Concorso per 1 medico di bordo (lazio) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 90 del 20-11-2009
Sintesi: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI CONCORSO   (scad.  21 dicembre 2009) Esame di idoneita' all'imbarco in qualita' di medico di bordo Sessione anno 2009 ...
Ente: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 20-11-2009
Data Scadenza bando 21-12-2009
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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI


CONCORSO   (scad.  21 dicembre 2009)

 
Esame di  idoneita'  all'imbarco  in  qualita'  di  medico  di  bordo
                         Sessione anno 2009 
 

 
 
   IL DIRETTORE GENERALE del personale, organizzazione e bilancio 
 
    Visto il regolamento per la Sanita' Marittima approvato con regio
decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con i  regi  decreti  7
luglio 1910, n. 537 e 29 novembre 1925, n. 2288, ed, in  particolare,
le norme sugli esami di idoneita' ad esercitare le funzioni di medico
di bordo; 
    Visto  il  regio  decreto-legge  14  dicembre  1933,  n.  1773  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto  30
marzo 1942, n. 327; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  15  febbraio
1952, n. 328, con il quale e'  stato  approvato  il  regolamento  per
l'esecuzione del codice della navigazione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976,
n. 479, con il quale viene elevato a 45 anni il limite  di  eta'  per
l'ammissione agli esami di idoneita' a medico di bordo; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modificazioni
ed  integrazioni;  concernente  le  nuove   norme   in   materia   di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi ed il relativo regolamento di esecuzione; 
    Visto il decreto del Ministro della sanita' 31  luglio  1997,  n.
353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.  243
del 17 ottobre 1997, concernente il regolamento per  l'individuazione
degli  atti  e  dei  documenti  di  competenza  di  questo  Ministero
sottratti al diritto di accesso; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,
n. 394, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme di
attuazione  del  testo  unico  delle  disposizioni   concernenti   la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286; 
    Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  di
attuazione della  direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  recante  norme
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in  particolare  l'art.
3, comma quinto, cosi' come  integrato  dall'art.  2,  ottavo  comma,
della legge  16  giugno  1998,  n.  191,  che  vieta  alle  Pubbliche
amministrazioni di richiedere l'autenticazione  della  sottoscrizione
delle domande per la partecipazione a selezioni pubbliche nonche'  ad
esami per il conseguimento di abilitazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  concernente  il  testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Sessione di esami 
 
 
    E' indetta la sessione di esami di idoneita' per il conseguimento
dell'autorizzazione all'imbarco in qualita' di medico di bordo. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    Per l'ammissione agli  esami  di  idoneita'  i  candidati  devono
essere in possesso dei seguenti requisiti: 
      1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica); 
      2) eta' non superiore agli anni quarantacinque  alla  data  del
presente decreto; 
      3) iscrizione nelle liste elettorali; 
      4) idoneita' fisica prevista per  il  personale  marittimo  dal
regio  decreto-legge  14  dicembre  1933,  n.   1773   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
      5) diploma di laurea in medicina e chirurgia; 
      6) diploma  di  abilitazione  all'esercizio  della  professione
conseguito da almeno due anni alla scadenza del termine utile per  la
presentazione delle domande; 
      7) iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei medici  di
una provincia della Repubblica. 
    Salvo  quanto  stabilito  ai  punti  2)  e  6)   per   l'eta'   e
l'abilitazione professionale, i  suddetti  requisiti  debbono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di partecipazione alla sessione d'esami. 
    I candidati che  hanno  conseguito  in  un  paese  comunitario  o
extracomunitario il titolo di studio di cui al punto 5) sono  ammessi
agli esami di  idoneita'  purche'  in  possesso,  in  alternativa  al
requisito di cui al punto 6),  del  provvedimento  di  riconoscimento
adottato ai sensi del decreto legislativo n. 206 del 9 novembre  2007
o del decreto del Presidente della Repubblica n. 394  del  31  agosto
1999 e rilasciato da questa Amministrazione da almeno due  anni  alla
data di  scadenza  del  termine  utile  per  la  presentazione  delle
domande. 
    Con provvedimento motivato l'amministrazione potra' disporre,  in
qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove
-  cui,  pertanto,  i  candidati  vengono  ammessi  con   riserva   -
l'esclusione dagli esami per difetto dei prescritti requisiti. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
           Presentazione delle domande termini e modalita' 
 
