Concorso per 33 guardiamarina (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 33
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 66 del 26-08-2008
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO   (scad.  25 settembre 2008) Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di 33 (trentatre) Guardiamarina in servizio permanente nei ruoli speciali dei Corpi di Stato Maggiore, Genio naval ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 08-09-2008
Data Scadenza bando 25-09-2008
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MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO   (scad.  25 settembre 2008)
Concorsi,  per  titoli  ed  esami,  per  la  nomina di 33 (trentatre)
   Guardiamarina  in servizio permanente nei ruoli speciali dei Corpi
   di  Stato  Maggiore, Genio navale, Armi navali, Sanitario Militare
   marittimo, Commissariato Militare marittimo e delle Capitanerie di
   porto.
                        IL DIRETTORE GENERALE
         DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

                           di concerto con

                       IL COMANDANTE GENERALE
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

   Vista  la  legge  10  aprile  1954,  n.  113, concernente lo stato
giuridico    degli    ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
   Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti
urgenti per l'Universita' e successive modificazioni ed integrazioni;
   Vista   la   legge   20   settembre   1980,  n.  574,  concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
   Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti
i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 22
luglio  1987,  n.  411,  con  cui  sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
   Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
   Visto   il   decreto  ministeriale  16  settembre  1993,  n.  603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  concernente  il  regolamento  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
   Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
   Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
   Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente
il    riordino    del   reclutamento,   dello   stato   giuridico   e
dell'avanzamento   degli  ufficiali  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni ed, in particolare, gli articoli 5 e 7;
   Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1998, concernente la
definizione  delle  corrispondenze  tra  Corpi,  ruoli,  categorie  e
specialita'   ai   fini   della  partecipazione  degli  ufficiali  di
complemento  e  del  personale  appartenente  al ruolo marescialli ai
concorsi  per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali della Marina militare;
   Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente, fra
l'altro,  requisiti  di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita'  di  svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la
nomina  ad  ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della
Marina  militare,  emanato  in applicazione dell'articolo 3, comma 2,
del  sopracitato  decreto  legislativo  30  dicembre  1997, n. 490, e
successive modificazioni ed integrazioni;
   Vista  la  legge  20  ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
   Visto  il  decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico ed avanzamento del personale femminile nelle Forze armate e
nel Corpo della guardia di finanza;
   Visto  il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, codice delle
pari  opportunita'  tra  uomo  e donna, a norma dell'articolo 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 16
marzo  2000,  n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
   Visto  il  decreto  ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'articolo  1,  comma  5,  della  precitata legge 20
ottobre  1999,  n.  380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
   Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale   della   Sanita'   militare   emanata   per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
   Vista  la  direttiva  in  data  5  dicembre  2005  della Direzione
Generale  della  Sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
   Vista  la  direttiva  applicativa del decreto 30 agosto 2007 e del
decreto  20  settembre  2007  per  la  selezione,  l'arruolamento, il
reclutamento  e  l'impiego  dei  volontari  in ferma prefissata e del
personale  in  servizio  permanente  nelle  Forze armate dei soggetti
affetti  da  deficit  di G6PD, emanata dalla Direzione generale della
Sanita'  militare  in data 11 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - prima serie - n. 15, del 18 gennaio 2008;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
   Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il
testo  unico  delle  disposizioni  legislative in materia di tutela e
sostegno  della  maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
   Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
   Visto  il  decreto  legislativo  8  maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1,  delle  legge 14 novembre 2000, n. 331 e successive modificazioni,
ed in particolare l'articolo 20, comma 1;
   Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
   Vista  la  legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni  sulla soppressione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
   Vista la legge 2 dicembre 2004, n. 299, concernente modifiche alla
normativa   in   materia  di  stato  giuridico  e  avanzamento  degli
ufficiali;
   Vista  la legge 24 dicembre 2007, n. 244 concernente «Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)»;
   Vista  la  legge 24 dicembre 2007, n. 245, concernente il bilancio
di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2008-2010;
   Ravvisata  la  necessita'  di indire per l'anno 2009 concorsi, per
titoli  ed  esami,  per  la  nomina  di  complessivi  33  (trentatre)
guardiamarina  in  servizio  permanente  nei  ruoli speciali dei vari
Corpi della Marina;
   Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni di dirigenti di uffici Dirigenziali Generali;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso


   1. Sono indetti per l'anno 2009 i sottonotati concorsi, per titoli
ed  esami,  per  la nomina a guardiamarina in servizio permanente dei
ruoli speciali della Marina:
    a)  concorso  a 11 (undici) posti nel Corpo di stato maggiore, di
cui   6  (sei)  riservati  ai  sottufficiali  appartenenti  al  ruolo
marescialli;
    b)  concorso  a  4 (quattro) posti nel Corpo del genio navale, di
cui   2  (due)  riservati  ai  sottufficiali  appartenenti  al  ruolo
marescialli;
    c) concorso a 3 (tre) posti nel Corpo delle armi navali, di cui 2
(due) riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli;
    d)  concorso  a  2  (due)  posti  nel  Corpo  sanitario  militare
marittimo,  di cui 1 (uno) riservato ai sottufficiali appartenenti al
ruolo marescialli;
    e)  concorso  a 3 (tre) posti nel Corpo di commissariato militare
marittimo,  di cui 2 (due) riservati ai sottufficiali appartenenti al
ruolo marescialli;
    f)  concorso  a  10  (dieci) posti nel Corpo delle capitanerie di
porto,  di  cui 5 (cinque) riservati ai sottufficiali appartenenti al
ruolo marescialli.
   2.  In  ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i posti
riservati   ai   sottufficiali   appartenenti  al  ruolo  marescialli
eventualmente  non  ricoperti per insufficienza di riservatari idonei
potranno  essere  devoluti alle altre categorie di concorrenti di cui
al  successivo  articolo  2,  secondo  l'ordine  della graduatoria di
merito.
   3. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il personale
militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di
sospendere  o  rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero
dei posti di cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione al
corso  applicativo  dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente
non   valutabili   ne'   prevedibili,   nonche'  in  applicazione  di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto  o  in  parte,  assunzioni di personale per l'anno 2009. In tal
caso   l'amministrazione   della   difesa  provvede  a  dare  formale
comunicazione  mediante  avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale.

        
      
