Concorso per 1 odontoiatra (lazio) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 3 del 12-01-2010
Sintesi: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI CONCORSO   (scad.  13 marzo 2010) Procedura concernente la prova attitudinale prevista dall'art. 1, commi 1 e 3 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, ...
Ente: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 13-01-2010
Data Scadenza bando 13-03-2010
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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

CONCORSO   (scad.  13 marzo 2010)
Procedura concernente la prova  attitudinale  prevista  dall'art.  1,
  commi 1 e 3 del  decreto  legislativo  13  ottobre  1998,  n.  386,
  recante disposizioni in materia di esercizio della  professione  di
  odontoiatra, in attuazione dell'art. 4, della legge 24 aprile 1998,
  n. 128. 

 
(Decreto 10 dicembre 2009). 
 
              IL VICEMINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
    Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'art. 4
concernente la delega per l'esecuzione delle sentenze della Corte  di
Giustizia della Comunita' Europea; 
    Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, concernente
disposizioni  in  materia   di   esercizio   della   professione   di
odontoiatra, in attuazione dell'art. 4, della legge 24  aprile  1998,
n. 128; 
    Visto l'art. 1, comma 1, del richiamato  decreto  legislativo  n.
386 del 1998, che stabilisce che i laureati in medicina  e  chirurgia
immatricolati al relativo  corso  di  laurea  negli  anni  accademici
1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985,  in  possesso
dell'abilitazione  all'esercizio  professionale,  possono  iscriversi
all'albo  degli  odontoiatri  previo   superamento   di   una   prova
attitudinale ripetibile una volta; 
    Visto  il  comma  2,  dell'art.  1,  del  sopra  citato   decreto
legislativo n. 386 del 1998, che stabilisce che la prova attitudinale
consiste nella valutazione del curriculum accademico e  professionale
e delle conoscenze teorico-pratiche degli  interessati,  al  fine  di
verificare il possesso, da parte degli  stessi,  delle  competenze  e
conoscenze indicate alle lettere a), b),  c),  d),  e)  del  medesimo
comma; 
    Visto altresi' l'art. 1, comma 3, del citato decreto  legislativo
n. 386 del 1998, che prevede  che  con  decreto  del  Ministro  della
sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentita  la  Federazione  nazionale  degli
ordini dei medici chirurghi  e  degli  odontoiatri,  e'  disciplinata
l'organizzazione della prova attitudinale di cui al comma 2; 
    Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto  con  il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
in data 19 aprile 2000, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - n. 47 del 16  giugno  2000,
recante:  «Procedura  concernente  la  prova  attitudinale   prevista
dall'art. 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n.
386 per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri»; 
    Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto  con  il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
in data 18 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica Italiana - 4 ª serie speciale - n.  74  del  22  settembre
2000, concernente: «Proroga del termine per  la  partecipazione  alla
prova   attitudinale   ai   fini   dell'iscrizione   all'albo   degli
odontoiatri»; 
    Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto  con  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in data 6
agosto 2001, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana - 4ª serie speciale - n. 79 del  5  ottobre  2001,  recante:
«Modifiche del decreto ministeriale concernente la procedura  per  la
prova attitudinale prevista dall'art. 1, commi 1  e  3,  del  decreto
legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 per l'iscrizione  all'albo  degli
odontoiatri»; 
    Visto il decreto del Ministro della salute, di  concerto  con  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in data 6
dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
Italiana - 4ª serie speciale - n. 5 del 18 gennaio 2002, concernente:
«Integrazioni al decreto ministeriale 6 agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - n.
79 del 5 ottobre 2001, riguardante Modifiche del decreto ministeriale
concernente la procedura per la prova attitudinale prevista dall'art.
1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n.  386  per
l'iscrizione all'albo degli odontoiatri»; 
    Vista la direttiva  2005/36/CE,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 settembre 2005,  relativa  al  riconoscimento  delle
qualifiche professionali, ed  in  particolare  l'art.  37,  comma  2,
concernente il riconoscimento dei titoli di  formazione  in  medicina
rilasciati in Italia a chi ha iniziato la formazione universitaria in
medicina dopo il 28 gennaio 1980 e prima del 31 dicembre 1984; 
    Visto il decreto legislativo 9 novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria  e  Romania»,  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  n.  261  del  9  novembre  2007  -  Suppl.
Ordinario  n.  228,  ed  in  particolare  l'art.  43,  comma  5,   di
recepimento del suddetto art. 37 della direttiva 2005/36/CE; 
    Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta,  del  29
maggio 2008, n. 2556, che ha stabilito la reiterabilita' della  prova
attitudinale di cui al decreto legislativo n. 386 del 1998; 
    Considerato che il Consiglio di Stato, sezione sesta, in sede  di
giudizio di ottemperanza della predetta sentenza del 29 maggio  2008,
n. 2556, con la decisione del 2 ottobre 2009, n. 5983, ha ordinato al
Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali,
nonche', per quanto  di  competenza,  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione
della menzionata decisione n. 5983, all'adozione di  tutti  gli  atti
necessari per indire una nuova prova attitudinale; 
    Ritenuto di dare esecuzione a quanto disposto  dal  Consiglio  di
Stato con la citata decisione del 2 ottobre 2009, n. 5983; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Indizione della prova attitudinale 
 
