Concorso per 6 dottori di ricerca (campania) UNIVERSITA' DI SALERNO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio
Posti 6
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 81 del 17-10-2008
Sintesi: UNIVERSITA' DI SALERNO CONCORSO   (scad.  17 novembre 2008) Bando di concorso relativo all'accesso ai corsi di dottorato di ricerca da parte di cittadini stranieri o italiani residenti all'estero. ...
Ente: UNIVERSITA' DI SALERNO
Regione: CAMPANIA
Provincia: SALERNO
Comune: SALERNO
Data di inserimento: 27-10-2008
Data Scadenza bando 17-11-2008
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UNIVERSITA' DI SALERNO
CONCORSO   (scad.  17 novembre 2008)
Bando  di  concorso  relativo  all'accesso  ai  corsi di dottorato di
   ricerca  da  parte  di  cittadini  stranieri  o italiani residenti
   all'estero.
                             IL RETTORE

   Visti gli artt. 22 e 41 dello Statuto dell'Universita' degli studi
di  Salerno,  emanato  con D.R. 2 ottobre 1996, n. 4649, e pubblicato
nel  Supplemento  alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
Serie  Generale - del 15 ottobre 1996, n. 242, modificato con D.R. 12
dicembre  1997,  n.  5353,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  Italiana - Serie Generale - 23 dicembre 1997, n. 298, con
D.R.  30  ottobre  2000, n. 5089, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - Serie Generale - dell'8 novembre 2000, n.
261,  e  con  D.R.  4  marzo  2003, n. 922, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica Italiana - Serie Generale - del 3 aprile
2003, n. 78;
   Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che demanda alle
Universita'  il  compito  di  disciplinare,  con proprio Regolamento,
l'istituzione  dei  Corsi  di Dottorato, le modalita' di accesso e di
conseguimento  del  titolo,  gli  obiettivi  formativi ed il relativo
programma  di  studi,  la  durata,  il  contributo per l'accesso e la
frequenza  ai  corsi,  le modalita' di conferimento e l'importo delle
borse  di  studio, nonche' la stipula, a tal fine, di convenzioni con
soggetti pubblici e privati;
   Visto  il  D.M.  30  aprile  1999,  n.  224, con il quale e' stato
emanato  il  Regolamento  Ministeriale  in  materia  di  Dottorato di
Ricerca, che determina i criteri generali ed i requisiti di idoneita'
delle  sedi,  conferendo  agli  Atenei  il  compito  di istituire con
Decreto  Rettorale  i  corsi  previa  valutazione  dei  requisiti  di
idoneita'  delle  sedi,  di  determinare  gli obiettivi formativi e i
programmi  di  studio,  di  disciplinare  le modalita' di accesso, la
durata  dei  corsi, le borse di studio e i contributi per l'accesso e
la frequenza;
   Visto  il D.R. 7 maggio 2007, Rep. n. 1428, Prot. n. 32928, con il
quale  e'  stato  modificato ed integrato il testo del Regolamento di
Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, previa introduzione di una
Parte  II espressamente dedicata all'Internazionalizzazione dei Corsi
di Dottorato di Ricerca;
   Visti  gli artt. 22-25 del predetto Regolamento di Ateneo relativi
all'accesso  ai  corsi  di dottorato di ricerca riservato a cittadini
stranieri o italiani residenti all'estero;
   Viste  le  deliberazioni  con  le quali il Senato Accademico ed il
Consiglio  di  Amministrazione,  rispettivamente  nelle sedute del 23
settembre    2008    e    del    25   settembre   2008,   nell'ambito
dell'incentivazione  dei processi di internazionalizzazione dei Corsi
di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo hanno
destinato  n.  6  borse  di  studio  aggiuntive riservate a cittadini
stranieri  o  italiani  residenti  all'estero  che abbiano conseguito
un'idoneita' di ammissione ai predetti Corsi;
   Attesa  la  necessita' e l'urgenza di procedere all'emanazione del
relativo bando di concorso;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali
   Nell'ambito  dei Corsi di Dottorato di Ricerca attivati per l'anno
accademico  2008/2009 (X ciclo - nuova serie) con sede amministrativa
presso  l'Universita'  degli  Studi  di  Salerno, sono istituite n. 6
borse  di  studio  aggiuntive  riservate  ai  cittadini  stranieri  o
italiani  residenti all'estero che abbiano conseguito un'idoneita' di
ammissione ai Corsi con le modalita' di cui al successivo articolo 5.
   A  tal  fine,  le  predette  borse di studio sono ripartite tra le
seguenti  aree scientifiche, nelle quali vengono aggregati i Corsi di
Dottorato di Ricerca che prevedano graduatorie di idoneita':
    - Area umanistico - giuridico - economica,
    - Area tecnico - scientifica e bio - sanitaria.
   Nel  caso  in cui in un'area il numero di idonei risulti inferiore
al  numero  di  borse  assegnate, le borse residue saranno utilizzate
nell'altra area.
   Alle  borse di studio di cui al presente articolo, si applicano le
disposizioni generali di cui al successivo articolo 7.
   Il  conseguimento  della suddetta idoneita' di ammissione ai Corsi
avviene,  con  le  modalita'  di cui al successivo articolo 5, previa
valutazione   comparativa  dei  titoli  presentati  effettuata  dalle
relative  Commissioni  Giudicatrici  per  l'esame  di ammissione al X
ciclo  -  nuova  serie  dei  Corsi  di  Dottorato di Ricerca con sede
amministrativa presso l'Ateneo; essa da' luogo ad una lista di idonei
distinta  e  separata rispetto a quella dei posti ordinari di ciascun
Corso di Dottorato di Ricerca.
   I  candidati che conseguiranno tale idoneita' potranno frequentare
il  Corso  di  Dottorato  di  Ricerca  per  il quale hanno presentato
domanda  di  ammissione  in  sovrannumero rispetto ai posti ordinari.
Essi  potranno,  altresi', concorrere per l'assegnazione di una borsa
di  studio  aggiuntiva  con  le modalita' di cui al presente bando di
concorso.