                               Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione


   1.   Ai   concorsi  di  cui  al  precedente  articolo  1,  possono
partecipare  concorrenti  di  sesso maschile e femminile appartenenti
alle sottonotate categorie:
    a)  per  il  Corpo  di  appartenenza gli ufficiali di complemento
della   Marina  che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
partecipazione  delle  domande  siano in congedo dopo aver completato
senza  demerito  la ferma biennale di cui all'articolo 37 della legge
20  settembre  1980, n. 574. Tali ufficiali non devono aver riportato
un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore.
   Sono, pertanto, esclusi dalla partecipazione ai concorsi di cui al
precedente   articolo  1,  comma  1,  gli  ufficiali  di  complemento
collocati  in congedo al termine del servizio di prima nomina, ovvero
quelli posti in congedo, a domanda, prima del termine della succitata
ferma  biennale  di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n.
574;
    b) per un solo Corpo, a scelta, gli ufficiali in ferma prefissata
che  alla  data  di  scadenza  del termine per la presentazione delle
domande indicato nel successivo articolo 3 abbiano completato un anno
di servizio in tale posizione (compreso il periodo di formazione);
    c)  per  un  solo  Corpo,  a  scelta,  gli ufficiali inferiori di
complemento  facenti  parte  delle forze di completamento, per essere
stati  richiamati  in  data  posteriore  alla  entrata  in vigore del
decreto  legislativo 28 novembre 1997, n. 464, per esigenze correlate
con   le   missioni  internazionali  ovvero  impegnati  in  attivita'
addestrative  operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia
all'estero.
   Non  rientrano,  pertanto,  in  tale  categoria  gli  ufficiali di
complemento  che  siano  stati richiamati, a mente delle disposizioni
della    legge    n.   1137/1955,   per   addestramento   finalizzato
all'avanzamento nel congedo;
    d) per il Corpo corrispondente alla categoria ed alla specialita'
di  appartenenza,  come  indicato  nell'allegato  «A» che costituisce
parte integrante del presente decreto i sottufficiali appartenenti al
ruolo  marescialli  della  Marina.  Detto personale deve aver svolto,
alla  data di scadenza del termine di presentazione delle domande, di
cui  al successivo articolo 3, almeno 4 anni di servizio nel ruolo di
appartenenza se reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
a),  del  decreto  legislativo  12  maggio  1995, n. 196, ovvero aver
svolto  2  anni  di servizio nel ruolo di provenienza se reclutato ai
sensi  dell'articolo  11,  comma  1, lettera b), del predetto decreto
legislativo.
   Detto  personale,  inoltre, deve aver espletato per almeno un anno
le  mansioni  previste  per  la categoria di appartenenza, riportando
qualifiche  non  inferiori  a  «nella  media» e non aver riportato un
giudizio   di   non  idoneita'  all'avanzamento  al  grado  superiore
nell'ultimo anno;
    e)  a  scelta  per  uno  solo  dei  concorsi di cui al precedente
articolo 1, comma 1 i sottufficiali inquadrati nel ruolo dei sergenti
della   Marina  che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  delle  domande  di  partecipazione, abbiano almeno tre
anni di permanenza in detto ruolo;
    f)  per  il  Corpo  per il quale abbia conseguito l'idoneita', il
personale  giudicato  idoneo non vincitore in precedenti concorsi per
la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali della
Marina  che,  qualora in servizio, non abbia riportato un giudizio di
non idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno;
    g)  per  il  Corpo  di  appartenenza,  i  frequentatori dei corsi
normali dell'Accademia navale che non abbiano completato il secondo o
il  terzo  anno  del  previsto  ciclo  formativo,  purche'  idonei in
attitudine militare.
   2.  I  concorrenti che intendono partecipare ai concorsi di cui al
precedente articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per
la  presentazione  delle  domande indicato nel successivo articolo 3,
dovranno, inoltre:
    a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
    b) non aver superato:
     -  il 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere a), d) ed e);
     -  il  32° anno di eta' se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere f) e g);
     -  il 40° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma, lettere b) e c).
   Eventuali  aumenti  dei  limiti  di  eta'  previsti  dalle vigenti
disposizioni  di  legge  per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
    c)  essere  in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo  grado  di  durata  quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi   universitari,  ovvero  di  un  titolo  di  studio  di  durata
quadriennale,  integrato  dal corso annuale previsto per l'ammissione
ai  corsi  universitari dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.
   Coloro  che  abbiano  conseguito  il  titolo  di studio all'estero
dovranno  presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio
previsto  in  Italia,  rilasciata  da un Provveditorato agli studi di
loro scelta;
    d) godere dei diritti civili e politici;
    e)  non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego  presso  una  pubblica amministrazione ovvero prosciolti
d'autorita'  o  d'ufficio  da  precedente  arruolamento volontario in
accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o delle
Forze   di   polizia  dello  Stato,  per  motivi  disciplinari  o  di
inattitudine   alla  vita  militare  o  per  perdita  permanente  dei
requisiti di idoneita' fisica.
   3.  Coloro che risultino in possesso dei requisiti per partecipare
a  piu' di uno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1,
dovranno  necessariamente  indicare  il  concorso (uno solo) al quale
intendano partecipare.
   4.  Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con  il  presente  decreto  e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati:
    -  al  possesso  della  idoneita'  psico-fisica e attitudinale al
servizio  incondizionato  quale  ufficiale in servizio permanente dei
ruoli   speciali   della  Marina,  da  accertarsi  con  le  modalita'
prescritte dai successivi articoli 9, 10 e 11;
    -   al  possesso,  ai  sensi  dell'articolo  2  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994, n. 487, del requisito
della condotta e delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita'
previste dalla vigente normativa;
    -  per  il personale appartenente alla categoria dei marescialli,
all'aver  maturato  almeno  cinque  anni  di  anzianita' nel ruolo di
provenienza  se reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
a),  del  decreto  legislativo  12  maggio 1995, n. 196, ovvero avere
almeno  tre  anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato
ai  sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del predetto decreto
legislativo.
   5.  I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma  2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione   delle   domande  di  partecipazione  al  concorso.  I
requisiti medesimi, ad eccezione di quello di cui al precedente comma
2,  lettera  b),  nonche'  quelli  di cui al comma 4, primo e secondo
alinea,  dovranno  essere  mantenuti  all'atto del conferimento della
nomina  ad ufficiale in servizio permanente e per tutta la durata del
corso applicativo.

        
      
                               Art. 3.

