Concorso per 490 allievi marescialli ruolo ispettore arma carabinieri (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 490
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 50 del 27-06-2008
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al 14° corso biennale 2009-2011 di n. 490 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri. ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 09-07-2008
Data Scadenza bando 28-07-2008
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MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO
Concorso,  per  esami  e  per  titoli,  per l'ammissione al 14° corso
   biennale  2009-2011  di  n.  490  allievi  marescialli  del  ruolo
   ispettori dell'Arma dei Carabinieri.
                        IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

   Vista   la   legge  31  luglio  1954,  n.  599,  sullo  stato  dei
sottufficiali   dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica  e
successive modificazioni;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3,  testo  unico  delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato e relative norme di attuazione di cui al
decreto Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
   Vista  la  legge 18 ottobre 1961, n. 1168, concernente norme sullo
stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma
dei Carabinieri;
   Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti
urgenti per l'Universita' e successive modificazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n.  1077,  riordinamento  delle carriere degli impiegati civili dello
Stato;
   Vista  la  legge  8 marzo 1975, n. 39, attribuzione della maggiore
eta'   ai  cittadini  che  hanno  compiuto  il  diciottesimo  anno  e
modificazione  di  altre  norme relative alla capacita' di agire e al
diritto di elettorato;
   Vista  la  legge  31 maggio 1975,  n. 191, concernente nuove norme
per il servizio di leva;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n.  752, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione  Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
statali  siti  nella  provincia  di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni;
   Vista  la  legge  11  luglio  1978,  n.  382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
   Vista  la  legge  10  maggio  1983,  n. 212, concernente norme sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  della Guardia di
Finanza;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 22
luglio  1987,  n.  411,  con  cui  sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per l'ammissione  ai  concorsi  per  la nomina a
maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri;
   Visto  il  decreto  Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
574,  concernente  norme  di attuazione dello Statuto speciale per la
Regione  Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della  lingua  ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente esenzione dalla
imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche;
   Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche alle
norme  sullo  stato  giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri,
dei graduati e dei militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri;
   Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
   Visto  il  testo  unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente dell Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
   Visto  il  Regolamento  interno  per  la  Scuola sottufficiali dei
Carabinieri,  approvato  con  decreto  ministeriale  8  giugno 1993 e
successive modificazioni;
   Visto  il  decreto  Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  concernente  il  regolamento  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi  civili  nelle  pubbliche  amministrazioni e le modalita' di
svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
   Visto  il  decreto  Presidente del Consiglio del Ministri 23 marzo
1995,  concernente le determinazioni dei compensi da corrispondere ai
componenti  delle  commissioni  esaminatrici  ed al personale addetto
alla   sorveglianza  di  tutti  i  tipi  di  concorso  indetti  dalle
Amministrazioni pubbliche;
   Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
l'attuazione  dell'articolo  3  della  legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia  di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento,
stato  ed  avanzamento  del  personale  non direttivo e non dirigente
dell'Arma   dei   Carabinieri   integrato   e  corretto  dal  decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
   Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
   Vista  la  legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza,  come modificata dalla legge 2
agosto 2007, n. 130;
   Vista  la  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  articolo 18, comma 2,
concernente le norme per il diritto al lavoro dei disabili;
   Vista  la  legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente la delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 16
marzo  2000,  n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi  per  la  nomina a maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma
dei Carabinieri;
   Visto  il  decreto  ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'articolo  1,  comma  5,  della  precitata legge 20
ottobre  1999,  n.  380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psicofisici;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari   in   materia   di   documentazione  amministrativa  e
successive modificazioni;
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche;
   Visto  il  decreto  legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1,   della   legge   14   novembre   2000,   n.   331   e  successive
modificazioni/integrazioni  introdotte  con  decreto  legislativo  31
luglio 2003, n. 236;
   Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
   Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  datato  22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il
regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
Atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica datato 3 novembre 1999, n. 509;
   Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale  della  Sanita'  militare,  riguardante l'accertamento delle
imperfezioni  e  delle  infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio  militare  integrata  con  il decreto dirigenziale 30 agosto
2007,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 207
del 6 settembre 2007;
   Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale  della  Sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei  soggetti  giudicati idonei al servizio militare integrata con il
decreto  dirigenziale  20  settembre  2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 224 del 26 settembre 2007;
   Visto  il  decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il  codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna,  a  norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre, n. 246;
   Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico del
ruolo  degli ispettori dell'Arma dei Carabinieri sono disponibili 700
posti  da ricoprire, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n.  198, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.
83,  per il 70% corrispondente a 490 posti mediante pubblico concorso
e superamento di apposito corso della durata di due anni accademici e
per  il  restante  30%  corrispondente  a 210 posti mediante concorso
interno  aperto  agli  appartenenti  al  ruolo dei sovrintendenti, ai
quali   e'   riservata  due  terzi  di  detta  percentuale,  ed  agli
appartenenti  al  ruolo  degli  appuntati  e  carabinieri il restante
terzo,  e  superamento  di apposito corso di qualificazione di durata
non inferiore a sei mesi;
   Visto  il  foglio  n.  116/5/1012/46.51  del 16 giugno 2008 con il
quale  lo Stato Maggiore della Difesa ha autorizzato la pubblicazione
del bando di concorso;
   Ravvisata  l'opportunita' di prevedere nel concorso indetto con il
presente   decreto   una   prova  di  preliminare  cui  sottoporre  i
concorrenti, con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo,
per    motivi   di   economicita'   e   di   speditezza   dell'azione
amministrativa,  qualora  il  numero  delle  domande venisse ritenuto
compatibile  con le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri e
con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale;
   Ritenuto opportuno prevedere che alle prove concorsuali successive
a  quella  preliminare previste dal presente decreto venga ammesso un
numero  di  concorrenti  idonei  via  via  decrescente,  sufficiente,
comunque,  a  garantire  una  adeguata  e  rigorosa  selezione  e  la
copertura dei posti messi a concorso,
                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso


   1. E'   indetto   un   concorso,  per  esami  e  per  titoli,  per
l'ammissione  al  14°  corso  biennale  2009-2011  di  n. 490 allievi
marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri.
   2.  Nel  concorso di cui al precedente comma 1 il numero dei posti
potra'  subire  modificazioni  fino  alla  data di approvazione della
relativa  graduatoria  di  merito,  al  fine  di soddisfare eventuali
sopravvenute   esigenze   dell'Arma  dei  carabinieri  connesse  alla
consistenza del ruolo ispettori.
   3. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il personale
militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di
sospendere  o  rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero
dei  posti,  di  sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza
del  corso,  in  ragione  di  esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili,  nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
di  personale  per  l'anno 2009. In tal caso, l'Amministrazione della
difesa  provvedera'  a  dare  formale  comunicazione  mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.

        
      
                               Art. 2.

                          Riserve di posti


   l . Dei 490 (quattrocentonovanta) posti messi a concorso di cui al
precedente articolo 1 del presente decreto:
    a)  25  (venticinque)  sono riservati ai concorrenti in possesso,
all'atto  della  scadenza del termine di presentazione delle domande,
dell'attestato  di  bilinguismo  riferito  a livello non inferiore al
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'articolo
4  del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
e successive modificazioni;
    b)  5  (cinque)  sono riservati ai candidati orfani, o coniugi di
deceduti  per  causa  di  lavoro,  di  guerra  o  di servizio, ovvero
invalidi di cui all'articolo 18, legge 12 marzo 1999, n. 68.

   2.  I  posti riservati che non fossero ricoperti per insufficienza
di   concorrenti  riservatari  idonei  saranno  devoluti  agli  altri
concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria.

        
      
                               Art. 3.