 
    La domanda di ammissione agli esami, redatta su carta da bollo  e
debitamente firmata, deve essere presentata direttamente o spedita  a
mezzo raccomandata con  avviso  di  ricevimento,  con  esclusione  di
qualsiasi altro mezzo, al Ministero del lavoro, della salute e  delle
politiche  sociali  -  Settore  salute  -  Direzione   Generale   del
personale, dell'organizzazione e del bilancio - Ufficio III  Gestione
del Personale - Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma, entro il termine
perentorio di giorni trenta, a  decorrere  dal  giorno  successivo  a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale. Tale termine, qualora venga a scadere in  giorno
festivo,  si  intendera'  protratto  al  primo  giorno  non   festivo
immediatamente seguente. 
    La domanda deve essere redatta esattamente secondo l'unito schema
(allegato A) e contenere, pena l'esclusione, tutte  le  dichiarazioni
richieste, rese in modo completo. 
    Per le  domande  spedite  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento fa fede la data apposta dall'ufficio postale  accettante.
I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di spedizione  e  ad
esibirla  a  richiesta   dell'amministrazione.   Il   ritardo   nella
presentazione della domanda, quale ne sia  la  causa,  anche  se  non
imputabile al candidato, comporta la inammissibilita'  del  candidato
stesso agli esami. 
    Per le domande presentate a mano la data di arrivo  e'  stabilita
dal timbro apposto  su  di  esse  dall'Ufficio  III  della  Direzione
generale  del  personale,  dell'organizzazione  e  del  bilancio  che
rilascia ricevuta dell'avvenuta  presentazione.  La  ricezione  delle
istanze di ammissione avverra' nei giorni e negli  orari  di  seguito
indicati: dal lunedi' al giovedi' dalle ore 9,30  alle  ore  12,30  e
dalle 15 alle 16, il venerdi' dalle ore 9,30 alle ore 12,30. 
    Non si terra' conto delle domande  di  partecipazione  spedite  o
presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalita' diverse  da
quelle stabilite nel primo comma del presente articolo. 
    I candidati devono indicare sulla domanda, in  alto  a  sinistra,
nonche' sul frontespizio della busta contenente  la  domanda  stessa,
nel caso in cui questa sia spedita a mezzo raccomandata,  il  codice:
MB 773. 
    Nella domanda di ammissione  alla  presente  sessione  di  esami,
preferibilmente  dattiloscritta,  gli  aspiranti  sotto  la   propria
responsabilita' devono dichiarare: 
      1) cognome e nome; 
      2) luogo e data di nascita; 
      3) l'indirizzo,  completo  di  codice  di  avviamento  postale,
presso il quale desiderano siano  trasmesse  eventuali  comunicazioni
nonche'  il  recapito  telefonico.  Il  candidato  ha  l'obbligo   di
comunicare tempestivamente all'Ufficio III della  Direzione  generale
del personale, dell'organizzazione e del bilancio ogni variazione del
proprio indirizzo e del recapito telefonico; 
      4) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati  ai
cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); 
      5) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto; 
      6) l'assenza di condanne penali e  di  procedimenti  penali  in
corso. In caso contrario indicare le condanne riportate, le  date  di
sentenza dell'autorita' giudiziaria (da indicare anche se  sia  stata
concessa  amnistia,  condono,  indulto,  perdono  giudiziale  o   non
menzione, ecc.) nonche' i procedimenti penali eventualmente pendenti; 
      7) il diploma di laurea in medicina e chirurgia,  con  l'esatta
indicazione della data e dell'Universita' presso  cui  lo  stesso  e'
stato conseguito; 
      8) il diploma di abilitazione all'esercizio  della  professione
(ovvero il  certificato  da  cui  risulti  che  lo  stesso  e'  stato
rilasciato in sostituzione  del  diploma)  con  l'esatta  indicazione
