Concorso per 10 personale laureato (lazio) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 10
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 35 del 06-05-2008
Sintesi: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE CONCORSO   (scad.  21 maggio 2008) Avviso per la selezione di personale particolarmente qualificato ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Co ...
Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 21-05-2008
Data Scadenza bando 21-05-2008
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
CONCORSO   (scad.  21 maggio 2008)
Avviso  per  la selezione di personale particolarmente qualificato ai
sensi  dell'art. 9  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3661 del 19 marzo 2008.
   Vista  la  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  di istituzione del
servizio nazionale della protezione civile;
   Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
   Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito con
modificazioni in legge 9 novembre 2001, n. 401;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 9
giugno  2006,  registrato  alla Corte dei conti il 12 luglio 2006, al
reg.  9,  foglio  n.  103 - con il quale il dott. Guido Bertolaso, e'
stato   confermato   nella  nomina  a  capo  del  Dipartimento  della
protezione  civile  ai  sensi  dell'art.  19,  comma  3,  del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 18, comma 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
   Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 19
marzo 2008, n. 3661;
   Considerato  che  l'art.  9, della citata O.P.C.M. prevede che, al
fine  di  favorire opportunita' di formazione e sviluppo di capacita'
di  gestione di situazioni complesse il Dipartimento della protezione
civile e'  autorizzato  a  bandire una selezione, per titoli ed esame
orale,   per   individuare   dieci  unita',  di  eta'  non  superiore
a trentacinque  anni,  in  possesso di titolo di laurea in discipline
attinenti  alle  attivita'  che  il Dipartimento promuove e svolge in
ambito istituzionale;
   Ritenuto,  conseguentemente,  di  dover  procedere  all'emanazione
dell'avviso  per  la  selezione  delle  predette  unita' ai sensi del
richiamato art. 9 dell'O.P.C.M.3661/2008;
   Ritenuto,  date  le  ragioni  di eccezionale urgenza connesse alla
sussistenza  degli stati di emergenza richiamati nelle premesse della
citata  O.P.C.M. 3661/2008, di definire in quindici giorni dalla data
di  pubblicazione  dell'avviso di selezione il termine entro il quale
dovranno  essere spedite le domande di ammissione ed in trenta giorni
dalla data di pubblicazione dell'avviso di selezione il termine entro
il   quale   le  predette  domande  dovranno  comunque  pervenire  al
Dipartimento della protezione civile;
   Ritenuto  altresi'  di  pubblicizzare  la  selezione  di personale
attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" - sul sito ufficiale
del  Dipartimento  della  protezione civile e su quotidiani nazionali
aventi maggiore tiratura;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                              Selezione


   1.   Ai   sensi  dell'art. 9  dell'Ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  19  marzo  2008,  n.  3661  e'  indetta una
selezione   pubblica,   per   titoli   ed  esame  orale,  finalizzata
all'individuazione  di dieci  unita' di personale per le finalita' di
cui alla richiamata disposizione.
   Codice: 3661CO.

        
      
                               Art. 2.

