Concorso per 260 segretari dell'ente (lazio) AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DI ROMA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 260
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 23 del 21-03-2008
Sintesi: AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DI ROMA CONCORSO   (scad.  21 aprile 2008) Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di duecentosessanta borsisti al quarto corso/concorso seletti ...
Ente: AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DI ROMA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 01-04-2008
Data Scadenza bando 21-04-2008
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AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DI ROMA
CONCORSO   (scad.  21 aprile 2008)
Concorso  pubblico,  per  esami, per l'ammissione di duecentosessanta
borsisti  al  quarto  corso/concorso  selettivo  di formazione per il
conseguimento  dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di
duecento  segretari  comunali  nella  fascia  iniziale  dell'albo dei
segretari comunali e provinciali.
                               Art. 1.
                       Indizione del concorso
    L'Agenzia  autonoma  per  la  gestione  dell'Albo  dei  segretari
comunali  e  provinciali,  di  seguito  denominata Agenzia, indice un
concorso  pubblico,  per  esami, per l'ammissione di duecentosessanta
borsisti  al  quarto  corso  concorso  selettivo di formazione per il
conseguimento  dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di
duecento  Segretari  comunali  nella fascia iniziale dell'Albo di cui
all'art. 98  del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui
dieci  riservati  ai  candidati,  che  parlino fluentemente la lingua
slovena, destinati alla Sezione regionale Friuli-Venezia Giulia.

        
      
                               Art. 2.
                     Requisiti per l'ammissione
    1.  Per  l'ammissione  al  concorso e' necessario che i candidati
siano in possesso dei seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli' italiani non appartenenti alla Repubblica);
      b) idoneita' fisica all'impiego;
      c) godimento dei diritti politici;
      d) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
      e) diploma  di  laurea  (DL)  di durata non inferiore a quattro
anni  conseguito  secondo  gli  ordinamenti  didattici  previgenti al
decreto   ministeriale   3 novembre   1999,   n. 509,  ovvero  laurea
specialistica  (LS)  di  durata  quinquennale  (ora denominata laurea
magistrale (LM) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto
ministeriale  22 ottobre  2004 n. 270) in giurisprudenza o economia e
commercio o scienze politiche.
    2.  I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione.
    3.  Non  sono  ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato  politico  attivo,  nonche'  coloro  che  siano stati
destituiti    o   dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano  stati  dichiarati  decaduti, oppure siano stati interdetti dai
pubblici uffici con sentenza passata in giudicato.
    4. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
e'  disposta  con  provvedimento  motivato  della  direzione generale
dell'Agenzia.

        
      
