Concorso per 25 funzionari amministrativi (lazio) MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 25
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 35 del 06-05-2008
Sintesi: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI CONCORSO   (scad.  5 giugno 2008) Concorso pubblico per esami a venticinque posti di "funzionario amministrativo, consolare e sociale degli Uffici centrali del Ministero degli affari este ...
Ente: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 21-05-2008
Data Scadenza bando 05-06-2008
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONCORSO   (scad.  5 giugno 2008)
Concorso  pubblico  per  esami  a  venticinque  posti di "funzionario
amministrativo,   consolare  e  sociale  degli  Uffici  centrali  del
Ministero  degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed
uffici consolari" (terza area, fascia retributiva F3).
                        IL DIRETTORE GENERALE
               per le risorse umane e l'organizzazione

   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato, e successive modifiche ed integrazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686,  relativo  alle  norme  di  esecuzione del citato testo unico, e
successive modifiche ed integrazioni;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche;
   Vista  la  legge  7  agosto 1990, n. 241, cosi' come modificata ed
integrata  dalla  legge  11  febbraio  2005, n. 15, concernente nuove
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n.  184,  concernente il regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi;
   Vista  la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
   Considerato  che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile  con  l'esigenza  di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali cui sono tenuti i "funzionari amministrativi, consolari
e  sociali",  in  quanto  le funzioni proprie dei suddetti funzionari
esigono  il  pieno  possesso  del requisito della vista, per prestare
servizio   sia   nella   sede   centrale   che  nelle  rappresentanze
diplomatiche e uffici consolari all'estero;
   Vista  la  legge  10  aprile  1991,  n.  125,  che garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
   Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
   Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 7
febbraio  1994, n. 174, recante norme sull'accesso di cittadini degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso le
amministrazioni pubbliche;
   Visto  l'art.  1,  comma  1, lettera d), del succitato decreto del
Presidente  del  Consiglio  n.  174/94,  ai  sensi del quale non puo'
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per i posti dei
ruoli  del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui si
accede  in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n.
56;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,   recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  e
successive modifiche;
   Vista  la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al  lavoro  dei  disabili  ed  in particolare l'art. 3 concernente la
quota  d'obbligo  occupazionale  a  favore  delle  suddette categorie
protette;
   Atteso  che  nell'organico  di  questa Amministrazione la predetta
quota d'obbligo risulta gia' coperta;
   Vista  la  legge  28  luglio 1999, n. 266, contenente disposizioni
relative al personale del Ministero degli affari esteri;
   Visto  il  decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante determinazione delle
classi delle lauree universitarie;
   Visto  il  decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  28 novembre 2000, recante determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche;
   Visto  il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n. 270, recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  contenente  il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
   Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed in
particolare  gli  articoli  1,  35,  36,  37,  38 e 57, recanti norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
   Assolti  gli  obblighi di comunicazione di cui all'articolo 34-bis
del   sopracitato   decreto   legislativo  n.  165/2001,  concernente
disposizioni  in  materia  di mobilita' del personale delle pubbliche
amministrazioni;
   Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003, n. 196, recante
codice in materia di protezione dei dati personali;
   Visto  il decreto ministeriale 23 giugno 2004, n. 225, concernente
il   regolamento  di  attuazione  dell'articolo  20,  commi  2  e  3,
dell'articolo  21  e  dell'articolo  181,  comma  1,  lettera  a) del
succitato decreto legislativo;
   Visto  il  decreto  legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
   Visto  il  decreto  legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
tra  le  persone  senza  distinzione  di  religione,  di  convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
   Visto  il  decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
   Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro relativo al
personale  del  comparto dei Ministeri entrato in vigore il 16 maggio
1995;
   Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro relativo al
personale  del  comparto  dei  Ministeri per il quadriennio normativo
1998-2001;
   Visto  il contratto collettivo integrativo 1998-2001 del Ministero
degli affari esteri;
   Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro relativo al
personale  del  comparto  dei  Ministeri per il quadriennio normativo
2002-2005  e  biennio  economico 2002-2003, sottoscritto il 12 giugno
2003;
   Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro relativo al
personale  del  comparto  dei  Ministeri per il quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 14 settembre
2007;
   Visto  il  decreto  del  direttore  generale  per il personale del
Ministero  degli  affari  esteri  18  settembre 2007, n. 031/296-bis,
relativo al nuovo sistema di classificazione del personale delle aree
funzionali in applicazione del citato C.C.N.L. del 14 settembre 2007;
   Vista  la  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  ed in particolare
l'articolo 39 come successivamente modificato ed integrato;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 1° marzo
2004,  n.  89, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile
2004,  concernente  la rideterminazione delle dotazioni organiche del
Ministero degli affari esteri;
   Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)";
   Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)";
   Considerato  che  l'art.  3,  comma  106,  della  succitata  legge
finanziaria  2008 prevede che i bandi di concorso per le assunzioni a
tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere
una  riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a
concorso  per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno
tre  anni  di  esperienze  di  lavoro subordinato a tempo determinato
presso  pubbliche  amministrazioni  in  virtu' di contratti stipulati
anteriormente   alla   data   del   28  settembre  2007,  nonche'  il
riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso
le   pubbliche   amministrazioni  per  almeno  tre  anni,  anche  non
continuativi,  nel  quinquennio  precedente  al 28 settembre 2007, in
virtu'  di  contratti  di  collaborazione  coordinata  e continuativa
stipulati anteriormente a tale data;
   Vista  la  circolare  n.  5  del  18  aprile  2008,  emanata dalla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica;
   Ritenuto  di  dover  applicare  una  riserva pari al 10% dei posti
messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato
almeno   tre  anni  di  esperienze  di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato  presso  pubbliche amministrazioni in virtu' di contratti
stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;
   Ritenuto,  altresi',  di  dover  attribuire  un punteggio da 2 a 4
trentesimi a coloro che abbiano prestato servizio presso le pubbliche
amministrazioni  per  almeno  tre  anni,  anche non continuativi, nel
quinquennio  precedente  al 28 settembre 2007, in virtu' di contratti
di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a
tale data;
   Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
gennaio  2007,  registrato  dalla Corte dei conti il 9 febbraio 2007,
reg. 2, f. 21, con il quale il Ministero degli affari esteri e' stato
autorizzato  ad avviare le procedure di reclutamento per la copertura
di venticinque posti nell'aerea funzionale C, posizione economica C2,
nel  profilo  professionale  "funzionario amministrativo, consolare e
sociale"  degli  uffici  centrali del Ministero degli affari esteri e
delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso


