Concorso per 5 allievi finanzieri ausiliari (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 5
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 97 del 12-12-2008
Sintesi: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA AVVISO Procedura di selezione per il reclutamento di cinque allievi finanzieri, riservata ai congiunti del personale delle Forze di Polizia, deceduto o reso permanentemente invalido per causa ...
Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 15-12-2008
Data Scadenza bando 12-01-2009
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
AVVISO
Procedura   di  selezione  per  il  reclutamento  di  cinque  allievi
   finanzieri,  riservata  ai  congiunti del personale delle Forze di
   Polizia,  deceduto  o  reso  permanentemente invalido per causa di
   servizio. Anno 2008.
                       IL COMANDANTE GENERALE

   Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante "Ordinamento del Corpo della guardia di finanza";
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  642,  recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e l'articolo 19
della   legge   18  febbraio  1999,  n.  28,  concernente  "Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti";
   Vista  la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante "Nuove norme per il servizio di leva";
   Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del
servizio sanitario nazionale";
   Vista   la   legge   24   dicembre  1986,  n.  958,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, recante "Norme sul servizio militare
di leva e sulla ferma di leva prolungata";
   Visto  l'articolo  4  del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante "Specifici limiti di altezza
per  la  partecipazione  ai  concorsi  pubblici", come modificato dal
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n.
227;
   Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  "Esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche";
   Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  "Nuove  norme  in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  e  successive  modificazioni,  concernente "Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi";
   Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante "Attuazione dell'articolo 3
della  legge  6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento
del  personale  non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia
di finanza";
   Viste  le  disposizioni contenute nel Foglio d'Ordini Speciale sul
reclutamento  degli  allievi  finanzieri,  datato 14 dicembre 1995, e
successive modificazioni;
   Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed   integrazioni,   recante   "Misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo";
   Vista  la  legge  16  giugno  1998,  n. 191, recante "Modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127,  nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e  di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica";
   Vista  la  legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  "Nuove  norme  in materia di obiezione di
coscienza",  nonche'  la  legge  6  marzo  2001,  n.  64, concernente
"Istituzione del servizio civile nazionale";
   Visto  il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
"Regolamento  recante  norme  per l'individuazione dei limiti di eta'
per  la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di
finanza,  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma 6, della legge15 maggio
1997, n. 127";
   Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante "Delega al Governo
per l'istituzione del servizio militare volontario femminile";
   Visto  il  decreto  legislativo  31  gennaio  2000, n. 24, recante
"Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380";
   Visto  il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
"Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380";
   Visto  il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n.  416631,  datato  15  dicembre 2003, e successive modificazioni ed
integrazioni,  riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  e  successive  modificazioni,  recante  "Testo  unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)";
   Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Norme    generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
   Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali";
   Visto  l'articolo  30  della legge 23 agosto 2004, n. 226, recante
"Sospensione   anticipata   del   servizio  obbligatorio  di  leva  e
disciplina  dei  volontari  di  truppa  in  ferma prefissata, nonche'
delega  al  Governo per il conseguente coordinamento con la normativa
di settore";
   Visto  il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, contenente
"Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica   degli   atenei,   approvato   con  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509";
   Vista  la  determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza  n.  98635,  datata 26 marzo 2008, registrata al Dipartimento
Ragioneria  Generale  dello  Stato  - Ufficio Centrale del Bilancio -
presso  il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008,
al  n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle
varie  Autorita'  gerarchiche del Corpo, e successive modificazioni e
integrazioni;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 2008,
recante  "Autorizzazione  ad assumere personale a tempo indeterminato
per  la  Polizia  di  Stato,  l'Arma  dei Carabinieri, il Corpo della
Guardia  di  finanza,  il  Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo
forestale  dello  Stato,  ai  sensi  dell'articolo 3, comma 89, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244";
   Viste  le  note  n.  41818,  in  data  18  settembre  2008,  della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica  -  U.P.P.A.  e  n.  110072,  in data 22 settembre 2008, del
Ministero   dell'Economia   e  delle  Finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria  Generale  dello  Stato  - I.G.O.P., con le quali e' stata
autorizzata la rimodulazione delle predette assunzioni,
                              Determina

                               Art. 1.