                               Art. 3.
                     Presentazione della domanda
    1.  La  domanda  di  ammissione  al  concorso deve essere redatta
utilizzando  esclusivamente il modulo di cui all'Allegato A), secondo
le istruzioni dettate fotocopiato.
    2.  La  domanda  deve  essere  sottoscritta  dal candidato e deve
essere indirizzata all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali Piazza Cavour n. 25 - 00193 Roma. La
domanda,  in  busta  chiusa,  deve  essere inviata esclusivamente per
posta,  a  mezzo  di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine   perentorio  di  trenta  giorni  decorrenti  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica   italiana   -  4ª  serie  speciale.  Il  termine  per  la
presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, e' prorogato
di  diritto  al  primo  giorno  non  festivo.  Sulla busta, in alto a
sinistra,   deve   essere   riportata   la   seguente  dicitura:  "IV
Corso-concorso  per  l'iscrizione  all'albo  dei segretari comunali e
provinciali di duecento segretari comunali".
    3.  La  data  di  spedizione  e'  comprovata  dal  timbro apposto
dall'Ufficio  postale  accettante  sulla  busta. L'Agenzia non assume
responsabilita' per eventuali dispersioni o ritardi dovuti a disguidi
postali  oppure a fatti di terzi, caso fortuito o forza maggiore o ad
altre cause non imputabili a colpa dell'Agenzia stessa.
    4.  Nella  domanda  di  ammissione  il candidato deve dichiarare,
sotto la propria responsabilita':
      a) il  cognome  (per le donne coniugate, quello da nubile) e il
nome;
      b) la data e il luogo di nascita;
      c) numero di codice fiscale;
      d) il luogo di residenza;
      e) il possesso della cittadinanza italiana;
      f) il  comune  nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi  della  mancata  iscrizione  o della cancellazione dalle liste
medesime;
      g) di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non avere
procedimenti  penali  pendenti.  In  caso  contrario,  devono  essere
indicate le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia,
indulto,  condono  o perdono giudiziale e devono essere specificati i
carichi  pendenti  (tale  dichiarazione  deve  essere  resa  anche se
negativa);
      h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
      i) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
      j) il   possesso   di  eventuali  titoli  di  preferenza  o  di
precedenza  previsti  dall'art. 5  del  decreto  del Presidente della
Repubblica   9 maggio   1994,   n. 487,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, nonche' dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modifiche ed integrazioni;
      k) di  non  essere  stato  destituito o dispensato dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione, ovvero di non essere decaduto
dall'impiego stesso;
      l) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a
sentenza passata in giudicato;
      m) il  tipo  di  diploma di laurea posseduto (diploma di laurea
(DL)  di  durata  non inferiore a quattro anni conseguito secondo gli
ordinamenti  didattici  previgenti al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, ovvero laurea specialistica (LS) di durata quinquennale
(ora    denominata   laurea   magistrale   (LM)),   con   indicazione
dell'Universita'  che  lo  ha  rilasciato e dell'anno in cui e' stato
conseguito.  Qualora  il candidato fosse in possesso di un diploma di
laurea  dichiarato  equipollente  ad  uno  dei  tre diplomi di laurea
prescritti  dall'art. 13, del decreto del Presidente della Repubblica
4 dicembre  1997,  n. 465  per  l'iscrizione  all'Albo, deve altresi'
indicare  il  provvedimento  (legge  o  altro)  con il quale e' stata
dichiarata l'equipollenza;
      n) la  lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o tedesco)
in ordine alla quale intende sostenere la prova preselettiva e quella
orale.
      o) L'intenzione  di  partecipare  alla  quota  riservata per il
Friuli-Venezia  Giulia chiedendo di partecipare alla prova aggiuntiva
in lingua slovena;
    5.  I  candidati portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della
legge  5 febbraio  1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di
partecipazione  al  concorso  i  benefici previsti dall'art. 20 della
medesima  legge,  allegando  in  originale  o  in  copia  autenticata
certificazione  relativa  allo  specifico  handicap  rilasciata dalla
commissione  medica  di  cui  all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990,
n. 295, operante presso l'A.S.L. competente per territorio.
    6.  Nella  domanda  deve essere indicato il recapito, comprensivo
del  numero  telefonico, al quale il candidato desidera che gli siano
indirizzate  le  comunicazioni  da  parte  dell'Agenzia (con l'esatta
indicazione   del  codice  di  avviamento  postale);  ogni  eventuale
variazione del recapito stesso deve essere tempestivamente comunicata
all'Agenzia  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento. In
mancanza,  le comunicazioni verranno inviate all'indirizzo dichiarato
nella domanda.
    7.  I  candidati  dovranno,  altresi',  permanere  nella  sezione
regionale  dell'albo di prima iscrizione per un periodo non inferiore
ad un biennio a decorrere dalla prima nomina.
    8.  L'Agenzia  non  assume  responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni  dipendente  da  inesatte  indicazioni  del recapito da
parte  del  candidato  oppure  da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento  dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque  imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
    9.  L'Agenzia  si riserva di invitare i candidati a regolarizzare
le domande che risultino incomplete per vizi di forma.

        
      
                               Art. 4.
                      Commissioni esaminatrici
    1.  Le commissioni esaminatrici sono successivamente nominate con
delibera del consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia.