  Domande di partecipazione Doveri dei Comandi/Enti di appartenenza


   1.  Le domande di partecipazione, dovranno essere redatte in carta
semplice,   secondo   lo   schema  riportato  nell'allegato  «B»  che
costituisce parte integrante del presente decreto.
   Le domande dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso
di  ricevimento al Ministero della difesa - Direzione Generale per il
personale  militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali
-  2ª  Sezione  - Casella postale 15317 - 00143 Roma-Cecchignola, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, a pena di decadenza,
entro  il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno
successivo  a  quello  di  pubblicazione  del  presente decreto nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
   Detti  concorrenti,  se  ufficiali in ferma prefissata o ufficiali
delle   Forze  di  completamento  dell'Esercito,  dell'Aeronautica  o
dell'arma  dei Carabinieri, dovranno, inoltre, presentare copia della
suddetta  domanda  di  partecipazione  al Comando del Reparto/Ente di
appartenenza,  se  in  servizio,  ovvero,  se  in  congedo, ai Centri
Documentali  ovvero  alle  Direzioni Territoriali del personale della
Regione  Aerea  competente  per  territorio  o al Comando Aeronautica
militare di Roma , in relazione alla loro residenza.
   I  concorrenti  avranno  cura  di  conservare  copia della domanda
nonche'  la  ricevuta  di  spedizione della raccomandata che dovranno
essere  esibite, a richiesta, all'atto della presentazione alla prima
prova scritta d'esame, come indicato nel successivo articolo 7, comma
3.
   2.  Il personale impiegato all'estero in missioni internazionali o
in attivita' addestrative ed e' impossibilitato, per l'intero periodo
sopra  indicato,  a spedire la domanda secondo le modalita' di cui al
precedente comma, puo' presentare la stessa nel termine sopraindicato
al Comando del Reparto/Ente di appartenenza. Questo dovra' apporre in
calce alla domanda il visto e la data di presentazione della medesima
e   dovra'   provvedere   a   trasmetterla  al  suindicato  indirizzo
improrogabilmente  entro il terzo giorno dalla data di presentazione.
In  tal  caso  per  la  data  di  presentazione fara' fede la data di
assunzione a protocollo della domanda da parte del Comando ricevente.
Per   il  personale  militare  impiegato  all'estero  la  domanda  di
partecipazione   dovra'   essere   trasmessa   dal   Reparto/Ente  di
appartenenza al medesimo indirizzo secondo le medesime modalita'.
   I  concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda,
entro   il   termine   sopraindicato,   anche  tramite  le  Autorita'
diplomatiche  o  consolari,  che,  dopo  aver attestato in calce alla
stessa  la  data  di  presentazione, ne cureranno l'immediato inoltro
all'indirizzo sopraindicato.
   Il  personale  di  cui al presente comma avra' comunque anche esso
cura  di  conservare copia della domanda, recante in calce il visto e
la data di presentazione dell'Autorita' competente, che dovra' essere
esibita   all'atto  della  presentazione  alla  prima  prova  scritta
d'esame, come indicato nel successivo articolo 7, comma 3.
   3.  Il  concorrente,  consapevole  delle conseguenze che, ai sensi
dall'articolo  76  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.  445,  possono  derivare da falsita' in atti e da
dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella domanda:
    a)   grado,   Corpo/categoria/specialita/corso  di  appartenenza,
cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
    b)  la residenza, il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni  relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale,  il  recapito  telefonico  (telefonia  fissa e mobile) ed un
indirizzo di posta elettronica (ove posseduto).
   Il  concorrente  dovra',  altresi',  segnalare  tempestivamente, a
mezzo   fax   (06/517052774)   o   messaggio   di  posta  elettronica
(r1d1s2@persomil.difesa.it),  al  Ministero  della difesa - Direzione
Generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto  - 1ª Divisione
Reclutamento  Ufficiali - 2ª Sezione - Viale dell'Esercito, 180/186 -
00143   Roma,   ogni  variazione  che  venga  a  verificarsi  durante
l'espletamento del concorso.
   Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione  di  comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito  da  parte  del  concorrente  oppure  da  mancata  o tardiva
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne'   per   eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
    c) possesso della cittadinanza italiana e stato civile;
    d) comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
    e)  di  non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai  sensi  dell'articolo  444 del codice di procedura penale e di non
avere  in corso procedimenti penali e procedimenti amministrativi per
l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  o  di prevenzione, ne' che
risultino   a   proprio  carico  precedenti  penali  iscrivibili  nel
casellario  giudiziale  ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  14  novembre  2002,  n.  313.  In caso
contrario  dovra'  indicare  le condanne e i procedimenti a carico ed
ogni   eventuale   precedente   penale,   precisando   la   data  del
provvedimento  e  l'Autorita'  giudiziaria  che  lo ha emanato ovvero
quella  presso  la  quale  pende un eventuale procedimento penale per
aver  acquisito  la  qualifica  di  imputato.  Il  concorrente dovra'
impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  al  Ministero  della  difesa -
Direzione  Generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto - 1ª
Divisione  Reclutamento  Ufficiali - 2ª Sezione - Viale dell'Esercito
n.  180/186  -  00143  Roma, qualsiasi variazione della sua posizione
giudiziaria  che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente;
    f)  titolo  di  studio  posseduto,  il relativo voto, l'istituto,
comprensivo di indirizzo, ove e' stato conseguito;
    g) Reparto, Ente o Capitaneria di porto di appartenenza;
    h)  eventuali  servizi  prestati  come impiegato presso pubbliche
amministrazioni  e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
    i)  l'eventuale  possesso  di  titoli di merito ritenuti utili ai
fini della valutazione di cui al successivo articolo 8;
    j) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza di
cui  all'allegato  «C»  che costituisce parte integrante del presente
decreto;
    k)  di  accettare,  qualora  vincitore,  di  prestare servizio in
qualunque  sede  e  di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza;
    l)  di  essere  a  conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo articolo 14;
    m)  di  prestare  il  proprio  consenso  al  trattamento dei dati
contenuti  nella  domanda,  ai  sensi  delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
    n)  di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o dichiarato
decaduto  dall'impiego  presso  una  Pubblica  amministrazione ovvero
prosciolto  d'autorita'  o  d'ufficio  per  motivi  disciplinari o di
inettitudine  alla  vita  militare  da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia o Corpo Armato
dello Stato;
    o)  di  non  aver  prestato  servizio sostitutivo civile ai sensi
dell'art.  15  punto  7  della legge 8 luglio 1998, n. 230 a meno che
abbiano  presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia a
tale  status  presso  l'Ufficio  nazionale per il servizio civile non
prima  che  siano  decorsi  almeno cinque anni dalla data in cui sono
stati  collocati  in congedo, secondo l'articolo 1, p. 2, comma 7-ter
della  legge  2 agosto 2007, n. 130. Tale dichiarazione va resa anche
se negativa;
    p) se in servizio, la propria posizione militare, con indicazione
della data di decorrenza della ferma eventualmente contratta, ovvero,
se  in  congedo, il tipo di servizio svolto, la data di inizio e fine
del  servizio, e quelle di eventuale inizio e fine trattenimento. Gli
ufficiali  delle  forze di completamento dovranno indicare i richiami
effettuati,  la  loro  durata  e  l'esigenza  per la quale sono stati
richiamati;
    q)  la  lingua  straniera  (non  piu'  di due scelte tra inglese,
francese, spagnolo e tedesco) nella quale desidera sostenere la prova
orale facoltativa;
    r)   di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
    s)  se  alla  stessa  alleghi,  elencandoli  in caso affermativo,
documenti o dichiarazioni sostitutive.
   4.  Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25  dicembre  2000, n. 445, i concorrenti dovranno
allegare  alla  domanda  di  partecipazione  copia di un documento di
riconoscimento in corso di validita'.
   5.  Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al
concorso.
   6.  Il  concorrente,  qualora  lo  desideri,  potra' allegare alla
domanda  la  documentazione  dei  titoli  di studio, di merito e/o di
preferenza di cui al precedente comma 3, lettere f), g), ed h), anche
sotto  forma  di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle
disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445.  Detti  titoli dovranno essere posseduti alla data di
scadenza   del   termine   per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso.
   7.  Il  personale in servizio dovra' fare apporre sulla domanda di
partecipazione  al  concorso il visto del Comando del Reparto/Ente di
appartenenza.
   8. I Comandi interessati dovranno provvedere a:
    a. per il personale della Marina militare:
     -  prendere atto della domanda di partecipazione al concorso del
dipendente (solo per il personale di cui al precedente comma 2);
     -  compilare  apposito documento caratteristico numerato, chiuso
alla  data  di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione,   redatto   per  «Partecipazione  al  concorso  ruoli
speciali  della  Marina - anno 2009» (in calce al quale l'interessato
dovra' apporre la sua firma per presa visione);
     -  trasmettere,  entro il ventesimo giorno successivo al termine
di  scadenza  per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso,  l'originale  di tale documento caratteristico al Ministero
della  difesa  -  Direzione  Generale  per  il personale militare - V
Reparto  -  17ª Divisione documentazione Marina - Viale dell'Esercito
n.   180/186  -  00143  Roma-Cecchignola,  tenendo  informata  la  1ª
Divisione Reclutamento Ufficiali - 2ª Sezione;
    b. per il personale delle altre Forze armate:
     -  prendere atto della domanda di partecipazione al concorso del
dipendente;
     -  compilare  apposito documento caratteristico numerato, chiuso
alla  data  di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione,   redatto   per  «Partecipazione  al  concorso  ruoli
speciali  della  Marina - anno 2009» (in calce al quale l'interessato
dovra' apporre la sua firma per presa visione);
     -  trasmettere,  entro il ventesimo giorno successivo al termine
di  scadenza  per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso,   Ministero  della  difesa  -  Direzione  Generale  per  il
personale  militare  -  I  Reparto  1^  Divisione  2^  Sezione  Viale
dell'Esercito  n.  180/186  - 00143 Roma-Cecchignola, copia integrale
del libretto personale e dello stato di servizio.
   9.  Fermo  restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente  previsti  nel presente articolo, la Direzione Generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande  che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente  irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda riportato nel gia' citato allegato «B» al presente
decreto.

        
      
                               Art. 4.

                          Titoli di merito


   1. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa
ciascuno  dei  titoli  posseduti,  tra quelli indicati nel successivo
articolo  8 del presente decreto, non risultanti dalla documentazione
matricolare e caratteristica, ai fini della loro corretta valutazione
da  parte  della  Commissione  esaminatrice. A tal fine i concorrenti
potranno  produrre  a  corredo  della  domanda  di  partecipazione al
concorso  eventuale  documentazione  probatoria  ovvero  una  o  piu'
dichiarazioni  sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per
i  militari  in servizio o in congedo la documentazione matricolare e
caratteristica verra' acquisita con le modalita' indicate nel comma 8
dell'articolo 3.
   2.  Formeranno  oggetto  di valutazione da parte della Commissione
esclusivamente i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del
termine  per  la  presentazione  delle  domande  di partecipazione al
concorso  per  i  quali - qualora non risultanti dalla documentazione
matricolare e caratteristica - siano state fornite dai concorrenti le
necessarie dettagliate informazioni nelle domande di partecipazione o
in dichiarazioni sostitutive alle stesse allegate.

        
      
                               Art. 5.

                      Svolgimento dei concorsi


   1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
    a)  due  prove  scritte,  una di cultura generale, una di cultura
tecnico-professionale;
    b) valutazione dei titoli;
    c) accertamenti psico-fisici ed attitudinali;
    d) prove di efficienza fisica;
    e) prova orale;
    f) prova orale facoltativa di lingua straniera.
   2.  Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti  dovranno  esibire la carta d'identita' o altro documento
di  riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita',
rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
   3.  A  mente  dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4
aprile  2000,  n.  114,  i  concorrenti  -  compresi  quelli di sesso
femminile  che  si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo
3,  comma  2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto  dell'approvazione  della graduatoria di merito del concorso
cui  partecipano con il decreto dirigenziale/interdirigenziale di cui
al  successivo  articolo 13 comma 2 (presumibilmente entro la fine di
luglio  2009),  dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed
in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.

        
      
                               Art. 6.

