Concorso per 1 musicista (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 12 del 12-02-2008
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA CONCORSO   (scad.  13 marzo 2008) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di maestro direttore della banda musicale del Corpo d ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 25-02-2008
Data Scadenza bando 13-03-2008
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
CONCORSO   (scad.  13 marzo 2008)
Concorso  pubblico,  per  titoli  ed esami, per il conferimento di un
posto  di maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia
penitenziaria.
                        IL DIRETTORE GENERALE
                  del personale e della formazione
    Vista  la legge 15 dicembre 1990, n. 395 recante "Ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria";
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3,  contenente  il  testo  unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
    Visto  il  decreto  legislativo  21 maggio  2000,  n. 146 recante
"Adeguamento  delle  strutture  e degli organici dell'amministrazione
penitenziaria  e  dell'Ufficio  centrale  per  la giustizia minorile,
nonche'  istituzione  dei  ruoli  direttivi  ordinario e speciale del
Corpo  di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge
28 luglio 1999, n. 266";
    Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive
modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 15 febbraio
1999, n. 82, recante il "Regolamento di servizio del Corpo di polizia
penitenziaria";
    Visto  il decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 236 "Regolamento
recante norme per l'accesso al ruolo direttivo, ordinario e speciale,
del Corpo di polizia penitenziaria";
    Vista  la  legge  8 luglio  1998,  n. 230 recante "Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza";
    Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche ed
integrazioni;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53 e successive modificazioni
e integrazioni;
    Vista  la  sentenza della Corte costituzionale n. 391/2000 datata
28 luglio  2000  con  la  quale  e'  stata  dichiarata illegittima la
previsione  dell'art. 26  della  legge 1° febbraio 1989, n. 53, nella
parte  in  cui  rinviando  per l'accesso ai ruoli del personale delle
Forze  di  polizia  al  possesso  delle qualita' morali e di condotta
stabilite  per  l'ammissione  ai  concorsi  in magistratura ordinaria
prevede  che  siano esclusi dai concorsi per l'accesso ai ruoli delle
Forze  di  polizia  i candidati i cui parenti in linea retta entro il
primo  grado e in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato
condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera
a), codice di procedura penale;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante
norme in materia di protezione dei dati personali;
    Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n. 241  e successive modifiche
concernente  nuove  norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto   di   accesso   ai  documenti  amministrativi  e  successive
modificazioni;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo;
    Vista   la   legge   28 dicembre   2000,  n. 445  in  materia  di
semplificazione   delle   certificazioni   amministrative  successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 904, concernente il regolamento che stabilisce, tra l'altro,
i  requisiti  psico-fisici  ed  attitudinali  di cui devono essere in
possesso  i  candidati  per  l'accesso  ai  ruoli del personale della
Polizia  di  Stato  che  espleta  funzioni  di  polizia  e successive
modifiche  e  integrazioni  di  cui da ultimo il decreto del Ministro
dell'interno   del   30 giugno   2003,  n. 198  recante  "Regolamento
concernente  i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale
di  cui  devono  essere  in  possesso  i  candidati  ai  concorsi per
l'accesso  ai  ruoli  del  personale  della  Polizia  di  Stato e gli
appartenenti ai predetti ruoli";
    Vista  la  legge  28 dicembre 2001, n. 448, in particolare l'art.
19, comma 4, lettera c) ;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 18 settembre
2006,  n. 276  recante "Regolamento concernente disposizioni relative
alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria";
    Considerato  che e' necessario provvedere alla nomina del maestro
direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria;
    Atteso  che  la copertura finanziaria relativa all'assunzione del
maestro   direttore   della  banda  musicale  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria  e'  assicurata  dall'art.  29  del decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146;
    Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto
previsto  dall'art. 16,  comma  5,  del  decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165,  sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo
alla  diretta  responsabilita'  gestionale del Direttore generale del
personale  e  della  formazione del dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria;
    Considerato  che  rientra nella competenza del direttore generale
del  personale  e  della formazione la firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
    1.  E'  indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento  di  un  posto di maestro direttore della banda musicale
del Corpo di polizia penitenziaria.
    2. Il maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia
penitenziaria  e'  inquadrato nel ruolo direttivo ordinario del Corpo
medesimo con qualifica di commissario.

