Concorso per 9 sottotenenti di vascello (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 9
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 5 del 20-01-2009
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO   (scad.  19 febbraio 2009) Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di 3 (tre) Sottotenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo del genio navale, di 2 (d ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 20-01-2009
Data Scadenza bando 19-02-2009
Condividi

MINISTERO DELLA DIFESA


CONCORSO   (scad.  19 febbraio 2009)

Concorsi,  per titoli ed esami, per la nomina di 3 (tre) Sottotenenti
   di vascello in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo del
   genio  navale,  di  2  (due)  Sottotenenti di vascello in servizio
   permanente   nel   ruolo  normale  del  Corpo  sanitario  militare
   marittimo  -  medici  e di 4 (quattro) Sottotenenti di vascello in
   servizio  permanente nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie
   di porto.

           IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare

                           di concerto con

                       IL COMANDANTE GENERALE
                del corpo delle Capitanerie di porto

   Vista  la  legge 10 aprile 1954, n. 113, recante norme sullo stato
degli  ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina e dell'Aeronautica, e
successive modificazioni;
   Vista   la   legge  13  dicembre  1966,  n.  1111,  recante  norme
concernenti    gli    ufficiali   medici   in   servizio   permanente
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  del  Corpo della
guardia di pubblica sicurezza;
   Vista  la  legge  11  luglio  1978,  n.  382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
   Vista   la   legge   20   settembre   1980,  n.  574,  concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
   Vista  la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di  servizio  per  gli  ufficiali in servizio permanente del servizio
sanitario   dell'Esercito   e  dei  Corpi  sanitari  della  Marina  e
dell'Aeronautica;
   Vista  la  legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
   Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti
i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 22
luglio  1987,  n.  411,  con  cui  sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989,
concernente  modificazioni  all'ordinamento  didattico  universitario
relativamente  ai  corsi  di  laurea  della  facolta' di ingegneria e
successive modificazioni;
   Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
   Vista  la  legge  5  febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
   Visto   il   decreto  ministeriale  16  settembre  1993,  n.  603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  concernente  il  regolamento  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione  nei  pubblici  impieghi  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
   Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente
il    riordino    del   reclutamento,   dello   stato   giuridico   e
dell'avanzamento   degli  ufficiali  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
   Vista  la  legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza  e  successive modificazioni ed
integrazioni;
   Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente, tra
l'altro,  requisiti  di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita'  di  svolgimento  dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento  degli ufficiali nei ruoli normali della Marina, emanato
in  applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni;
   Vista  la  legge  20  ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
   Visto  il  decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3  novembre 1999, n. 509, concernente il
regolamento  recante  norme  in  materia di autonomia didattica degli
atenei e successive modificazioni ed integrazioni;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 16
marzo  2000,  n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  i  limiti  di altezza per l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
   Visto  il  decreto  ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'articolo  1,  comma  5,  della  precitata legge 20
ottobre  1999,  n.  380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psicofisici;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari   in   materia   di  documentazione  amministrativa,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
   Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il
testo  unico  delle  disposizioni  legislative in materia di tutela e
sostegno  della  maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
   Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;
   Visto  il  decreto  legislativo  8  maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1,  della  legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni
ed integrazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n.  313,  concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni  amministrative  dipendenti  da reato e dei relativi carichi
pendenti;
   Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il  codice  in materia di protezione dei dati personali, e successive
modificazioni ed integrazioni;
   Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale   della   sanita'   militare,   integrata   con  il  decreto
dirigenziale   30   agosto  2007,  riguardante  l'accertamento  delle
imperfezioni  e  delle  infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio   militare,   di  cui  all'annesso  al  sopracitato  decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
   Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale  della  sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei  soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il
decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
   Visto  il  decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il  codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna,  a  norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
   Vista  la  direttiva  applicativa del decreto 30 agosto 2007 e del
decreto  20  settembre  2007  per  la  selezione,  l'arruolamento, il
reclutamento  e  l'impiego  dei  volontari  in ferma prefissata e del
personale  in  servizio  permanente  nelle  Forze armate dei soggetti
affetti  da  deficit  di G6PD, emanata dalla Direzione generale della
sanita' militare in data 11 gennaio 2008;
   Vista  la legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2009);
   Vista  la  legge 22 dicembre 2008, n. 204, concernente il bilancio
di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2009-2011;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 2007,
concernente  la  nomina  dell'Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Raimondo
Pollastrini  a  Comandante  generale  del  Corpo delle capitanerie di
porto;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare;
   Ravvisata  l'esigenza  di  indire  per  il  2009 tre concorsi, per
titoli  ed  esami,  per la nomina di nove Sottotenenti di vascello in
servizio  permanente  nei  ruoli normali della Marina, di cui tre del
Corpo  del genio navale, due del Corpo sanitario militare marittimo e
quattro del Corpo delle capitanerie di porto;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso


   1.  Sono  indetti,  per  l'anno  2009, i sottonotati concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina a Sottotenente di vascello in servizio
permanente nei ruoli normali della Marina:
    a)  concorso per la nomina di 3 (tre) Sottotenenti di vascello in
servizio permanente nel ruolo normale del Corpo del genio navale;
    b)  concorso per la nomina di 2 (due) Sottotenenti di vascello in
servizio  permanente  nel  ruolo normale del Corpo sanitario militare
marittimo - medici;
    c) concorso per la nomina di 4 (quattro) Sottotenenti di vascello
in  servizio permanente nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie
di porto.
   2.  I  concorrenti,  qualora  in  possesso dei requisiti di cui al
successivo   articolo   3,  presentando  distinte  domande,  potranno
chiedere di partecipare a tutti i concorsi di cui al precedente comma
1.
   3.  In  caso  di  mancata  copertura  dei  posti in uno o piu' dei
concorsi  di  cui  al precedente articolo 1, comma 1, per mancanza di
concorrenti  idonei,  la Direzione generale per il personale militare
si  riserva  la  facolta',  in  relazione  alle  esigenze della Forza
annata,  di  portare i posti non ricoperti in aumento ad uno o a piu'
dei  concorsi  di  cui  al precedente articolo 1, comma 1, secondo la
relativa graduatoria di merito.
   4. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale
militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di
sospendere  o  rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero
dei  posti  di  cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione
dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso applicativo in ragione di
esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  nonche' in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2009.
In tal caso l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale
comunicazione  mediante  avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale -
4ª serie speciale.

        
      
                               Art. 2.

                          Riserva di posti


   1.  Nell'ambito dei posti a concorso di cui al precedente articolo
1, comma 1, sono previste le seguenti riserve di posti a favore degli
ufficiali  ausiliari (che comprendono gli ufficiali di complemento in
servizio  di  prima  nomina  e  in  ferma  o  rafferma  biennale, gli
ufficiali  piloti  di  complemento,  nonche'  gli  ufficiali in ferma
prefissata  o  rafferma e gli ufficiali delle forze di completamento)
di  cui  all'articolo  26,  comma  3 del decreto legislativo 8 maggio
2001,   n.   215,   che  abbiano  prestato  servizio  senza  demerito
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica:
    a)  2  (due)  dei  3 (tre) posti di cui al precedente articolo 1,
comma 1, lettera a);
    b)  1  (uno)  dei  2 (due) posti di cui al precedente articolo 1,
comma 1, lettera b);
    c) 3 (tre) dei 4 (quattro) posti di cui al precedente articolo 1,
comma 1, lettera c).
   2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma
1,  i  posti  riservati  indicati  al precedente comma 1 del presente
articolo,  eventualmente  non  ricoperti  per mancanza di riservatari
idonei,  saranno  devoluti  agli  altri  concorrenti  idonei, secondo
l'ordine della relativa graduatoria di merito.

        
      
                               Art. 3.

