Concorso per 2 restauratori di beni culturali (lazio) MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 2
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 75 del 29-09-2009
Sintesi: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI CONCORSO   (scad.  31 dicembre 2009) Selezione pubblica per il conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restaur ...
Ente: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 30-09-2009
Data Scadenza bando 31-12-2009
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

CONCORSO   (scad.  31 dicembre 2009)
Selezione    pubblica   per   il   conseguimento   delle   qualifiche
   professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore
   restauratore di beni culturali.

                       IL SEGRETARIO GENERALE

   Visto  il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modificazioni,  concernente  l'istituzione del Ministero per i beni e
le attivita' culturali e successive modificazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,
n.233,  recante  «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i
beni  e le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della
legge  27  dicembre  2006, n. 296», cosi' come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009 n. 91;
   Visto  il  decreto  ministeriale  3  agosto  2000,  n. 294 recante
«Regolamento    concernente    individuazione    dei   requisiti   di
qualificazione  dei  soggetti  esecutori  dei  lavori  di  restauro e
manutenzione  dei  beni  mobili  e  delle  superfici decorate di beni
architettonici»,  come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre
2001, n. 420;
   Visti  gli  articoli  197-205,  nonche'  253,  commi  29 e 30, del
decreto  legislativo  12  aprile  2006, n.163 - «Codice dei contratti
pubblici  relativi  a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE» - e successive modificazioni ed
integrazioni;
   Visto l'art.182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con
cui   e'  stato  approvato  il  «Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio»,   e  successive  modificazioni,  che  disciplina  in  via
transitoria,   agli   effetti  indicati  all'art.  29,  comma  9-bis,
l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali e di
collaboratore restauratore di beni culturali;
   Visto l'art. 29, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis del Codice predetto;
   Visto  il  decreto ministeriale 30 marzo 2009, n. 53 contenente il
«Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento
della  prova  di  idoneita' utile all'acquisizione della qualifica di
restauratore   di   beni  culturali  nonche'  della  qualifica  di  -
collaboratore   restauratore  di  beni  culturali  -,  in  attuazione
dell'art. 182, comma 1-quinquies del Codice»;
   Visti il decreto ministeriale 26 Maggio 2009, n. 86 - «Regolamento
concernente   la   definizione   dei   profili   di   competenza  dei
restauratori»  -  e  il  decreto  ministeriale 26 Maggio 2009 n. 87 -
«Definizione  dei  criteri  dei  livelli  di  qualita'  cui si adegua
l'insegnamento del restauro», attuativi dell'art. 29, commi 7, 8 e 9,
del Codice;
   Visto  l'art.  45  -  «Valore  giuridico della trasmissione» - del
Codice  dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni;
   Considerata  la  necessita'  di  individuare con certezza l'ambito
delle   figure   professionali   che   intervengono  nelle  attivita'
conservative  dei  beni  culturali,  al fine di assicurare l'ottimale
esecuzione dei relativi interventi, tenendo conto dell'eccellenza del
restauro italiano, riconosciuta in tutto il mondo;
   Considerata  la necessita' di dare attuazione alla normativa sopra
indicata  relativa alla qualifica di restauratore di beni culturali e
di  collaboratore  restauratore di beni culturali, anche agli effetti
dell'art.  29,  comma  9-bis,  del  Codice  dei  beni culturali e del
paesaggio;
   Vista  la  Circolare del Segretariato Generale n. 35 del 12 agosto
2009, recante la «Disciplina transitoria degli operatori del restauro
(art. 182 commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies del Codice dei
beni  culturali  e  del  paesaggio)  - Linee Guida applicative» ed il
relativo «Addendum» di cui alla Circolare n. 36 del 21 settembre 2009
(d'ora in poi: «Circolare»);
                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Oggetto del bando