 
    E' indetta, a favore degli aventi  diritto  di  cui  all'art.  1,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 386  del  1998,  la  prova
attitudinale di cui al comma 2 del medesimo articolo, che  si  svolge
secondo le modalita' di seguito indicate. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                 Domanda e termine di presentazione 
 
 
    1. I laureati in medicina e chirurgia, immatricolati al  relativo
corso di laurea presso universita'  italiane  negli  anni  accademici
1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985,  in  possesso
dell'abilitazione   all'esercizio   professionale,   che    intendono
sostenere la prova attitudinale di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 386 del 1998 ai fini dell'iscrizione  all'albo
degli odontoiatri, devono presentare domanda di  partecipazione  alla
prova all'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri
presso il quale sono iscritti. I predetti medici, se iscritti  ad  un
corrispondente albo di uno  dei  Paesi  dell'Unione  europea,  devono
presentare  domanda  all'Ordine  dei   medici   chirurghi   e   degli
odontoiatri della provincia di Roma. 
    2. La domanda, in carta semplice, deve  essere  spedita  a  mezzo
raccomandata   con   avviso   di   ricevimento,   oppure   presentata
direttamente  all'Ordine  competente,  che  provvede   a   rilasciare
apposita ricevuta. In caso di spedizione, sulla busta  contenente  la
domanda deve essere specificato: «Domanda di  ammissione  alla  prova
attitudinale per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri». 
    3. Il termine per la presentazione della domanda e'  di  sessanta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    4. La domanda di ammissione alla prova si considera  prodotta  in
tempo utile  se  presentata,  o  spedita  a  mezzo  raccomandata  con
ricevuta di ritorno,  entro  il  termine  indicato  al  comma  3  del
presente articolo. A tal fine,  fa  fede,  rispettivamente,  la  data
indicata nella ricevuta di cui  al  comma  2,  o  il  timbro  a  data
dell'ufficio postale accettante. 
    5. Sono esclusi  dalla  prova  attitudinale  coloro  che  abbiano
presentato o spedito  la  domanda  oltre  il  suindicato  termine  di
scadenza. 
    6. I candidati, oltre alle generalita'  (cognome,  nome,  data  e
luogo di nascita) devono dichiarare sotto la propria  responsabilita'
di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.  3  del  presente
decreto. 
    7. La  domanda  deve  contenere  l'indicazione  della  residenza,
nonche' del domicilio o recapito presso il quale si desidera ricevere
eventuali comunicazioni. Il  candidato  ha  l'obbligo  di  comunicare
all'Ordine provinciale, presso il quale ha presentato la domanda,  le
eventuali variazioni. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Per la  partecipazione  alla  prova  attitudinale  di  cui  al
decreto legislativo n. 386 del 1998, e' necessario  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a)  cittadinanza  italiana  o  di  uno   degli   Stati   membri
dell'Unione europea; 
      b) laurea in medicina  e  chirurgia  conseguita  in  Italia,  a
seguito di  immatricolazione  al  relativo  corso  di  laurea  presso
un'universita' italiana negli anni accademici  1980-1981,  1981-1982,
1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985; 
      c) abilitazione all'esercizio professionale; 
      d) iscrizione all'albo professionale di un  ordine  provinciale
dei medici chirurghi e degli odontoiatri italiani, ovvero  iscrizione
al corrispondente albo professionale di  uno  dei  Paesi  dell'Unione
europea. 
    2.  La  valutazione  dei  titoli  e   dei   requisiti   ai   fini
dell'ammissione alla prova  attitudinale  e'  effettuata  dall'Ordine
provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri  che  riceve  la
domanda. 
    3. Avverso  il  diniego  di  ammissione  e'  ammesso  ricorso  al
Ministero del Lavoro, della Salute e  delle  Politiche  Sociali,  via
Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144 Roma; il ricorso deve essere presentato
entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della  avvenuta
esclusione dalla prova da parte dell'Ordine provinciale competente. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Alla domanda di  partecipazione  alla  prova  attitudinale,  i
concorrenti devono allegare le certificazioni comprovanti il possesso
dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto. I titoli devono
essere prodotti in originale o  in  copia  autenticata  ai  sensi  di
legge, ovvero autocertificati nei casi e nei  limiti  previsti  dalla
normativa vigente. 
    2. Alla domanda di partecipazione alla prova  attitudinale,  deve
essere allegata la ricevuta di versamento del pagamento  delle  spese
di cui all'art 8, comma 2. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                Svolgimento della prova attitudinale 
 
