Concorso per 224 dottori di ricerca (campania) UNIVERSITA' DI SALERNO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 224
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 81 del 17-10-2008
Sintesi: UNIVERSITA' DI SALERNO CONCORSO   (scad.  17 novembre 2008) Bando di concorso relativo all'istituzione del X Ciclo - Nuova Serie (XXIV Ciclo) dei Corsi di Dottorato di Ricerca. IL RET ...
Ente: UNIVERSITA' DI SALERNO
Regione: CAMPANIA
Provincia: SALERNO
Comune: SALERNO
Data di inserimento: 27-10-2008
Data Scadenza bando 17-11-2008
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UNIVERSITA' DI SALERNO
CONCORSO   (scad.  17 novembre 2008)
Bando  di concorso relativo all'istituzione del X Ciclo - Nuova Serie
   (XXIV Ciclo) dei Corsi di Dottorato di Ricerca.
                             IL RETTORE

   Visti gli artt. 22 e 41 dello Statuto dell'Universita' degli Studi
di  Salerno,  emanato  con D.R. 2 ottobre 1996, n. 4649, e pubblicato
nel  Supplemento  alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
Serie  Generale - del 15 ottobre 1996, n. 242, modificato con D.R. 12
dicembre  1997,  n.  5353,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  Italiana - Serie Generale - 23 dicembre 1997, n. 298, con
D.R.  30  ottobre  2000, n. 5089, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica Italiana- Serie Generale - dell'8 novembre 2000, n.
261,  e  con  D.R.  4  marzo  2003, n. 922, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  Italiana- Serie Generale - del 3 aprile
2003, n. 78;
   Visto  l'art.  7  del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con
D.R. 1° aprile 2008, Rep. n. 1043, Prot. n. 19161;
   Visto  l'art.  4  della L. 3 luglio 1998, n. 210, che demanda alle
Universita'  il  compito  di  disciplinare,  con proprio Regolamento,
l'istituzione  dei  Corsi  di Dottorato, le modalita' di accesso e di
conseguimento  del  titolo,  gli  obiettivi  formativi ed il relativo
programma  di  studi,  la  durata,  il  contributo per l'accesso e la
frequenza  ai  corsi,  le modalita' di conferimento e l'importo delle
borse  di  studio, nonche' la stipula, a tal fine, di convenzioni con
soggetti pubblici e privati;
   Visto l'art. 1, comma 1, lett. a), della L. 3 agosto 1998, n. 315;
   Visto  il  D.M.  30  aprile  1999,  n.  224, con il quale e' stato
emanato  il  Regolamento  Ministeriale  in  materia  di  Dottorato di
Ricerca, che determina i criteri generali ed i requisiti di idoneita'
delle  sedi,  conferendo  agli  Atenei  il  compito  di istituire con
Decreto  Rettorale  i  corsi  previa  valutazione  dei  requisiti  di
idoneita'  delle  sedi,  di  determinare  gli obiettivi formativi e i
programmi  di  studio,  di  disciplinare  le modalita' di accesso, la
durata  dei  corsi, le borse di studio e i contributi per l'accesso e
la frequenza;
   Visto  l'art.  2  del Decreto Interministeriale 19 aprile 1990 che
fissa  il  limite  del  reddito  personale  complessivo  loro  per la
fruizione  delle  borse di studio di cui alla L. 30 novembre 1989, n.
398;
   Visto il D.M. 18 giugno 2008, in corso di registrazione alla Corte
dei Conti;
   Vista  la  delibera  con la quale il Consiglio di Amministrazione,
nella   seduta  del  15  febbraio  2001,  ha  commisurato  il  limite
reddituale  lordo  necessario  per la fruizione della borsa di studio
all'ammontare della stessa;
   Visto  il  D.P.C.M.  9  aprile  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 luglio 2001, n. 172;
   Visto il  D.R. 7 maggio 2007, Rep. n. 1428, Prot. n. 32928, con il
quale  e'  stato  emanato, in attuazione delle disposizioni normative
contenute  nell'art.  4 della L. 3 luglio 1998, n. 210, e nel D.M. 30
aprile 1999, n. 224, il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato
di Ricerca;
   Considerate  le  proposte di istituzione dei Corsi di Dottorato di
Ricerca  con  sede amministrativa presso l'Universita' degli Studi di
Salerno avanzate dalle strutture dipartimentali;
   Visto il D.R. 15 maggio 2008, Rep. n. 1781, Prot. n. 27450, con il
quale  e'  stata  nominata  una  Commissione  Mista  S.A./CdA, con il
compito  di provvedere alla valutazione delle proposte di istituzione
avanzate   dalle   strutture   dipartimentali  e  di  procedere  alla
ripartizione delle borse di studio;
   Acquisito  il  parere  espresso  dal  Nucleo di Valutazione, nella
seduta  del  30 maggio 2008, in ordine alla verifica dei requisiti di
idoneita' delle strutture dipartimentali proponenti;
   Acquisito il verbale dei lavori della Commissione Mista S.A./CdA;
   Vista  la  delibera  con la quale il Consiglio di Amministrazione,
nella  seduta  del  26  giugno  2008,  ha  determinato  l'importo del
contributo   per   l'accesso  e  la  frequenza  ai  Corsi  di  studio
universitari;
   Vista  la delibera con la quale il Senato Accademico, nella seduta
del 23 settembre 2008, ha approvato l'istituzione del X Ciclo - Nuova
Serie  (XXIV  Ciclo)  dei  Corsi  di  Dottorati  di Ricerca, con sede
amministrativa presso l'Universita' degli Studi di Salerno;
   Vista  la  delibera  con la quale il Consiglio di Amministrazione,
nella  seduta  del  25  settembre  2008,  ha  determinato  le risorse
economico-finanziarie da destinare ai predetti Corsi, l'importo delle
borse di studio e dei contributi per l'accesso e la frequenza;
   Attesa  la  necessita' e l'urgenza di procedere all'emanazione del
bando di concorso,