   1.  E' indetto un bando di selezione pubblica per il conseguimento
delle  qualifiche professionali di restauratore di beni culturali, ai
sensi  dell'art. 182, commi 1 ed 1-bis, del Codice dei beni culturali
e  del  paesaggio  (d'ora  in  poi  denominato  «Codice»), nonche' di
collaboratore restauratore di beni culturali, ai sensi dell'art. 182,
comma 1-quinquies, del Codice. Ai sensi dell'art. 29, comma 9-bis del
Codice,  il  conseguimento  della  qualifica  di restauratore di beni
culturali,  in  esito  all'espletamento  delle procedure previste dal
presente  bando, determina la possibilita' di eseguire gli interventi
di  manutenzione  e  restauro  su  beni  culturali mobili e superfici
decorate  di beni architettonici, che il comma 6 del medesimo art. 29
riserva ai soggetti in possesso della predetta qualifica.
   2.  Il  presente  bando concerne le modalita' per il conseguimento
delle   predette  qualifiche  professionali,  in  applicazione  della
disciplina  transitoria dettata dall'art. 182 del Codice, che prevede
distintamente:
    a)  le  ipotesi in cui il possesso di requisiti individuati dalla
norma determina direttamente il conseguimento (c.d. conseguimento ope
legis)  della  qualifica  di restauratore di beni culturali (comma 1,
lettere a), b) e c);
    b)  le  ipotesi in cui il possesso di altri requisiti individuati
dalla norma consente di partecipare ad una prova di idoneita', al cui
superamento  e'  legato  il  conseguimento  della  predetta qualifica
(comma 1-bis);
    c)  le  ipotesi in cui il possesso di altri requisiti individuati
dalla  norma,  oppure  il  conseguimento  di un determinato punteggio
nella  prova  di  idoneita'  (insufficiente  al  conseguimento  della
qualifica   di   restauratore   di   beni  culturali),  determina  il
conseguimento  della  qualifica di collaboratore restauratore di beni
culturali (comma 1-quinquies).
   3.  La  prova  di  idoneita'  di  cui  al comma 2, lettera b), del
presente  articolo,  si effettua in conformita' a quanto previsto dal
decreto  ministeriale  30  marzo 2009, n. 53, «Regolamento recante la
disciplina   delle  modalita'  per  lo  svolgimento  della  prova  di
idoneita'  utile  all'acquisizione della qualifica di restauratore di
beni culturali, nonche' della qualifica di collaboratore restauratore
di beni culturali».

        
      
                               Art. 2.

