Concorso per 4 consiglieri (lazio) CORTE COSTITUZIONALE

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 4
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 75 del 29-09-2009
Sintesi: CORTE COSTITUZIONALE CONCORSO   (scad.  29 ottobre 2009) Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di ruolo della sesta qualifica funzionale, profilo professionale di consigliere. IL PRESIDE ...
Ente: CORTE COSTITUZIONALE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 30-09-2009
Data Scadenza bando 29-10-2009
Condividi

CORTE COSTITUZIONALE

CONCORSO   (scad.  29 ottobre 2009)
Concorso  pubblico,  per  esami, a quattro posti di ruolo della sesta
   qualifica funzionale, profilo professionale di consigliere.

              IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

   Visto  l'art. 44 del regolamento dei servizi e del personale della
Corte costituzionale 10 febbraio 1984, e successive modificazioni;
   Visti gli articoli 32, 33, 38, 41 e 45 del predetto regolamento;
   Visto  il  regolamento  recante «Norme di attuazione in materia di
concorsi» 8 gennaio 1996;
   Viste  le  delibere dell'Ufficio di Presidenza dell'8 giugno 2009,
del 15 luglio 2009 e del 16 settembre 2009;
   Sulla proposta del Segretario generale;

                              Decreta:

                               Art. 1.


   1.  E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di
ruolo  della  sesta  qualifica  funzionale,  profilo professionale di
consigliere,  con  lo  stato  giuridico  ed  il trattamento economico
stabiliti  dal  regolamento  dei  servizi e del personale della Corte
costituzionale e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

        
      
                               Art. 2.


   1.   Al   concorso   possono  partecipare  i  dipendenti  a  tempo
indeterminato   delle   amministrazioni  pubbliche  inquadrati  nella
posizione prevista dalla vigente contrattazione collettiva nazionale,
corrispondente   almeno   alla   ex  ottava  qualifica  funzionale  o
equivalente  dell'Amministrazione  statale  o  equiparata,  nonche' i
ricercatori   universitari   di  cui  all'art.  58  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  11  luglio  1980, n. 382, e successive
modificazioni.  I  concorrenti devono aver prestato lodevole servizio
da almeno un biennio.
   2.  Possono,  altresi',  partecipare  al  concorso  i  titolari di
rapporti  di  lavoro  di  tipo  contrattuale  con  funzioni direttive
stipulati con pubbliche amministrazioni che abbiano prestato servizio
per  almeno  cinque  anni,  anche  non  consecutivi,  e  che  abbiano
conseguito,  anche  all'estero,  un  dottorato  di  ricerca  o master
universitari di durata almeno triennale.
   3.  A norma dell'art. 32 del vigente regolamento dei servizi e del
personale, uno dei posti messi a concorso e' riservato agli impiegati
di  ruolo  della  Corte  costituzionale  appartenenti  alla qualifica
funzionale  immediatamente  inferiore  a  quella  da  conferire ed un
ulteriore posto al personale di cui al comma 1, che sia, comunque, in
servizio presso la Corte costituzionale da almeno un triennio.
   4. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
    a)  Diploma  di laurea specialistica o magistrale, oppure diploma
di  laurea  conseguito al termine di un corso universitario di durata
non  inferiore  a  quattro  anni,  in  giurisprudenza,  in economia e
commercio, in scienze politiche, o in scienze dell'amministrazione;
    b) eta' non superiore ai quaranta anni, salvo le maggiorazioni di
legge  per  effetto delle quali non si potranno superare, comunque, i
quarantacinque anni.
   5.  Per  i dipendenti pubblici di cui al precedente terzo comma il
requisito  dell'eta'  e' elevato al limite massimo unico di cinquanta
anni.
   6. Si prescinde dai limiti di eta' per i dipendenti di ruolo della
Corte costituzionale.
   7.  I  candidati  devono  essere in possesso dell'idoneita' fisica
all'impiego   valutata   in  relazione  ai  compiti  della  qualifica
funzionale dei posti messi a concorso.
   8.  La  Corte  ha la facolta' di far sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.
   9. I posti riservati non attribuibili al personale di cui al comma
3,   sono   conferiti   ai  candidati  risultati  idonei  secondo  la
graduatoria di merito.
   10.  L'amministrazione  puo' disporre in ogni momento l'esclusione
dal  concorso,  con motivato provvedimento, per difetto dei requisiti
prescritti.
   11.  I  requisiti  di  cui  ai  precedenti  commi,  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione della domanda di ammissione.

        
      
                               Art. 3.