        
      
                               Art. 2.
            Requisiti e condizioni per la partecipazione
    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana;
      b) godimento dei diritti civili e politici;
      c) diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  che consente
l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma univesitario;
      d) diploma  in  composizione  e  diploma  in strumentazione per
banda  conseguiti  presso  gli Istituti superiori di studi musicali e
coreutici;
      e) eta' non superiore agli anni quaranta;
      f) essere  in  possesso  delle qualita' morali e di condotta di
cui  all'art.  124,  del  Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, cosi'
come   modificato  dall'art. 6,  comma  2,  del  decreto  legislativo
17 novembre  1997,  n. 398 e come richiamato dall'art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53.
      g) avere  l'idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio di
polizia,  cosi' come previsto rispettivamente dagli articoli 1, 2 e 6
dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904,
e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  di  cui  da ultimo il
decreto  del  Ministro  dell'interno  del  30 giugno 2003, n. 198 con
riferimento  ai  concorsi  pubblici per la nomina a commissario della
Polizia di Stato, ed in particolare:
        1) sana e robusta costituzione fisica;
        2) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61
per  le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle
masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono   rispecchiare   un'armonia  atta  a  configurare  la  robusta
costituzione    e   la   necessaria   agilita'   indispensabile   per
l'espletamento del servizio di polizia;
        3)  senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione  notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e stereoscopica
sufficiente;
        4)  visus  non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con
correzione,  purche' non superiore alle tre diottrie complessive e in
particolare  per  la  miopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo semplice
(miopico  od  ipermetropico),  tre  diottrie  in  ciascuno occhio per
l'astigmatismo  composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli
vizi;
        5)  funzione  uditiva  con  soglia  audiometrica  media sulle
frequenze  500  -  1000  -  2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in
cabina  silente,  non  superiore  a 30 decibel all'orecchio che sente
meno   e   a   15   decibel  all'altro  (perdita  percentuale  totale
biauricolare entro il 20%) ;
        6)  l'apparato  dentario  deve  essere  tale da assicurare la
funzione  masticatoria  e, comunque, devono essere presenti: i dodici
denti  frontali superiori ed inferiori; e' ammessa la presenza di non
piu'  di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie
contrapposte  per  ogni  emiarcata  tra i venti denti posteriori; gli
elementi   delle   coppie   possono   essere  sostituiti  da  protesi
efficienti;  il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non
puo' essere superiore a sedici elementi;
      h) essere  in  regola  per  i  candidati di sesso maschile, nei
riguardi degli obblighi di leva e non essere stati ammessi a prestare
servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile.
    2.  Al  concorso  non  sono ammessi coloro che sono stati espulsi
dalle  Forze  armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti
da  pubblici  uffici, e che hanno riportato condanna a pena detentiva
per   reati   non  colposi  o  sono  stati  sottoposti  a  misura  di
prevenzione.
    3.  I  suddetti  requisiti  debbono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.

        
      
                               Art. 3.
                       Esclusione dal concorso
    1.  Sono  esclusi  dal  concorso  i candidati non in possesso dei
requisiti previsti dal precedente art. 2.
    2. A norma dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3  non  possono  essere  ammessi al
concorso  coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione.
    3.   A  norma  dell'art. 128,  secondo  comma,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3,  non possono,
altresi',  concorrere  coloro  che siano stati dichiarati decaduti da
altro  impiego  presso  una pubblica amministrazione, per i motivi di
cui alla lettera d) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    4. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
dal bando e' disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del
Direttore    generale    del    personale    e    della    formazione
dell'amministrazione penitenziaria.
    5.  Il  candidato che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti per l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisico   ed   attitudinale   o  per  le  prove  d'esame,  sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.