 Requisiti utili per il conseguimento delle qualifiche professionali


   1.  Il  possesso  di uno dei seguenti titoli di studio consente al
richiedente,  ai sensi dell'art.182, comma 1, lettera a), del Codice,
di  ottenere il conseguimento della qualifica di restauratore di beni
culturali:
    a)  diploma  rilasciato  dall'Istituto  Centrale  per il Restauro
(oggi  Istituto  Superiore  per  la  Conservazione ed il Restauro) di
Roma,  o dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze (o dalla relativa
sede  distaccata:  Scuola  del  Mosaico  di  Ravenna), conseguito dal
richiedente  alla  data  di scadenza del termine per la presentazione
della  domanda  di  partecipazione  alla presente selezione pubblica,
purche' il richiedente risulti iscritto ai relativi corsi prima della
data del 31 gennaio 2006.
   2.  In alternativa a quanto indicato al precedente comma, ai sensi
dell'art.  182, comma 1, lettera b), del Codice, consente di ottenere
il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali il
possesso cumulativo dei seguenti titoli di studio e professionali:
    a)  diploma  di  una  scuola  di  restauro statale o regionale di
durata  non  inferiore a due anni, ovvero titolo di studio estero che
il Ministero valuti equivalente al predetto diploma, sotto il profilo
della  qualita'  e  quantita'  dell'insegnamento,  in entrambi i casi
conseguito dal richiedente alla data del 16 dicembre 2001;
    b) svolgimento, alla data del 16 dicembre 2001, per un periodo di
tempo   almeno   doppio   rispetto  a  quello  scolare  mancante  per
raggiungere  un  quadriennio  e comunque non inferiore a due anni, di
attivita'  di  restauro di beni culturali, direttamente e in proprio,
ovvero   direttamente  e  in  rapporto  di  lavoro  dipendente  o  di
collaborazione  coordinata e continuativa con responsabilita' diretta
nella  gestione  tecnica  dell'intervento,  con  regolare  esecuzione
certificata  dall'autorita'  preposta  alla  tutela  dei beni o dagli
istituti  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998,
n. 368.
   3.  In alternativa a quanto indicato ai precedenti commi, ai sensi
dell'art.  182, comma 1, lettera c), del Codice, consente di ottenere
il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali il
possesso dei seguenti titoli professionali:
    a) svolgimento, alla data del 16 dicembre 2001, per un periodo di
tempo  di  almeno  otto  anni,  di  attivita'  di  restauro  di  beni
culturali,  direttamente  e  in  proprio,  ovvero  direttamente  e in
rapporto  di  lavoro  dipendente  o  di  collaborazione  coordinata e
continuativa  con  responsabilita'  diretta  nella  gestione  tecnica
dell'intervento,  con  regolare esecuzione certificata dall'autorita'
preposta  alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
   4.  Ai  sensi  dell'art.182, comma 1-bis, lettere a), b), c), d) e
d-bis), del Codice, consente l'accesso alla prova di idoneita' per il
conseguimento  della  qualifica di restauratore dei beni culturali il
possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio o professionali:
    a)  diploma in restauro rilasciato da un'Accademia di Belle Arti,
con  corso  di  studi  di  durata  almeno triennale, ovvero titolo di
studio  estero  che  il  Ministero  valuti  equivalente  al  predetto
diploma,    sotto    il    profilo   della   qualita'   e   quantita'
dell'insegnamento,   in  entrambi  i  casi  purche'  l'iscrizione  al
relativo corso sia anteriore alla data del 31 gennaio 2006;
    b)  diploma  rilasciato  da  una  scuola  di  restauro  statale o
regionale  di  durata almeno biennale, ovvero titolo di studio estero
che  il  Ministero  valuti  equivalente al predetto diploma, sotto il
profilo  della  qualita' e quantita' dell'insegnamento, in entrambi i
casi  purche'  l'iscrizione ai relativi corsi sia anteriore alla data
del 31 gennaio 2006;
    c)  diploma  di  laurea specialistica in conservazione e restauro
del  patrimonio storico-artistico, ovvero titolo universitario estero
che  il  Ministero valuti ad esso equivalente, sotto il profilo della
qualita'  e  quantita'  dell'insegnamento, in entrambi i casi purche'
l'iscrizione ai relativi corsi sia anteriore alla data del 31 gennaio
2006;
    d)  svolgimento,  alla  data del 16 dicembre 2001, per un periodo
almeno  pari  a  quattro  anni,  di  attivita'  di  restauro  di beni
culturali,  direttamente  e  in  proprio,  ovvero  direttamente  e in
rapporto  di  lavoro  dipendente  o  di  collaborazione  coordinata e
continuativa  con  responsabilita'  diretta  nella  gestione  tecnica
dell'intervento,  con  regolare esecuzione certificata dall'autorita'
preposta  alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
