Concorso per 1 medico chirurgo (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 19 del 10-03-2009
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO   (scad.  13 marzo 2009) Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. Sessioni anno 2009 IL MINISTR ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 11-03-2009
Data Scadenza bando 09-10-2009
Condividi

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

CONCORSO   (scad.  13 marzo 2009)
Esami  di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
medico chirurgo. Sessioni anno 2009

    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

   Vista  la  legge  9 maggio  1989, n. 168, recante «Istituzione del
Ministero    dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica   e
tecnologica»;
   Visto  il  decreto-legge  16  maggio  2008,  n. 85 convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   14   luglio  2008,  n.  121  recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione  dell'art.  1,  commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244»;
   Visto   il   regio  decreto  31  agosto  1933,  n.  1592,  recante
«Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore»;
   Visto   il   regio   decreto   4  giugno  1938, n.  1269,  recante
«Approvazione  del  regolamento  sugli studenti, i titoli accademici,
gli  esami  di  Stato  e  l'assistenza scolastica nelle universita' e
negli istituti superiori»;
   Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni,   recante   «Disposizioni  sull'ordinamento  didattico
universitario»;
   Visto   il  decreto  ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509,  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  concernente «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
   Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli esami
di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
   Visto  il  decreto  ministeriale  9  settembre  1957, e successive
modificazioni,  recante  «Approvazione del regolamento sugli esami di
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;
   Visto  il  decreto  ministeriale  19 ottobre 2001, n. 445, recante
«Regolamento   concernente   gli   esami  di  Stato  di  abilitazione
all'esercizio  della  professione  di  medico  chirurgo.  Modifica al
decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni»;
                               Ordina:

                               Art. 1.


   Sono  indette per l'anno 2009 la prima e la seconda sessione degli
esami  di  Stato  di  abilitazione all'esercizio della professione di
medico chirurgo.
   Alle  predette  sessioni possono presentarsi i candidati che hanno
conseguito  il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito
per  ciascuna  sessione  dai  rettori  delle  singole  universita' in
relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

        
      
                               Art. 2.


   I  candidati  possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione
agli  esami  di  Stato  in una sola delle sedi elencate nella tabella
annessa alla presente ordinanza.

        
      
                               Art. 3.


   I  candidati  agli  esami di Stato devono presentare la domanda di
ammissione  alla  prima  sessione  non  oltre il 13 marzo 2009 e alla
seconda  sessione  non  oltre  il 9 ottobre 2009 presso la segreteria
dell'universita'  o  istituto  di istruzione universitaria presso cui
intendono sostenere gli esami.
   Coloro  che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono  stati  assenti  alle  prove  possono  presentarsi  alla seconda
sessione  producendo  a tal fine nuova domanda entro la suddetta data
del  9  ottobre  2009  facendo  riferimento  alla documentazione gia'
allegata alla precedente istanza.
   La  domanda,  in  carta  semplice, con l'indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
    a)   diploma  di  laurea  conseguito  ai  sensi  dell'ordinamento
previgente  alla riforma di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15
maggio  1997,  n.  127  e  successive modificazioni ovvero diploma di
laurea  specialistica  afferente  alla  classe 46/S in originale o in
copia autentica o in copia notarile;
    b)  ricevuta  dell'avvenuto  versamento della tassa di ammissione
agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3,
del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
   I   richiedenti   sono  inoltre  tenuti  a  versare  all'economato
dell'universita'  il  contributo  stabilito da ogni singolo ateneo ai
sensi  dell'art.  5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La relativa
ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
   Il candidato puo' presentare un certificato sostitutivo dei titolo
originale rilasciato dalla competente Universita'.
   La  documentazione relativa al conseguimento dei titolo accademico
e'   inserita  nel  fascicolo  del  candidato  a  cura  degli  uffici
dell'universita'   o   dell'istituto   di   istruzione  universitaria
competente  per  coloro  i  quali  dichiarano  nella  domanda di aver
conseguito  il  predetto  titolo  accademico  nella  stessa  sede ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato.
   In  luogo  dei  documenti  di  cui  alla lettera a), i richiedenti
possono   presentare,   sotto   la   propria   responsabilita',   una
dichiarazione  sostitutiva  ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
   I  candidati  che non hanno provveduto a presentare la domanda nei
termini  sopraindicati,  sono  esclusi dalla sessione degli esami cui
abbiano chiesto di partecipare.
   Le  domande  di  ammissione  agli esami si considerano prodotte in
tempo  utile  anche  se  spedite  a  mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento  entro  il prescritto termine. A tal fine fa fede la data
dell'ufficio postale accettante.
   Sono   altresi'  accolte  le  domande  di  ammissione  agli  esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il rettore o
il  direttore,  a  suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo
nella  presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi
motivi.