        
      
                               Art. 4.
             Compilazione e presentazione delle domande
    1.  Le  domande  di  partecipazione  al concorso, da redigersi in
carta  semplice secondo lo schema allegato al presente provvedimento,
dovranno  essere trasmesse con raccomandata con avviso di ricevimento
o presentate direttamente al Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale
e   della   formazione   -  Ufficio  III  Concorsi  pubblici  polizia
penitenziaria  -  Largo  Luigi  Daga,  n. 2, 00164 Roma - nel termine
perentorio   di   giorni   trenta,   che  decorre  dalla  data  della
pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".
    2.  Non  si  terra' conto delle domande non firmate dal candidato
ne' saranno accolte le domande spedite, per qualsiasi causa, oltre il
termine   previsto.   La  data  di  presentazione  delle  domande  e'
stabilita:
      in  caso  di  presentazione  diretta, dal timbro a data apposto
sulla   domanda   dal   personale   dell'amministrazione  addetto  al
ricevimento;
      in   caso   di   spedizione  per  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,   dal   timbro   a  data  apposto  dall'ufficio  postale
accettante.
    3.  Le domande devono essere redatte secondo lo schema del modulo
che  viene  allegato  al  bando  di  concorso,  riportando  tutte  le
indicazioni  che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a
fornire.
    4.    L'amministrazione    penitenziaria    non   assume   alcuna
responsabilita'  per  la  dispersione  di comunicazioni dipendente da
inesatte  o incomplete indicazioni di recapito da parte del candidato
oppure   da   mancata   o   tardiva   comunicazione  del  cambiamento
dell'indirizzo  indicato  nella  domanda,  ne' per eventuali disguidi
postali  o  telegrafici  o  ad  altre  cause  non  imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
    5. Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati devono
dichiarare sotto la propria responsabilita':
      a) il  cognome  ed il nome (le donne devono indicare il cognome
da nubile) ;
      b) la data e il luogo di nascita;
      c) il codice fiscale;
      d) il possesso della cittadinanza italiana;
      e) il godimento dei diritti politici e civili;
      f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;
      g) l'immunita'  da  condanne  penali  riportate  e l'assenza di
procedimenti penali pendenti a carico;
      h) i  titoli  di studio, con l'indicazione dell'istituto che li
ha rilasciati e della data in cui sono stati conseguiti;
      i) eventuali titoli per i quali e' ammessa valutazione prevista
dall'art. 8, comma 2, del presente bando di concorso;
      j) la  posizione,  per  i soli candidati di sesso maschile, nei
riguardi  degli  obblighi  di leva, con la precisazione di non essere
stati  ammessi  a  prestare  servizio  militare non armato o servizio
sostitutivo civile;
      k) se  sono  o  siano stati impiegati come dipendenti presso le
pubbliche  amministrazioni  (le  eventuali  cause  di risoluzione dei
precedenti rapporti di pubblico impiego devono essere indicate in una
dichiarazione da allegare alla domanda) ;
      l) il  possesso  di eventuali titoli di preferenza o precedenza
di  cui  all'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
9 maggio 1984, n. 487 e successive modificazioni;
      m) la  residenza,  ed  eventualmente  il  domicilio,  al  quale
dovranno  essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso
e  l'impegno  di  comunicare  tempestivamente a mezzo di raccomandata
postale le eventuali variazioni dello stesso.

        
      
                               Art. 5.
                      Accertamenti psico-fisici
    1.  I  candidati  sono  sottoposti, nel luogo, giorno ed ora, che
verranno   loro   preventivamente   comunicati,   agli   accertamenti
psico-fisici  ed  attitudinali.  Si  prescinde  dall'accertamento dei
predetti  requisiti  per  coloro  che  fanno gia' parte dei ruoli del
personale del Corpo di polizia penitenziaria.
    2.   Gli   accertamenti   psico-fisici  sono  effettuati  da  una
commissione  composta  da  un  dirigente  medico che la presiede e da
quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'amministrazione
penitenziaria  ovvero  individuabili  secondo  le modalita' di cui al
comma  secondo  dell'art. 120  del  d.lgs.  n. 443/92. La funzione di
segretario  della  predetta  commissione  e' svolta da un funzionario
dell'amministrazione  penitenziaria  con qualifica non inferiore alla
ottava,   ovvero  appartenente  all'area  funzionale  C  -  posizione
economica C2.
    3.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici  il
candidato  e'  sottoposto  ad  esame  clinico  generale  ed  a  prove
strumentali e di laboratorio.
    4. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le
prove  strumentali  e di laboratorio, il Ministero della giustizia e'
autorizzato  ad avvalersi di personale qualificato mediante contratto
di  diritto privato, corrispondendo ad esso la retribuzione stabilita
con  decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e che non
puo'  superare  la  retribuzione spettante al personale di pari grado
dell'amministrazione statale.
    5.  Il  giudizio  di  idoneita' o di non idoneita' espresso dalla
commissione  medica e' definitivo e comporta, in caso di inidoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato dal
Direttore    generale    del    personale    e    della    formazione
dell'amministrazione penitenziaria.
    6.  La  commissione  medica e' nominata con decreto del Direttore
generale   del  personale  e  della  formazione  dell'amministrazione
penitenziaria.
    7.   Per   supplire   ad  eventuali  assenze  o  impedimenti  del
presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione,
puo' essere prevista la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, di
uno  o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti,
da   effettuarsi   con   lo  stesso  decreto  di  costituzione  della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