    e)  possesso dei requisiti utili all'acquisizione della qualifica
di  collaboratore  restauratore  di beni culturali ai sensi del comma
1-quinquies, lettere a), b) e c), del Codice - indicati al successivo
comma  6  del  presente  articolo - unitamente allo svolgimento, alla
data  del  30  giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, di
attivita'  di  restauro di beni culturali, direttamente e in proprio,
ovvero   direttamente  e  in  rapporto  di  lavoro  dipendente  o  di
collaborazione  coordinata e continuativa con responsabilita' diretta
nella  gestione  tecnica  dell'intervento,  con  regolare  esecuzione
certificata  dall'autorita'  preposta  alla  tutela  dei beni o dagli
istituti  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998,
n. 368.
   5.  Sono  considerati  utili,  ai  fini del possesso del requisito
indicato  ai  commi  2,  lettera  a),  e  4, lettera b), del presente
articolo,  i corsi biennali che abbiano una durata non inferiore alle
1.200  ore  complessive di insegnamento effettivo, tutte riferibili a
materie  la cui conoscenza sia utile alla formazione del restauratore
e  che  comprendano  un'adeguata  componente  di attivita' pratica di
restauro su beni culturali.
   6.  Ai sensi dell'art.182, comma 1-quinquies, lettere a), b) e c),
del Codice, nonche' del decreto ministeriale n. 53 del 2009, consente
il  conseguimento  della  qualifica  di collaboratore restauratore di
beni  culturali,  il  possesso  di  almeno uno dei seguenti titoli di
studio o professionali:
    a)  diploma  in restauro rilasciato da un'Accademia di Belle Arti
con insegnamento almeno triennale;
    b)  diploma  rilasciato  da  una  scuola  di  restauro  statale o
regionale  con  insegnamento  almeno triennale, ovvero diploma estero
che  il  Ministero  valuti  equivalente al predetto diploma, sotto il
profilo della qualita' e quantita' dell'insegnamento;
    c) diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la
conservazione  e  il  restauro  dei beni culturali, ovvero diploma di
universita'  estera  che  il Ministero valuti equivalente al predetto
diploma  di  laurea,  sotto  il  profilo  della  qualita' e quantita'
dell'insegnamento;
    d)  svolgimento,  alla  data  del  1°  maggio  2004, di lavori di
restauro di beni culturali, anche in proprio, per non meno di quattro
anni.  L'attivita'  svolta  e'  dimostrata mediante dichiarazione del
datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
accompagnata  dal  visto  di  buon  esito degli interventi rilasciato
dall'amministrazione pubblica competente.
   7. Consegue altresi' la qualifica di collaboratore restauratore di
beni culturali, ai sensi dell'art.182, comma 1-quinquies, lettera d),
del  Codice,  il  candidato  che, essendo ammesso in via definitiva a
sostenere la prova di idoneita' di cui all'art. 182, comma 1-bis, del
Codice,  ed essendo risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di
restauratore  di  beni  culturali,  venga nella stessa sede giudicato
idoneo  ad  acquisire  la  qualifica di collaboratore restauratore di
beni  culturali,  in  quanto,  secondo  le  disposizioni  del decreto
ministeriale  n.  53  del 2009, abbia ottenuto il punteggio di almeno
50/100 nella terza prova (prova teorico-pratica).
   8. Il richiedente e' tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti
indicati ai commi precedenti, a fornire le relative informazioni e ad
allegare la relativa documentazione, secondo le indicazioni contenute
nel modulo di domanda pubblicato e reso disponibile sul sito Internet
www.restauratori.beniculturali.it
   9.  Gli  uffici  del  Ministero  valuteranno  la  sussistenza  dei
requisiti  previsti  ai  commi  precedenti,  sulla  base  dei criteri
indicati   nella  Circolare  del  Segretariato  Generale  n.  35  del
12/08/2009,  recante  la  «Disciplina transitoria degli operatori del
restauro  (art.  182 commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies del
Codice dei beni culturali e del paesaggio) - Linee Guida applicative»
e  nel  relativo  «Addendum»  di  cui  alla  Circolare  n.  36 del 21
settembre  2009,  pubblicati  sul  sito  istituzionale  Internet  del
Ministero        www.beniculturali.it        e        sul        sito
www.restauratori.beniculturali.it
   10.  In  particolare,  riguardo  al  requisito  consistente  nello
svolgimento  dell'attivita'  di  restauro  qualificata,  ai  sensi di
quanto   previsto   dall'art.   182,   comma   1-ter,   del   Codice,
l'attestazione  della  rispondenza  agli  atti di quanto dichiarato e
documentato dal richiedente e' effettuata dall'organo competente alla
tutela  del  bene  oggetto dell'attivita' di restauro, secondo quanto
previsto dall'art. 3, comma 6, del presente bando.

