Concorso per 5 allievi ufficiali guardia di finanza (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 5
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 94 del 04-12-2009
Sintesi: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO   (scad.  4 gennaio 2010) Procedura di selezione, a domanda, per il reclutamento di cinque allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di finanza, riser ...
Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 04-12-2009
Data Scadenza bando 04-01-2010
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

CONCORSO   (scad.  4 gennaio 2010)
Procedura di selezione, a domanda,  per  il  reclutamento  di  cinque
  allievi finanzieri  del  contingente  ordinario  della  Guardia  di
  finanza, riservata  ai  congiunti  del  personale  delle  Forze  di
  polizia, deceduti o resi  permanentemente  invalidi  per  causa  di
  servizio. 

 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»; 
    Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme per il servizio di leva»; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»; 
    Vista  la  legge  24  dicembre  1986,  n.   958,   e   successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme sul  servizio  militare
di leva e sulla ferma di leva prolungata»; 
    Visto l'art. 4 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai  concorsi  pubblici»,  come  modificato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,  n.
227; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Viste le disposizioni contenute nel Foglio d'Ordini Speciale  sul
reclutamento degli allievi finanzieri, datato  14  dicembre  1995,  e
successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Misure  urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme  in  materia  di  obiezione  di
coscienza», nonche'  la  legge  6  marzo  2001,  n.  64,  concernente
«Istituzione del servizio civile nazionale»; 
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia  di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,
n. 127»; 
    Vista la legge 20  ottobre  1999,  n.  380,  recante  «Delega  al
Governo  per   l'istituzione   del   servizio   militare   volontario
femminile»; 
    Visto il decreto legislativo 31  gennaio  2000,  n.  24,  recante
«Disposizioni in materia di reclutamento su  base  volontaria,  stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle  Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza,  a  norma  dell'art.  1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi  dell'art.  1,  comma  5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto l'art. 30 della legge  23  agosto  2004,  n.  226,  recante
«Sospensione  anticipata  del  servizio  obbligatorio   di   leva   e
disciplina dei volontari  di  truppa  in  ferma  prefissata,  nonche'
delega al Governo per il conseguente coordinamento con  la  normativa
di settore»; 
    Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, contenente
«Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica  degli  atenei,  approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509»; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008,  registrata  al  Dipartimento
Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio  Centrale  del  Bilancio  -
presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 28 marzo  2008,
al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze  alle
varie Autorita' gerarchiche del Corpo, e successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile  2009,
recante «Autorizzazione ad  assumere  unita'  di  personale  a  tempo
indeterminato per le Forze di polizia ed  il  Corpo  dei  vigili  del
fuoco,  ai  sensi  dell'art.  61,  comma  22,  del  decreto-legge  n.
112/2008»; 
 
                             Determina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti disponibili 
 
 
    1. E' indetta, per l'anno 2009, una  procedura  di  selezione,  a
domanda, per il reclutamento di 5 allievi finanzieri del  contingente
ordinario della Guardia di finanza, riservata al coniuge ed ai  figli
superstiti,  nonche'  ai  fratelli  e  alle  sorelle,  qualora  unici
superstiti, del personale delle Forze di  polizia,  deceduto  o  reso
permanentemente invalido al servizio, con invalidita'  non  inferiore
all'ottanta per cento  della  capacita'  lavorativa,  in  conseguenza
delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388,  ed  alle  leggi  ivi  richiamate  ovvero  per
effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di
polizia o di soccorso pubblico. 
    2. Lo svolgimento della procedura comprende: 
    a) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
    b) accertamento dell'idoneita' psico - fisica; 
    c) valutazione dei titoli. 
    3. L'inizio e la durata del corso di  formazione  sono  stabiliti
dal Comando Generale della Guardia di finanza. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
       Requisiti e condizioni per l'ammissione alla procedura  
 