                          Posti disponibili


   1.  E'  indetta,  per  l'anno  2008, una procedura di selezione, a
domanda,  per il reclutamento di 5 allievi finanzieri del contingente
ordinario  della Guardia di finanza, riservata al coniuge ed ai figli
superstiti,  nonche'  ai  fratelli  o  alle  sorelle,  qualora  unici
superstiti,  del  personale  delle  Forze di polizia, deceduto o reso
permanentemente  invalido  al servizio, con invalidita' non inferiore
all'ottanta  per  cento  della  capacita'  lavorativa, in conseguenza
delle  azioni  criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge
23  dicembre  2000,  n.  388, ed alle leggi ivi richiamate ovvero per
effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di
polizia o di soccorso pubblico.
   2. Lo svolgimento della procedura comprende:
    a) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
    b) accertamento dell'idoneita' psico - fisica;
    c) valutazione dei titoli.
   3. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal
Comando Generale della Guardia di finanza.

        
      
                               Art. 2.

       Requisiti e condizioni per l'ammissione alla procedura


   1.  Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani, anche
se non appartenenti al territorio della Repubblica, che:
    a) godano dei diritti civili e politici;
    b)   abbiano  compiuto,  alla  data  del  31  dicembre  2008,  il
diciottesimo  anno  di  eta'  e  non superato il ventiseiesimo, cioe'
siano  nati  nel  periodo  compreso  tra il 31 dicembre 1982 ed il 31
dicembre  1990, estremi compresi. Il limite massimo di eta' richiesto
e'  elevato  di  un periodo pari all'effettivo servizio prestato fino
alla  scadenza  del termine utile per la presentazione delle domande,
comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato
servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata;
    c)  abbiano,  se  minorenni  all'atto  della  presentazione della
domanda,  il consenso dei genitori o del genitore esercente la patria
potesta'  o  del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella
Guardia di finanza;
    d)  siano  in  possesso  del  diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
    e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o
condannati  per  delitti  non  colposi  ne'  sottoposti  a  misure di
prevenzione;
    f)  non  si  trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni   comunque   incompatibili   con   l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato giuridico di finanziere;
    g)  siano  in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite  per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della guardia di finanza.
    h)  non  siano  stati  espulsi  dalle  Forze  Armate  o dai Corpi
militarmente  o  civilmente  organizzati  ne' destituiti dai pubblici
uffici;
    i)  non  siano  stati  ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale  quali  obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a
tale  status,  ai  sensi dell'articolo 15, comma 7-ter, della legge 8
luglio 1998, n. 230;
    l)  qualora  gia' sottoposti alla visita di leva, non siano stati
riformati in quell'occasione o successivamente ad essa;
    m)  appartengano  alle  categorie di cui all'articolo 6, comma 2,
del  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  e  successive
modificazioni.
   2.  I  suddetti  requisiti,  ad  eccezione  di  quelli di cui alle
lettere  b),  e) ed f), devono essere posseduti alla data di scadenza
del  termine  utile  per  la presentazione delle domande e conservati
fino alla data dell'effettivo incorporamento.

        
      
                               Art. 3.