        
      
                               Art. 4.


   I  candidati  che  conseguono il titolo accademico successivamente
alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle domande e
comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento
del  titolo  stesso  sono  tenuti  a  produrre  l'istanza nei termini
prescritti  con  l'osservanza  delle medesime modalita' stabilite per
tutti  gli  altri  candidati,  allegando  un  certificato  ovvero una
dichiarazione  dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di
partecipazione agli esami di laurea.

        
      
                               Art. 5.


   L'esame  di  Stato di abilitazione all'esercizio della professione
di  medico  chirurgo  consiste  in  un  tirocinio pratico e una prova
scritta.

        
      
                               Art. 6.


   Il  tirocinio  e' una prova pratica a carattere continuativo della
durata  di  tre  mesi  svolto  presso  le strutture di cui al comma 1
dell'art.  2  del  decreto  ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445 e si
svolge  secondo  le  modalita'  previste  dai  successivi  commi  del
predetto art. 2.
   La  data  di  inizio del predetto tirocinio e' fissata al 2 aprile
2009  per  la  prima  sessione  e  al  2 novembre 2009 per la seconda
sessione.

        
      
                               Art. 7.


   La  prova  scritta si svolge il giorno 16 luglio 2009 per la prima
sessione  e  il  10  febbraio  2010 per la seconda sessione presso le
Universita'  di  cui  al  prospetto  allegato  secondo  le  modalita'
previste dagli artt. 3 e 4 del decreto ministeriale n. 445 del 2001.
   Le due parti della prova scritta si svolgono in un'unica giornata.
Ciascuna  delle due parti consiste nella soluzione di novanta quesiti
a  risposta  multipla  estratti  dall'archivio  di  cui  al  comma  4
dell'art.  4  del  decreto  ministeriale n. 445 del 2001. Il predetto
archivio  contenente  almeno  cinquemila  quesiti  e'  reso  pubblico
mediante   pubblicazione  sul  sito  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca (www.miur.it ) almeno sessanta giorni
prima  della  data  fissata  per la prova scritta. Da questo archivio
sono  estratti,  con procedura automatizzata che garantisce la totale
segretezza  della  prova,  novanta  quesiti  per ciascuna parte della
prova stessa.
   Il  M.I.U.R.  si avvale del CINECA per la stampa e la riproduzione
dei quesiti e la predisposizione dei plichi individuali contenenti il
materiale relativo alle prove di esame, in numero corrispondente alla
stima dei partecipanti comunicata dagli Atenei.
   A  tal  fine  le  Universita'  comunicano ai Ministero e al CINECA
entro  il  26  maggio  2009,  per  la  prima  sessione, ed entro il 7
dicembre  2009,  per la seconda sessione, il numero delle domande di'
ammissione agli esami pervenute.
   Per  ogni candidato sono predisposti due plichi, ciascuno relativo
ad una delle due parti della prova di esame.
   I   responsabili  del  procedimento  per  ciascuna  sede,  o  loro
delegati,  provvedono  a  ritirare  gli elaborati presso il CINECA il
giorno  13  luglio  2009 per la prima sessione e il giorno 8 febbraio
2010  per  la  seconda  sessione.  A decorrere dall'avvenuta consegna
ciascuna Universita' appronta idonee misure cautelari per la custodia
e  la  sicurezza dell'integrita' delle scatole stesse e dei plichi in
esse  contenuti, che devono risultare integri all'atto della consegna
ad ogni candidato.
   Ogni  plico contiene: un modulo per i dati anagrafici che presenta