        
      
                               Art. 2.
Requisiti   per  la  partecipazione  alla  procedura  di  valutazione
    comparativa per il conseguimento dell'idoneita' di ammissione
   Possono   presentare   domanda   di  ammissione  alla  valutazione
comparativa   per  soli  titoli  i  cittadini  stranieri  o  italiani
residenti  all'estero  in  possesso  di  titolo accademico conseguito
all'estero  riconosciuto  equivalente  a  laurea  magistrale,  laurea
specialistica  o  diploma  di laurea conseguito secondo il previgente
ordinamento.  L'equivalenza, che non sia gia' riconosciuta da accordi
internazionali, ai soli fini della partecipazione a tale valutazione,
e'   determinata   dalle  Commissioni  Giudicatrici  per  l'esame  di
ammissione al X ciclo - nuova serie dei Corsi di Dottorato di Ricerca
con sede amministrativa presso l'Ateneo.

        
      
                               Art. 3.
        Termine di presentazione delle domande di ammissione
   Le   domande   di   ammissione   alla   procedura  di  valutazione
comparativa,  redatte in carta semplice avvalendosi della modulistica
predisposta  dall'Amministrazione Universitaria e reperibile nel sito
Internet              dell'Ateneo              alla             voce:
 http://www.unisa.it/formazione_post_laurea/Dottorati_di_Ricerca/index.php ,
dovranno essere indirizzate al Magnifico Rettore dell'Universita' degli Studi di Salerno - Area III «Didattica e Ricerca», Via Ponte don Melillo - 84084 Fisciano (Salerno). Esse dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di ogni altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami. A tal fine, fara' fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante. Qualora il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione coincida con un giorno festivo, esso e' prorogato di diritto al primo giorno feriale utile. Per l'ammissione alla procedura di valutazione comparativa si richiedono: a) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) il possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) il possesso del titolo di studio di cui al precedente articolo 2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi alla procedura di valutazione comparativa con riserva di accertamento dei predetti requisiti.
                               Art. 4.
        Documentazione da allegare alla domanda di ammissione
   La  domanda  di  ammissione  dovra'  essere  corredata,  a pena di
esclusione dalla procedura di valutazione comparativa, dalla seguente
documentazione:
    1.  indicazione del Corso di Dottorato di Ricerca per il quale si
intende concorrere;
    2. curriculum vitae;
    3. progetto di ricerca;
    4. almeno due lettere di presentazione;
    5.  certificato  attestante il livello di conoscenza della lingua
italiana o delle lingue straniere eventualmente definite dal Collegio
dei Docenti;
    6. eventuali altri titoli e pubblicazioni;
    7.  eventuale  richiesta di borsa ovvero dichiarazione attestante
il possesso di borsa di studio o di adeguate risorse.