   1.  E'  indetto un concorso pubblico per esami a venticinque posti
di  "funzionario  amministrativo,  consolare  e sociale" (terza area,
fascia  retributiva F3, ex Area funzionale C, posizione economica C2)
del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche
ed uffici consolari.
   2.  A  norma  dell'articolo  167  del decreto del Presidente della
Repubblica  5  gennaio 1967, n. 18, il 10% dei posti messi a concorso
e'  riservato agli impiegati di nazionalita' italiana con contratto a
tempo indeterminato presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici
consolari  e  gli  Istituti  italiani  di  cultura all'estero, ove in
possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
   3. A norma dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio
2001,  n.  215,  cosi'  come  modificato  dall'articolo  11, comma 1,
lettera  c),  del  decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, il 30%
dei posti messi a concorso e' riservato ai volontari in ferma breve o
prefissata  delle tre Forze Armate, congedati senza demerito, nonche'
agli  Ufficiali  di complemento in ferma biennale e agli Ufficiali in
ferma   prefissata  congedati  senza  demerito  delle  Forze  Armate,
compresa,   per  tale  specifica  figura  di  ufficiale,  l'Arma  dei
Carabinieri, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.
   4.  Ai  sensi dell'art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007
n.  244, e di quanto precisato nelle premesse, il 10% dei posti messi
a  concorso  e'  riservato  al  personale  non dirigenziale che abbia
maturato  almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo
determinato   presso  le  pubbliche  amministrazioni,  in  virtu'  di
contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
   5. Coloro che intendono avvalersi di una delle suddette riserve ne
devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3.
   6.   I   posti   riservati,  se  non  utilizzati  a  favore  delle
sopraindicate  categorie  di  riservatari, sono conferiti agli idonei
secondo l'ordine di graduatoria.