                             Commissioni


   1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
    a)  le  Commissioni  esaminatrici  per la valutazione dei titoli,
delle prove d'esame e per la formazione della graduatoria generale di
merito, una per ciascun Corpo;
    b)  la  Commissione  per gli accertamenti psico-fisici, unica per
tutti i Corpi;
    c)  la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, unica
per tutti i Corpi;
    d)  la  Commissione  per  l'accertamento  attitudinale, unica per
tutti i Corpi;
    e)  la  Commissione  per le prove di efficienza fisica, unica per
tutti i Corpi.
   2.  Le  Commissioni  esaminatrici  di  cui  al precedente comma 1,
lettera a) saranno composte da:
    -  un  ufficiale  di  grado  non  inferiore  a Contrammiraglio in
servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, Presidente;
    -  due  ufficiali  in  servizio  o in ausiliaria da non oltre tre
anni, di grado non inferiore a Capitano di Fregata, di cui almeno uno
appartenente  allo  stesso  Corpo  per  il  quale  viene  indetto  il
concorso, membri;
    -  un  docente  o  esperto, che potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
    -  un ufficiale di grado non inferiore a Sottotenente di vascello
ovvero   un   dipendente  civile  dell'Amministrazione  della  difesa
appartenente  all'area  funzionale  «C»,  segretario senza diritto di
voto.
   3.  La  Commissione  per  gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
    -  un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, Presidente;
    -  due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, membri;
    -  un  sottufficiale  della Marina militare appartenente al Ruolo
Marescialli, segretario senza diritto di voto.
   Detta  Commissione  si  avvarra'  del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
   4.  La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
    -  un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, Presidente;
    - due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri;
    -  un  sottufficiale  della Marina militare appartenente al Ruolo
Marescialli, segretario senza diritto di voto.
   Detta  Commissione  si  avvarra'  del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
   Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti parte
di  detta  Commissione  dovranno  essere  diversi da quelli che hanno
fatto  parte  della  Commissione per gli accertamenti psico-fisici di
cui al precedente comma 3.
   5.  La  Commissione  per  l'accertamento  attitudinale,  di cui al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
    -  un  ufficiale  di  grado non inferiore a Capitano di Vascello,
Presidente;
    -  due  ufficiali  di  grado non inferiore a Tenente di Vascello,
membri;
    -  un  sottufficiale della Marina militare, appartenente al Ruolo
Marescialli, segretario senza diritto di voto.
   Detta  Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali del Corpo
sanitario  militare  marittimo  laureati  in  psicologia e di esperti
periti selettori della Forza armata ovvero di psicologi esterni.
   6.  La  Commissione  per  le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera e), sara' composta da:
    - un ufficiale superiore in servizio o in ausiliaria da non oltre
tre anni, Presidente;
    - un ufficiale in servizio, di grado non inferiore a Sottotenente
di Vascello, membro;
    -  un  sottufficiale  della Marina militare appartenente al Ruolo
Marescialli, segretario senza diritto di voto.
   Detta Commissione si potra' avvalere del supporto di ufficiali e/o
sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti
di settore esterni alla Forza armata.

        
      
                               Art. 7.

                            Prove scritte


   1.  Le prove scritte che i concorrenti partecipanti ai concorsi di
cui  al  precedente  articolo  1  -  con  riserva di accertamento dei
requisiti   di  partecipazione  al  concorso  -  dovranno  sostenere,
consisteranno in:
    a)  prova  scritta di cultura generale, della durata massima di 6
ore, consistente in una trattazione scritta su argomenti di carattere
generale   e/o   attinente   alle   discipline  storiche,  sociali  e
politico-geografiche,   secondo   i   programmi   previsti   per   il
conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
    b)  prova  scritta di cultura tecnico-professionale, della durata
massima di 6 ore, consistente in una trattazione scritta su argomenti
previsti  dai programmi delle materie tecnico-professionali riportati
nell'allegato  «D»  che  costituisce  parte  integrante  del presente
decreto.
   2.  Le  prove  scritte  avranno  luogo,  a  cura delle Commissioni
esaminatrici  di  cui  al precedente articolo 6, comma 1, lettera a),
presso  il  Centro di Selezione della Marina militare di Ancona - Via
della  Marina  n.  1, con inizio non prima delle ore 8,30 dell'orario
ufficiale, secondo il seguente calendario:
    a)  concorso  a  11  (undici)  posti di guardiamarina in servizio
permanente  del  ruolo  speciale del Corpo di stato maggiore: 25 e 26
novembre 2008;
    b)  concorso  a  4  (quattro)  posti di guardiamarina in servizio
permanente  del  ruolo  speciale  del Corpo del genio navale: 27 e 28
novembre 2008;
    c)  concorso  a  3  (tre)  posti  di  guardiamarina  in  servizio
permanente  del  ruolo  speciale del Corpo delle armi navali: 25 e 26
novembre 2008;
    d)  concorso  a  2  (due)  posti  di  guardiamarina  in  servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo:
25 e 26 novembre 2008;
    e)  concorso  a  3  (tre)  posti  di  guardiamarina  in  servizio
permanente  del  ruolo  speciale  del Corpo di commissariato militare
marittimo: 20 e 21 novembre 2008;
    f)  concorso  a  10  (dieci)  posti  di guardiamarina in servizio
permanente  del  ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto,
nei giorni: 18 e 19 novembre 2008.
   Eventuali  modificazioni  della  sede  o delle date di svolgimento
delle  prove scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie  speciale  -  del giorno 28 ottobre 2008. Nella stessa Gazzetta
Ufficiale  del  28  ottobre  2008  tale  pubblicazione  potra' essere
rinviata ad una data successiva.
   3.  I  concorrenti  che  non  abbiano  ricevuto  comunicazione  di
esclusione dal concorso - ammessi a sostenere dette prove con riserva
di  accertamento  dei  requisiti  di  partecipazione  - sono tenuti a
presentarsi,  presso  la suddetta sede, entro le ore 07,30 dei giorni
suindicati,  muniti  di  carta  di  identita' o di altro documento di
riconoscimento     provvisto     di    fotografia    rilasciato    da
un'Amministrazione  dello Stato. Essi, all'atto dell'identificazione,
dovranno esibire, a domanda, copia della domanda di partecipazione al
concorso  e  ricevuta  della raccomandata di spedizione della domanda
medesima.
   4.   Essi  dovranno  portare  una  penna  a  sfera  ad  inchiostro
indelebile nero o blu, mentre la carta sara' loro fornita sul posto.
   5.  I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che  siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
   6.  Per  quanto  concerne  le modalita' di svolgimento delle prove
scritte  saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13,
14  e  15,  comma  1,  del  decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487.
   7.  Saranno  giudicati  idonei i concorrenti che in ciascuna delle
prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30i
   8.  I  concorrenti  che  non avranno superato le prove scritte non
riceveranno  comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno  richiedere  informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal  novantesimo  giorno  successivo  alla  data di svolgimento delle
prove,  al  Ministero  della  difesa  -  Direzione  Generale  per  il
personale  militare  -  Sezione  Relazioni  con  il  Pubblico - Viale
dell'Esercito   n.   180/186   -   00143   -   Roma   Cecchignola   -
tel.06/517051012  r.a.,  oppure  al  Ministero  della  difesa - Stato
Maggiore  della Marina - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazzale
Marina  n.  4  -  00196  Roma  -  Tel.  06.3680.4442, ovvero potranno
consultare il sito web « www.difesa.it/concorsi ».

        
      
                               Art. 8.