                     Requisiti di partecipazione


   1. Al concorso di cui all'articolo 1 possono partecipare:
    a. gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed al ruolo degli
appuntati e carabinieri, gli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma,
gli  allievi  carabinieri, nonche' gli allievi ufficiali dell'Arma in
ferma  prefissata,  che  alla  data  di  scadenza  dei termini per la
presentazione delle domande:
     -  siano  idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che
risultino  temporaneamente  non  idonei  sono ammessi al concorso con
riserva  fino  agli accertamenti psico-fisici previsti dal successivo
articolo 8;
     -  abbiano  conseguito o siano in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2007/2008 il diploma di istruzione secondaria di
secondo  grado  conseguito  a  seguito della frequenza di un corso di
studi di durata quinquennale, che consenta l'iscrizione alla Facolta'
di  scienze  politiche dell'Universita' degli studi di Firenze per il
conseguimento  della laurea in "Operatore della sicurezza sociale", o
quadriennale,  integrato  dal  corso  annuale  previsto per l'accesso
all'Universita'  dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910
e successive modificazioni.
   La   partecipazione   al  concorso  dei  concorrenti  che  abbiano
conseguito  o  stiano  per  conseguire all'estero il titolo di studio
prescritto  e'  subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati;
     - non abbiano superato il 30° anno di eta', cioe' non siano nati
prima del 27 luglio 1978;
     -  non  abbiano riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu'
gravi della "consegna";
     -  siano  in  possesso  di  una qualifica non inferiore a "nella
media"  o  giudizio equivalente nell'ultimo biennio, o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni;
     -   non   siano   stati  giudicati,  se  appartenenti  ai  ruoli
sovrintendenti,  appuntati  e carabinieri, non idonei all'avanzamento
al grado superiore nell'ultimo biennio;
     -  non  siano  rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi
per  delitto  non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da
cui   possa   derivare   una  sanzione  di  stato,  o  siano  sospesi
dall'impiego  o  dal  servizio ovvero dalle attribuzioni del grado, o
che  si  trovino in aspettativa, per qualsiasi motivo, per una durata
non inferiore a 60 giorni;
    b.  i  cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti
alla  Repubblica,  di  sesso  maschile  e  femminile che alla data di
scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
     -  abbiano  compiuto  al  27 luglio 2008 il diciottesimo anno di
eta'  e  non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta' alla data
del  27  luglio 2008, cioe' siano nati nel periodo dal 27 luglio 1982
al  27  luglio  1990,  estremi  compresi. Per coloro che abbiano gia'
prestato  servizio  militare  obbligatorio  o  volontario  il  limite
massimo  di  eta' e' elevato a 28 anni (non debbono essere nati prima
del 27 luglio 1980), qualunque sia il grado rivestito;
     - godano dei diritti civili e politici;
     -  non siano stati condannati per delitti non colposi, ne' siano
stati sottoposti a misure di prevenzione;
     -  abbiano  conseguito o siano in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2007/2008 il diploma di istruzione secondaria di
secondo  grado  conseguito  a  seguito della frequenza di un corso di
studi di durata quinquennale, che consenta l'iscrizione alla Facolta'
di  scienze  politiche dell'Universita' degli studi di Firenze per il
conseguimento  della laurea in "Operatore della sicurezza sociale", o
quadriennale,  integrato  dal  corso  annuale  acquisibile  nell'anno
previsto per l'accesso all'Universita' dall'articolo 1 della legge 11
dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni.

   La   partecipazione   ai  concorso  dei  concorrenti  che  abbiano
conseguito  o  stiano  per  conseguire all'estero il titolo di studio
prescritto  e'  subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati;
     -   non  si  trovino  in  situazioni  comunque  non  compatibili
con l'acquisizione   o   conservazione  dello  stato  di  Maresciallo
dell'Arma dei Carabinieri;
     - siano in possesso dei requisiti morali e di condotta richiesti
dall'art.  26  della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonche' di quelli
previsti  dall'articolo  17,  comma 2, della legge 11 luglio 1978, n.
382, risultanti dalle informazioni raccolte;
     -  non  siano  stati  espulsi  dalle  Forze  Armate  o dai Corpi
militarmente organizzati, ovvero destituiti dai pubblici uffici;
     -  non  abbiano  prestato  servizio  sostitutivo civile ai sensi
dell'art.  15  punto  7 della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che
abbiano  presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia a
tale  status  presso  l'Ufficio  Nazionale per il servizio civile non
prima  che  siano  decorsi almeno 5 anni dalla data in cui sono stati
collocati in congedo, secondo l'art. 1, p. 2, comma 7-ter della legge
2 agosto 2007, n. 130.
   2.  I  concorrenti  che  nelle more dell'espletamento del concorso
transitano dalla posizione di cui alla precedente lettera a. a quella
prevista  dalla  lettera  b.  o  viceversa,  dovranno riunire anche i
requisiti  richiesti  per  la  nuova categoria di appartenenza, fatta
eccezione per l'eta'.
   3.   L'ammissione  al  corso  e'  subordinata  al  possesso  della
idoneita'  sotto  il  profilo dell'efficienza fisica, psico-fisica ed
attitudinale,   da   accertarsi   con  le  modalita'  prescritte  dai
successivi articoli 7, 8 e 11.
   4.  L'ammissione  al  corso  dei  vincitori e' inoltre subordinata
all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione presso la
Scuola Marescialli e Brigadieri, del possesso delle qualita' morali e
di  condotta  di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
53  e  dell'astensione dai comportamenti di cui all'articolo 17 della
legge  11  luglio 1978, n. 382, secondo le modalita' prescritte dalla
vigente normativa.
   5.  I  requisiti di partecipazione, fermo restando quanto disposto
dal  precedente  comma  1  , lettere a. e b., devono essere posseduti
alla  data  di  scadenza  del  termine di presentazione delle domande
indicato nel successivo articolo 4, comma 1. Gli stessi, ad eccezione
per  l'eta',  debbono  essere  posseduti  fino alla data di effettivo
incorporamento   presso   il  1°  Reggimento  Allievi  Marescialli  e
Brigadieri  di  Velletri.  Alla  stessa data, inoltre, i vincitori di
concorso  non  dovranno  trovarsi  nella  condizione  di imputati per
delitti  non colposi, pena l'esclusione dal concorso con la procedura
prevista dal successivo articolo 19.
   6.  Non  si  applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi.

        
      
                               Art. 4.

                Domanda di partecipazione al concorso


   1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
    -  redatta  sull'apposito modulo (fac-simile in allegato "1", che
costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto),  disponibile
presso  le  Stazioni  carabinieri e, per i soli appartenenti all'Arma
dei carabinieri, presso i rispettivi comandi;
    -   firmata   per   esteso   dal   concorrente.  La  mancanza  di
sottoscrizione comportera' la non ammissione al concorso;
    - presentata, entro il termine di 30 (trenta) giorni, a decorrere
dal  giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, ad un qualsiasi
comando  Stazione  carabinieri.  Tali  Comandi sono autorizzati a non
accogliere  le domande che venissero prodotte dagli interessati oltre
il termine perentorio sopra indicato.
   Le domande presentate dovranno essere trasmesse - con le modalita'
che  saranno rese note dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri
- al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di
Selezione  e  Reclutamento  - Ufficio Reclutamento e Concorsi - Viale
Tor  di  Quinto  n. 119 - 00191 Roma. I militari in servizio potranno
presentare   la   domanda   entro   il   termine   sopraindicato   al
Comando/Reparto   di  appartenenza.  I  Comandi/Reparti  che  avranno
ricevuto  le  domande  di  partecipazione al concorso provvederanno a
trasmetterle,   al   predetto   Centro   Nazionale   di  Selezione  e
Reclutamento, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione.
Tali  Comandi  sono  autorizzati  a  non  accogliere  le  domande che
venissero  prodotte  dagli  interessati  oltre  il termine perentorio
sopra indicato.
   I  concorrenti  residenti all'estero potranno compilare la domanda
anche  su modello non conforme, purche' contenente gli stessi dati di
cui   all'allegato   "1",   ed   inoltrarla,   tramite  le  Autorita'
diplomatiche  e  consolari,  entro il medesimo termine. I militari in
servizio,  impiegati  all'estero,  in  localita'  ove non vi siano le
predette  autorita',  potranno presentare, entro il medesimo termine,
la domanda al Comando di appartenenza, che provvedera' a trasmetterla
immediatamente  al  predetto  Centro, dopo avervi apposto il visto di
avvenuta  presentazione.  In  detti casi per la data di presentazione
fara'  fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte
dell'Autorita/Comando ricevente.
   2.  Nella  domanda  il  concorrente, consapevole delle conseguenze
penali  derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dovra' dichiarare:
    a)  i  propri  dati  anagrafici  (cognome,  nome, luogo e data di
nascita) ed il codice fiscale;
    b)  le  lingue  straniere  nelle quali intende sostenere la prova
facoltativa  (due  sole  a  scelta  fra  inglese,  francese, tedesco,
spagnolo,  albanese,  turca, araba, russa e cinese). I concorrenti in
possesso dell'attestato di bilinguismo, che intendano sostenere detta
prova  potranno  scegliere  solo  fra  inglese,  francese,  spagnolo,
albanese, turca, araba, russa e cinese;
    c)  il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, ove
possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica.
   Il   concorrente   dovra'   segnalare   tempestivamente,  a  mezzo
telegramma,  al  Comando  Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
Nazionale   di  Selezione  e  Reclutamento,  Ufficio  reclutamento  e
concorsi  -  viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, ogni variazione
del recapito indicato nella domanda.
   L'Amministrazione  della  difesa non assume alcuna responsabilita'
per  l'eventuale  dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva  comunicazione  del  cambiamento del recapito stesso indicato
nella  domanda,  ne'  per  eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi,  a caso fortuito o a forza
maggiore;
    d)  il  titolo  di  studio  posseduto  o che potra' conseguire al
termine dell'anno scolastico 2007/2008.
   Il  concorrente che all'atto della presentazione della domanda non
abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso
con  riserva  al  concorso ed avra' l'obbligo di comunicarne, a mezzo
telegramma,  al  Comando  Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
Nazionale   di  Selezione  e  Reclutamento,  Ufficio  reclutamento  e
concorsi  -  viale  Tor  di  Quinto  n.  119 - 00191 Roma, l'avvenuto
conseguimento  con  il  relativo  voto.  Il mancato conseguimento del
titolo di studio determinera' l'esclusione dal concorso.
   Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio all'estero
dovra'  documentare  l'equipollenza  del medesimo a quello prescritto
per la partecipazione al concorso;
    e)  il  servizio  militare eventualmente prestato. Se militare in
servizio dovra' indicare la data di inizio del rapporto d'impiego, il
proprio  grado  e  l'indirizzo  del  Reparto/Ente  presso il quale e'
effettivo,  nonche'  ogni  altro  precedente  servizio  prestato.  Le
comunicazioni  relative  al  concorso  saranno  inviate  al  recapito
indicato  nella  domanda  di  cui  alla  precedente  lettera  c), che
potrebbe  non  coincidere  con quello del Comando di appartenenza. In
tal   caso  l'interessato  dovra'  comunque  tenere  informato  detto
Comando.  Qualora  gia' collocato in congedo, invece, dovra' indicare
le  date di inizio e di fine del servizio, nonche' il grado rivestito
all'atto del congedamento.
   Se concorrente di sesso maschile, anche:
     -  la  posizione  nei  confronti  degli  obblighi  di  leva,  il
Distretto militare o la Capitaneria di porto di appartenenza;
     - di non essere stato dichiarato "obiettore di coscienza" ovvero
ammesso  a  prestare  "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998,  n.  230, salvo quanto previsto dalla legge n. 130 del 2 agosto
2007 apportante modifiche alla normativa precedente sull'obiezione di
coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230. Tale dichiarazione
va resa anche se negativa;
    f)  il  possesso  della  cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza,  dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare
alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto o
ha assolto agli obblighi militari;
    g)  di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o dichiarato
decaduto  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione ovvero
prosciolto,  d'autorita'  o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento
volontario  nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o
di  inattitudine  alla  vita  militare  o  per perdita permanente dei
requisiti  di  idoneita'  fisica. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
    h)   di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
    i)   di   prestare  il  proprio  consenso  alla  raccolta  ed  al
trattamento   dei  dati  personali  necessari  allo  svolgimento  del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