                       Requisiti di ammissione


   1.  Possono  partecipare  alla  selezione  i candidati di eta' non
superiore  ai trentacinque  anni  che siano in possesso, alla data di
pubblicazione   del   presente  avviso  di  selezione,  dei  seguenti
requisiti:
    a)  possesso del titolo di laurea specialistica (LS) o magistrale
(LM)  quadriennale/quinquennale  vecchio  ordinamento  in  economia e
commercio  e scienze politiche, conseguita con la votazione di almeno
105/110; i titoli di laurea conseguiti all'estero saranno considerati
utili  purche'  riconosciuti  equipollenti  ad  un titolo  di  laurea
specialistica (LS) o magistrale (LM) italiano come sopra specificato:
a  tal fine nella domanda di partecipazione devono essere indicati, a
pena  di  esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento
dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base
alla  normativa  vigente; le equipollenze devono sussistere alla data
di scadenza per la presentazione delle domande;
    b)  ottima  conoscenza,  parlata e scritta, della lingua inglese,
comprovata mediante certificazione che attesti il livello avanzato di
conoscenza  della  lingua (almeno livello B2 secondo il Quadro comune
europeo di riferimento delle lingue o attestazione di analogo livello
di conoscenza);
    c)  buona  conoscenza,  parlata  e scritta, di una seconda lingua
straniera,  comprovata mediante certificazione, oltre quella inglese,
tra: francese, spagnolo, portoghese, tedesco, russo e arabo;
    d)   pregressa   esperienza,   di   almeno  dodici  mesi,  presso
Organizzazioni  non  governative,  Unione  europea,  ONU  o  analoghi
organismi  internazionali, acquisita attraverso lo svolgimento di una
documentata  attivita'  di  ricerca,  studio  o lavoro con compiti di
responsabilita';
    e)  ottima conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati
stranieri);
    f) cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea;
    g) godimento dei diritti politici;
    h) idoneita' psicofisica all'impiego;
    i) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
    l)  non  aver  riportato condanne penali e non avere procedimenti
penali in corso;
    m)  non  essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione;
    n)  possesso  delle qualita' morali e di condotta di cui all'art.
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
   2.  L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione
dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
   3.  Resta,  altresi',  ferma  la  facolta' dell'Amministrazione di
disporre,     in    qualsiasi    momento,    anche    successivamente
all'espletamento  delle  operazioni  di  selezione,  cui, pertanto, i
candidati  vengono  ammessi con riserva, l'esclusione dalla selezione
stessa,   con   provvedimento   motivato,   per   inosservanza  delle
disposizioni  relative  alla  esatta  compilazione  della  domanda di
ammissione  e/o per l'inoltro della stessa oltre il termine di cui al
successivo art. 3.

        
      
                               Art. 3.