   1.  Le  domande  di  ammissione  al  concorso,  redatte  in  carta
semplice,  devono  essere  indirizzate  al  Segretario generale della
Corte costituzionale e presentate direttamente o a mezzo raccomandata
con  avviso  di ricevimento al Servizio affari generali e personale -
Corte  costituzionale  -  Piazza  del Quirinale, 41 - 00187 Roma, con
esclusione  di  qualsiasi  altro  mezzo,  entro  il termine di trenta
giorni  dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale.  La  data  di  spedizione  delle  domande  e'  stabilita e
comprovata dal timbro a data dell'ufficio accettante.
   2.  Nelle  domande  di  ammissione,  debitamente  sottoscritte,  i
candidati  devono  dichiarare  sotto  la  propria responsabilita', ai
sensi  di  quanto disposto dal decreto Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.  445  e  successive modificazioni: le generalita'
(cognome,  nome,  data  e  luogo  di  nascita);  lo stato civile e la
situazione  di  famiglia; il titolo di studio posseduto; il godimento
dei  diritti  civili  e politici; se risultino a loro carico condanne
penali,  indicando  in caso affermativo gli articoli di legge per cui
siano  state pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata
anche  se  siano  stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono
giudiziale,  sospensione  della  pena,  beneficio della non menzione,
ecc.);  se  abbiano  procedimenti  penali  pendenti  a  loro  carico,
indicando  in  caso  affermativo  gli  articoli  di  legge per cui e'
avviato  il  procedimento; l'amministrazione in cui prestano servizio
con  l'indicazione  del  periodo  di  servizio  nell'area o qualifica
richiesta  dall'art.  2  e  dell'aver  prestato  nell'ultimo  biennio
lodevole  servizio;  i  candidati  titolari di rapporti di lavoro con
funzioni direttive con le pubbliche amministrazioni dovranno indicare
i  dati  identificativi  del  rapporto, la durata, l'universita' e la
materia  in  cui  e'  stato  conseguito  il dottorato di ricerca o il
master;  i servizi comunque prestati presso pubbliche amministrazioni
e  le  eventuali  cause  di  risoluzione  di  precedenti  rapporti di
pubblico   impiego;  gli  eventuali  titoli  comprovanti  il  diritto
all'elevazione   del   limite  di  eta';  il  periodo  in  cui  hanno
eventualmente  prestato  servizio  presso la Corte costituzionale; la
lingua,  a  scelta  tra  il  francese e l'inglese su cui sostenere la
prova scritta nonche' la lingua, o le lingue, a scelta tra l'inglese,
il francese, il tedesco o lo spagnolo, su cui si intende sostenere il
colloquio; il domicilio al quale devono essere fatte le comunicazioni
relative  al  concorso; il consenso al trattamento dei dati personali
ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni, per gli adempimenti connessi
alla procedura concorsuale.
   3.  Non  si terra' conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni soprarichiamate.

        
      
                               Art. 4.


   1.   I   concorrenti   sono   tenuti  a  comunicare,  con  lettera
raccomandata,  qualunque  cambiamento del loro recapito; in mancanza,
le  comunicazioni  saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda
o,  se  ivi il concorrente non risulta reperibile, presso il Servizio
affari generali e personale della Corte costituzionale.
   2. L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di  comunicazioni  dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da
parte  del  concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambio  dell'indirizzo  indicato  nella  domanda,  ne'  per eventuali
disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque  imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

        
      
                               Art. 5.


   1.  Per  essere  ammessi  a  sostenere  tutte  le prove di esame i
candidati    dovranno   esibire   idoneo   documento   personale   di
riconoscimento, munito di fotografia.

        
      
                               Art. 6.


   1.  La  commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
Presidente della Corte costituzionale ed e' cosi' composta:
    un Giudice Costituzionale in carica, ovvero emerito, con funzioni
di Presidente;
    due  professori di ruolo o fuori ruolo delle Universita' statali,
docenti  in  materia attinente alle prove di cui all'art. 7, comma 2,
numeri 1, 2 e 3 del presente bando di concorso;
    il Segretario generale;
    un  funzionario  della  sesta  qualifica  funzionale  della Corte
costituzionale, incaricato delle funzioni di direzione di servizio.
   2. Alla commissione giudicatrice sono aggregati uno o piu' docenti
universitari per le prove di esame in lingua straniera.
   3.  Le  funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della
sesta qualifica funzionale della Corte costituzionale.

        
      
                               Art. 7.