        
      
                               Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione


   1.  Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
    a) cittadinanza italiana;
    b)  uno  dei  titoli  di  studio  universitari  dell'area sociale
conseguiti   secondo   l'ordinamento   didattico  vigente,  ai  sensi
dell'art.  3  del  decreto  n.  270/2004  citato  nelle  premesse,  e
precisamente:
     laurea  (L)  appartenente  alle classi 2; 6; 14; 15; 17; 19; 28;
31; 34; 35; 36 e 39 di cui al decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, nonche' lauree
(L) appartenenti alla classe DS/1;
     laurea  specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) appartenente
alle  classi  19/S;  22/S;  48/S; 49/S; 55/S; 56/S; 57/S; 58/S; 59/S;
60/S;  64/S;  65/S;  67/S;  70/S; 71/S; 73/S; 83/S; 84/S; 87/S; 88/S;
89/S;  90/S; 91/S; 92/S; 99/S; 100/S; 101/S e 102/S di cui al decreto
del   Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica 28 novembre 2000, nonche' lauree magistrali a ciclo unico
LMG/01 e lauree specialistiche appartenenti alla classe DS/S;
     qualsiasi   altro   titolo  accademico  reso  equipollente  alle
predette da provvedimenti normativi.
   In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di equipollenza,
sara'   cura  del  candidato  dimostrare  la  suddetta  equipollenza,
specificando gli estremi del provvedimento con apposita dichiarazione
da allegare all'istanza di partecipazione al concorso.
   I  candidati  in  possesso  di  titolo  accademico  straniero sono
ammessi   alle   prove  concorsuali,  purche'  il  titolo  sia  stato
riconosciuto   dal   Ministero   dell'universita'   e  della  ricerca
scientifica  equipollente ad uno di quelli sopra indicati o sia stato
ad  essi  equiparato  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo
20 marzo 2001, n. 165.
   Nel  caso  in  cui  il  titolo  straniero  sia  stato riconosciuto
equipollente,  sara'  cura  del  candidato  dimostrare l'equipollenza
stessa mediante la produzione del provvedimento che la riconosce.
   Nel caso in cui l'equiparazione del titolo straniero non sia stata
ancora  dichiarata, il candidato sara' ammesso con riserva alle prove
di  concorso,  purche' sia attivata la procedura per l'emanazione del
decreto di cui al citato art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165.  Si  precisa  che la suddetta equiparazione e'
limitata  esclusivamente  alla  partecipazione  al presente concorso.
L'avvenuta   attivazione  della  procedura  di  equiparazione  dovra'
comunque  essere  comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima
dell'espletamento delle prove orali;
    c)  idoneita'  fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del
profilo  professionale  di  "funzionario  amministrativo, consolare e
sociale",  sia  presso  l'Amministrazione  centrale  che  nelle  sedi
estere,   ivi   comprese   quelle  con  caratteristiche  di  disagio.
L'Amministrazione  ha  facolta'  di  sottoporre  a  visita  medica di
controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente;
    d)  godimento  dei  diritti  politici.  Non  possono  accedere al
concorso  coloro  che  siano  stati  esclusi dall'elettorato politico
attivo,  nonche'  coloro  che  siano  stati  destituiti  o dispensati
dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente
insufficiente  rendimento,  ovvero siano stati dichiarati decaduti da
un  impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del
decreto  del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ai
sensi  delle  corrispondenti  disposizioni  dei  contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti.
   2.  I  requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine   utile   stabilito   dal   successivo   articolo  3  per  la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
   3. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di
partecipazione,  valutare  e verificare se possiede tutti i requisiti
di ammissione specificati nel bando di concorso.

        
      
                               Art. 3.

Presentazione  della  domanda  di  ammissione  al  concorso Termine e
                              modalita'


