Concorso per 36 dottori di ricerca (lazio) UNIVERSITA' DI CASSINO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 36
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 76 del 30-09-2008
Sintesi: UNIVERSITA' DI CASSINO CONCORSO   (scad.  31 ottobre 2008) Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione alle Scuole e ai corsi di dottorato di ricerca attivati presso l'Ateneo per l'anno accademico 2008/2009 - XXIV ciclo. ...
Ente: UNIVERSITA' DI CASSINO
Regione: LAZIO
Provincia: FROSINONE
Comune: CASSINO
Data di inserimento: 02-10-2008
Data Scadenza bando 31-10-2008
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UNIVERSITA' DI CASSINO
CONCORSO   (scad.  31 ottobre 2008)
Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione alle Scuole e ai corsi
   di  dottorato  di  ricerca  attivati  presso  l'Ateneo  per l'anno
   accademico 2008/2009 - XXIV ciclo.
                             IL RETTORE
   Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476: « Norme in materia di borse
di studio e dottorato di ricerca nelle Universita»;
   Vista  la  legge  30  novembre  1989, n. 398: «Norme in materia di
borse di studio universitarie»;
   Visto  il D.M. 11 settembre 1998 con il quale sono stati stabiliti
gli importi delle borse di studio di dottorato;
   Visto  lo Statuto dell'Universita' degli studi di Cassino, emanato
con  D.R.  n.  835  del  30 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2004;
   Vista  la  legge 3 luglio 1998, n. 210: «Norme per il reclutamento
dei  ricercatori  e  dei  professori  universitari  di  ruolo», ed in
particolare l'art. 4 relativo ai dottorati di ricerca;
   Visto  il  D.M. 30 aprile 1999, n. 224: «Regolamento recante norme
in  materia  di  dottorato  di  ricerca»  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
   Visto  il  D.R.  n.  234  del 18 aprile 2007 con il quale e' stato
emanato  il  Regolamento in materia di Scuole di dottorato di ricerca
dell'Universita' degli studi di Cassino;
   Visto  il D.R. n. 736 dell'11 settembre 2008 con il quale e' stato
modificato  il  Regolamento  in  materia  di  Scuole  di dottorato di
ricerca dell'Universita' degli studi di Cassino;
   Viste  le  proposte  di  istituzione  e  di  rinnovo  dei corsi di
dottorato per il XXIII ciclo avanzate dalle Scuole di dottorato;
   Visto il parere espresso dal Nucleo di valutazione di Ateneo;
   Viste  le  delibere  del  Senato  accademico  e  del  Consiglio di
amministrazione dell'11 settembre 2008 con le quali e' stato espresso
parere  positivo  all'istituzione e al rinnovo dei corsi di dottorato
per il XXIV ciclo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Istituzione
   Sono  indetti presso l'Universita' degli studi di Cassino pubblici
concorsi  per  esami,  per  l'ammissione  alle  Scuole  e ai corsi di
dottorato  di  ricerca attivati presso l'Ateneo per l'anno accademico
2008/2009   -   XXIV   ciclo.  Nell'allegato  elenco  (allegato  "A",
costituito da n. 5 schede, una per ciascuna Scuola di dottorato), che
forma  parte  integrante  del  presente  bando, vengono indicati, per
ciascuna Scuola il profilo scientifico-formativo.

        
      