                        Domanda di ammissione


   1.  La  domanda  di  ammissione  alla  selezione  redatta su carta
semplice,  deve  essere  compilata  in video scrittura o in carattere
stampatello, secondo lo schema esemplificativo allegato (Allegato 1),
reperibile anche sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei
Ministri      -     Dipartimento     della     protezione     civile:
www.protezionecivile.it, deve recare la firma autografa del candidato
ed  essere inoltrata esclusivamente tramite servizio postale, a mezzo
raccomandata   con   avviso  di  ricevimento,  alla  "Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della protezione civile, via
Vitorchiano, 4 - 00189 - Roma - Codice 3661CO", apponendo sulla busta
anche  la  dicitura  "da  recapitare  a via dell'Impresa, 3 - 00186 -
Roma"  entro  e  non  oltre  il  termine  di  quindici  giorni  dalla
pubblicazione  del  presente  avviso  di  selezione.  Della  data  di
spedizione della domanda fara' fede il timbro postale.
   2.  La  domanda,  spedita  nei termini, deve comunque pervenire al
Dipartimento  entro  trenta  giorni  dalla  data  della pubblicazione
dell'avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
"Concorsi  ed  esami".  A  tal  fine fa fede il timbro a data apposto
dall'ufficio postale ricevente.
   3.  Non  sono ricevibili le domande di partecipazione spedite dopo
la scadenza del termine stabilito dal comma 1, del presente articolo.
Non  sono  altresi' ricevibili le domande di partecipazione pervenute
oltre il termine di cui al comma 2 del presente articolo e quelle che
risultassero incomplete.
   4.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  non assume alcuna
responsabilita'  per la mancata ricezione delle domande dipendente da
inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  del  candidato,  per
eventuali  disguidi  postali  e  telegrafici  o comunque imputabili a
fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito  o di forza maggiore, ne' per la
mancata restituzione della ricevuta di ritorno.
   5.  Nelle  domande di partecipazione i candidati devono apporre il
codice  della  selezione:  3661CO  e  dichiarare,  sotto  la  propria
responsabilita':
    a)  generalita':  cognome,  nome, luogo e data di nascita, codice
fiscale,  attuale  comune  di  residenza  e  indirizzo,  domicilio  o
recapito  presso  il quale si desidera siano inviate le comunicazioni
relative  alla selezione, completo del numero di codice di avviamento
postale,  eventuale  recapito  telefonico.  I candidati sono tenuti a
comunicare   tempestivamente,  a  mezzo  raccomandata  postale,  ogni
variazione   del  domicilio  o  del  recapito  alla  "Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della protezione civile, via
Vitorchiano,  4  -  00189 - Roma - Codice 3661CO" da far recapitare a
via dell'Impresa, 3 - 00186 - Roma;
    b)  il  titolo  di  laurea  specialistica  (LS) o magistrale (LM)
quadriennale/quinquennale  -  vecchio  ordinamento  -  posseduto, con
l'esatta  indicazione della data e del voto di conseguimento, nonche'
dell'Universita'  che  lo  ha rilasciato; in caso di titolo di studio
conseguito  all'estero,  estremi  del  provvedimento  che  ne dispone
l'equipollenza;
    c)  l'ottima conoscenza, parlata e scritta, della lingua inglese,
comprovata   mediante   certificazione  che  attesti  il  livello  di
conoscenza  della  lingua (almeno livello B2 secondo il Quadro comune
europeo di riferimento delle lingue o attestazione di analogo livello
di conoscenza);
    d)  la buona conoscenza, parlata e scritta, di una seconda lingua
straniera  oltre  quella inglese tra: francese, spagnolo, portoghese,
tedesco, russo e arabo, comprovata mediante certificazione;
    e)  la  pregressa  esperienza,  di  almeno  dodici  mesi,  presso
Organizzazioni  non  governative,  Unione  europea,  ONU  o  analoghi
organismi  internazionali, acquisita attraverso lo svolgimento di una
documentata  attivita'  di  ricerca,  studio  o lavoro con compiti di
responsabilita';
    f)   l'ottima  conoscenza  della  lingua  italiana  (solo  per  i
candidati stranieri);
    g) il possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione
europea;
    h) il comune nelle cui liste elettorali il candidato e' iscritto,
ovvero  i  motivi  della  non  iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
    i) la propria posizione nei confronti degli obblighi di leva;
    l)  la  dichiarazione di non aver riportato condanne penali e non
avere procedimenti penali in corso;
    m)    gli    eventuali    servizi   prestati   presso   pubbliche
amministrazioni  e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego;
    n)  la  dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
    o) l'idoneita' psicofisica all'impiego; per i candidati portatori
di   handicap   al  sensi  della  legge  n.  104/1992  dovra'  essere
specificato  l'ausilio  che  si  renda  necessario per lo svolgimento
delle prove di esame e l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi: in
tale   ipotesi,   il   candidato   deve   produrre,   all'atto  della
presentazione  alla  prova  stessa,  idonea documentazione sanitaria,
rilasciata  da azienda sanitaria locale, che consenta di quantificare
esattamente,  in  termini  percentuali,  il tempo aggiuntivo ritenuto
necessario;
    p)  di  essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di
cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
    q)  di  aver  preso visione di tutte le modalita' e condizioni di
ammissione alla selezione, contenute nel bando;
    r)  di  autorizzare  il trattamento dei propri dati personali, ai
sensi  e  per  gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
   6.  Alla  domanda dovra' essere allegata fotocopia non autenticata
di un documento di identita' personale in corso di validita'.
   7.  Nella domanda i candidati dovranno indicare, secondo lo schema
di  cui all'allegato 2, i titoli posseduti alla data di pubblicazione
del  presente  avviso  di  selezione  ai  fini  della ammissione alla
selezione  e  della  valutazione  ai  sensi  del  successivo  art. 6,
accludendo  le relative attestazioni, in originale o in copia rese ai
sensi  di  quanto  disposto  dagli  articoli  46 e 47 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000. Tali titoli, qualora non
espressamente  dichiarati  nella  domanda  di ammissione, non saranno
presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria.
   8.  Il mero rinvio al titoli prodotti presso altre amministrazioni
pubbliche o presso la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri in
altre  occasioni,  precludera' la valutazione degli atti in questione
da parte della commissione esaminatrice.
   9.  Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non
veritiere,   il   dichiarante   verra'  escluso  dalla  procedura  di
selezione;  si  procedera',  inoltre,  alla  denuncia penale al sensi
degli  articoli  496 e 640 del codice penale e dell'art. 76 del testo
unico  in  materia  di  documentazione  amministrativa, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
   10.  La  domanda  di  partecipazione alla selezione deve recare la
firma  in  calce  del candidato, che ai sensi della vigente normativa
non  necessita  di autentica. La mancata sottoscrizione della domanda
comporta l'esclusione dalle procedure di selezione.