   1.  La  domanda  di  ammissione  al  concorso  deve essere redatta
esclusivamente  sull'apposito  modulo  di cui al fac-simile allegato.
Tale  modulo  e'  reperibile  sul  sito  Internet del Ministero degli
affari  esteri  http://www.esteri.it/  o presso l'Ufficio relazioni con
il  pubblico.  La  domanda  deve  essere  sottoscritta dal candidato,
indirizzata  e  presentata direttamente o a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento a:
    Ministero  degli  affari  esteri  -  DGRO  Ufficio  V  - concorso
Funzionario  amministrativo,  consolare  e  sociale,  piazzale  della
Farnesina,  1  -  00194  Roma,  entro il termine perentorio di trenta
giorni  dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed
esami".
   La  presentazione diretta della domanda all'indirizzo di cui sopra
potra'  essere effettuata, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 10 alle
ore  12:  in  tale  caso  l'Amministrazione rilascia al candidato una
ricevuta attestante l'avvenuta presentazione.
   Per le domande spedite a mezzo raccomandata, la data di spedizione
e'  stabilita  e  comprovata  dal  timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
   E'  consentito  l'invio  della  domanda  di ammissione al concorso
anche  a  mezzo  di  raccomandata  on line con avviso di ricevimento,
purche'  la  domanda  stessa  sia  stata  sottoscritta  dal candidato
mediante l'apposizione della propria firma digitale e cio' risulti in
maniera  inequivocabile  da  certificazione  apposta  sulla  versione
cartacea della domanda.
   2.  Alla  domanda  il  candidato  deve  allegare,  ai  sensi della
normativa vigente, fotocopia di un documento di identita' in corso di
validita'.  Tale  allegato  non e' richiesto qualora la domanda venga
presentata  direttamente  dall'interessato  all'ufficio competente di
cui al comma precedente.
   3.  Nella  domanda  il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita'  ed  ai  sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 45:
    a) cognome e nome, luogo e data di nascita e, se nato all'estero,
il  comune  nei  cui  registri  di  stato civile sia stato trascritto
l'atto di nascita;
    b) di essere cittadino italiano;
    c)  il  comune  nelle  cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi  della  eventuale  non  iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
    d)  le  eventuali  condanne  penali  riportate,  anche all'estero
(anche  se  siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale,  ovvero  applicazione  della  pena  su richiesta ai sensi
dell'art.  444 del c.p.p., ecc.), e gli eventuali procedimenti penali
pendenti, in Italia o all'estero;
    e)  il  titolo  di  studio  posseduto,  specificando presso quale
universita'  o  istituto  equiparato  lo  abbia conseguito e in quale
data.  In  caso  di  possesso  di  laurea (L o DS/1) ovvero di laurea
specialistica/magistrale   (LS,  DS/S,  LM  o  LMG/01),  indicare  la
denominazione   della  laurea  nonche'  il  numero  della  classe  di
appartenenza;
    f)  eventuali  servizi  prestati  come impiegato presso pubbliche
amministrazioni,  le  cause  di  risoluzione  di eventuali precedenti
rapporti di pubblico impiego;
    g)  se  si  trova  nelle  condizioni previste dall'art. 1 ai fini
delle riserve di posti;
    h)  se  si  trova nelle condizioni di cui all'art. 7 del presente
bando, ai fini dell'attribuzione di punteggio aggiuntivo;
    i)  il  possesso  di  eventuali  titoli che, a parita' di merito,
danno  luogo  a  preferenza; tali titoli devono essere posseduti alla
data  di  scadenza  del  termine stabilito per la presentazione della
domanda.  I  titoli  non  espressamente  dichiarati  nella domanda di
partecipazione  al  concorso  non  saranno presi in considerazione in
sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del
concorso;
    l)  l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
nell'impiego al quale il concorso si riferisce;
    m)  la  seconda  lingua obbligatoria (da scegliersi tra francese,
spagnolo,   tedesco,  arabo,  russo  o  portoghese)  in  cui  intende
sostenere il colloquio di cui al successivo art. 10;
    n)  se  intende  sostenere  la prova facoltativa orale, di cui al
successivo  art.  11,  ed  in  quale  lingua  tra francese, spagnolo,
tedesco,  arabo,  russo  o portoghese, ad esclusione di quella scelta
per la prova obbligatoria orale, di cui alla precedente lettera m);
    o)  l'indirizzo - comprensivo di codice di avviamento postale, di
numero  telefonico  ed  eventualmente,  ove  ritenuto  opportuno  dal
candidato,  del  numero  di fax e del recapito di posta elettronica -
presso  cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle
prove  concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le
eventuali successive variazioni.
   4.  Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda
la  propria  condizione  e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente  necessari  per  lo  svolgimento  delle prove. E' fatto
comunque  salvo il requisito dell'idoneita' fisica tale da permettere
di  svolgere  le  funzioni  proprie  del "funzionario amministrativo,
consolare  e  sociale"  sia  presso l'Amministrazione centrale che in
sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio.
   5.  Non  saranno  ritenute  valide le domande di partecipazione al
concorso che risultino incomplete o irregolari, in particolare quelle
non  sottoscritte,  in  fotocopia o fax o che non contengano tutte le
indicazioni   circa   il   possesso   dei   requisiti  necessari  per
l'ammissione  alle  prove  concorsuali  stesse.  In considerazione di
quanto  sopra  ed  alla luce delle disposizioni vigenti in materia di
autocertificazione,  le  domande devono essere redatte esclusivamente
sull'apposito  modulo  di  domanda  di  cui all'allegato. La mancanza
anche  di  una  sola delle dichiarazioni in questione puo' comportare
l'esclusione  dal concorso. La mancata esclusione dall'eventuale test
di  preselezione, di cui al successivo art. 6, e dalle prove scritte,
di cui al successivo art. 9, non costituisce, percio', garanzia della
regolarita',   ne'   sana   la   irregolarita'   della   domanda   di
partecipazione al concorso.
   6. Il Ministero degli affari esteri non e' responsabile in caso di
smarrimento  delle  proprie  comunicazioni  dipendente  da inesatte o
incomplete  dichiarazioni  da  parte  del  candidato circa il proprio
recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di
eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