 
    1. Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani, anche
se non appartenenti al territorio della Repubblica, che: 
    a) godano dei diritti civili e politici; 
    b)  abbiano  compiuto,  alla  data  del  31  dicembre  2009,   il
diciottesimo anno di eta' e  non  superato  il  ventiseiesimo,  cioe'
siano nati nel periodo compreso tra il 31  dicembre  1983  ed  il  31
dicembre 1991, estremi compresi. Il limite massimo di eta' e' elevato
di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato fino alla
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  e,
comunque non superiore a tre anni; 
    c) abbiano,  se  minorenni  all'atto  della  presentazione  della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la  patria
potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento  volontario  nella
Guardia di finanza; 
    d) siano in possesso del  diploma  di  istruzione  secondaria  di
primo grado; 
    e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o
condannati per  delitti  non  colposi  ne'  sottoposti  a  misura  di
prevenzione; 
    f) non si trovino, alla data  dell'effettivo  incorporamento,  in
situazioni   comunque   incompatibili   con   l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato giuridico di finanziere; 
    g)  siano  in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della guardia di finanza; 
    h) non siano  stati  espulsi  dalle  Forze  armate  o  dai  Corpi
militarmente o civilmente organizzati  ne'  destituiti  dai  pubblici
uffici; 
    i)  non  siano  stati  ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 15, comma 7-ter, della legge 8 luglio
1998, n. 230; 
    l) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non  siano  stati
riformati in quell'occasione o successivamente ad essa; 
      m) appartengano alle categorie di cui all'art. 6, comma 2,  del
decreto  legislativo  12  maggio   1995,   n.   199,   e   successive
modificazioni. 
    2. I suddetti requisiti, ad  eccezione  di  quelli  di  cui  alle
lettere b), e) ed f), devono essere posseduti alla data  di  scadenza
del termine utile per la presentazione  delle  domande  e  conservati
fino alla data dell'effettivo incorporamento. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione va  presentata,  possibilmente  a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via  della  Batteria
di Porta Furba, n. 34 - 00181  Roma  -  Appio,  entro  trenta  giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione della presente  determinazione
nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  -  4ª   serie
speciale. 
    2. I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione: 
    a)  idonea  documentazione,  rilasciata  dall'Amministrazione  di
appartenenza del congiunto deceduto o reso  permanentemente  invalido
al servizio, che attesti il possesso del requisito previsto dall'art.
2, comma 1, lettera m); 
    b)   per   coloro   che   hanno   prestato   servizio   militare,
autocertificazione del foglio di congedo, per fruire  dell'elevazione
del limite di eta', prevista dall'art. 2, comma 1, lettera b); 
    c) per coloro che, alla data di presentazione  della  domanda  di
partecipazione alla procedura, siano minorenni, l'atto di assenso, in
carta semplice, conforme all'allegato 1, sottoscritto da  entrambi  i
genitori o da uno solo, in caso  di  impedimento  dell'altro,  o  dal
tutore, in caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso  in  cui
l'atto  sia  firmato  da  uno  solo  dei  genitori,   devono   essere
documentati i motivi per cui  manca  l'assenso  dell'altro  genitore.
Sono esonerati dalla presentazione del suddetto atto  gli  aspiranti,
anche se minorenni, che rivestano la qualifica di militare alle armi. 
    3. La domanda deve  essere  redatta  esclusivamente  su  apposito
modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 2),
e disponibile presso tutti i  Reparti  del  Corpo  nonche'  sul  sito
intemet www.gdf.it , nella sezione relativa ai concorsi. 
    4. Le domande di partecipazione  alla  procedura  si  considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine di cui  al  comma  1.  A  tal
fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio  postale  accettante.  Le
domande spedite non a mezzo raccomandata sono accettate  soltanto  se
pervenute al Centro di Reclutamento entro il suindicato termine. 
    5. Non sono prese  in  considerazione  quelle  domande  che,  pur
inoltrate nei termini indicati,  dovessero  pervenire  al  Centro  di
Reclutamento oltre la data  di  inizio  delle  selezioni.  Le  stesse
verranno archiviate. 
    6. Le domande  di  partecipazione  alla  procedura  prodotte  nei
termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune  delle
dichiarazioni   prescritte   all'art.   4,   sono   restituite   agli
interessati,  per   essere   successivamente   regolarizzate   ovvero
integrate con  le  dichiarazioni  precedentemente  omesse,  entro  il
termine loro comunicato dal Centro di Reclutamento. L'impossibilita',
per qualsiasi motivo, di rispettare  il  predetto  termine,  comporta
l'archiviazione dell'istanza. 
    7.  Le  domande  non  sottoscritte  sono,  invece,   direttamente
archiviate. 
    8. Alle incombenze di cui ai commi 5, 6 e 7 provvede il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza. 
    9. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai  sensi  del
presente articolo, sono  notificati  agli  interessati,  che  possono
impugnarli, producendo ricorso: 
    a)  gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti   di
Istruzione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  entro  30
giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
    b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60  giorni  dalla
data di notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della  legge  6
dicembre 1971,  n.  1034,  e  dell'art.  63,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                 Elementi da indicare nella domanda  
 