        
      
                               Art. 5.
                        Procedura concorsuale
    1.  Gli esami di ammissione al corso - concorso consistono in tre
prove  scritte  ed  una  orale  ad  eccezione che per i candidati che
concorrono   per  la  quota  riservata  i  quali  dovranno  sostenere
l'ulteriore prova orale in lingua slovena.
    2. Gli esami sono preceduti da una preselezione.
    3.  Sono ammessi a sostenere le prove scritte quei candidati che,
superata  la  prova  preselettiva, si siano utilmente collocati nella
relativa graduatoria.
    4. I primi classificati nell'ambito della graduatoria predisposta
successivamente  alle  prove  di  cui  al  comma 1, in numero pari ai
soggetti  da  iscrivere  all'albo incrementato di una percentuale del
30%,  sono ammessi a partecipare ad un corso concorso della durata di
nove  mesi,  seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o
piu' amministrazioni locali.
    5.  Al  termine  del  corso  e  del tirocinio i partecipanti sono
sottoposti  ad  una  verifica  finale dell'apprendimento, consistente
nella  discussione di una tesi e in una prova orale, sulla base della
quale,  tenendo anche conto del profitto conseguito durante il corso,
si  da'  luogo  alla  predisposizione  della  graduatoria  finale del
corso-concorso.
    6.  In  base  alla  graduatoria  di  cui al comma 5 si procede al
rilascio dell'abilitazione nei limiti delle iscrizioni da effettuarsi
all'albo,  secondo  quanto  previsto  dal  presente  bando,  ed  alle
conseguenti  graduali  iscrizioni  all'albo  nelle  sezioni regionali
individuate  in relazione alle vacanze dello stesso ed alle decisioni
assunte  in  proposito  dal  consiglio  nazionale  di amministrazione
dell'Agenzia.  E'  prevista  la permanenza nella Sezione regionale di
prima  assegnazione  per  un  biennio  a decorrere dalla prima nomina
quale titolare.
    7. Le informazioni relative alle fasi della procedura concorsuale
saranno          disponibili          all'indirizzo         internet:
 http://www.agenziasegretari.it/ .

        
      
                               Art. 6.
                         Prova preselettiva
    1.  La  prova  preselettiva  consiste nella soluzione in un tempo
predeterminato   di   quesiti  attinenti  alla  capacita'  logica  ed
analitica,  alla cultura generale ed alle materie oggetto delle prove
scritte  ed  orali  del  concorso,  ivi  compresa  la  verifica della
conoscenza della lingua straniera prescelta.
    2.  Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale  -  del  30 maggio 2008 sara' data comunicazione della sede,
del  giorno  e  dell'ora  di svolgimento della prova di preselezione.
Tale  prova  potra'  svolgersi  anche  in piu' sessioni e/o localita'
qualora  il  numero  dei candidati non renda possibile lo svolgimento
contestuale della prova per tutti.
    3.  I  candidati  che  non  abbiano  ricevuto comunicazione della
esclusione  dal concorso devono intendersi ammessi con riserva e sono
tenuti  a presentarsi, per sostenere la prova preselettiva, presso la
sede   nel  giorno  ed  ora  indicati  nell'avviso  pubblicato  nella
sopracitata Gazzetta Ufficiale, che ha valore di notifica a tutti gli
effetti di legge.
    4.  L'assenza,  per  qualsiasi  motivo,  dalla prova preselettiva
comporta l'automatica esclusione dei candidati dal concorso.
    5.  Resta ferma la facolta' dell'Agenzia di disporre in qualsiasi
momento,  anche successivamente all'espletamento delle prove d'esame,
l'esclusione  dal  concorso  dei  candidati  sprovvisti dei requisiti
richiesti.
    6.  Eventuali  reclami  in  ordine  alla  esclusione  dalla prova
preselettiva  possono  essere  inviati  all'Agenzia entro e non oltre
sette  giorni  dalla  data di comunicazione dell'avvenuta esclusione,
esclusivamente  tramite telegramma, indicando il cognome, il nome, il
codice fiscale del candidato e le motivazioni del reclamo.
    7.  I candidati devono presentarsi alla prova preselettiva muniti
di  un  valido  documento  di  riconoscimento.  In  caso  di  mancata
esibizione  del  documento il candidato non sara' ammesso a sostenere
la prova stessa.
    8.  Sono  ammessi  a  sostenere  le  prove scritte del concorso i
candidati  che, dopo la prova preselettiva, risultino collocati nella
relativa  graduatoria  entro  i  primi  posti corrispondenti a cinque
volte  il  numero  delle iscrizioni all'albo da effettuare. Il numero
dei  candidati  ammessi  puo'  essere  aumentato  solo  nel  caso  di
candidati classificatisi ex aequo.
    9. L'elenco degli ammessi alle prove scritte e' affisso presso le
sedi  dell'Agenzia  ed  e'  pubblicato sul sito internet dell'Agenzia
all'indirizzo http://www.agenziasegretari.it/ .

