Concorso per 3 guardiamarina (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 3
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 69 del 05-09-2008
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO   (scad.  6 ottobre 2008) Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo, ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 15-09-2008
Data Scadenza bando 06-10-2008
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MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO   (scad.  6 ottobre 2008)
Concorso  straordinario,  per titoli ed esami, per il reclutamento di
   tre  guardiamarina  in  servizio permanente del ruolo speciale del
   Corpo sanitario militare marittimo, per laureati in psicologia.
                        IL DIRETTORE GENERALE
         DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
   Vista  la  legge  10  aprile  1954,  n.  113, concernente lo stato
giuridico    degli    ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
   Vista   la   legge   20   settembre   1980,  n.  574,  concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
   Vista  la  legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo e negli enti locali;
   Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti
i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 22
luglio  1987,  n.  411,  con  cui  sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
   Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modificazioni;
   Visto   il   decreto  ministeriale  16  settembre  1993,  n.  603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  concernente  il  regolamento  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
   Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
   Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente
il    riordino    del   reclutamento,   dello   stato   giuridico   e
dell'avanzamento   degli  ufficiali  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in particolare, l'art. 58;
   Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente, fra
l'altro,  requisiti  di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita'  di  svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la
nomina  ad  ufficiale  in  servizio  permanente  effettivo  dei ruoli
speciali  della Marina militare, emanato in applicazione dell'art. 3,
comma  2,  del  sopracitato  decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e successive modificazioni ed integrazioni;
   Vista  la  legge  20  ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
   Visto  il  decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 16
marzo  2000,  n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
   Visto  il  decreto  ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art.  1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n.   380,   concernente  il  regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
   Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il
testo  unico  delle  disposizioni  legislative in materia di tutela e
sostegno  della  maternita'  e della paternita', a norma dell'art. 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53;
   Visto  il  decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 380, concernente
il  codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
   Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della direzione
generale  della  sanita'  militare  riguardante  l'accertamento delle
imperfezioni che sono causa di non idoneita' al servizio militare;
   Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della direzione
generale  della  sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
   Vista  la  direttiva  applicativa del decreto 30 agosto 2007 e del
decreto  20  settembre  2007  per  la  selezione,  l'arruolamento, il
reclutamento  e  l'impiego  dei  volontari  in ferma prefissata e del
personale  in  servizio  permanente  nelle  Forze armate dei soggetti
affetti  da  deficit  di G6PD, emanata dalla direzione generale della
sanita'  militare  in data 11 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie prima - n. 15, del 18 gennaio 2008;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
   Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
   Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
   Vista  la  legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni  sulla  sospensione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
   Visto  il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al decreto
del   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica   3  novembre  1999,  concernente  norme  in  materia  di
autonomia didattica degli atenei;
   Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente «Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)»;
   Vista  la  legge 24 dicembre 2007, n. 245, concernente il bilancio
di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2008-2010;
   Visto  l'art.  16  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni di dirigenti di uffici dirigenziali generali;
   Visto  l'art.  2, comma 3, del decreto ministeriale 1° aprile 2006
concernente   struttura   ordinativa  e  competenze  della  direzione
generale  per il personale militare, per il quale il piu' anziano dei
vice  direttori militari o, in assenza di entrambi, il vice direttore
civile,  sostituisce  il  direttore  generale  in  caso  di assenza o
impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante;
   Ravvisata  la  necessita'  di  indire  per l'anno 2009, al fine di
soddisfare    specifiche   esigenze   dalla   Marina,   un   concorso
straordinario,   per   titoli   ed   esami,  per  la  nomina  di  tre
guardiamarina  in  servizio  permanente  nel ruolo speciale del Corpo
sanitario militare marittimo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
   1.  E'  indetto  per  l'anno  2009, un concorso straordinario, per
titoli ed esami, per il reclutamento di tre guardiamarina in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo.
   2. Resta impregiudicata per la direzione generale per il personale
militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di
sospendere  o  rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero
dei posti di cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione al
corso  applicativo  dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente
non   valutabili   ne'   prevedibili,   nonche'  in  applicazione  di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto  o  in  parte,  assunzioni di personale per l'anno 2009. In tal
caso   l'amministrazione   della   difesa  provvede  a  dare  formale
comunicazione  mediante  avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale.

        
      
                               Art. 2.
                     Requisiti di partecipazione
   1.  Al  concorso  di cui al precedente art. 1, possono partecipare
concorrenti  di  sesso  sia  maschile che femminile, che alla data di
scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande indicato al
successivo art. 3, comma 1, siano in possesso dei seguenti requisiti:
    a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
    b) non aver superato il trentaduesimo anno di eta'.
   Eventuali  aumenti  dei  limiti  di  eta'  previsti  dalle vigenti
disposizioni  di  legge  per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
    c)  essere in possesso della laurea specialistica in psicologia e
diploma di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;
   Saranno   considerati   validi  i  diplomi  di  laurea  conseguiti
all'estero,   sempreche'   gli   stessi  risultino  riconosciuti  dal
competente   Ministero   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  equipollenti  a  quelli  prescritti per la partecipazione al
concorso indetto con il presente decreto. Allo scopo, gli interessati
avranno  cura  di allegare alla domanda di partecipazione la relativa
attestazione di equipollenza;
    d) godere dei diritti civili e politici;
    e)  non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego  presso  una pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d'autorita'  o  d'ufficio,  da  precedente arruolamento volontario in
accademie  o  istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze
di polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla
vita  militare  o  per  perdita permanente dei requisiti di idoneita'
fisica;
    f) non essere stati collocati in congedo a seguito di riforma nel
corso  di  precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di
polizia;
    g)  se  concorrenti  di  sesso  maschile,  non  abbiano  prestato
servizio  sostitutivo  civile  ai  sensi dell'art. 15, punto 7, della
legge  8  luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia a tale status presso l'ufficio
nazionale  per  il servizio civile non prima che siano decorsi almeno
cinque  anni  dalla  data  in  cui  sono  stati collocati in congedo,
secondo l'art. 1, punto 2, comma 7-ter, della legge 2 agosto 2007, n.
130.
   2.  Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con  il  presente  decreto  e l'ammissione dei medesimi ai prescritti
corsi applicativi sono subordinati:
    al  possesso  della  idoneita'  psico-fisica  ed  attitudinale al
servizio  incondizionato  quale  ufficiale in servizio permanente dei
ruoli   speciali   della  Marina,  da  accertarsi  con  le  modalita'
prescritte dai successivi articoli 8, 9 e 10;
    all'accertamento,   anche   successivo   alla  nomina,  ai  sensi
dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio
1994,  n.  487,  del  possesso  dei requisiti di moralita' e condotta
stabiliti   per  l'ammissione  ai  concorsi  nella  magistratura,  da
accertare   d'ufficio   con   le  modalita'  previste  dalla  vigente
normativa.
   3.  I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma  1,  ad  eccezione  di  quello di cui alla lettera b), dovranno
essere mantenuti sino al conferimento della nomina a Guardiamarina in
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.