        
      
                               Art. 4.

                         Commissione d'esame


   1.   La   commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  successivo
provvedimento.
   2.  La  commissione  e'  composta da un Presidente individuato tra
magistrati  amministrativi,  ordinari  o  contabili,  avvocati  dello
Stato,  dirigenti  di  prima  fascia  della pubblica amministrazione,
anche  in  quiescenza,  professori  universitari  di  prima fascia di
Universita'   pubbliche  o  private  e  due  componenti,  scelti  tra
dirigenti  di prima fascia della pubblica amministrazione, professori
universitari  di  prima  fascia  di Universita' pubbliche o private e
professionisti  con provata esperienza nelle materie di esame. Almeno
un  terzo  dei  posti  di  componente  della  commissione e' comunque
riservato  alle  donne, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo
n.   165/2001.  Con  il  medesimo  provvedimento  viene  nominato  il
segretario  della commissione esaminatrice, scelto tra i dirigenti di
seconda  fascia  ed  i  funzionari della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  appartenenti alla terza area. La commissione puo' essere in
ogni  tempo  integrata  da uno o piu' componenti esperti nelle lingue
straniere prescelte dai candidati.

        
      
                               Art. 5.

                         Prove preselettive


   1.  L'amministrazione  si  riserva  la facolta', qualora venissero
presentate  un  elevato  numero  di  domande,  di espletare una prova
preselettiva al fine dell'ammissione alla prova orale.
   2.  Il  punteggio  della  prova  preselettiva  non  concorre  alla
determinazione del punteggio complessivo.
   3.  La  prova  preselettiva,  il  cui  espletamento  potra' essere
affidato  a  qualificati  enti  pubblici  o  privati,  potra'  essere
realizzata con l'ausilio di strumenti informatici e consistera' nella
risoluzione,  in  tempi  predeterminati,  di  quesiti su argomenti di
cultura generale.

        
      
                               Art. 6.

