Concorso per 15 allievi agenti del corpo forestale (lazio) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 15
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 57 del 28-07-2009
Sintesi: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE CONCORSO   (scad.  27 agosto 2009) Concorso per la nomina di quindici allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in ...
Ente: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 29-07-2009
Data Scadenza bando 27-08-2009
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE


CONCORSO   (scad.  27 agosto 2009)

Concorso per la nomina di quindici allievi agenti del Corpo forestale
   dello Stato in qualita' di atleti del gruppo sportivo forestale.

               IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

   Visto  il  testo  unico  delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n. 3, e successive
modificazioni,  nonche' le relative norme di esecuzione approvate con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3 maggio 1957, n. 686, e
successive modificazioni;
   Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, ed in particolare l'art. 16
concernente,  tra  l'altro,  l'inserimento  del Corpo forestale dello
Stato tra le Forze di polizia;
   Vista  la  legge 1° febbraio 1989, n. 53, ed in particolare l'art.
26  sulle  qualita'  morali e di condotta prescritte per l'accesso ai
ruoli  delle Forze di polizia, nella parte non dichiarata illegittima
dalla Corte costituzionale con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 391;
   Visto  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi;
   Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni,
recante azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna
nel lavoro;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991,
n.  132,  concernente  il  regolamento  dei requisiti psico-fisici ed
attitudinali  di  cui  devono  essere in possesso gli appartenenti ai
ruoli  del  Corpo  forestale  dello  Stato  che espletano funzioni di
polizia  ed  i  candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai ruoli del
personale dello stesso Corpo;
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo
1991,  n.  138,  che  stabilisce  i  minimi  limiti  di  statura  per
l'ammissione  ai concorsi, tra gli altri, ad allievo agente del Corpo
forestale dello Stato;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 7
febbraio  1994,  n.  174,  e successive modificazioni, concernente il
regolamento sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,   e   successive   modificazioni,   concernente  il  regolamento
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e le
modalita'  di  svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
   Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive
modificazioni,  in  materia  di riordino delle carriere del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;
   Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni,
ed in particolare i commi 6 e 7 dell'art. 3, concernenti il limite di
eta'  per  la  partecipazione  ai  concorsi e il titolo preferenziale
relativo all'eta';
   Vista  la  legge  8  luglio  1998,  n. 230, recante nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza e la legge 6 marzo 2001, n. 64,
concernente l'istituzione del servizio civile nazionale;
   Visto  il  decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno
1999,  n.  295, recante il regolamento sul limite massimo di eta' per
la  partecipazione  ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello
Stato;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003,
n.   264,   recante   il   regolamento  concernente  l'individuazione
dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai
sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.
155;
   Vista   la  legge  6  febbraio  2004,  n.  36,  recante  il  nuovo
ordinamento del Corpo forestale dello Stato;
   Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
24 marzo 2005 istitutivo del Gruppo Sportivo Forestale;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2005,
n. 259 concernente il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli
di atleti del Gruppo Sportivo Forestale;
   Considerate le attuali vacanze nel contingente del Gruppo Sportivo
Forestale previsto all'art. 1 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 259/2005;
   Visto  l'art.  1, comma 346, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
con  il  quale  e'  stata  autorizzata,  tra  l'altro,  la  spesa per
assunzioni  di  personale  del  Corpo forestale dello Stato, anche in
deroga  ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, per 1 milione
di  euro  per l'anno 2008, 8 milioni per l'anno 2009 e 16 milioni per
l'anno  2010,  anche  nei ruoli iniziali nel limite delle vacanze dei
ruoli  superiori  e con successivo riassorbimento al passaggio a tali
ruoli;
   Ritenuto  quindi  di  bandire  un  concorso  pubblico  per titoli,
riservato  ad  atleti  riconosciuti  di  interesse  nazionale, per la
nomina  di  15  allievi  agenti  del  Corpo  forestale dello Stato in
qualita'  di  atleta  del  Gruppo  Sportivo  Forestale, da assumere a
valere sull'autorizzazione di cui al citato comma 346;
                              Decreta:

                               Art. 1.