                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Istituzione
   E'  istituito  il  X Ciclo - Nuova Serie (XXIV Ciclo) dei Corsi di
Dottorato  di  Ricerca  con  sede amministrativa presso l'Universita'
degli Studi di Salerno.
   Sono  indetti  pubblici  concorsi,  per esami, per l'ammissione ai
Corsi  di  Dottorato  di  Ricerca  di  seguito  elencati (per ciascun
dottorato  sono  indicati:  la  durata  del Corso, il Coordinatore, i
posti  messi  a  concorso  e il numero delle borse di studio, le sedi
consorziate).
   I  posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali
cofinanziamenti  provenienti dall'Unione Europea, da Enti pubblici di
ricerca o da qualificate strutture produttive private.

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                               Art. 2.
                        Disposizioni generali
   Ai  sensi dell'art. 6, comma 1, della L. 30 novembre 1989, n. 398,
"le  borse  di  studio  universitarie non possono essere cumulate con
altre  borse  di  studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con
quelle  assegnate  da  Istituzioni  nazionali  o  straniere  utili ad
integrare,  con  soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei borsisti.
   Chi  ha  gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne
una seconda volta allo stesso titolo.
   Alle  borse  di  studio universitarie si applicano le agevolazioni
fiscali di cui all'art. 4 della L. 13 agosto 1984, n. 476".
   Ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, "le borse
di   studio   comunque  utilizzate  non  danno  luogo  a  trattamenti
previdenziali  ne'  a  valutazioni  ai fini di carriere giuridiche ed
economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali".
   Ai  sensi  dell'art.  2  della  L.  13  agosto  1984, n. 476, come
modificato dall'art. 52, comma 57, della L. 28 dicembre 2001, n. 448,
"il  pubblico  dipendente  ammesso a Corsi di Dottorato di Ricerca e'
collocato  a  domanda  in  congedo straordinario per motivi di studio
senza  assegni per il periodo di durata del Corso ed usufruisce della
borsa  di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di
congedo   straordinario  e'  utile  ai  fini  della  progressione  di
carriera,  del  trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di
ammissione  a  Corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa di studio, o
di  rinunzia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto  di  lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessa
per  volonta'  del  dipendente  nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti".
   Ai  sensi  dell'art.  4,  u.c., della L. 3 luglio 1998, n. 210, "i
dottorandi   possono  esercitare  una  limitata  attivita'  didattica
sussidiaria  o  integrativa,  che non deve in ogni caso compromettere
l'attivita'  di  formazione alla ricerca. La collaborazione didattica
e'  facoltativa,  senza  oneri per il bilancio dello Stato, e non da'
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita'".

        
      
                               Art. 3.
Requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'ammissione
                   a Corsi di Dottorato di Ricerca
   Ai  concorsi  di ammissione possono partecipare, senza limitazioni
di  eta'  e  di  cittadinanza, coloro che siano in possesso di laurea
specialistica/magistrale  o  di  diploma di laurea conseguito secondo
l'ordinamento  previgente  il  D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, coerenti
con  le  attivita'  previste,  ovvero  di  analogo  titolo accademico
conseguito all'estero.
   In particolare, i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari
in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero che non sia
gia'  stato  dichiarato equipollente ad una laurea italiana dovranno,
ai  soli  fini  dell'ammissione  al  Corso  di  Dottorato di Ricerca,
richiedere l'equipollenza nella domanda di ammissione al concorso.
   A tal fine, la domanda dovra' essere corredata dei documenti utili
a  consentire  alla  Commissione  Giudicatrice  di  cui al successivo
articolo  7  di  pronunziarsi  sulla  richiesta  di  equipollenza.  I
predetti  documenti  dovranno  essere  tradotti  e  legalizzati dalle
autorita'  competenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di
ammissione   degli  studenti  stranieri  ai  corsi  di  laurea  delle
universita' italiane.
   Potranno,  altresi',  partecipare ai concorsi anche coloro i quali
conseguiranno  il  diploma  di  laurea  di cui al comma 1 entro e non
oltre  la data fissata per la prova scritta dell'esame di ammissione.
In  tal caso l'ammissione al concorso verra' disposta "con riserva" e
il  candidato  sara'  tenuto a presentare ovvero a spedire, a pena di
decadenza,  entro  e  non  oltre  quindici  giorni dalla scadenza del
predetto  termine,  la  dichiarazione  sostitutiva di certificazione,
resa  ai  sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, che
attesti il conseguimento del diploma di laurea.

