Concorso per 185 dottori di ricerca (abruzzo) UNIVERSITA' 'G. D'ANNUNZIO' DI CHIETI

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 185
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 76 del 30-09-2008
Sintesi: UNIVERSITA' «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA CONCORSO   (scad.  5 novembre 2008) Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXIV ciclo IL RETTORE ...
Ente: UNIVERSITA' 'G. D'ANNUNZIO' DI CHIETI
Regione: ABRUZZO
Provincia: CHIETI
Comune: CHIETI
Data di inserimento: 02-10-2008
Data Scadenza bando 05-11-2008
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UNIVERSITA' «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA
CONCORSO   (scad.  5 novembre 2008)
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca -
XXIV ciclo
                             IL RETTORE
   Visto  lo  Statuto  dell'Universita'  degli  studi «G. d'Annunzio»
Chieti-Pescara,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie
generale - n. 66 del 19 marzo 1996 e successive modificazioni;
   Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4;
   Visto  il  D.M.  30 aprile 1999, n. 224, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
   Visto  il  decreto  rettorale  n.  194 del 10 gennaio 2008, con il
quale   e'  stata  istituita  la  Scuola  superiore  «G.  d'Annunzio»
(Gabriele  d'Annunzio  School  of  Advanced  Studies)  e  il relativo
Statuto;
   Visto  il D.R. n. 775 del 1° agosto 2008, con cui e' stato emanato
il  Regolamento  sul  Dottorato  di ricerca in attuazione dell'art. 4
della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni;
   Viste le proposte di istituzione dei Corsi di dottorato di ricerca
con   sede   amministrativa   presso  l'Universita'  «G.  d'Annunzio»
Chieti-Pescara  avanzate  dalle  strutture  preposte all'attivita' di
ricerca;
   Visto   il   verbale   del   Consiglio   della   Scuola  superiore
«G.d'Annunzio»  del  18  settembre 2008 relativo all'approvazione del
presente bando;
   Visto  il  parere  del  Nucleo di valutazione in data 18 settembre
2008;
   Viste  le  deliberazioni  assunte  dal  Senato  accademico  e  dal
Consiglio  d'amministrazione,  in  data  22  settembre  2008 relative
all'approvazione   dell'istituzione,   attivazione,  definizione  del
numero e dell'importo delle borse di studio, contributi per l'accesso
e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca XXIV ciclo, presso la
Scuola superiore «G. d'Annunzio» per l'anno accademico 2009;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Istituzione
   Sono  indetti  i  concorsi  pubblici  per l'ammissione ai Corsi di
dottorato  di  ricerca  istituiti  dall'Universita'  degli  studi «G.
d'Annunzio»  Chieti-Pescara  relativi al XXIV ciclo, con inizio il 1°
gennaio  2009 e di cui si indicano di seguito nell'allegato 1, di cui
fa   parte  integrante,  la  denominazione  e  il  dipartimento  sede
amministrativa  del  dottorato,  il  coordinatore,  le eventuali sedi
consorziate,   gli   eventuali   enti  convenzionati  e  dipartimenti
concorrenti,  gli  eventuali  curricula  e ambiti del dottorato con i
rispettivi  responsabili,  la  durata  del  corso,  i  posti  messi a
concorso,   il   numero   delle   borse  di  studio  disponibili,  le
caratteristiche  della prova concorsuale nonche' data, ora e luogo di
svolgimento.  Sono,  inoltre,  riportati  i criteri per la formazione
della graduatoria di merito e le modalita' per l'iscrizione.
   Sono messi a concorso complessivi 185 posti, di cui 105 coperti da
borse di studio.