                      Domanda di partecipazione


   1.  La  domanda  di  partecipazione va presentata, possibilmente a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Centro  di  Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria
di  Porta  Furba,  n.  34  -  00181 Roma - Appio, entro trenta giorni
decorrenti  dalla data di pubblicazione della presente determinazione
sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  -  4a  Serie
Speciale.
   2. I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione:
    a)  idonea  documentazione,  rilasciata  dall'Amministrazione  di
appartenenza  del  congiunto deceduto o reso permanentemente invalido
al   servizio,   che  attesti  il  possesso  del  requisito  previsto
dall'articolo 2, comma 1, lettera m);
    b) per coloro che hanno prestato servizio militare volontario, di
leva  e di leva prolungata, autocertificazione del foglio di congedo,
per fruire dell'elevazione del limite di eta', prevista dall'articolo
2, comma 1, lettera b);
    c)  per  coloro  che, alla data di presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura, siano minorenni, l'atto di assenso, in
carta  semplice,  conforme all'allegato 1, sottoscritto da entrambi i
genitori  o  da  uno  solo,  in caso di impedimento dell'altro, o dal
tutore,  in  caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui
l'atto   sia   firmato  da  uno  solo  dei  genitori,  devono  essere
documentati  i  motivi  per  cui manca l'assenso dell'altro genitore.
Sono  esonerati  dalla presentazione del suddetto atto gli aspiranti,
anche se minorenni, che rivestano la qualifica di militare alle armi.
   3.  La  domanda  deve  essere  redatta  esclusivamente su apposito
modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 2),
e  disponibile  presso  tutti  i  Reparti  del Corpo nonche' sul sito
internet http://www.gdf.it/ , nella sezione relativa ai concorsi.
   4.  Le  domande  di  partecipazione  alla procedura si considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso  di  ricevimento,  entro  il  termine di cui al comma 1. A tal
fine,  fa  fede  il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le
domande  spedite  non a mezzo raccomandata sono accettate soltanto se
pervenute al Centro di Reclutamento entro il suindicato termine.
   5.  Non  sono  prese  in  considerazione  quelle  domande che, pur
inoltrate  nei  termini  indicati,  dovessero  pervenire al Centro di
Reclutamento  oltre  la  data  di  inizio  delle selezioni. Le stesse
verranno archiviate.
   6.  Le  domande  di  partecipazione  alla  procedura  prodotte nei
termini,  ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni   prescritte   all'articolo  4,  sono  restituite  agli
interessati,   per   essere   successivamente   regolarizzate  ovvero
integrate  con  le  dichiarazioni  precedentemente  omesse,  entro il
termine loro comunicato dal Centro di Reclutamento. L'impossibilita',
per  qualsiasi  motivo,  di  rispettare il predetto termine, comporta
l'archiviazione dell'istanza.
   7.   Le   domande  non  sottoscritte  sono,  invece,  direttamente
archiviate.
   8.  Alle incombenze di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 provvede il Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza.
   9.  I  provvedimenti  di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente  articolo,  sono  notificati  agli  interessati, che possono
impugnarli, producendo ricorso:
    a)   gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione,  ex  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30
giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 2, primo comma,
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
    b)  giurisdizionale,  al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge
6  dicembre  1971,  n. 1034, e dell'articolo 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        
      
                               Art. 4.