dell'Universita' che lo ha rilasciato e della data in  cui  e'  stato
conseguito ovvero coloro che hanno conseguito all'estero detto titolo
di  studio  devono  indicare  gli  estremi   del   provvedimento   di
riconoscimento; 
      9) di essere iscritti nell'albo professionale  dell'ordine  dei
medici; 
      10) di avere idonea conoscenza della lingua inglese; 
      11) di prescegliere, quale seconda lingua  straniera,  una  fra
quelle previste nel programma di esame (francese, spagnolo,  tedesco,
portoghese, russo e arabo). 
    Alla  domanda  deve  essere  allegato   il   certificato   medico
rilasciato su carta da bollo da un medico di porto  di  ruolo  o,  in
caso di mancanza o impedimento, da un medico militare  di  grado  non
inferiore a capitano, attestante l'idoneita' fisico-psichica  di  cui
al regio decreto-legge  14  dicembre  1933,  n.  1773,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, concernenti l'idoneita'  fisica  della
gente di mare; tale certificato deve essere di data non anteriore  ad
un mese dalla data di presentazione della domanda stessa. 
    La domanda di ammissione agli esami deve essere firmata in  calce
dal candidato. Non sara' presa in considerazione la domanda priva  di
firma. 
    I candidati le cui domande di partecipazione non contengano tutte
le dichiarazioni previste nel  presente  articolo,  relativamente  al
possesso  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  agli  esami,
saranno esclusi dalla sessione con provvedimento motivato. 
    L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita'  in  caso  di
dispersione di comunicazioni  dipendente  da  inesatta  o  incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o da  mancata  oppure
tardiva comunicazione del cambiamento  di  indirizzo  indicato  nella
domanda ne' per disguidi postali o telegrafici comunque imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la  mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento  nel  caso  di  spedizione  a
mezzo raccomandata. 
    Con provvedimento motivato l'amministrazione potra' disporre,  in
qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento degli esami
di idoneita' cui, pertanto i candidati vengono ammessi  con  riserva,
l'esclusione  dagli  esami  medesimi  per  difetto   dei   prescritti
requisiti. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
e' cosi' composta: 
      a) un consigliere di Stato, o un magistrato  o  avvocato  dello
Stato di corrispondente qualifica, in qualita' di presidente; 
      b) un rappresentante del Ministero del lavoro, della  salute  e
delle politiche sociali - Settore  salute,  scelto  tra  i  dirigenti
medici di seconda fascia; 
      c)  un  rappresentante  del  Ministero  infrastrutture  e   dei
trasporti (Direzione Generale per il trasporto marittimo e per le vie
d'acque interne); 
      d)  un  rappresentante  del  Ministero  degli   affari   esteri
(Direzione Generale  per  gli  Italiani  all'estero  e  le  politiche
migratorie); 
      e) da quattro docenti universitari di cui uno per  la  cattedra
di patologia o clinica chirurgica, uno per  la  cattedra  di  clinica
ostetrico-ginecologica, uno per la cattedra di  igiene,  uno  per  la
cattedra di patologia o clinica medica; 
      f) da un medico autorizzato all'imbarco quale medico di  bordo,
scelto su tema proposta dall'Associazione nazionale medici di bordo. 
    Alla commissione esaminatrice  possono  essere  aggregati  membri
aggiunti per gli esami di lingua straniera di cui all'art. 3. 
    Le funzioni di segretario della commissione  sono  svolte  da  un
funzionario del Ministero del lavoro, della salute e delle  politiche
sociali -  Settore  salute  -  appartenente  all'area  funzionale  C,
posizione economica C3, o in carenza posizione economica C2 (ora area
terza, fascia retributiva F4 e F3). 