 
    1. Il candidato deve indicare nella domanda (modello in  allegato
2): 
    a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita,
nonche' luogo di residenza  ed  indirizzo,  completo  del  numero  di
codice di avviamento postale e, ove possibile, del numero telefonico; 
    b) il possesso della cittadinanza italiana; 
    c) di essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di
residenza e di godere dei diritti civili; 
    d) di non essere imputato e  di  non  aver  subito  condanne  per
delitti non colposi ne' di essere sottoposto a misura di prevenzione; 
    e) lo stato civile  e  il  numero  dei  figli,  eventualmente,  a
carico; 
    f) il titolo di studio di cui e' in possesso; 
    g) l'eventuale  possesso  dei  titoli  preferenziali  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
successive modificazioni; 
    h) la posizione nei riguardi del servizio militare; 
    i) di non essere stato  espulso  dalle  Forze  armate  dai  corpi
militarmente o civilmente organizzati  ne'  destituito  dai  pubblici
uffici; 
    l) di non essere stato ammesso  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 15, comma 7-ter, della legge 8 luglio
1998, n. 230; 
    m) di  essere  disposto,  in  caso  di  nomina  a  finanziere,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio; 
    n)  l'indirizzo  presso  il  quale  desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni, completo, ove possibile, di un recapito telefonico; 
      o) di appartenere alle categorie di cui all'art.  6,  comma  2,
del  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  e  successive
modificazioni. 
    2.  Ogni  variazione   di   indirizzo   deve   essere   segnalata
direttamente e nel modo piu' celere, al Centro di Reclutamento  della
Guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilita'  circa
possibili  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.
Lo  stesso  Centro  di  Reclutamento,  inoltre,  non  assume   alcuna
responsabilita'  in  caso  di  ritardata  ricezione,  da  parte   dei
candidati, di avvisi di convocazione, dovuta a disguidi postali o  ad
altre cause non imputabili  a  propria  inadempienza.  Deve,  infine,
essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di  Reclutamento
ogni variazione che dovesse  intervenire,  procedura  durante,  nella
posizione del candidato ai fini del servizio militare. 
    3. La domanda di partecipazione ha valore  di  autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni  previste  dal
codice penale e dalle leggi speciali  e  decade  da  ogni  beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione non veritiera fornita. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                     Istruttoria delle domande  
 