                 Elementi da indicare nella domanda


   1.  Il  candidato deve indicare nella domanda (modello in allegato
2):
    a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita,
nonche'  luogo  di  residenza  ed  indirizzo,  completo del numero di
codice di avviamento postale e, ove possibile, del numero telefonico;
    b) il possesso della cittadinanza italiana;
    c)  di  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  del Comune di
residenza e di godere dei diritti civili;
    d)  di  non  essere  imputato  e  di non aver subito condanne per
delitti non colposi ne' di essere sottoposto a misure di prevenzione;
    e)  lo  stato  civile  e  il  numero  dei figli, eventualmente, a
carico;
    f) il titolo di studio di cui e' in possesso;
    g)  l'eventuale  possesso  dei  titoli  preferenziali  di  cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni;
    h) la posizione nei riguardi del servizio militare;
    i)  di  non  essere  stato  espulso  dalle Forze armate dai corpi
militarmente  o  civilmente  organizzati  ne' destituito dai pubblici
uffici;
    l)  di  non  essere  stato  ammesso a prestare il servizio civile
nazionale  quale  obiettore  di coscienza ovvero di aver rinunciato a
tale  status,  ai  sensi dell'articolo 15, comma 7-ter, della legge 8
luglio 1998, n. 230;
    m)  di  essere  disposto,  in  caso  di  nomina  a  finanziere, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio;
    n)  l'indirizzo  presso  il  quale  desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni, completo, ove possibile, di un recapito telefonico;
    o)  di appartenere alle categorie di cui all'articolo 6, comma 2,
del  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  e  successive
modificazioni.
   2. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente
e  nel  modo  piu' celere, al Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza,  il  quale non assume alcuna responsabilita' circa possibili
disguidi  derivanti  da  errate,  mancate  o  tardive segnalazioni di
variazioni  di  recapito  o  da  eventi  di forza maggiore. Lo stesso
Centro di Reclutamento, inoltre, non assume alcuna responsabilita' in
caso  di  ritardata  ricezione,  da parte dei candidati, di avvisi di
convocazione,  dovuta  a  disguidi  postali  o  ad  altre  cause  non
imputabili    a    propria   inadempienza.   Deve,   infine,   essere
tempestivamente  comunicata  allo  stesso Centro di Reclutamento ogni
variazione   che   dovesse   intervenire,  procedura  durante,  nella
posizione del candidato ai fini del servizio militare.
   3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso  di  false  dichiarazioni,  incorre  nelle sanzioni previste dal
codice  penale  e  dalle  leggi  speciali e decade da ogni beneficio,
eventualmente  conseguente  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.

        
      
                               Art. 5.

                      Istruttoria delle domande


   1.  Tutti  i  candidati,  le  cui  istanze di partecipazione siano
considerate  valide,  in  quanto  complete  dei  dati richiesti, sono
ammessi  alla  procedura,  con  riserva,  in attesa dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
   2.  L'ammissione  con  riserva deve intendersi fino all'inizio del
corso di formazione.

        
      
                               Art. 6.

                      Commissione giudicatrice


   1.   La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione  del  Comandante  Generale  della Guardia di finanza o
dell'Autorita'  dal  medesimo delegata, e' presieduta da un ufficiale
generale   della  Guardia  di  finanza  e  ripartita  nelle  seguenti
sottocommissioni,  ciascuna delle quali e' presieduta da un ufficiale
superiore del Corpo:
    a) sottocommissione per la valutazione dei titoli e la formazione
della  graduatoria  finale di merito, composta da due ufficiali della
Guardia di finanza, membri;
    b)    sottocommissione    per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale  dei  candidati  al  servizio  incondizionato nel Corpo,
composta  da due ufficiali della Guardia di finanza periti selettori,
membri;
    c) sottocommissione per la visita medica preliminare, composta da
un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali medici, membri;
    d)  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita  medica  preliminare,
composta  da un ufficiale della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici  (di  cui  almeno  uno  di grado superiore a quello dei medici
della  precedente  sottocommissione  o, a parita' di grado, comunque,
con anzianita' superiore), membri.
   2.  Gli  ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere in
servizio.
   3.  Le  sottocommissioni,  per  i lavori di rispettiva competenza,
possono  avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
La  sottocommissione  di  cui al comma 1, lettera b), puo' avvalersi,
altresi',  durante  gli  accertamenti  attitudinali,  dell'ausilio di
psicologi.
   4.  Gli  atti  compilati  dalle  sottocommissioni  sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
   5. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori,
avvalersi  di  personale  di  sorveglianza  all'uopo  individuato dal
Centro di Reclutamento.

        
      
                               Art. 7.

                 Adempimenti delle sottocommissioni


   1.  Le sottocommissioni preViste dall'articolo 6, comma 1, lettere
b),  c)  e  d),  compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da
tutti i componenti.

        
      
                               Art. 8.