        
      
                               Art. 4.

                       Esclusione dal concorso


   1.  Nelle  more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
candidati partecipano "con riserva" alle prove concorsuali.
   2.  L'Amministrazione  dispone  in ogni momento, con provvedimento
motivato,   l'esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei  requisiti
prescritti,  nonche'  per la mancata osservanza delle modalita' e dei
termini perentori stabiliti nel presente bando.

        
      
                               Art. 5.

                      Commissione esaminatrice


   1.  La  commissione  esaminatrice,  ai  sensi  dell'articolo 9 del
D.P.R.  9  maggio 1994, n. 487, e' nominata con decreto del direttore
generale per le risorse umane e l'organizzazione ed e' composta da un
consigliere  di  Stato,  o da un magistrato o avvocato dello Stato di
corrispondente  qualifica,  o  da  un  dirigente di prima fascia, con
funzioni  di  presidente,  e  da  esperti  nelle  materie oggetto del
concorso.
   2.  Alla  commissione  esaminatrice sono aggregati membri aggiunti
per particolari materie.
   3.  Le  funzioni  di  segretario sono svolte da un funzionario del
Ministero  degli  affari  esteri appartenente alla terza area, fascia
retributiva F3 o, in carenza, fasce retributive F1 o F2.

        
      
                               Art. 6.

                            Preselezione


   1.  Qualora  il  numero  delle  domande  lo  renda  necessario, e'
facolta'  dell'Amministrazione  effettuare  una  preselezione,  della
durata di un'ora, consistente in sessanta quesiti a risposta multipla
e a correzione informatizzata. La prova preselettiva comprendera' sia
domande  vertenti sulle materie oggetto delle prove scritte ed orali,
ad  eccezione  della  seconda lingua straniera obbligatoria, sia test
attitudinali.
   2.  Per l'espletamento della preselezione l'amministrazione potra'
avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa'
specializzate in selezione del personale.
   3.  Per  la  valutazione  delle  domande  a  risposta  multipla si
adotteranno i seguenti punteggi:
    1 punto per ogni risposta esatta;
    -0,33 punti per ogni risposta errata;
    0  punti  per  ogni  risposta  nulla  o  per la quale siano state
marcate due o piu' opzioni.
   4.  Sono  ammessi alle prove d'esame scritte i primi 250 candidati
classificatisi  con  maggior  punteggio  nel  test di preselezione. I
candidati eventualmente classificatisi al duecentocinquantesimo posto
con pari punteggio vengono tutti ammessi alle prove scritte.
   5.  Il  punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.

        
      
                               Art. 7.

                        Punteggio aggiuntivo


   1.  La  commissione esaminatrice attribuira' 2 trentesimi a coloro
che  abbiano  prestato  servizio presso pubbliche amministrazioni per
almeno  tre  anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente
al  28  settembre  2007,  in  virtu'  di  contratti di collaborazione
coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.
   2. Tale punteggio aggiuntivo sara' accresciuto fino a 4 trentesimi
in  corrispondenza del servizio, di cui al comma precedente, prestato
presso il Ministero degli affari esteri.
   3.  Il  punteggio di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene assegnato
dalla  commissione esaminatrice dopo le prove d'esame scritte, di cui
al  successivo  art.  9,  e  prima  dell'inizio  della correzione dei
relativi  elaborati,  sulla  base della documentazione presentata dal
candidato  e secondo i criteri che verranno stabiliti nel corso della
prima riunione della commissione stessa.
   4.  Le circostanze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo  saranno  valutate  esclusivamente  se gia' dichiarate nella
domanda  di  partecipazione  e  purche'  il  relativo  requisito  sia
posseduto  dal  candidato alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

        
      
                               Art. 8.