             Posti a concorso e categorie di destinatari


   1.  E'  indetto  un  concorso pubblico per titoli per la nomina di
quindici  allievi  agenti del Corpo forestale dello Stato in qualita'
di  atleti del Gruppo Sportivo Forestale, ripartiti nelle discipline,
nelle   specialita'   e   nelle   categorie  di  seguito  indicate  e
riconosciuti   dal   CONI  o  dalle  Federazioni  sportive  nazionali
competenti   “atleti   di   interesse   nazionale”  nella
disciplina/specialita/categoria per cui si concorre:
    -  «Atletica leggera» (Federazione nazionale competente FIDAL) (1
posto): Cod.  A1)  n.  1  atleta di sesso femminile nella specialita'
«5000 metri»;
    - «Ciclismo» (Federazione nazionale competente
    FCI)
(1  posto): Cod.  B1) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita'
«Mountain Bike»;
    -  «Karate» (Federazione nazionale competente FIJLKAM) (1 posto):
Cod. C1) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' Kumite «cat.
kg. 70»;
    - «Nuoto» (Federazione nazionale competente
    FIN)
(4 posti):
     -  Cod.  D1) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' «50
rana - vasca lunga»;
     -  Cod.  D2) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' «50
stile libero - vasca lunga»;
     -  Cod. D3) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' «400
misti - vasca lunga»;
     -  Cod. D4) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' «200
dorso - vasca lunga»;
    - «Scherma» (Federazione nazionale competente
    FIS)
(1  posto): Cod. E1) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita'
«Spada»;
    -  «Sport  equestri»  (Federazione  nazionale competente FISE) (1
posto):  Cod.  F1)  n.  1 atleta di sesso femminile nella specialita'
«Salto Ostacoli»;
    - «Sport del ghiaccio» (Federazione nazionale competente FISG) (1
posto):  Cod.  G1)  n.  1  atleta di sesso maschile nella specialita'
«Pattinaggio velocita' - pista lunga»;
    -  «Sport  invernali»  (Federazione nazionale competente FISI) (3
posti):
     -  Cod. H1) n. 1 atleti di sesso maschile nella specialita' «Sci
alpino: SuperG e Discesa libera»;
     -  Cod. H2) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' «Sci
alpino: Slalom speciale»;
     -  Cod.  H3)  n.  1  atleta  di sesso maschile nella specialita'
«Slittino - pista artificiale»;
    -  «Tiro  a  segno»  (Federazione  nazionale  competente UITS) (1
posto):  Cod.  I1)  n.  1 atleta di sesso femminile nella specialita'
«Pistola 10m»;
    -  «Tiro  a  volo»  (Federazione  nazionale  competente FITAV) (1
posto):  Cod.  L1)  n.  1  atleta di sesso maschile nella specialita'
«Fossa olimpica».
   2. Il concorso e' riservato a coloro che alla data di scadenza del
termine  utile  per  la presentazione delle domande di partecipazione
sono  riconosciuti,  dal  CONI o dalle Federazioni sportive nazionali
competenti,     «atleti     di     interesse     nazionale»     nella
disciplina/specialita'  per  cui si concorre. L'atleta deve, inoltre,
essere  in  possesso  di  almeno  uno  dei  titoli  valutabili  della
categoria I di cui all'art. 6 del presente bando;
   3.  Qualora  non  dovessero  essere coperti i posti per una o piu'
delle   discipline/specialita/categorie  tra  quelle  sopra  indicate
l'amministrazione  si  riserva  la  facolta' di portare gli stessi in
aumento  di quelli destinati ad altra disciplina/specialita/categorie
tra quelle indicate al comma 1.
   4.  Resta  impregiudicata  la  facolta',  con decreto del Capo del
Corpo  forestale  dello  Stato,  di  annullare o revocare il presente
bando   di   concorso,   sospendere   o   rinviare  gli  accertamenti
concorsuali,   di   modificare   il  numero  dei  posti  disponibili,
sospendere  l'ammissione  al  corso  di  formazione  dei vincitori in
ragione  di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, o in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero  o limitassero assunzioni di personale. Di tale eventuale
decreto  verra' data formale comunicazione mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
   5.  Gli  allievi  agenti  sono  ammessi  a frequentare un corso di
formazione  della  durata  di dodici mesi al termine del quale coloro
che  superano  gli  esami vengono nominati agenti del Corpo forestale
dello Stato per la successiva assegnazione.