 
    1. Tutti i candidati, le  cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate valide, in  quanto  complete  dei  dati  richiesti,  sono
ammessi alla procedura,  con  riserva,  in  attesa  dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino  all'inizio  del
corso di formazione. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante Generale della  Guardia  di  finanza  o
dell'Autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da  un  ufficiale
generale  della  Guardia  di  finanza  e  ripartita  nelle   seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali e' presieduta da un  ufficiale
superiore del Corpo: 
    a) sottocommissione per la valutazione dei titoli e la formazione
della graduatoria finale di merito, composta da due  ufficiali  della
Guardia di finanza, membri; 
    b)    sottocommissione    per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati  al  servizio  incondizionato  nel  Corpo,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza periti  selettori,
membri; 
    c) sottocommissione per la visita medica preliminare, composta da
un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali medici, membri; 
    d)  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita  medica  preliminare,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da due  ufficiali
medici (di cui almeno uno di grado  superiore  a  quello  dei  medici
della precedente sottocommissione o, a parita'  di  grado,  comunque,
con anzianita' superiore), membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio. 
    3. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e  tecnico.
La sottocommissione di cui al comma 1, lettera  b),  puo'  avvalersi,
altresi', durante  gli  accertamenti  attitudinali,  dell'ausilio  di
psicologi. 
    4. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 
    5.  Le  sottocommissioni  possono,  durante  lo  svolgimento  dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza  all'uopo  individuato
dal Centro di Reclutamento. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                 Adempimento delle sottocommissioni 
 
 
    1. Le sottocommissioni previste dall'art. 6, comma 1, lettere b),
c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                     Esclusione della procedura 
 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, l'esclusione dalla procedura dei candidati non  in  possesso
dei requisiti di cui all'art. 2. 
    2. Le  proposte  di  esclusione  sono  formulate  dal  Centro  di
Reclutamento. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso: 
    a) gerarchico, al Capo di Stato  Maggiore  del  Comando  Generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai  sensi  dell'art.  2,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre
1971, n. 1199; 
    b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60  giorni  dalla
data di notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della  legge  6
dicembre 1971,  n.  1034,  e  dell'art.  63,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                    Documento di identificazione 
 
 
    1. Ad ogni convocazione, i candidati devono esibire la  carta  di
identita'  oppure  un  documento  di  riconoscimento  rilasciato   da
un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia recente. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
 
    1.  I  candidati  in  possesso  dei  prescritti  requisiti   sono
convocati, a  cura  del  Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di
finanza,  per  essere  sottoposti   all'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale. 
    2. L'idoneita' attitudinale  dei  candidati  e'  accertata  dalla
sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera b), e tende  a
verificare il possesso delle attitudini necessarie per  ricoprire  il
ruolo ambito. 
    3. Detto accertamento si articola in: 
    a) test intellettivi, per valutare le capacita' di ragionamento; 
    b) test di personalita' e questionario biografico, per  acquisire
elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di  vita
passata e presente; 
    c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test. 
    4.  Prima  dell'effettuazione  dell'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale dei candidati,  la  citata  sottocommissione  fissa,  in
apposito atto, i criteri  cui  attenersi  per  la  valutazione  degli
stessi. 
    5. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  attitudinali
sono ammessi a sostenere la visita medica preliminare, mentre  i  non
idonei sono esclusi dalla procedura. 
    6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    7.  Avverso  l'esclusione  di  cui  al  presente  articolo,   gli
interessati possono produrre ricorso: 
    a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60  giorni  dalla
data di notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della  legge  6
dicembre 1971,  n.  1034,  e  dell'art.  63,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    b) straordinario al Capo dello  Stato,  entro  120  giorni  dalla
predetta data, ai sensi dell'art. 9, primo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
 
    1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata  da  parte
della sottocommissione indicata all'art.  6,  comma  1,  lettera  c),
mediante  visita  medica   preliminare,   comprensiva   degli   esami
specialistici, presso il Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di
finanza, in Roma. 
    2. L'accertamento dell'idoneita' e'  eseguito  in  ragione  delle
condizioni del soggetto al momento della visita. 
    3. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare  e',
immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di  non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui  all'art.
12, commi 7, 12 e 13. La richiesta di ammissione alla  visita  medica
di   revisione   deve   essere   presentata   al   presidente   della
sottocommissione di cui al comma 1, al momento della comunicazione di
non idoneita'.  Eventuali  istanze  presentate  successivamente  sono
ritenute nulle. 
    4. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del  15°
giorno successivo alla comunicazione di  non  idoneita'  alla  visita
medica preliminare. 
    5. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 6, comma 1, lettera d), e verte soltanto sulle cause che
hanno dato luogo al giudizio di  inidoneita'  della  sottocommissione
per la visita medica preliminare. 
    6. Il candidato risultato assente alla visita medica  preliminare
o di  revisione,  ovvero  giudicato  non  idoneo,  e'  escluso  dalla
procedura di selezione. 
    7.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti   sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    8. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                       Requisiti psico-fisici 
 