                       Valutazione dei titoli


   1.  Le  Commissioni  esaminatrici di cui al precedente articolo 6,
comma  1,  lettera a), dopo le prove procederanno a valutare i titoli
dei  soli  concorrenti  che  si siano presentati ad entrambe le prove
scritte  sempreche'  detti  titoli  siano  stati  dichiarati  con  le
modalita'  indicate  nel precedente articolo 4 ovvero risultino dalle
documentazioni  matricolare  e  caratteristica.  Il  risultato  della
valutazione   dei   titoli  sara'  reso  noto  ai  concorrenti  prima
dell'effettuazione della prova orale.
   2.  Le  Commissioni  esaminatrici  provvederanno  ad  attribuire a
ciascun concorrente fino ad un massimo di 10 punti, secondo quanto di
seguito riportato:
    a) Qualita' del servizio prestato risultante dalla documentazione
matricolare  e caratteristica che verra' acquisita d'ufficio: massimo
punti 4 (quattro).
   La  Commissione  terra'  conto  delle qualifiche finali attribuite
nelle  schede  valutative  ovvero dei giudizi desumibili da eventuali
rapporti  informativi,  le  une  e  gli  altri relativi al periodo di
servizio  prestato,  non anteriore, comunque, all'ultimo triennio. Il
valore delle singole valutazioni sara':
    (1) Nella media: punti 0,00;
    (2) Superiore alla media: punti 2,00;
    (3) Eccellente: punti 4,00.
   Il  punteggio  complessivo  sara'  calcolato  sommando  i punteggi
parziali  ottenuti  moltiplicando  il  valore  di  ciascun  documento
valutativo  come sopra indicato per il rapporto tra il periodo cui si
riferisce   il  singolo  documento  valutativo  e  quello  totale  da
considerare (massimo tre anni).
    b)  Titolo  di  studio  posseduto  in  aggiunta  a  quello minimo
prescritto  per  la  partecipazione  al  concorso:  massimo  punti  4
(quattro).
   (1) Altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado:
    - fino a 42/60i ovvero fino a 70/100i : punti 0,00;
    - da 43/60i a 48/60i ovvero da 71/100i a 80/100i: punti 0,50;
    - da 49/60i a 54/60i ovvero da 81/100i a 90/100i: punti 1,00;
    - da 55/60i a 60/60i ovvero da 91/100i a 100/100i: punti 1,35.
   (2) Diploma di laurea di durata triennale:
    - fino a 91/110i: punti 1,50;
    - da 92/110i a 105/110i: punti 2,00;
    - da 106/110i a 110/110i: punti 2,50.
   (3)  Laurea  specialistica  -  magistrale (saranno ritenuti validi
anche  i diplomi di laurea, di durata almeno quadriennale, conseguiti
secondo   il   precedente   ordinamento,   sostituiti   dalle  lauree
specialistiche di cui al decreto del M.U.R 28 novembre 2000):
    - fino a 91/110i: punti 3,00;
    - da 92/110i a 105/110i: punti 3,50;
    - da 106/110i a 110/110i: punti 4,00.
   Non formeranno oggetto di valutazione:
    -  per  tutti  i  concorrenti  partecipanti ai concorsi di cui al
presente  bando,  i  titoli  di  cui  al  presente articolo, comma 2,
lettera  b), paragrafo (2) (diploma di laurea di durata triennale) il
cui  possesso sia indispensabile per conseguire uno dei titoli di cui
al  medesimo  presente  articolo,  comma  2,  lettera  b) (3) (Laurea
specialistica  con  assorbimento del punteggio previsto per la laurea
triennale propedeutica al suo conseguimento) dei quali si richieda la
valutazione;
    -  per  i soli concorrenti di cui al precedente articolo 2, comma
1,  lettera  f),  idonei  non  vincitori  in concorsi per la nomina a
sottotenente  di  vascello  del  corrispondente  ruolo  normale della
Marina  la laurea specialistica il cui possesso ha consentito loro la
partecipazione a tale concorso;
    -  per  i soli partecipanti al concorso a 2 (due) posti nel Corpo
sanitario  militare  marittimo di cui al precedente articolo 1, comma
1, lettera d):
     -  i  diplomi  di  laurea di durata triennale di cui al presente
articolo, comma 2, lettera b) (2);
     - i titoli di studio indispensabili per l'accesso al ruolo/Corpo
o  al ruolo/categoria/specialita' di appartenenza, rispettivamente se
ufficiali o sottufficiali.
    c) Onorificenze e ricompense: massimo punti 2 (due).
   Ordine militare d'Italia
    - Cavalieri di Gran Croce: punti 2,00;
    - Grandi ufficiali: punti 1,75;
    - Commendatori: punti 1,50;
    - Ufficiali: punti 1,25;
    - Cavalieri: punti 1,00.
   Valor Militare
    - medaglia d'oro: punti 2,00;
    - medaglia d'argento: punti 1,50;
    - medaglia di bronzo: punti 1,00;
    - croce al valor militare: punti 0,50.
   Valor di Marina
    - medaglia d'oro: punti 2,00;
    - medaglia d'argento: punti 1,50;
    - medaglia di bronzo: punti 1,00;
    - encomio: punti 0,25;
   Merito di Marina
    - medaglia d'oro: punti 2,00;
    - medaglia d'argento: punti 1,50;
    - medaglia di bronzo: punti 1,00.
   Ricompense
    - encomio solenne: punti 1,00;
    - encomio semplice: punti 0,25.
   Il  punteggio massimo attribuibile per i titoli di cui al presente
comma, lettera c), non potra' comunque superare i 2 (due) punti.
   2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa
ciascuno  dei  titoli  posseduti,  tra quelli indicati nel precedente
comma   2   del  presente  articolo,  ai  fini  della  loro  corretta
valutazione  da  parte  della  Commissione esaminatrice. A tal fine i
concorrenti   potranno   produrre   a   corredo   della   domanda  di
partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero
una  o  piu'  dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi delle
disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
   3.  Formeranno  oggetto  di valutazione da parte della Commissione
esaminatrice   esclusivamente   i   titoli  di  merito  compresi  nel
precedente comma 2 posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso per i quali
siano  state fornite dai concorrenti, nelle domande di partecipazione
o  in  dichiarazione  sostitutiva alla stessa allegata, le necessarie
dettagliate informazioni.

        
      
                               Art. 9.