                     Requisiti di partecipazione


   1.  Ai  concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, possono
partecipare concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile.
Detti concorrenti, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande indicato nel successivo articolo 4, comma 1, devono:
    a)  non  aver  superato  il 32° anno di eta' (il 40° se ufficiali
inferiori   appartenenti   alle   Forze   di   completamento  di  cui
all'articolo  25  del  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 o se
ufficiali  in  ferma  prefissata,  in  servizio o in congedo, purche'
abbiano  completato  un  anno  di  servizio alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande);
    b) essere cittadini italiani;
    c) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
     1)  per il concorso a Sottotenente di vascello nel ruolo normale
del  Corpo  del  genio navale: lauree magistrali delle classi «LM 4»,
«LM 23» e «LM 35» e corrispondenti lauree specialistiche delle classi
«4/S», «28/S»e «38/S»;
     2)  per il concorso a Sottotenente di vascello nel ruolo normale
del  Corpo  sanitario  militare  marittimo:  laurea  magistrale della
classe  «LM  41»  e  corrispondente laurea specialistica della classe
«46S».   I   concorrenti   dovranno   inoltre   essere   in  possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;
     3)  per il concorso a Sottotenente di vascello nel ruolo normale
del  Corpo delle capitanerie di porto: lauree magistrali della classe
«LM 6»,  «LM  35», «LM 72», «LM 74» e «LM 75» e corrispondenti lauree
specialistiche delle classi «6/S», «38/S», «80/S», «86/S» e «82/S».
   Saranno  ritenuti  validi  anche  i  diplomi  di laurea conseguiti
secondo   il   precedente   ordinamento  e  sostituiti  dalle  lauree
specialistiche     suindicate,     come    previsto    dal    decreto
interministeriale   5   maggio   2004,   e  successive  integrazioni,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  196  del  21 agosto 2004.
Saranno,   inoltre,  ritenuti  validi  eventuali  diplomi  di  laurea
equipollenti  secondo  il  precedente  ordinamento.  Allo  scopo  gli
interessati  avranno  cura di allegare alla domanda di partecipazione
il  relativo  provvedimento  di  equipollenza.  La  partecipazione al
concorso  dei concorrenti che abbiano conseguito all'estero il titolo
di  studio  prescritto e' subordinata al riconoscimento, da parte del
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della  ricerca,
dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli precedentemente
elencati.  All'uopo  gli  interessati  avranno  cura di allegare alla
domanda  di partecipazione al concorso l'attestazione di equipollenza
al titolo di studio previsto in Italia;
    d) godere dei diritti civili e politici;
    e)  non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego  presso  una pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d'autorita'  o  d'ufficio,  da  precedente arruolamento volontario in
accademie  o  istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze
di polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla
vita  militare  o  per  perdita permanente dei requisiti di idoneita'
fisica;
    f)  non  essere  stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero
ammessi  a  prestare  «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
1998,  n.  230 (soltanto se di sesso maschile), salvo quanto previsto
dalla  legge  n.  130  del  2  agosto 2007, apportante modifiche alla
normativa  precedente sull'obiezione di coscienza di cui alla legge 8
luglio 1998, n. 230.
   2.  Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con  il  presente  decreto  e  l'ammissione  dei  medesimi  ai  corsi
applicativi sono subordinati:
    a)  al  possesso  della  idoneita' psicofisica ed attitudinale al
servizio  incondizionato  quale  ufficiale in servizio permanente nei
ruoli  normali  della Marina militare, da accertarsi con le modalita'
prescritte dai successivi articoli 9 e 10;
    b)  all'accertamento,  anche  successivo  alla  nomina,  ai sensi
dell'articolo  2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994,  n.  487,  del  possesso  dei requisiti di moralita' e condotta
stabiliti   per  l'ammissione  ai  concorsi  nella  magistratura,  da
accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa.
   3.  I  requisiti  di  partecipazione di cui al precedente comma 1,
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione  delle  domande di partecipazione al concorso, indicata
nel  successivo  articolo  4,  comma  1,  lettera  c). Gli stessi, ad
eccezione  di  quello  di  cui  al  comma  1, lettera a) del presente
articolo,  devono  essere  mantenuti fino alla nomina ad ufficiale in
servizio permanente e durante il successivo iter formativo.

        
      
                               Art. 4.