        
      
                               Art. 5.

                      Svolgimento del concorso


   1. Lo svolgimento del concorso prevede:
    a) una prova preliminare;
    b) prove di efficienza fisica;
    c) accertamenti psico-fisici;
    d)  una prova scritta, intesa ad accertare il grado di conoscenza
della  lingua  italiana  (o  tedesca,  per  i concorrenti di cui alla
riserva  del  precedente  articolo  2,  comma  1  ,  lettera  a), che
intenderanno svolgere la prova in quest'ultima lingua);
    e)   accertamenti   psico-fisici  di  controllo  ed  accertamenti
attitudinali;
    f) una prova orale;
    g) esame facoltativo di lingue straniere.
   2.  Alle  prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti  dovranno  presentarsi  muniti  di carta d'identita' o di
altro  documento  di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione
dello Stato, munito di fotografia, in corso di validita'.
   3.  A  mente  dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4
aprile  2000,  n.  114,  i  concorrenti  -  compresi  quelli di sesso
femminile  che  si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo
3,  comma  2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto  dello  svolgimento  della prova scritta di cultura generale
dovranno  essere  risultati  idonei in tutte le prove ed in tutti gli
accertamenti  previsti  nel precedente comma 1, lettere a), b), c) ed
e).
   4.   L'Amministrazione   militare   non   risponde   di  eventuale
danneggiamento  o  perdita  di  oggetti  personali  che i concorrenti
abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di
cui al precedente comma 1.

        
      
                               Art. 6.

                          Prova preliminare


   1.  I  concorrenti  che  non  abbiano  ricevuto  comunicazione  di
esclusione  dal concorso per mancanza di requisiti, che potra' essere
accertata  anche  successivamente,  saranno  sottoposti  ad una prova
preliminare che l'Amministrazione si riserva di far effettuare. Detta
prova,  della  durata  di  60  (sessanta)  minuti,  consistera' nella
somministrazione  di  un  test  comprendente  100  (cento) domande di
cultura generale, di logica deduttiva, sull'uso delle apparecchiature
e  delle  applicazioni  informatiche  piu'  diffuse  e su elementi di
lingua  straniera.  La  prova  e'  intesa  ad  accertare  il grado di
conoscenza  della lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e
sintattico,  la  conoscenza di argomenti di attualita', di educazione
civica,  di  storia, di geografia e della lingua straniera prescelta,
tra   inglese,   francese,  spagnolo  e  tedesco  (ad  eccezione  dei
concorrenti  di  cui  alla riserva del precedente articolo 2, comma 1
che  intendano  sostenere  la  prova  in  tedesco,  i  quali dovranno
limitare  la  scelta  alle  prime  tre  lingue straniere), nonche' la
capacita'  di  ragionamento  e  le  caratteristiche  attitudinali dei
concorrenti.
   2.  La  prova preliminare, qualora la medesima abbia luogo, verra'
svolta  nel  periodo  settembre/ottobre 2008. Il calendario e la sede
della  suddetta  prova - ovvero notizia della non effettuazione della
prova  medesima  - saranno comunicati con avviso che sara' pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  - 4ª serie speciale - del 29 agosto 2008,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Nella  stessa  Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 29 agosto
2008  tale  pubblicazione  potra'  essere comunicato il rinvio ad una
data  successiva.  Resta  pertanto  a  carico  di ciascun concorrente
l'onere  di verificare nella Gazzetta Ufficiale sopracitata eventuali
variazioni  o  ulteriori  indicazioni per lo svolgimento della prova.
Fermo  restando  che  solo  la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana ha valore di notifica, il calendario della
prova   preliminare   potra'  essere  consultato  sui  siti  internet
"www.persomil.difesa.it" e "www. carabinieri.it".
   3.  I  concorrenti  ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal  concorso  sono  tenuti  a  presentarsi,  senza  attendere alcuna
convocazione  presso  la  sede  d'esame,  nel giorno previsto, almeno
un'ora  prima  di  quella  di inizio della prova, muniti di documento
personale  di  riconoscimento  in  corso  di  validita'  e  munito di
fotografia,  della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della
domanda e di una penna a sfera ad inchiostro indelebile nero o blu.
   4.  I  concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della prova
saranno   esclusi   dal   concorso,   quali   che  siano  le  ragioni
dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di forza maggiore.
Qualora  la  prova  venga  svolta  in  piu' di una sessione non sara'
consentita  la  presentazione  di eventuali richieste di modifica del
turno  di  presentazione. Eventuali istanze, opportunamente motivate,
che  rivestano  il  carattere  di eccezionalita', saranno valutate in
relazione  alla  compatibilita'  con  le esigenze organizzative della
prova stessa.
   5.  Durante  la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo  che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della
commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, nonche' portare
carta  da  scrivere,  appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque  specie,  continuare  a scrivere dopo il segnale di "ALT" e
usare apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La mancata osservanza
di   tali  prescrizioni  nonche'  delle  disposizioni  emanate  dalla
commissione  esaminatrice  o dal comitato di vigilanza all'atto della
prova,   comporta  l'esclusione  dalla  prova  stessa,  con  apposito
provvedimento di tali organi.
   6. In base al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti
nella  prova  di  preselezione verra' formata una graduatoria al solo
fine di individuare i concorrenti da ammettere alle prove successive.
La  commissione  esaminatrice di cui al successivo articolo 16, comma
1, lettera a., per l'approntamento, la revisione, la somministrazione
e  la  collezione  dei  test,  effettuata  in forma automatizzata, si
avvarra'  di  personale  tecnico  del Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
   7.  I  primi  4.700  (quattromilasettecento)  concorrenti compresi
nella  graduatoria  di  cui  al precedente comma 6 nonche' coloro che
avranno  riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso,
saranno  ammessi  a sostenere la prova di efficienza fisica di cui al
successivo art. 7.
   8.  L'esito  della  prova  ed  il  calendario  di convocazione dei
concorrenti  ammessi  a sostenere le prove di efficienza fisica e gli
accertamenti psico-fisici di cui ai successivi articoli 7 e 8 saranno
consultabili      sui      siti      web     www.carabinieri.it     e
www.persomil.difesa.it,   con   avviso   pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - del 28 ottobre 2008, ovvero in quella
alla  quale  la  stessa avesse fatto rinvio. Solo detta pubblicazione
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  e  per  tutti  i
concorrenti.  I  candidati  potranno chiedere informazioni sull'esito
della  prova, sul giorno e la sede di convocazione per lo svolgimento
delle  prove  di  efficienza  fisica  e  gli accertamenti sanitari al
Ministero   della  difesa  -  Direzione  Generale  per  il  personale
militare -  U.D.G.  -  Sezione  Relazioni  con  il  Pubblico - Centro
Direzionale  per il Personale militare - Viale dell'Esercito n. 186 -
00143  Roma -  Cecchignola, tel. 06/517051012, 06/50231012, ovvero al
Comando  Generale  dell'Arma  dei  carabinieri  - V Reparto - Ufficio
Relazioni  con  il  Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel.
06/80982935.