                               Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
   Possono  presentare  domanda  di partecipazione al concorso, senza
limiti  di  eta'  e di cittadinanza, coloro che alla data di scadenza
del bando, siano in possesso di:
    diploma   di   laurea   conseguito  nell'ambito  dell'ordinamento
previgente il D.M. n. 509/1999;
    laurea specialistica oppure magistrale;
    analogo  titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente
riconosciuto  dalle autorita' accademiche italiane, anche nell'ambito
di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
   Il  titolo  accademico  estero,  ai  soli  fini dell'ammissione al
concorso,  puo'  essere  dichiarato  equipollente dal Consiglio della
Scuola  di  dottorato.  In tal caso il candidato dovra' allegare alla
domanda   di  partecipazione  i  documenti  utili  a  consentirne  la
dichiarazione   di   equipollenza,   tradotti   e  legalizzati  dalle
competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del Paese
di  provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione
di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita' italiane.
   I  cittadini  non  appartenenti all'Unione europea potranno essere
ammessi  al  dottorato  senza borsa di studio e in soprannumero nella
misura  della  meta'  del  numero  totale  dei  posti  istituiti, con
arrotondamento all'unita' per eccesso, previa analisi del «Curriculum
Vitae» da allegare alla domanda. La partecipazione in soprannumero al
dottorato  e'  consentita  a condizione che il candidato si impegni a
rispettare  il regolamento del corso di dottorato per quanto riguarda
la  frequenza  e  i  controlli  periodici  di attivita' richiesti dal
Collegio dei docenti.
   Potranno  partecipare  agli  esami  di  ammissione  alle Scuole di
dottorato di ricerca anche coloro i quali conseguiranno il diploma di
laurea  relativo  all'ordinamento  antecedente  il  D.M. n. 509/1999,
oppure la laurea specialistica o magistrale entro il 31 ottobre 2008.
In  tal  caso,  l'ammissione  verra'  disposta  «con  riserva»  ed il
candidato sara' tenuto a presentare, a pena di decadenza, il relativo
certificato  di  laurea  entro il 31 ottobre 2008. Ove il certificato
non  fosse  disponibile  per  tale  data, e' possibile presentare una
dichiarazione   sostitutiva   di   certificazione   sottoscritta  dal
candidato,  ai  sensi  dell'art.  46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

        
      
                               Art. 3.
                        Domanda di ammissione
   La  domanda  di  partecipazione al concorso, da redigere in lingua
italiana  utilizzando  esclusivamente  lo schema allegato al presente
bando       (allegato       "B")       reperibile       all'indirizzo
 www.unicas.it/home_sezione/concorsi/home-dottorato.html ,  indirizzata
al  magnifico  rettore dell'Universita' degli studi Cassino - Ufficio
laureati  -  via  Marconi,  10 - 03043 Cassino, deve essere spedita o
consegnata direttamente presso l'Ufficio protocollo dell'Universita',
entro  il  31  ottobre  2008, pena l'esclusione, a partire dal giorno
successivo  a  quello  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Per il rispetto dei termini fara' fede:
    in  caso  di spedizione: il timbro dell'ufficio postale da cui la
domanda viene spedita;
    in  caso  di  consegna diretta: il timbro dell'Ufficio protocollo
dell'Universita' degli studi di Cassino.
    Nella  domanda i candidati sono tenuti ad esprimere l'opzione per
uno  soltanto  degli  indirizzi  o  corsi  previsti nell'ambito della
Scuola di dottorato.
   Alla domanda va allegata la ricevuta del versamento del contributo
di  €  36,15  per  la  selezione,  da effettuare presso la Banca
Popolare del Cassinate con apposito modulo fornito dall'Universita' e
reperibile                                              all'indirizzo
 www.unicas.it/home_sezione/concorsi/home-dottorato.html ,  o  a  mezzo
bonifico bancario presso Banca Popolare del Cassinate, Piazza Armando
Diaz, 14 - 03043 Cassino.
   Numero conto 000010409621 .
   Codici:  CIN  B;  ABI  05372;  CAB 74370; IBAN IT75 B053 7274 3700
00010409621.
   La  firma  in  calce  alla domanda non deve essere autenticata, ma
alla  domanda  stessa  dovra'  essere allegata, pena l'esclusione, la
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita'.
   Alla  domanda  va allegata, altresi', la dichiarazione sostitutiva
di  certificazione  di  cui  al  successivo  art.  10  (allegato  D),
reperibile                                              all'indirizzo
 www.unicas.it/home_sezione/concorsi/home-dottorato.html
   L'Amministrazione  universitaria non assume alcuna responsabilita'
per  il  caso  di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione dell'indirizzo indicato dal candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, ne' per eventuali
disguidi    postali    o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'Amministrazione  stessa. Inoltre, non riterra' valide le domande
spedite   o  consegnate  direttamente  all'Amministrazione  fuori  il
termine predetto o non pervenute affatto.
   I  candidati  diversamente  abili, ai sensi della legge 5 febbraio
1992,  n.  104,  dovranno  fare  esplicita richiesta, in relazione al
proprio handicap, dell'ausilio necessario, nonche' di eventuali tempi
aggiuntivi  per  poter  sostenere  le  prove  del  concorso.  A  tale
riguardo,  i  dati  sensibili  saranno  custoditi  e  trattati con la
riservatezza prevista dal decreto legislativo n. 196/2003.
   Tutti  i  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con  riserva  di
accertamento dei requisiti previsti dal bando.