                     Esclusione dalla procedura


   1.  Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale  della  Guardia  di  finanza,  puo' essere disposta, in ogni
momento,  l'esclusione  dalla procedura dei candidati non in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 2.
   2.  Le  proposte  di  esclusione  sono  formulate  dal  Centro  di
Reclutamento.
   3.  Avverso  tali  esclusioni,  gli  interessati  possono produrre
ricorso:
    a)  gerarchico,  al  Capo  di Stato Maggiore del Comando Generale
della  Guardia  di  finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  entro  30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo
2,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199;
    b)  giurisdizionale,  al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge
6  dicembre  1971,  n. 1034, e dell'articolo 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        
      
                               Art. 9.

                    Documento di identificazione


   1.  Ad  ogni  convocazione, i candidati devono esibire la carta di
identita'   oppure  un  documento  di  riconoscimento  rilasciato  da
un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia recente.

        
      
                              Art. 10.

              Accertamento dell'idoneita' attitudinale


   1.   I   candidati  in  possesso  dei  prescritti  requisiti  sono
convocati,  a  cura  del  Centro  di  Reclutamento  della  Guardia di
finanza,   per   essere  sottoposti  all'accertamento  dell'idoneita'
attitudinale;
   2.  L'idoneita'  attitudinale  dei  candidati  e'  accertata dalla
sottocommissione  indicata  all'articolo  6,  comma  1, lettera b), e
tende  a  verificare  il  possesso  delle  attitudini  necessarie per
ricoprire il ruolo ambito.
   3. Detto accertamento si articola in:
    a) test intellettivi, per valutare le capacita' di ragionamento;
    b)  test di personalita' e questionario biografico, per acquisire
elementi  circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita
passata e presente;
    c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test.
   4.   Prima   dell'effettuazione  dell'accertamento  dell'idoneita'
attitudinale  dei  candidati,  la  citata  sottocommissione fissa, in
apposito  atto,  i  criteri  cui  attenersi  per la valutazione degli
stessi.
   5.  I  candidati  risultati  idonei agli accertamenti attitudinali
sono  ammessi  a sostenere la visita medica preliminare, mentre i non
idonei sono esclusi dalla procedura.
   6.  Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
   7.   Avverso   l'esclusione  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso:
    a)  giurisdizionale,  al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge
6  dicembre  1971,  n. 1034, e dell'articolo 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    b)  straordinario  al  Capo  dello  Stato, entro 120 giorni dalla
predetta data, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

        
      
                              Art. 11.

              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica


   1.  L'idoneita'  psico-fisica  dei candidati e' accertata da parte
della  sottocommissione indicata all'articolo 6, comma 1, lettera c),
mediante   visita   medica   preliminare,   comprensiva  degli  esami
specialistici,  presso  il  Centro  di  Reclutamento della Guardia di
finanza, in Roma.
   2.  L'accertamento  dell'idoneita'  e'  eseguito  in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
   3.  Il  giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e',
immediatamente,  comunicato all'interessato, il quale, in caso di non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica   di  revisione,  fatta  eccezione  per  i  requisiti  di  cui
all'articolo  13,  commi  6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla
visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione  di cui al comma 1 al momento della comunicazione di
non  idoneita'.  Eventuali  istanze  presentate  successivamente sono
ritenute nulle.
   4.  La  visita medica di revisione e' effettuata non prima del 15°
giorno  successivo  alla  comunicazione  di non idoneita' alla visita
medica preliminare.
   5.  Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), e verte soltanto sulle cause
che   hanno   dato   luogo   al   giudizio   di   inidoneita'   della
sottocommissione per la visita medica preliminare.
   6. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o
di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dalla procedura
di selezione.
   7.   Il   giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
   8.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati  possono  produrre  ricorso  secondo  le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 10.

        
      
                              Art. 12.