        
      
                               Art. 5.
Commissioni   Giudicatrici  per  il  conferimento  dell'idoneita'  di
                             ammissione
   Il  conseguimento  della  idoneita'  di  ammissione avviene previa
valutazione  dei  titoli  da parte delle Commissioni Giudicatrici per
l'esame di ammissione al X ciclo - nuova serie del Corso di Dottorato
di  Ricerca  con  sede amministrativa presso l'Ateneo per il quale e'
stata presentata domanda di ammissione.
   A  tal fine, per ciascun candidato, la Commissione Giudicatrice ha
a disposizione un massimo di 60 punti, cosi' suddivisi:
    - Progetto di ricerca: sino a punti 30
    - Titoli accademici e scientifici: " 20
    - Altro " 10
   La Commissione Giudicatrice stabilisce preliminarmente i criteri e
le modalita' di valutazione dei titoli nel rispetto dei limiti di cui
al  presente  articolo e propone una graduatoria di idonei distinta e
separata  rispetto  a  quella  dei posti ordinari di ciascun Corso di
Dottorato di Ricerca.

        
      
                               Art. 6.
Commissione  per  la  ripartizione  delle  borse di studio aggiuntive
riservate  a  cittadini stranieri o italiani residenti all'estero che
            abbiano conseguito l'idoneita' di ammissione
   Per  ciascuna  della  aree  scientifiche  nelle  quali  sono state
ripartite le borse di studio aggiuntive di cui al precedente articolo
1,  e'  nominata  con  Decreto  del  Rettore,  su proposta del Senato
Accademico,   una  Commissione  che  procedera'  ad  una  valutazione
comparativa  di  coloro che, avendo conseguito la predetta idoneita',
abbiano  presentato  richiesta  della borsa di studio, e stilera' una
graduatoria   di   merito   sino  a  ricoprire  il  numero  di  borse
disponibili.

        
      
                               Art. 7.
         Disposizioni generali in materia di borse di studio
   Le  borse  di studio vengono assegnate agli aventi diritto secondo
quanto previsto dal presente bando di concorso.
   L'importo  annuo  di  ciascuna  borsa  di  studio  ammonta ad Euro
13.638,47  e  deve  intendersi  al  lordo degli oneri previdenziali a
carico del dottorando; la sua durata coincide con quella del Corso.
   Le  borse sono confermate con il passaggio del dottorando all'anno
successivo,  salva  motivata  delibera  contraria  del  Collegio  dei
Docenti.
   L'importo  delle  borse  e'  aumentato,  per  eventuali periodi di
soggiorno   all'estero,   subordinatamente   alla  sussistenza  della
relativa  copertura finanziaria, in relazione al costo della vita del
Paese  in  cui  si  svolge il soggiorno. In particolare, l'incremento
base, calcolato in base al numero dei giorni di permanenza effettiva,
e' pari al 60% avendo come riferimento Madrid.
   Il  Coordinatore e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione che
attesti  la  coerenza  dell'attivita'  per  la  quale  si  chiede  la
mobilita'  del  dottorando con il programma di studi e di ricerca del
Corso.
   La    corresponsione    dell'incremento    e'   subordinata   alla
presentazione  da  parte del dottorando di una dettagliata relazione,
controfirmata  dal  Coordinatore  del  Corso,  ed accompagnata da una
dichiarazione  del  Direttore  dell'Istituzione  estera ospitante che
certifichi l'effettiva permanenza del dottorando all'estero.
   Il   pagamento   delle   borse  verra'  corrisposto  in  soluzioni
bimestrali posticipate.
   Al   fine  di  consentire  l'erogazione  dei  relativi  ratei,  il
Coordinatore  provvedera'  a  trasmettere  al  Rettore, all'inizio di
ciascun anno di Corso, apposita dichiarazione attestante l'inizio e/o
la prosecuzione per l'annualita' successiva dell'attivita' di ricerca
da parte del dottorando.
   Il   Coordinatore   dovra',  altresi',  attestare  ogni  eventuale
interruzione  o  sospensione  della  frequenza, al fine di consentire
l'interruzione dei pagamenti.
   In  caso  di  rinunzia  alla borsa di studio, il dottorando dovra'
darne  comunicazione  al  Rettore  ed  al Coordinatore del Corso, con
almeno 30 giorni di preavviso.
   In  caso  di  mancata  corresponsione  di  una  rata,  per ritardo
nell'inizio dei corsi o per presentazione dell'attestato di frequenza
successivamente  alla scadenza del predetto termine, la stessa verra'
cumulata con le rate successive.
   Qualora  venissero  accertate irregolarita' comunque imputabili al
borsista,  con provvedimento motivato verra' disposta la revoca della
borsa  di studio con il conseguente recupero delle rate eventualmente
gia' corrisposte.