==============================================
                   Sezione                   |Posti |Borse di studio
==============================================
Scienze di Base                              |  19  |       9
Scienze della Vita                           |  81  |       49
Scienze dell'Ingegneria e dell'Architettura  |  26  |       15
Scienze Umane                                |  23  |       12
Scienze Giuridiche, Economiche e Statistiche |  36  |       20
Totale                                       | 185  |      105

   Il numero di borse di studio riportato e' indicativo e puo' essere
aumentato  in  seguito  alla  disponibilita'  di  nuovi finanziamenti
assicurati  da  strutture dell'Ateneo, ovvero dall'esterno, purche' i
necessari  atti vengano formalizzati entro il termine di scadenza del
presente   bando.   Eventuali  variazioni  o  integrazioni  a  quanto
contenuto nel presente bando saranno rese note mediante pubblicazione
sul sito web della Scuola superiore «G. d'Annunzio» www.unich.it

        
      
                               Art. 2.
                  Convocazione esame di ammissione
   Il  presente  bando  ha  valore  di  notifica a tutti gli effetti:
pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso,
nel  caso  di  prova  scritta e/o orale, presso la sede, nel giorno e
nell'ora  indicati nelle schede dei dottorati (allegato 1). L'assenza
del  candidato  sara' considerata come rinuncia al concorso, quale ne
sia  la  causa;  nel caso di esami per soli titoli non e' prevista la
presenza del candidato.

        
      
                               Art. 3.
                       Requisiti di ammissione
   Possono  presentare domanda di ammissione al Dottorato di ricerca,
senza  limitazioni  di  eta'  e  cittadinanza,  coloro  che  siano in
possesso   di   diploma   di  laurea  conseguito  in  Italia  secondo
l'ordinamento precedente il riordinamento didattico di cui al D.M. n.
509/1999  ovvero  diploma  di  laurea specialistica/magistrale ovvero
analogo  titolo  accademico  conseguito  presso  Universita'  estere,
riconosciuto  equipollente  ad  un  titolo  accademico italiano dalle
competenti autorita' accademiche.
   I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di
un  titolo  accademico  straniero,  che non sia gia' stato dichiarato
equipollente  a  una  laurea  italiana,  dovranno, unicamente ai fini
dell'ammissione  al  dottorato  al  quale intendono concorrere, farne
espressa  richiesta  nella  domanda  di  partecipazione al concorso e
corredare  la domanda stessa con autocertificazione (in italiano o in
inglese)  degli  estremi  del  diploma  di  laurea,  con  indicazione
dell'eventuale votazione conseguita e di altra documentazione utile a
consentire  al  collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza
in parola. Nel caso di richiesta di equipollenza, il titolo straniero
dovra'  essere  stato  conseguito  entro  la  data di scadenza per la
presentazione delle domande fissata nel successivo art. 4.
   Possono  presentare  domanda  di  ammissione  anche coloro i quali
conseguiranno  il  diploma  di laurea entro e non oltre la data della
prova concorsuale, come indicato nell'allegato 1.
   Gli  interessati  devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato  2  al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti
gli elementi in esso richiesti.
   Per quanto riguarda l'eventuale tipologia dei titoli richiesti per
l'ammissione   al   Dottorato   di   ricerca  si  deve  far  riferito
all'allegato 1.

        
      