        
      
                               Art. 5 
 
 
              Prove di esame e modalita' di svolgimento 
 
 
    Gli esami si articoleranno -  secondo  il  programma  di  cui  al
successivo art. 6 del presente decreto - in  due  prove  scritte,  in
quattro prove pratiche, in un colloquio ed in  due  prove  di  lingua
straniera. 
    Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -  del  26  febbraio
2010  verra'  data  comunicazione  dei  giorni,  dell'ora   e   della
ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove  scritte.  Gli
aspiranti si presenteranno a sostenere le  prove,  sotto  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti  per  l'ammissione
agli esami. senza altro preavviso o invito,  secondo  le  indicazioni
contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale. 
    Qualora, per motivi organizzativi, non sia possibile  fissare  il
calendario  d'esame,  nella   medesima   Gazzetta   Ufficiale   sara'
comunicato  il  rinvio  a   successiva   Gazzetta   Ufficiale   della
pubblicazione della data delle prove scritte. 
    La  durata  di   ciascuna   delle   due   prove   scritte   sara'
predeterminata  dalla  commissione  esaminatrice  e,  comunque,   non
superiore a otto ore. 
    La commissione esaminatrice, alla prima  riunione,  stabilisce  i
criteri e le modalita' di  valutazione  delle  prove  concorsuali  da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di  assegnare  i  punteggi
attribuiti alle singole prove. 
    Per sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno  presentarsi
muniti di un documento di  identita'  o  di  riconoscimento.  Qualora
l'interessato sia in possesso di  un  documento  di  identita'  o  di
riconoscimento non in corso di  validita',  gli  stati,  le  qualita'
personali ed i fatti in esso  contenuti,  possono  essere  comprovati
mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato dichiari,  in
calce  alla  fotocopia  del  documento,  che  i  dati  contenuti  nel
documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. 
    Gli ammessi alle successive prove pratiche ed  orali  riceveranno
diretta comunicazione al domicilio indicato del  giorno,  dell'ora  e
dell'ubicazione dei locali in cui dovranno sostenerle. 
    Sono  ammessi  alle  prove  pratiche  i  candidati  che   abbiano
riportato una media di 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in
ciascuna di esse. 
    Per le prove pratiche la commissione mettera' a disposizione  dei
candidati  le  apparecchiature  ed  i  materiali  necessari.  Non  e'
consentito l'uso di apparecchiature e materiali propri. 
    Alle  prove  pratiche  dovranno  presenziare  almeno  tre  membri
tecnici della commissione appositamente  delegati  a  riferire  sulle
capacita' e abilita' di ciascun candidato. La commissione, sulla base
del loro rapporto, esprimera' collegialmente il voto. 
    Sono ammessi al colloquio ed alle prove  di  lingua  straniera  i
candidati che abbiano  riportato  la  votazione  di  almeno  6/10  in
ciascuna prova pratica. 
    Superano il colloquio i candidati che conseguono un punteggio non
inferiore a 6/10. Parimenti, si intendono superate le prove di lingua
straniera se il candidato riporta una media di 7/10  nelle  prove  di
lingua e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. 
    Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo  svolgimento
del colloquio, sono pubbliche e si svolgeranno  presso  il  Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Settore salute -
o presso altra sede idonea. Al termine di ogni seduta, la commissione
formera'  l'elenco  dei  candidati  esaminati,   con   il   punteggio
attribuito a ciascuno di essi. L'elenco  medesimo,  sottoscritto  dal
presidente  e  dal  segretario,  sara'  affisso  nella  sede  ove  si
svolgera' la prova d'esame. 
    La votazione complessiva e' stabilita sommando la media dei  voti
riportati nelle prove scritte, la  media  dei  voti  riportati  nelle
prove pratiche, il voto riportato nel colloquio e la media  dei  voti
riportati nelle prove di lingua. 
    Per quanto non espressamente previsto nel presente  articolo,  si
osservano - sempre che applicabili, tenuto conto della  natura  degli
esami in questione - le disposizioni degli  articoli  dal  decimo  al
quindicesimo del decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni,  concernenti
gli  adempimenti  della  commissione  esaminatrice  e  dei  candidati
durante e dopo lo svolgimento delle prove. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                         Programma di esame 
 