                       Valutazione dei titoli


   1. La valutazione dei titoli, da parte della commissione di cui al
precedente  art.  4 precedera' l'esame orale e sara' effettuata sulla
base dei criteri di seguito indicati.
   2.  Per  la  valutazione  dei  titoli  la commissione esaminatrice
disporra'  complessivamente  di un punteggio pari a 50 punti. Saranno
ammessi  a  sostenere  la  prova  orale  i  candidati  che,  dopo  la
valutazione  dei titoli, risulteranno aver conseguito un punteggio di
almeno 30 punti.
   3.  Non  saranno valutati i titoli necessari per l'ammissione alla
selezione ad eccezione del voto della laurea di cui all'art. 3, punto
5,  lettera  b),  che  comportera'  l'attribuzione  di  un  punteggio
aggiuntivo  -  secondo quanto indicato al successivo punto 4, lettera
a),  e  del  livello di conoscenza delle lingue, inglese compreso, se
superiore  a  quello richiesto per la partecipazione - secondo quanto
indicato al successivo punto 4, lettera f).
   4.  Sono  considerati  valutabili  al  fini  del presente bando di
selezione i titoli di seguito elencati:
    a) voto della laurea di cui all'art. 3, punto 5, lettera b), come
di seguito indicato:
     - laurea conseguita con votazione 110/110 e lode, punti 25;
     -  laurea  conseguita  con votazione da 108/110 a 110/110, punti
22,5;
     -  laurea  conseguita  con votazione da 105/110 a 107/110, punti
20;
    b)  ulteriore  laurea (specialistica e non) rispetto a quella che
consente l'accesso alla selezione: fino a punti 3,0;
    c)  dottorato  di  ricerca  o  altro  titolo equivalente ottenuto
presso  Universita'  o  istituti  di istruzione universitaria: fino a
punti 5,0;
    d)  corsi  di  specializzazione/master  post-laurea in materia di
protezione  civile  della  durata di almeno dodici mesi svolti presso
Universita' o istituti di istruzione universitaria: fino a punti 2,5;
    e)   corsi   di   perfezionamento  universitari  ed  altri  corsi
significativi  in materia di protezione civile della durata di almeno
tre  mesi inerenti alle materie di cui alla prova orale: fino a punti
0,5;
    f)  buona  conoscenza, certificata, di ulteriori lingue straniere
oltre  quelle  di  cui  all'art.  3,  punto 5, lettere c) e d) ovvero
livello  di  conoscenza  delle  lingue  di  cui  all'art. 3, punto 5,
lettere  c)  e  d) superiore a quello richiesto per l'ammissione alla
selezione: fino a punti 3,00;
    g) possesso di una consolidata esperienza nella specifica materia
della  protezione  civile, acquisita attraverso lo svolgimento di una
documentata  attivita'  di  ricerca,  studio  o  lavoro  nel  settore
medesimo,   con  compiti  di  responsabilita',  svolta  presso  enti,
istituzioni  ed  organismi  pubblici,  nazionali  ed  internazionali,
nonche'  presso  soggetti  privati  di  corrispondente  rilevanza. La
durata  delle  predette  attivita'  deve  essere complessivamente non
inferiore   a   dodici   mesi.  Il  predetto  requisito  deve  essere
documentato  dai  candidati  mediante  la produzione degli atti e dei
documenti  certificativi  attestanti  il  possesso  della qualificata
esperienza  nell'ambito professionale della protezione civile: fino a
punti 1,5.

        
      
                               Art. 7.

                             Esame orale


   1.  La  data  e  il  luogo  del  colloquio  saranno  comunicati ai
candidati mediante telegramma unitamente al punteggio riportato nella
valutazione dei titoli di cui al precedente art. 6.
   2.  Per essere ammesso a sostenere il colloquio, ciascun candidato
dovra'  presentarsi munito di un documento di riconoscimento in corso
di validita'.
   3.   Il   colloquio   tende   alla   valutazione  della  capacita'
professionale  e  della  preparazione  del  candidato,  nonche' della
conoscenza  delle  problematiche  delle  pubbliche amministrazioni in
genere ed, in particolare, del Dipartimento della protezione civile e
ad  accertare  l'attitudine  dei  concorrenti  a svolgere le funzioni
proprie  di  collaboratore  del  Dipartimento,  mediante  la corretta
soluzione,  sotto i profili della legittimita', efficienza, efficacia
ed economicita' dell'azione amministrativa, di questioni connesse con
l'attivita' istituzionale del Dipartimento della protezione civile.
   Per i candidati stranieri il colloquio tende ad accertare anche il
livello di conoscenza della lingua italiana.
   Il colloquio verte sulle seguenti materie:
    a) diritto amministrativo;
    b) diritto dell'Unione europea;
    c) diritto internazionale;
    d) conoscenza del sistema della Unione europea;
    e) conoscenza del sistema delle Nazioni Unite;
    f) conoscenza del sistema delle relazioni internazionali;
    g) normativa in materia di protezione civile;
    h)  normativa  in materia di pubblico impiego e delitti contro la
pubblica amministrazione;
    i) contabilita' di stato e degli enti pubblici;
    l)  organizzazione,  funzioni  e  compiti  del Dipartimento della
protezione civile.
   4.  E,  inoltre,  prevista  una prova finalizzata alla valutazione
della   conoscenza  della  lingua  inglese  e  della  seconda  lingua
straniera  prescelta  dal  candidato  ai  sensi dell'art. 3, punto 5,
lettere  c)  e  d).  Detta  prova puo' prevedere esercizi di lettura,
traduzione e conversazione.
   5.  Per  la  valutazione del colloquio la commissione esaminatrice
disporra'  complessivamente di un punteggio pari a 50 punti: 40 punti
da  attribuirsi  a  seguito  della  valutazione complessiva avente ad
oggetto  le  materie  prescelte  dal candidato tra quelle di cui alle
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l) del presente articolo
e  10 punti da attribuirsi a seguito della prova avente ad oggetto la
valutazione complessiva della conoscenza della lingua inglese e della
seconda  lingua straniera di cui al comma 4 del presente articolo. Il
colloquio  orale  si intende superato dai candidati che conseguano un
punteggio  non  inferiore  a  trentacinque  punti:  e precisamente un
punteggio  non  inferiore  a  7  punti nella prova orale sulle lingue
straniere di cui all'art. 3, punto 5, lettere c) e d) e non inferiore
a  28 punti nel colloquio avente ad oggetto le altre materie. In caso
contrario il candidato non sara' incluso nella graduatoria di merito.