                      Accertamenti psico-fisici


   1.  I  concorrenti  che  avranno superato le prove scritte saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di selezione
della  Marina  militare  di  Ancona  -  presumibilmente  nel  mese di
marzo/aprile   2009   (durata  presunta  giorni  4).  A  tal  fine  i
concorrenti  riceveranno  la  relativa  convocazione  a mezzo lettera
raccomandata   o   telegramma.   Detta  comunicazione  potra'  essere
anticipata con messaggio di posta elettronica.
   Essi dovranno presentarsi alle ore 07,30 dell'orario ufficiale del
giorno   indicato  nella  predetta  convocazione,  muniti  di  valido
documento  di  riconoscimento  provvisto di fotografia, rilasciato da
una amministrazione dello Stato.
   I  concorrenti che non si presentino per essere sottoposti a detti
accertamenti  saranno  considerati  rinunciatari e, pertanto, esclusi
dal  concorso,  salvo  grave  impedimento  che,  documentato entro il
giorno  stesso  di  presentazione a mezzo fax alla Direzione Generale
per  il  personale  militare  - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento
Ufficiali  -  2ª  Sezione  (n.  06/517052774), sara' valutato ai fini
dell'eventuale  ammissione  a  sostenere  gli  accertamenti  in  data
diversa  da  quella per essi prevista, ricadente comunque nel periodo
di svolgimento degli accertamenti da parte di tutti i concorrenti.
   2.  I  concorrenti  convocati  per  gli  accertamenti previsti dal
presente  articolo,  all'atto della presentazione, dovranno produrre,
pena l'esclusione dal concorso:
    a)  certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica  leggera  ed  il nuoto in corso di validita' rilasciato da
medici  appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero
da  strutture  sanitarie  pubbliche  o  private  convenzionate  e che
esercitano  in  tali  ambiti  in  qualita' di medici specializzati in
medicina dello sport;
    b) libretto sanitario emesso dall'A.S.L. di appartenenza;
    c)  certificato  anamnestico  rilasciato  da  struttura sanitaria
pubblica riportante le vaccinazioni effettuate;
    d)  esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo
referto  in  originale,  effettuato in data non anteriore ai sei mesi
precedenti  la  visita  presso  strutture  sanitarie pubbliche, anche
militari,  o  private convenzionate col Servizio Sanitario Nazionale.
In  quest'ultimo  caso  dovra'  essere  prodotto anche certificato in
originale    attestante   che   trattasi   di   struttura   sanitaria
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
   Sara'  altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata
del  referto  relativo  all'esame  effettuato,  nei  medesimi  limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare;
    e)   referto  attestante  l'esito  dell'analisi  di  accertamento
strumentale   del   «G6PD»  (metodo  quantitativo),  eseguito  presso
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il Servizio
Sanitario  Nazionale.  Ai  sensi dei Decreti Dirigenziali emanati dal
Direttore Generale della Sanita' Militare in data 30 agosto 2007 e 20
settembre   2007,   nonche'   della  relativa  direttiva  tecnica  di
attuazione emanata dalla Direzione Generale della Sanita' Militare in
data   11   gennaio  2008,  i  soggetti  che  presentino  alterazioni
dell'attivita'  di «G6PD», consapevoli delle sanzioni civili e penali
cui  potranno  andare  incontro  in  caso  di  dichiarazione mendace,
dovranno  compilare  nonche'  far sottoscrivere dal proprio medico di
fiducia  di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
il  modello  di  certificato  medico  di  cui  all'allegato  «E», che
costituisce parte integrante del presente decreto. Tale modello sara'
presentato  dal  candidato  alla  Commissione  per  gli  accertamenti
sanitari.
   Inoltre  i  soggetti  in  questione,  in  sede  di  visita  medica
effettuata  dalla  Commissione  per  gli  accertamenti  sanitari,  se
giudicati idonei, dovranno sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta
informazione  e  responsabilizzazione  di  cui  all'allegato «F», che
costituisce parte integrante del presente decreto;
    f)  referto  originale  degli esami di cui al sottostante elenco,
effettuati  in  data  non  anteriore ai tre mesi precedenti la visita
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o private
convenzionate  con  il  Servizio Sanitario Nazionale. In quest'ultimo
caso   dovra'  altresi'  essere  prodotto  certificato  in  originale
attestante  che  trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il
Servizio Sanitario Nazionale:
     - analisi completa delle urine con esame del sedimento;
     - emocromo completo;
     - VES;
     - glicemia;
     - azotemia;
     - creatininemia;
     - trigliceridi;
     - colesterolo;
     - bilirubinemia totale e frazionata;
     - gammaGT;
     - transaminasemia (GOT e GPT);
     - markers dell'epatite B e C;
     - eventuale verifica del G6PD eseguito con metodo quantitativo.
   Sara'  altresi'  ritenuta valida in alternativa, copia autenticata
del  referto  relativo  agli  esami  effettuati,  nei medesimi limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare;
    g) il personale di sesso femminile dovra' presentare, in aggiunta
a quanto sopra:
     - ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita,
in  data  non  anteriore  ai  tre  mesi  precedenti la visita, presso
strutture    sanitarie   pubbliche,   anche   militari,   o   private
convenzionate  con  il  Servizio Sanitario Nazionale. In quest'ultimo
caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante
che  trattasi  di  struttura  sanitaria  convenzionata  col  Servizio
Sanitario Nazionale.
   Sara'  altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata
del  referto  relativo  all'esame  effettuato,  nei  medesimi  limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare;
     -  referto originale di test di gravidanza eseguito, in data non
anteriore  a  cinque  giorni  precedenti  la visita, presso strutture
sanitarie  pubbliche,  anche militari, o private convenzionate con il
Servizio  Sanitario  Nazionale.  In  quest'ultimo  caso dovra' essere
prodotto  anche  certificato  in originale attestante che trattasi di
struttura sanitaria convenzionata.
   I  concorrenti  di  sesso  femminile  che non dovessero esibire il
referto  del  test  di  gravidanza  di  cui al presente comma saranno
sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle
prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo comma
3), al test di gravidanza, che escluda la sussistenza di detto stato.
L'accertato  stato di gravidanza impedira' alla concorrente di essere
sottoposta alle prove di efficienza fisica.
   3. La suddetta Commissione:
    -  acquisira'  i  documenti  indicati  nel precedente comma 2 del
presente  articolo,  necessari  all'effettuazione  degli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali, verificandone la validita';
    -  (per  i concorrenti di sesso femminile) in caso di positivita'
del  test di gravidanza non procedera' agli accertamenti psico-fisici
e  si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3,
comma  2,  del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il
quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
    - disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui
ricorra  il  caso  del  precedente  alinea,  i  seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
     - visita cardiologica con ECG;
     - visita oculistica;
     - visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
     - visita odontoiatrica;
     - visita psichiatrica;
     -  ricerca  nelle  urine  di  eventuali  cataboliti di oppiacei,
cocaina, cannabinoidi e anfetamine.
    - eseguire la visita medica generale.
   La Commissione potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore indagine
ritenuta   utile   per  consentire  adeguata  valutazione  clinica  e
medico-legale.
   La Commissione per gli accertamenti sanitari dovra', inoltre, aver
cura  di  informare  i  concorrenti  giudicati  idonei che presentino
alterazioni  dell'attivita' di «G6PD» tali in ogni caso da comportare
l'attribuzione    del    coefficiente    2    nella    caratteristica
somato-funzionale  AV,  circa gli effetti di tale alterazione nonche'
delle  eventuali  limitazioni all'impiego previste per taluni scenari
operativi.   A   tal   fine   la   Commissione  medesima  dovra'  far
sottoscrivere   la   dichiarazione   di   ricevuta   informazione   e
responsabilizzazione  di  cui  al precedente articolo 9, comma 2, del
bando.
   4.  Sulla  scorta  del  vigente «Elenco delle imperfezioni e delle
infermita'  che  sono  causa di non idoneita' al servizio militare» e
delle  vigenti direttive applicative emanate dalla Direzione Generale
della  sanita' militare, la Commissione di cui al precedente articolo
6  comma  1,  lettera  b)  dovra'  accertare il possesso dei seguenti
specifici requisiti:
    a. dati somatici
   Statura  non  inferiore  a  m.  1,65 ne' superiore a m. 1,95 per i
concorrenti  di  sesso maschile; per i concorrenti di sesso femminile
statura minima non inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95;
    b. apparato visivo
   Corpo  di  stato  maggiore  (SM):  visus corretto 10/10 in ciascun
occhio  dopo  aver  corretto  con  lenti  ben  tollerate  il vizio di
rifrazione  che  non  dovra'  superare 1,75 diottrie per la miopia, 2
diottrie  per  l'ipermetropia,  0,75  diottrie  per l'astigmatismo di
qualsiasi  segno  e  asse.  La  correzione totale non dovra' comunque
superare  1,25  diottrie  per  l'astigmatismo  miopico  composto  e 2
diottrie  per  l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico
normale accertato alle tavole di Ishihara.
   Altri  Corpi (GN, AN, SAN, CM, CP): visus corretto non inferiore a
10/10  in  ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate
il  vizio  di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la
miopia   e   l'astigmatismo  miopico  composto,  le  3  diottrie  per
l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie
per  l'astigmatismo  miopico  ed  ipermetropico  semplice  e  per  la
componente  cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per
l'astigmatismo  misto  o  per  l'anisometropia sferica ed astigmatica
purche'  siano  presenti  la  fusione  e la visione binoculare. Senso
cromatico normale accertato alle lane.
   L'accertamento  allo  stato  refrattivo,  ove occorra, puo' essere
eseguito  con  l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell'annebbiamento.
   Per  i  concorrenti  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto che
dovranno   conseguire   l'idoneita'   al  comando  di  Unita'  navale
(successivamente  la  fase  concorsuale) valgono gli stessi requisiti
previsti per il Corpo di stato maggiore;
    c. apparato uditivo
   La  funzionalita'  uditiva  sara'  saggiata con esame audiometrico
tonale liminare in camera silente.
   Potra'  essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T.
compresa  entro  il  20%.  I  deficit  neurosensoriali  isolati sulle
frequenze  da 6000 a 8000 Hz saranno valutati secondo quanto previsto
dalle  predette  Direttive  tecniche  della  Direzione Generale della
Sanita' Militare;
   5.  La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa  e  dalle  direttive
vigenti,  il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somatofunzionali nonche' degli specifici requisiti fisici suindicati.
    a)  Saranno  giudicati  «idonei»  i  concorrenti  in possesso dei
requisiti  sopracitati  cui  sia stato attribuito il seguente profilo
sanitario   minimo:   psiche   PS  2;  costituzione  CO  2;  apparato
cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV
2;   apparato   osteo-artromuscolare   superiore   LS   2;   apparato
osteo-artro-muscolare  inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e per
l'apparato uditivo AU valgono gli specifici requisiti precedentemente
indicati.
    b) Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti
da:
     - imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
     -   imperfezioni   ed   infermita'  per  le  quali  e'  prevista
l'attribuzione  del  coefficiente  uguale  o  superiore  a  3,  nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti
direttive  per  delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare di leva, ai sensi di quanto stabilito dal
Decreto 4 aprile 2000, n. 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
107  del  10  maggio 2000 e relativa Direttiva Tecnica del 5 dicembre
2005  del  Direttore  Generale della Sanita' Militare (fermi restando
gli specifici requisiti prescritti dal presente decreto);
     -   abuso   sistematico  di  alcool,  uso,  anche  saltuario  od
occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' l'utilizzo di sostanze
psicotrope a scopo non terapeutico;
     -  malattie  o  lesioni  acute  per le quali sono previsti tempi
lunghi  di  recupero  dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
     -  tutte  le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente
croniche  o  di  lunga  durata  o di incerta prognosi; la presenza di
alterazioni  dei  mezzi  diottrici  o  del  fondo oculare che possono
pregiudicare,  anche  nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle
collaterali;  gli  strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di
cheratotomia   radiale;  gli  esiti  di  laserterapia  correttiva  in
presenza  di  alterazioni  della  corioretina  o  di evidenti lesioni
corneali;
     -  disturbi  dell'eloquio  tali  da  renderlo  non chiaramente e
prontamente intellegibile;
     -  tutte  quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti  alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e  con  il  successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente
del ruolo speciale della Marina.
    c)   La  Commissione  medica,  seduta  stante,  comunichera'  per
iscritto  al  concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli
per presa visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
     -  «Idoneo  quale  ufficiale  in  servizio  permanente del ruolo
speciale della Marina», con indicazione del profilo sanitario;
     -  «Non  idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina», con indicazione della causa di non idoneita'.
   I  concorrenti  che all'atto degli accertamenti sanitari venissero
riconosciuti   affetti   da  malattie  o  lesioni  acute  di  recente
insorgenza  e  di  presumibile  breve durata, per le quali risultasse
scientificamente   probabile   un'evoluzione  migliorativa,  tale  da
lasciar  prevedere  il  possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi  compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria  a  cura  della  stessa  Commissione  medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi  con  riserva  a  sostenere  l'accertamento  attitudinale.  I
concorrenti  che  non  avessero  recuperato,  al  momento della nuova
visita,  la  prevista  idoneita'  psico-fisica saranno giudicati «non
idonei»  ed  esclusi  dal  concorso.  Tale  giudizio sara' comunicato
seduta stante agli interessati.
    d)   Il   giudizio   riportato  negli  accertamenti  sanitari  e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti giudicati «non idonei» saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
    e)  I  concorrenti  giudicati  «non idonei» potranno tuttavia far
pervenire  al  Ministero  della  difesa  -  Direzione Generale per il
personale  militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali
-   2ª   Sezione   -   Casella   postale   15317   (Ufficio   postale
Roma-Laurentina)   -   00143,   anticipandola   via   fax  al  numero
06/517052774,  improrogabilmente  entro il decimo giorno successivo a
quello  della  visita  medica, specifica istanza, corredata di idonea
documentazione    rilasciata   da   struttura   sanitaria   pubblica,
relativamente  alle  cause  che  hanno determinato il giudizio di non
idoneita'.  Tale  documentazione verra' valutata dalla Commissione di
cui  al  precedente  articolo  5,  comma 4, la quale, solo qualora lo
ritenga  necessario,  potra'  sottoporre gli interessati ad ulteriori
accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo.
    f)  Non  saranno  prese  in  considerazione  istanze  prive della
prevista  documentazione  ovvero  pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
    g)  In  caso  di  mancato accoglimento dell'istanza i concorrenti
riceveranno  comunicazione che il giudizio di non idoneita' riportato
al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
    h) In caso di accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno
formale  comunicazione  da  parte  della  Direzione  Generale  per il
personale militare.
    i)  I  concorrenti  dichiarati  non  idonei anche a seguito della
valutazione  sanitaria  di  cui  alla  precedente  lettera e) o degli
ulteriori   accertamenti   sanitari   disposti,  ovvero  che  abbiano
rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal concorso.
   6.  I  verbali  degli  accertamenti  psico-fisici  dovranno essere
inviati  dalla  Commissione,  a  mezzo  corriere,  per il tramite del
Centro  di  Selezione  della  Marina,  al  Ministero  della  difesa -
Direzione  Generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto - 1ª
Divisione  Reclutamento  Ufficiali - 2ª Sezione - Viale dell'Esercito
n.  180/186  -  00143 - Roma Cecchignola, entro il terzo giorno dalla
conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.