                       Requisiti psico-fisici


   1.  Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici  hanno il compito di selezionare candidati che rientrano
nei  profili  sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n.   155,  e,  prima  dello  svolgimento  dei  lavori  di  rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati.
   2.  I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia  di  finanza,  per  sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria,
con  data  non  anteriore  a  giorni  60, rilasciata da una struttura
sanitaria  pubblica,  anche  militare, o privata convenzionata con il
Servizio Sanitario Nazionale:
    a)   certificato   attestante  l'effettuazione  ed  il  risultato
dell'accertamento  per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che
anticorpali;
    b)  certificato  attestante  l'esito  del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
    c)  certificazione che escluda la presenza di allergopatie, anche
in fase asintomatica, da accertare mediante:
     1) dosaggio delle IgE totali;
     2)  visita  allergologica generale. Il relativo certificato deve
riportare   espressamente  l'esito  del  dosaggio  delle  IgE  totali
effettuato.
   La  positivita'  ai  suddetti  accertamenti  comporta l'esclusione
dalla procedura.
   3.   In   sede  di  accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica,  i
candidati  devono,  altresi',  produrre un certificato (fac-simile in
allegato  3), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
    a) lo stato di buona salute;
    b)       la       presenza/assenza       di       deficit      di
glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD);
    c) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche.
   4.  La mancata presentazione dei certificati di cui ai commi 2 e 3
comporta  l'esclusione  dalla  procedura,  se  gli  stessi  non  sono
presentati  o fatti pervenire al Centro di Reclutamento entro la data
comunicata all'atto della visita medica preliminare.
   5. I candidati sono sottoposti a visita:
    a) neurologica;
    b) psichiatrica;
    c) otorinolaringoiatrica;
    d) oculistica;
    e) odontostomatologica;
    f) ginecologica.
   6. I candidati, all'atto della visita, devono, comunque, avere:
    a) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini;
    b) statura non inferiore a m 1,61 per le donne;
    c) acutezza visiva:
     1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle tre diottrie anche in un solo occhio;
     2) campo visivo e motilita' oculare normali;
     3) visione binoculare;
     4) senso cromatico normale alle matassine colorate.
   7.  I  candidati  con  vizi  visivi devono presentarsi alla visita
medica muniti delle proprie lenti correttive "a tempiali".
   8.  La  rilevazione  dell'entita'  visiva  per  detti candidati e'
effettuata con lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto".
   9.  Sono  causa  di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
   10.  Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei   i  candidati  il  cui  deficit  sia  superiore  ai  seguenti
parametri:
    a) monolaterale: 35 dB;
    b) bilaterale: P.P.T. 20%.
   11.  Sono,  inoltre,  cause di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze   psico-attive   e/o   la   positivita'   ai  relativi  test
tossicologici.
   12.  La  dentatura  deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti   almeno  24  elementi  dentari  efficienti  nella  funzione
masticatoria.  I denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di  due  coppie  masticatorie  contrapposte.  La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
   13.  Ai  fini  del  computo  del numero minimo di elementi dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
   14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
    a) radiografia del torace;
    b) dell'urina ed ematochimici;
    c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
    d) test psico-clinici.
   15.  I  concorrenti  sono,  eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite   specialistiche   ed  esami  strumentali  e  di  laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
   16.  I  candidati,  che non raggiungono i requisiti fisici minimi,
negli  accertamenti  di  cui ai commi 6, 11 e 12, sono immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio, non e' ammessa visita di revisione.
   17.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo, gli
interessati  possono  produrre  ricorso  secondo  le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 10.
   18.  Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede
di  visite  mediche,  un  test  di gravidanza di data non anteriore a
cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza
di  detto  stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo
sopraindicato,  sottoposta  al test di gravidanza presso il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza.
   19.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultino  positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti  o  degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa sede, la
competente  sottocommissione  non  puo'  procedere  agli accertamenti
previsti  e  deve  esimersi  dalla  pronuncia  del giudizio, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155,  secondo  il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento  all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio militare.
Tali  candidate  sono escluse dalla procedura, ai sensi dell'articolo
3,  comma  3,  del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di
temporaneo  impedimento sussista ancora alla data comunicata all'atto
della visita medica preliminare.

        
      
                              Art. 13.