        
      
                               Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione


   1.  Per  la  partecipazione  al  concorso  l'atleta  di  interesse
nazionale  di  cui  all'art.  1, comma 2, deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
    a) cittadinanza italiana;
    b)  eta'  non  inferiore a diciotto anni e non superiore a trenta
anni, con esclusione di qualsiasi elevazione;
    c) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
    d) idoneita' all'attivita' sportiva agonistica;
    e)  qualita'  morali  e di condotta stabilite per l'ammissione ai
concorsi  della  magistratura  ordinaria, ai sensi dell'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53, ossia di condotta incensurabile;
    f)  statura  non  inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,60 per le
donne, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 marzo 1991, n. 138;
    g)  idoneita'  psico-fisica al servizio nel Corpo forestale dello
Stato,  in  conformita'  alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132;
    h)  idoneita'  attitudinale al servizio nel Corpo forestale dello
Stato,  in  conformita'  alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4
del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132;
    i) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva, per gli
aspiranti di sesso maschile;
    l)  non  essere  stato  ammesso al servizio civile in qualita' di
obiettore di coscienza, per gli aspiranti di sesso maschile;
    m)  inesistenza  di  provvedimenti  di  espulsione, destituzione,
licenziamento  o dispensa per persistente insufficiente rendimento da
una  forza  armata  o di polizia o da altra pubblica amministrazione,
ovvero  di  decadenza  da  un impiego pubblico conseguito mediante la
produzione  di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile,
o di qualsiasi altro provvedimento equivalente ai precedenti comunque
denominato,  nonche'  inesistenza  di  condanna  a pena detentiva per
reati  non  colposi,  di  sottoposizione a misura di prevenzione o di
esclusione dall'elettorato politico attivo.
   2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del   termine   utile   per   la   presentazione   delle  domande  di
partecipazione   al  concorso  e  mantenuti,  salvo  quello  relativo
all'eta',  sino  alla  data  di  decorrenza  della  nomina ad allievo
agente.
   3. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di
partecipazione,  valutare  e verificare se possiede tutti i requisiti
di partecipazione specificati nel bando di concorso. L'esclusione dal
concorso,  per difetto anche di uno solo dei suddetti requisiti, puo'
avvenire in qualsiasi momento ed e' disposta con decreto del Capo del
Corpo forestale dello Stato.

        
      
                               Art. 3.

