Concorso per 1 revisore contabile (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 51 del 07-07-2009
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AVVISO Avviso di indizione per l'anno 2009 di una sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto il decreto legislativ ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 07-07-2009
Data Scadenza bando 06-08-2009
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

AVVISO
Avviso  di  indizione  per  l'anno  2009 di una sessione di esami per
l'iscrizione nel registro dei revisori contabili

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

   Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
   Vista la legge 13 maggio 1997, n. 132;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n.
99;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
   Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28;
                              Decreta:

                               Art. 1.


   1.   E'   indetta  per  l'anno  2009  la  sessione  di  esami  per
l'iscrizione  nel registro dei revisori contabili istituito presso il
Ministero della giustizia.
   2.  Gli  esami  avranno  luogo  presso  la  Scuola di formazione e
aggiornamento    del    Corpo    di    Polizia    e   del   Personale
dell'Amministrazione Penitenziaria, sita in Roma, via Di Brava n. 99,
nei  giorni  16,  17  e  18  dicembre 2009, con inizio alle ore 9. Il
giorno  15  dicembre  2009,  a partire dalle ore 9, si svolgeranno le
procedure  di  identificazione  dei candidati e di consegna dei testi
normativi meglio specificati nel successivo art. 3, comma 6.
   3.  Eventuali  rinvii  delle prove a date successive, disposti con
decreto  del  Ministro  della  giustizia, saranno comunicati mediante
pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 13
novembre 2009.

        
      
                               Art. 2.


   1.  La  domanda  di  ammissione  all'esame  (si  veda fac-simile -
Allegato  «A»),  presentata  in  bollo  (14,62  euro) e corredata dei
documenti indicati al comma 3 ed al comma 4 del presente articolo, e'
indirizzata   alla  Commissione  esaminatrice  per  l'iscrizione  nel
registro  dei  revisori contabili presso il Ministero della giustizia
ed  inoltrata tramite l'Istituto dei revisori contabili, piazza della
Repubblica  n.  68  -  00185 Roma, nel termine di decadenza di trenta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale. Si considerano prodotte in tempo utile le domande
di  ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro  il  termine sopra citato. A tal fine fanno fede il timbro e la
data dell'ufficio postale accettante.
   2. Nella domanda l'interessato dichiara:
    a)  cognome  e  nome,  luogo e data di nascita, residenza, codice
fiscale,  domicilio presso il quale intende ricevere le comunicazioni
ed un recapito telefonico;
    b)   di  aver  conseguito  in  materie  economiche,  aziendali  o
giuridiche, un diploma di laurea ovvero un diploma universitario o un
diploma  di  una  scuola  diretta  ai  fini  speciali,  rilasciati al
compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni (art.
3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 88/1992);
    c)  di  aver  svolto,  presso un revisore contabile, un tirocinio
triennale,  avente  ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e
consolidati  (art. 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n.
88/1992);  i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici devono aver
svolto  il  tirocinio  presso  un  funzionario  pubblico iscritto nel
registro  dei  revisori  contabili  (art.  3,  comma  3,  del decreto
legislativo n. 88/1992);
    d) eventualmente, di aver diritto all'esonero parziale:
     1)  per  aver  superato  un  esame di Stato teorico-pratico, per
l'abilitazione  all'esercizio  di  attivita'  professionale  (art. 5,
comma 1, del decreto legislativo n. 88/1992);
     2)  se  dipendente  dello  Stato o di un ente pubblico, per aver
superato,  presso la Scuola superiore della Pubblica amministrazione,
un  esame  teorico-pratico  come  previsto  dall'art. 5, comma 2, del
decreto legislativo n. 88/1992;
indicando  nei suddetti casi le materie per le quali ritiene di dover
essere esonerato.
   3.  Alla  domanda  dovranno  essere  allegati i seguenti documenti
soggetti all'imposta di bollo (14,62 euro):
    a)  diploma  relativo  ad  uno  dei  titoli  di  studio  indicati
nell'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 88/1992,
o   copia   autentica   dello  stesso  ovvero  documento  sostitutivo
rilasciato   dalla   competente   autorita'   scolastica   attestante
l'avvenuto conseguimento del titolo di studio;
    b)   dichiarazione   di  compiuto  tirocinio  espletato  a  norma
dell'art.  3, comma 2, lettera b), o comma 3, del decreto legislativo
n.  88/1992  (contenente,  oltre  all'indicazione  del periodo, anche
quella delle attivita' svolte), rilasciata, a seconda dei casi, da un
revisore contabile o da un pubblico funzionario iscritto nel registro
dei  revisori  contabili;  oppure  (copia  in  carta  semplice) della
comunicazione   o  attestazione  della  Commissione  Centrale  per  i
revisori  contabili  dalla quale risultino il compiuto tirocinio e la
conseguente  cancellazione  dal registro, come previsto dall'art. 14,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n.
99;
    c)  certificazione  relativa  al  superamento  di uno degli esami
indicati  nell'art.  5 del decreto legislativo n. 88/1992, qualora il
candidato richieda l'esonero parziale;
    d)  l'originale  dell'attestazione di pagamento del contributo di
25,82  euro,  corrisposto  mediante  versamento  sul  conto  corrente
postale  n. 43318617 intestato alla tesoreria provinciale dello Stato
di Roma, con imputazione sul capitolo 3525, Capo XI, dell'entrata del
bilancio dello Stato;
    e)  fotocopia  di  un  proprio  documento d'identita' in corso di
validita'.
   4.  Il  candidato, consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
potra'  avvalersi del diritto di cui all'art. 46 dello stesso decreto
(dichiarazioni  sostitutive)  per  la  documentazione  richiesta alle
lettere  a)  e  c)  del comma 3 e di quello di cui all'art. 47 per la
documentazione  richiesta  alla  lettera  b)  del  comma  3  (si veda
fac-simile  -  Allegato  «B»);  alle  dichiarazioni  di  cui sopra va
allegata  fotocopia  di  un  valido  documento  di riconoscimento del
dichiarante.
   5.  La  sottoscrizione  apposta in calce alla domanda e' esente da
autenticazione.