        
      
                               Art. 3.

Presentazione  delle  domande  per  il conseguimento delle qualifiche
                            professionali


   1.   La   domanda   va  presentata  entro  il  31  dicembre  2009,
esclusivamente in via telematica.
   2.  Per  presentare  la  domanda il richiedente dovra' accedere al
sito   www.restauratori.beniculturali.it/  e  inserire  alcune
informazioni  identificative  tra  le  quali  la sua casella di posta
elettronica   personale.   Ricevera'  quindi  sulla  sua  casella  un
messaggio  contenente  l'indirizzo  di  una  pagina  web. Accedendo a
quest'ultima potra' confermare la sua registrazione e ricevere infine
le credenziali personali per l'accesso al sito, che gli consentiranno
di compilare e trasmettere il modulo di domanda.
   3.  Il  richiedente  dovra'  compilare  la Sezione A) e almeno una
delle  sezioni  B), C) e D), del modulo di domanda, sottoelencate (al
termine  occorre  compilare la sezione E) - Invio - per effettuare la
trasmissione telematica):
                         Sezioni del modulo

   A)  Dati  di  individuazione  del  richiedente  e dichiarazione di
autenticita';
   B)  Requisiti  per  il  conseguimento  diretto  della qualifica di
restauratore di beni culturali (art. 182, comma 1, del Codice);
   C)  Requisiti  per  l'accesso  alla  prova di idoneita' (art. 182,
comma 1-bis del Codice);
   D) Requisiti per il conseguimento della qualifica di collaboratore
restauratore  di  beni  culturali  (art.  182, comma 1-quinquies, del
Codice e decreto ministeriale 53 del 2009);
   E) Invio.
   4.   Con   l'eccezione   dei   dati   forniti   al  momento  della
registrazione, il richiedente potra' modificare ogni informazione del
modulo di domanda fino alla data di scadenza di presentazione fissata
nel  presente  bando.  Il  modulo  si  intende  trasmesso solo con la
compilazione  della sezione Invio: in seguito a questa operazione non
sara'  piu'  possibile  alcuna  modifica  o  integrazione,  salva  la
possibilita'   di   allegare   successivamente   le  attestazioni  di
competenza  di  organi  diversi  da quelli del Ministero ai sensi del
comma 6 del presente articolo.
   5.  Il  modulo di domanda contiene campi di cui e' obbligatoria la
compilazione,  pena  l'inammissibilita'  della  domanda e/o la stessa
impossibilita'   di   effettuarne   materialmente   la  trasmissione.
Nonostante  molti tra i dati e documenti richiesti siano facoltativi,
e'  interesse  del richiedente fornire ogni informazione disponibile,
sia  per  consentire uno svolgimento piu' rapido della procedura, sia
perche'  in  alcuni  casi la mancata indicazione, in assenza di altra
documentazione  disponibile  da parte del Ministero, potrebbe rendere
impossibile la valutazione del possesso del requisito con conseguente
inammissibilita'  della  domanda  e/o  diniego di conseguimento della
qualifica.
   6.  Le attestazioni in ordine all'attivita' di restauro svolta dal
richiedente,  di competenza di organi regionali o di enti subdelegati
dalla  regione  o  di  soggetti  di  Stati  esteri,  dovranno  essere
acquisite  dal richiedente e allegate al modulo di domanda, corredate
dalla  traduzione  in  lingua italiana (in formato.pdf) entro la data
del  31  marzo  2010. Le attestazioni di competenza di organi statali
saranno  prodotte  entro  la  stessa  data dagli organi del Ministero
competenti  e  allegate  d'ufficio  al  modulo.  Per  le attivita' di
restauro effettuate su beni ubicati in Abruzzo, o comunque rientranti
nelle  competenze  degli  uffici  della  Regione, che dovranno essere
comunque   indicate   dai   richiedenti  nel  modulo  di  domanda  da
trasmettere  entro  il  termine  comune  suindicato,  le attestazioni
potranno   essere   effettuate   dalle  amministrazioni  pubbliche  e
trasmesse  dai  richiedenti  entro  un termine piu' ampio, che verra'
stabilito  successivamente. Qualora non risultasse possibile definire
le  attestazioni in tempo utile rispetto allo svolgimento della prova
di idoneita', i richiedenti verranno ammessi con riserva alle diverse
fasi della prova (salva ogni necessaria verifica successiva).
   7.  Dal  sito  www.restauratori.beniculturali.it  sara'  possibile
scaricare  i  modelli per la compilazione delle attestazioni da parte
degli  organi  regionali,  di  enti  subdelegati  dalla  regione o di
soggetti  di  Stati  esteri,  in  ordine  alle  attivita' di restauro
dichiarate  dal richiedente. Fermo restando la liberta' delle regioni
e   dei  soggetti  esteri  nell'organizzazione  del  procedimento  di
rilascio  delle  attestazioni  di rispettiva competenza, il Ministero
non  riterra'  valide,  e  pertanto  non  considerera'  ai  fini  del
conseguimento  delle  qualifiche  professionali, attestazioni che non
contengano  tutte  le  informazioni  e  dichiarazioni  richieste  nei
predetti modelli.
   8.   Ultimato  l'esame  del  modulo  di  domanda  corredato  delle
attestazioni,  il  Ministero,  qualora  ritenga  che  la domanda, pur
risultando  ammissibile,  non  possa  essere  accolta,  in tutto o in
parte, a causa dell'insufficienza dei requisiti documentati, ne dara'
comunicazione  al  richiedente  per  consentirgli la presentazione di
eventuali   osservazioni   e  chiarimenti,  prima  dell'adozione  del
provvedimento definitivo, fermo restando il controllo di cui al comma
11 del presente articolo.
   9.   E'  a  disposizione  dei  richiedenti  la  casella  di  posta
elettronica  restauratori@beniculturali.it, per eventuali chiarimenti
e/o supporto alla compilazione e trasmissione del modulo.
   10.  Non e' ammessa qualsiasi diversa forma di presentazione delle
domande.
   11.  L'Amministrazione  si riserva di effettuare in qualsiasi fase
della  procedura  la  verifica  della  rispondenza  al vero di quanto
dichiarato dai richiedenti, mediante richiesta di presentazione della
documentazione  originale,  salvo  quanto  disposto  dall'articolo 4,
comma 4, del presente bando.