 
    1. La prova attitudinale e' diretta ad assicurare il possesso, da
parte degli  interessati,  delle  conoscenze  e  competenze  previste
dall'art. 1, comma  2,  lettere  a),  b),  c),  d),  e)  del  decreto
legislativo n. 386 del 1998, e consiste in un corso di formazione che
si conclude con una verifica finale. 
    2. Il corso di cui al comma 1 del  presente  articolo  si  svolge
presso  le  Facolta'  di  medicina  e   chirurgia   individuate   con
provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. 
    3. Al fine di garantire l'uniformita' della  prova  su  tutto  il
territorio   nazionale,   le    Facolta'    individuate    concordano
preventivamente l'organizzazione, la  programmazione  e  i  contenuti
della formazione. 
    4. Nelle Facolta' di cui al comma 2  del  presente  articolo,  e'
individuato il responsabile di sede del corso, che  assume  anche  le
funzioni di responsabile scientifico-culturale, ed  e'  nominato  dal
Preside della facolta' su proposta della  Federazione  nazionale  dei
medici e degli odontoiatri. Il responsabile  di  sede  informa  circa
l'andamento del corso stesso il Ministero del lavoro, della salute  e
delle   politiche   sociali   ed   il   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
    5. Il corso e' a frequenza obbligatoria; sono ammesse assenze per
malattie o per gravi motivi  familiari,  opportunamente  documentate,
per un massimo di ore corrispondente al 20% del totale. 
    6. Il corso prevede un minimo di  trecentosessanta  ore,  di  cui
centottanta  di  teoria  e  centottanta   di   pratica.   L'attivita'
didattico-formativa, di tipo  teorico-pratico,  si  sviluppa  secondo
moduli di non meno di quindici ore fino ad un massimo  di  trentasei,
con non piu' di cento partecipanti. Per ogni modulo  e'  individuato,
da parte del responsabile di sede, il coordinatore del modulo stesso. 
    7. Ogni modulo, di cui al  comma  6  del  presente  articolo,  si
conclude con la valutazione dei risultati effettuata dal coordinatore
del modulo. Il partecipante che non ottiene la valutazione e'  tenuto
a seguire nuovamente il modulo ed ottenere la relativa valutazione. 
    8. Tenuto conto di quanto  previsto  dal  comma  1  del  presente
articolo, il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca comunica, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
alla Facolta' di cui al comma 2 del presente articolo,  le  modalita'
organizzative per l'attuazione del corso. 
    9. Le attivita' didattico-formative del  corso  afferiscono  alle
seguenti aree disciplinari: 
      anatomia stomatologica; 
      clinica odontostomatologica; 
      radiodiagnostica odontoiatrica; 
      farmacologia odontoiatrica; 
      terapia odontoiatrica su pazienti disabili; 
      anestesiologia - anestesia e sedativi usati in odontoiatria; 
      patologia speciale odontoiatrica; 
      odontoiatria conservativa; 
      endodonzia; 
      chirurgia speciale; 
      pedodonzia; 
      ortodonzia; 
      paradontologia; 
      protesi dentaria; 
      materiali dentari; 
      organizzazione professionale, deontologica e legislazione; 
      aspetti sociali della prassi odontologica. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                         Valutazione finale 
 