 
    1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che  rientrano
nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17  maggio  2000,
n.  155,  e,  prima  dello  svolgimento  dei  lavori  di   rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati. 
    2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per  sostenere  gli  accertamenti  dell'idoneita'
psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria,
con data non anteriore a  giorni  60,  rilasciata  da  una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata  convenzionata  con  il
Servizio Sanitario Nazionale: 
    a)  certificato  attestante  l'effettuazione  ed   il   risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni  che
anticorpali; 
    b) certificato attestante l'esito  del  test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV; 
    c) certificazione recante l'esito del dosaggio delle IgE totali. 
    La positivita' agli accertamenti di cui  alle  lettere  a)  e  b)
comporta l'esclusione dal concorso. 
    La positivita' all'accertamento di cui alla lettera  c)  comporta
la sottoposizione agli ulteriori esami strumentali e  di  laboratorio
di cui al comma 16. 
    3.  In  sede  di  accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica,   i
candidati devono, altresi', produrre un  certificato  (fac-simile  in
allegato 3), rilasciato dal medico di  fiducia  di  cui  all'art.  25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante: 
    a) lo stato di buona salute; 
    b)      la       presenza/assenza       di       deficit       di
glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD); 
    c) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche. 
    4. La mancata presentazione dei certificati di cui  ai  commi  2,
lettere a) e b), e 3 comporta l'ammissione con riserva del  candidato
alle successive fasi concorsuali e l'esclusione dalla  procedura,  se
non presentati secondo le modalita' e  la  tempistica  stabilite  dal
Centro di Reclutamento. 
    5.  La  mancata  presentazione,  in   sede   di   visita   medica
preliminare, del certificato relativo all'esito  del  dosaggio  delle
IgE totali, di cui al comma  2,  lettera  c),  comporta  l'esclusione
dalla procedura. 
    6. I candidati sono sottoposti a visita: 
    a) neurologica; 
    b) psichiatrica; 
    c) otorinolaringoiatrica; 
    d) oculistica; 
    e) odontostomatologica; 
    f) ginecologica. 
    7. I candidati, all'atto della visita, devono, comunque, avere: 
    a) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini; 
    b) statura non inferiore a m 1,61 per le donne; 
    c) acutezza visiva: 
    1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a  7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle tre diottrie anche in un solo occhio; 
    2) campo visivo e motilita' oculare normali; 
    3) visione binoculare; 
    4) senso cromatico normale alle matassine colorate. 
    8. I candidati con vizi visivi  devono  presentarsi  alla  visita
medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali». 
    9. La rilevazione dell'entita'  visiva  per  detti  candidati  e'
effettuata con lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto». 
    10. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei  suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva. 
    11. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei  i  candidati  il  cui  deficit  sia  superiore  ai   seguenti
parametri: 
    a) monolaterale: 35 dB; 
    b) bilaterale: P.P.T. 20%. 
    12. Sono, inoltre, cause di inidoneita' i disturbi  della  parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze  psico-attive  e/o   la   positivita'   ai   relativi   test
tossicologici. 
    13. La dentatura deve essere in buone condizioni.  Devono  essere
presenti  almeno  24  elementi  dentari  efficienti  nella   funzione
masticatoria. I denti mancanti, comunque, non devono riguardare  piu'
di due coppie masticatorie  contrapposte.  La  protesi  efficiente  e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante. 
    14. Ai fini del computo del numero  minimo  di  elementi  dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili. 
    15. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami: 
    a) radiografia del torace; 
    b) dell'urina ed ematochimici; 
    c) elettrocardiografico e visita cardiologica; 
    d) test psico-clinici. 