        
      
                               Art. 7.

                     Prove di efficienza fisica


   1.  Saranno  ammessi alle prove di efficienza fisica i concorrenti
di cui al precedente articolo 6, comma 7.
   2.  Alle  prove  di  efficienza fisica, disciplinate da specifiche
norme  tecniche,  i concorrenti convocati dovranno presentarsi muniti
di  tenuta  ginnica  e  produrre  i documenti indicati nel successivo
articolo 14, comma 1.
   La mancata presentazione del certificato di idoneita' ad attivita'
sportiva  agonistica  per l'atletica leggera in corso di validita' ed
il  test  di  gravidanza di cui all'art. 8, comma 11, determinera' la
non ammissione del concorrente a sostenere dette prove.
   3.  Le  prove  di  efficienza  fisica,  per i concorrenti di sesso
maschile,  consisteranno  nell'esecuzione,  in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
    - corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 20'') - esercizio
obbligatorio;
    -  piegamenti  sulle  braccia  (minimo  12, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
    -  salto  in  alto  (120  centimetri,  massimo  tre  tentativi) -
esercizio facoltativo;
    -   trazioni  alla  sbarra  (3,  tempo  limite  2')  -  esercizio
facoltativo.
   4.  Le  prove  di  efficienza  fisica,  per i concorrenti di sesso
femminile,  consisteranno  nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
    - corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 5' e 00'') - esercizio
obbligatorio;
    -  piegamenti  sulle  braccia  (minimo  10, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
    -  salto  in  alto  (100  centimetri,  massimo  tre  tentativi) -
esercizio facoltativo;
    -   trazioni  alla  sbarra  (2,  tempo  limite  2')  -  esercizio
facoltativo.
   5.  Il  mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli esercizi
obbligatori   indicati   per   le   due   categorie  di  concorrenti,
rispettivamente,  nei precedenti commi 3 e 4 determinera' giudizio di
non  idoneita'  da  parte  della  Commissione  di  cui  al successivo
articolo  16,  comma  1,  lettera  b.  e  quindi la non ammissione ai
successivi accertamenti psico-fisici e l'esclusione dal concorso.
   Il  superamento  degli  esercizi determinera' oltre al giudizio di
idoneita'  alle  prove  di  efficienza  fisica,  l'attribuzione di un
punteggio  secondo  le  seguenti  modalita' fino ad un massimo di 2,0
punti:

               ---->   Vedere alle pagg. 5 - 6  <----

   6.  Il  concorrente  convocato,  che  non si presenti nel giorno e
nell'ora   stabiliti   per   le  prove  di  efficienza  fisica  sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida
giustificazione  da  documentare  entro il giorno di presentazione. A
tal  fine  l'interessato  dovra'  far  pervenire al predetto Centro -
Ufficio  Reclutamento e Concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo
telegramma  o  fax  -  n.  06/33566948)  entro  il giorno di prevista
presentazione,   inviando   documentazione   probatoria   del  motivo
dell'assenza.  Tuttavia  la  riconvocazione  potra'  essere  disposta
purche'  risulti  compatibile  con la data di svolgimento della prova
scritta di cui al successivo articolo 10.

        
      
                               Art. 8.

                      Accertamenti psico-fisici


   1. I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneita' nelle
prove  di  efficienza  fisica  saranno  sottoposti,  presso il Centro
Nazionale  di  Selezione  e  Reclutamento  dell'Arma dei carabinieri,
viale  Tor  di Quinto n. 153 - Roma, a cura della Commissione tecnica
(collegio  medico)  di  cui all'articolo 16, comma 1 , lettera c), ad
accertamenti,  disciplinati  da  apposite  norme tecniche, volti alla
verifica   del  possesso  dell'idoneita'  sanitaria  al  servizio  in
qualita'   di   Marescialli   del   ruolo   ispettori  dell'Arma  dei
Carabinieri.
   2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel
giorno  e  nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida
giustificazione  da  documentare  entro il giorno di presentazione. A
tal  fine  l'interessato  dovra'  far  pervenire al predetto Centro -
Ufficio  reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo
telegramma  o  fax  -  n.  06/33566948)  entro  il giorno di prevista
presentazione,   inviando   documentazione   probatoria   del  motivo
dell'assenza. Per l'eventuale riconvocazione vale quanto indicato nel
precedente articolo 7, comma 6, del presente decreto.
   3. L'idoneita' sanitaria dei concorrenti sara' accertata secondo i
criteri stabiliti dalle direttive tecniche del Ministero della Difesa
-  Direzione Generale della Sanita' Militare - datate 5 dicembre 2005
-  e  successive modifiche introdotte dai decreti dirigenziali datati
30  agosto  2007  e  20  settembre  2007  (riguardanti i portatori di
deficit  di  G6PD),  emanate  per l'accertamento delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare
e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio  militare, in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile
2000,  n.  114,  citato nelle premesse. L'accertamento dell'idoneita'
verra'  eseguito  in ragione delle condizioni del soggetto al momento
della visita.

   4.  A  ciascun  concorrente  verra'  attribuito, secondo i criteri
stabiliti  dalle  vigenti  direttive, un profilo sanitario che terra'
conto  delle  caratteristiche somato-funzionali, nonche' dei seguenti
requisiti specifici:
    a) statura non inferiore a:
     - cm. 165 per i concorrenti di sesso maschile;
     - cm. 161 per i concorrenti di sesso femminile;
    b) apparato visivo:
     -  acutezza  visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non
inferiore  a  7/10  nell'occhio  che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in
un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio,
per  gli  altri  vizi di refrazione; campo visivo e motilita' oculare
normali, senso cromatico normale alle matassine colorate.
   Tra   gli   interventi   di   chirurgia   refrattiva   e'  ammessa
esclusivamente la tecnica PRK.
   5.  La  commissione,  prima di eseguire la visita medica generale,
disporra'   per   tutti   i   concorrenti   i  seguenti  accertamenti
specialistici e di laboratorio:
    - cardiologico con E.C.G.;
    - oculistico;
    - odontoiatrico;
    - otorinolaringoiatrico;
    - psichiatrico;
    - ortopedico;
    - analisi completa delle urine, compresa la ricerca di cataboliti
urinari  di  sostanze  stupefacenti  e/o psicotrope quali anfetamine,
cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici;
    - analisi del sangue concernenti:
     ⢠emocromo completo;
     ⢠glicemia;
     ⢠azotemia;
     ⢠creatininemia;
     ⢠transaminasemia (ALT-AST);
     ⢠bilirubinemia totale e frazionata;
     ⢠G6PD (metodo quantitativo). I concorrenti affetti da deficit
di    glucosio-6-fosfato-deidrogenasi,    giudicati    idonei    agli
accertamenti    psico-fisici,    dovranno    sottoscrivere   apposita
dichiarazione  di  ricevuta informazione e di responsabilizzazione in
conformita'  all'allegato  4  che  costituisce  parte  integrante del
presente decreto.
   I   concorrenti   di   sesso   femminile   saranno  sottoposti  ad
accertamento ginecologico.
   La   commissione   potra'  comunque  disporre  l'effettuazione  di
ulteriori   accertamenti   specialistici   o   strumentali  nei  casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
   6.  La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa  e  dalle  direttive
vigenti,  il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somatofunzionali  possedute, nonche' degli specifici requisiti fisici
indicati nel precedente comma 3.
   7.  La  commissione,  seduta  stante, comunichera' per iscritto al
concorrente  l'esito  della  visita medica sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
    -  "idoneo"  con  indicazione  del  profilo  sanitario  di cui al
successivo comma 8;
    - "non idoneo" con l'indicazione del motivo.
   8.  Saranno  giudicati  "idonei"  i  concorrenti  in  possesso dei
requisiti indicati al precedente comma 3, cui sia stato attribuito il
seguente  profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1 ; costituzione (CO)
2;  apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2;
apparati  vari (AV) 2; apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato
locomotore inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo
(AU) 2.
   9.  Saranno giudicati "non idonei" i concorrenti risultati affetti
da:
    -  imperfezioni  ed infermita' ritenute causa di non idoneita' al
servizio  militare, previste dalla normativa vigente, o che prevedano
l'attribuzione   di   un   coefficiente  uguale  o  superiore  a  "2"
per l'apparato psichico e "3" per tutti gli altri coefficienti, fermi
restando i requisiti stabiliti dal bando;
    -  positivita'  ai  cataboliti  urinari, da confermarsi presso la
struttura ospedaliera militare competente per territorio, di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
    -  tutte  quelle  imperfezioni  ed infermita' non contemplate dai
precedenti  alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e  con  il  successivo  impiego quale maresciallo del ruolo ispettori
dell'Arma dei carabinieri.
   Costituiscono  altresi'  motivo  di  non  idoneita' le alterazioni
acquisite della cute costituite da tatuaggi sulle parti del corpo non
coperte   dall'uniforme,   quando  per  sede,  dimensioni  o  natura,
compromettano il decoro della persona e dell'uniforme stessa.
   10.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psico-fisici e'
definitivo,  pertanto,  i  concorrenti  giudicati  "non  idonei"  non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
   11.  In  caso  di  positivita'  del  test  di gravidanza di cui al
successivo  articolo 14, comma 1, la commissione non potra' in nessun
caso  procedere  agli  accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla
pronuncia  del  giudizio,  a mente dell'articolo 3, comma 2, del gia'
citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e del punto 9 delle
avvertenze  riportate  nella Direttiva Tecnica datata 5 dicembre 2005
per  l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare, secondo i quali
lo   stato   di   gravidanza   costituisce   temporaneo   impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
   12.   Per   i  candidati  in  servizio  permanente  nell'Arma  gli
accertamenti  saranno  limitati  a verificare l'assenza di infermita'
invalidanti in atto.