 
    1. La prova attitudinale si conclude con una valutazione  finale,
che si svolge presso la facolta' sede del corso. Essa consiste  nella
presentazione e  discussione  relativa  alla  soluzione  di  un  caso
clinico e in un colloquio su elementi di deontologia professionale da
parte di ciascun candidato. 
    2. I candidati che non abbiano  superato  la  valutazione  finale
sono ammessi, su domanda avanzata all'ordine dei medici  e  chirurghi
presso cui sono iscritti, a ripetere la prova finale stessa una  sola
volta e presso la medesima facolta'. 
    3.  Ai  candidati  che  hanno  superato  con  esito  positivo  la
valutazione finale e' rilasciato un attestato di  idoneita'  conforme
al modello allegato al presente decreto. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                     Commissione di valutazione 
 
 
    1. Ai fini dello svolgimento  della  valutazione  finale  di  cui
all'art. 6 del presente decreto, con provvedimento del Ministero  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, e' istituita apposita
Commissione composta da un rappresentante del Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali con funzione di presidente, da
un rappresentante del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da  due  rappresentanti  della  Federazione  nazionale
degli ordini dei medici e degli odontoiatri iscritti  all'albo  degli
odontoiatri, da due  dirigenti  odontoiatri  del  Servizio  sanitario
nazionale e dal responsabile  di  sede  del  corso.  Le  funzioni  di
segretario sono svolte da un funzionario dei ruoli del Ministero  del
lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali  o  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
    2. Per ogni componente titolare  e'  nominato  un  supplente  che
subentra in caso di assenza o impedimento del titolare. 
    3. Ai componenti della Commissione di cui al comma  1  spetta  il
rimborso delle spese  di  viaggio  ed  il  trattamento  economico  di
missione spettante ai dirigenti generali  dello  Stato.  Agli  stessi
spetta, altresi', un compenso determinato con il provvedimento di cui
al comma 1 del presente articolo, sentita  la  Federazione  Nazionale
degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                 Oneri derivanti dall'organizzazione 
                     ed espletamento della prova 
 
 
    1. Le spese relative all'organizzazione e all'espletamento  della
prova  attitudinale,  valutate   in   Euro   2.500,00   per   ciascun
partecipante al  corso  attivato,  sono  per  meta'  a  carico  degli
interessati e per  meta'  a  carico  del  Ministero  dell'istruzione,
universita' e ricerca, quale quota  di  cofinanziamento  agli  atenei
sedi della prova. Al momento  dell'iscrizione  ciascun  candidato  e'
tenuto al versamento della quota  direttamente  all'universita'  sede
del corso, secondo le modalita' indicate dall'ateneo medesimo. 
    2. L'ammontare degli  oneri  gravanti  sugli  ordini  dei  medici
chirurghi  e  degli  odontoiatri  derivanti  dall'espletamento  delle
attivita' di cui agi articoli: 2, comma 1, - 3, comma 2, -  7,  comma
3, del presente decreto, e' determinato con successivo  provvedimento
della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri. Detti oneri sono a totale  carico  degli  interessati  e
devono  essere  versati  sul  conto  corrente  postale  n.  17705021,
all'uopo istituito  e  intestato  alla  Federazione  nazionale  degli
ordini dei medici chirurghi  e  degli  odontoiatri.  La  ricevuta  di
versamento  della  quota  deve  essere  allegata  alla   domanda   di
partecipazione alla prova attitudinale, cosi' come previsto dall'art.
4, comma 2, del presente decreto. 
    Roma, 10 dicembre 2010 
 
                            Il vice Ministro del lavoro, della salute 
                                    e delle politiche sociali         
                                               Fazio                  
Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca:
Gelmini