                            Prove d'esame


   1.  Le  prove  d'esame  consistono  in  tre  prove  scritte  ed un
colloquio,  come  da  allegato  programma che fa parte integrante del
presente   bando   (Allegato   1).   Esse  tendono  ad  accertare  la
preparazione  culturale,  la  maturita' e le attitudini operative del
candidato.
   2. I punteggi sono espressi in trentesimi.

        
      
                               Art. 9.

                            Prove scritte


   1. Le prove scritte consistono in:
    a)  quesiti  a  risposta  sintetica  in  diritto  civile, diritto
internazionale  privato  e  diritto  consolare  di  cui  all'allegato
programma;
    b)  quesiti  a  risposta  sintetica  in  diritto amministrativo e
contabilita' di stato di cui all'allegato programma;
    c)  quesiti  in  lingua  inglese  vertenti su un testo, in lingua
inglese,  relativo  ad  una  tematica di attualita' internazionale, e
successiva  relazione sintetica, in lingua inglese, sul testo stesso.
Non sara' consentito l'uso di alcun dizionario.
   2.  I  candidati dispongono di cinque ore per le prove di cui alle
lettere a) e b) e di tre ore per la prova di cui alla lettera c).
   3.  Per superare le prove scritte ed essere ammessi al colloquio i
candidati devono riportare in ciascuna prova scritta una votazione di
almeno 21 trentesimi.

        
      
                              Art. 10.

                              Colloquio


   1. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte di
cui al precedente art. 9, comma 1, lettere a) e b) e su:
    a) elementi di diritto costituzionale;
    b)  elementi  di  diritto  internazionale  pubblico e dell'Unione
europea;
    c) ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
    d) geografia politica ed economica;
    e) lingua inglese;
    f)  altra  lingua straniera da scegliersi tra francese, spagnolo,
tedesco, arabo, russo o portoghese di cui al precedente art. 3, comma
3, lettera m);
    g) informatica (prova teorico-pratica).
   2.   Per  superare  il  colloquio  e'  necessario  conseguire  una
votazione di almeno 21 trentesimi.
   3.  Al  termine  di  ogni seduta la commissione forma l'elenco dei
candidati   esaminati,   con   l'indicazione  del  voto  da  ciascuno
riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e'
affisso all'albo della sede d'esame.

        
      
                              Art. 11.

                Prova facoltativa in lingua straniera


   1.  I  candidati possono chiedere nella domanda di ammissione alle
prove  concorsuali  di  sostenere  una prova facoltativa orale in una
lingua  a  scelta  tra  francese,  spagnolo,  tedesco, arabo, russo o
portoghese,  ad esclusione della lingua prescelta per il colloquio di
cui al precedente art. 10, comma 1, lettera f).
   2.  L'eventuale  prova  facoltativa  orale  in lingua straniera e'
sostenuta dai candidati al termine del colloquio.
   3.  Per  tale  prova  il  candidato  puo'  conseguire  fino  a 0,8
trentesimi,   purche'   raggiunga   la   sufficienza  di  almeno  0,5
trentesimi.
   4.  Il  punteggio  attribuito  per  la  prova facoltativa orale in
lingua  straniera  si  aggiunge  alla votazione complessiva riportata
nelle  prove  obbligatorie,  sempre  che  il  candidato sia risultato
idoneo secondo le modalita' di cui al precedente art. 10, comma 2.

        
      
                              Art. 12.

Votazione  finale  delle prove d'esame e formazione della graduatoria
                              di merito


   1. La votazione complessiva e' determinata dalla somma della media
dei voti conseguiti nelle prove scritte, di cui al precedente art. 9,
e  della  votazione ottenuta nel colloquio, di cui al precedente art.
10.  Al  voto  del  colloquio  sono  aggiunti i trentesimi conseguiti
nell'eventuale prova facoltativa orale in lingua straniera, di cui al
precedente art. 11.
   2.  Il  punteggio  ottenuto  nel  test  di preselezione, di cui al
precedente art. 6, non ha valore ai fini della votazione complessiva.
   3.  La  graduatoria  di  merito  del  concorso  e'  formata  dalla
commissione  esaminatrice  secondo l'ordine derivante dalla votazione
finale  conseguita  da  ciascun  candidato,  a  cui  si  aggiungono i
trentesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 7 del presente
bando.

        
      
                              Art. 13.

