetti  rispetto  al
trattamento dei dati personali; 
    Considerata l'attuale dotazione organica del gruppo sportivo  del
Corpo di polizia penitenziaria; 
    Vista la nota n. 0053218 del 14 dicembre 2009  con  la  quale  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, ha comunicato che con decreto del Presidente del  Consiglio
dei  Ministri  del  19  ottobre  2009  questa   amministrazione,   in
attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 523  della  legge  27
dicembre 2006, n. 226, e' stata  autorizzata  ad  assumere,  a  tempo
indeterminato, un contingente di settantaquattro unita' nel Corpo  di
polizia penitenziaria; 
    Ritenuta la necessita' di dover bandire un concorso pubblico, per
l'accesso di complessivi sette  atleti  nel  gruppo  sportivo  Fiamme
Azzurre del Corpo di polizia  penitenziaria  di  cui  due  nel  ruolo
maschile e cinque nel ruolo femminile; 
    Visto il P.C.D. del 4 novembre 2003, con il quale,  ai  sensi  di
quanto previsto dall'art. 16, comma 5,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che  fanno
capo alla diretta responsabilita' gestionale del  direttore  generale
del    personale    e    della    formazione     del     Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria; 
    Considerato che rientra nella competenza del  direttore  generale
del personale e della formazione la firma degli  atti  relativi  alle
procedure concorsuali emanate dall'amministrazione penitenziaria; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Posti disponibili per l'assunzione 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico per titoli a complessivi sette
posti per l'accesso al gruppo sportivo fiamme azzurre  del  Corpo  di
polizia penitenziaria di cui due posti nel ruolo  maschile  e  cinque
posti nel ruolo femminile. 
    2. I  posti  messi  a  concorso  sono  ripartiti  per  discipline
sportive nel modo seguente: 
      Ruolo maschile: 
        un atleta disciplina «Judo: categoria 73 kg»; 
        un atleta disciplina «Scherma: specialita' spada»; 
      Ruolo femminile: 
        un atleta disciplina «Atletica  leggera:  specialita'  lancio
del martello»; 
        un atleta disciplina «Atletica leggera: specialita' marcia»; 
        un atleta disciplina «Nuoto: specialita' 100 m farfalla»; 
        un atleta disciplina «Judo: categoria 70 kg e 78 kg»; 
        un atleta disciplina «Sollevamento pesi: categoria 58 kg». 
    3. I vincitori del  concorso  sono  nominati  agenti  di  Polizia
penitenziaria. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  i  candidati  devono  essere  in
possesso,  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione  della  domanda   di   partecipazione,   dei   seguenti
requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) il godimento dei diritti civili e politici; 
      c) eta' non inferiore agli anni diciotto e non  superiore  agli
anni ventotto; 
      d) diploma di istruzione secondaria di primo grado; 
      e) essere in possesso delle qualita' morali e  di  condotta  di
cui all'art. 124, del regio decreto del 30 gennaio 1941, n.12,  cosi'
come modificato dall'art. 6,  comma  2  del  decreto  legislativo  17
novembre 1997, n. 398 e come richiamato dall'art. 26 della  legge  1°
febbraio 1989, n. 53 e dell'art. 5, comma 2 del  decreto  legislativo
del 30 ottobre 1992, n. 443; 
      f) essere stato riconosciuto, da parte  del  Comitato  olimpico
nazionale o delle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse
nazionale ed aver fatto parte, nel  biennio  precedente  la  data  di
pubblicazione del presente  bando  di  concorso,  di  rappresentative
nazionali nella disciplina prevista nello statuto del C.O.N.I. per la
quale si concorre; 
      g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al  servizio  nel
Corpo di polizia penitenziaria, in  conformita'  di  quanto  previsto
dagli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443 e in particolare: 
A) Requisiti psico-fisici: 
    1) sana e robusta costituzione fisica; 
    2) altezza non inferiore a cm 165 per gli uomini e cm 161 per  le
donne. Il rapporto altezza - peso, il tono e l'efficienza della massa
muscolare, la distribuzione  del  pannicolo  adiposo  e  il  trofismo
devono  rispecchiare  un'armonia  atta  a  configurare   la   robusta
costituzione   e   la   necessaria   agilita'   indispensabile    per
l'espletamento dei servizi di polizia; 
    3) senso cromatico e  luminoso  normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie; 
    4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi  quale  somma
del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di
meno; 
    5) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze
500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente
non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente  di  meno  e  a  15
decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare  entro  il
20%); 
    6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione
masticatoria e, comunque: 
      devono essere presenti i dodici  denti  frontali  superiori  ed
inferiori; 
      e' ammessa la presenza di non piu' di sei  elementi  sostituiti
con protesi fissa; 
      almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra  i  venti
denti posteriori; 
      gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da  protesi
efficienti; 
      il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi  non  puo'
essere superiore a sedici elementi. 