                      Domande di partecipazione


   1. I concorrenti dovranno:
    a)  redigere  la  domanda  di partecipazione al concorso in carta
semplice,   secondo   lo   schema   riportato  nell'allegato  A,  che
costituisce parte integrante del presente decreto;
    b)   firmare   per  esteso  la  domanda  (la  firma,  da  apporre
necessariamente  in  forma autografa, non richiede l'autenticazione).
La  mancata  sottoscrizione  della  domanda  determinera'  il mancato
accoglimento della medesima;
    c)  spedire  la  domanda  a  mezzo  raccomandata  con ricevuta di
ritorno  al  Ministero  della  difesa  -  Direzione  generale  per il
personale  militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
-  4ª  Sezione,  casella  postale  15317 - 00143 Roma Laurentino, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, a pena di decadenza,
entro  il  termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo  a  quello  di  pubblicazione  del  presente decreto nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede
il  timbro  a  data  dell'ufficio  postale accettante. Il concorrente
avra'  cura  di  conservare  copia  della  domanda  e  la ricevuta di
spedizione  della  raccomandata  che dovranno essere esibite all'atto
della  presentazione  alla prima prova scritta d'esame, come indicato
nel  successivo articolo 7, comma 1. I militari in servizio dovranno,
prima  dell'invio  della  domanda  con  le  modalita' suindicate, far
vistare  la  stessa  dal  Reparto/Ente di appartenenza. I concorrenti
residenti  all'estero  potranno inoltrare la domanda entro il termine
sopraindicato, anche tramite le Autorita' diplomatiche o consolari. I
militari  in  servizio,  impiegati fuori dal territorio metropolitano
presso Unita' in operazioni in localita' ove non vi siano le predette
Autorita',  potranno  presentare  la domanda sempre entro il medesimo
termine,  al  Comando di appartenenza, che provvedera' a trasmetterla
immediatamente al predetto indirizzo, dopo avervi apposto il visto di
avvenuta  presentazione.  In  detti casi per la data di presentazione
fara'  fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte
dell'Autorita/Comando ricevente.
   2.  Il  concorrente,  consapevole delle conseguenze penali che, ai
sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.  445,  possono derivare da dichiarazioni mendaci,
dovra' dichiarare nella domanda:
    a)  il concorso al quale chiede di essere ammesso. I concorrenti,
qualora  in  possesso  dei requisiti di cui al precedente articolo 3,
presentando  distinte  domande,  potranno  chiedere  di partecipare a
tutti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1;
    b)  la/e  lingua/e  straniera/e  (massimo  due)  in  cui  intenda
eventualmente  sostenere  la  prova  orale  facoltativa, scelta/e tra
francese, inglese, spagnolo e tedesco;
    c)  i  propri  dati  anagrafici  (cognome,  nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
    d)  la  residenza ed il recapito al quale desidera ricevere tutte
le   comunicazioni  relative  al  concorso,  completi  di  codice  di
avviamento   postale  e,  possibilmente,  il  numero  telefonico.  Il
concorrente  dovra',  altresi',  segnalare  tempestivamente,  a mezzo
telegramma  o  fax  (n.  06/517052774),  al  Ministero della difesa -
Direzione  generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione, viale dell'Esercito n.
186 - 00143 Roma, ogni variazione del recapito indicato nella domanda
che   venga   a  verificarsi  durante  l'espletamento  del  concorso.
L'amministrazione  non  assume alcuna responsabilita' per l'eventuale
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito  da  parte  del  concorrente  ovvero  da  mancata  o tardiva
comunicazione  del  cambiamento  del  recapito  stesso indicato nella
domanda,  ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
    e)  la  laurea  posseduta  fra  quelle  previste  dal  precedente
articolo  3, comma 1, lettera c), la durata legale del corso di studi
universitari   seguito,   l'Universita'  presso  la  quale  e'  stata
conseguita,  la  data  di  conseguimento  e  la  votazione riportata;
inoltre,  i  partecipanti  al concorso per il ruolo normale del Corpo
sanitario   militare   marittimo,  dovranno  dichiarare  il  possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo,
l'Universita' presso la quale e' stata conseguita e la relativa data;
    f)  il  possesso  della cittadinanza italiana ed il godimento dei
diritti  civili  e  politici.  In caso di doppia cittadinanza, dovra'
indicare,  in  apposita  dichiarazione  da  allegare alla domanda, la
seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto (o ha assolto), se
di sesso maschile, agli obblighi militari;
    g) lo stato civile;
    h)  il  comune  nelle  cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi  della  mancata  iscrizione  o della cancellazione dalle liste
medesime;
    i)  di  non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai  sensi  dell'articolo  444 del codice di procedura penale e di non
aver in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  o  di prevenzione, ne' che
risultino   a   proprio  carico  precedenti  penali  iscrivibili  nel
casellario  giudiziale  ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto del
Presidente   della   Repubblica   14   novembre   2002,  n.  313.  La
dichiarazione   dovra'   essere  resa  anche  se  negativa.  In  caso
contrario, dovra' indicare in apposita dichiarazione da allegare alla
domanda  le  condanne  e  le applicazioni di pena ed i procedimenti a
carico  ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data
del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero
presso  la  quale  pende  un  eventuale procedimento penale per avere
assunto  la  qualifica  di  imputato.  Dovra' impegnarsi, altresi', a
comunicare  al  Ministero  della  difesa  - Direzione generale per il
personale  militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
-  4ª  Sezione,  viale  dell'Esercito  n. 186 - 00143 Roma, qualsiasi
variazione   della   sua   posizione   giudiziaria   che   intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra;
    j)  gli  eventuali  servizi  prestati  come  impiegato presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o    dichiarato    decaduto    dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione   ovvero  prosciolto,  d'autorita'  o  d'ufficio,  da
precedente   arruolamento  volontario  in  accademie  o  istituti  di
formazione  delle  Forze  armate o delle Forze di polizia dello Stato
per  motivi  disciplinari  o di inattitudine alla vita militare o per
perdita   permanente   dei   requisiti   di  idoneita'  fisica.  Tale
dichiarazione va resa anche se negativa;
    k) soltanto se concorrente di sesso maschile:
     1)  il  centro  documentale  (ex  distretto  militare) ovvero la
capitaneria di porto di appartenenza;
     2)  se  sia  stato  o  meno  dichiarato «obiettore di coscienza»
ovvero  ammesso  a  prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n. 230, salvo quanto previsto dalla legge n. 130 del 2
agosto   2007,   apportante   modifiche   alla  normativa  precedente
sull'obiezione  di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
    l) soltanto se militare in servizio o in congedo:
     1) Forza armata o Corpo armato di appartenenza;
     2) grado, posizione di stato, ruolo/categoria ed eventuale corso
(AUC/AUFP) di provenienza e Corpo di appartenenza;
     3)  data  di  inizio  della ferma volontaria o del richiamo e di
eventuale previsto congedo (se ufficiale delle Forze di completamento
dovra'  indicare il/i periodo/i di richiamo e l'esigenza per la quale
e' stato richiamato);
     4) denominazione e sede del Reparto/Ente di servizio;
    m)  soltanto se cittadino italiano residente all'estero, l'ultima
residenza in Italia della famiglia, la data di espatrio e di essere a
conoscenza  che dovra' sostenere le prove nelle sedi previste per gli
altri concorrenti;
    n)  l'eventuale  possesso  di  uno  o  piu'  dei titoli di merito
indicati  nell'allegato  B,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente  decreto.  e'  onere  del  concorrente  fornire informazioni
dettagliate  circa  ciascuno  dei titoli posseduti ai fini della loro
corretta  valutazione  da parte della Commissione esaminatrice. A tal
fine   potra'   essere   prodotta,   a   corredo   della  domanda  di
partecipazione   al  concorso,  eventuale  documentazione  probatoria
ovvero  una  dichiarazione  sostitutiva  rilasciata  ai  sensi  delle
disposizioni  del  citato  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre    2000,    n.    445.   Le   pubblicazioni   di   carattere
tecnico-scientifico  dovranno  essere  necessariamente  allegate alla
domanda ai fini della loro eventuale valutazione;
    o)  l'eventuale  possesso  di uno o piu' dei titoli di preferenza
tra quelli indicati nell'allegato C, che costituisce parte integrante
del   presente   decreto.   Tali   titoli   potranno   essere   anche
analiticamente   indicati   in  apposita  dichiarazione  sostitutiva,
rilasciata  ai  sensi  delle disposizioni del gia' citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445, da allegare
alla domanda di partecipazione;
    p)  di  essere  a  conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo articolo 14, comma 6;
    q)   di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
    r)  di  prestare  il  proprio  consenso  al  trattamento dei dati
contenuti  nella  domanda,  ai  sensi  delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
    s) se alla domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in caso
affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive.
   3.  Fermo  restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente  previsti  nel presente articolo, la Direzione generale
per  il  personale militare potra' chiedere la regolarizzazione delle
domande  che,  purche'  sottoscritte e spedite nei termini, dovessero
risultare  formalmente  irregolari  per vizi sanabili, inesatte o non
conformi  al  modello  di domanda di cui al gia' citato allegato A al
presente decreto.

        
      
                               Art. 5.

                      Svolgimento dei concorsi


   1.  Lo  svolgimento  di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
articolo 1, comma 1, prevede:
    a) due prove scritte;
    b) valutazione dei titoli di merito;
    c) accertamenti psico-fisici;
    d) accertamenti attitudinali;
    e) prove di efficienza fisica;
    f) prova orale;
    g) prova orale facoltativa di lingua straniera.
   2. I concorrenti ammessi alle prove ed agli accertamenti di cui al
precedente comma 1 dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o
di   altro   documento  di  riconoscimento  provvisto  di  fotografia
rilasciato da un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
   3.  A  mente  dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4
aprile  2000,  n.  114,  i  concorrenti,  compresi  quelli  di  sesso
femminile,  che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo
3,  comma  2,  del  citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114
all'atto  dell'approvazione  della graduatoria di merito del concorso
cui  partecipano  (presumibilmente  entro  il  mese  di  luglio 2009)
dovranno  essere  risultati  idonei in tutte le prove ed in tutti gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1.
   4.   L'amministrazione   militare   non   risponde   di  eventuale
danneggiamento  o  perdita  di  oggetti  personali  che i concorrenti
abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di
cui al comma 1.

        
      
                               Art. 6.

                             Commissioni


   1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
    a)  la  commissione per gli accertamenti psicofisici, unica per i
tre concorsi;
    b)  la  commissione  per  gli ulteriori accertamenti psicofisici,
unica per i tre concorsi;
    c)  la commissione per gli accertamenti attitudinali, unica per i
tre concorsi;
    d)  la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per i
tre concorsi;
    e)  la  commissione  per  la valutazione dei titoli, per le prove
scritte, per la prova orale, per la prova orale facoltativa di lingua
straniera e per la formazione della graduatoria, distinta per ciascun
concorso.
   2.  La  commissione  per  gli  accertamenti psicofisici, di cui al
precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
    a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
    b)   due   ufficiali   superiori  del  Corpo  sanitario  militare
marittimo, membri;
    c)  un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore
a maresciallo, segretario senza diritto di voto.
   Detta  commissione  si  avvarra'  del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
   3.  La  commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici, di
cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
    a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
    b)   due   ufficiali   superiori  del  Corpo  sanitario  militare
marittimo, membri;
    c)  un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore
a maresciallo, segretario senza diritto di voto.
   Gli  ufficiali  medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere  diversi  da  quelli  designati  per  la commissione di cui al
precedente  comma  2.  Inoltre,  detta  commissione  si  avvarra' del
supporto  di  ufficiali medici specialisti della Marina militare o di
medici  specialisti  esterni che dovranno essere, anche essi, diversi
da quelli consultati dalla commissione di cui al precedente comma 2.
   4.  La  commissione  per  gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
    a)  un  ufficiale  di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
    b)  due  ufficiali  specialisti  in  selezione attitudinale della
Marina militare, membri;
    c)  un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore
a maresciallo, segretario senza diritto di voto.
   Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed esperti
periti selettori.
   5.  La  commissione  per  le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
    a)  un ufficiale superiore della Marina militare in servizio o in
ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
    b)   due   ufficiali  in  servizio,  di  grado  non  inferiore  a
Sottotenente   di   vascello,  membri,  dei  quali  il  meno  anziano
assolvera' anche le funzioni di segretario.
   Detta  commissione  si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali e/o
sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti
di settore esterni alla Forza armata.
   6.  La  commissione  esaminatrice,  di  cui al precedente comma 1,
lettera e), sara' composta da:
    a)  un  ufficiale  di  grado  non  inferiore a Contrammiraglio in
servizio  permanente  o in ausiliaria da non oltre tre anni del Corpo
per cui e' indetto il concorso, presidente;
    b)  almeno  due  ufficiali  di  grado non inferiore a Capitano di
Fregata  in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni
del Corpo per cui e' indetto il concorso, membri;
    c) un docente o esperto nelle materie oggetto d'esame, che potra'
essere diverso in funzione delle materie medesime, membro aggiunto;
    d)  un  docente  o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
    e)  un  ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  Sottotenente  di
Vascello,  ovvero  un  dipendente  civile  dell'amministrazione della
difesa,  appartenente  alla  terza  area funzionale, segretario senza
diritto di voto.
   I  membri  aggiunti avranno diritto di voto per le sole materie di
pertinenza.