        
      
                               Art. 4.
        Termine di presentazione delle domande di ammissione
   La  presentazione  della  domanda  di  ammissione  ai  concorsi e'
articolata nelle fasi di seguito indicate:


                             PRIMA FASE
                            REGISTRAZIONE
   Preliminarmente   il   candidato  dovra'  registrarsi  al  sistema
informatico di Ateneo, utilizzando esclusivamente il servizio on-line
disponibile nel sito internet alla voce: www.unisa.it.
   In particolare dovra':
    1.   collegarsi   al   sito  internet  di  Ateneo:  www.unisa.it;
selezionare  il  link:  servizi  on line studenti e, successivamente,
dalla barra degli strumenti, selezionare: "Area Utente";
    2.  selezionare  dal  menu  alla sinistra della pagina l'opzione:
"registrazione"  e  compilare  in ogni sua parte il modulo che verra'
proposto;
    3.  al  termine  della  registrazione, il candidato ricevera' una
coppia  di  codici  ("nome  utente"  e  "password"),  da stampare e/o
annotare  con  cura nel rispetto dei caratteri maiuscoli. Tale coppia
di codici consentira', in seguito, di accedere all'Area Personale.

   Si   precisa   che   la  procedura  di  registrazione  al  sistema
informatico  di  Ateneo  deve  essere effettuata una sola volta e per
sempre:   conseguentemente,  coloro  che,  per  qualsivoglia  motivo,
fossero gia' registrati ovvero coloro che siano gia' stati iscritti o
che abbiano conseguito presso l'Universita' degli Studi di Salerno un
titolo accademico non devono effettuare la predetta procedura, bensi'
devono  utilizzare  per  l'iscrizione  al  concorso (seconda fase) la
coppia  di  codici in possesso o da richiedere all'Ufficio Formazione
Post Laurea.


                            SECONDA FASE
                       ISCRIZIONE AL CONCORSO
     (DOMANDA DI AMMISSIONE + CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE)
   Una volta effettuata la procedura di "registrazione", il candidato
dovra'  iscriversi  al  concorso,  compilando  per  via telematica la
relativa  domanda  di  ammissione  e  pagando  il  Contributo  per la
partecipazione  a concorsi pubblici. A tal fine, dovra' collegarsi al
sito  internet  di  Ateneo: www.unisa.it - servizi on line studenti -
area   utente   di  ciascuno  studente,  alla  quale  si  ha  accesso
utilizzando la coppia di codici ("nome utente" e "password") ottenuti
con la registrazione.
   In particolare dovra':
    1.   collegarsi   al   sito  internet  di  Ateneo:  www.unisa.it;
selezionare  il  link:  servizi  on line studenti e, successivamente,
dalla barra degli strumenti, selezionare: "Area Utente";
    2.  selezionare  dal  menu  alla sinistra della pagina l'opzione:
"login":  la procedura proporra' una maschera nella quale inserire la
predetta coppia di codici;
    3.  inseriti  i  codici, alla sinistra della nuova pagina, verra'
indicato  un  elenco completo di tutte le operazioni che e' possibile
effettuare:  selezionare  "iscrizione ai test" e compilare la domanda
di ammissione seguendo le istruzioni fornite dalla procedura;
    4.  terminato  l'inserimento  dei  dati  richiesti,  stampare  la
ricevuta  della  domanda di ammissione al concorso compilata on line,
nonche'  il  bollettino di pagamento interbancario "Freccia" relativo
al   Contributo   per  la  partecipazione  a  concorsi  pubblici  per
l'ammissione  a Corsi di Dottorato di Ricerca, per un importo di Euro
20,00.  Al  riguardo,  si  precisa  che la predetta somma deve essere
corrisposta per ciascuna istanza di partecipazione presentata.
    5.   pagare   il   predetto  Contributo,  previa  esibizione  del
bollettino di pagamento interbancario "Freccia", presso uno sportello
della  Banca  di Roma o di un qualsiasi altro Istituto Bancario entro
il  termine  perentorio  di seguito indicato. Al riguardo, si precisa
che non sono consentite altre modalita' di pagamento.