    16. I concorrenti sono, eventualmente,  sottoposti  ad  ulteriori
visite  specialistiche  ed  esami  strumentali  e   di   laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico. 
    17. I candidati, che non raggiungono i requisiti  fisici  minimi,
negli accertamenti di cui ai commi 7, 12 e  13,  sono  immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio, non e' ammessa visita di revisione. 
    18. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10. 
    19. Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede
di visite mediche, un test di gravidanza  di  data  non  anteriore  a
cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza
di detto stato. In assenza del referto, la candidata e',  allo  scopo
sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza. 
    20. Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultino positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155, secondo il quale lo stato di gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al  servizio  nel  Corpo.
Tali candidate sono, pertanto,  escluse  dalla  procedura,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale,  laddove  lo
stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data  comunicata
all'atto della visita medica preliminare. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
      Mancata presentazione del candidato alle prove selettive 
 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto  la  presente  procedura,  non  si
presenta,   nel   giorno   e   nell'ora   stabiliti   per   sostenere
l'accertamento   dell'idoneita'   attitudinale    e    l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica previsti, rispettivamente, dagli articoli
10 e  11  e'  considerato  rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dalla
procedura. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento  delle
succitate   fasi   selettive,   i   presidenti    delle    competenti
sottocommissioni hanno facolta', su istanza motivata, di anticipare o
posticipare  la  convocazione  dei  candidati,   nel   rispetto   del
calendario di svolgimento delle stesse. 
    L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi finanzieri,  via  della
Batteria di  Porta  Furba,  n.  34,  00181  Roma/Appio,  deve  essere
anticipata, via fax, al n. 0624290674. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Il Centro di Reclutamento della Guardia di  finanza  provvede,
anche avvalendosi del Comando Provinciale della  Guardia  di  finanza
competente (ovvero del locale  Comando  Regionale  della  Guardia  di
finanza, per i residenti in Valle d'Aosta), a richiedere  i  seguenti
atti relativi ai candidati: 
    a) rapporto sul servizio prestato, per  i  candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
    b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della
cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e,
per il personale di  ruolo  nelle  pubbliche  amministrazioni,  copia
integrale dello stato matricolare; 
    c ) dichiarazione del casellario giudiziale; 
    d) nulla osta della competente autorita' militare per i candidati
in servizio militare o che abbiano gia' partecipato  alla  visita  di
leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 13 e  14
della legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano concorso alla  leva
di mare. 
    2. I candidati giudicati idonei al termine degli accertamenti  di
cui agli articoli 10  e  11  devono  presentare  direttamente  o  far
pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al  Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio  Concorsi,  Sezione
allievi finanzieri, via della Batteria di Porta Furba, n.  34,  00181
Roma/Appio, entro la data comunicata  all'atto  della  visita  medica
preliminare, i certificati rilasciati dalle competenti  autorita'  su
carta  semplice,  ovvero  le  dichiarazioni  sostitutive,  nei   casi
previsti dalla legge,  comprovanti  il  possesso  dei  requisiti  che
conferiscono ai  candidati  i  titoli  preferenziali,  stabiliti  dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. A  tal
fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 
    3. I documenti, incompleti o  affetti  da  vizio  sanabile,  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro la data indicata dal Centro di Reclutamento. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                    Graduatoria finale di merito 
 