        
      
                               Art. 7.

                            Prove scritte


   1.  I  concorrenti  che,  in  possesso  dei  requisiti  di  cui al
precedente articolo 3, abbiano inoltrato domanda di partecipazione ad
uno  dei  concorsi  indetti con il presente decreto e che non abbiano
ricevuto  comunicazione  di  esclusione,  dovranno sostenere le prove
scritte,  con  inizio non prima delle 8,30, presso l'Accademia navale
di Livorno, viale Italia n. 72, secondo il seguente calendario:
    a) 23 e 24 marzo 2009:
     1) per il concorso per la nomina di tre Sottotenenti di vascello
nel ruolo normale del Corpo del genio navale;
     2)  per  il  concorso  per  la nomina di quattro Sottotenenti di
vascello nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;
    b)  25  e  26  marzo  2009:  per il concorso per la nomina di due
Sottotenenti  di  vascello  nel  ruolo  normale  del  Corpo sanitario
militare marittimo.
   I  programmi  delle  prove  scritte  e le modalita' di svolgimento
delle  stesse  sono riportati, in relazione a ciascun concorso, negli
allegati  D,  E  e F, che costituiscono parte integrante del presente
decreto.   Eventuali   modificazioni  del  diario  o  della  sede  di
svolgimento   di  dette  prove  saranno  rese  note  mediante  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 3 marzo
2009,  che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.  Nella  stessa  Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
del  3  marzo  2009  la  pubblicazione  di  tale avviso potra' essere
rinviata  ad  una  data  successiva.  I  concorrenti  sono  tenuti  a
presentarsi,  senza  attendere  alcun avviso, nella sede e nei giorni
sopra  indicati,  entro le 7,30. Essi dovranno essere muniti di copia
della  domanda  di  partecipazione  al concorso, della ricevuta della
spedizione  della medesima a mezzo raccomandata e dovranno portare al
seguito  soltanto  una  penna ad inchiostro indelebile nero o blu. La
carta  e  quant'altro  necessario  saranno  loro  forniti  sul  posto
dall'Amministrazione  militare.  Coloro  che  risulteranno assenti al
momento  dell'inizio  di  ciascuna  prova, quali che siano le ragioni
dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di forza maggiore,
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
   2.  I  concorrenti  presenti  nella sede e nei giorni prestabiliti
dovranno sostenere le seguenti prove scritte:
    a)  per il concorso per la nomina di tre Sottotenenti di vascello
nel ruolo normale del Corpo del genio navale:
     1)  1ª  prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
progetto  preliminare  su  argomenti tratti dal programma della prova
orale della materia «fisica tecnica»;
     2)  2ª  prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
progetto  preliminare  su  argomenti tratti dal programma della prova
orale della materia «scienza e tecnica delle costruzioni»;
    b)  per il concorso per la nomina di due Sottotenenti di vascello
nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo:
     1)  lª  prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
elaborato  vertente  su  argomenti  tratti dalle tesi previste per la
materia «patologia speciale medica», oggetto della prova orale;
     2)  2ª  prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
elaborato  vertente  su  argomenti  tratti dalle tesi previste per la
materia «patologia speciale chirurgica», oggetto della prova orale;
    c)  per  il  concorso  per  la  nomina di quattro Sottotenenti di
vascello nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto:
     1)  1ª  prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
elaborato pertinente la materia: «diritto amministrativo»;
     2)  2ª  prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
elaborato  pertinente  la  materia: «diritto della navigazione» parte
marittima o, in alternativa, «matematica».
   3. Per ciascuna prova scritta la commissione, di cui al precedente
articolo  6,  comma  1,  lettera  e),  formulera' preventivamente, in
adunanza  segreta,  tre  tracce concernenti la prova da svolgere e le
chiudera'  in plichi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei
concorrenti  sara'  invitato  a  scegliere,  mediante  sorteggio,  la
traccia  da svolgere. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento
delle prove, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le
prove  scritte  si  intenderanno  superate  se  il  concorrente avra'
conseguito  in  ciascuna  di esse un punteggio non inferiore a 21/30.
Tale  punteggio  sara'  utile  per  la  formazione  della  rispettiva
graduatoria di merito di cui al successivo articolo 13.
   4.  I  concorrenti  che  non avranno superato le prove scritte non
riceveranno  comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno chiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire dal
trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle prove, al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
-  Ufficio  relazioni  con  il pubblico, viale dell'Esercito n. 186 -
00143   Roma,   tel.   06/517051012,   ovvero   consultando  i  siti:
« www.persomil.difesa.it » e « www.marina.difesa.it »
   5.  I  verbali  relativi  allo  svolgimento delle prove scritte di
ciascun  concorso  dovranno  pervenire alla Direzione generale per il
personale  militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
entro  il  quinto giorno lavorativo dalla data di effettuazione della
seconda prova.

        
      
                               Art. 8.

                       Valutazione dei titoli


   1.  Le  commissioni  esaminatrici  di  ciascun concorso, di cui al
precedente  articolo 6, comma 1, lettera e), dopo le prove scritte di
cui  all'articolo  7  e prima della relativa correzione, procederanno
alla  valutazione  dei  titoli  di merito dei concorrenti che abbiano
sostenuto  entrambe  le  prove. I titoli valutabili sono indicati nel
citato  allegato  B  al  presente  decreto. L'esito della valutazione
sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova
orale.
   2.  Le commissioni disporranno di un punteggio complessivo massimo
di  10  punti,  ripartiti  secondo  quanto  riportato nel gia' citato
allegato B.
   3.  A  ciascun  concorrente  non potra' essere attribuito, in ogni
caso,  per  singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello sopra indicato.
   4.  Formeranno  oggetto di valutazione soltanto i titoli di merito
posseduti  alla  data  di scadenza del termine di presentazione delle
domande   di  partecipazione  al  concorso  indicato  nel  precedente
articolo  4,  comma 1, lettera c) e per i quali i concorrenti abbiano
fornito  analitiche  e  complete  informazioni  nelle  domande stesse
ovvero  in  apposite  dichiarazioni  sostitutive ad esse allegate. Le
pubblicazioni   di  carattere  tecnico-scientifico  potranno  formare
oggetto  di  valutazione,  a  mente di quanto indicato nel precedente
comma 2, soltanto se allegate alle domande.
   5.  Entro  il  quinto  giorno  lavorativo  dalla conclusione delle
operazioni   di   valutazione   dei  titoli,  degli  elaborati  e  di
identificazione degli autori degli stessi, la commissione provvedera'
a  trasmettere,  a  mezzo  corriere,  i relativi verbali al Ministero
della  difesa  -  Direzione  generale  per  il personale militare - I
Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali.

        
      
                               Art. 9.