        
      
                               Art. 8.

       Formazione della graduatoria di merito della selezione


   1.  Il punteggio finale della selezione e' determinato dalla somma
del  punteggio  complessivo risultante dalla valutazione dei titoli e
del voto riportato nell'esame orale.
   2.  A  parita'  di  merito  verra' data precedenza e preferenza al
candidato piu' giovane di eta'.
   3. La graduatoria dei vincitori della selezione di cui al presente
avviso  e'  approvata  con  decreto  del  capo del Dipartimento della
protezione  civile, sotto condizione di accertamento del possesso dei
requisiti  prescritti  per  l'ammissione,  ed  e' pubblicata nel sito
internet del Dipartimento della protezione civile.

        
      
                               Art. 9.

                  Stipula dei contratti individuali


   1  .  Sono dichiarati vincitori della selezione di cui al presente
avviso,  nel  limite  di dieci posti, i candidati utilmente collocati
nella  graduatoria  di  merito,  al quali verra' data comunicazione a
mezzo telegramma.
   2.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione  civile  procedera'  alla  stipula,  con i vincitori della
selezione, di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato,
ovvero  di  un  contratto  individuale di collaborazione coordinata e
continuativa,  di  durata  non  superiore  al  31 dicembre 2009 entro
quindici giorni dalla data di approvazione della graduatoria.
   3. Ai vincitori della selezione compete:
    a)  in  caso  di  stipula  di  contratto  a tempo determinato, il
trattamento  economico  spettante ai dipendenti dell'area III, fascia
retributiva F1 del Dipartimento della protezione civile;
    b) in caso di stipula di contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, il trattamento economico pari a euro 24.000,00 lordi su
base  annua  ed  il  rimborso spese in caso di servizio fuori Roma in
misura  analoga  a quella prevista per i dipendenti dell'area III del
Dipartimento della protezione civile.
   Il   predetto  trattamento  economico  decorrera'  dalla  data  di
effettiva assunzione dell'incarico presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.
   4.  Il  vincitore  della selezione che, senza giustificato motivo,
non   assuma   l'incarico   entro   il   termine   stabilito,  decade
dall'incarico stesso.

        
      
                              Art. 10.

                     Trattamento dati personali


   1.  Titolare  del  trattamento  dei  dati  e'  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.
   2.  Il  Dipartimento della protezione civile, con riferimento alle
disposizioni  di  cui  al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante  il  codice  in  materia  di  dati personali, utilizza i dati
contenuti  nelle  domande  di  ammissione alla selezione ai soli fini
della  gestione  della  procedura  selettiva e dell'instaurazione del
rapporto di collaborazione.
   3.  Il  responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali e' il
direttore  dell'ufficio  bilancio  e  risorse  umane del Dipartimento
della protezione civile.

        
      
                              Art. 11.

                        Norme di salvaguardia


   1.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  bando si applica la
normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
   2.  Il  presente  decreto  e'  pubblicato  sul  sito  internet del
Dipartimento  della protezione civile e nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale "Concorsi ed esami".