        
      
                               Art. 6.
                      Accertamenti attitudinali
    1.   I   candidati   che   risultano   idonei  agli  accertamenti
psico-fisici  sono  sottoposti  ad  un  esame attitudinale diretto ad
accertare  il  possesso,  ai  fini del servizio penitenziario, di una
personalita'   sufficientemente   matura   con  stabilita'  del  tono
dell'umore,   delle  capacita'  di  controllare  le  proprie  istanze
istintuali,  di uno spiccato senso di responsabilita', avuto riguardo
alle  capacita'  di  critica  e  di  autocritica  ed  al  livello  di
autostima.
    2.  La  Commissione  esaminatrice  che  procede agli accertamenti
attitudinali  e'  composta  da  un presidente scelto tra i funzionari
dell'amministrazione  penitenziaria con la qualifica dirigenziale, da
due  funzionari  con  qualifica  non  inferiore  alla  ottava, ovvero
appartenenti  all'area  funzionale  C  -  posizione  economica C2, in
possesso  del  titolo  di  selettore  e  da  due  psicologi  o medici
specializzati  in  psicologia, individuati ai sensi dell'art. 132 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le
funzioni    di    segretario    sono   svolte   da   un   funzionario
dell'amministrazione  penitenziaria  con  la  qualifica non inferiore
all'ottava,  ovvero  appartenenti  all'area  funzionale C - posizione
economica C2.
    3.   Ai   fini   dell'accertamento  del  possesso  dei  requisiti
attitudinali,  al  candidato  e' proposta, dalla commissione prevista
dal precedente comma 2, una serie di domande a risposta sintetica o a
scelta   multipla,   collettive   ed  individuali,  integrata  da  un
colloquio.
    4.  Le  domande  a  risposta  sintetica  o a scelta multipla sono
predisposte  avuto  riguardo  alle  funzioni ed ai compiti propri del
ruolo  e  della  qualifica  cui  il  candidato  stesso  aspira e sono
approvate  con  decreto del Ministro della giustizia, su proposta del
Capo  del  Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Esse sono
aggiornate   sulla   base  dei  contatti  e  relazioni  con  istituti
specializzati  pubblici  universitari,  per seguire i progressi della
psicologia applicata, in campo nazionale e internazionale.
    5.  Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede
di   accertamento   delle  qualita'  attitudinali,  e'  definitivo  e
comporta,  in  caso  di  non idoneita', l'esclusione dal concorso che
viene  disposta  con  decreto  motivato  del  Direttore  generale del
personale e della formazione dell'amministrazione penitenziaria.
    6.  La  commissione  attitudinale  e'  nominata  con  decreto del
Direttore    generale    del    personale    e    della    formazione
dell'amministrazione penitenziaria.
    7.   Per   supplire   ad  eventuali  assenze  o  impedimenti  del
presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione,
puo' essere prevista la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, di
uno  o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti,
da   effettuarsi   con   lo  stesso  decreto  di  costituzione  della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

        
      