                      Accertamenti psico-fisici


   1.  I  concorrenti risultati idonei alle prove scritte riceveranno
da  parte della Direzione generale per il personale militare apposita
comunicazione  a  mezzo  lettera raccomandata o telegramma contenente
indicazione del giorno (verosimilmente dei mesi aprile/maggio 2009) e
dell'ora nei quali dovranno presentarsi per essere sottoposti, presso
il  Centro di selezione della Marina militare, via delle Palombare n.
3  -  Ancona,  agli  accertamenti  psico-fisici,  di  cui al presente
articolo,  nonche'  agli  accertamenti  attitudinali ed alle prove di
efficienza  fisica,  di  cui ai successivi articoli 10 e 11. L'elenco
dei concorrenti idonei alle prove scritte sara', inoltre, pubblicato,
a   puro  titolo  informativo,  sul  sito  « www.persomil.difesa.it ».e
« www.marina.difesa.it ».
   2.  I  concorrenti  medesimi  che durante il periodo di permanenza
presso  il  Centro  (durata presunta giorni tre/quattro) fruiranno di
vitto  ed  alloggio  a proprio carico dovranno presentarsi muniti dei
documenti  indicati  nel  successivo  comma  3.  Coloro  che  non  si
presenteranno  nel  giorno  indicato  nella  lettera  o telegramma di
convocazione   saranno   considerati   rinunciatari  ed  esclusi  dal
concorso,  salvo  grave  impedimento che, documentato entro il giorno
stesso  di  presentazione  a mezzo fax alla Direzione generale per il
personale  militare - I Reparto - lª Divisione reclutamento ufficiali
- 4ª Sezione (n. 06/517052774), sara' valutato ai fini dell'eventuale
riconvocazione.  Tuttavia  la  riconvocazione  potra' essere disposta
soltanto se la stessa risulti compatibile con la data di approvazione
della  graduatoria  finale  del  concorso  cui  partecipano di cui al
successivo articolo 13.
   3.  All'atto  della presentazione i concorrenti dovranno produrre,
pena  la  mancata  ammissione  agli  accertamenti  psico-fisici  e la
conseguente esclusione dal concorso, i seguenti documenti:
    a) certificato, in originale o in copia conforme, di idoneita' ad
attivita'  sportiva agonistica per l'atletica leggera ed il nuoto, in
corso   di   validita',   rilasciato   da  medici  appartenenti  alla
Federazione  medico  sportiva  italiana ovvero da strutture sanitarie
pubbliche  o private convenzionate che esercitano, in tali ambiti, in
qualita' di medici specializzati in medicina dello sport;
    b)  certificato,  in originale o in copia conforme, rilasciato da
struttura sanitaria pubblica attestante le vaccinazioni effettuate;
    c)  esame radiografico del torace in due proiezioni, corredato di
referto  in  originale  o  copia  conforme,  effettuato  in  data non
anteriore   ai  sei  mesi  precedenti  la  visita,  presso  strutture
sanitarie  pubbliche,  anche militari, o private convenzionate con il
Servizio  sanitario  nazionale.  In  quest'ultimo  caso dovra' essere
prodotta  anche  attestazione  in originale della struttura sanitaria
comprovante il convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale;
    d)  ecografia  pelvica  (soltanto  per  i  concorrenti  di  sesso
femminile),  corredata  di  referto  in  originale  o copia conforme,
eseguita,  in  data  non  anteriore ai tre mesi precedenti la visita,
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o private
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;
    e)  referto  in originale o copia conforme di test di gravidanza,
eseguito, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita,
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o private
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;
    f)  referto  in  originale  degli  esami  (effettuati in data non
anteriore ai tre mesi precedenti la visita presso strutture sanitarie
pubbliche,  anche  militari,  o  private  convenzionate  col Servizio
sanitario  nazionale;  in  quest'ultimo  caso  dovra' essere prodotta
anche attestazione in originale della struttura sanitaria comprovante
il  convenzionamento  con  il Servizio sanitario nazionale) di cui al
sottostante elenco:
     1) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
     2) emocromo completo;
     3) VES;
     4) glicemia;
     5) azotemia;
     6) creatininemia;
     7) trigliceridemia;
     8) colesterolemia;
     9) bilirubinemia totale e frazionata;
     10) gamma GT;
     11) transaminasemia (GOT e GPT);
     12) markers dell'epatite B e C;
     13) G6PD (metodo quantitativo).
     14)  per  i  soli  concorrenti  per  il Corpo sanitario militare
marittimo, HIVAb determinato con test ELISA di 3ª o 4ª generazione.
   Sara',   altresi',   ritenuta   valida,   in   alternativa,  copia
autenticata  del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi
limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso
presso  una struttura sanitaria militare. La mancata presentazione di
tutto  quanto  indicato  alla  presente  lettera  f)  determinera' la
mancata ammissione agli accertamenti psico-fisici.
   I  concorrenti  affetti da deficit di glugosio6fosfatodeidrogenasi
(G6PD)  dovranno  produrre  un  certificato,  rilasciato  dal proprio
medico  di  fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo
stato  di  buona  salute, nonche' la presenza di deficit di G6PD e di
eventuali   pregresse  manifestazioni  emolitiche.  Tale  certificato
dovra'  essere  conforme  al  modello  in allegato G, che costituisce
parte  integrante  del  presente  decreto  e dovra' avere una data di
rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione.
   4.  La  commissione  medica  accertera',  inoltre, direttamente il
possesso dei seguenti ulteriori specifici requisiti:
    a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 ne' superiore a
m. 1,95, per i concorrenti di sesso maschile; non inferiore a m. 1,61
ne' superiore a m. 1,95, per i concorrenti di sesso femminile;
    b)  apparato  visivo:  visus  corretto  non  inferiore a 10/10 in
ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di
rifrazione  che  non  dovra'  superare  le 3 diottrie per la miopia e
l'astigmatismo  miotico  composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e
l'astigmatismo    ipermetropico   composto,   le   2   diottrie   per
l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per
la  componente  cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie
per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica
purche'  siano  presenti  la  fusione  e la visione binoculare. Senso
cromatico  normale  accertato  alle  lane.  L'accertamento allo stato
refrattivo, ove occorra, puo' essere eseguito con l'autorefrattometro
o in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento;
    c)  apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata con
esame  audiometrico  tonale liminare in camera silente. Potra' essere
tollerata   una  perdita  uditiva  monolaterale  di  35db  fino  alla
frequenza  di  4000  Hz  ed una perdita uditiva bilaterale con P.P.T.
compresa  entro  il  20%.  I  deficit  neurosensoriali  isolati sulle
frequenze  da 6000 a 8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo
specialista,   secondo   quanto   previsto  dalle  vigenti  direttive
tecniche;
    d)  dentatura:  in buone condizioni; sara' consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a
paradontopatia  giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali
non  figurino  piu'  di  un  incisivo e di un canino; nel computo dei
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti  dovranno  essere  sostituiti  con moderna protesi fissa che
assicuri  la  completa  funzionalita'  della  masticazione;  i  denti
cariati devono essere opportunamente curati.
   5.  La  medesima  commissione  disporra',  inoltre,  per  tutti  i
concorrenti le seguenti visite specialistiche e accertamenti:
    a) cardiologica con E.C.G;
    b) oculistica;
    c) otorinolaringoiatrica;
    d) odontoiatrica;
    e) psichiatrica;
    f)  esame  di  screening  delle  urine  per  ricerca di eventuali
cataboliti  di  oppiacei, cocaina, cannabinoidi, anfetamine e test di
conferma  (spettrometria  con  gascromatografia  di massa) in caso di
positivita' all'esame di screening.
   La  commissione  medica  potra',  inoltre,  procedere ad ulteriori
accertamenti  specialistici  o  strumentali  nei  casi  meritevoli di
approfondimento diagnostico.
   6.   Gli   interessati,  all'atto  della  presentazione,  dovranno
rilasciare    apposita    dichiarazione    di    consenso   informato
all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, secondo quanto
riportato  nell'allegato  H,  che  costituisce  parte  integrante del
presente   decreto,   nonche'  ulteriore  dichiarazione  di  consenso
informato  al  protocollo  vaccinale  che,  ai  sensi della normativa
vigente,   sara'  loro  praticato  all'atto  della  presentazione  in
servizio  dopo la nomina e periodicamente, ad intervalli programmati,
per  conservare  lo  stato di immunizzazione, secondo quanto indicato
nel medesimo allegato I al presente decreto.
   7.  La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa  e  dalle  direttive
vigenti,  il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somatofunzionali,   nonche'  degli  specifici  requisiti  psicofisici
suindicati.
   8. La commissione medica giudichera' «idonei» i concorrenti se:
    a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita' previste
dall'«elenco  delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non  idoneita' al servizio militare», annesso al decreto ministeriale
n.  114  del  4  aprile  2000,  e  dalla correlata «direttiva tecnica
riguardante  l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che
sono  causa  di  non  idoneita'  al servizio militare», emanata dalla
Direzione  generale della Sanita' militare in data 5 dicembre 2005, e
successive modificazioni ed integrazioni;
    b)  ritenuti altresi' in possesso di un profilo somato-funzionale
minimo  pari  a  «2»  in  tutti  gli apparati in base alla «direttiva
tecnica  per  delineare  il  profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei  al servizio militare», emanata dalla Direzione generale della
Sanita'  militare in data 5 dicembre 2005, e successive modificazioni
ed integrazioni.
   I  concorrenti  affetti  da  deficit di «G6PD», giudicati idonei a
seguito  dell'attribuzione  del  coefficiente  2 nella caratteristica
somato-funzionale  AV, nel corso della visita medica effettuata dalla
commissione  per gli accertamenti psico-fisici dovranno sottoscrivere
la  dichiarazione  di ricevuta informazione e di responsabilizzazione
di  cui  all'allegato I  al  presente  decreto.  Gli  originali delle
dichiarazioni   dovranno   essere   conservati  nella  documentazione
personale degli interessati. Le copie delle dichiarazioni, unitamente
alle  copie dei certificati di stato di buona salute, dovranno essere
conservate  negli  archivi  della struttura sanitaria ed annotate nel
libretto sanitario individuale o documento elettronico equivalente.
   9.  La  commissione  medica  giudichera', comunque, «non idonei» i
concorrenti per i quali siano comprovati:
    a)   stato   di   tossicodipendenza,  tossicofilia  o  assunzione
occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive;
    b)  malattie  o  lesioni  acute  per le quali sono previsti tempi
lunghi  di  recupero  dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
    c)  malformazioni  ed  infermita'  comunque  incompatibili con la
frequenza  del  corso  e con il successivo impiego quale ufficiale in
servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare;
    d)  positivita' al test HIV-Ab determinato con test ELISA di 3ª o
4ª  generazione,  soltanto  per  i concorrenti per il Corpo sanitario
militare marittimo.
   10.   La   commissione  medica,  seduta  stante,  comunichera'  al
concorrente  l'esito  degli  accertamenti sanitari sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
    a)  «idoneo quale ufficiale nel ruolo normale del Corpo del genio
navale o sanitario militare marittimo o delle capitanerie di porto in
servizio  permanente,  con l'indicazione del profilo sanitario di cui
al precedente comma 7»;
    b)  «non  idoneo  quale ufficiale nel ruolo normale del Corpo del
genio  navale  o  sanitario militare marittimo o delle capitanerie di
porto  in  servizio  permanente, con l'indicazione della causa di non
idoneita'».
   11.  Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
psico-fisici  venissero  riconosciuti  affetti  da malattie o lesioni
acute  di  recente  insorgenza  e di presumibile breve durata, per le
quali    risultasse    scientificamente    probabile    un'evoluzione
migliorativa,  tale  da  lasciar  prevedere il possibile recupero dei
requisiti richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera'
giudizio, ne' definira' il profilo sanitario, ma fissera' il termine,
che  non  potra' superare la data prevista per il completamento della
prova  orale  da  parte  di  tutti  i  concorrenti, entro il quale li
sottoporra'   ad   ulteriori  accertamenti  sanitari  per  verificare
l'eventuale  recupero  dell'idoneita'  fisica.  Costoro, per esigenze
organizzative,  potranno  essere  ammessi con riserva a sostenere gli
accertamenti attitudinali e le successive prove concorsuali.
   12.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psico-fisici e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  «non  idonei»  non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
   13.  I  concorrenti  giudicati  «non  idonei»  potranno, tuttavia,
spedire   con  lettera  raccomandata  al  Ministero  della  difesa  -
Direzione  generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione, viale dell'Esercito n.
186  -  00143  Roma,  improrogabilmente  entro il quindicesimo giorno
successivo   alla  data  degli  accertamenti  psicofisici,  specifica
istanza  di  riesame  del giudizio di non idoneita'. L'istanza dovra'
essere  corredata  da  idonea  documentazione rilasciata da struttura
sanitaria  pubblica, ovvero privata convenzionata, relativamente alle
cause che hanno determinato il giudizio di «non idoneita'». L'istanza
dovra' essere anticipata alla predetta Direzione generale a mezzo fax
(n. 06/517052774).
   Non  saranno  prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione    ovvero    spedite   oltre   i   termini   perentori
sopraindicati.
   In  caso  di  accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dalla  Direzione  generale  per  il  personale  militare  la relativa
comunicazione.
   In  caso  di  mancato  accoglimento  dell'istanza,  i  concorrenti
riceveranno  comunicazione che il giudizio di non idoneita' riportato
al   termine   degli   accertamenti   psico-fisici   deve  intendersi
confermato.
   Il  giudizio  circa l'idoneita' psicofisica dei concorrenti di cui
al  presente  comma,  in  caso  di  accoglimento  dell'istanza  sara'
espresso  dalla  commissione  medica  di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera  b)  a  seguito  di valutazione della documentazione allegata
all'istanza,  ovvero, soltanto qualora detta commissione lo ritenesse
necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari. Il giudizio
espresso da detta commissione e' definitivo.
   Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  «non idonei» anche a seguito
degli  ulteriori  accertamenti  sanitari disposti, nonche' quelli che
abbiano rinunciato ai medesimi, verranno esclusi dal concorso.
   14.  La  commissione  per gli accertamenti psico-fisici dovra' far
pervenire, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali, i verbali
dei predetti accertamenti entro il terzo giorno lavorativo dalla data
di completamento dei medesimi.