                               Art. 4.
                        Domande di ammissione
   Le  domande  di partecipazione al concorso, indirizzate al rettore
dell'Universita'   degli   studi  «G.  d'Annunzio»  Chieti-Pescara  e
redatte,  in  carta  semplice,  secondo  lo schema dell'allegato 2 al
presente  bando,  dovranno  pervenire,  pena esclusione dal concorso,
esclusivamente  a  mezzo corriere, alla medesima Universita' - Scuola
superiore  «G. d'Annunzio», Via dei Vestini n. 31- 66013 Chieti Scalo
(Chieti), entro e non oltre le ore 12,00 del 5 novembre 2008.
   Sull'involucro del plico devono risultare le indicazioni del nome,
cognome e indirizzo del concorrente e la specificazione del dottorato
a cui intende concorrere.
   I  candidati  che intendano presentare domanda di partecipazione a
piu'  di  un concorso dovranno presentare tante domande quanti sono i
corsi prescelti.
   Nella  domanda il candidato deve autocertificare, sotto la propria
responsabilita',  pena  l'esclusione  dal  concorso, tutte le notizie
richieste  contenute  nell'allegato  2,  che  e' parte integrante del
bando.
   I  candidati  portatori  di  handicap  dovranno  specificare nella
domanda   di   partecipazione,  ai  sensi  della  vigente  normativa,
l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio  handicap,  nonche'
l'eventuale  necessita'  di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove di esame.
   I  candidati  sono  tenuti a versare un contributo di € 36,15
sul  c/c  postale n. 202663 intestato all'Universita' degli studi «G.
d'Annunzio»  Chieti-Pescara,  via  dei  Vestini  - 66013 Chieti Scalo
(Chieti),  indicando  nella  causale  di  versamento: «Contributo per
l'ammissione  al  concorso  di  dottorato  di ricerca in (indicare il
titolo  del  dottorato)  XXIV  Ciclo». L'attestato del versamento del
contributo   dovra'   essere   allegato  alla  domanda.  Il  suddetto
contributo non sara' in alcun caso rimborsato.
   L'amministrazione  universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il  caso  di  dispersione  di  comunicazioni,  dipendente da inesatte
indicazioni  della  residenza, del recapito da parte dell'aspirante e
dell'indirizzo  e  mail,  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento  degli  stessi,  ne'  per  eventuali disguidi postali non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
   L'esclusione  dal  concorso  puo'  essere  disposta  in  qualsiasi
momento,  per  difetto dei requisiti di ammissione, per domanda priva
di  firma  del  candidato  o  per  domanda  spedita  oltre il termine
stabilito o con modalita' difforme da quella prevista dal primo comma
del presente articolo.

        
      
                               Art. 5.
                         Esame di ammissione
   Per  sostenere  le prove (esame scritto e/o colloquio) i candidati
dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
    a) porto d'armi;
    b) passaporto;
    c) carta d'identita';
    d) patente di guida.
   L'esame  di  ammissione,  le  cui  caratteristiche  sono  indicate
dettagliatamente  nelle schede dei singoli dottorati dell'allegato 1,
consiste,  a  seconda  del dottorato, nell'esame dei titoli oppure in
una prova attitudinale (anche scritta, eventualmente completata da un
colloquio)   finalizzata  a  valutare  le  capacita',  le  conoscenze
scientifiche,  l'attitudine alla ricerca, la cultura e la motivazione
dei  candidati;  tale  prova  potra'  essere svolta, per gli studenti
stranieri  e  su  richiesta  dei  medesimi, in lingua inglese o altra
lingua indicata nell'allegato 1 del presente bando.
   Alla  fine  della  prova,  al candidato sara' assegnato un voto in
cinquantesimi.  La  prova  si  intende  superata  se  il candidato ha
conseguito  una  votazione  di  almeno  30/50.  Il  candidato  dovra'
dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
   La  commissione  giudicatrice redige apposito verbale, indicando i
criteri  di valutazione utilizzati, il punteggio attribuito a ciascun
candidato e la graduatoria di merito.
   In  caso  di  parita'  di  voti  prevale il candidato piu' giovane
d'eta', ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.
19l.
   In  caso  di  parita'  di  posizione  concorsuale,  tra due o piu'
candidati  ed  ai  soli  fini del conferimento della borsa di studio,
prevale  la  valutazione  della  situazione economica, determinata ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile
1997 e successive modificazioni.
   I  candidati  hanno  facolta'  di  esercitare opzione tra le borse
eventualmente  riservate  a  singoli curricula, se presenti; qualora,
secondo  l'ordine della graduatoria, residuino borse in uno specifico
curriculum,  queste sono conferite a candidati che abbiano optato per
altri curricula dello stesso Dottorato.
   L'elenco  dei  candidati  esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno  riportati nella prova stessa, sottoscritto dal Presidente e
dal   Segretario   della   commissione,   e'  affisso  nell'albo  del
Dipartimento  presso  cui  si  e' svolta la prova e inserito nel sito
Internet di Ateneo.