        
      
                               Art. 9.

          Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti


   1.  Per  i  candidati in servizio nell'Arma, risultati idonei agli
accertamenti  psico-fisici di cui al precedente articolo 8, i Comandi
di Corpo interessati trasmetteranno al Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri  - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio
Reclutamento  e  Concorsi,  per  l'esame  dei  requisiti previsti nel
precedente  articolo  3  e per la valutazione dei titoli previsti dal
successivo articolo 17:
    a.  copia  della  documentazione  matricolare  e  caratteristica,
completa  dello  specchio  valutativo  (o  del  rapporto informativo)
chiuso   e   redatto  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  delle domande, con la motivazione: "per partecipazione
al   concorso   per   l'ammissione  al  14°  corso  biennale  allievi
marescialli del ruolo ispettori";
    b.  specchio  dimostrativo  del  servizio effettivamente prestato
presso  reparti  dell'Arma  (incluso  il  periodo trascorso presso le
Scuole   allievi   dell'Arma  per  la  frequenza  del  corso  allievi
dell'Arma).

        
      
                              Art. 10.

                            Prova scritta


   1.  I  concorrenti  che abbiano riportato il giudizio di idoneita'
agli  accertamenti  psico-fisici  di  cui  al  precedente articolo 8,
dovranno  sostenere  una  prova  scritta, della durata di cinque ore,
intesa  ad  accertare il grado di conoscenza della lingua italiana (o
tedesca, per i concorrenti di cui alla riserva dell'articolo 2, comma
1  ,  lettera  a),  che  intendano  svolgere la prova in quest'ultima
lingua).

   2.  La  sede la data e l'ora di svolgimento di detta prova saranno
rese  note con avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª  serie speciale - del 16 gennaio 2009, ovvero in quella alla quale
la  stessa  dovesse  fare  rinvio,  consultabile  anche  sui siti web
"www.carabinieri.it"  e  "www.  persomil.difesa.it", nonche' presso i
comandi  stazione  carabinieri.  Detta  pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
   3.  I  concorrenti  ammessi alla prova scritta, per aver riportato
giudizio di idoneita' agli accertamenti psico-fisici, senza attendere
alcuna  convocazione,  sono  tenuti  a  presentarsi  nella sede e nel
giorno previsti, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova,
muniti  di  penna  a  sfera  ad inchiostro indelebile nero o blu e di
documento d'identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato in
corso   di  validita'.  Durante  lo  svolgimento  della  prova  sara'
consentita  solo  la consultazione di dizionari della lingua italiana
messi a disposizione dalla Commissione esaminatrice.
   4.  I  concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della prova
saranno   esclusi   dal   concorso,   quali   che  siano  le  ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
   5.  Per  quanto  concerne  le modalita' di svolgimento della prova
saranno   osservate,   qualora  applicabili,  le  disposizioni  degli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
   6. La prova scritta si intendera' superata se il concorrente avra'
conseguito  un punteggio di almeno 18/30i. Tale punteggio sara' utile
per la formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 17,
comma 1.
   7.  I concorrenti che non supereranno la prova non saranno ammessi
a sostenere le successive prove di concorso.
   8.  L'esito  della  prova  ed  il  calendario  di convocazione dei
concorrenti  ammessi  a  sostenere  gli  accertamenti psico-fisici di
controllo  e  quelli  attitudinali  di  cui al successivo articolo 11
saranno    consultabili    sui    siti   web   www.carabinieri.it   e
www.persomil.difesa.it,   con   avviso   pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale  -  4ª  serie speciale - del 6 marzo 2009, ovvero in quella
alla  quale  la  stessa avesse fatto rinvio. Solo detta pubblicazione
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  e  per  tutti  i
concorrenti.  I  candidati  potranno chiedere informazioni sull'esito
della  prova, sul giorno e la sede di convocazione per lo svolgimento
degli  accertamenti sanitari di controllo e di quelli attitudinali al
Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare
- U.D.G. - Sezione Relazioni con il Pubblico - Centro Direzionale per
il  Personale  militare  -  Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma -
Cecchignola   tel.   06/517051012,  06/50231012,  ovvero  al  Comando
Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni
con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.

        
      
                              Art. 11.

 Accertamenti psico-fisici di controllo ed accertamenti attitudinali


   1.  I  concorrenti  che  supereranno  la  prova  scritta di cui al
precedente  articolo  10  saranno sottoposti, sempre presso il Centro
Nazionale  di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma
dei   carabinieri,  ad  accertamenti  psico-fisici  di  controllo  ed
attitudinali.
   2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel
giorno  e  nell'ora  stabiliti  per  gli accertamenti psico-fisici di
controllo  ed  attitudinali  sara' considerato rinunciatario e quindi
escluso  dal  concorso,  salvo  valida giustificazione da documentare
entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far
pervenire  al  predetto  Centro  -  Ufficio  reclutamento  e concorsi
richiesta   di   riconvocazione  (a  mezzo  telegramma  o  fax  -  n.
06/33566948)  entro  il  giorno  di  prevista presentazione, inviando
documentazione   probatoria  del  motivo  dell'assenza.  Tuttavia  la
riconvocazione potra' essere disposta purche' risulti compatibile con
la  data di formazione della graduatoria finale, di cui al successivo
articolo 17, comma 1.

   3.  Gli  accertamenti  psico-fisici  di controllo saranno eseguiti
dalla  Commissione  tecnica  di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
e),  per  la  conferma  del possesso dell'idoneita' psico-fisica gia'
accertata  con  le  modalita'  di cui al precedente articolo 8. Detti
accertamenti saranno svolti con le modalita' previste dalle Direttive
Tecniche  della  Direzione Generale della Sanita' Militare - datate 5
dicembre  2005  - emanate, in applicazione del decreto ministeriale 4
aprile  2000,  n.  114.  La  conferma dell'idoneita' sanitaria verra'
eseguita  in  ragione  delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
   4.  I  concorrenti  che  risulteranno  non idonei al termine degli
accertamenti di cui al comma 3 saranno esclusi dal concorso.
   5.   I  concorrenti  che  risulteranno  idonei  al  termine  degli
accertamenti  di  cui  al  comma  3  saranno sottoposti, a cura della
Commissione tenica di cui al successivo articolo 16, comma 1, lettera
d),   ad  accertamenti  attitudinali,  per  il  riconoscimento  delle
qualita'    indispensabili   all'espletamento   delle   mansioni   di
maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri.
   6.  Al  termine  degli  accertamenti  attitudinali  la Commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  concorrente,  un giudizio di
idoneita'   o  di  non  idoneita',  senza  attribuzione  di  punteggi
incrementali. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto seduta
stante,  e' definitivo. I concorrenti giudicati non idonei, pertanto,
non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

        
      
                              Art. 12.