                      Domanda di partecipazione


   1.  Le  domande di partecipazione al concorso sono redatte secondo
l'apposito  modello  allegato,  anche fotocopiabile o scaricabile dal
sito  Internet del Corpo forestale dello Stato (www.corpoforestale.it 
sotto  la  voce  concorsi) oltre che disponibile presso l'Ispettorato
generale  del Corpo forestale dello Stato, in via G. Carducci, n. 5 -
Roma.
   2.  Le  domande  possono  essere consegnate a mano, dalle ore 8,30
alle   ore  12,30,  presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  - Corpo forestale dello Stato - Ispettorato
generale  - Divisione 13ª via G. Carducci, n. 5 - Roma oppure spedite
a  mezzo  di  lettera  raccomandata  con  avviso  di ricevimento, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, al seguente indirizzo: «Concorso
15  sportivi  del  Corpo  forestale  dello  Stato  -  Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  casella postale 171 -
ufficio postale Roma VR - Piazza San Silvestro n. 19 - 00187 Roma».
   3.  L'effettiva presentazione della domanda puo' essere comprovata
dall'interessato  solo  tramite  l'apposita ricevuta rilasciata dalla
citata Divisione 13ª o l'avviso di ricevimento della raccomandata. La
data  di  presentazione  e'  la  data  della consegna, risultante dal
timbro  apposto  dalla  Divisione 13ª contestualmente sulla domanda e
sulla   ricevuta   rilasciata  all'interessato,  ovvero  la  data  di
spedizione, comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante.
   4.  Il termine perentorio per la presentazione della domanda e' di
trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta  Ufficiale.  Non  verranno  accolte  le domande consegnate o
spedite oltre il termine stabilito.
   5.   Nella   domanda,   debitamente  firmata,  l'interessato  deve
dichiarare:
    a)  il  proprio  cognome  e  nome,  la data e il luogo di nascita
nonche'  la  residenza;  le  candidate  coniugate  devono indicare il
cognome da nubile;
    b)   la  disciplina/specialita/categoria  per  cui  si  concorre,
specificando il relativo codice, tra quelli elencati all'art. 1 comma
1, e la relativa denominazione;
    c)  di  essere  stato  riconosciuto dal CONI, o dalle Federazioni
sportive    nazionali,    atleta   di   interesse   nazionale   nella
disciplina/specialita/categoria per cui si concorre;
    d)  i  titoli  posseduti di cui all'art. 6, comma 1, del presente
bando;
    e)  il  possesso  della cittadinanza italiana ed il godimento dei
diritti politici;
    f)  il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per
l'ammissione  ai  concorsi  della  magistratura  ordinaria,  ai sensi
dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
    g)  le  eventuali  condanne  penali riportate, anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, comprese le
applicazioni  di  pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale,  gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico,
gli  eventuali  procedimenti  pendenti  per  l'applicazione  nei suoi
confronti  di  misure  di  sicurezza  o  prevenzione,  in  ogni  caso
specificandone  la  natura;  in  caso  contrario l'aspirante dichiara
l'inesistenza di qualsiasi precedente penale e di qualsiasi pendenza;
    h) il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
    i)  per  i  soli candidati di sesso maschile, di essere in regola
con  gli  obblighi  di  leva e di non essere stato ammesso a prestare
servizio civile in qualita' di obiettore di coscienza;
    l) di non essere stato espulso da una Forza di polizia o armata e
di  non  essere  mai  incorso  in  provvedimenti  di destituzione dai
pubblici uffici o equivalenti,
    m)  gli  eventuali precedenti rapporti d'impiego presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;
    n) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di accettare,
senza riserve, tutto cio' che in esso e' stabilito.
   6.  Qualora  dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda
di  partecipazione  al  concorso  risulti  il  difetto  di uno o piu'
requisiti prescritti, e' disposta l'esclusione dal concorso.
   7.  Il  candidato  che  intende  far  valere  titoli preferenziali
previsti  all'art.  5,  commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica  9  maggio  1994, n. 487, e successive modificazioni, gia'
posseduti   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al  concorso, deve
dichiararne   il   possesso,   sotto   la   propria  responsabilita',
esclusivamente nella domanda di partecipazione.
   8.  Il  candidato,  oltre  alla  residenza, deve indicare, qualora
diverso  dalla  residenza, il domicilio, completo di numero di codice
di  avviamento  postale,  al  quale  il  Ministero  dovra' inviare le
comunicazioni  concernenti  il  concorso.  Ogni successiva variazione
dell'indirizzo  scelto  per  le  comunicazioni  (residenza o apposito
domicilio)   deve  essere  tempestivamente  comunicata,  a  mezzo  di
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  al  seguente  indirizzo:
«Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e forestali - Corpo
forestale   dello  Stato  -  Ispettorato  generale  -  Divisione  13ª
-Concorso Sportivi - via G. Carducci, n. 5 - 00187 Roma».
   9. L'esclusione dal concorso per la mancata osservanza dei termini
perentori   di   presentazione   della   domanda,   per   vizi  nella
presentazione o compilazione ovvero per le dichiarazioni nella stessa
contenute  dalle  quali  emerga  il  difetto  anche  di  uno solo dei
prescritti  requisiti,  puo'  avvenire  in  qualsiasi  momento  ed e'
disposta con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato.
   10.  L'Amministrazione  non  assume  alcuna responsabilita' per il
caso   di   dispersione  di  comunicazioni,  dipendente  da  inesatta
indicazione  di  recapito  da  parte  del  candidato,  o da mancata o
tardiva  comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

        
      
                               Art. 4.