        
      
                               Art. 7.
         Prove scritte per l'ammissione al corso - concorso
    1.  Nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie  speciale  -  di cui
all'art. 6,  comma  2,  del  presente  bando,  sono  fornite anche le
informazioni circa la pubblicazione del diario delle prove scritte.
    2.  Il  diario relativo allo svolgimento delle prove scritte, con
precisazione  della  sede,  delle  date e dell'ora di convocazione e'
reso  noto  esclusivamente attraverso la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  -  4ª  serie  speciale  -  di  cui  al comma precedente. I
candidati devono presentarsi alle prove muniti di un valido documento
di   riconoscimento,   pena   l'esclusione  dalle  prove  stesse.  La
pubblicazione  ha valore di notifica ai candidati a tutti gli effetti
di legge.
    3. Le tre prove scritte avranno la seguente articolazione:
      la  prima  prova  avra'  ad  oggetto problematiche di carattere
giuridico,  con  specifico  riferimento al diritto costituzionale e/o
diritto  amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto
privato;
      la  seconda  prova  avra' ad oggetto problematiche di carattere
economico  e  finanziario  -  contabile, con specifico riferimento ad
economia   politica   e/o   scienza  delle  finanze  e/o  ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali;
      la  terza  prova  avra' ad oggetto problematiche concernenti le
tecniche  di  direzione  e/o  organizzazione e gestione dei servizi e
delle risorse umane.
    4.  A ciascuno degli elaborati delle prove scritte la Commissione
assegna  un  punteggio  espresso  in  decimi, con un massimo di dieci
punti  per  ogni prova. Alla prova orale sono ammessi i candidati che
abbiano conseguito nelle tre prove scritte il punteggio di 21/30, con
un minimo di sei punti per ogni prova.

        
      