                             Prova orale


   1.  I  concorrenti  risultati  idonei  agli accertamenti di cui al
precedente articolo 11 effettueranno la prova orale.
   2. La convocazione per sostenere detta prova sara' data al termine
degli accertamenti attitudinali di cui al precedente articolo 11.
   3.  La  prova  orale  vertera'  sulle  materie di cui al programma
riportato  nell'allegato  "2"  che  costituisce  parte integrante del
presente decreto.
   4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale,
nonche'  quelli  che  abbiano rinunciato a sostenerla saranno esclusi
dal  concorso,  salvo  grave  impedimento  che,  documentato entro il
giorno  stesso  della prova, sara' valutato dalla commissione ai fini
della  eventuale  riconvocazione. A tal fine gli interessati dovranno
far  pervenire  al  Centro  Nazionale  di  Selezione e Reclutamento -
Ufficio Reclutamento e Concorsi, richiesta di riconvocazione (a mezzo
telegramma  o  fax  -  n.  06/33566948)  entro  il giorno di prevista
presentazione,   inviando   documentazione   probatoria   del  motivo
dell'assenza.  La riconvocazione potra' essere tuttavia disposta solo
se  compatibile con la data di formazione della graduatoria di cui al
successivo articolo 17, comma 1, del presente decreto.
   5.  La  commissione  esaminatrice,  prima  dell'inizio  dei lavori
relativi  alla prova orale, provvedera' a predeterminare i quesiti da
porre  ai  candidati per ciascuna delle materie d'esame. I quesiti di
ciascuna materia saranno, quindi, rivolti ai candidati stessi secondo
criteri   predeterminati,   formalizzati   in   appositi   atti,  che
garantiranno l'imparzialita' della prova.
   6.  Saranno  dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato
un  punteggio  di almeno 18/30i, utile ai fini della formazione della
graduatoria  di  cui al successivo articolo 17, comma 1. Il candidato
"non idoneo" non sara' compreso nella graduatoria finale.
   7.  Al termine di ogni seduta della prova sara' affisso nella sede
di esame l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti
riportati.

        
      
                              Art. 13.

                     Esame facoltativo di lingue


   1. L'esame facoltativo di lingue straniere, solo per i concorrenti
che  abbiano  espressamente  chiesto  di  sostenerlo nella domanda di
partecipazione  al  concorso,  consistera' in una prova scritta nelle
lingue  prescelte,  non  piu'  di  due,  tra  le  seguenti:  inglese,
francese,  tedesca,  spagnola, albanese, turca, araba, russa e cinese
(i  concorrenti  di  cui  alla riserva del precedente articolo 2, non
potranno   scegliere  l'esame  facoltativo  in  lingua  tedesca).  Il
superamento  della  prova scritta (voto minimo 18/30i) permettera' di
sostenere  la  successiva  prova orale di lingua, secondo i programmi
stabiliti  nell'allegato  "4",  che  costituisce parte integrante del
presente decreto. Il mancato superamento delle prove scritte od orale
in  una  delle  due  lingue  eventualmente prescelte, non preclude la
possibilita' di sostenere le prove nella seconda lingua.
   2.  Per lo svolgimento dell'esame, l'insegnante di italiano membro
della  commissione  di cui all'articolo 16, comma 2, sara' sostituito
dall'insegnante  della  lingua estera oggetto dell'esame, in possesso
del  prescritto  titolo  accademico  o,  in mancanza, da un ufficiale
qualificato  conoscitore  della  lingua stessa, con provvedimento del
Direttore  Generale della Direzione Generale del Personale Militare o
da autorita' da lui delegata.
   3.  Ai  concorrenti  che  supereranno entrambe le prove (scritta e
orale)  di  lingua,  sara'  assegnata  una votazione in trentesimi in
funzione  della  media  aritmetica  dei  voti -  sempre  espressi  in
trentesimi -  riportati  in  ciascuna  delle  suddette  prove. A tale
votazione corrispondera', per ciascuna lingua, il seguente punteggio,
utile  per  la  formazione  della  graduatoria  di  cui al successivo
articolo 17:
    a. per le lingue inglese, francese, tedesca e spagnola:
     - da l8,00 a 21,00/30: 0,20/30;
     - da 21,01 a 24,00/30: 0,40/30;
     - da 24,01 a 26,00/30: 0,60/30;
     - da 26,0l a 28,00/30: 1,00/30;
     - da 28,01 a 30,00/30: 1,50/30.
    b. per le lingue albanese, turca, araba, russa e cinese:
     - da 18,00 a 2l,00/30: 0,50/30;
     - da 21,01 a 24,00/30: 1,50/30;
     - da 24,01 a 26,00/30: 2,50/30;
     - da 26,01 a 28,00/30: 4,00/30;
     - da 28,01 a 30,00/30: 4,50/30.
   4.    L'incremento   per   due   lingue   non   potra'   superare,
cumulativamente, il punteggio di 6,0/30.

        
      
                              Art. 14.

                              Documenti


   1. I concorrenti convocati presso il Centro Nazionale di Selezione
e  Reclutamento  dell'Arma dei Carabinieri per essere sottoposti alle
prove  di  efficienza  fisica  e,  qualora  idonei,  all'accertamento
dell'idoneita'  psico-fisica,  all'atto della presentazione, dovranno
produrre i seguenti documenti:
    -  certificato  di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica  leggera,  in  corso  di  validita'  rilasciato  da medici
appartenenti  alla  Federazione  Medico  Sportiva  italiana  ovvero a
strutture  sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in  tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport. Il documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente
al  28  febbraio 2008 ovvero dovra' essere valido almeno fino al mese
di  febbraio  2009.  La  mancata  presentazione  di detto certificato
determinera'  la  non ammissione del concorrente a sostenere le prove
di efficienza fisica;
    -  referto  attestante  l'esito  di  test di gravidanza (mediante
analisi  su  sangue  o  urine)  effettuato presso struttura sanitaria
pubblica,  anche  militare,  o  privata  convenzionata entro i cinque
giorni  precedenti  la  data  di  presentazione  (solo  se  di  sesso
femminile)  per  lo  svolgimento  in  piena  sicurezza delle prove di
efficienza fisica e per la finalita' indicate nel precedente articolo
7, comma 4;
    -  certificato  rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare,    o   privata   convenzionata,   attestante   la   recente
effettuazione,  da  non  piu'  di  due  mesi, dell'accertamento per i
markers dell'epatite B e C, sia antigenici che anticorporali;
    -  esame  radiografico  del  torace  in due proiezioni e relativo
referto rilasciato da organi sanitari militari o struttura pubblica o
privata  convenzionata  entro  i  sei  mesi  precedenti la data degli
accertamenti sanitari;
    -   referto   di  ecografia  pelvica  eseguita  presso  struttura
sanitaria   pubblica,  o  privata  convenzionata  entro  i  tre  mesi
precedenti  la  data  degli  accertamenti  sanitari (solo se di sesso
femminile);
    -  certificato  medico  non antecedente a sei mesi, attestante la
presenza/assenza di deficit di glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD)
ed  eventuali  manifestazioni  emolitiche  o meno, secondo il modello
all'allegato 5 che costituisce parte integrante del presente decreto.
   Le   certificazioni   sanitarie  sopra  indicate  dovranno  essere
prodotte in originale o in copia conforme.
   2.  All'atto  della  presentazione presso il 1° Reggimento Allievi
Marescialli  e Brigadieri in Velletri (Roma), i concorrenti vincitori
non  in  servizio  nell'Arma  dei  Carabinieri dovranno compilare una
dichiarazione    sostitutiva    di    certificazione    relativa   al
possesso/mantenimento  dei requisiti previsti e consegnare i seguenti
documenti:
    - certificato plurimo delle vaccinazioni;
    -   certificato   rilasciato   da  struttura  sanitaria  pubblica
attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh;
    -   eventuale   referto   da   cui   risulti  l'esito  dell'esame
radiografico   del  torace,  se  effettuato  presso  organi  sanitari
militari  o strutture sanitarie pubbliche entro i sei mesi precedenti
la data dell'incorporamento;
    -  test  di  gravidanza (concorrenti di sesso femminile) mediante
analisi  su  sangue  o  urine,  effettuato presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata convenzionata con S.S.N., entro i
cinque giorni precedenti la data di presentazione.
   3.  I  militari  in servizio nell'Arma, compileranno dichiarazione
attestante  il  possesso  del titolo di studio richiesto, qualora non
risultante dalla documentazione personale.
   4.  Ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti
a  frequentare  gli  allievi,  a  richiesta del 1° Reggimento Allievi
Marescialli   e  Brigadieri  di  Velletri,  i  concorrenti  vincitori
dovranno  inoltre sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, rilasciata
ai   sensi  delle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  attestante il possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado e la non iscrizione
presso alcuna Universita'.