        
      
                               Art. 3.
                      Domande di partecipazione
   1.  La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere redatta
in  carta  semplice,  secondo lo schema riportato nell'allegato A che
costituisce parte integrante del presente decreto.
   La  domanda  dovra'  essere spedita con raccomandata con avviso di
ricevimento,  con esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
-  I  Reparto  -  1ª  Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione -
Casella postale 15317 (ufficio postale Roma Laurentino) - 00143 Roma,
a  pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni, a
decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
A  tal  fine  fara'  fede  il  timbro  a  data  dell'ufficio  postale
accettante.
   I  concorrenti  avranno  cura  di  conservare  copia della domanda
nonche'  la  ricevuta  di  spedizione della raccomandata che dovranno
essere  esibite, a richiesta, all'atto della presentazione alla prima
prova scritta d'esame, come indicato nel successivo art. 6, comma 3.
   2.  Il personale impiegato all'estero in missioni internazionali o
in attivita' addestrative ed e' impossibilitato, per l'intero periodo
sopra  indicato,  a spedire la domanda secondo le modalita' di cui al
precedente comma, puo' presentare la stessa nel termine sopraindicato
al comando del reparto/ente di appartenenza. Questo dovra' apporre in
calce  alla  sola  domanda  il visto e la data di presentazione della
medesima  e  dovra' provvedere a trasmetterla al suindicato indirizzo
improrogabilmente  entro il terzo giorno dalla data di presentazione.
In  tal  caso  per  la  data  di  presentazione fara' fede la data di
assunzione a protocollo della domanda da parte del comando ricevente.
Qualora  impiegati  all'estero  la  domanda  di partecipazione dovra'
essere   trasmessa  dal  reparto/ente  di  appartenenza  al  medesimo
indirizzo secondo le medesime modalita'.
   I  concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda,
entro   il   termine   sopraindicato,   anche  tramite  le  autorita'
diplomatiche  o  consolari  che,  dopo  aver  attestato in calce alla
stessa  la  data  di  presentazione, ne cureranno l'immediato inoltro
all'indirizzo sopraindicato.
   Il  personale  di  cui al presente comma avra' comunque anche esso
cura  di  conservare copia della domanda, recante in calce il visto e
la data di presentazione dell'autorita' competente, che dovra' essere
esibita,  a  richiesta, all'atto della presentazione alla prima prova
scritta d'esame, come indicato nel successivo art. 6, comma 3.
   4.  Il  concorrente,  consapevole  delle conseguenze che, ai sensi
dell'art.  76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445,  possono  derivare  da  dichiarazioni mendaci, dovra'
dichiarare nella domanda:
    a)  i  propri  dati  anagrafici  (cognome,  nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
    b) il possesso della cittadinanza italiana.
   In  caso  di  doppia  cittadinanza,  dovra'  indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale  Stato  e'  soggetto,  se  di  sesso  maschile,  agli  obblighi
militari;
    c) il proprio stato civile;
    d)  il  comune  nelle  cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime;
    e)  il  possesso della laurea specialistica, di cui al precedente
art.  2,  comma 1, lettera c), l'universita' presso la quale e' stata
conseguita, data di conseguimento e voto;
    f)  il  possesso  del diploma di abilitazione all'esercizio della
professione  di  cui  al  gia'  citato  art.  2, comma 1, lettera c),
l'universita' presso la quale e' stato conseguito e la relativa data;
    g)  di  non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai  sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in  corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure  di  sicurezza  o  di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico  precedenti  penali  iscrivibili  nel casellario giudiziale ai
sensi  dell'art.  3  del  decreto  del Presidente della Repubblica 14
novembre  2002, n. 313. In caso contrario dovra' indicare le condanne
e  i  procedimenti  a  carico  ed  ogni  eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha   emanato  ovvero  quella  presso  la  quale  pende  un  eventuale
procedimento  penale  per aver acquisito la qualifica di imputato. Il
concorrente  dovra'  impegnarsi,  altresi', a comunicare al Ministero
della  difesa  -  Direzione  generale  per  il personale militare - I
Reparto  -  1ª  Divisione  reclutamento ufficiali - 2ª Sezione, viale
dell'Esercito   n.   180/186  -  00143  Roma  Cecchignola,  qualsiasi
variazione   della   sua   posizione   giudiziaria   che   intervenga
successivamente  alla  dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad
ufficiale in servizio permanente;
    h)  il  centro  documentale  ovvero  la  capitaneria  di porto di
appartenenza.   Per  il  servizio  militare  prestato  dovra'  essere
indicata la durata ed il grado rivestito;
    i)  se  concorrenti  di  sesso  maschile,  non  abbiano  prestato
servizio  sostitutivo  civile  ai  sensi dell'art. 15, punto 7, della
legge  8  luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia a tale status presso l'Ufficio
nazionale  per  il servizio civile non prima che siano decorsi almeno
cinque  anni  dalla  data  in  cui  sono  stati collocati in congedo,
secondo l'art. 1, punto 2, comma 7-ter, della legge 2 agosto 2007, n.
130. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
    l)   gli   eventuali   servizi   prestati   presso  una  pubblica
amministrazione  e  di  non  essere  stato  destituito,  dispensato o
dichiarato decaduto dall'impiego. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
    m)  di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o dichiarato
decaduto  dall'impiego  presso una pubblica amministrazione ovvero di
non  essere  stato  dimesso  d'autorita'  o  d'ufficio  da accademie,
scuole,  istituti  di  formazione delle Forze armate o delle Forze di
polizia  dello  Stato, per motivi disciplinari o di inattitudine alla
vita  militare,  o  per perdita permanente dei requisiti di idoneita'
fisica. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
    n)  la  lingua  straniera  (non piu' di due a scelta fra inglese,
francese,  tedesco o spagnolo) nella quale intenda sostenere la prova
orale facoltativa;
    o)  l'eventuale  possesso di titolo/i di merito ritenuti utili ai
fini della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 7;
    p) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza di
cui  all'allegato  B  che  costituisce  parte integrante del presente
decreto;
    q)  l'ultima  residenza  in  Italia  della  famiglia e la data di
espatrio (solo se cittadino italiano residente all'estero);
    r)  il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative  al  concorso,  completo  di codice di avviamento postale e,
possibilmente,   il  numero  telefonico  ed  un  indirizzo  di  posta
elettronica, se posseduto.
   Il  concorrente  dovra',  altresi',  segnalare  tempestivamente, a
mezzo   fax   (06/517052774)   o   messaggio   di  posta  elettronica
(r1d1s2@persomil.difesa.it),  al  Ministero  della difesa - Direzione
generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto  - 1ª Divisione
Reclutamento Ufficiali - 2ª Sezione, viale dell'Esercito n. 180/186 -
00143  -  Roma  Cecchignola  -  ogni variazione del recapito indicato
nella  domanda  che  venga  a  verificarsi durante l'espletamento del
concorso.
   L'amministrazione    non   assume   alcuna   responsabilita'   per
l'eventuale  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva  comunicazione  del  cambiamento del recapito stesso indicato
nella  domanda,  ne'  per  eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito o forza
maggiore;
    s)  di  essere  a  conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 13;
    t)  di  accettare,  qualora  vincitore,  di  prestare servizio in
qualunque  sede  e  di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il Corpo sanitario militare marittimo;
    u)  di  prestare  il  proprio  consenso  al  trattamento dei dati
personali   necessari   per  lo  svolgimento  del  concorso  (decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
   4.  Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma.  La  mancata  sottoscrizione della domanda determinera' il non
accoglimento  della  medesima.  Ai  sensi  dell'art. 38, comma 3, del
decreto  del  Presidente della Repubblica 25 dicembre 2000, n. 445, i
concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione copia di
un documento di riconoscimento in corso di validita'.
   5.  Il  concorrente,  qualora  lo  desideri,  potra' allegare alla
domanda  la  documentazione  dei  titoli  di studio, di merito e/o di
preferenza  di  cui  al  precedente comma 3, lettere e), f), o) e p),
anche  sotto  forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi
delle  disposizioni  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.  445. Detti titoli dovranno essere posseduti alla
data  di  scadenza  del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
   6.  Fermo  restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
previsti   nel  presente  articolo,  la  Direzione  generale  per  il
personale   militare  potra'  richiedere  la  regolarizzazione  delle
domande  che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente  irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello riportato nel gia' citato allegato A al presente decreto.