      Mancata presentazione del candidato alle prove selettive


   1.    Il    candidato    che,    per   cause   non   riconducibili
all'Amministrazione  che  ha  indetto  la  presente procedura, non si
presenta,   nel   giorno   e   nell'ora   stabiliti   per   sostenere
l'accertamento    dell'idoneita'    attitudinale   e   l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica previsti, rispettivamente, dagli articoli
10  e  11  e'  considerato  rinunciatario  e,  quindi,  escluso dalla
procedura.
   2.  Compatibilmente  con  i  tempi  tecnici  di espletamento delle
succitate    fasi    selettive,   i   presidenti   delle   competenti
sottocommissioni hanno facolta', su istanza motivata, di anticipare o
posticipare   la   convocazione   dei  candidati,  nel  rispetto  del
calendario  di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso il
Centro  di  Reclutamento  della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi,
Sezione  AA.FF.,  via  della  Batteria  di  Porta Furba, n. 34, 00181
ROMA/APPIO, deve essere anticipata, via fax, al n. 0624290674.

        
      
                              Art. 14.

                           Documentazione


   1.  Il  Centro  di Reclutamento della Guardia di finanza provvede,
anche  avvalendosi  del  Comando Provinciale della Guardia di finanza
competente  (ovvero  del  locale  Comando  Regionale della Guardia di
finanza,  per  i residenti in Valle d'Aosta), a richiedere i seguenti
atti relativi ai candidati:
    a)  rapporto  sul  servizio  prestato, per i candidati militari o
impiegati  delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai  superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle note
caratteristiche o di qualifica;
    b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della
cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e,
per  il  personale  di  ruolo  nelle pubbliche amministrazioni, copia
integrale dello stato matricolare;
    c) dichiarazione del casellario giudiziale;
    d) nulla osta della competente autorita' militare per i candidati
in  servizio  militare  o che abbiano gia' partecipato alla visita di
leva  o siano arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 13 e 14
della  legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano concorso alla leva
di mare.
   2.  I  candidati giudicati idonei al termine degli accertamenti di
cui  agli  articoli  10  e  11  devono  presentare direttamente o far
pervenire,  a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Centro
di  Reclutamento  della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione
allievi  finanzieri,  via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181
Roma/Appio,  entro  la  data  comunicata all'atto della visita medica
preliminare,  i  certificati rilasciati dalle competenti autorita' su
carta   semplice,  ovvero  le  dichiarazioni  sostitutive,  nei  casi
previsti  dalla  legge,  comprovanti  il  possesso  dei requisiti che
conferiscono  ai  candidati  i  titoli  preferenziali,  stabiliti dal
decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. A tal
fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
   3.  I  documenti,  incompleti  o  affetti  da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro la data indicata dal Centro di Reclutamento.

        
      
                              Art. 15.

                    Graduatoria finale di merito


   1.  Al  termine  degli  accertamenti,  la  sottocommissione di cui
all'articolo  6,  comma  1, lettera a), procede, secondo il punteggio
riportato  da  ciascun  candidato,  alla formazione della graduatoria
finale di merito.
   2.  Il  punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punti
attribuiti per il possesso dei titoli di cui alla tabella in allegato
4.
   3.  A  parita'  di  punteggio,  sono  osservate  le  norme  di cui
all'articolo  5  del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191.
   4.  La  graduatoria e' approvata con determinazione del Comandante
Generale della Guardia di finanza.

        
      
                              Art. 16.

                  Ammissione al corso di formazione


   1.  Sono  ammessi  al  corso di formazione, in qualita' di allievi
finanzieri,  previo superamento della visita medica di incorporamento
da   parte  del  Dirigente  il  Servizio  Sanitario  del  Reparto  di
istruzione, gli aspiranti iscritti nella graduatoria finale di merito
di   cui  all'articolo  15,  nei  limiti  dei  posti  previsti  dalla
procedura, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.
   2.  Entro  20  giorni  dall'inizio  del corso, il Comando Generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori della procedura di
selezione  altri candidati idonei, nell'ordine della graduatoria, per
ricoprire  posti  resisi, eventualmente, disponibili, tra i candidati
precedentemente  dichiarati  vincitori,  con  le  modalita' di cui al
comma 1.
   3.  I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario
del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la
non  idoneita'  psico-fisica  dei  candidati devono essere notificati
agli  interessati,  che possono impugnarli producendo ricorso secondo
le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.