   L'iscrizione  al  concorso, previa compilazione per via telematica
della  domanda  di  ammissione  e  pagamento  del  Contributo  per la
partecipazione  a  concorsi  pubblici  per  l'ammissione  a  Corsi di
Dottorato  di  Ricerca,  dovra'  essere perfezionata entro il termine
perentorio  di  trenta  giorni,  che  decorre dal giorno successivo a
quello   della   pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale, Concorsi ed
Esami.  A  tal  fine,  la procedura informatizzata di cui al presente
articolo  sara'  improrogabilmente chiusa entro il termine perentorio
di cui al presente comma.
   Qualora  il  predetto termine coincida con un giorno festivo, esso
e' prorogato di diritto al primo giorno feriale utile.

   Si precisa che la ricevuta della domanda di ammissione al concorso
di  cui  al  presente  articolo  non da' diritto a sostenere le prove
concorsuali,  se  non si e' provveduto ad effettuare il pagamento del
Contributo per la partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione
a Corsi di Dottorato di Ricerca entro il termine perentorio di trenta
giorni previsto dal presente articolo.
   Inoltre,  la ricevuta della domanda di ammissione al concorso e la
ricevuta  del  pagamento  del  Contributo  per  la  partecipazione  a
concorsi  pubblici  per  l'ammissione a Corsi di Dottorato di Ricerca
non  dovranno  essere  consegnate  all'Ufficio Formazione Post-Laurea
dell'Ateneo,  ma  conservate  a  cura  del  candidato  ed esibite, se
richieste,  alla Commissione Giudicatrice di cui al seguente articolo
7.
   Al  riguardo,  la  Commissione  Giudicatrice ammettera' alla prova
scritta esclusivamente i candidati che risultino inseriti nell'elenco
degli   ammessi   trasmesso   dall'Ufficio   Formazione   Post-Laurea
dell'Ateneo.  Tale  elenco sara' pubblicato nel sito dell'Ateneo alla
voce:
www.unisa.it/formazione_post_laurea/Dottorati_di_Ricerca/index   
.php almeno 15 giorni prima della data fissata per la prova scritta.


   Si  precisa  infine  che,  per  la  partecipazione  ai concorsi, i
candidati  stranieri  non  sono tenuti alla registrazione nel sistema
informatico  di  Ateneo  ne'  al  pagamento  del  Contributo  per  la
partecipazione  a  concorsi  pubblici  per  l'ammissione  a  Corsi di
Dottorato   di   Ricerca,   ma   sono   tenuti   esclusivamente  alla
presentazione   della   sola   domanda  di  ammissione  al  concorso,
reperibile nel sito Internet dell'Ateneo alla voce:
    www.unisa.it/formazione_post_laurea/Dottorati_di_Ricerca/i
ndex.php
entro  il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno
successivo  a  quello  della  pubblicazione  del presente bando nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana - IV Serie Speciale,
Concorsi ed Esami.

        
      
                               Art. 5.
Requisiti  per  l'ammissione al concorso e dichiarazioni da formulare
                            nella domanda
   Per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca si richiedono:
    a) il possesso della cittadinanza;
    b) l'elettorato attivo;
    c) il possesso della laurea/diploma di laurea o di analogo titolo
accademico conseguito all'estero, coerenti con le attivita' previste.
   Tutti i requisiti, fatta eccezione per il caso di cui all'articolo
3, comma 5, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
   I  candidati  sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
dei predetti requisiti.
   Nella  domanda,  da compilarsi per via telematica con la procedura
informatizzata  di  cui al precedente articolo 4, il candidato dovra'
dichiarare, a pena di esclusione e sotto la propria responsabilita':
    a) il cognome e il nome;
    b) il luogo e la data di nascita;
    c)   l'esatta   denominazione   del  concorso  al  quale  intende
partecipare;
    d)   il   titolo   di   studio   posseduto,   con   l'indicazione
dell'Istituzione  universitaria  che  lo  ha  rilasciato  e dell'Anno
Accademico in cui e' stato conseguito;
    e) la propria cittadinanza;
    f)  il  Comune  nelle  cui liste elettorali e' iscritto ovvero il
motivo  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime;
    g)    gli    eventuali    servizi   prestati   presso   Pubbliche
Amministrazioni  e  le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
    h)  l'eventuale  titolarita'  di assegni per la collaborazione ad
attivita'  di  ricerca  ex  art. 51, comma 6, L. 27 dicembre 1997, n°
449,  con  l'indicazione  dell'Istituzione  universitaria  che  lo ha
conferito,  del  titolo del Progetto, del Responsabile del Progetto e
della durata dello stesso;
    i) le lingue straniere conosciute;
    j)  di  impegnarsi  a  frequentare  a  tempo  pieno  il  Corso di
Dottorato  di  Ricerca  secondo  le modalita' che saranno fissate dal
Collegio dei Docenti.
   Il  candidato e' altresi' tenuto ad indicare il recapito presso il
quale  egli  desidera  che vengano effettuate eventuali comunicazioni
relative  al  concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le
variazioni che dovessero intervenire successivamente.
   Nella  domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di  handicap  sono  tenuti, ai sensi dell'art. 20 della L. 5 febbraio
1992,  n°  104,  a  richiedere  l'ausilio necessario e a indicare gli
eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
   L'esclusione  dal  concorso  puo'  essere  disposta  in  qualsiasi
momento,  per  difetto  dei  requisiti  di  ammissione,  per  domanda
compilata   oltre   il   termine   stabilito  o  priva  della  esatta
denominazione del concorso, con provvedimento motivato del Rettore.