        
      
                               Art. 4.
                      Svolgimento del concorso
   1. Lo svolgimento del concorso prevede:
    a)  due  prove  scritte, di cui una di cultura generale ed una di
cultura tecnico-professionale;
    b) valutazione dei titoli;
    c) accertamenti psico-fisici e attitudinali;
    d) prove di efficienza fisica;
    e) prova orale;
    f) prova orale facoltativa di lingua straniera.
   2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1, i
concorrenti  dovranno  esibire la carta d'identita' o altro documento
di  riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita',
rilasciato da una amministrazione dello Stato.
   3. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile
2000,  n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che
si  siano  trovati  nelle  condizioni di cui all'art. 3, comma 2, del
citato  decreto  ministeriale  4  aprile  2000,  n.  114  -  all'atto
dell'approvazione  della  graduatoria  di  merito del concorso con il
decreto   dirigenziale   di  cui  al  successivo  art.  12,  comma  2
(presumibilmente  entro il 31 luglio 2009), dovranno essere risultati
idonei  in  tutte  le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel
precedente comma 1.

        
      
                               Art. 5.
                             Commissioni
   1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
    a) la commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli, per
le  prove  scritte,  per  le  prove  orali  e per la formazione della
graduatoria generale di merito;
    b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
    c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
    d) la commissione per l'accertamento attitudinale;
    e) la commissione per le prove di efficienza fisica.
   2.  La  commissione  esaminatrice,  di  cui al precedente comma 1,
lettera a), sara' composta da:
    un  ufficiale  di grado non inferiore a contrammiraglio del Corpo
sanitario militare marittimo in servizio o in ausiliaria da non oltre
tre anni, presidente;
    due ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo di grado non
inferiore  a  capitano  di Fregata in servizio o in ausiliaria da non
oltre tre anni, di cui uno specialista in psichiatria, membri;
    un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della
lingua  prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale
facoltativa di lingua straniera;
    un  ufficiale  di  grado non inferiore a sottotenente di Vascello
ovvero   un  dipendente  civile  dell'amministrazione  della  difesa,
appartenente  alla  terza area funzionale, fascia F, segretario senza
diritto di voto.
   3.  La  commissione  per  gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
    un  ufficiale  di  grado non inferiore a capitano di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
    due  ufficiali  superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri;
    un  sottufficiale  della  Marina  militare  appartenente al ruolo
marescialli, segretario senza diritto di voto.
   Detta  commissione  si  avvarra'  del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
   4.  La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
    un  ufficiale  di  grado non inferiore a capitano di vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
    due  ufficiali  superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri;
    un  sottufficiale  della  Marina  militare  appartenente al ruolo
marescialli, segretario senza diritto di voto.
   Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti parte
di  detta  commissione  dovranno  essere  diversi da quelli che hanno
fatto  parte  della  commissione per gli accertamenti psico-fisici di
cui al precedente comma 3.
   5.  La  commissione  per  gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
    un  ufficiale  di  grado  non  inferiore  a capitano di vascello,
presidente;
    due ufficiali della Marina, membri;
    un  sottufficiale  della  Marina  militare  appartenente al ruolo
marescialli, segretario senza diritto di voto.
   Detta  commissione si avvarra' del supporto di ufficiali del Corpo
sanitario  militare  marittimo  laureati  in  psicologia e di esperti
periti selettori della Forza armata ovvero di psicologi esterni.
   6.  La  commissione  per  le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera e), sara' composta da:
    un  ufficiale  superiore in servizio o in ausiliaria da non oltre
tre anni, presidente;
    un  ufficiale  in servizio, di grado non inferiore a sottotenente
di vascello, membro;
    un  sottufficiale  della  Marina  militare  appartenente al ruolo
marescialli, segretario senza diritto di voto.
   Detta  commissione  si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali e/o
sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti
di settore esterni alla Forza armata.