        
      
                               Art. 8.
                  Iscrizione ai Corsi di Dottorato
   I   cittadini   stranieri  o  italiani  residenti  all'estero  che
risultino   vincitori  della  borsa  di  studio  aggiuntiva  dovranno
presentare domanda di immatricolazione, a pena di decadenza, entro il
termine  perentorio di 10 giorni, che decorre dal giorno successivo a
quello  della  ricezione  dell'invito,  utilizzando esclusivamente la
procedura informatizzata, attivata previo accesso al sito internet di
Ateneo:  www.unisa.it  -  servizi  on  line studenti - area utente di
ciascuno  studente, ed utilizzo della coppia di codici ("nome utente"
e "password") ottenuti con la registrazione.
   In particolare, dovranno:
    1.   collegarsi   al   sito  internet  di  Ateneo:  www.unisa.it;
selezionare  il  link:  servizi  on line studenti e, successivamente,
dalla barra degli strumenti, selezionare: "Area Utente";
    2.  selezionare  dal  menu  alla sinistra della pagina l'opzione:
"login":  la procedura proporra' una maschera nella quale inserire la
predetta coppia di codici;
    3.  inseriti  i  codici, alla sinistra della nuova pagina, verra'
indicato  un  elenco completo di tutte le operazioni che e' possibile
effettuare:  selezionare  "immatricolazione"  e compilare la relativa
domanda seguendo le istruzioni fornite dalla procedura;
    4.  terminato  l'inserimento  dei  dati  richiesti,  stampare  la
domanda  di  immatricolazione  corredata dal bollettino di versamento
della  Tassa  Regionale  per  il  Diritto  allo Studio Universitario,
personalizzato in base ai dati immessi in precedenza.
   Il  pagamento  della  predetta  tassa  universitaria dovra' essere
effettuato,  a  pena  di  decadenza  dall'immatricolazione,  entro il
termine perentorio di cui al comma 1 del presente articolo.
   La   domanda   di   immatricolazione   dovra'   essere  presentata
personalmente  o  fatta  pervenire  all'Amministrazione Universitaria
unitamente alla seguente documentazione:
    1)   fotocopia   del   documento  di  riconoscimento  debitamente
sottoscritta;
    2)  n.  2  fotografie  recenti  e di uguale formato (cm 4 x 4,5),
firmate a tergo;
    3) le ricevute di versamento della predetta tassa universitari;
    4)   dichiarazione   sostitutiva   di  certificazione,  ai  sensi
dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:
     a): il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza;
     b):  il  possesso,  ad eccezione della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
     c): una adeguata conoscenza della lingua italiana.
   Gli  studenti  portatori  di  handicap  con  invalidita'  uguale o
superiore  al 66% sono tenuti al rispetto della medesima procedura di
immatricolazione  on line, dichiarando lo stato di studente portatore
di handicap.
   I predetti sono tenuti al solo pagamento della Tassa Regionale per
il  Diritto  allo  Studio Universitario, pari ad € 62,00, il cui
bollettino   di  pagamento  interbancario  "Freccia"  sara'  stampato
unitamente alla domanda di immatricolazione sulla quale dovra' essere
applicata  una  marca  da  bollo da € 14,62. Il pagamento dovra'
effettuarsi  presso  uno  sportello  della  Banca  di  Roma  o  di un
qualsiasi  altro  Istituto  Bancario. Al riguardo, si precisa che non
sono consentite altre modalita' di pagamento.
   La   domanda   di   immatricolazione   dovra'   essere  presentata
personalmente  o  fatta  pervenire  all'Amministrazione Universitaria
unitamente alla seguente documentazione:
    1.   fotocopia   del   documento  di  riconoscimento  debitamente
sottoscritta;
    2.  n.  2  fotografie  recenti  e di uguale formato (cm 4 x 4,5),
firmate a tergo;
    3. la ricevuta di versamento della predetta tassa regionale.
   Si  informa,  infine,  che sulla domanda di immatricolazione e sul
relativo bollettino di versamento e' riportato il numero di matricola
assegnato a ciascuno studente.
    Coloro  che  non  avranno  provveduto a trasmettere la prescritta
documentazione  entro  il  summenzionato  termine saranno considerati
rinunciatari  e  coloro  che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno dichiarati decaduti.
   I  posti  resisi  vacanti  saranno  assegnati  ad  altri candidati
utilmente collocati nella graduatoria finale di merito.
   In caso di rinunzia o decadenza degli aventi diritto alla borsa di
studio,  l'Amministrazione  Universitaria  provvedera' a restituire a
coloro che subentrano la prima rata del contributo per l'accesso e la
frequenza eventualmente gia' versata.