        
      
                              Art. 10.

                      Accertamenti attitudinali


   1.  Al termine degli accertamenti psicofisici di cui al precedente
articolo  9,  i candidati giudicati idonei saranno sottoposti, a cura
della  commissione  di  cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), agli
accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie
di   prove   (test,  questionari,  prove  di  performance,  colloquio
individuale)   volte   a  valutare  oggettivamente  il  possesso  dei
requisiti  necessari  al  fine  di  un  positivo inserimento in Forza
armata.  Tale valutazione, che sara' svolta con le modalita' indicate
nelle  «norme  del  concorso  per  ufficiali  in  servizio permanente
effettivo  nel  ruolo  normale»,  ed  in  riferimento  alla direttiva
tecnica  "profili  attitudinali del personale della Marina militare",
si articolera' sulle seguenti aree e sottoaree di indagine:
    a) area del pensiero:
     1) capacita' di critica e di giudizio;
     2) elasticita' del pensiero;
     3) apprendimento;
    b) area affettiva/relazionale:
     1) maturita' ed autonomia;
     2) autocontrollo;
     3) autostima;
     4) socializzazione;
     5) lavoro di gruppo;
     6) rapporto con l'autorita';
    c) area della produttivita' e delle competenze gestionali:
     1) livelli di attivita';
     2) costanza nel rendimento;
     3) tolleranza alla frustrazione ed allo stress;
     4) approccio gestionale al lavoro;
     5) autoefficacia;
     6) iniziativa;
     7) ambizione;
    d) area motivazionale:
     1)    bisogni    ed   aspettative   connesse   con   l'attivita'
professionale;
     2) plasticita' adattativa.
   2.  A  ciascuna  delle sopradescritte caratteristiche attitudinali
verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra'
conto della seguente scala di valori:
    a)  punteggio  0:  assenza  o  forte carenza dell'indice in esame
(livello molto scarso);
    b) punteggio 1: livello scarso dell'indice in esame;
    c) punteggio 2: livello sufficiente/medio dell'indice in esame;
    d) punteggio 3: livello discreto dell'indice in esame;
    e) punteggio 4: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
   E' consentita, altresi', l'attribuzione di punteggi intermedi.
   3.  La commissione assegnera' il punteggio finale sulla scorta dei
punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi
assegnati  in  sede  di  intervista  attitudinale,  che sara' diretta
espressione   degli  elementi  preponderanti  emergenti  dai  diversi
momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica). Al termine
delle  procedure  e  della  valutazione  svolte  in  conformita' alle
normative   richiamate,   la   commissione   per   gli   accertamenti
attitudinali  provvedera'  alla  definizione del proprio giudizio; il
giudizio  di  «non  idoneita'» verra' espresso qualora il concorrente
dovesse  riportare  un  punteggio  di  livello  attitudinale  globale
inferiore  a  21/72,  oppure  laddove si dovesse verificare una delle
seguenti condizioni:
    a)  il  punteggio  dell'area del pensiero e' insufficiente (ossia
inferiore o uguale a 4/72);
    b) il punteggio delle altre tre aree (area affettiva/relazionale,
area   della   produttivita'  e  delle  competenze  gestionali,  area
motivazionale) e' insufficiente (ossia inferiore o uguale a 16/72).
   Il  giudizio,  che  sara' comunicato per iscritto agli interessati
seduta  stante, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non
idonei» saranno esclusi dal concorso.
   4.  A  detti accertamenti saranno sottoposti, con riserva, anche i
concorrenti  di  cui  al precedente articolo 9, comma 11, e quelli di
cui  al  precedente  articolo  9,  comma  13, in caso di accoglimento
dell'istanza.  Tali  concorrenti,  qualora  giudicati  non  idonei al
termine  degli  accertamenti  attitudinali,  non  saranno  ammessi  a
sostenere gli ulteriori accertamenti sanitari eventualmente disposti,
di cui al gia' citato articolo 9.
   5.  La  commissione  per  gli accertamenti attitudinali dovra' far
pervenire, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali, i verbali
dei predetti accertamenti entro il terzo giorno lavorativo dalla data
di completamento dei medesimi.