        
      
                               Art. 6.
                           Prove di esame
   L'esame  di ammissione al Corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio.
   Le  prove  d'esame  sono  intese  ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca e la discreta conoscenza di
almeno una lingua straniera.
   Le  prove  d'esame  si  svolgeranno, per ciascun Corso, secondo il
seguente calendario:

                  ---->   Vedere a pag. 97   <----

        
      
                               Art. 7.
Commissioni  Giudicatrici,  valutazione  delle prove e graduatorie di
                               merito
   Le Commissioni Giudicatrici dei concorsi pubblici per l'ammissione
ai  Corsi  di  Dottorato  di  Ricerca  sono  nominate con Decreto del
Rettore  e  sono  composte  da  tre  membri  scelti  tra professori e
ricercatori universitari di ruolo.
   Ad  essi  possono  essere  aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri,  scelti nell'ambito degli Enti e delle strutture pubbliche
e private di ricerca.
   Ogni Commissione dispone, per la valutazione di ciascun candidato,
di sessanta punti per ognuna delle due prove.
   E'  ammesso  al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
   Il  colloquio  si  intende  superato  se  il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
   Relativamente al colloquio, la Commissione Giudicatrice, alla fine
di   ogni   seduta,  forma  l'elenco  dei  candidati  esaminati,  con
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi.
   L'elenco,  sottoscritto  dal  Presidente  e  dal  Segretario della
Commissione,   e'   affisso,   il   medesimo  giorno,  nell'Albo  del
Dipartimento presso il quale si e' svolta la prova.
   Espletate  le  prove  del  concorso,  la  Commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
   In  caso  di  parita' di voti, la preferenza tra i candidati viene
determinata  con  riferimento  alla  loro  situazione  economica, nel
rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001.

        
      
                               Art. 8.
             Ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca
   I  candidati  saranno  ammessi ai Corsi secondo l'ordine stabilito
nella  graduatoria finale di merito, sino alla concorrenza del numero
dei posti messi a concorso per ogni Corso di Dottorato di Ricerca.
   In  caso  di  utile  collocamento  in  piu'  graduatorie finali di
merito,  il  candidato dovra' esercitare opzione per un solo Corso di
Dottorato di Ricerca.
   L'ammissione  e  la  frequenza  ai  Corsi di Dottorato di Ricerca,
senza  borsa  di  studio,  e'  compatibile, previa autorizzazione del
Collegio  dei  Docenti,  con  i rapporti di impiego, sia pubblico che
privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionali.
   I  titolari  di  assegno  per  la  collaborazione  ad attivita' di
ricerca possono partecipare a Corsi di Dottorato di Ricerca, anche in
sovrannumero  rispetto  al  numero di posti messi a concorso, e fermo
restando il superamento delle relative prove di ammissione.
   I  cittadini  stranieri che abbiano superato le prove d'esame sono
ammessi  al  Corso  di  Dottorato di Ricerca, in sovrannumero e senza
borsa  di  studio,  nel limite della meta' dei posti messi a concorso
con arrotondamento all'unita' per eccesso.

        
      
                               Art. 9.
                  Iscrizione ai Corsi di Dottorato
   I  candidati  che  risultino utilmente collocati nella graduatoria
finale  di  merito dovranno presentare domanda di immatricolazione, a
pena  di  decadenza,  entro  il  termine perentorio di 10 giorni, che
decorre  dal  giorno successivo a quello della ricezione dell'invito,
utilizzando  esclusivamente  la  procedura  informatizzata,  attivata
previo  accesso al sito internet di Ateneo: www.unisa.it - servizi on
line  studenti  - area utente di ciascuno studente, ed utilizzo della
coppia  di  codici  ("nome  utente"  e  "password")  ottenuti  con la
registrazione.
   In particolare, dovranno:
    1.   collegarsi   al   sito  internet  di  Ateneo:  www.unisa.it;
selezionare  il  link:  servizi  on line studenti e, successivamente,
dalla barra degli strumenti, selezionare: "Area Utente";
    2.  selezionare  dal  menu  alla sinistra della pagina l'opzione:
"login":  la procedura proporra' una maschera nella quale inserire la
predetta coppia di codici;
    3.  inseriti  i  codici, alla sinistra della nuova pagina, verra'
indicato  un  elenco completo di tutte le operazioni che e' possibile
effettuare:  selezionare  "immatricolazione"  e compilare la relativa
domanda seguendo le istruzioni fornite dalla procedura;
    4.  terminato  l'inserimento  dei  dati  richiesti,  stampare  la
domanda  di  immatricolazione  corredata dai bollettini di versamento
della  Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e, se
dovuto,  del  Contributo  per  l'accesso  e  la frequenza ai Corsi di
Dottorato  di  Ricerca,  personalizzati  in  base  ai dati immessi in
precedenza.
   Il  pagamento  delle  predette  tasse  universitarie dovra' essere
effettuato,  a  pena  di  decadenza  dall'immatricolazione,  entro il
termine perentorio di cui al comma 1 del presente articolo.
   La   domanda   di   immatricolazione   dovra'   essere  presentata
personalmente  o  fatta  pervenire  all'Amministrazione Universitaria
unitamente alla seguente documentazione:
    1)   fotocopia   del   documento  di  riconoscimento  debitamente
sottoscritta;
    2)  n°  2  fotografie  recenti  e di uguale formato (cm 4 x 4,5),
firmate a tergo;
    3) le ricevute di versamento delle predette tasse universitarie.