un  codice  a  barre  di  identificazione  e  che  il  candidato deve
obbligatoriamente  compilare; i quesiti relativi alla specifica parte
delle  prove  di  esame  e due moduli di risposte, ciascuno dei quali
presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sul modulo
«anagrafica»;  una  busta  vuota,  provvista di finestra trasparente,
nella  quale  lo  studente  al  termine della prova inserisce solo il
modulo di risposta ritenuto valido.
   I  bandi predisposti dagli Atenei devono indicare che il candidato
deve, per la compilazione del questionario, far uso esclusivamente di
penna  nera;  che  ha la possibilita' di correggere una sola risposta
eventualmente  gia'  data  ad  un  quesito,  avendo  cura di annerire
completamente  la  casella  precedentemente  tracciata e scegliendone
un'altra:  deve  risultare  in  ogni caso un contrassegno in una sola
delle  cinque caselle perche' sia chiaramente manifestata la volonta'
del candidato, altrimenti si ritiene non data alcuna risposta; che al
momento della consegna deve aver cura di inserire, non piegato, nella
busta vuota il solo modulo di risposte ritenuto valido, destinato al
CINECA per la determinazione del punteggio conseguito. I bandi devono
indicare  anche che l'inserimento nella busta del modulo «anagrafica»
costituisce elemento di' annullamento della prova.
   A conclusione di ogni parte della prova la commissione ha cura, in
presenza  del  candidato,  di  sigillare  tale  busta,  che  non deve
risultare  firmata  ne'  dal  candidato,  ne'  dal  presidente  della
commissione a pena della nullita' della prova, e di trattenere sia il
secondo  modulo  non  utilizzato  o  annullato  dal candidato con una
barra, sia i quesiti relativi alla prova sia il foglio anagrafico.
   Al  termine  delle  prove  di esame i presidenti delle commissioni
redigono  un  verbale  nel quale vanno indicati: il numero dei plichi
sigillati   loro  consegnati;  il  numero  dei  candidati  che  hanno
effettivamente  partecipato  alle  prove;  il  numero  dei plichi non
utilizzati, che devono essere restituiti al M.I.U.R. ancora sigillati
e accompagnati dai predetti verbali.
   Ogni Universita' provvede, a cura del responsabile amministrativo,
all'immediata   consegna   al   CINECA   esclusivamente  delle  buste
contenenti  le prove valide. Il CINECA assicura la determinazione dei
relativi  punteggi  conseguiti  e  la  comunicazione  degli stessi ai
responsabili  del  procedimento  di  ciascun  ateneo  ai  fini  della
valutazione  di  cui  all'art.  5 del decreto ministeriale n. 445 del
2001  da  parte  della  commissione  di  cui  all'art. 3 dello stesso
decreto.
    Roma, 17 febbraio 2009
                                                Il Ministro : Gelmini

        
      
                                                             ALLEGATO

Tabella  delle  sedi  di esami di Stato di abilitazione all'esercizio
           professionale che si svolgeranno nell'anno 2009

                           MEDICO CHIRURGO

   Sedi:   Ancona,   Bari,   Bologna,   Brescia,  Cagliari,  Catania,
Catanzaro,  Chieti  (Univ.  G. D'Annunzio), Ferrara, Firenze, Foggia,
Genova,  L'Aquila,  Messina,  Milano,  Milano-Bicocca,  Milano (Univ.
Vita-Salute  S. Raffaele), Modena, Napoli (Univ. Federico II), Napoli
(II  Universita'), Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma
«La  Sapienza»,  Roma  «Tor  Vergata»,  Roma  (Univ. Cattolica), Roma
(Campus  Bio-Medico),  Sassari, Siena, Torino, Trieste, Udine, Varese
(Univ. dell'Insubria), Vercelli (Univ. Piemonte Orientale), Verona.