        
      
                              Art. 11.

                     Prove di efficienza fisica


   1. Al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente
articolo  10,  i  concorrenti  giudicati idonei saranno sottoposti, a
cura  della  commissione  di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d),
alle  prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro
di  selezione  della  Marina  militare  di  Ancona  e/o presso idonee
strutture  sportive nella sede di Ancona. Detta commissione si potra'
avvalere,  per  l'esecuzione  delle  singole  prove,  del supporto di
ufficiali  e/o  sottufficiali  esperti  di settore della Forza armata
ovvero di esperti di settore esterno alla Forza armata.
   2.   Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
   3. Le prove consisteranno:
    a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:
     1) nuoto 25 m.;
     2) piegamenti sulle braccia;
    b) nell'esecuzione, a scelta, di uno dei seguenti esercizi:
     1) addominali;
     2) corsa piana 1000 m.
   Il  prospetto  delle  prove  di  efficienza  fisica,  le  relative
modalita' di svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire
in   ciascuna   prova  ed  i  comportamenti  che  dovranno  tenere  i
concorrenti  nell'ipotesi  di  momentanea  indisposizione  fisica, di
esiti  da  precedente  infortunio  o  di  infortunio che si verifichi
durante  l'effettuazione  degli esercizi sono riportati nell'allegato
L, che costituisce parte integrante del presente decreto.
   4.  Al  termine  delle  prove  di  efficienza  fisica previste per
ciascuna  giornata,  la  commissione  di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera d) redigera' il relativo verbale. Per essere giudicato idoneo
alle  prove  di  efficienza  fisica,  il  concorrente  dovra'  essere
risultato  idoneo  alle  prove  obbligatorie  ed  in  una di quelle a
scelta.  In caso contrario, sara' emesso un giudizio di non idoneita'
alle  prove di efficienza fisica. Tale giudizio, che sara' comunicato
per  iscritto  agli  interessati  a  cura  della  commissione  di cui
all'articolo  6,  comma  1,  lettera  d)  e'  definitivo. Pertanto, i
concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso senza
ulteriori comunicazioni.

        
      
                              Art. 12.

                             Prove orali


   1.  I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici,
a  quelli  attitudinali  ed  alle  prove di efficienza fisica saranno
ammessi alle prove orali che avranno luogo - presumibilmente nel mese
di  giugno  2009 - presso l'Accademia navale di Livorno, viale Italia
n.  72. A tal fine i concorrenti riceveranno la relativa convocazione
a  mezzo  lettera  raccomandata  o  telegramma.  Essi  sono  tenuti a
presentarsi  alle  predette prove orali muniti di idoneo documento di
riconoscimento  che  la  commissione  provvedera'  a fotocopiare, per
inviarne copia alla Direzione generale per il personale militare.
   2.  Coloro  che  risulteranno assenti al momento dell'inizio della
prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
La  Direzione  generale  per  il  personale  militare  si  riserva la
facolta'  di  riconvocare  ad  altra  data  i  concorrenti  che,  per
documentata  causa  di  forza maggiore, non potessero presentarsi nel
giorno  stabilito.  A tal fine gli interessati dovranno far pervenire
richiesta   di   riconvocazione   a   mezzo   lettera   raccomandata,
anticipandola via fax (n. 06/517052774) al massimo entro il giorno di
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo
dell'assenza.  Tuttavia  la  riconvocazione  potra'  essere  disposta
soltanto se la stessa risulti compatibile con la data di approvazione
della  graduatoria  finale  del  concorso  cui  partecipano di cui al
successivo articolo 13.
   3.  Le  modalita'  di svolgimento ed i programmi delle prove orali
sono  riportati  nei  gia'  citati  allegati  D,  E  ed F al presente
decreto.
   4.  La  prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto  in ciascuna delle materie oggetto della prova una votazione
non  inferiore  a 21/30, utile per la formazione della graduatoria di
merito  di  cui  al  successivo articolo 13. Il punteggio della prova
risultera' dalla media dei voti riportati in ciascuna materia.
   5.  I  concorrenti idonei nella prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la
prova orale facoltativa di lingua straniera in non piu' di due lingue
scelte  fra  francese,  inglese,  spagnolo e tedesco. La prova, della
durata massima di 15 minuti, si svolgera' con le seguenti modalita':
    a) breve colloquio a carattere generale;
    b)  lettura  di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
    c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
   6.  Ai  concorrenti  che  supereranno  la  prova  orale  di lingua
straniera   sara'  assegnato  un  punteggio,  in  relazione  al  voto
conseguito in ciascuna delle lingue prescelte, cosi' determinato:
    a) 20/30 o voto inferiore: 0,00 punti;
    b) 21/30: 0,05 punti;
    c) 22/30: 0,10 punti;
    d) 23/30: 0,15 punti;
    e) 24/30: 0,20 punti;
    f) 25/30: 0,25 punti;
    g) 26/30: 0,30 punti;
    h) 27/30: 0,35 punti;
    i) 28/30: 0,40 punti;
    j) 29/30: 0,45 punti;
    k) 30/30: 0,50 punti.
   7. La commissione dovra' far pervenire alla Direzione generale per
il  personale  militare  -  I  Reparto  -  1ª  Divisione reclutamento
ufficiali,   entro   il   terzo   giorno  lavorativo  dalla  data  di
completamento delle prove orali, i verbali delle prove medesime.

        
      
                              Art. 13.