    Costituiscono  causa  di  non  idoneita'   le   imperfezioni   ed
infermita' previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30  ottobre
1992, n. 443. 
B) Requisiti attitudinali: 
      1) un livello evolutivo che consenta  una  valida  integrazione
della personalita' con riferimento alla maturazione, alla  esperienza
di  vita,  ai  tratti  salienti  del  carattere  ed   al   senso   di
responsabilita'; 
      2) un controllo  emotivo  contraddistinto  dalla  capacita'  di
contenere i propri  atti  impulsivi  e  che  implichi  l'orientamento
dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni; 
      3) una capacita' intellettiva che consenta di far  fronte  alle
situazioni  nuove  con  soluzioni  appropriate,  sintomatica  di  una
intelligenza  dinamico-pratica,  di  capacita'  di  percezione  e  di
esecuzione e delle qualita' attentive; 
      4) una adattabilita' che scaturisce dal grado di  socievolezza,
dalla predisposizione  al  gruppo,  ai  compiti  ed  all'ambiente  di
lavoro. 
    2. Non sono ammessi al concorso coloro  che  sono  stati  espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati  o  destituiti
da pubblici uffici, nonche' coloro che  hanno  riportato  condanna  a
pena detentiva per delitti non colposi  o  sono  stati  sottoposti  a
misura di prevenzione. 
    3. Sono esclusi dal concorso i  candidati  non  in  possesso  dei
requisiti previsti nonche' i candidati  che  non  si  presentino  nel
luogo,  nel  giorno   e   nell'ora   stabilita   per   l'accertamento
dell'idoneita' fisica e psichica e per la valutazione delle  qualita'
attitudinali. 
    4.  A  norma  dell'art.  128,  secondo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  non  possono,
altresi', concorrere coloro che siano stati  dichiarati  decaduti  da
altro impiego presso una pubblica amministrazione, per  i  motivi  di
cui alla lettera d) dell'art. 127 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    5.  L'amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad   accertare   i
requisiti di moralita' e  condotta  dei  candidati  e  gli  ulteriori
requisiti per la partecipazione al  concorso,  nonche'  le  cause  di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 
    6. Per difetto dei requisiti di cui  al  precedente  comma  sara'
disposta, con decreto motivato del direttore generale della direzione
generale del personale e della formazione, l'esclusione dei candidati
al concorso. Detta esclusione potra' avvenire in qualunque momento. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. Le domande di partecipazione al  concorso  sottoscritte  dagli
interessati e redatte su carta  semplice  devono  essere  spedite,  a
mezzo raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  esclusivamente  al
Ministero  della  giustizia   -   Dipartimento   dell'amministrazione
penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione -
concorsi Polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma. 