        
      
                               Art. 4.
                         Esame di ammissione
   Ove   non   specificato   diversamente   nelle   schede  contenute
nell'allegato  A, l'esame di ammissione consiste in una prova scritta
e  in  una  prova  orale  tendenti  a  verificare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza
di una o piu' lingue straniere.

        
      
                               Art. 5.
                         Date prove d'esame
   Per  tutte  le  Scuole di dottorato indicate nell'allegato «A», la
prova  scritta  si  terra'  nel  giorno, nell'orario e nei locali che
saranno  indicati  mediante  avviso  pubblicato  nella  pagina web di
Ateneo www.unicas.it/home_sezione/concorsi/home-dottorato.html almeno
venti giorni prima della prova stessa.
   La  convocazione per la prova orale avverra' con avviso pubblicato
nella  suddetta  pagina web di Ateneo almeno venti giorni prima della
data  fissata  per  la prova, ovvero a mezzo di comunicazione in sede
concorsuale da parte della commissione esaminatrice. Per sostenere le
prove   i   candidati   dovranno   esibire  un  valido  documento  di
riconoscimento.
   Nessuna convocazione sara' inviata ai candidati.

        
      
                               Art. 6.
                      Commissioni giudicatrici
   La  commissione  giudicatrice  del  concorso  per  l'ammissione  a
ciascuna  Scuola  o  corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal
rettore  su  proposta  del  Consiglio  della  scuola  a  cui il corso
afferisce.  Essa sara' composta da tre membri scelti tra professori e
ricercatori  universitari  di  ruolo,  anche  di Atenei non italiani,
afferenti  alle  aree  scientifico-disciplinari  a  cui  il  corso di
dottorato  si  riferisce.  La commissione puo' essere integrata da un
massimo  di due esperti, anche non italiani, scelti nell'ambito delle
universita' e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
   Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di  sessanta  punti per ognuna delle due prove. E' ammesso alla prova
orale  il  candidato  che  abbia  superato  la  prova scritta con una
votazione  non  inferiore  a  40/60.  Alla  fine della prova orale la
commissione  giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione  dei  voti  da  ciascuno  riportati nella prova stessa.
L'elenco,   sottoscritto   dal  presidente  e  dal  segretario  della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o
del  dipartimento presso cui si e' svolta la prova. La prova orale si
ritiene  superata  se  il  candidato  ha  conseguito una votazione di
almeno 40/60.
   Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

        
      