                               Art. 8.
           Prova orale per l'ammissione al corso-concorso
    1.     Nelle     sedi     dell'Agenzia,    nonche'    sul    sito
 http://www.agenziasegretari.it/ ,   viene  affisso  l'elenco  alfabetico  dei
candidati ammessi alla prova orale.
    2.  Il  luogo,  la  data e l'ora di svolgimento della prova orale
sono  comunicati  ai  candidati  ammessi mediante telegramma, inviato
all'indirizzo indicato nella domanda, almeno venti giorni prima della
data in cui dovra' essere sostenuta la prova.
    3. La prova orale vertera', oltre che sulle materie oggetto delle
prove   scritte,   su  argomenti  attinenti  alle  seguenti  materie:
legislazione  amministrativa  statale e regionale, diritto del lavoro
(con  specifico  riferimento al lavoro pubblico), diritto tributario,
ragioneria applicata agli enti locali, economia pubblica, politica di
bilancio,  tecnica  normativa, scienza dell'amministrazione, elementi
di informatica e statistica. Formera' oggetto di tale prova anche una
conversazione  nella  lingua  straniera  indicata dal candidato nella
domanda di' partecipazione.
    4.  Prima  dell'inizio  di  ciascuna  sessione di prova orale, la
commissione  predetermina  i  quesiti  da  porre  ai  candidati nelle
diverse materie d'esame. Immediatamente prima dell'inizio della prova
orale  di  ogni  candidato,  i quesiti da porre al candidato medesimo
sono   estratti   per   sorteggio  tra  quelli  predeterminati  dalla
Commissione, in modo da garantire l'imparzialita' delle prove.
    5.  La valutazione della prova orale viene espressa in ventesimi.
L'esame  si intende superato se il candidato ottiene un punteggio non
inferiore ai 14/20.
    6.  I  candidati che abbiano fatto richiesta di concorrere per la
quota   di   riserva  destinata  al  Friuli-Venezia  Giulia  dovranno
sostenere   un  ulteriore  colloquio  aggiuntiva  in  lingua  slovena
destinato a comprovarne la conoscenza. L'esame si intende superato se
il candidato ottiene un punteggio non inferiore ai 14/20.
    7.  AI  termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla prova orale, la
commissione  giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che viene affisso nella
sede degli esami.

        
      
                               Art. 9.
              Graduatoria di ammissione al corso-concorso
    1.  La  graduatoria di ammissione al corso concorso di formazione
e'  compilata  dalla  commissione  esaminatrice,  tenendo conto della
quota  di  riserva,  ed  e'  approvata  dal  consiglio  nazionale  di
amministrazione  dell'Agenzia.  Tale graduatoria e' formulata in base
al   punteggio   finale   conseguito   dai   candidati,  espresso  in
cinquantesimi,  che  risulta  dalla  somma  dei  voti delle tre prove
scritte  e  del voto dell'esame orale. Per i candidati che concorrano
per  la  quota  di  riserva  relativa  al  Friuli-Venezia  Giulia  la
graduatoria terra', altresi', conto del punteggio relativo alla prova
aggiuntiva.  A  parita'  di  punteggio,  si tiene conto dei titoli di
preferenza  previsti dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    2. Sono dichiarati vincitori del concorso e ammessi a partecipare
al  corso  concorso  di  formazione i candidati che, al termine delle
prove,  risultino  collocati  nei  primi  posti  della graduatoria di
merito,  in  numero pari a quello dei soggetti da iscrivere all'Albo,
incrementato del 30%.
    3.  Nelle  sedi dell'Agenzia e' affisso l'elenco degli ammessi al
corsoconcorso,  con  i relativi punteggi. Della data di affissione di
tale  elenco  e'  data  comunicazione  ai  candidati  mediante avviso
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - nei trenta
giorni  successivi  all'approvazione  della  graduatoria da parte del
consiglio  nazionale  di  amministrazione  dell'Agenzia. Ai candidati
ammessi  viene  data  comunicazione anche a mezzo telegramma, inviato
all'indirizzo indicato nella domanda.
    4. Eventuali reclami contro la graduatoria di ammissione al corso
concorso  possono  essere  proposti  entro  e non oltre il termine di
sette  giorni  dalla data di pubblicazione dell'elenco degli ammessi.
Detti   reclami   devono   essere  avanzati  esclusivamente  a  mezzo
telegramma,  indicando  il  cognome,  il  nome, il codice fiscale del
candidato e le motivazioni del reclamo stesso.
    5. Entro sette giorni dalla data di ricevimento del telegramma di
comunicazione dell'avvenuta ammissione, i candidati ammessi devono, a
pena di decadenza, confermare, sempre a mezzo telegramma, l'impegno a
partecipare al corso - concorso.
    6.  Ai candidati ammessi che prima dell'avvio del corso rinuncino
esplicitamente  allo stesso, o che siano dichiarati decaduti ai sensi
del  precedente  comma 5 o del successivo art. 10, subentrano i primi
non  ammessi  in  ordine  di  graduatoria. Sono, inoltre, esclusi dal
corso  coloro  i  quali  non  si presentino all'avvio delle attivita'
formative senza giustificato motivo.