   Gli  studenti  portatori  di  handicap  con  invalidita'  uguale o
superiore  al 66% sono tenuti al rispetto della medesima procedura di
immatricolazione  on line, dichiarando lo stato di studente portatore
di handicap.
   I predetti sono tenuti al solo pagamento della Tassa Regionale per
il  Diritto  allo  Studio  Universitario,  pari ad Euro 62,00, il cui
bollettino   di  pagamento  interbancario  "Freccia"  sara'  stampato
unitamente alla domanda di immatricolazione sulla quale dovra' essere
applicata  una  marca  da  bollo  da  Euro 14,62. Il pagamento dovra'
effettuarsi  presso  uno  sportello  della  Banca  di  Roma  o  di un
qualsiasi  altro  Istituto  Bancario. Al riguardo, si precisa che non
sono consentite altre modalita' di pagamento.
   La   domanda   di   immatricolazione   dovra'   essere  presentate
personalmente  o  fatta  pervenire  all'Amministrazione Universitaria
unitamente alla seguente documentazione:
    1.   fotocopia   del   documento  di  riconoscimento  debitamente
sottoscritta;
    2.  n°  2  fotografie  recenti  e di uguale formato (cm 4 x 4,5),
firmate a tergo;
    3. la ricevuta di versamento della predetta tassa regionale.

   Si  informa,  infine,  che sulla domanda di immatricolazione e sul
relativo bollettino di versamento e' riportato il numero di matricola
assegnato a ciascuno studente.

   I   cittadini   stranieri,   sono  tenuti,  infine,  a  presentare
dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione, ai sensi dell'art. 46
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, che attesti:
    a)  il  godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza;
    b)  il  possesso,  ad  eccezione  della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
    c) una adeguata conoscenza della lingua italiana.

   Coloro  che  non  avranno  provveduto  a trasmettere la prescritta
documentazione  entro  il  summenzionato  termine saranno considerati
rinunciatari  e  coloro  che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno dichiarati decaduti.
   I  posti  resisi  vacanti  saranno  assegnati  ad  altri candidati
utilmente collocati nella graduatoria finale di merito.
   In caso di rinunzia o decadenza degli aventi diritto alla borsa di
studio,  l'Amministrazione  Universitaria  provvedera' a restituire a
coloro che subentrano la prima rata del contributo per l'accesso e la
frequenza eventualmente gia' versata.

        
      