        
      
                               Art. 6.
                            Prove scritte
   1.  Le prove scritte che i concorrenti saranno ammessi a sostenere
-  con  riserva  di  accertamento  dei requisiti di partecipazione al
concorso - consisteranno in:
    a) una prova scritta di cultura generale, della durata massima di
sei  ore,  consistente  in  una  trattazione  scritta su argomenti di
carattere  generale e/o attinente alle discipline storiche, sociali e
politico-geografiche,   secondo   i   programmi   previsti   per   il
conseguimento  del diploma di istruzione secondaria di secondo grado,
nonche'  su  argomenti tratti dalle materie riportate nell'allegato C
che costituisce parte integrante del presente decreto;
    b)  una  prova  scritta  di  cultura tecnico-professionale, della
durata  massima di sei ore, consistente in una trattazione scritta su
argomenti  previsti nei programmi delle materie tecnico-professionali
riportati nel citato allegato C al presente decreto.
   2. Le prove scritte avranno luogo, a cura della commissione di cui
al  precedente art. 5, comma 1, lettera a), presso l'Accademia navale
di  Livorno,  Viale Italia n. 72, con inizio non prima delle ore 8,30
dell'orario ufficiale, secondo il seguente calendario:
    a) prova scritta di cultura generale: 19 novembre 2008;
    b)  prova  scritta  di cultura tecnico-professionale: 20 novembre
2008.
   Eventuali  modificazioni  della  sede  o delle date di svolgimento
delle  prove scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - del 4 novembre 2008. Nella stessa Gazzetta Ufficiale
del  4 novembre 2008 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una
data successiva.
   3.  I  concorrenti  ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede, entro
le  ore 7,30 dei giorni suindicati, muniti di carta di identita' o di
altro  documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato
da     un'amministrazione     dello     Stato.     Essi,     all'atto
dell'identificazione,  dovranno  esibire,  a  richiesta,  copia della
domanda  di  partecipazione al concorso e ricevuta della raccomandata
di spedizione della domanda medesima.
   4.   Essi  dovranno  portare  una  penna  a  sfera  ad  inchiostro
indelebile blu o nero, mentre la carta sara' loro fornita sul posto.
   5.  I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che  siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
   6.  Per  quanto  concerne  le modalita' di svolgimento delle prove
scritte  saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13,
14  e  15,  comma  1,  del  decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487.
   7.  Saranno  giudicati  idonei i concorrenti che in ciascuna delle
prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30i.
   8.  I  concorrenti  che  non avranno superato le prove scritte non
riceveranno  comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno  richiedere  informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal  quarantacinquesimo  giorno  successivo  alla data di svolgimento
della  seconda  prova  scritta, al Ministero della difesa - Direzione
generale  per  il  personale  militare  -  Sezione  relazioni  con il
pubblico -   viale  dell'Esercito  n.  180/186  -  00143  Roma,  tel.
06/517051012,  oppure  al Ministero della difesa Stato maggiore della
Marina  -  Ufficio  relazioni con il pubblico, piazzale Marina n. 4 -
00196   Roma,  tel.  06.3680.4442,  ovvero  consultare  il  sito  web
« www.difesa.it/concorsi/ ».

        
      
                               Art. 7.
                       Valutazione dei titoli
   1.  La  commissione  di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera
a),  dopo  le prove scritte di cui al precedente art. 6 e prima della
relativa   correzione,  procedera'  a  valutare  i  titoli  dei  soli
concorrenti che si siano presentati ad entrambe le prove scritte.
   Il  risultato  della  valutazione  dei  titoli  sara' reso noto ai
concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale.
   2. La commissione esaminatrice provvedera' ad attribuire a ciascun
concorrente  fino ad un massimo di 10/30i', secondo quanto di seguito
riportato:
    a)   attivita'   professionale  svolta  presso  enti  pubblici  o
assimilati: fino ad un massimo di tre punti;
    b)  titoli  accademici  posseduti in aggiunta al titolo di studio
richiesto  per  la  partecipazione al concorso: fino ad un massimo di
tre punti;
    c)  corsi  di  formazione in tecniche psicodiagnostiche di durata
almeno biennale: fino ad un massimo di due punti;
    d)  attivita'  svolta  senza  demerito nell'ambito delle FF.AA. o
Corpi  militari  dello  Stato  o  in  altre  strutture  pubbliche e/o
private: fino ad un massimo di due punti.
   3. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa
ciascuno  dei  titoli  posseduti,  tra quelli indicati nel precedente
comma   2   del  presente  articolo,  ai  fini  della  loro  corretta
valutazione  da  parte  della  commissione esaminatrice. A tal fine i
concorrenti   potranno   produrre   a   corredo   della   domanda  di
partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero
una  o  piu'  dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi delle
disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
   4.  Formeranno  oggetto  di valutazione da parte della commissione
esclusivamente i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del
termine  per  la  presentazione  delle  domande  di partecipazione al
concorso   per  i  quali  siano  state  fornite  dai  concorrenti  le
necessarie dettagliate informazioni.

        
      