        
      
                               Art. 6.
                      Commissione giudicatrice
   La  commissione  giudicatrice per gli esami di ammissione al corso
di dottorato di ricerca sara' composta e nominata in conformita' alla
normativa  vigente.  In  ogni caso, ciascuna commissione giudicatrice
sara'  composta da tre professori o ricercatori universitari di ruolo
specificamente  qualificati  nelle  discipline  attinenti  alle  aree
scientifiche  a  cui  si  riferisce  il  corso; nel caso di Dottorati
articolati  in  piu'  curricula, la commissione puo' essere integrata
con  un  numero  di componenti non superiore al doppio dei curricula;
possono  essere  aggiunti  non piu' di due esperti scelti nell'ambito
degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, che sono
obbligatori  qualora  si  realizzino le condizioni di cui all'art. 14
del D.M. n. 593/2000 e all'art. 5 della legge n. 449/1997. In caso di
impedimento  di  uno o piu' membri della commissione, successivamente
alla  nomina,  si  provvede  alla  sostituzione con decreto rettorale
urgente,  su  proposta  del  direttore  della  Scuola.  Nel  caso  di
Dottorati   istituiti   a   seguito   di   accordi   di  cooperazione
interuniversitaria internazionale, la commissione e' definita secondo
quanto previsto negli accordi stessi.

        
      
                               Art. 7.
                         Ammissione ai corsi
   Le  prove di ammissione si concludono inderogabilmente entro il 30
novembre  di  ogni  anno.  I  Dottorati  che  non concludono entro il
termine  indicato  le  procedure di selezione hanno inizio con l'anno
accademico successivo.
   I   candidati   saranno  ammessi  al  corso  secondo  l'ordine  di
graduatoria  concorsuale  fino  alla concorrenza del numero dei posti
messi  a  concorso  per  ogni corso di dottorato. Il numero minimo di
ammessi  al  corso  di  dottorato  non puo' essere inferiore a tre. I
titolari  di  assegni  di collaborazione ad attivita' di ricerca, che
siano  risultati  idonei  nel concorso di ammissione, sono ammessi al
Dottorato in sovrannumero.
   Il  rettore approva gli atti del concorso e decreta le graduatorie
per l'ammissione dei candidati.
   I  candidati  classificatisi  in posizione utile nella graduatoria
sono  tenuti  a  presentare  la domanda di iscrizione alla Segreteria
della  Scuola  superiore «G. d'Annunzio», via dei Vestini, 31 - 66013
Chieti  Scalo (Chieti), entro il 10 dicembre 2008, ore 13,00. In caso
di   utile  collocamento  in  piu'  graduatorie,  il  candidato  deve
esercitare  opzione  per  un  solo  corso  di  dottorato.  La mancata
regolarizzazione  dell'iscrizione  entro  il  termine  sopra indicato
implica  automatica rinuncia al posto. I posti vacanti sono assegnati
ai candidati che seguono nella graduatoria generale di merito, previa
comunicazione  agli  interessati. Non saranno inviate comunicazioni a
domicilio,   ma  esclusivamente  via  e-mail.  Qualora,  esaurite  le
procedure   di   assegnazione,   residuino  borse  in  uno  specifico
Dottorato,  queste possono essere conferite, su delibera della Scuola
e previa comunicazione agli interessati, a candidati risultati idonei
in altri Dottorati, con priorita' per quelli della stessa Sezione.