             Modalita' e calendario delle prove d'esame


   1.  I  candidati  devono  presentarsi alle prove d'esame muniti di
documento  di  riconoscimento  valido e di penna ad inchiostro nero o
blu.  I candidati non possono introdurre nella sede degli esami, pena
l'esclusione  dalle  prove  concorsuali, telefoni cellulari, palmari,
calcolatrici,   carta  da  scrivere,  appunti  manoscritti,  libri  o
pubblicazioni di qualunque specie, ne' borse o simili.
   2.  Le prove scritte hanno luogo nei giorni, ora e locali indicati
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  -  4ª  serie  speciale
"Concorsi  ed  esami"  del  13  giugno  2008  e sul sito Internet del
Ministero    degli   affari   esteri   (http://www.esteri.it/ ).   Tali
pubblicazioni  hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto
coloro che non sono stati esclusi dalle prove concorsuali sono tenuti
a presentarsi nei giorni, nel luogo e nell'ora prestabiliti.
   3.  In  caso  di  effettuazione del test di preselezione di cui al
precedente articolo 6, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª
serie  speciale  "Concorsi  ed  esami"  del 13 giugno 2008 e sul sito
Internet  del  Ministero  degli  affari esteri (http://www.esteri.it/ )
saranno  altresi'  indicati  giorno,  ora e locali in cui il suddetto
test  di  preselezione  avra'  luogo,  e  sara'  resa nota la data di
pubblicazione  sul  sito  Internet  del Ministero degli affari esteri
(http://www.esteri.it/ )  dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere
le prove scritte. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti
gli  effetti.  Pertanto coloro che non sono stati esclusi dalle prove
concorsuali  devono  presentarsi  nella  sede,  nel giorno e nell'ora
prestabiliti,  per  sostenere  il  test  di  preselezione. La data di
pubblicazione  sul  sopracitato  sito  Internet  del  Ministero degli
affari  esteri dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove
scritte  e'  resa  nota altresi' dalla commissione esaminatrice prima
dell'inizio  del  test  di  preselezione.  Anche  in questo caso tale
comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
   4.  Qualora  per  motivi  organizzativi alla data suddetta non sia
possibile  fissare  il calendario delle prove d'esame, nella medesima
Gazzetta  Ufficiale  del  13 giugno 2008 sara' comunicato l'eventuale
rinvio ad altra pubblicazione della data del test di preselezione e/o
delle prove scritte.
   5.  Ai  candidati che conseguono l'ammissione al colloquio, di cui
al  precedente  art.  10,  l'avviso per la presentazione al colloquio
stesso  e'  dato individualmente almeno venti giorni prima della data
in  cui essi debbono sostenerlo. Il suddetto avviso contiene altresi'
l'indicazione  del  voto riportato dall'interessato in ciascuna delle
prove scritte.

        
      
                              Art. 14.

          Presentazione dei titoli di riserva e preferenza


   1.  Entro  il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno  successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale con
esito  positivo,  i  candidati  che abbiano superato le prove d'esame
devono  presentare  direttamente  o  far pervenire al Ministero degli
affari esteri - DGRO Ufficio V - concorso Funzionario amministrativo,
consolare  e  sociale,  piazzale  della Farnesina, 1 - 00194 Roma, la
documentazione  in carta semplice attestante il possesso di eventuali
titoli  di  riserva  e/o,  a parita' di merito, di preferenza, di cui
all'Allegato  2,  previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  487/94,  e  successive modifiche, citato nelle
premesse.  I  suddetti titoli saranno valutati esclusivamente se gia'
dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione  e purche' risulti dai
medesimi  il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
   2.   Tale   documentazione  non  e'  richiesta  nel  caso  in  cui
l'Amministrazione  degli  affari  esteri ne sia gia' in possesso o ne
possa  disporre  richiedendola  ad  altre  pubbliche amministrazioni,
purche'  nella domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con
esattezza,   oltre   al   possesso  del  titolo,  anche  l'ufficio  e
l'amministrazione   presso   cui   la   relativa   documentazione  e'
depositata.

        
      
                              Art. 15.

      Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito


   1.  Il Direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione,
riconosciuta  la  regolarita'  del procedimento del concorso, approva
con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
per   l'immissione   nel   profilo   professionale   di  "funzionario
amministrativo,  consolare  e  sociale"  degli  uffici  centrali  del
Ministero  degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed
uffici  consolari,  la  graduatoria di merito dei candidati risultati
idonei   nelle  prove  d'esame.  Con  il  medesimo  provvedimento  il
direttore  generale  per le risorse umane e l'organizzazione dichiara
vincitori   del   concorso  i  candidati  utilmente  collocati  nella
graduatoria  di  merito  tenuto  conto  delle  riserve  di posti e, a
parita'  di  merito,  dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti
disposizioni.
   2.  La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso  e'  pubblicata  nel  foglio  di comunicazioni del Ministero
degli  affari  esteri. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

        
      
                              Art. 16.