               Allegati alla domanda di partecipazione


   1.  Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato allega
la  certificazione,  rilasciata dal CONI o dalle federazioni sportive
nazionali competenti, attestante il riconoscimento della qualifica di
atleta  di  interesse nazionale nella disciplina/specialita/categoria
per cui si concorre.
   2.  Ai  fini  della  valutazione  di  cui all'art. 6, il candidato
allega  altresi'  alla  domanda  di  partecipazione  al  concorso  la
documentazione   attestante  il  possesso  dei  titoli  di  cui  alle
categoria  I,  rilasciata  dal  CONI  o  dalle  federazioni  sportive
nazionali  competenti,  e quella attestante il possesso dei titoli di
cui alla categoria II.
   3.  I  candidati  che  nella domanda di partecipazione al concorso
hanno dichiarato il possesso dei titoli preferenziali di cui al comma
7 dell'art. 3, allegano alla domanda stessa certificazione attestante
il   relativo   possesso,   anche   mediante  apposita  dichiarazione
sostitutiva sottoscritta ai sensi della normativa vigente.
   4.  Non sono presi in considerazione i titoli di cui ai commi 1, 2
e 3, dichiarati ma non documentati in allegato alla domanda.

        
      
                               Art. 5.

             Commissione per la valutazione dei titoli.


   1.  Alla  valutazione dei titoli provvede una commissione nominata
dal Capo del Corpo forestale dello Stato cosi' composta:
    -   un   funzionario   del   Corpo  con  qualifica  dirigenziale,
presidente;
    -  il  responsabile  dell'Ufficio  di  Coordinamento  del  Gruppo
Sportivo Forestale, membro;
    -  un funzionario addetto alla competente divisione del personale
con  qualifica  non  inferiore  a  vice  questore aggiunto forestale,
membro;
    -  un  direttore  tecnico  di  una  sezione  sportiva  del Gruppo
Sportivo Forestale, membro;
    -  un  appartenente  al ruolo degli ispettori del Corpo forestale
dello Stato o qualifiche equiparate, segretario.
   2.  La  commissione  puo'  avvalersi  altresi'  di membri tecnici,
appositamente  nominati  per  la valutazione dei titoli delle singole
discipline/specialita'.
   3.  La  commissione  procede alla valutazione dei titoli secondo i
criteri di cui al successivo art. 6.

        
      
                               Art. 6.