                               Art. 7.
                         Ammissione ai corsi
   I  candidati  saranno ammessi alla Scuola o al corso di dottorato,
con decreto del rettore, accertata la regolarita' degli atti, secondo
la graduatoria generale di merito fino alla concorrenza del numero di
posti messi a concorso per ciascuna Scuola o corso di dottorato.
   La  graduatoria  finale  e'  unica.  I  posti  e  le borse saranno
assegnati  sulla  base  delle  opzioni  espresse  dai  candidati  per
l'indirizzo  prescelto all'atto della domanda e fino alla concorrenza
del   numero   stabilito  per  ciascun  indirizzo  della  Scuola.  In
corrispondenza   di   eventuali   rinunce   degli   aventi   diritto,
subentreranno   altrettanti  candidati  che  abbiano  optato  per  il
medesimo  indirizzo,  secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in
cui  il  numero  di idonei che abbiano optato per uno degli indirizzi
sia  inferiore  al numero dei posti assegnati all'indirizzo stesso, o
che  sia  inferiore al numero delle borse al medesimo originariamente
destinate,  il Collegio dei docenti decidera' a quale degli indirizzi
attribuire  i  rimanenti  posti e/o borse di studio. In caso di utile
collocamento  in  piu'  graduatorie  di  diverse Scuole, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
   Le  borse  finanziate  da  enti esterni saranno erogate unicamente
dopo  la  formalizzazione  dei  relativi  atti  convenzionali  e dopo
l'effettivo trasferimento dei fondi all'Ateneo.
   Le   borse  esterne  non  legate  a  ricerche  specifiche  saranno
assegnate ai primi in graduatoria.
   Gli  assegnisti  di ricerca che abbiano conseguito l'idoneita' nel
concorso  possono  essere  ammessi  ai corsi anche in sovrannumero, a
condizione  che  il Dottorato cui partecipino riguardi la stessa area
scientifico-disciplinare  della  ricerca  per la quale sono destinati
gli assegni.
   I  cittadini  non appartenenti all'Unione europea che risultassero
idonei,  saranno  ammessi  al  dottorato  senza  borsa di studio e in
soprannumero   nel   limite  della  meta'  dei  posti  istituiti  con
arrotondamento all'unita' per eccesso.
   La   graduatoria   degli  idonei  verra'  resa  pubblica  mediante
pubblicazione       nella       pagina       web       di      Ateneo
 www.unicas.it/home_sezione/concorsi/home-dottorato.html

        
      
                               Art. 8.
                         Iscrizione ai corsi
   I  candidati che, in base alla graduatoria finale, siano risultati
ammessi a una Scuola o a un corso di dottorato, dovranno presentare o
far   pervenire  all'Amministrazione  universitaria,  entro  quindici
giorni   dalla  pubblicazione  sul  sito  di  Ateneo  dell'esito  del
concorso,  la  domanda  di  iscrizione, utilizzando esclusivamente lo
schema   allegato   al   presente  bando  (allegato  «C»)  reperibile
all'indirizzo
 www.unicas.it/home_sezione/concorsi/home-dottorato.html,   allegando,
la  ricevuta  del  pagamento  del contributo di iscrizione, di cui al
successivo art. 9.

        
      
                               Art. 9.
                     Contributo per l'iscrizione
   I  dottorandi  vincitori  di  borse  di  studio sono esonerati dal
pagamento dei contributi per la frequenza dei corsi.
   I dottorandi non vincitori di borsa saranno tenuti al pagamento di
Euro  516,46  per  ogni  anno  di  frequenza,  da versare, mediante i
bollettini  di pagamento disponibili sul sito internet del dottorato,
in  due rate di pari importo (o a scelta in una unica soluzione), con
le  seguenti  modalita':  la  prima rata all'atto dell'iscrizione, la
seconda entro il 30 aprile 2009.

        
      
                              Art. 10.
                           Borse di studio
   Il  numero  delle borse di studio a bando puo' aumentare a seguito
di   finanziamenti   di   soggetti   pubblici   o  privati  acquisiti
successivamente  alla  pubblicazione del presente bando, ma non oltre
la data di pubblicazione delle graduatorie di merito.
   Il  limite  di reddito per l'assegnazione della borsa di studio e'
di € 7.746,86 riferito all'anno di fruizione della stessa.
   Coloro che vorranno accedere all'erogazione della borsa di studio,
dovranno   allegare   alla   domanda   di   partecipazione   apposita
dichiarazione  sostitutiva  di certificazione (allegato D) reperibile
all'indirizzo
 www.unicas.it/home_sezione/concorsi/home-dottorato.html,  dalla quale
risulti il non superamento di detto limite.
   Le  borse  di  studio  sono  assegnate  in  base  alla graduatoria
generale  di merito. A parita' di merito prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001.
   L'importo  annuo  lordo  della  borsa  di  studio  e'  pari a Euro
15.886,09,  comprensiva  degli  oneri  a carico dell'Amministrazione,
erogato in rate mensili di uguale importo.
   La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera
durata del corso.
   L'importo  della  borsa  di  studio e' aumentato del cinquanta per
cento per i periodi di permanenza all'estero.
   Le  borse di studio non possono essere cumulate con gli assegni di
ricerca  o altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne
quelle  concesse  da  istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad
integrare   con  soggiorni  all'estero  l'attivita'  di  ricerca  del
dottorando.