 
Prove scritte. 
    Prima prova: Igiene generale e speciale, con particolare riguardo
all'igiene  navale.  Epidemiologia  e   profilassi   delle   malattie
infettive e parassitarie e trasmesse da alimenti. 
    Seconda prova: Patologia medica,  patologia  chirurgica,  clinica
medica e clinica chirurgica. 
Prove pratiche. 
    Prima prova: 
      prova di clinica medica. Esame di un infermo e discussione  sul
caso; 
      elementi di elettrocardiografia; 
      tecniche e terapia medica sulle emergenze cardiologiche; 
      formano, altresi', oggetto d'esame le malattie prevenibili  con
vaccino. 
    Seconda prova: 
      prova di clinica chirurgica. Esame di un infermo e  discussione
sul caso; 
      tecniche di rianimazione cardio-polmonare. 
    Formano, altresi', oggetto d'esame le comuni prestazioni  per  il
soccorso d'urgenza. 
    Terza prova: prova di clinica ostetrica e ginecologica. Esame  di
un caso ostetrico/ginecologico con relativa discussione. 
    Quarta prova: 
      tecniche  di  laboratorio  per  la  diagnosi   delle   malattie
infettive e parassitarie, con riconoscimento  dei  rispettivi  agenti
eziologici al microscopio ottico; 
      esecuzione ed interpretazione di esami chimico-clinici; 
      descrizione ed  eventuale  esecuzione  dei  controlli  igienico
sanitari per accertare la  genuinita'  e  salubrita'  dei  principali
alimenti e bevande con riferimento anche ai sistemi di  autocontrollo
da adottare a bordo secondo le procedure HACCP; 
      controlli degli apparecchi di clorazione delle acque. 
Colloquio. 
    Materie della prima prova scritta. 
    Legislazione nazionale  avente  attinenza  con  i  compiti  e  le
funzioni del medico di bordo. 
    Ordinamento sanitario. 
    Organizzazione sanitaria internazionale. 
    Regolamento sanitario internazionale. 
    Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste sulle
navi addette al trasporto dei passeggeri. 
    Condizioni per l'igiene e l'abitabilita' degli equipaggi a  bordo
delle navi mercantili nazionali. 
    Medicinali, oggetti di medicatura ed utensili vari di cui  devono
essere provviste le navi. 
    Organizzazione del soccorso in mare e  gestione  delle  emergenze
sanitarie. 
Prove obbligatorie di lingua straniera. 
    Lettura, traduzione  e  conversazione,  attraverso  le  quali  il
candidato dovra' dimostrare di avere idonea conoscenza  della  lingua
inglese e di  un'altra  lingua  da  prescegliersi  fra  le  seguenti:
francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo e arabo. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
               Accertamento del possesso dei requisiti 
 
 
    I candidati risultati idonei devono comprovare - entro il termine
perentorio di giorni trenta dal ricevimento della relativa richiesta,
a pena di  decadenza  -  il  possesso  dei  requisiti  di  ammissione
prescritti dal presente decreto. 
    A   tal   fine,   i   candidati   potranno   produrre    apposite
certificazioni, da far  pervenire  al  Ministero  del  lavoro,  della
salute e  delle  politiche  sociali  -  settore  Salute  -  Direzione
Generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio -  Ufficio
III Gestione del Personale - Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma EUR. 
    In alternativa, a seconda dei casi, i candidati possono avvalersi
della  dichiarazione  sostitutiva   di   certificazione   e/o   della
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  di  cui   agli
articoli rispettivamente 46 e 47  del  testo  unico  de  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, mediante l'unito schema  (allegato  B).  La
dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorieta'  e'  resa  con  le
modalita' di cui all'articolo 38 dello stesso testo unico. 
    Ove  risulti  piu'  agevole,  e'   facolta'   degli   interessati
trasmettere, entro lo stesso  termine  di  cui  al  primo  comma  del
presente articolo, i certificati originali, o in  copia  autenticata,
in esenzione di bollo. L'autenticazione di copia  puo'  essere  fatta
anche presso l'ufficio competente a ricevere le domande di ammissione
agli esami su esibizione dell'originale e senza obbligo  di  deposito
dello stesso. In tal caso la copia autentica puo'  essere  utilizzata
solo nel procedimento in corso. 
    A norma dell'art. 71 del citato  testo  unico,  l'amministrazione
effettuera' idonei controlli, anche  a  campione,  sulla  veridicita'
delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai
successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni rispettivamente
non veritiere o mendaci. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                      Graduatoria degli idonei 
 