        
      
                              Art. 17.

                   Mancata presentazione al corso


   1.  Il  candidato,  regolarmente  convocato  per  la frequenza del
corso,  e'  considerato  rinunziatario al corso stesso qualora non si
presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
   2.  Eventuali  ritardi,  dovuti  a causa di forza maggiore, devono
essere  comunicati  a  mezzo fax, al massimo entro 24 ore dall'inizio
del  corso,  al Comandante del Reparto di Istruzione che li valuta e,
se indipendenti dalla volonta' dell'interessato, provvede a stabilire
un  ulteriore  termine di presentazione. I giorni di assenza maturati
sono  computati  ai  fini  della  proposta  di rinvio d'autorita' dal
corso,  secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate
al  candidato tramite il competente Comando Provinciale della Guardia
di  finanza  (ovvero  il  locale  Comando  Regionale della Guardia di
finanza,   per   i  residenti  in  Valle  d'Aosta)  o  il  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all'estero.
   3.  Nel  caso  in  cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni
dall'inizio  del  corso, l'interessato e' rinviato alla frequenza del
corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.

        
      
                              Art. 18.

               Spese di partecipazione alla procedura


   1.  Le  spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio,  sostenute per la
partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.

        
      
                              Art. 19.

           Trattamento economico degli allievi finanzieri


   1.   Durante  la  frequenza  del  corso,  gli  allievi  finanzieri
percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in
vigore.
   2.  Gli  allievi  finanzieri  fruiscono del vitto, dell'alloggio e
della vestizione, le cui spese sono a carico dell'Amministrazione.
   3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
    a) per la manutenzione del vestiario;
    b) di carattere personale e straordinario.

        
      
                              Art. 20.

                  Assegnazione al termine del corso


   1. Al termine del corso di istruzione, i finanzieri sono destinati
nelle  sedi  ove  esigenze organiche e di servizio lo richiedono, con
obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.

        
      
                              Art. 21.

                 Sito internet ed informazioni utili


   1.  Ulteriori informazioni sulla procedura possono essere reperite
consultando    il    sito    internet    del    Corpo   all'indirizzo
 http://www.gdf.it/ , nella sezione relativa ai concorsi.
   2.   Parimenti,   e'   pubblicata  sul  citato  sito  internet  la
graduatoria finale.

        
      
                              Art. 22.

                   Trattamento dei dati personali


   1.  Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno  2003,  n.  196,  i  dati personali forniti dai candidati sono
raccolti  presso  il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
per  le  finalita'  selettive  e  sono trattati presso una banca dati
automatizzata,  anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto  di  lavoro,  per  le  finalita'  inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
   2.  Il  conferimento  di  tali  dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi possono
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  della  procedura o alla
posizione  giuridico-economica  del  candidato,  nonche',  in caso di
esito   positivo   della   selezione,   ai   soggetti   di  carattere
previdenziale.
   3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso  ai  dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di rettificare,
aggiornare,  completare  o  cancellare  i  dati erronei, incompleti o
raccolti  in  termini  non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
   4.  Tali  diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro
di  Reclutamento  della  Guardia  di  finanza,  possono, essere fatti
valere  nei  confronti  del  Comandante  del Centro, responsabile del
trattamento  dei  dati.  Il  titolare  del trattamento dei dati e' il
Comandante Generale della Guardia di finanza.
   La presente determinazione sara' inviata agli organi di controllo.
   Roma, 1° dicembre 2008

                                            Gen.C.A.: Cosimo D'Arrigo