        
      
                              Art. 10.

                      Accertamenti attitudinali


   1.   Al   termine  degli  accertamenti  psico-fisici,  di  cui  al
precedente   articolo  9,  i  concorrenti  giudicati  idonei  saranno
sottoposti,  a cura della Commissione di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera   d),   agli  accertamenti  attitudinali,  consistenti  nello
svolgimento  di  una  serie  di  prove  (test,  questionari, prove di
performance,  colloquio  individuale) volte a valutare oggettivamente
il   possesso   dei  requisiti  necessari  al  fine  di  un  positivo
inserimento  in  Forza  armata.  Tale  valutazione  -  svolta  con le
modalita'   che   sono   indicate   nelle   apposite   Norme  emanate
dall'Ispettorato   delle  Scuole  della  Marina  militare  e  vigenti
all'atto  dell'effettuazione  degli  accertamenti - si articola nelle
seguenti aree d'indagine:
    a)  Area  del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo,
elasticita' del pensiero, apprendimento;
    b)   Area   affettiva   e  relazionale:  maturita'  ed  autonomia
affettiva,    autocontrollo,    livelli   di   autostima,   capacita'
relazionali,  capacita' di lavorare in team, modalita' di rapportarsi
con l'autorita' e con il ruolo istituzionale;
    c)  Area  della  produttivita'  e  delle  competenze  gestionali:
livelli  di  attivita',  costanza  nel  rendimento,  tolleranza  alla
frustrazione ed allo stress, capacita' di lavorare per obiettivi e di
gestire  le  risorse (approccio gestionale al lavoro), autoefficacia,
livelli di iniziativa e di aspirazione;
    d)  Area  motivazionale:  aspettative  professionali,  livello di
partecipazione all'assunzione di ruolo, flessibilita' adattativa.
   Il  giudizio  espresso  dalla Commissione, adeguatamente motivato,
sara'  comunicato seduta stante, per iscritto, agli interessati ed e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti giudicati «non idonei» saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
   2.   I  verbali  dell'accertamento  attitudinale  dovranno  essere
inviati  dalla  Commissione,  a  mezzo  corriere,  per il tramite del
Centro  di  Selezione  della  Marina,  al  Ministero  della  difesa -
Direzione  Generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto - 1ª
Divisione  reclutamento  ufficiali - 2ª Sezione - Viale dell'Esercito
n.  180/186  -  00143 - Roma Cecchignola, entro il terzo giorno dalla
conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.

        
      
                              Art. 11.

                     Prova di efficienza fisica


   1. Al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente
articolo 10 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura
della  Commissione  di  cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), alle
prove  di  efficienza  fisica, che si svolgeranno presso il Centro di
Selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture
sportive nella sede di Ancona.
   Detta  Commissione  si  potra'  avvalere,  per  l'esecuzione delle
singole prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di
settore  della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla
Forza Armata.
   2.   Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
   3. Le prove, consisteranno:
    a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:
     - nuoto 25 metri (qualunque stile);
     - piegamenti sulle braccia;
    b) nell'esecuzione a scelta di uno dei seguenti esercizi:
     - addominali;
     - corsa piana 1000 metri.
   Il  prospetto  delle  prove  di  efficienza  fisica,  le  relative
modalita' di svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire
in   ciascuna   prova  ed  i  comportamenti  che  dovranno  tenere  i
concorrenti  nell'ipotesi  di  momentanea  indisposizione  fisica, di
esiti  di  precedente  infortunio  o  di  infortunio che si verifichi
durante  l'effettuazione  degli esercizi sono riportati nell'allegato
«G», che costituisce parte integrante del presente decreto.
   4.  Al  termine  delle  prove  di  efficienza  fisica previste per
ciascuna  giornata,  la  Commissione  di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera e), redigera' il relativo verbale.
   5.  Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
concorrente dovra' essere risultato idoneo alle prove obbligatorie ed
in una di quelle a scelta. In caso contrario sara' emesso giudizio di
non idoneita' alle prove di efficienza fisica. I giudizi, che saranno
comunicati  per  iscritto  ai  concorrenti  interessati  a cura della
Commissione  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  lettera  e),  sono
definitivi.  Pertanto,  i  concorrenti giudicati «non idonei» saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
   6.  I  verbali  delle  prove  di efficienza fisica dovranno essere
inviati  dalla  Commissione,  a  mezzo  corriere, per  il tramite del
Centro  di  Selezione  della  Marina,  al  Ministero  della  difesa -
Direzione  Generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto - 1ª
Divisione  Reclutamento  Ufficiali - 2ª Sezione - Viale dell'Esercito
n.  180/186  -  00143 - Roma Cecchignola, entro il terzo giorno dalla
conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.

        
      
                              Art. 12.

                             Prova orale


   1.  Per  ciascuno  dei  concorsi  di  cui al precedente articolo 1
saranno  ammessi  a  sostenere  la  prova orale di cultura generale e
tecnico-professionale    i    concorrenti   risultati   idonei   agli
accertamenti  psico-fisici,  a  quelli  attitudinali ed alle prove di
efficienza  fisica. Essa vertera' su argomenti previsti dai programmi
riportati  nel  gia' citato allegato «D» al presente decreto ed avra'
luogo  presso  l'Accademia  navale  di  Livorno - Viale Italia n. 72,
presumibilmente  nel  mese  di  maggio/giugno  2009.  A  tal  fine  i
concorrenti  riceveranno  la  relativa  convocazione  a mezzo lettera
raccomandata  o telegramma. Tale comunicazione puo' essere anticipata
con messaggio di posta elettronica.
   2.   I  concorrenti  che  non  dovessero  presentarsi  nel  giorno
stabilito  saranno  considerati  rinunciatari  e  quindi  esclusi dal
concorso. La Direzione Generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente  con  i  tempi di svolgimento della prova da parte di
tutti i concorrenti e nel rispetto della data indicata nel precedente
articolo  5,  comma  3,  la  facolta'  di riconvocare ad altra data i
concorrenti  che,  per  documentata  causa  di  forza  maggiore,  non
potessero   presentarsi   nel   giorno  stabilito.  A  tal  fine  gli
interessati  dovranno  far pervenire la richiesta di riconvocazione a
mezzo  lettera raccomandata, anticipandola via fax (n. 06/517052774),
al  massimo  entro  il  giorno  di  prevista  presentazione, inviando
documentazione probatoria del motivo dell'assenza.
   3.  La  prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto una votazione di almeno 21/30i.
   4.  I  concorrenti  idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto  nella  domanda  di partecipazione al concorso, sosterranno
una  prova  orale  facoltativa  di  lingua straniera (non piu' di due
scelte fra inglese, francese, spagnolo o tedesco), della durata di 15
minuti  per  ciascuna  lingua,  che  sara'  svolta  con  le  seguenti
modalita':
    - breve colloquio di carattere generale;
    -  lettura  di  un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
    - conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
   5.  Ai  concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato un
punteggio  aggiuntivo  in  relazione  al  voto conseguito in ciascuna
delle lingue prescelte, cosi' determinato:
    - fino a 20/30i: 0 punti;
    - 21/30i: 0,05 punti;
    - 22/30i: 0,10 punti;
    - 23/30i: 0,15 punti;
    - 24/30i: 0,20 punti;
    - 25/30i: 0,25 punti;
    - 26/30i: 0,30 punti;
    - 27/30i: 0,35 punti;
    - 28/30i: 0,40 punti;
    - 29/30i: 0,45 punti;
    - 30/30i: 0,50 punti.