   6.  Eventuali  cambiamenti  di  indirizzo andranno comunicati alla
Segreteria   della  Commissione  esaminatrice  per  l'iscrizione  nel
registro  dei  revisori  contabili, presso Ufficio III - Reparto IV -
Direzione   generale  della  Giustizia  Civile  del  Ministero  della
giustizia,  via  Tronto  n.  2 - 00198 Roma, con lettera raccomandata
(anticipandola  via  fax  al  n. 06 8419441); allo stesso modo andra'
effettuata    qualsiasi   altra   comunicazione.   Le   comunicazioni
produrranno  effetto  dal  momento  in  cui  perverranno  al suddetto
ufficio.

        
      
                               Art. 3.


   1.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma  seguente,  i requisiti di
ammissione  al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande.
   2.  Ai  sensi  dell'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  99/1998,  il  tirocinio deve essere completato almeno
trenta giorni prima del termine per la presentazione della domanda.
   3. Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre
il  termine  indicato  all'art. 2, comma 1, o risultate carenti della
documentazione indicata nell'art. 2, commi 3 e 4.
   4.  I  candidati  non  ammessi  e  quelli  che  non  hanno diritto
all'esonero  parziale  richiesto  riceveranno  apposito provvedimento
motivato della Commissione esaminatrice.
   5.  Ai  candidati  ammessi  a sostenere le prove scritte non sara'
data  alcuna  comunicazione. Pertanto, essi sono tenuti a presentarsi
nei giorni, nell'ora e nel luogo indicati dall'art. 1, comma 2.
   6.   E'   ammessa   la  consultazione  di  testi  legislativi  non
commentati,   ai  sensi  dell'art.  21,  comma  7,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 99/1998, che i candidati presenteranno
dalle ore 9 alle ore 13 del 15 dicembre 2009, curando che su ciascuno
dei  testi  sia  indicato  il cognome, il nome, il luogo e la data di
nascita del candidato cui si riferiscono.

        
      
                               Art. 4.


   1.  I  candidati  portatori  di  handicap  debbono  indicare nella
domanda  l'ausilio  necessario  in  relazione  all'handicap,  nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
   2.  Per  i  predetti  candidati  la  commissione provvede ai sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio l992, n. 104.

        
      
                               Art. 5.


   L'esame  consiste  nell'espletamento  di  tre prove scritte ed una
prova orale.
   1) Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:
    primo giorno: controllo della contabilita' e dei bilanci;
    secondo   giorno:   diritto   civile   e   commerciale;   diritto
fallimentare;
    terzo   giorno:   economia   politica   e  aziendale  e  principi
fondamentali di gestione finanziaria.
   2)  La prova orale vertera' su tutte le materie elencate nell'art.
4 del decreto legislativo n. 88/1992, che di seguito si riportano:
    a) contabilita' generale;
    b) contabilita' analitica e di gestione;
    c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;
    d) controllo della contabilita' e dei bilanci;
    e) diritto civile e commerciale;
    f) diritto fallimentare;
    g) diritto tributario;
    h) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
    i) sistemi di informazione e di informatica;
    l)  economia  politica  e  aziendale  e  principi fondamentali di
gestione finanziaria;
    m) matematica e statistica.
   3)  Ai  sensi  dell'art.  4,  comma  2, del decreto legislativo 27
gennaio  1992,  n. 88, per le materie elencate nelle lettere da e) ad
m),  l'accertamento  delle  conoscenze  teoriche e della capacita' di
applicarle  praticamente  e'  limitato  a  quanto  necessario  per il
controllo della contabilita' e dei bilanci.

        
      
                               Art. 6.


   1.  La  Commissione  esaminatrice  sara' costituita con successivo
decreto,  emesso  ai  sensi  dell'art.  16 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99.

        
      
                               Art. 7.


   1.  Ai candidati ammessi alla prova orale sara' data comunicazione
ai  sensi  dell'art.  24,  comma  2, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1998, n. 99.

        
      
                               Art. 8.


   1.  Per  tutto  quanto  non  disciplinato  dal presente decreto si
applica  quanto  previsto  negli  articoli da 15 a 24 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  6  marzo 1998, n. 99, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 88 del 16 aprile 1998.
    Roma, 1° luglio 2009

                                                 Il Ministro : Alfano