        
      
                              Art. 15.

          Spese di viaggio. Licenza straordinaria per esami


   1.  Le  spese  per  i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dall'articolo  5,  comma  1,  del  presente decreto sono a carico dei
concorrenti.
   2.   I   concorrenti   in   servizio   militare  (compresi  quelli
appartenenti    all'Arma    dei    Carabinieri)    dovranno   fruire,
compatibilmente   con   le   esigenze   di  servizio,  della  licenza
straordinaria  per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove/accertamenti,  nonche'  al tempo strettamente necessario per il
raggiungimento  delle  sedi  ove  si svolgeranno dette prove e per il
rientro nelle sedi di servizio.
   Qualora  il  concorrente  non sostenga le prove e gli accertamenti
per  motivi  dipendenti  dalla  sua volonta' la licenza straordinaria
sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
   3.  Tutti  i  concorrenti,  compresi  i  militari,  nel periodo di
effettuazione  delle  prove  di efficienza fisica, degli accertamenti
psico-fisici   ed   attitudinali   dovranno   attenersi   alle  norme
disciplinari  e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio
dovranno  indossare  l'uniforme. Gli stessi fruiranno del vitto (solo
il primo ordinario) a carico dell'Amministrazione militare.

        
      
                              Art. 16.

                             Commissioni


   1.  Con  successivi decreti del Direttore Generale della Direzione
Generale  per  il  Personale Militare o da autorita' da lui delegata,
saranno nominate:
    a.  Commissione  esaminatrice  per  la  valutazione  della  prova
preliminare,  per  la prova scritta di cultura generale, per le prove
orali,  per le prove facoltative di lingua estera e per la formazione
della graduatoria;
    b.   Commissione  tecnica  per  la  valutazione  delle  prove  di
efficienza fisica;
    c.  Commissione  tecnica  (collegio  medico) per gli accertamenti
psico-fisici;
    d.  Commissione  tecnica  per  lo  svolgimento degli accertamenti
attitudinali.
   Le commissioni tecniche di cui alle precedente lettere b., e. e d.
sono  previste  dall'articolo  17  del  decreto legislativo 12 maggio
1995,  n.  198,  come risulta sostituito dall'articolo 12 del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 83.
   2.  La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da:
    - un ufficiale generale dell'Arma dei Carabinieri, presidente;
    - un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri, membro;
    -  un  insegnante  di  italiano in possesso del prescritto titolo
accademico, membro;
    - un maresciallo aiutante luogotenente dell'Arma dei Carabinieri,
segretario senza diritto al voto.
   Qualora  il  numero  dei concorrenti effettivamente presentatisi a
sostenere  la prova scritta risulti superiore a 1.000 (mille) unita',
per ogni gruppo di almeno 500 (cinquecento) candidati potranno essere
nominate  con  provvedimento  del  Direttore  Generale  del Personale
Militare  o  persona  da lui delegata, apposite sottocommissioni che,
unico  restando  il  presidente  di  cui al precedente comma 2, primo
alinea, saranno cosi' composte:
    - un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri, membro;
    -  un  insegnante  di  italiano in possesso del prescritto titolo
accademico, membro;
    -  un maresciallo aiutante luogotenente dell'Arma dei Carabinieri
o  maresciallo  aiutante  sostituto  Ufficiale di Pubblica Sicurezza,
segretario senza diritto al voto.
   La  commissione,  inoltre, per la vigilanza alla prova preliminare
ed a quella scritta puo' avvalersi dell'ausilio di apposito personale
di  sorveglianza,  nominato  su  disposizione  del  Comando  Generale
dell'Arma dei Carabinieri.
   3. La Commissione, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara'
composta da:
    - un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a
tenente colonnello, presidente;
    - due ispettori dell'Arma dei Carabinieri, membri;
    - due appuntati/carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, membri, di
cui  il  meno  elevato  in grado o, a parita' di grado, meno anziano,
svolgera' anche le funzioni di segretario.
   Il predetto personale, ad eccezione del Presidente, sara' nominato
tra  coloro  che  sono  in  possesso  della  qualifica di "istruttore
militare di educazione fisica".
   Detta Commissione si avvarra' dell'assistenza di personale medico.
   4.  La  Commissione tecnica (collegio medico) del Centro Nazionale
di  Selezione  e  Reclutamento  dell'Arma  dei Carabinieri, di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
    -  un  ufficiale  medico  dell'Arma  dei Carabinieri di grado non
inferiore a tenente colonnello, presidente;
    -  due ufficiali medici dell'Arma dei Carabinieri, membri, di cui
il  meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano, con
funzioni di segretario.
   Detta  Commissione  si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.

   5.  La  Commissione  tecnica  del  Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, di cui al precedente comma 1,
lettera d), sara' composta da:
    - un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a
tenente colonnello, presidente;
    - un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri con qualifica di "perito
selettore attitudinale", membro;
    - un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, psicologo, membro.
   Il  meno  elevato  in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario.
   Detta Commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico
di  personale  del  Centro  Nazionale  di  Selezione  e  Reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri.

        
      
                              Art. 17.

                         Graduatoria finale


   1.  La  Commissione  esaminatrice di cui all'articolo 16, comma 2,
formera'  la  graduatoria  finale di merito dei concorrenti giudicati
idonei,  sulla base del risultato ottenuto dalla media aritmetica dei
punti  attribuiti a ciascun concorrente nella prova scritta intesa ad
accertare  il  grado  di conoscenza della lingua italiana (o tedesca,
per  i  concorrenti  di  cui  alla riserva del precedente articolo 2,
comma   1,   lettera  a),  che  intenderanno  svolgere  la  prova  in
quest'ultima lingua) e nella prova orale, maggiorato dagli incrementi
di  cui al successivo comma 2. Nella graduatoria saranno inseriti, in
ordine  di  merito,  preliminarmente  i candidati di cui alla riserva
prevista  dall'articolo  2,  comma  1, lettera a), quelli di cui alla
lettera  b) dello stesso comma, e successivamente, fino alla completa
copertura  dei posti, sempre in ordine di merito decrescente, tutti i
rimanenti  candidati,  compresi  coloro  che  hanno  concorso  per le
predette  riserve  dei  posti  e non hanno trovato utile collocazione
nell'ambito  delle  stesse.  Questi ultimi saranno contrassegnati con
apposita  annotazione, in modo da poter essere individuati in caso di
sostituzione.
   2. Ai suddetti punteggi saranno aggiunti i seguenti incrementi:
    a.  per il punteggio attribuito in sede delle prove di efficienza
fisica, fino ad un massimo di 2,0 punti;
    b.  per  l'esame facoltativo di lingua estera i punteggi indicati
al precedente articolo 13;
    c.  per  il  possesso  della  laurea  0,5  punti  per  la  laurea
magistrale/laurea  di  secondo  livello  o titolo equivalente (durata
corso 4, 5 o 6 anni), 0,3 punti per la laurea/laurea di primo livello
o titolo equivalente (durata corso 3 anni);
    d.  per  la  durata e la qualita' del servizio prestato nell'Arma
dei  Carabinieri,  di  altra  Forza  Armata  o  Forza  di Polizia, in
servizio o in congedo, fino ad un massimo di 1,5 punti.
   3.  A  parita' di punteggio e' data la precedenza, nell'ordine, ai
figli  di  decorati  al  valor  militare,  agli  orfani  di guerra ed
equiparati,  ai  figli  di  decorati  di  medaglia  d'oro  al  valore
dell'Arma  dei  Carabinieri,  dell'Esercito,  al  valor di Marina, al
valor Aeronautico o al valor civile, ai figli di vittime del dovere e
di  militari  dell'Arma  dei  Carabinieri  deceduti in servizio o per
cause  riconducibili  all'attivita' di servizio. In caso di ulteriore
parita'  e'  preferito  l'aspirante  piu'  giovane  di eta', ai sensi
dell'articolo  3,  comma  7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
   4.  I titoli di cui al precedente comma 2, lettere c. e d. saranno
ritenuti validi solo se:
    -   posseduti   alla   data   di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande;
    - dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
   Detti  titoli  dovranno  essere  presentati  o  spediti  in  carta
semplice,  a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
entro 15 giorni dal superamento della prova orale al Comando Generale
dell'Arma   dei   Carabinieri  -  Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento  - Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale Tor di Quinto
n. 119 - 00191 Roma.
   Sempreche'  dichiarati  nella  domanda, per i militari in servizio
nell'Arma  i suddetti titoli, qualora risultanti dalla documentazione
personale,  saranno  acquisiti  d'ufficio. In caso contrario dovranno
essere  comprovati  con  le  stesse  modalita'  di  cui al precedente
paragrafo.