                       Valutazione dei titoli


   1.  La  commissione di cui all'art. 5 provvede, per ciascun codice
di  disciplina/specialita',  a  definire preventivamente i criteri di
valutazione   dei   sottoindicati   titoli,  assegnando  il  relativo
punteggio  a  seconda  della  disciplina/specialita/categoria,  senza
superare i seguenti valori massimi a fianco di ciascuno indicati:
A) Categoria I.
   1)  Campione  olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; terzo
classificato   alle   Olimpiadi;   record  olimpico;  finalista  alle
Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30.
   2) Campione mondiale; secondo classificato al campionato mondiale,
terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale; finalista
al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale: fino a
punti 25.
   3)   Campione  mondiale  di  categoria;  secondo  classificato  al
campionato  mondiale  di  categoria, terzo classificato al campionato
mondiale di categoria; finalista al campionato mondiale di categoria;
partecipazione  al  campionato mondiale di categoria; record mondiale
di categoria: fino a punti 20.
   4)  Vincitore  assoluto  di  coppa del mondo; secondo classificato
assoluto alla coppa del mondo; terzo classificato assoluto alla coppa
del  mondo;  finalista  alla  coppa del mondo; vittoria di gara della
coppa  del mondo; secondo classificato in gara della coppa del mondo;
terzo classificato in gara della coppa del mondo; partecipazione alla
coppa del mondo: fino a punti 20.
   5)  Campione  europeo; secondo classificato al campionato europeo;
terzo  classificato  al  campionato  europeo; finalista al campionato
europeo; partecipazione al campionato europeo; record europeo: fino a
punti 15.
   6)  Primo,  secondo  e  terzo  posto  alle Universiadi, Giochi del
Mediterraneo, Coppa Europa, Campionati mondiali militari (CISM): fino
a punti 12.
   7)  Campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato
italiano   assoluto;   terzo   classificato  al  campionato  italiano
assoluto;  Campionato  italiano  assoluto: classificato dal quarto al
sesto;  dal settimo al decimo posto; record italiano assoluto: fino a
punti 12.
   8)   Campione  italiano  di  categoria;  secondo  classificato  al
campionato  italiano  di  categoria; terzo classificato al campionato
italiano di categoria; campionato italiano di categoria: classificato
dal  quarto al sesto; dal settimo al decimo posto; record italiano di
categoria: fino a punti 10.
   9)  Componente  la  squadra  nazionale  assoluta,  partecipante  a
competizioni    ufficiali   (esclusi   raduni,   stage   preparatori,
competizioni  non  ufficiali),  -  oltre venticinque convocazioni; da
venticinque   convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di  una
convocazione: fino a punti 10.
   10)  Componente  la squadra nazionale di categoria, partecipante a
competizioni    ufficiali   (esclusi   raduni,   stage   preparatori,
competizioni  non  ufficiali), â€' oltre venticinque convocazioni; da
venticinque   convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di  una
convocazione: fino a punti 8.
   11)  Graduatoria  federale  nazionale  assoluta  (o Internazionale
laddove  presente  relativa  agli atleti italiani) (per il 2009 fara'
testo  la  graduatoria alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione  della domanda di ammissione al concorso): classificato
dal primo al decimo posto: fino a punti 10.
   12)  Graduatoria federale nazionale di categoria (o Internazionale
laddove  presente  relativa  agli atleti italiani) (per il 2009 fara'
testo  la  graduatoria alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione  della domanda di ammissione al concorso): classificato
dal primo al decimo posto: fino a punti 8.
B) Categoria II.
   1)  Eta'  anagrafica  alla  scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso: dal 18° al
29° anno a scalare: fino a punti 6.
   2)  Attestato  di tecnico sportivo specialista (laddove la singola
federazione   non   riporti   tale  specifica  dizione,  per  tecnico
specialista  si  intende  un livello di tecnico superiore a quello di
base): punti 1.
   3) Diploma di laurea: punti 2;
   4)  Diploma  di  maturita'  di  scuola  media superiore di secondo
grado:  punti 1, non cumulabili con quelli previsti per il diploma di
laurea.
   5) Corso di specializzazione post laurea: punti 0,5;
   6) Abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5.
   2.  La  valutazione e' limitata ai titoli dichiarati nella domanda
di  partecipazione  al  concorso  e attestati con documentazione, del
CONI o delle federazioni sportive nazionali competenti, allegata alla
stessa.
   3.  I  titoli  sportivi,  di cui alla categoria I, sono valutabili
solo  se acquisiti relativamente alla disciplina/specialita/categoria
per cui si concorre.
   4.  I titoli sportivi, di cui alla categoria I, sono valutati solo
se  acquisiti  nel  periodo  dal  1°  gennaio  2008 sino alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione  al  concorso.  Per i titoli di manifestazioni con cadenza
pluriennale  (Olimpiadi,  Mondiali, Europei, Giochi del Mediterraneo,
Universiadi  etc.),  oltre  a  quelli acquisiti nel periodo temporale
suddetto,  sono valutabili anche quelli acquisiti antecedentemente al
1°  gennaio 2008 se relativi all'ultima edizione della manifestazione
effettuata prima della scadenza del termine di presentazione domanda.
   5.  I titoli di campionati a squadra di livello nazionale non sono
valutabili.
   6.  Nella  Categoria I, per ciascuno dei titoli nazionali definiti
ai  punti  7,  8, 9, 10, 11 e 12, possono essere sommati al massimo i
migliori 3 punteggi presentati.
   7. Il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e' portato
a   conoscenza  dell'interessato  tramite  comunicazione  individuale
oppure  tramite  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale  del Corpo
forestale  dello  Stato,  di  cui e' data notizia con avviso inserito
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  serie
speciale «Concorsi ed esami».

        
      
                               Art. 7.