 
    1. Al termine degli  accertamenti,  la  sottocommissione  di  cui
all'art. 6, comma  1,  lettera  a),  procede,  secondo  il  punteggio
riportato da ciascun candidato,  alla  formazione  della  graduatoria
finale di merito. 
    2. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei  punti
attribuiti per il possesso dei titoli di cui alla tabella in allegato
4. 
    3. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge  16  giugno  1998,  n.
191. 
    4. La graduatoria e' approvata con determinazione del  Comandante
Generale della Guardia di finanza. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                  Ammissione al corso di formazione 
 
 
    1. Sono ammessi al corso di formazione, in  qualita'  di  allievi
finanzieri, previo superamento della visita medica di  incorporamento
da  parte  del  Dirigente  il  Servizio  Sanitario  del  Reparto   di
istruzione, gli aspiranti iscritti nella graduatoria finale di merito
di cui all'art. 15, nei limiti dei posti  previsti  dalla  procedura,
secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa. 
    2. Entro 20 giorni dall'inizio del  corso,  il  Comando  Generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori della procedura di
selezione altri candidati idonei, nell'ordine della graduatoria,  per
ricoprire posti resisi, eventualmente, disponibili, tra  i  candidati
precedentemente dichiarati vincitori, con  le  modalita'  di  cui  al
comma 1. 
    3. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario
del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la
non idoneita' psico-fisica dei  candidati  devono  essere  notificati
agli interessati, che possono impugnarli producendo  ricorso  secondo
le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 3. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                   Mancata presentazione al corso 
 
 
    1. Il candidato, regolarmente  convocato  per  la  frequenza  del
corso, e' considerato rinunziatario al corso stesso  qualora  non  si
presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione. 
    2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di  forza  maggiore,  devono
essere comunicati a mezzo fax, al massimo entro  24  ore  dall'inizio
del corso, al Comandante del Reparto di Istruzione che li  valuta  e,
se indipendenti dalla volonta' dell'interessato, provvede a stabilire
un ulteriore termine di presentazione. I giorni di  assenza  maturati
sono computati ai fini  della  proposta  di  rinvio  d'autorita'  dal
corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono  comunicate
al candidato tramite il competente Comando Provinciale della  Guardia
di finanza (ovvero il  locale  Comando  Regionale  della  Guardia  di
finanza,  per  i  residenti  in  Valle  d'Aosta)  o  il   Centro   di
Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all'estero. 
    3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per  oltre  90  giorni
dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla  frequenza  del
corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva. 

        
      
                               Art. 18 
 
 
               Spese di partecipazione alla procedura 
 
 
    1. Le spese di  viaggio,  vitto  e  alloggio,  sostenute  per  la
partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti. 

        
      
                               Art. 19 
 
 
           Trattamento economico degli allievi finanzieri 
 
 
    1.  Durante  la  frequenza  del  corso,  gli  allievi  finanzieri
percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in
vigore. 
    2. Gli allievi finanzieri fruiscono del  vitto,  dell'alloggio  e
della vestizione, le cui spese sono a carico dell'Amministrazione. 
    3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese: 
    a) per la manutenzione del vestiario; 
    b) di carattere personale e straordinario. 

        
      
                               Art. 20 
 
 
                  Assegnazione al termine del corso 
 
 
    1. Al termine del corso di  formazione  di  cui  all'art.  16,  i
finanzieri sono destinati nelle sedi  ove  esigenze  organiche  e  di
servizio  lo  richiedono,  con  obbligo  di  permanenza  secondo   le
disposizioni interne del Corpo. 

        
      
                               Art. 21 
 
 
                 Sito internet ed informazioni utili 
 
 
    1. Ulteriori informazioni sulla procedura possono essere reperite
consultando il sito  internet  del  Corpo  all'indirizzo  www.gdf.it,
nella sezione relativa ai concorsi. 
    2.  Parimenti,  e'  pubblicata  sul  citato  sito   internet   la
graduatoria finale. 

        
      
                               Art. 22 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati  personali  forniti  dai  candidati  sono
raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia  di  finanza,
per le finalita' selettive e sono  trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione  del
rapporto di lavoro, per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi  potranno
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente interessate allo  svolgimento  della  procedura  o  alla
posizione giuridico-economica del  candidato,  nonche',  in  caso  di
esito  positivo   della   selezione,   ai   soggetti   di   carattere
previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso ai  dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti possono essere fatti  valere  nei  confronti  del
Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile  del  trattamento
dei dati. li titolare del  trattamento  dei  dati  e'  il  Comandante
Generale della Guardia di finanza. 
    La  presente  determinazione  sara'  inviata   agli   organi   di
controllo. 
      Roma, 20 novembre 2009 
 
                                               Il Gen. C.A.: D'Arrigo