                               Art. 8.
                      Accertamenti psico-fisici
   1.  I  concorrenti  che  avranno superato le prove scritte saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il centro di selezione
della  Marina  militare  di  Ancona  -  presumibilmente  nel  mese di
marzo/aprile  2009  (durata  presunta  3-4  giorni).  A  tal  fine  i
concorrenti  riceveranno  la  relativa  convocazione  a mezzo lettera
raccomandata   o   telegramma.   Detta  comunicazione  potra'  essere
anticipata, con messaggio di posta elettronica.
   Essi  dovranno presentarsi alle ore 7,30 dell'orario ufficiale del
giorno   indicato  nella  predetta  convocazione,  muniti  di  valido
documento  di  riconoscimento  provvisto di fotografia, rilasciato da
una amministrazione dello Stato.
   I  concorrenti che non si presentino per essere sottoposti a detti
accertamenti  saranno  considerati  rinunciatari e, pertanto, esclusi
dal  concorso,  salvo  grave  impedimento  che,  documentato entro il
giorno  stesso  di  presentazione a mezzo fax alla direzione generale
per  il  personale  militare  - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali  -  2ª  Sezione  (n.  06/517052774), sara' valutato ai fini
dell'eventuale  ammissione  a  sostenere  gli  accertamenti  in  data
diversa  da  quella per essi prevista, ricadente comunque nel periodo
di svolgimento degli accertamenti da parte di tutti i concorrenti.
   2.  I  concorrenti  convocati  per  gli  accertamenti previsti dal
presente  articolo,  all'atto della presentazione, dovranno produrre,
pena l'esclusione dal concorso:
    a)  certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica  leggera  ed  il nuoto in corso di validita' rilasciato da
medici  appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero
da   strutture   sanitarie   pubbliche   o  private  con  specialista
accreditato  (in possesso di relativo codice regionale), che eserciti
in  tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello
sport;
    b) libretto sanitario emesso dall' A.S.L. di appartenenza;
    c)  certificato  anamnestico  rilasciato  da  struttura sanitaria
pubblica riportante le vaccinazioni effettuate;
    d)  esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo
referto  in  originale,  effettuato in data non anteriore ai sei mesi
precedenti  la  visita  presso  strutture  sanitarie pubbliche, anche
militari,  o  private convenzionate col servizio sanitario nazionale.
In  quest'ultimo  caso  dovra'  essere  prodotto anche certificato in
originale    attestante   che   trattasi   di   struttura   sanitaria
convenzionata con il servizio sanitario nazionale.
   Sara'  altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata
del  referto  relativo  all'esame  effettuato,  nei  medesimi  limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare;
    e)   referto  attestante  l'esito  dell'analisi  di  accertamento
strumentale   del   «G6PD»  (metodo  quantitativo),  eseguito  presso
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il servizio
sanitario  nazionale.  Ai  sensi dei decreti dirigenziali emanati dal
direttore generale della sanita' militare in data 30 agosto 2007 e 20
settembre   2007,   nonche'   della  relativa  direttiva  tecnica  di
attuazione emanata dalla direzione generale della sanita' militare in
data   11   gennaio  2008,  i  soggetti  che  presentino  alterazioni
dell'attivita'  di «G6PD», consapevoli delle sanzioni civili e penali
cui  potranno  andare  incontro  in  caso  di  dichiarazione mendace,
dovranno  compilare  nonche'  far sottoscrivere dal proprio medico di
fiducia  di  cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il
modello  di certificato medico di cui all'allegato D, che costituisce
parte  integrante del presente decreto. Tale modello sara' presentato
dal candidato alla commissione per gli accertamenti sanitari.
   Inoltre  i  soggetti  in  questione,  in  sede  di  visita  medica
effettuata  dalla  commissione  per  gli  accertamenti  sanitari,  se
giudicati idonei, dovranno sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta
informazione  e  responsabilizzazione  di  cui  all'allegato  E,  che
costituisce parte integrante del presente decreto.
    f)  referto  originale  degli esami di cui al sottostante elenco,
effettuati  in  data  non  anteriore ai tre mesi precedenti la visita
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o private
convenzionate  con  il  servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo
caso   dovra'  altresi'  essere  prodotto  certificato  in  originale
attestante  che  trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il
servizio sanitario nazionale:
     analisi completa delle urine con esame del sedimento;
     emocromo completo;
     VES;
     glicemia;
     azotemia;
     creatininemia;
     trigliceridemia;
     colesterolemia;
     bilirubinemia totale e frazionata;
     gammaGT;
     transaminasemia (GOT e GPT);
     markers dell'epatite B e C;
     eventuale verifica del G6PDH eseguito con metodo quantitativo.
   Sara'  altresi'  ritenuta valida in alternativa, copia autenticata
del  referto  relativo  agli  esami  effettuati,  nei medesimi limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare;
   La  mancata  presentazione dei suddetti certificati comportera' la
non ammissione dei concorrenti agli accertamenti psico-fisici.
    g) Il personale di sesso femminile dovra' presentare, in aggiunta
a quanto sopra:
     ecografia  pelvica  con relativo referto in originale, eseguita,
in  data  non  anteriore  ai  tre  mesi  precedenti la visita, presso
strutture    sanitarie   pubbliche,   anche   militari,   o   private
convenzionate  con  il  servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo
caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante
che  trattasi  di  struttura  sanitaria  convenzionata  col  servizio
sanitario nazionale.
   Sara'  altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata
del  referto  relativo  all'esame  effettuato,  nei  medesimi  limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare;
     referto  originale  di  test di gravidanza eseguito, in data non
anteriore  a  dieci  giorni  precedenti  la  visita, presso strutture
sanitarie  pubbliche,  anche militari, o private convenzionate con il
servizio  sanitario  nazionale.  In  quest'ultimo  caso dovra' essere
prodotto  anche  certificato  in originale attestante che trattasi di
struttura sanitaria convenzionata.
   I  concorrenti  di  sesso  femminile  che non dovessero esibire il
referto  del  test  di  gravidanza  di  cui al presente comma saranno
sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle
prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo comma
3), al test di gravidanza, che escluda la sussistenza di detto stato.
L'accertato  stato di gravidanza impedira' alla concorrente di essere
sottoposta alle prove di efficienza fisica;
   La  mancata  presentazione dei suddetti certificati comportera' la
non  ammissione  dei concorrenti di sesso femminile agli accertamenti
psico-fisici.
   3.  La  commissione  di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera
b), prima di eseguire la visita medica generale:
    a)  acquisira'  i  documenti  indicati nel precedente comma 2 del
presente  articolo,  necessari  all'effettuazione  degli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali, verificandone la validita';
    b)  (per i concorrenti di sesso femminile) in caso di positivita'
del  test di gravidanza non procedera' agli accertamenti psico-fisici
e  si  asterra'  dalla  pronuncia  del giudizio, a mente dell'art. 3,
comma  2,  del  decreto ministeriale 4 aprile 2000 n. 114, secondo il
quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
    c)  disporra'  quindi  per tutti i concorrenti, tranne quelli per
cui  ricorra  il  caso del precedente alinea, i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
     visita cardiologia con ECG;
     visita oculistica;
     visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
     visita odontoiatrica;
     visita psichiatrica;
     ricerca   nelle  urine  di  eventuali  cataboliti  di  oppiacei,
cocaina, cannabinoidi e anfetamine.
   La commissione potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore indagine
ritenuta   utile   per  consentire  adeguata  valutazione  clinica  e
medico-legale.
   La  commissione  medesima,  inoltre,  dovra' aver cura, al termine
della  visita  medica  generale, di informare i concorrenti giudicati
idonei  che  presentino  alterazioni dell'attivita' di «G6PD» tali in
ogni  caso  da  comportare  l'attribuzione  del  coefficiente 2 nella
caratteristica  somato-funzionale  AV,  circa  gli  effetti  di  tale
alterazione  nonche' delle eventuali limitazioni all'impiego previste
per  taluni  scenari  operativi.  A  tal fine la commissione medesima
dovra'  far sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e
responsabilizzazione di cui al precedente art. 8, comma 2, del bando.
   4.  Sulla  scorta  del  vigente «Elenco delle imperfezioni e delle
infermita'  che  sono  causa di non idoneita' al servizio militare» e
delle  vigenti direttive applicative emanate dalla direzione generale
della  sanita'  militare, la commissione di cui al precedente art. 5,
comma  1,  lettera  b),  dovra'  accertare  il  possesso del seguente
requisito riferito ai dati somatici:
    statura  non  inferiore  a  m 1,65 e non superiore a m 1,95 per i
concorrenti di sesso maschile;
    statura  non  inferiore  a  m 1,61 e non superiore a m 1,95 per i
concorrenti di sesso femminile.
   5.  La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa  e  dalle  direttive
vigenti,  il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somatofunzionali nonche' dello specifico requisito fisico suindicato.
   6.  Saranno  giudicati  «idonei»  i  concorrenti  in  possesso dei
requisiti  sopracitati  cui  sia stato attribuito il seguente profilo
sanitario   minimo:   psiche   PS  2;  costituzione  CO  2;  apparato
cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV
2;   apparato   osteo-artromuscolare   superiore   LS   2;   apparato
osteo-artro-muscolare  inferiore  LI  2;  apparato  visivo VS 2 e per
l'apparato uditivo AU 2.
   7.  Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti
da:
    imperfezioni  ed  infermita'  previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
    imperfezioni   ed   infermita'   per   le   quali   e'   prevista
l'attribuzione  del  coefficiente  uguale  o  superiore  a  3,  nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti
direttive  per  delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare di leva, ai sensi di quanto stabilito dal
decreto 4 aprile 2000, n. 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
107  del  10  maggio 2000 e relativa direttiva tecnica del 5 dicembre
2005  del  direttore  generale della sanita' militare (fermi restando
gli specifici requisiti prescritti dal presente decreto);
    abuso sistematico di alcool, uso, anche saltuario od occasionale,
di sostanze stupefacenti, nonche' l'utilizzo di sostanze psicotrope a
scopo non terapeutico;
    malattie  o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi
di  recupero  dello  stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
    tutte  le  malattie  dell'occhio  e  degli annessi manifestamente
croniche  o  di  lunga  durata  o di incerta prognosi; la presenza di
alterazioni  dei  mezzi  diottrici  o  del  fondo oculare che possono
pregiudicare,  anche  nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle
collaterali;  gli  strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di
cheratotomia   radiale;  gli  esiti  di  laserterapia  correttiva  in
presenza  di  alterazioni  della  corioretina  o  di evidenti lesioni
corneali;
    disturbi   dell'eloquio   tali  da  renderlo  non  chiaramente  e
prontamente intellegibile;
    tutte  quelle  malformazioni  ed  infermita'  non contemplate dai
precedenti  alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e  con  il  successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente
del ruolo speciale della Marina.
   8.  La  commissione  di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera
b),  seduta  stante  comunichera' per iscritto al concorrente l'esito
della  visita  medica  sottoponendogli  per presa visione, il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
   «Idoneo  quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale
della Marina», con indicazione del profilo sanitario;
   «Non  idoneo  quale  ufficiale  in  servizio  permanente del ruolo
speciale della Marina», con indicazione della causa di non idoneita'.
   9.  Per  i  concorrenti  che  all'atto degli accertamenti sanitari
venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza  e  di  presumibile  breve durata, per le quali risultasse
clinicamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa, tale da lasciar
prevedere  il  possibile  recupero  dei  requisiti richiesti in tempi
contenuti,   la   commissione  non  esprimera'  alcun  giudizio,  ne'
definira' il relativo profilo sanitario; tuttavia fissera' il termine
dei  suddetti accertamenti, che non potra' in alcun modo oltrepassare
la  data prevista per il completamento delle prove per l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica da parte di tutti i concorrenti. Entro il
suddetto  periodo  la  commissione  sottoporra'  detti concorrenti ad
ulteriori  accertamenti  sanitari,  per  la  verifica  dell'eventuale
recupero dell'idoneita' fisica.
   10.   Il   giudizio   riportato  negli  accertamenti  sanitari  e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti giudicati «non idonei» saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
   11.  I  concorrenti  giudicati  «non idonei» potranno tuttavia far
pervenire  al  Ministero  della  difesa  -  Direzione generale per il
personale  militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
- 2ª Sezione - Casella postale 15317, anticipandola via fax al numero
06/517052774,  improrogabilmente  entro il decimo giorno successivo a
quello  della  visita  medica, specifica istanza, corredata di idonea
documentazione    rilasciata   da   struttura   sanitaria   pubblica,
relativamente  alle  cause  che  hanno determinato il giudizio di non
idoneita'.  Tale  documentazione verra' valutata dalla commissione di
cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), la quale, solo qualora
lo ritenga necessario, potra' sottoporre gli interessati ad ulteriori
accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo.
   Non  saranno  prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione   ovvero   pervenute   oltre   i   termini   perentori
sopraindicati.
   In   caso  di  mancato  accoglimento  dell'istanza  i  concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di non idoneita', riportato
al termine degli accertamenti sanitari, dovra' intendersi confermato.
   In  caso  di  accoglimento  dell'istanza i concorrenti riceveranno
formale  comunicazione  da  parte  della  direzione  generale  per il
personale militare.
   I   concorrenti  dichiarati  non  idonei  anche  a  seguito  della
valutazione  sanitaria  di  cui  alla  precedente  lettera e) o degli
ulteriori   accertamenti   sanitari   disposti,  ovvero  che  abbiano
rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal concorso.
   12.  I  verbali  degli  accertamenti  psico-fisici dovranno essere
inviati  dalla  Commissione,  a  mezzo  corriere,  per il tramite del
centro  di selezione della marina militare, al Ministero della difesa
-  Direzione  generale  per  il  personale  militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione, viale dell'Esercito n.
180/186  -  00143 Roma  Cecchignola,  entro  il  terzo  giorno  dalla
conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.