        
      
                               Art. 4.

                         Prova di idoneita'


   1.  La prova di idoneita' prevista dall'art. 182, comma 1-bis, del
Codice  si svolge secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 30
marzo 2009, n. 53.
   2. Le modalita' e la data di svolgimento della prova di idoneita',
ai  sensi  dell'art.  2  del  predetto decreto ministeriale n. 53 del
2009,  sono  stabilite con avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana del giorno 15 aprile 2010 e sul
sito  Internet  istituzionale  del  Ministero  www.beniculturali.it -
sotto la denominazione: «Prova di idoneita' per restauratori».
   3.  Le  commissioni esaminatrici della prova di idoneita' verranno
nominate con successivi decreti.
   4.  Relativamente  alle  domande  di  partecipazione alla prova di
idoneita',   la   verifica   della   documentazione  originale  viene
effettuata,  ai  sensi  degli  articoli  2, comma 3 e 6, comma 3, del
predetto  decreto  ministeriale  n.  53  del  2009, nei confronti dei
candidati che supereranno la prima prova scritta a domande a risposta
multipla.

        
      
                               Art. 5.

                      Iscrizione negli elenchi


   1.  Il  conseguimento  delle qualifiche, in base alla verifica del
possesso   dei   requisiti  ovvero  al  superamento  della  prova  di
idoneita',  e'  disposto  con provvedimenti del Ministero e da' luogo
all'inserimento  in  appositi elenchi, utili a dimostrare il possesso
della qualifica ad ogni effetto di legge.

        
      
                               Art. 6.

                         Disposizioni finali


   1.   I   dati   personali  forniti  dai  candidati  sono  trattati
dall'Amministrazione  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in
materia di riservatezza.
   2.  Il  conferimento  dei  dati  personali e' obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti richiesti, pena l'esclusione.
   3.   I   dati  personali  forniti  dai  candidati  possono  essere
comunicati   dall'Amministrazione   unicamente  alle  Amministrazioni
Pubbliche    direttamente    interessate    al    reperimento   della
documentazione richiesta.
   4.  Dal  giorno  della  pubblicazione  del  presente  bando  nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica Italiana decorrono i termini per
l'impugnazione delle previsioni direttamente lesive, mediante ricorso
al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  del  Lazio,  entro sessanta
giorni,  o  mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro
centoventi giorni.
                                     Il segretario generale: Proietti