  Accertamenti di idoneita' agonistica, fisica e psico-attitudinale


   1.   I  candidati,  nell'ordine  del  punteggio  risultante  dalla
valutazione   dei   titoli   di   cui   all'art.  6  per  la  singola
disciplina/specialita/categoria,  nel  limite  massimo  dei  posti da
coprire  o  nel  maggior  numero  ritenuto  opportuno  a  discrezione
dell'Amministrazione,   sono   invitati,   in  conformita'  a  quanto
stabilito  dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 1991, n. 132, a sottoporsi agli accertamenti della idoneita'
fisica,  agonistica  e psico-attitudinale da parte di una commissione
composta  da  quattro  medici esperti della pubblica amministrazione,
presieduta  dal  sanitario  del  Corpo per l'Ispettorato generale. Il
giudizio  di  idoneita'  o  non idoneita', espresso dalla commissione
medica,   e'  definitivo  e  comporta,  in  caso  di  non  idoneita',
l'esclusione dal concorso.
   2.  La lettera d'invito conterra' l'indicazione degli accertamenti
clinici  da  esibire  alla  commissione, ai quali devono sottoporsi i
candidati  presso  le  proprie  AA.SS.LL.  o altra struttura pubblica
specificata  nella  lettera  stessa, nei trenta giorni antecedenti la
convocazione.
   3.  In  caso  di  assenza  agli accertamenti o accertamento di non
idoneita'  dei  candidati  invitati,  sono  convocati i candidati che
seguono   nelle   graduatorie  dei  titoli,  in  relazione  ai  posti
disponibili.

        
      
                               Art. 8.

Graduatoria  degli  idonei,  dichiarazione  dei  vincitori, nomina ad
         allievo agente ed ammissione al corso di formazione


   1.  Riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, con
decreto  del  Capo  del Corpo forestale dello Stato sono approvate le
graduatorie  finali del concorso formate dai soli candidati giudicati
idonei  agli accertamenti di idoneita' fisica e psico-attitudinale di
cui  all'art.  7,  secondo  l'ordine  del  punteggio risultante dalla
valutazione  dei  titoli  di  cui  all'art.  6  e,  in  caso  di pari
punteggio,  dalla  valutazione  dei titoli preferenziali. I candidati
idonei  inseriti  nelle  graduatorie  finali,  secondo l'ordine delle
stesse  e  fino alla copertura dei posti disponibili, sono dichiarati
vincitori del concorso.
   2. Il decreto di cui al comma 1 e' inviato all'Organo di controllo
e  pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale  del  Corpo forestale dello
Stato.  Di  tale  pubblicazione  viene  data  notizia mediante avviso
inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - 4ª
serie  speciale  «Concorsi  ed esami». Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative. I termini
per  eventuali  impugnative  connesse  a  giudizi  di  non  idoneita'
conseguenti  agli  accertamenti  di  cui  all'art.  6 decorrono dalla
comunicazione  all'interessato  della norma su cui risulta fondato il
giudizio  di  non idoneita', anche qualora effettuata successivamente
al predetto avviso nella Gazzetta Ufficiale.
   3.  Con lo stesso o con altro decreto del Capo del Corpo forestale
dello  Stato,  i  vincitori del concorso sono nominati allievi agenti
del  Corpo  forestale  dello  Stato  in qualita' di atleti del Gruppo
Sportivo Forestale ed ammessi a frequentare il corso di formazione di
cui all'art. 1, comma 5.
   4.  La mancata presentazione presso la sede di frequenza del corso
di formazione senza giustificato motivo nel giorno di convocazione al
corso, comporta la decadenza dalla nomina ad allievo agente.
   5.  L'inserimento nella graduatoria dei titoli e nella graduatoria
finale  degli  idonei, la dichiarazione di vincitore del concorso, la
nomina ad allievo agente e l'ammissione al corso, di cui ai commi 1 e
3,   sono,   in  ogni  caso,  da  intendersi  disposti  con  riserva,
subordinatamente all'esito dei controlli di cui all'art. 9 e comunque
alla  effettiva  regolarita'  della  presentazione  della  domanda di
partecipazione   al   concorso  nonche'  all'effettivo  possesso  dei
requisiti di partecipazione al concorso.

        
      
                               Art. 9.