        
      
                               Art. 8.
                           Borse di studio
   Le  borse  di  studio  messe  a concorso vengono assegnate secondo
l'ordine di graduatoria concorsuale.
   E'  consentito  che  l'avente  titolo, all'atto dell'iscrizione al
primo  anno  del  corso di dottorato, rinunzi alla borsa per l'intera
durata  del  corso  medesimo perdendone quindi la titolarita'; in tal
caso  la  borsa e' assegnata al candidato successivo secondo l'ordine
di  graduatoria, purche' cio' non comporti l'aumento del numero degli
iscritti  al  suddetto  corso  di  studi,  rispetto  ai posti messi a
concorso.
   Le  predette  borse verranno pero' erogate esclusivamente a coloro
che  non  possiedono  un  reddito complessivo annuo netto superiore a
€  12.000.  Il  superamento  del  limite di reddito determina la
perdita  del  diritto  alla  borsa  di studio per l'anno in cui si e'
verificato   e   comporta   l'obbligo  di  restituire  le  mensilita'
eventualmente percepite nell'anno accademico di riferimento.
   L'importo  annuale  lordo  della  borsa  di  studio  e'  di €
13.638,47,  assoggettato  al contributo previdenziale INPS a gestione
separata. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre
borse  di  studio  a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
   Il  pagamento  della  borsa  di  studio  viene  effettuato in rate
mensili posticipate.
   Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio  per un corso di
dottorato,  anche  per  un  solo  anno  o  frazione di esso, non puo'
chiedere di fruirne una seconda volta.
   In  caso  di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza di
un  dottorando  titolare  di  borsa,  la  parte  residua della borsa,
qualora  pari  o  superiore a dodici mesi, puo' essere attribuita, su
delibera  della  Scuola  e rispettando l'ordine della graduatoria, al
primo  dei  dottorandi  non borsisti dello stesso Dottorato o, se non
praticabile,  di  altro  Dottorato,  con  priorita'  per quelli della
stessa Sezione.

        
      
                               Art. 9.
                       Indennita' di mobilita'
   Ai  dottorandi  titolari  di borsa e' corrisposta un'indennita' di
mobilita', per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, in misura
non inferiore al 50% dell'importo delle borse, rispettando la cadenza
mensile  dei  pagamenti.  Tale  periodo, che non puo' comunque essere
superiore  a  18 mesi complessivi nel triennio ne' inferiore a trenta
giorni  continuativi,  deve  essere  preventivamente  autorizzato dal
coordinatore del Collegio e comunicato alla Scuola.
   I  soggiorni  all'estero possono godere di ulteriori indennita' di
mobilita',  a  carico  dei  Dipartimenti  proponente/concorrenti o di
soggetti  terzi  convenzionati.  Ai dottorandi titolari di borsa, ove
non  residenti  in  Italia  alla  data  d'inizio  dei  corsi  stessi,
l'importo  della borsa puo' essere elevato in misura non superiore al
50%, a carico della Scuola, dei Dipartimenti proponente/concorrenti o
di soggetti terzi convenzionati.
   L'indennita'   di   mobilita',  ove  erogata,  non  concorre  alla
determinazione del limite di reddito di cui al precedente art. 8.

        
      