   5.  Con  le stesse modalita' di cui al precedente comma 4, pena il
mancato   riconoscimento,   dovra'   pervenire  al  Comando  Generale
dell'Arma   dei   Carabinieri  -  Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento  - Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale Tor di Quinto
n. 119 - 00191 Roma:
    - l'attestato di bilinguismo previsto dall'articolo 4 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, del livello
indicato al precedente articolo 2, comma 1, lettera a;
    -  documentazione  attestante  il  diritto  di  partecipare  alla
riserva di posti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, articolo 18,
comma 2, indicata al precedente articolo 2, comma 1, lettera b.
   6.  La  graduatoria  dei  candidati  idonei  sara'  approvata  con
provvedimento  del Direttore Generale della Direzione Generale per il
Personale   Militare   e   successivamente  pubblicata  sul  Giornale
Ufficiale  del  Ministero  della  difesa. Di tale pubblicazione sara'
data  notizia  mediante  avviso  che  sara' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica.
   7.  Gli  idonei  che  nella  graduatoria risulteranno compresi nel
numero  dei posti a concorso, saranno dichiarati vincitori ed ammessi
a  frequentare  del  14° corso biennale allievi marescialli del ruolo
ispettori.

        
      
                              Art. 18.

                     Accertamento dei requisiti


   1.  Ai  fini  dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo  3  del  presente  decreto,  la  Direzione  Generale  per il
personale  militare  tramite  il  Centro  Nazionale  di  Selezione  e
reclutamento  dell'Arma dei carabinieri provvedera' a richiedere alle
amministrazioni  pubbliche  ed  enti competenti la conferma di quanto
dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e nelle
dichiarazioni  sostitutive  sottoscritte  dai  concorrenti  risultati
vincitori  del  concorso  medesimo  ai  sensi  delle disposizioni del
decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
   2.  Fermo  restando  quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'articolo  76  del decreto Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.  445,  qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante   decade   dai   benefici   eventualmente  conseguiti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
   3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti partecipano "con riserva" alle prove ed agli accertamenti.

        
      
                              Art. 19.

                             Esclusioni


   L'Amministrazione  della  difesa  puo', con provvedimento motivato
del  Direttore  Generale  della  Direzione  Generale per il Personale
Militare o di autorita' da questi delegata, escludere in ogni momento
dal concorso qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso
dei  requisiti  prescritti  per  essere ammesso al 14° corso biennale
allievi  marescialli  del  ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri,
nonche'  escludere  il medesimo dalla frequenza del corso, qualora il
difetto  dei  requisiti  venisse accertato durante il corso stesso, o
dichiarano decaduto dalla nomina.

        
      
                              Art. 20.

                   Ammissione al corso e posizione


   1.  I  concorrenti  utilmente compresi nella graduatoria di merito
saranno  ammessi  al  corso  allievi  marescialli  nell'ordine  della
graduatoria  stessa,  nel  limite  dei posti messi a concorso, tenuto
conto  delle  riserve di posti di cui al precedente articolo 2, primo
comma, lettere a) e b).
   2. Gli ammessi al corso, se provenienti:
    a.  dal  ruolo  dei  sovrintendenti o da quello degli appuntati e
carabinieri conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;
    b.   dagli   allievi   carabinieri  conseguono  la  promozione  a
Carabiniere   nei   termini  previsti  per  gli  arruolati  volontari
nell'Arma;
    c.  dagli  allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata ottengono la
commutazione  della  ferma  gia'  contratta in ferma quadriennale con
decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi Carabinieri nei
termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;
    d.  dagli  ufficiali in ferma prefissata accedono al corso con il
grado di Carabiniere previa rinuncia al grado;
    e.  dai  militari  dell'Arma in congedo, dai militari in servizio
oppure  in  congedo  di  altre  Forze  Armate  o  dai civili anche se
appartenenti  ad  altre  Forze  di  Polizia  accedono al corso previa
rinuncia  al  grado  e  alla qualifica rivestiti, assumendo quella di
allievo  carabiniere  e  sono promossi con le modalita' e nei termini
prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma.
   3.  Il  predetto  personale  sara'  assunto  in forza dalla Scuola
Marescialli  e Brigadieri dalla data che verra' stabilita dal Comando
Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri.  A  decorrere  da tale data lo
stesso personale assumera' la veste di frequentatore.
   4.  I  frequentatori  del  14°  corso biennale allievi marescialli
saranno  iscritti,  a cura e spese dell'amministrazione, al corso per
il conseguimento della Laurea in "Operatore della sicurezza sociale",
che   verra'   rilasciata   dalla   Facolta'   di  Scienze  Politiche
dell'Universita'  degli  studi  di Firenze. I suddetti frequentatori,
pertanto,  non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili
con  l'iscrizione  presso  il  citato  Ateneo,  pena l'esclusione dal
concorso  con  le modalita' indicate dal precedente articolo 7 (regio
decreto   31   agosto  1933  n.  1592,  articolo  142).  L'esclusione
comportera'  la sostituzione con altri candidati idonei, in ordine di
graduatoria.

        
      
                              Art. 21.

                       Presentazione al corso


   1.  Il  14°  corso  biennale, della durata di due anni accademici,
avra'  inizio  entro la fine del 2009 presso il 1° Reggimento Allievi
Marescialli  e Brigadieri in Velletri (Roma) e si svolgera' secondo i
programmi  stabiliti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e
le   norme   contenute   nel   Regolamento   interno  per  la  Scuola
Sottufficiali dei Carabinieri.
   2.  L'Amministrazione  ha  facolta'  di  convocare i concorrenti a
decorrere  dal  10° giorno antecedente alla data di inizio del corso,
al  fine  di  espletare  le  operazioni inerenti al reclutamento, ivi
compresa  la visita medica per accertare se, in relazione al disposto
di  cui al quinto comma dell'articolo 3, siano ancora in possesso dei
prescritti  requisiti fisici. Qualora riscontrati affetti da malattie
o  malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro
Nazionale  di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma
dei  Carabinieri per l'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio
nell'Arma. I provvedimenti di non idoneita', o temporanea inidoneita'
che  non  si  risolva  entro  dieci  giorni dalla data fissata per la
presentazione,   comporteranno  l'esclusione  dal  concorso,  con  le
modalita'  di  cui  al  precedente  articolo 19 e la sostituzione con
altri candidati idonei, in ordine di graduatoria.
   3.  Le candidate nei cui confronti sia riscontrato, all'atto della
visita medica di cui al precedente comma 2, il temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, saranno escluse
dal  concorso  con  le modalita' indicate al precedente articolo 19 e
sostituite con altri candidati idonei, in ordine di graduatoria.
   4.  I  vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola
nel  termine  fissato  saranno  considerati rinunciatari e sostituiti
dalla  Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare, o autorita'
delegata,  entro  i  primi venti giorni di corso, con altri candidati
idonei  in ordine di graduatoria, tenuto conto delle riserve di posti
di  cui  al precedente articolo 2, comma 1 , lettere a) e b), fissata
dallo stesso articolo.
   La  Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare, o autorita'
delegata,   potra',   comunque,   autorizzare   gli  aspiranti -  per
comprovati  gravi  motivi,  da preavvisare tramite competente Comando
dell'Arma  territoriale  o di appartenenza per i militari in servizio
nell'Arma -  a differire la presentazione fino al decimo giorno dalla
data fissata.
   5.  La  rinuncia  all'incorporamento  o  alla frequenza del corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile.

        
      
                              Art. 22.

                        Nomina a maresciallo


   Gli allievi giudicati idonei al termine del corso saranno nominati
marescialli e destinati secondo le modalita' all'epoca vigenti.

        
      
                              Art. 23.

                   Trattamento dei dati personali


   1.  Ai  sensi  degli  articoli  11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti  presso  il  Centro  Nazionale  di  Selezione e Reclutamento
dell'Arma dei carabinieri per le finalita' di gestione del concorso e
saranno   trattati   presso   una   banca  dati  automatizzata  anche
successivamente  all'eventuale  instaurazione  del rapporto di lavoro
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
   2.  Il  conferimento  di  tali  dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
   3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare o
cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.
   4.  Tali  diritti  potranno  essere fatti valere nei confronti del
Direttore   Generale   della  Direzione  Generale  per  il  personale
militare,  titolare  del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il  Direttore  del  Centro  Nazionale  di  Selezione  e  Reclutamento
dell'Arma dei carabinieri.
   Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa  vigente,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 giugno 2008
                            Generale di Corpo d'Armata: Rocco Panunzi

        
      
         ---->   Vedere Allegati da pag. 12 a pag. 18  <----