    2. Le domande di cui al comma 1 devono essere  spedite  entro  il
termine perentorio di giorni trenta, che  decorre  dalla  data  della
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 
    3. Gli aspiranti nella domanda dovranno dichiarare: 
      a) il  cognome  ed  il  nome  (le  candidate  coniugate  devono
indicare il cognome da nubile); 
      b) la data e il comune di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d) il possesso della cittadinanza italiana; 
      e) il godimento dei diritti politici e civili nonche' il comune
ove sono iscritte nelle liste elettorali ovvero il motivo  della  non
iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime; 
      f) l'immunita' da condanne  penali  riportate  e  l'assenza  di
procedimenti penali pendenti  a  carico.  In  caso  contrario  dovra'
indicare le eventuali  condanne  penali  riportate  e/o  procedimenti
penali pendenti; 
      g)  il  possesso  del  titolo  di  studio   con   l'indicazione
dell'istituto e della data in cui e' stato conseguito; 
      h) i servizi eventualmente prestati come dipendenti  presso  le
pubbliche amministrazioni e le  eventuali  cause  di  risoluzione  di
precedenti rapporti di pubblico impiego; 
      i) di essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico
nazionale o dalle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse
nazionale e di aver fatto parte, nel biennio precedente  la  data  di
pubblicazione del bando di  concorso,  di  rappresentative  nazionali
nella disciplina sportiva per la quale si concorre che dovra'  essere
esplicitamente indicata. 
    4. Le domande sottoscritte  dai  candidati,  dovranno,  altresi',
contenere la precisa  indicazione  del  recapito  al  quale  dovranno
essere inviate le  comunicazioni  relative  al  presente  concorso  e
l'impegno di comunicare tempestivamente - a mezzo di  raccomandata  -
le eventuali variazioni dello stesso. 
    5.   L'amministrazione   penitenziaria    non    assume    alcuna
responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni,  dipendente
da  inesatte  od  incomplete  indicazioni  di   recapito   da   parte
dell'aspirante  o  di  mancata  oppure  tardiva   comunicazione   del
cambiamento di recapito indicato nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili  a  colpa
dell'amministrazione stessa. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i
dati personali  forniti  dai  concorrenti  saranno  raccolti  per  le
finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una
banca  dati   automatizzata   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le  finalita'  inerenti  la
gestione del rapporto medesimo. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico - economica della concorrente, nonche',  in  caso
di  esito  positivo  del   concorso,   ai   soggetti   di   carattere
previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del  citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i  quali  il  diritto
d'accesso ai dati che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al  loro  trattamento  per  motivi  legittimi.  Tali  diritti
potranno essere  fatti  valere  nei  confronti  del  Ministero  della
giustizia  -  Dipartimento   dell'amministrazione   penitenziaria   -
Direzione generale del personale e della formazione - Il responsabile
del  trattamento  e'  il  direttore  dell'ufficio  concorsi   polizia
penitenziaria. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
Categorie  dei  titoli  ammessi  a  valutazione  e  punteggi  massimi
                   attribuibili a ciascuna di esse 
 
 
    1.  Sono  ammessi  a  valutazione  i  seguenti  titoli   sportivi
acquisiti nell'anno precedente la data di pubblicazione del  presente
bando fatta eccezione per  i  titoli  di  studio  e  di  abilitazione
professionale che devono essere posseduti alla data di  scadenza  del
termine ultimo di presentazione delle domande. 
A) Categoria I. 
    Speciali riconoscimenti fino a punti 210. 
    Sono valutate le  prestazioni  sportive  con  l'attribuzione  del
punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del
risultato ottenuto: 
      1) medaglia ai giochi olimpici fino a punti 30; 
      2) medaglia ai campionati mondiali fino a punti 25; 
      3) record mondiale punti 25; 
      4) vincitore di coppa del mondo punti 20; 
      5) medaglia ai campionati europei fino a punti 15; 
      6) record europeo punti 15; 
      7) vincitore di coppa europea punti 12; 
      8) medaglia alle Universiadi e giochi del mediterraneo  fino  a
punti 12; 
      9) campione italiano punti 12; 
      10) record italiano punti 15; 
      11) vincitore di coppa Italia punti 10; 
      12) classificato dal secondo al  decimo  posto  nei  campionati
italiani di categoria da punti 6 a punti 10; 
      13)  classificato  dall'undicesimo  al  ventesimo   posto   nei
campionati italiani di categoria fino a punti 5. 