                              Art. 10.
                     Modalita' per l'iscrizione
   I  concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria
di  merito  devono  presentare  o  far  pervenire all'Amministrazione
universitaria,  pena la decadenza, entro il termine perentorio del 10
dicembre  2008,  ore  13,00 presso la Segreteria tecnica della Scuola
superiore  «G.  d'Annunzio», via dei Vestini, 31 - 66013 Chieti Scalo
(Chieti),  domanda di iscrizione al corso di dottorato, da compilarsi
su  apposito  modello predisposto dall'Amministrazione universitaria,
contenente  le  seguenti  dichiarazioni,  ai  sensi  dell'art. 46 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000, relative al
possesso:
    a) della cittadinanza;
    b)  del  diploma  di  laurea  -  conseguito secondo l'ordinamento
precedente     il     riordinamento     didattico    ovvero    laurea
specialistica/magistrale   oppure   del   relativo  titolo  straniero
dichiarato equipollente ai fini dell'ammissione.
   Sul  suddetto  modulo  dovranno, altresi', essere rese le seguenti
dichiarazioni:
    1)  di  non  essere  iscritto e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di studio (corso di laurea, dottorato di ricerca, master,
scuola di specializzazione) per tutta la durata del dottorato;
    2)   di   impegnarsi,  qualora  intenda  intraprendere  attivita'
esterne,  anche  occasionali e di breve durata, a non iniziarle senza
aver  prima  acquisito  la prescritta autorizzazione del Collegio dei
docenti.
   Coloro  che risultino vincitori della borsa di studio ed intendano
a fruirne sono tenuti, altresi' a dichiarare:
    di  non  aver  gia'  usufruito  (anche per un solo anno) di altre
borse di studio per corsi di dottorati di ricerca;
    di non fruire presumibilmente di un reddito personale complessivo
annuo  netto  superiore a € 12.000,00, ovvero di rinunciare alla
borsa  di studio per superamento del suddetto limite di reddito (alla
determinazione  del  reddito in oggetto concorrono redditi di origine
patrimoniale  nonche'  emolumenti  di  qualsiasi altra natura; aventi
carattere   ricorrente   con   esclusione  di  quelli  aventi  natura
occasionale o derivanti da servizio militare);
    di  non  cumulare  la borsa di studio con altre borse a qualsiasi
titolo  conferite,  ad  eccezione  di  quelle concesse da istituzioni
nazionali  o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di ricerca del dottorando.
   Alla  domanda  di  iscrizione  gli  ammessi  al corso di dottorato
dovranno allegare i seguenti documenti:
    fotocopia di un documento di identita', debitamente firmata;
    una marca da bollo da € 14,62;
    ricevuta  del  versamento  del  contributo  per  l'accesso  e  la
frequenza  ai  corsi  (ad  eccezione  degli  esonerati  ai  sensi del
successivo art. 12 del presente bando);
    ricevuta del versamento del premio di assicurazione (ad eccezione
dei titolari di borsa di studio di cui al precedente art. 8);
    quietanza del pagamento della Tassa regionale per il diritto allo
studio  universitario  (ad  eccezione  degli  esonerati  ai sensi del
successivo art. 13 del presente bando);
    per  i  portatori di handicap con invalidita' pari o superiore al
66%, documento che attesti il loro status;
    per gli studenti stranieri, copia del permesso di soggiorno.
   L'esclusione  dalla  partecipazione al corso puo' essere disposta,
per  difetto  dei  requisiti, in qualunque momento, con provvedimento
motivato del rettore.

        
      
                              Art. 11.
                       Copertura assicurativa
   Per  l'accesso  e la frequenza ai corsi i dottorandi sono tenuti a
corrispondere   il   premio   di   assicurazione   per   infortuni  e
responsabilita'  civile,  determinato  per l'anno accademico 2009, in
€  20,00.  Per  coloro  che  usufruiscono  della borsa di studio
l'importo  verra'  sottratto  dal primo rateo di borsa. L'Universita'
provvedera' alla stipula della suddetta polizza assicurativa.

        
      
                              Art. 12.
               Contributo per l'accesso e la frequenza
   Il  contributo  per  la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca
ammonta  a  € 774,68 per ciascun anno di corso che dovra' essere
versato in unica soluzione all'atto dell'iscrizione.
   Sono esonerati dal pagamento del suddetto contributo:
    a) i titolari delle borse di studio di cui al precedente art. 8;
    b)  i  portatori  di  handicap  con  grado  di invalidita' pari o
superiore al 66%, previa acquisizione di certificazione idonea;
    c)  i  beneficiari  di  borsa  di  studio  concesse  dall'Azienda
regionale per il diritto agli studi universitari.