   1.  Gli  esami  consistono  in  quattro prove scritte ed una prova
orale. La Commissione esaminatrice puo', in relazione al numero delle
domande,   disporre   lo   svolgimento   di  una  prova  preselettiva
consistente  in  una serie di quesiti a risposta multipla concernenti
le  materie  di cui ai successivi commi 2 e 3. Il punteggio riportato
nella   prova  preselettiva  non  concorre  a  formare  il  punteggio
complessivo del candidato.
   2.  Le  prove  scritte  concernono,  rispettivamente,  le seguenti
materie:
    1. diritto costituzionale;
    2. diritto amministrativo;
    3. diritto privato;
    4.  lingua  straniera  a  scelta  del  candidato  tra  inglese  o
francese.  La  prova  consiste  nella sintesi, nella lingua straniera
prescelta,  senza l'ausilio del vocabolario, di un testo di carattere
giuridico, nella medesima lingua.
   3. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie che hanno
formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:
    giustizia costituzionale;
    procedura civile;
    elementi di diritto e procedura penale;
    contabilita' pubblica;
    diritto tributario;
    diritto comunitario;
    elementi di economia politica e scienza delle finanze.
   4.  La  prova  orale  di lingua straniera consiste nella lettura e
traduzione in italiano di un brano e in una breve conversazione.
   5. I candidati potranno, altresi', chiedere di sostenere una prova
orale facoltativa concernente anche l'altra lingua straniera prevista
per la prova scritta, o la lingua tedesca o spagnola.

        
      
                               Art. 8.


   1. Per ciascuna prova ogni commissario dispone di dieci punti.
   2.  Saranno  ammessi  a sostenere la prova orale i concorrenti che
abbiano  conseguito  nelle  prove  scritte  un  punteggio  medio  non
inferiore  a  42/60 (quarantadue/sessantesimi), con non meno di 36/60
(trentasei/sessantesimi) in ciascuna prova.
   3.  Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve
esserne data comunicazione con l'indicazione dei voti riportati nelle
prove scritte.
   4.  Durante  le  prove  scritte  e' consentita la consultazione di
testi normativi e raccolte legislative non commentate.
   5.  Risulteranno  idonei  i  concorrenti che avranno riportato una
votazione,    nella    prova    orale,    non   inferiore   a   36/60
(trentasei/sessantesimi).

        
      
                               Art. 9.


   1.  La  commissione  esaminatrice stabilisce il luogo, il giorno e
l'ora  di  svolgimento,  rispettivamente,  delle prove scritte, della
prova orale e della eventuale prova preselettiva.
   2.  Della  determinazione e' dato avviso ai candidati almeno venti
giorni  prima  della data di svolgimento delle singole prove, tramite
lettera   raccomandata   con   avviso   di   ricevimento   o  tramite
comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
   3.   La   commissione   stabilisce,   altresi',  le  modalita'  di
svolgimento e il tempo di durata delle prove di esame.

        
      
                              Art. 10.


   1. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
   2.  Al  termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova orale, la
commissione  esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.
   3.  L'elenco  sottoscritto  dal  Presidente e dal segretario della
commissione  e'  affisso  nel  medesimo  giorno nell'albo in cui sono
pubblicate  le  delibere  della  Corte  costituzionale  in materia di
personale.

        
      
                              Art. 11.


   1.  La  somma  della  media dei punti conseguiti in ciascuna prova
scritta  e  dei  punti  conseguiti  nella  prova orale costituisce il
punteggio  di  concorso  e  determina  il  posto  in  graduatoria del
candidato.
   2.  A  parita'  di  punteggio  sono applicate le preferenze di cui
all'art.  5  del  testo  unico  10  gennaio  1957,  n. 3 e successive
modificazioni.
   3.  I  candidati  che  abbiano  superato  le  prove di esame e che
intendono  far  valere titoli di preferenza dovranno far pervenire al
Servizio  affari generali e personale, entro il termine perentorio di
giorni  quindici,  decorrenti  da  quello  successivo  alla  data  di
comunicazione   dell'apposito   invito,  formulato  a  mezzo  lettera
raccomandata,  con  avviso  di ricevimento, i documenti attestanti il
possesso dei titoli stessi.
   4.  La  graduatoria  del  concorso  e'  approvata  con decreto del
Presidente  della  Corte costituzionale, previa delibera dell'Ufficio
di Presidenza.

        
      
                              Art. 12.


   1.  I  candidati dichiarati vincitori debbono produrre, sotto pena
di  decadenza,  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla data di
ricezione   dell'apposito   invito,  formulato  a  mezzo  di  lettera
raccomandata,  con  avviso  di ricevimento, i documenti necessari per
dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti.

        
      
                              Art. 13.


   1.  Per  quanto  non  previsto  dal presente bando si applicano le
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nelle «Norme di
attuazione in materia di concorsi», approvate con deliberazione della
Corte costituzionale 8 gennaio 1996.
    Roma, 21 settembre 2009
                                              Il Presidente: Amirante