        
      
                               Art. 9.
      Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

                  ---->   Vedere a pag. 93   <----

        
      
                              Art. 10.
         Obbligo di frequenza, differimento ed interruzioni
   I  dottorandi  hanno l'obbligo di frequentare i Corsi di Dottorato
di  Ricerca  e  di  compiere continuativamente attivita' formative di
studio  e  di  ricerca nell'ambito delle strutture a cio' destinate e
secondo le modalita' fissate dal Collegio dei Docenti.
   I  dottorandi  possono  compiere  periodi  di soggiorno all'estero
presso  Universita'  e/o  Istituti  di Ricerca; in tal caso l'importo
della  borsa di studio e' aumentato nella misura di cui al precedente
articolo 7, comma 4.
   Al  termine  di  ciascun  anno  di Corso, il Collegio dei Docenti,
sulla base di una dettagliata relazione sull'attivita' di studio e di
ricerca   svolta  da  ciascun  dottorando,  deliberera'  l'ammissione
all'anno  successivo  e  la  conferma  della  borsa  di studio ovvero
proporra' al Magnifico Rettore l'esclusione dal Corso.
   Eventuali differimenti della data di inizio del corso o successive
interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi:
    a)  che si trovino nelle condizioni previste dal D. Lgs. 26 marzo
2001,  n.  151,  in  materia  di tutela e sostegno della maternita' e
della paternita';
    b)  che si assentino per malattia grave e prolungata, debitamente
comprovata da apposita certificazione medica.
   Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento dei predetti
obblighi,  il  Collegio  dei  Docenti  propone,  con propria motivata
delibera,  l'esclusione  del  dottorando  dal  Corso.  In tal caso il
dottorando  e'  obbligato  a  restituire,  per l'anno di riferimento,
tutte le rate eventualmente gia' riscosse.

        
      
                              Art. 11.
           Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca
   Il  titolo  di  Dottore  di Ricerca e' conferito a conclusione del
corso  dal  Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
   Le  Commissioni  Giudicatrici saranno formate e nominate, per ogni
Corso di Dottorato di Ricerca, in conformita' al disposto degli artt.
12 e ss.del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.

        
      
                              Art. 12.
             Incompatibilita' con altri Corsi di studio
   Ai  sensi  dell'articolo  142  del  R.D  31  agosto 1933, n. 1592,
l'iscrizione  a Corsi di Dottorato di Ricerca e' incompatibile con la
contemporanea   iscrizione   ad   altra  Universita'  o  Istituto  di
istruzione  superiore,  a  diverse  Facolta'  o  Scuole  della stessa
Universita'  o  dello  stesso  Istituto di istruzione superiore, ed a
diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facolta' o Scuola.

        
      
                              Art. 13.
                       Copertura assicurativa
   L'Universita' degli Studi di Salerno garantisce ai dottorandi, per
tutta  la  durata  del  Corso  di  Dottorato di Ricerca, la copertura
assicurativa  per  infortuni  e  responsabilita' civile durante ed in
occasione  della  frequenza  di  attivita'  didattiche, durante ed in
occasione  dell'espletamento  di  attivita'  formative  di studio, di
ricerca,  di tirocinio, anche pratico, connesse al Corso di Dottorato
di Ricerca.
   La  copertura  assicurativa  e', altresi', garantita durante ed in
occasione  di  visite  d'istruzione  svolte  al  di  fuori dei locali
dell'Ateneo  nonche'  durante ed in occasione di eventuali periodi di
soggiorno  all'estero,  purche'  tali attivita' siano preventivamente
autorizzate dal Coordinatore del Corso.