                 Costituzione del rapporto di lavoro


   1.   Il   superamento   del   concorso  non  costituisce  garanzia
dell'assunzione.   La   costituzione   del   rapporto  di  lavoro  e'
subordinata   all'autorizzazione   all'assunzione   da   parte  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni  in  materia  di  assunzione di personale nella pubblica
amministrazione.
   2.  Il  candidato  dichiarato vincitore del concorso e' invitato a
stipulare  un  contratto  individuale  di  lavoro,  a  tempo  pieno e
indeterminato, ai sensi della normativa vigente.
   3.   Al   momento   dell'assunzione,  il  vincitore  deve  inoltre
presentare  una  dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni
di  incompatibilita'  richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni.
   4. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per  l'assunzione,  il  vincitore deve presentare all'Ufficio V della
Direzione  generale  per  le  risorse umane e l'organizzazione, entro
trenta giorni dalla assunzione:
    a)    una    dichiarazione,   sottoscritta   sotto   la   propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,  attestante che gli
stati,   fatti   e  qualita'  personali,  suscettibili  di  modifica,
autocertificati  nella  domanda  di ammissione al concorso, non hanno
subito  variazioni. A norma dell'articolo 71 del medesimo decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  445, l'Amministrazione effettuera'
idonei  controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette
dichiarazioni  con  le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e
76, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci;
    b)  un  certificato  medico,  di  data non antecedente a sei mesi
dalla  data  di assunzione, dal quale risulti che egli e' fisicamente
idoneo   allo   svolgimento   delle   funzioni  proprie  del  profilo
professionale  di  "funzionario  amministrativo, consolare e sociale"
sia  presso  l'Amministrazione  centrale  che  in  sedi  estere,  ivi
comprese quelle con caratteristiche di disagio. Il certificato medico
deve  essere  rilasciato  dalla  A.S.L.  competente  per  residenza o
domicilio.  L'Amministrazione  si  riserva  di accertare il requisito
dell'idoneita' fisica dei vincitori in qualsiasi momento.
   5. Se il vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio
entro il termine stabilito decade dall'assunzione.

        
      
                              Art. 17.

                   Trattamento dei dati personali


   1.  Ai  sensi  dell'art.  13,  comma 1, del decreto legislativo 30
giugno  2003,  n.  196,  i  dati personali forniti dai candidati sono
raccolti  presso il Ministero degli affari esteri, Direzione generale
per  le  risorse umane e l'organizzazione - Ufficio V, piazzale della
Farnesina  1 -  00194 Roma, per le finalita' di gestione del concorso
(gestione che l'Amministrazione si riserva di affidare a una societa'
specializzata,  a  seguito di sottoscrizione di regolare contratto) e
sono   trattati   presso   una   banca   dati   automatizzata   anche
successivamente  all'eventuale  instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
   2.  Il  conferimento  di  tali  dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
   3.  Le  medesime informazioni possono essere comunicate unicamente
alle   amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate  allo
svolgimento  del  concorso  o  alla posizione giuridico-economica del
candidato.
   4.  L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto  legislativo  n.  196/2003  tra  i quali figura il diritto di
accesso  ai  dati  che lo riguardano, e alcuni diritti complementari,
tra  cui  il  diritto  di  far  rettificare, aggiornare, completare o
cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.
   5.  Tali  diritti  possono  essere  fatti valere nei confronti del
Ministero  degli  affari  esteri,  Direzione  generale per le risorse
umane  e  l'organizzazione  - Ufficio V, piazzale della Farnesina 1 -
00194 Roma, titolare del trattamento.
   6. Il responsabile del trattamento e' il Capo del suddetto Ufficio
V.

        
      
                              Art. 18.

                        Norma di salvaguardia


   1.  Per  quanto  non  previsto dal presente bando si osservano, in
quanto  compatibili, le disposizioni normative e contrattuali vigenti
in materia di svolgimento di concorsi e di reclutamento di personale.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".
                                        Il Direttore Generale
                             per le risorse umane e l'organizzazione:
                                     Sanfelice di Monteforte