                     Documentazione e controlli


   1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria per la nomina
ad allievo agente in qualita' di atleti del Gruppo Sportivo Forestale
saranno    invitati,    all'atto    dell'assunzione,   a   presentare
dichiarazione   sostitutiva,  come  da  modello  che  sara'  allegato
all'invito,  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre   2000,  n.  445,  comprovante  il  possesso  dei  requisiti
prescritti  per la partecipazione al concorso specificati nell'invito
stesso.  La  mancata  consegna  del  documento  predetto,  o l'omessa
regolarizzazione  dello stesso, entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento  dell'invito,  comportera'  la  decadenza dalla nomina ad
allievo agente.
   2.  L'amministrazione  procede  ai  controlli  sul contenuto delle
dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  dai candidati. Fermo restando
quanto  previsto  dagli  articoli  75 e 76 del decreto del Presidente
della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di
cui  sopra  emerga la non veridicita' delle dichiarazioni rilasciate,
il  dichiarante  decade  dai  benefici  conseguenti  al provvedimento
emanato  sulla  base  delle  dichiarazioni  non  veritiere  e  il suo
nominativo sara' segnalato all'autorita' giudiziaria per le azioni di
competenza.
   3.  Prima  dell'inizio  del  corso l'Amministrazione si riserva la
facolta'  di  accertare  il  mantenimento dell'idoneita' fisica degli
allievi  agenti.  Per coloro che non risultino idonei verra' revocata
la nomina ad allievo agente.

        
      
                              Art. 10.

               Corso di formazione e nomina ad agente


   1. Il corso di formazione, della durata di dodici mesi, e' volto a
permettere  il conseguimento dell'istruzione professionale necessaria
all'impiego,  con  particolare riferimento alle attivita' di polizia,
antincendio,  di  protezione  civile e di controllo del territorio. I
programmi  e  le  modalita' di svolgimento del corso sono fissati con
decreti del Capo del Corpo forestale dello Stato.
   2.  Per  quanto  riguarda  disciplina  ed  istruzione, gli allievi
agenti  sono  soggetti, durante il corso, al regolamento della Scuola
del Corpo forestale dello Stato
   3. Agli allievi agenti del Corpo forestale dello Stato compete, ai
sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, il
trattamento  economico  previsto per gli allievi agenti della Polizia
di Stato.
   4.  Gli  allievi  agenti  frequentanti  il corso che dichiarino di
rinunciare  al  corso sono dimessi dal corso stesso con cessazione di
ogni rapporto con l'Amministrazione.
   5.  Le  dimissioni dal corso per superamento dei limiti massimi di
assenza,  nonche' le espulsioni dal corso, sono disciplinate all'art.
5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.
   6.  Al  termine del corso di formazione, gli allievi agenti devono
sostenere  gli esami finali le cui modalita' sono fissate con decreto
del  Capo del Corpo forestale dello Stato. Gli allievi agenti che non
superano  gli  esami  finali sono dimessi dal corso con cessazione di
ogni  rapporto con l'Amministrazione. Gli allievi agenti che superano
gli  esami finali sono nominati, nell'ordine della graduatoria finale
del  corso,  agenti  del  Corpo  forestale  dello  Stato  e  prestano
giuramento.

        
      
                              Art. 11.

                   Trattamento dei dati personali


   1.  Ai  sensi  dell'art.  13,  comma 1, del decreto legislativo 30
giugno  2003,  n.  196,  i  dati  forniti dai candidati sono raccolti
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -
Corpo  forestale  dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 13ª,
per  le  finalita' di gestione del concorso e successivamente saranno
trattati  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del  rapporto
d'impiego.
   2.  Il  conferimento  dei  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
   3.  I  dati  medesimi  potranno  essere comunicati unicamente alle
amministrazioni  pubbliche  direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato.
   4. L'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II della citata
legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano.
   5.  Tali  diritti  potranno  essere fatti valere nei confronti del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali - Corpo
forestale  dello  Stato  -  Ispettorato  generale  -  Divisione  13ª,
titolare  del  trattamento.  Il  responsabile  del  trattamento e' il
Direttore della suddetta Divisione 13ª.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e sottoposto a controllo, ai sensi della
vigente normativa .
    Roma, 23 luglio 2009
                     Il capo del Corpo forestale dello Stato: Patrone