        
      
                              Art. 14.
                             Pubblicita'
   Il  presente  bando  di concorso ed il fac-simile della domanda di
ammissione   sono   pubblicati   nell'Albo   Ufficiale  di  Ateneo  e
consultabili nel sito Internet dell'Ateneo alla voce:
    http://www.unisa.it/formazione_post_laurea/Dottorati_di_Ricerca/index.php

        
      
                              Art. 15.
                   Trattamento dei dati personali
   Ai  sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196,
l'Universita'  degli  Studi  di Salerno garantisce che il trattamento
dei  dati  personali  si  svolga  nel  rispetto  dei  diritti e delle
liberta'  fondamentali,  nonche'  della  dignita'  dei candidati, con
particolare  riferimento alla riservatezza, all'identita' personale e
al diritto alla protezione dei dati stessi.
   Al  riguardo,  secondo  quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 30
giugno  2003,  n.  196,  tutti i dati personali forniti dai candidati
saranno trattati, nel rispetto delle modalita' di cui all'art. 11 del
D.  Lgs.  30  giugno  2003,  n.  196, esclusivamente per le finalita'
connesse e strumentali al presente bando di concorso ed all'eventuale
gestione  del  rapporto  con l'Ateneo. In particolare, il trattamento
sara'   effettuato   con  le  seguenti  modalita':  informatizzato  e
cartaceo.  Il  conferimento  e' obbligatorio per l'espletamento della
procedura  concorsuale  di  cui  al  presente bando di concorso e per
l'eventuale   gestione  della  carriera  accademica  dello  studente;
conseguentemente,   l'eventuale   rifiuto   a   fornire  i  dati  non
consentira'  lo svolgimento della predetta procedura concorsuale e la
gestione della carriera accademica. I dati potranno essere comunicati
a  soggetti  pubblici  o privati, anche mediante inserimento nel sito
internet di Ateneo, per adempimenti imposti da disposizioni di legge;
a tal fine, il trattamento sara' curato da personale dell'Ateneo.
   Ai  sensi  dell'art.  18  del  D.Lgs.  30  giugno  2003,  n.  196,
l'Universita'  degli  Studi di Salerno raccoglie, utilizza e tratta i
dati   personali   nel  rispetto  dei  seguenti  principi:  liceita',
necessita', pertinenza e non eccedenza.
   Ai  sensi  degli  artt.  7, 8, 9 e10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196,  i  candidati  hanno  diritto  di  esercitare  in ogni momento i
seguenti  diritti:  ottenere  la  conferma  dell'esistenza  o meno di
propri  dati  personali  e  la  loro  messa  a  disposizione in forma
intelligibile;  avere  conoscenza dell'origine dei dati nonche' della
logica  e  delle finalita' su cui si basa il trattamento; ottenere la
cancellazione,  la  trasformazione  in  forma anonima o il blocco dei
dati   in   violazione   del   codice   nonche'  l'aggiornamento,  la
rettificazione  o,  se  vi e' interesse, l'integrazione degli stessi;
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
   Titolare  del trattamento dei dati e' l'Universita' degli Studi di
Salerno, in persona del Magnifico Rettore pro tempore, nella qualita'
di legale rappresentante dell'Ente.
   Responsabile   amministrativo  del  procedimento,  secondo  quanto
previsto  dagli  artt.  4  e  ss.  della  L. 7 agosto 1990, n° 241, e
dall'art.  29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e' il dott. Giovanni
SALZANO,  -  Ufficio  Formazione  Post-Laurea  dell'Universita' degli
Studi  di Salerno - via Ponte don Melillo, 84084 Fisciano (Sa) - tel.
089/966242, fax 089/966405, e-mail: gsalzano@unisa.it

        
      
                              Art. 16.
                            Norme finali
   Per  tutto  quanto non previsto o disciplinato dal presente bando,
si  richiamano le disposizioni contenute nel D.P.R. 9 maggio 1994, n.
487,  nell'art.  4 della L. 3 luglio 1998, n. 210, nel D.M. 30 aprile
1999,  n.  224, nel Regolamento Didattico di Ateneo e nel Regolamento
di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.

    Fisciano, 1° ottobre 2008
                                                 Il rettore: Pasquino