B) Categoria II. 
    Titoli di studio e abilitazione professionale: 
      1) diploma di laurea punti 2; 
        a) corso di specializzazione post laurea punti 0,5; 
        b) abilitazione all'esercizio della professione punti 0,5; 
      2) diploma di maturita' di scuola media  superiore  di  secondo
grado punti 1; 
      3) attestato di tecnico specialista sportivo punti 1. 
    I punteggi previsti ai punti 1) e  2)  non  sono  cumulabili  tra
loro. 
    2. La commissione esaminatrice  indicata  al  successivo  art.  6
predetermina i criteri necessari  per  l'attribuzione  dei  punteggi.
Annota i titoli valutati ed i relativi punteggi  su  apposite  schede
individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate
al fascicolo concorsuale di ciascun candidato. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La commissione esaminatrice per la valutazione dei  titoli  e'
composta da un  funzionario  dell'amministrazione  penitenziaria  con
qualifica dirigenziale, con funzioni di presidente, dal  responsabile
del   gruppo    sportivo    Fiamme    Azzurre,    dal    responsabile
dell'associazione sportiva Astrea e da altri due  membri  scelti  tra
gli  appartenenti  al  ruolo   direttivo   del   Corpo   di   polizia
penitenziaria  con  qualifica   non   inferiore   all'ottava   ovvero
appartenenti all'area III. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
Corpo di polizia  penitenziaria  con  qualifica  non  inferiore  alla
settima. 
    3. Per supplire ad eventuali, temporanee  assenze  o  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di uno o  piu'  componenti  supplenti  e  di  uno  o  piu'
segretari  supplenti,  da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di
costituzione  della  commissione  esaminatrice   o   con   successivo
provvedimento. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
 
    1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso  sono
tenuti a sottoporsi, nel  luogo,  giorno  ed  ora  che  saranno  loro
preventivamente comunicati, alla  visita  medica  per  l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica. 
    2.  Gli  accertamenti  psico-fisici  sono   effettuati   da   una
commissione composta da un dirigente medico  che  la  presiede  e  da
quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'amministrazione
penitenziaria ovvero individuabili secondo le  modalita'  di  cui  al
secondo comma dell'art. 120 del decreto legislativo 30 ottobre  1992,
n. 443. 
    3. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  funzionario  del
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava
ovvero appartenenti all'area III. 
    4.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici   i
candidati sono sottoposti  ad  esame  clinico  generale  ed  a  prove
strumentali e di laboratorio. 
    5. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le
prove strumentali e di laboratorio, il Ministero della  giustizia  e'
autorizzato ad avvalersi di personale qualificato mediante  contratto
di diritto privato, corrispondendo ad esso la retribuzione  stabilita
con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il  Ministro
del tesoro, bilancio e della programmazione economica, e che non puo'
superare  la  retribuzione  spettante  al  personale  di  pari  grado
dell'amministrazione statale. 
    6. Avverso il  giudizio  di  non  idoneita',  il  candidato  puo'
proporre ricorso nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
notifica. 
    7. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione  medica
di seconda istanza presieduta da un dirigente medico  e  composta  da
due dirigenti medici in qualita' di componenti. 
    8. Il giudizio di idoneita' o di  non  idoneita'  espresso  dalla
commissione medica di seconda istanza e' definitivo  e  comporta,  in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto  motivato  dal  direttore  generale  del  personale  e  della
formazione. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  I  candidati   che   risultano   idonei   agli   accertamenti
psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da  parte  di
una commissione presieduta da un dirigente penitenziario, e  composta
da due funzionari con qualifica non inferiore all'ottava del Corpo di
polizia penitenziaria o del disciolto Corpo degli agenti di  custodia
ovvero appartenenti all'area  funzionale  III  aventi  il  titolo  di
perito selettore  e  da  due  psicologi  o  medici  specializzati  in
psicologia  individuati  ai  sensi  dell'art.  132  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.  Le  funzioni  di
segretario sono  svolte  da  un  funzionario  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria  con  qualifica   non   inferiore   all'ottava   ovvero
appartenenti all'area funzionale III. 