        
      
                              Art. 13.

                             Graduatorie


   1. La graduatoria degli idonei per ciascuno dei concorsi di cui al
precedente  articolo  1  sara'  formata secondo l'ordine dei punteggi
conseguiti dai concorrenti ottenuti sommando:
    a) la media dei punteggi riportati nelle prove scritte;
    b) il punteggio riportato nella prova orale;
    c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
    d)  l'eventuale  punteggio  riportato  in  ciascuna  prova  orale
facoltativa di lingua straniera.
   2.  Le  graduatorie  dei  concorrenti idonei saranno approvate con
distinti   decreti   dirigenziali/interdirigenziali.   I  decreti  di
approvazione   delle  graduatorie  saranno  pubblicati  nel  Giornale
Ufficiale  del  Ministero  della  difesa  consultabile esclusivamente
on-line                  nel                 sito                 web
«www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale/».    Di
detta  pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.  Esso sara' inoltre pubblicato nel F.O.M. della Marina e,
a puro titolo informativo, nel sito web «www.difesa.it/concorsi/».
   3.  Nei  decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto
della  riserva di posti prevista in ciascun concorso dall'articolo 1,
comma 1, del presente decreto a favore dei sottufficiali appartenenti
al  ruolo marescialli. Qualora i posti riservati non dovessero essere
ricoperti,  in  tutto  o  in  parte, per insufficienza di riservatari
idonei, l'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere secondo
quanto previsto al precedente articolo 1, comma 2.
   4.  Ferma  restando,  in ogni caso, la suddetta riserva, si terra'
conto,  a  parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al gia'
citato allegato «C» al presente decreto, eventualmente dichiarati dai
concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione  o  in  dichiarazione
sostitutiva alla stessa allegata.

        
      
                              Art. 14.

                               Nomina


   1.  Gli idonei che nelle graduatorie di cui al precedente articolo
13   saranno  compresi  nel  numero  dei  posti  a  concorso  saranno
dichiarati vincitori e - acquisito l'atto autorizzativo eventualmente
prescritto  -  nominati, con riserva, ad eccezione degli appartenenti
alla  categoria degli ufficiali in ferma prefissata ed a quelli delle
Forze  di  completamento,  di  cui al precedente articolo 2, comma 1,
lettere  b)  e  c),  guardiamarina  in  servizio permanente del ruolo
speciale  del  rispettivo  Corpo  con  anzianita'  assoluta nel grado
stabilita nei decreti di nomina che saranno immediatamente esecutivi.
   2. Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle
forze  di  completamento  e  quelli appartenenti alla categoria degli
ufficiali  in ferma prefissata, invece, saranno nominati ufficiali in
servizio  permanente  del  rispettivo  ruolo  speciale  con  il grado
rivestito  all'atto della scadenza del termine di presentazione delle
domande.
   3.  I  vincitori  - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi  di  cui  al  precedente  articolo  1,  comma  3 - saranno
invitati  ad  assumere  servizio  in  via  provvisoria, sotto riserva
dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina
e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma.
   4.  Dopo  la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata  e  con  le  modalita' stabilite dall'Ispettorato delle Scuole
della Marina Militare.
   All'atto  della  presentazione  al  corso  gli  ufficiali dovranno
contrarre   arruolamento  volontario  nel  Corpo  Equipaggi  Militari
Marittimi  con  una  ferma  di  anni  cinque decorrente dalla data di
inizio del corso.
   La  mancata  presentazione  al  corso  applicativo  comportera' la
decadenza  dalla  nomina,  ai  sensi dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
   In  caso  di  rinuncia  o  decadenza  di  vincitori,  la Direzione
Generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso  con  i criteri indicati al precedente articolo 13, entro 1/12°
della  durata  del  corso  stesso, di altrettanti concorrenti idonei,
secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.
   5.  Il  concorrente  di  sesso  femminile  nominato  ufficiale  in
servizio  permanente  del  ruolo  speciale  del Corpo per il quale e'
stato  dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste
dall'articolo  10  del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non
possa  frequentare  o completare il corso applicativo, sara' rinviato
d'ufficio al corso successivo.
   6.   Per  gli  ufficiali  che  supereranno  il  corso  applicativo
l'anzianita'  relativa  nel  grado  rivestito verra' rideterminata in
base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso
e   di  quello  conseguito  nella  graduatoria  di  fine  corso.  Gli
appartenenti  alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di
completamento  e  alla  categoria degli ufficiali in ferma prefissata
saranno  iscritti  in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado dello stesso
corso.
   7.  I  frequentatori  che  non  supereranno  o  non  porteranno  a
compimento il corso applicativo:
    a)  se  provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
Categoria/Corpo/Ruolo di provenienza.
   Il  periodo  di  durata  del corso sara' in tal caso computato per
intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
    b)  se  provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo.

        
      
                              Art. 15.

                     Accertamento dei requisiti


   1.  Ai  fini  dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo  2  del  presente  decreto,  la  Direzione  Generale  per il
personale  militare  provvedera'  a  richiedere  alle amministrazioni
pubbliche  ed  enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle
domande   di   partecipazione   al  concorso  e  nelle  dichiarazioni
sostitutive  eventualmente  rese  dai concorrenti risultati vincitori
del concorso medesimo.
   Il   certificato   del   casellario   giudiziale  sara'  acquisito
d'ufficio.
   2.  Fermo  restando  quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica.
28  dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma  1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

        
      
                              Art. 16.

                             Esclusioni


   1.  La  Direzione  Generale  per  il  personale militare puo', con
provvedimento  motivato,  escludere  in  ogni  momento dal concorso i
concorrenti  che  non  fossero  ritenuti  in  possesso dei prescritti
requisiti,  nonche'  dichiarare  i  medesimi  decaduti dalla nomina a
guardiamarina   in   servizio  permanente,  qualora  il  difetto  dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.

        
      
                              Art. 17.

                     Spese di viaggio - Licenza


   1.  Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli  accertamenti  di  cui  al  precedente  articolo 5 del presente
decreto  (compresi  quelli  eventualmente necessari per completare le
varie  fasi  concorsuali)  nonche' quelle sostenute per la permanenza
presso le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti.
   2.  I  concorrenti  che siano militari in servizio potranno fruire
della   licenza  straordinaria  per  esami,  compatibilmente  con  le
esigenze  di  servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali
dovranno  essere  computati  i  giorni  di  svolgimento  delle  prove
previste  dal  precedente  articolo  5  del presente decreto, nonche'
quelli  necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno
dette  prove  e per il rientro in sede. In particolare detta licenza,
cumulabile   con   la   licenza  ordinaria,  potra'  essere  concessa
nell'intera  misura  prevista di norma per la preparazione alla prova
orale  oppure  frazionata  in due periodi, di cui uno non superiore a
dieci  giorni,  per  le  prove  scritte.  Qualora  il concorrente non
sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la
licenza  straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno
in corso.

        
      
                              Art. 18.

                   Trattamento dei dati personali


   1.  Ai  sensi  degli  articoli  11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione Generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali,
per  le  finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una  banca  dati  automatizzata  anche  successivamente all'eventuale
instaurazione  del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
   2.  Il  conferimento  di  tali  dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
   3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare o
cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.
   4.  Tali  diritti  potranno  essere fatti valere nei confronti del
Direttore   Generale   della  Direzione  Generale  per  il  personale
militare,  titolare  del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il  Direttore  pro  tempore della 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali
della Direzione Generale medesima.
   Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi della
normativa  vigente,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 luglio 2008
                         Il Generale di Corpo d'Armata: Rocco Panunzi

L'Ammiraglio Ispettore Capo (CP): Raimondo Pollastrini