                               Art. 7.
                      Commissione esaminatrice
    1. La Commissione esaminatrice e' composta da:
      a) un  dirigente generale dell'amministrazione penitenziaria in
servizio  presso  il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,
con funzioni di presidente;
      b)   un   dirigente   in   servizio   presso   il  Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, con funzioni di componente;
      c)  un  insegnante di composizione presso un istituto superiore
di studi musicali e coreutici, con funzioni di componente;
      d) due   insegnanti  di  strumentazione  per  banda  presso  un
istituto  superiore  di  studi  musicali e coreutici o due esperti in
materia, con funzioni di componenti.
    2.  Svolge  le  funzioni  di  segretario un appartenente ai ruoli
direttivi  del  Corpo di polizia penitenziaria ovvero da un ufficiale
r.e.  del  disciolto  Corpo  degli  agenti  di  custodia di grado non
superiore a tenente colonnello, ovvero da un funzionario appartenente
all'area  funzionale  C,  in  servizio  presso  il Dipartimento della
amministrazione penitenziaria.
    3.  La commissione e' nominata con decreto del Direttore generale
del personale e della formazione dell'amministrazione penitenziaria.
    4.   Per   supplire   ad  eventuali  assenze  o  impedimenti  del
presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione,
puo' essere prevista la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, di
uno  o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti,
da   effettuarsi   con   lo  stesso  decreto  di  costituzione  della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

        
      
                               Art. 8.
                          Titoli valutabili
    1.  Prima  delle  prove  di  esame,  la  commissione esaminatrice
individuata dal precedente art. 7 procede alla valutazione dei titoli
posseduti dai candidati.
    2.  Le  categorie  dei  titoli  da  ammettere a valutazione ed il
punteggio  massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, sono
stabiliti come segue:
      a) Categoria I - titoli accademici:
        diploma  in  discipline  delle  arti,  della  musica  e dello
spettacolo ed equiparati: fino a punti 4;
        diplomi  conseguiti  presso  gli  istituti superiori di studi
musicali e coreutici: fino a punti 8;
      b) Categoria II - titoli didattici:
        incarichi   di  insegnamento  musicale  presso  gli  istituti
superiori  di studi musicali e coreutici o altri tipi di scuola: fino
a punti 4;
      c) Categoria III - titoli professionali:
        attivita'   ed   incarichi  svolti  connessi  alla  specifica
professionalita': fino a punti 8.
    3.   Nell'ambito   delle   suddette   categorie   la  commissione
esaminatrice  determina  i  titoli valutabili ed i criteri di massima
per  la  valutazione  degli  stessi e per l'attribuzione dei relativi
punteggi.
    4.  La  commissione  esaminatrice  annota  i titoli valutati ed i
relativi  punteggi  su  apposite  schede individuali, sottoscritte da
tutti  i  componenti che saranno allegate al fascicolo concorsuale di
ciascun candidato.
    5.  La somma dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli
costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

        
      
                               Art. 9.
                            Prove d'esame
    1. Le prove concorsuali consistono in:
      a) un  esame scritto, articolato su tre prove, come specificato
nel successivo art. 10;
      b) un  esame  orale  ed  un  esame  pratico come specificato al
successivo art. 11.
    2.  I  candidati,  ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal  concorso,  sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento
di  riconoscimento,  per  sostenere  le  prove  d'esame indicate alla
lettera a)  del  precedente comma, nella sede, nei giorni e nelle ore
fissati che saranno preventivamente loro comunicati.
    3. L'avviso per la presentazione alle prove d'esame indicate alla
lettera  a) e b) del precedente comma sara' dato ai singoli candidati
almeno  venti  giorni  prima di quello in cui essi devono sostenerla,
mediante  apposita  nota  ministeriale  che  sara'  inviata presso il
recapito indicato nella domanda.
    4. Per lo svolgimento delle prove d'esame si applicano, in quanto
compatibili,  le  disposizioni  contenute  nel decreto del Presidente
della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487  e successive modifiche ed
integrazioni.

        
      
                              Art. 10.
                            Prove scritte
    1.  I  candidati sostengono le seguenti tre prove scritte su temi
individuati dalla commissione, cosi' distinte:
      a) prima  prova:  composizione  di una fuga a quattro parti, da
svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
      b) seconda prova: composizione di una marcia eroica o funebre o
trionfale  o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale,
da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
      c) terza  prova: strumentazione per banda di un brano di musica
per  pianoforte,  organo  o  per  orchestra,  da svolgere in un tempo
massimo di diciotto ore.
    2.  Il  punteggio  complessivo  di  merito  delle  prove scritte,
espresso in cinquantesimi, e' dato dalla media dei punteggi riportati
in ciascuna prova.
    3. E' ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato
che  abbia  riportato  un  punteggio  di  merito  di  almeno 35/50 in
ciascuna  delle  prove  scritte ed un punteggio complessivo di merito
non inferiore a 40/50.