 
    Espletate le prove  degli  esami  di  idoneita',  la  commissione
esaminatrice formula la  graduatoria  degli  idonei  sulla  base  del
punteggio complessivo ottenuto, da  ciascun  candidato,  sommando  la
media dei voti riportati nelle  prove  scritte,  la  media  dei  voti
riportati nelle prove pratiche, il voto riportato nel colloquio e  la
media dei voti conseguiti nelle prove di lingua straniera. 
    Riconosciuta  la  regolarita'  del  procedimento  della  sessione
d'esami, con decreto  del  Direttore  della  Direzione  Generale  del
personale,  dell'organizzazione  e  del  bilancio,  e'  approvata  la
graduatoria dei candidati  risultati  idonei,  e  successivamente  la
stessa sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. 
    Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale. 
    Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono  i  termini
per eventuali impugnative. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                 Accesso agli atti del procedimento 
 
 
    L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della  sessione
d'esame e' escluso fino alla conclusione  della  relativa  procedura,
fatta salva la garanzia della visione degli atti  la  cui  conoscenza
sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 20  giugno  2003  n.
196, i dati personali forniti dai candidati saranno  raccolti  presso
il Ministero del lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali  -
Settore    salute    -    Direzione    generale    del     personale,
dell'organizzazione  e  del  bilancio  -  Ufficio  III  gestione  del
personale - per le finalita' di gestione della  sessione  d'esami  in
questione e saranno trattati, successivamente, anche dalla competente
Direzione Generale della prevenzione sanitaria  per  gli  adempimenti
relativi all'eventuale conseguimento  dell'idoneita'  all'imbarco  in
qualita' di medico di bordo. 
    Il  conferimento  di  tali   dati   e'   obbligatorio   ai   fini
dell'accertamento dei requisiti d'ammissione, pena l'esclusione dagli
esami. 
    L'interessato gode dei diritti  di  cui  all'art.  7  del  citato
decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali figurano il  diritto  di
accesso ai dati che lo riguardano, il  diritto  di  far  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alle legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al trattamento per motivi illegittimi. 
    Tali diritti  potranno  essere  fatti  valere  rivolgendosi  alla
Direzione Generale del personale, dell'organizzazione e del  bilancio
- Ufficio III gestione del personale - Via Giorgio Ribotta, 5 -  Roma
Eur. Il titolare del trattamento dei dati e' il Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali.  Il   responsabile   del
trattamento dei dati e' il direttore  della  Direzione  Generale  del
personale, dell'organizzazione e del bilancio. 
    Il presente decreto sara' trasmesso  al  competente  ufficio  del
Ministero  della  giustizia  per  la  pubblicazione  nella   Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale. 
    Avverso  il  presente  provvedimento  e'  proponibile,   in   via
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di  pubblicazione,
ricorso  straordinario  al  Capo  dello   Stato   ovvero,   in   sede
giurisdizionale, impugnazione al Tribunale  amministrativo  regionale
entro sessanta giorni dalla stessa data. 
    Informazioni sulla sessione d'esame saranno disponibili sul  sito
internet                        del                        Ministero:
 www.ministerosalute.it/professioni/concorsi.jsp  
      Roma, 12 ottobre 2009 
 
                                       Il direttore generale: Celotto