        
      
                               Art. 9.
                      Accertamenti attitudinali
   1.   Al   termine  degli  accertamenti  psico-fisici,  di  cui  al
precedente   art.   8,   i   concorrenti  giudicati  idonei,  saranno
sottoposti,  a  cura  della  commissione  di cui all'art. 5, comma 1,
lettera   d),   agli  accertamenti  attitudinali,  consistenti  nello
svolgimento  di  una  serie  di  prove  (test,  questionari, prove di
performance,  colloquio  individuale) volte a valutare oggettivamente
il   possesso   dei  requisiti  necessari  al  fine  di  un  positivo
inserimento   in  Forza  armata.  Tale  valutazione,  svolta  con  le
modalita'  indicate  nelle  apposite  norme  emanate dall'Ispettorato
delle  scuole  della Marina militare, si articola nelle seguenti aree
d'indagine:
    a)  area  del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo,
elasticita' del pensiero, apprendimento;
    b)  area  della modulazione affettiva e relazionale: maturita' ed
autonomia  affettiva,  autocontrollo, livelli di autostima, capacita'
relazionali,  capacita' di lavorare in team, modalita' di rapportarsi
con l'autorita' e con il ruolo;
    c)  area  della  produttivita'  e  delle  competenze  gestionali:
livelli  di  attivita',  di  costanza nel rendimento, tolleranza alla
frustrazione ed allo stress, capacita' di lavorare per obiettivi e di
gestire  le  risorse  (approccio  gestionale  al  lavoro), livelli di
iniziativa e di aspirazione;
    d)  area  motivazionale:  aspettative  professionali,  livello di
partecipazione all'assunzione di ruolo, flessibilita' adattativa.
   2. Il giudizio espresso dalla commissione, adeguatamente motivato,
sara'  comunicato seduta stante, per iscritto, agli interessati ed e'
definitivo;  pertanto,  i  concorrenti giudicati «non idonei» saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
   3.   I  verbali  dell'accertamento  attitudinale  dovranno  essere
inviati,  dalla  commissione,  a  mezzo  corriere, per il tramite del
centro  di selezione della Marina militare, al Ministero della difesa
-  Direzione  generale  per  il  personale  militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione, viale dell'Esercito n.
180/186  -  00143 Roma  Cecchignola,  entro  il  terzo  giorno  dalla
conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.