        
      
                              Art. 11.
                   Diritti e doveri dei dottorandi
   Gli  iscritti alle Scuole di dottorato hanno l'obbligo di presenza
ai  seminari,  alle  esercitazioni e agli eventuali moduli didattici,
hanno  l'obbligo  di compiere continuativamente attivita' di studio e
di  ricerca  nell'ambito  delle  strutture  destinate a tal fine e di
presentare  al  collegio  dei  docenti, a conclusione di ogni anno di
corso, una relazione sulla attivita' didattica svolta.
   E'  prevista,  con  decisione  motivata  del collegio dei docenti,
l'esclusione  dalla  Scuola  di dottorato di ricerca e la conseguente
perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio in caso di:
    a)  giudizio  negativo  del  collegio  dei  docenti relativamente
all'ammissione al successivo anno di corso frequentato;
    b)   prestazioni   di   lavoro  a  tempo  indeterminato,  nonche'
assunzione   di   incarichi  di  lavoro  a  tempo  determinato  o  di
prestazioni  d'opera senza preventiva autorizzazione del collegio dei
docenti;
    c) assenze ingiustificate e prolungate.
   E' diritto del dottorando ottenere la sospensione per maternita' e
per gravi e documentate ragioni di salute.
   L'assenza  determinata  da  cause  diverse  da  quelle elencate al
precedente  comma  del  presente  articolo  deve essere espressamente
autorizzata dal collegio dei docenti.
   Cessata  la  causa  dell'assenza,  spetta  al collegio dei docenti
decidere  se  riammettere  il  dottorando  in corso d'anno, ovvero se
riammetterlo  all'anno  successivo.  Il dottorando riammesso in corso
d'anno  godra'  di  una  borsa  di  studio decurtata della quota gia'
corrisposta nell'anno in cui si e' verificata l'assenza.
   In  caso  di  sospensione  di  durata  superiore ai trenta giorni,
ovvero  di  esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di
studio.
   L'iscrizione  a  corsi  di dottorato di ricerca non e' compatibile
con  la  contemporanea  iscrizione  a  corsi  di  laurea, a scuole di
specializzazione,  ad  altre scuole o corsi di dottorato e a corsi di
master di primo e di secondo livello.

        
      
                              Art. 12.
                      Conseguimento del titolo
   Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal magnifico rettore
previo  superamento  di un esame finale, che puo' essere ripetuto una
sola volta.

        
      
                              Art. 13.
             Commissione giudicatrice per l'esame finale
   La  commissione  giudicatrice  per  il conseguimento del titolo e'
nominata dal rettore, su proposta del Consiglio della Scuola a cui il
corso di dottorato afferisce.

        
      
                              Art. 14.
                   Trattamento dei dati personali
   In  attuazione  del  decreto  legislativo n. 196/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni l'Universita' si impegna a utilizzare i
dati  personali  forniti  dai candidati solo per fini istituzionali e
per l'espletamento delle procedure concorsuali.
   La  partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi
di  cui  alla succitata legge, espressione di tacito consenso a che i
dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali
vengano pubblicati sul sito Internet dell'Universita' di Cassino.

        
      
                              Art. 15.
                        Norme di riferimento
   Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni
legislative e regolamentari in materia di dottorato di ricerca.
   Il  presente  decreto e' inserito nella raccolta ufficiale interna
dell'Ateneo  ed  inviato  alla  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana che ne curera' la pubblicazione.
    Cassino, 15 settembre 2008
                                                     Il rettore: Vigo