                              Art. 10.
                           Borse di studio
   Le  borse  di studio vengono assegnate agli aventi diritto secondo
l'ordine definito nelle rispettive graduatorie finali di merito.
   A  parita' di merito la preferenza viene stabilita con riferimento
alla   situazione  economica  dei  candidati,  determinata  ai  sensi
dell'articolo 5, commi 3 e 4, del D.P.C.M. 9 aprile 2001.
   L'importo  annuo  di  ciascuna  borsa  di  studio  ammonta ad Euro
13.638,47  e  deve  intendersi  al  lordo degli oneri previdenziali a
carico del dottorando; la sua durata coincide con quella del Corso.
   Le  borse sono confermate con il passaggio del dottorando all'anno
successivo,  salva  motivata  delibera  contraria  del  Collegio  dei
Docenti.
   L'importo  delle  borse  e'  aumentato,  per  eventuali periodi di
soggiorno   all'estero,   subordinatamente   alla  sussistenza  della
relativa  copertura finanziaria, in relazione al costo della vita del
Paese  in  cui  si  svolge il soggiorno. In particolare, l'incremento
base, calcolato in base al numero dei giorni di permanenza effettiva,
e' pari al 60% avendo come riferimento Madrid.
   Il  Coordinatore e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione che
attesti  la  coerenza  dell'attivita'  per  la  quale  si  chiede  la
mobilita'  del  dottorando con il programma di studi e di ricerca del
Corso.
   La    corresponsione    dell'incremento    e'   subordinata   alla
presentazione  da  parte del dottorando di una dettagliata relazione,
controfirmata  dal  Coordinatore  del  Corso,  ed accompagnata da una
dichiarazione  del  Direttore  dell'Istituzione  estera ospitante che
certifichi l'effettiva permanenza del dottorando all'estero.
   Il   pagamento   delle   borse  verra'  corrisposto  in  soluzioni
bimestrali posticipate.
   Al   fine  di  consentire  l'erogazione  dei  relativi  ratei,  il
Coordinatore  provvedera'  a  trasmettere  al  Rettore, all'inizio di
ciascun anno di Corso, apposita dichiarazione attestante l'inizio e/o
la prosecuzione per l'annualita' successiva dell'attivita' di ricerca
da parte del dottorando.
   Il   Coordinatore   dovra',  altresi',  attestare  ogni  eventuale
interruzione  o  sospensione  della  frequenza, al fine di consentire
l'interruzione dei pagamenti.
   In  caso  di  rinunzia  alla borsa di studio, il dottorando dovra'
darne  comunicazione  al  Rettore  ed  al Coordinatore del Corso, con
almeno 30 giorni di preavviso.
   In  caso  di  mancata  corresponsione  di  una  rata,  per ritardo
nell'inizio dei corsi o per presentazione dell'attestato di frequenza
successivamente  alla scadenza del predetto termine, la stessa verra'
cumulata con le rate successive.
   Qualora  venissero  accertate irregolarita' comunque imputabili al
borsista,  con provvedimento motivato verra' disposta la revoca della
borsa  di studio con il conseguente recupero delle rate eventualmente
gia' corrisposte.

        
      
                              Art. 11.
                         Tasse universitarie
   La  Tassa  Regionale  per  il Diritto allo Studio Universitario in
favore della Regione Campania, versata per ogni anno di iscrizione da
tutti gli studenti iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca, ammonta,
per  l'Anno  Accademico  2008/2009,  ad  Euro.  62,00  e  deve essere
corrisposta alle seguenti scadenze:

                  ---->   Vedere a pag. 99   <----

        
      
                              Art. 12.
         Obbligo di frequenza, differimento ed interruzioni
   I  dottorandi  hanno l'obbligo di frequentare i Corsi di Dottorato
di  Ricerca  e  di  compiere continuativamente attivita' formative di
studio  e  di  ricerca nell'ambito delle strutture a cio' destinate e
secondo le modalita' fissate dal Collegio dei Docenti.
   I  dottorandi  possono  compiere  periodi  di soggiorno all'estero
presso  Universita'  e/o  Istituti  di Ricerca; in tal caso l'importo
della  borsa di studio e' aumentato nella misura di cui al precedente
articolo 10, comma 5.
   Al  termine  di  ciascun  anno  di Corso, il Collegio dei Docenti,
sulla base di una dettagliata relazione sull'attivita' di studio e di
ricerca   svolta  da  ciascun  dottorando,  deliberera'  l'ammissione
all'anno  successivo  e  la  conferma  della  borsa  di studio ovvero
proporra' al Magnifico Rettore l'esclusione dal Corso.
   Eventuali differimenti della data di inizio del corso o successive
interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi:
    a)  che si trovino nelle condizioni previste dal D. Lgs. 26 marzo
2001,  n°  151,  in  materia  di tutela e sostegno della maternita' e
della paternita';
    b)  che si assentino per malattia grave e prolungata, debitamente
comprovata da apposita certificazione medica.
   Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento dei predetti
obblighi,  il  Collegio  dei  Docenti  propone,  con propria motivata
delibera,  l'esclusione  del  dottorando  dal  Corso.  In tal caso il
dottorando  e'  obbligato  a  restituire,  per l'anno di riferimento,
tutte le rate eventualmente gia' riscosse.

        
      
                              Art. 13.
           Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca
   Il  titolo  di  Dottore  di Ricerca e' conferito a conclusione del
corso  dal  Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
   Le  Commissioni  Giudicatrici saranno formate e nominate, per ogni
Corso di Dottorato di Ricerca, in conformita' al disposto degli artt.
12 e ss.del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.

        
      
                              Art. 14.
             Incompatibilita' con altri Corsi di studio
   Ai  sensi  dell'articolo  142  del  R.D  31  agosto 1933, n° 1592,
l'iscrizione  a Corsi di Dottorato di Ricerca e' incompatibile con la
contemporanea   iscrizione   ad   altra  Universita'  o  Istituto  di
istruzione  superiore,  a  diverse  Facolta'  o  Scuole  della stessa
Universita'  o  dello  stesso  Istituto di istruzione superiore, ed a
diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facolta' o Scuola.