        
      
                              Art. 13.
             Tassa regionale per il diritto allo studio
   Tutti  gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, ad eccezione
di  quelli di cui alla lettera b) del precedente art. 12, sono tenuti
al  pagamento  della  Tassa  regionale  per  il  diritto allo studio,
ammontante  ad  annui  €  77,47,  da versarsi in unica soluzione
all'atto  dell'iscrizione  con  l'indicazione  della  causale: «Tassa
Reg.le  Az.da DSU Chieti - Universita' «G. d'Annunzio» - Dottorato di
ricerca in ..................... 24° ciclo - A.A. 2009» e mediante la
seguente modalita':
    intestato  a: Azienda al diritto agli studi universitari - banca:
Cassa  di  Risparmio  della  Provincia  di  Chieti SPA - codice IBAN:
IT23Y06050 15598T 20994190004.
   In  caso  di  pagamento  della  tassa  presso  gli sportelli della
Carichieti  SpA  su  tutto  il  territorio  nazionale non sono dovute
commissioni d'incasso.

        
      
                              Art. 14.
                         Pubblico dipendente
   Ai  sensi  della legge n. 476/1984, cosi' come integrata dall'art.
52, comma 57, della legge n. 448/2001, il pubblico dipendente ammesso
ad un corso di dottorato di ricerca, che ricopra un posto senza borsa
di   studio   o  che  rinunci  alla  borsa  medesima,  puo'  chiedere
l'aspettativa  conservando  il trattamento economico, previdenziale e
di  quiescenza, erogato dall'amministrazione pubblica presso il quale
e' instaurato il rapporto di lavoro.

        
      
                              Art. 15.
                     Ammissioni in soprannumero
   Sono ammessi al Corso di dottorato in sovrannumero:
    a) i titolari di assegno di ricerca di cui alla legge 27 dicembre
1997, n. 449, che abbiano superato positivamente le prove di esame di
ammissione;  i  vincitori  possono  chiedere l'iscrizione al Corso di
dottorato  rinunciando  all'assegno,  oppure chiedere l'iscrizione in
sovrannumero senza rinunciare all'assegno; l'opzione e' irrevocabile;
    b)  i  candidati  extracomunitari,  che abbiano superato le prove
d'esame  di  ammissione  e  siano  in possesso di una borsa di studio
assegnata  per  l'intera  durata del corso dal Ministero degli affari
esteri o  dal  Governo  del  paese  di  provenienza  o  da  Organismi
internazionali.

        
      
                              Art. 16.
                       Obblighi dei dottorandi
   Il  dottorando  e' uno studente universitario iscritto ad un corso
di  formazione  del  III livello, comprensivo di eventuali periodi di
studio  all'estero  e  stage  presso  soggetti  pubblici  e  privati,
finalizzato   all'acquisizione   delle   competenze   necessarie  per
esercitare attivita' di ricerca di alta qualificazione.
   Al dottorando e' garantita la possibilita' di svolgere un percorso
formativo   e  di  ricerca  personalizzato,  previa  accordo  con  il
coordinatore del Collegio.
   Il  dottorando  ha  l'obbligo  di  partecipare  alle  attivita' di
ricerca  del Dottorato e, in particolare, ai seminari di formazione e
corsi  di  approfondimento  su  tematiche  comuni  organizzati  dalla
Sezione di afferenza.
   Il dottorando non puo' essere contemporaneamente iscritto ad altro
dottorato,  corso  di studio o corso di specializzazione, in Italia o
all'Estero, ne' puo' avere impegni professionali o lavorativi, a meno
che   questi   gli   permettano   di   garantire  la  presenza  e  la
partecipazione  alle  attivita' del Dottorato nella misura richiesta;
il dottorando iscritto su posto non ricoperto da borsa puo' usufruire
di  borse  su  argomenti attinenti il tema del dottorato. Il Collegio
valuta  che  tutte le condizioni di cui sopra siano soddisfatte e, in
caso  negativo,  propone  la  decadenza  dal Dottorato, con perdita e
restituzione della borsa relativa all'anno in corso, ove concessa.
   Ai dottorandi possono essere attribuiti limitati compiti didattici
sussidiari  o  integrativi (quale seminari, esercitazioni, assistenza
di   laboratorio   e  tutorato,  comunque  con  esclusione  di  corsi
ufficiali),  fino  a  un  massimo 5 CFU annui, che non devono in ogni
caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca, e comunque
previa autorizzazione del coordinatore del Collegio.
   La  Scuola  promuove lo svolgimento di periodi di formazione/stage
del  dottorando presso altri Atenei e Istituti di ricerca, italiani e
stranieri,  previa  autorizzazione  del  coordinatore  del Collegio e
della Scuola.
   Alla  fine  di  ciascun  anno  di  corso il dottorando e' tenuto a
presentare  al  Collegio  una  relazione  sulle  attivita' di ricerca
svolte,   associata   a   una  presentazione  pubblica.  E'  prevista
l'esclusione dal Dottorato in caso di giudizio negativo del Collegio,
in  rapporto  alla  qualita' dei risultati dell'attivita' di ricerca,
alla   assiduita'   nello  svolgimento  della  suddetta  attivita'  o
all'evenienza  di  prestazioni  di lavoro che non abbiano ottenuto la
preventiva autorizzazione del coordinatore del Collegio.
   E' prevista la sospensione dai corsi ai dottorandi per maternita',
paternita' e malattia, previa autorizzazione del Collegio.