        
      
                              Art. 10.
                     Presentazione dei documenti
    1.  I  candidati  ammessi  al corso-concorso devono far pervenire
entro   venti   giorni  dalla  data  di  comunicazione  dell'avvenuta
ammissione, a pena di decadenza, la documentazione comprovante quanto
dichiarato nella domanda.

        
      
                              Art. 11.
                   Svolgimento del corso-concorso
    1. Il corso concorso di formazione e' organizzato e gestito dalla
Scuola  superiore  della pubblica amministrazione Locale (S.S.P.A.L.)
la  quale  provvedera'  a  definire  le  modalita' di svolgimento, le
articolazioni  ed  i contenuti didattici. Alla stessa Scuola compete,
inoltre, la determinazione e l'espletamento delle verifiche, volte ad
accertare  l'apprendimento  dei partecipanti, e dell'esame finale del
corso, nonche' il conseguente rilascio dell'abilitazione.
    2. Il corso si svolgera' in sedi da stabilire secondo le esigenze
organizzative   della   Scuola,   che   provvedera'   a  disporre  la
destinazione  dei partecipanti, dandone tempestiva comunicazione agli
stessi.
    3.  Gli  enti  locali  presso  i  quali,  al termine del corso, i
partecipanti  svolgeranno il tirocinio pratico sono individuati dalla
Scuola  d'accordo  con  gli  organismi associativi dei comuni e delle
province.
    4.  L'approvazione  della  graduatoria finale del corso-concorso,
compilata  dalla Scuola, e le conseguenti iscrizioni all'albo sono di
competenza del consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia.

        
      
                              Art. 12.
                           Borse di studio
    1.  Ai partecipanti al corso-concorso e' corrisposta una borsa di
studio,  il  cui  importo  e'  determinato dal consiglio nazionale di
amministrazione  dell'Agenzia nei limiti e secondo i criteri previsti
nell'art. 13,  comma  8,  del decreto del Presidente della Repubblica
4 dicembre 1997, n. 465.
    2.  La mancata accettazione della prima nomina presso una sede di
segreteria,  ovvero  il mancato completamento degli studi relativi al
corso  concorso  per  qualunque  motivo,  comporta automaticamente la
restituzione  di  una  percentuale  della  borsa di studio percepita,
fissata  dal  consiglio  nazionale  di  amministrazione,  secondo  le
modalita'   dallo  stesso  stabilite  e,  nel  primo  caso  anche  la
cancellazione dall'Albo.

        
      
                              Art. 13.
                      Aumento delle iscrizioni
    1.  Il  consiglio  nazionale  di  amministrazione dell'Agenzia si
riserva   la   possibilita'   di   aumentare,  prima  della  fase  di
preselezione  di  cui all'art. 6, il numero delle iscrizioni all'albo
poste a concorso, quale determinato nell'art. 1 del presente bando.

        
      
                              Art. 14.
                   Trattamento dei dati personali
    1.  I candidati con la sottoscrizione della domanda di ammissione
al  concorso  autorizzano  l'Agenzia  ad  utilizzare i dati personali
forniti  per  la  partecipazione  al concorso stesso. I medesimi dati
possono  essere  comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici
servizi  elaborativi  strumentali  allo  svolgimento  della procedura
concorsuale.  Il  trattamento  dei  dati  personali, in ogni caso, e'
limitato  alla  durata della procedura concorsuale di cui al presente
bando.

        
      
                              Art. 15.
                          Norme richiamate
    II  presente  bando  e'  stato  deliberato  tenendo  conto  delle
disposizioni  contenute  nella  legge  10 aprile  1991, n. 125, nella
legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  nel decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, nel
decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nella
legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni,
nel  decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n. 267 e nel decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.