        
      
                              Art. 10.
                     Prova di efficienza fisica
   1.   Al   termine  degli  accertamenti  attitudinali,  di  cui  al
precedente art. 9, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti,
a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), alle
prove  di  efficienza  fisica, che si svolgeranno presso il centro di
selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture
sportive nella sede di Ancona.
   Detta  commissione  si  potra'  avvalere,  per  l'esecuzione delle
singole prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di
settore  della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla
Forza armata.
   2.   Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi  muniti di tuta da ginnastica, idonee scarpette ginniche,
costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma
o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
   3. Le prove, consisteranno:
    a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:
     nuoto 25 mt (qualunque stile);
     piegamenti sulle braccia.
    b) nell'esecuzione a scelta di uno dei seguenti esercizi;
     addominali;
     corsa piana 1000 mt.
   Il  prospetto  delle  prove  di  efficienza  fisica,  le  relative
modalita' di svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire
in   ciascuna   prova  ed  i  comportamenti  che  dovranno  tenere  i
concorrenti  nell'ipotesi  di  momentanea  indisposizione  fisica, di
esiti  di  precedente  infortunio  o  di  infortunio che si verifichi
durante  l'effettuazione  degli esercizi sono riportati nell'allegato
F, che costituisce parte integrante del presente decreto.
   4.  Al  termine  delle  prove  di  efficienza  fisica previste per
ciascuna giornata, la commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera
e), redigera' il relativo verbale.
   5.  Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
concorrente  dovra'  essere risultato idoneo in entrambi gli esercizi
obbligatori  e  nell'esercizio  a  scelta  da  lui  scelto  tra i due
previsti.  In  caso  contrario sara' emesso giudizio di non idoneita'
alle  prove di efficienza fisica. Tale giudizio, che sara' comunicato
per  iscritto  ai concorrenti interessati a cura della commissione di
cui  all'art.  5, comma 1, lettera e), e' definitivo ed inappellabile
e, pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal
concorso senza ulteriori comunicazioni.
   6.  I  verbali  delle  prove  di efficienza fisica dovranno essere
inviati,  dalla  commissione,  a  mezzo  corriere, per il tramite del
centro  di selezione della Marina militare, al Ministero della difesa
-  Direzione  generale  per  il  personale  militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione, viale dell'Esercito n.
180/186  -  00143 Roma  Cecchignola,  entro  il  terzo  giorno  dalla
conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.

        
      
                              Art. 11.
                             Prova orale
   1.  I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici,
agli  accertamenti  attitudinali  ed  alle prove di efficienza fisica
saranno  ammessi a sostenere la prova orale di cui al precedente art.
4,  comma  1,  lettera  e).  A  tal fine essi riceveranno la relativa
convocazione  a  mezzo  lettera  raccomandata  o telegramma. La prova
orale,  che  avra'  luogo presso l'Accademia navale di Livorno, viale
Italia n. 72, presumibilmente a maggio/giugno 2009, consistera' in un
colloquio,  della  durata  massima di quarantacinque minuti, vertente
sugli  argomenti  previsti  dai  programmi  riportati nel gia' citato
allegato  C al presente decreto. A tal fine i concorrenti riceveranno
la  relativa  convocazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma.
Tale  comunicazione  puo'  essere  anticipata  con messaggio di posta
elettronica.
   2.   I  concorrenti  che  non  dovessero  presentarsi  nel  giorno
stabilito  saranno  considerati  rinunciatari  e  quindi  esclusi dal
concorso. La direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente  con  i  tempi di svolgimento della prova da parte di
tutti i concorrenti e nel rispetto della data indicata nel precedente
art.  4,  comma  3,  la  facolta'  di  riconvocare  ad  altra  data i
concorrenti  che,  per  documentata  causa  di  forza  maggiore,  non
potessero   presentarsi   nel   giorno  stabilito.  A  tal  fine  gli
interessati  dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione (a
mezzo  lettera  raccomandata,  anticipandola  via  telegramma  o  fax
06/517052774),  al massimo entro il giorno di prevista presentazione,
inviando   documentazione   probatoria  del  motivo  dell'assenza.  I
concorrenti  che,  riconvocati,  non dovessero presentarsi nel giorno
stabilito  saranno  considerati  rinunciatari  e  quindi  esclusi dal
concorso.
   3.  La  prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto una votazione di almeno 21/30i.
   4.  I  concorrenti  idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto  nella  domanda  di partecipazione al concorso, sosterranno
una  prova  orale  facoltativa  di  lingua straniera (non piu' di due
lingue  scelte  fra  inglese,  francese,  spagnolo  o tedesco), della
durata massima di quindici minuti per ognuna delle lingue scelte, che
sara' svolta con le seguenti modalita':
    breve colloquio di carattere generale;
    lettura  di  un  brano  di  senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
    conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
   5.  Ai  concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato un
punteggio  aggiuntivo  in  relazione  al  voto conseguito in ciascuna
delle lingue prescelte, cosi' determinato:
    fino a 20/30i: 0 punti;
    21/30i: 0,05 punti;
    22/30i: 0,10 punti;
    23/30i: 0,15 punti;
    24/30i: 0,20 punti;
    25/30i: 0,25 punti;
    26/30i: 0,30 punti;
    27/30i: 0,35 punti;
    28/30i: 0,40 punti;
    29/30i: 0,45 punti;
    30/30i: 0,50 punti.