                             Graduatorie


   1.  I  concorrenti  giudicati  idonei  in  tutte  le  prove  e gli
accertamenti  previsti  dal presente decreto saranno iscritti, a cura
della rispettiva commissione esaminatrice, in graduatorie generali di
merito,  distinte  per  ciascuno  dei  concorsi  di cui al precedente
articolo 1, comma 1.
   2.  Tali  graduatorie  generali  di merito saranno formate secondo
l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, ottenuti sommando:
    a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
    b) il punteggio conseguito nella prova orale;
    c) l'eventuale punteggio riportato per i titoli di merito;
    d)  l'eventuale punteggio incrementale ottenuto in ciascuna prova
orale facoltativa di lingua straniera.
   3.  Le  graduatorie  dei  concorrenti  idonei  in ciascun concorso
saranno  approvate  con  distinti  decreti dirigenziali, nei quali si
terra' conto della riserva di posti prevista a favore degli ufficiali
ausiliari  della Marina, di cui al precedente articolo 2 del presente
decreto.  Detti  posti,  qualora  non  ricoperti per insufficienza di
riservatari  idonei,  saranno  devoluti agli altri concorrenti idonei
compresi  nella rispettiva graduatoria di merito del concorso secondo
l'ordine della graduatoria medesima.
   4.  Fermo  restando  quanto  indicato  nel precedente comma 3, nei
decreti  di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita'
di  merito,  dei  titoli di preferenza posseduti dai concorrenti alla
data   di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande,
sempreche'  siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al
concorso  o  in  apposita  dichiarazione  sostitutiva  allegata  alla
medesima.
   5. Saranno dichiarati vincitori, sempreche' non siano sopravvenuti
gli  elementi impeditivi di cui all'articolo 1, comma 4, del presente
decreto, i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti,
si collocheranno utilmente nelle rispettive graduatorie di merito.
   6.  I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel   Giornale   ufficiale  del  Ministero  della  difesa.  Di  detta
pubblicazione  sara'  dato  avviso  nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica  italiana.  I  decreti  saranno,  inoltre,  pubblicati nel
Foglio  d'ordini  della Marina militare e, a puro titolo informativo,
nel sito web « www.difesa.it ».

        
      
                              Art. 14.

                               Nomina


   1.  I  concorrenti  che  nelle  graduatorie  di  cui al precedente
articolo  13,  comma  5, risulteranno compresi nel numero dei posti a
concorso,   saranno   dichiarati   vincitori  e  -  acquisito  l'atto
autorizzativo  eventualmente  prescritto - nominati, rispettivamente,
Sottotenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo normale del
Corpo  del genio navale, del Corpo sanitario militare marittimo e del
Corpo  delle  capitanerie di porto, con anzianita' assoluta nel grado
stabilita nei rispettivi decreti presidenziali di nomina, che saranno
immediatamente esecutivi.
   2.  Il  conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche  successivo  alla  nomina  medesima, del possesso del requisito
della  condotta e delle qualita' morali di cui al precedente articolo
3 del presente decreto.
   3.  I  vincitori  - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi  di  cui  al  precedente  articolo  1,  comma  4 - saranno
invitati  ad  assumere  servizio  in  via  provvisoria, sotto riserva
dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina
e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4.
   4. Dopo la nomina essi frequenteranno, come previsto dall'articolo
4,  comma  7,  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1997, n. 490, e
successive   modificazioni,  un  corso  applicativo,  di  durata  non
superiore   ad   un  anno  accademico,  con  le  modalita'  stabilite
dall'Ispettorato delle Scuole della Marina militare.
   5.  La  mancata  presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza  dalla  nomina,  ai  sensi dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
   6.  All'atto  della  presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre  arruolamento  volontario,  con  una  ferma  di anni cinque
decorrente  dalla  data  di inizio del corso medesimo che avra' pieno
effetto,  tuttavia,  soltanto  all'atto  del  superamento  del  corso
applicativo.  Il  rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la
revoca della nomina.
   7.  Il  concorrente  di  sesso  femminile nominato Sottotenente di
vascello  in  servizio  permanente  che,  trovandosi nelle condizioni
dell'articolo  10  del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non
possa  frequentare  il  corso applicativo sara' rinviato d'ufficio al
corso successivo.
   8. Nel caso in cui alcuni dei posti risultassero non ricoperti per
rinuncia  o  decadenza  dei  vincitori,  la Direzione generale per il
personale  militare  potra'  procedere all'ammissione al corso, con i
criteri   indicati   nel   precedente  articolo  13,  entro  la  data
corrispondente  al  compimento di 1/12 della durata del corso stesso,
di  altrettanti  concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva
graduatoria di merito.
   9.   Nei  confronti  degli  ufficiali  che  supereranno  il  corso
applicativo  la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita'  relativa  verra'  rideterminata  in base alla media del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito  nella  graduatoria  di  fine  corso. Allo stesso modo, al
superamento  del  corso  applicativo frequentato, sara' rideterminata
l'anzianita'  relativa  degli ufficiali di cui al precedente comma 7,
ferma  restando  l'anzianita'  assoluta  di nomina. Per gli ufficiali
appartenenti   alle   forze  di  completamento  si  applicheranno  le
disposizioni   previste   dall'articolo   25,  comma  4  del  decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
   10.  Per  gli  ufficiali  che  non  supereranno o non porteranno a
compimento  il  corso  applicativo  verranno disposti la revoca della
nomina,  a  decorrere  dalla data di conferimento della stessa, ed il
proscioglimento   dalla  ferma  contratta.  Gli  interessati  saranno
collocati  in  congedo  ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il
periodo  di  durata  del  corso  e'  computato  per  intero  ai  fini
dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente.

        
      
                              Art. 15.

                     Accertamento dei requisiti


   1.  Ai  fini  dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo  3  del  presente  decreto,  la  Direzione  generale  per il
personale   militare  provvedera'  a  chiedere  alle  amministrazioni
pubbliche  ed  Enti  competenti  la conferma di quanto dichiarato dai
vincitori  nelle  domande  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente rese.
   2.  Fermo  restando  quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'articolo  76 del decreto del Presidente della Repubblica
28  dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma   1   non   emergesse   la   veridicita'  del  contenuto  della
dichiarazione,  il  dichiarante  decadra'  dai benefici eventualmente
conseguiti   con   il   provvedimento   emanato   sulla   base  della
dichiarazione non veritiera.
   3.  Il  certificato  del  casellario  giudiziale  verra' acquisito
d'ufficio.

        
      
                              Art. 16.

                             Esclusioni


   1.  La  Direzione  generale  per  il  personale militare puo', con
provvedimento  motivato,  escludere  in  ogni  momento  dal  concorso
qualsiasi   concorrente  che  non  fosse  ritenuto  in  possesso  dei
prescritti  requisiti,  nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina  ad  ufficiale  in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.

        
      
                              Art. 17.

                      Spese di viaggio. Licenza


   1.  Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli  accertamenti  di  cui  al  precedente  articolo 5 del presente
decreto  (compresi  quelli  eventualmente necessari per completare le
varie  fasi  concorsuali), nonche' quelle sostenute per la permanenza
presso   le   relative   sedi  di  svolgimento,  sono  a  carico  dei
concorrenti.
   2.  I  concorrenti  che siano militari in servizio potranno fruire
della   licenza  straordinaria  per  esami,  compatibilmente  con  le
esigenze  di servizio, sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali
dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli
accertamenti previsti dal precedente articolo 5 del presente decreto,
nonche'  quelli  necessari  per  il  raggiungimento della sede ove si
svolgeranno  dette  prove ed accertamenti e per il rientro nella sede
di servizio, per i quali non sara', dunque, rilasciato il certificato
di  viaggio. In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza
ordinaria,  potra'  essere  concessa  nell'intera  misura prevista di
norma  per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due
periodi,  di  cui  uno,  non  superiore  a dieci giorni, per le prove
scritte.   Qualora  il  concorrente  non  sostenga  le  prove  e  gli
accertamenti  per  motivi  dipendenti  dalla sua volonta', la licenza
straordinaria  sara'  commutata  in  licenza  ordinaria  dell'anno in
corso.

        
      
                              Art. 18.

                   Trattamento dei dati personali


   1.  Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali,
per  le  finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una  banca  dati  automatizzata  anche  successivamente all'eventuale
instaurazione  del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
   2.  Il  conferimento  di  tali  dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
   3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare o
cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.
   4.  I  diritti  di cui al precedente comma 3 potranno essere fatti
valere  nei  confronti  del Direttore della Direzione generale per il
personale   militare,  titolare  del  trattamento.  Responsabile  del
trattamento,   fino   al  definitivo  conferimento  della  nomina  ad
ufficiale  in servizio permanente, e' il Direttore della la Divisione
reclutamento ufficiali della Direzione generale medesima.
   Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi della
normativa  vigente,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 gennaio 2009

                                           Generale di Corpo d'Armata
                                                  Mario Roggio

Ammiraglio Ispettore Capo (CP)
Raimondo Pollastrini