        
      
                              Art. 17.
                      Conseguimento del titolo
   Il   titolo   di   dottore  di  ricerca,  rilasciato  dal  rettore
dell'Universita'  degli  studi  «G.  d'Annunzio»  Chieti-Pescara,  si
consegue  alla  conclusione  del  ciclo  di  dottorato  all'atto  del
superamento  dell'esame finale, che consiste nella discussione di una
tesi,  sulla  quale  la  commissione  formula un articolato giudizio,
anche  tenendo  conto  dei giudizi espressi dal Collegio dei docenti.
L'esame  finale  puo'  essere ripetuto una sola volta, nella sessione
immediatamente successiva.
   Per  l'esame  finale  verra'  nominata  dal  rettore,  sentito  il
collegio dei docenti, una apposita commissione giudicatrice, composta
da  tre  professori e ricercatori di ruolo specificamente qualificati
nelle  discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce
il corso, di cui almeno due non devono essere componenti del Collegio
ne'   appartenere   a   Universita'  partecipanti  al  Dottorato.  La
commissione  comprende  almeno  un professore di prima fascia, che la
presiede,  e  puo'  essere  integrata  con  non  piu'  di due esperti
appartenenti  a  strutture  di  ricerca  pubbliche  e  private, anche
straniere  e, nel caso di Dottorati articolati in piu' curricula, con
un numero di componenti non superiore al numero dei curricula.
   Per  comprovati  motivi  che non consentano la presentazione della
tesi  nei  tempi  previsti,  il Rettore, su proposta del Collegio dei
docenti,  puo'  ammettere  il candidato all'esame finale in deroga ai
termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in
altra sede.

        
      
                              Art. 18.
                   Trattamento dei dati personali
   Ai  sensi  del  decreto  legislativo  n. 196/2003 i dati personali
forniti  dai  candidati  saranno  gestiti  presso l'Universita' degli
studi  «G. d'Annunzio» Chieti- Pescara e trattati in conformita' alle
previsioni normative per le finalita' connesse al conferimento e alla
successiva gestione delle attivita' procedurali correlate.

        
      
                              Art. 19.
                            Norme finali
   Per  tutto  quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla
normativa vigente in materia ed al Regolamento dell'Universita' degli
studi  «G.  d'Annunzio»-  Chieti-Pescara - concernente i dottorati di
ricerca.
   Il  presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di
ammissione  e'  disponibile sul sito web dell'Universita' degli studi
di  «G.  d'Annunzio»  Chieti-Pescara (http://www.unich.it ). Ulteriori
informazioni  possono  essere  richieste direttamente alla Segreteria
tecnica  Scuola superiore «G. d'Annunzio», via dei Vestini, 31- 66100
Chieti Scalo, tel. 0871/3556077 - e-mail: scuolasuperiore@unich.it
    Chieti, 22 settembre 2008
                                               Il rettore: Cuccurullo