        
      
                              Art. 12.
                             Graduatoria
   1.  La  graduatoria  degli idonei nel concorso sara' formata dalla
commissione  esaminatrice,  secondo l'ordine del punteggio conseguito
da ciascun concorrente ottenuto sommando:
    la media dei punti riportati nelle prove scritte;
    il punteggio riportato nella prova orale;
    l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
    l'eventuale   punteggio   assegnato   per  ciascuna  prova  orale
facoltativa di lingua straniera.
   2.  La  graduatoria  sara'  approvata con decreto dirigenziale. Il
decreto  di  approvazione  della  graduatoria  sara'  pubblicato  nel
Giornale   Ufficiale   del   Ministero   della   difesa  consultabile
esclusivamente        on        line        nel        sito       web
«www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale/».    Di
detta  pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.  Esso sara' inoltre pubblicato nel F.O.M. della Marina e,
a puro titolo informativo, nel sito web « www.difesa.it/concorsi/ ».
   3.  Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto,
a  parita'  di  merito,  dei titoli di preferenza per l'ammissione ai
pubblici  impieghi  di  cui  al  gia'  citato  allegato C al presente
decreto,  eventualmente  dichiarati  dai concorrenti nella domanda di
partecipazione o in dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata.

        
      
                              Art. 13.
                               Nomina
   1.  Gli  idonei che nella graduatoria di cui al precedente art. 12
saranno  compresi  nel numero dei posti a concorso saranno dichiarati
vincitori e - acquisito l'atto autorizzativo eventualmente prescritto
-  nominati  guardiamarina  in servizio permanente del ruolo speciale
del  Corpo  sanitario militare marittimo, con anzianita' assoluta nel
grado  stabilita  nel  decreto  di  nomina  che  sara' immediatamente
esecutivo.
   2.  I  vincitori  - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma.
   3.  Dopo  la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata  e  con  le  modalita'  stabilite  dall'ufficio  generale  del
personale  della  Marina.  All'atto  della presentazione al corso gli
ufficiali   dovranno  contrarre  arruolamento  volontario  nel  Corpo
equipaggi  militari marittimi con una ferma di anni cinque decorrente
dalla  data  di  inizio  del corso che avra' pieno effetto, tuttavia,
solo  all'atto  del  superamento  del  corso applicativo medesimo. Il
rifiuto di sottoscrivere la ferma comportera' la revoca della nomina.
   La  mancata  presentazione  al  corso  applicativo  comportera' la
decadenza  dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
   In  caso  di  rinuncia  o  decadenza  di  vincitori,  la direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso,  entro  1/12  della  durata  del  corso stesso, di altrettanti
candidati  idonei,  secondo  l'ordine  della  graduatoria  di  cui al
precedente art. 12.
   4.  Il  concorrente  di  sesso femminile nominato guardiamarina in
servizio  permanente  del  Corpo  sanitario  militare  marittimo che,
trovandosi   nelle  condizioni  previste  dall'art.  10  del  decreto
legislativo  26  marzo  2001,  n. 151, non possa frequentare il corso
applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
   5.   Per  gli  ufficiali  che  supereranno  il  corso  applicativo
l'anzianita'  relativa  verra'  rideterminata  in base alla media del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito  nella  graduatoria  di  fine  corso. Allo stesso modo, al
superamento  del  corso  applicativo frequentato, sara' rideterminata
l'anzianita'  relativa  degli ufficiali di cui al precedente comma 4,
ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina.
   6.  Nei  confronti  degli  ufficiali  che  non  supereranno  o non
porteranno  a  compimento  il  corso  applicativo  si procedera' alla
revoca  della nomina ed al proscioglimento dalla ferma contratta. Gli
interessati,  se  provenienti dal personale in servizio, rientreranno
nella  categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara'
in  tale  caso  computato  per  intero  ai  fini  dell'anzianita'  di
servizio;  se  provenienti  dalla  vita  civile, saranno collocati in
congedo.

        
      
                              Art. 14.
                     Accertamento dei requisiti
   1.  Ai  fini  dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art.  2  del presente decreto, la direzione generale per il personale
militare  provvedera'  a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti  competenti  la  conferma  di quanto dichiarato nelle domande di
partecipazione   al   concorso   e  nelle  dichiarazioni  sostitutive
eventualmente  rese  dai concorrenti risultati vincitori del concorso
medesimo.
   Il   certificato   del   casellario   giudiziale  sara'  acquisito
d'ufficio.
   2.  Fermo  restando  quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'art.  76  del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.  445,  qualora dal controllo di cui al precedente
comma  1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il  dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

        
      
                              Art. 15.
                             Esclusioni
   1.  La  direzione  generale  per  il  personale militare puo', con
provvedimento  motivato,  escludere  in  ogni  momento dal concorso i
concorrenti  che  non  fossero  ritenuti  in  possesso dei prescritti
requisiti,  nonche'  dichiarare  i  medesimi  decaduti dalla nomina a
guardiamarina   in   servizio  permanente,  qualora  il  difetto  dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.

        
      
                              Art. 16.
                     Spese di viaggio - Licenza
   1.  Le  spese  sostenute  per i viaggi necessari per completare le
varie  fasi  concorsuali  (da  e  per  le  sedi  delle  prove e degli
accertamenti  di  cui  al  precedente  art.  4  del presente decreto)
nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di
svolgimento sono a carico dei concorrenti.
   2.  I  concorrenti  che siano militari in servizio potranno fruire
della   licenza  straordinaria  per  esami,  compatibilmente  con  le
esigenze  di  servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali
dovranno  essere  computati  i  giorni  di  svolgimento  delle  prove
previste  dal  precedente art. 4 del presente decreto, nonche' quelli
necessari  per  il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette
prove  e  per  il  rientro  in  sede.  In  particolare detta licenza,
cumulabile   con   la   licenza  ordinaria,  potra'  essere  concessa
nell'intera  misura  prevista di norma per la preparazione alla prova
orale  oppure  frazionata  in due periodi, di cui uno non superiore a
dieci  giorni,  per  le  prove  scritte.  Qualora  il concorrente non
sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la
licenza  straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno
in corso.

        
      
                              Art. 17.
                   Trattamento dei dati personali
   1.  Ai  sensi  degli  articoli  11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale  militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
per  le  finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una  banca  dati  automatizzata  anche  successivamente all'eventuale
instaurazione  del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
   2.  Il  conferimento  di  tali  dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  concorrente,  nonche' in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
   3.  L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare o
cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.
   4.Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere nei confronti del
direttore   generale   della  direzione  generale  per  il  personale
militare,  titolare  del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il  direttore  pro-tempore  della 1ª Divisione reclutamento ufficiali
della direzione generale medesima.
   Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi della
normativa  vigente,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 agosto 2008

                                          p. Il direttore generale ta
                                           Il vice direttore generale
                                             Ammiraglio di divisione
                                                      Talarico