    2. Le prove attitudinali sono dirette ad  accertare  l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con  l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. 
    3. Le prove consistono in una serie di test  sia  collettivi  che
individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione. 
    4. I  test  predisposti  dalla  commissione  sono  approvati  con
decreto del  Ministro  della  giustizia  su  proposta  del  Capo  del
dipartimento. 
    5. Avverso al  giudizio  di  non  idoneita',  il  candidato  puo'
proporre ricorso nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
notifica. 
    6. Il nuovo accertamento e'  effettuato  da  una  commissione  di
seconda istanza presieduta da un dirigente medico e composta  da  due
dirigenti  medici  specializzati  in  psicologia   in   qualita'   di
componenti. 
    7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in  sede
di accertamento delle  qualita'  attitudinali  dalla  commissione  di
seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non  idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
direttore generale del personale e della formazione. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                             Graduatoria 
 
 
    1.  Ultimata  la  valutazione   dei   titoli,   la   commissione,
individuata dall'art. 6, forma le graduatorie di merito relative alle
singole  discipline  sportive,  sulla  base  del  punteggio   finale,
determinato ai sensi del precedente art. 5,  conseguito  da  ciascuna
candidata. 
    2. A parita' di merito saranno applicate le  preferenze  previste
dall'art. 5, comma 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. 
    3. Con decreto del  direttore  generale  del  personale  e  della
formazione, riconosciuta la  regolarita'  del  procedimento,  vengono
approvate le graduatorie di merito e sono dichiarati  i  vincitori  e
gli   idonei   non   vincitori   del   concorso,   sotto   condizione
dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                      Pubblicazione graduatoria 
 
 
    1. Le graduatorie dei vincitori  e  degli  idonei  non  vincitori
saranno pubblicate  nel  Bollettino  ufficiale  del  Ministero  della
giustizia. 
    2. Di tale  pubblicazione  viene  data  notizia  mediante  avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    3. Dalla data di pubblicazione del  suddetto  avviso  decorre  il
termine per eventuali impugnative. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                        Nomina e assegnazione 
 
 
     Con  decreto  del  direttore  generale  del  personale  e  della
formazione, i vincitori del concorso sono nominati agenti  del  Corpo
di polizia penitenziaria, ed  assegnati  al  gruppo  sportivo  Fiamme
Azurre. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                    Documentazione amministrativa 
 
 
    1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psicofisici  ed
attitudinali dovranno consegnare al personale in  sede,  due  modelli
appositamente predisposti da questa amministrazione: 
      a)  un  modello  di  dichiarazione  sostitutiva  di   atto   di
notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, che dovra' essere compilato in ogni sua  parte
dalla candidata, unitamente a copia fotostatica non  autenticata  del
proprio documento di identita', con il quale attesti il  possesso  di
eventuali titoli di precedenza e/o preferenza nella nomina,  previsti
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio  1994,  n.  487,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n.  693  e  dalle  altre
disposizioni speciali di legge in materia che siano tuttora vigenti; 
      b) dichiarazione sostitutiva di certificazione,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
comprovante il possesso  dei  requisiti  richiesti  per  l'assunzione
medesima. 
    2. Non e' ammesso il riferimento a documenti  prodotti  in  altri
concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia. 
    3. L'amministrazione provvedera' ad effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque  rilascia
dichiarazioni mendaci, firma atti falsi e ne fa uso nei casi previsti
dal presente bando, e' punito ai sensi  del  codice  penale  e  delle
leggi speciali in materia. 
    4. La mancata presentazione della documentazione di cui al  punto
1 del presente articolo, implichera' la decadenza della nomina. 
    Il presente decreto sara'  sottoposto  al  controllo  secondo  le
vigenti disposizioni legislative. 
      Roma, 3 febbraio 2010 
 
                                   Il direttore generale: De Pascalis