        
      
                              Art. 15.
                       Copertura assicurativa
   L'Universita' degli Studi di Salerno garantisce ai dottorandi, per
tutta  la  durata  del  Corso  di  Dottorato di Ricerca, la copertura
assicurativa  per  infortuni  e  responsabilita' civile durante ed in
occasione  della  frequenza  di  attivita'  didattiche, durante ed in
occasione  dell'espletamento  di  attivita'  formative  di studio, di
ricerca,  di tirocinio, anche pratico, connesse al Corso di Dottorato
di Ricerca.
   La  copertura  assicurativa  e', altresi', garantita durante ed in
occasione  di  visite  d'istruzione  svolte  al  di  fuori dei locali
dell'Ateneo  nonche'  durante ed in occasione di eventuali periodi di
soggiorno  all'estero,  purche'  tali attivita' siano preventivamente
autorizzate dal Coordinatore del Corso.

        
      
                              Art. 16.
                             Pubblicita'
   Il  presente  bando  di concorso ed il fac-simile della domanda di
ammissione   sono   pubblicati   nell'Albo   Ufficiale  di  Ateneo  e
consultabili nel sito Internet dell'Ateneo alla voce:
    http://www.unisa.it/formazione_post_laurea/Dottorati_di_Ricerca/index.php

        
      
                              Art. 17.
                   Trattamento dei dati personali
   Ai  sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196,
l'Universita'  degli  Studi  di Salerno garantisce che il trattamento
dei  dati  personali  si  svolga  nel  rispetto  dei  diritti e delle
liberta'  fondamentali,  nonche'  della  dignita'  dei candidati, con
particolare  riferimento alla riservatezza, all'identita' personale e
al diritto alla protezione dei dati stessi.
   Al  riguardo,  secondo  quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 30
giugno  2003,  n°  196,  tutti i dati personali forniti dai candidati
saranno trattati, nel rispetto delle modalita' di cui all'art. 11 del
D.  Lgs.  30  giugno  2003,  n°  196, esclusivamente per le finalita'
connesse e strumentali al presente bando di concorso ed all'eventuale
gestione  del  rapporto  con l'Ateneo. In particolare, il trattamento
sara'   effettuato   con  le  seguenti  modalita':  informatizzato  e
cartaceo.  Il  conferimento  e' obbligatorio per l'espletamento della
procedura  concorsuale  di  cui  al  presente bando di concorso e per
l'eventuale   gestione  della  carriera  accademica  dello  studente;
conseguentemente,   l'eventuale   rifiuto   a   fornire  i  dati  non
consentira'  lo svolgimento della predetta procedura concorsuale e la
gestione della carriera accademica. I dati potranno essere comunicati
a  soggetti  pubblici  o privati, anche mediante inserimento nel sito
internet di Ateneo, per adempimenti imposti da disposizioni di legge;
a tal fine, il trattamento sara' curato da personale dell'Ateneo.
   Ai  sensi  dell'art.  18  del  D.Lgs.  30  giugno  2003,  n°  196,
l'Universita'  degli  Studi di Salerno raccoglie, utilizza e tratta i
dati   personali   nel  rispetto  dei  seguenti  principi:  liceita',
necessita', pertinenza e non eccedenza.
   Ai  sensi  degli  artt.  7, 8, 9 e10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n°
196,  i  candidati  hanno  diritto  di  esercitare  in ogni momento i
seguenti  diritti:  ottenere  la  conferma  dell'esistenza  o meno di
propri  dati  personali  e  la  loro  messa  a  disposizione in forma
intelligibile;  avere  conoscenza dell'origine dei dati nonche' della
logica  e  delle finalita' su cui si basa il trattamento; ottenere la
cancellazione,  la  trasformazione  in  forma anonima o il blocco dei
dati   in   violazione   del   codice   nonche'  l'aggiornamento,  la
rettificazione  o,  se  vi e' interesse, l'integrazione degli stessi;
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
   Titolare  del trattamento dei dati e' l'Universita' degli Studi di
Salerno, in persona del Magnifico Rettore pro-tempore, nella qualita'
di legale rappresentante dell'Ente.
   Responsabile   amministrativo  del  procedimento,  secondo  quanto
previsto  dagli  artt.  4  e  ss.  della  L. 7 agosto 1990, n° 241, e
dall'art.  29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, e' il dott. Giovanni
SALZANO,  -  Ufficio  Formazione  Post-Laurea  dell'Universita' degli
Studi  di Salerno - via Ponte don Melillo, 84084 Fisciano (Sa) - tel.
089/966242, fax 089/966405, e-mail: gsalzano@unisa.it

        
      
                              Art. 18.
                            Norme finali
   Per  tutto  quanto non previsto o disciplinato dal presente bando,
si  richiamano le disposizioni contenute nel D.P.R. 9 maggio 1994, n°
487,  nell'art.  4  della  legge  3  luglio 1998, n° 210, nel D.M. 30
aprile  1999,  n°  224,  nel  Regolamento  Didattico  di Ateneo e nel
Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.
    Fisciano, 1° ottobre 2008
                                                 Il rettore: Pasquino