        
      
                              Art. 11.
                     Prova orale e prova pratica
    1.  I  candidati  che  hanno  superato le prove scritte di cui al
precedente art. 10 sono ammessi a sostenere le seguenti prove:
      a) una prova orale vertente sulle materie di seguito indicate:
        1)  organizzazione  delle  bande  musicali  e  loro  sviluppo
storico;
        2)  tecnica  di  tutti  gli  strumenti compresi nell'organico
strumentale;
        3) vari tipi di partitura;
        4) impiego degli strumenti suddetti;
      b) una   prova   pratica   consistente  nella  concertazione  e
direzione  di  uno  o  piu'  brani,  a  scelta della commissione, che
saranno  lasciati  da studiare al candidato per un tempo conveniente,
stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.
    2.  La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il
candidato  ha  riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50
in ciascuna di esse.

        
      
                              Art. 12.
                             Graduatoria
    1.  Ultimate  le  procedure  concorsuali  la commissione forma la
graduatoria  di  merito  sulla  base  dei  voti conseguiti da ciascun
candidato ai sensi degli articoli precedenti.
    2.  Il  punteggio  di  merito  finale  per  la  formazione  della
graduatoria  e'  dato  dalla somma della media dei punteggi riportati
nelle  prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei
titoli.
    3.  A  parita' di merito saranno applicate le preferenze previste
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio  1994,  n. 487  e  successive modificazioni ed integrazioni.
Costituisce  titolo  di  preferenza  assoluta,  a  parita' di merito,
l'appartenenza al Corpo di polizia penitenziaria.
    4.  Con  decreto  del  Direttore  generale  del personale e della
formazione   dell'amministrazione   penitenziaria,   riconosciuta  la
regolarita'  del  procedimento,  viene  approvata  la graduatoria del
concorso  ed  il  concorrente  primo  classificato  sara'  dichiarato
vincitore del concorso medesimo.
    5.  La  graduatoria  del  vincitore  e  quella  degli idonei sono
pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.
    6.  Di  tale  pubblicazione  viene  data  notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    7.  Dalla  data  di  pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per eventuali impugnative.

        
      
                              Art. 13.
   Inquadramento e nomina a maestro direttore della banda musicale
    1.  Il candidato classificatosi primo nella graduatoria finale e'
nominato  maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia
penitenziaria.
    2.  L'amministrazione penitenziaria, in caso di rinunzia da parte
del  primo  classificato,  si  riserva  la  facolta'  di  nominare il
candidato  che segue immediatamente in graduatoria e cosi' di seguito
in caso di ulteriori nuove rinunce.
    3. Il maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia
penitenziaria  e'  inquadrato nel ruolo direttivo ordinario del Corpo
medesimo con la qualifica di commissario penitenziario e frequenta un
corso  di formazione tecnico professionale nelle materie fondamentali
relative  al  servizio di istituto, della durata non inferiore a mesi
sei.
    4.  Le modalita' di svolgimento del corso ed i relativi programmi
di  insegnamento sono stabiliti con decreto del Capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria.

        
      
                              Art. 14.
                   Trattamento dei dati personali
    1.  Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati nelle domande di
partecipazione al concorso saranno raccolti presso il Ministero della
giustizia   -   Dipartimento   dell'amministrazione  penitenziaria  -
Direzione  generale  del  personale  e della formazione - Ufficio III
Concorsi  polizia  penitenziaria,  per  le  finalita' di gestione del
concorso medesimo.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle   amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate  allo
svolgimento  del  concorso  o  alla posizione giuridico-economica del
candidato.
    4.  L'interessato  gode,  ove  applicabili,  dei  diritti  di cui
all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003.
    5.  Tali  diritti  potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero   della   giustizia   -  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione -
Ufficio III - Concorsi polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga n. 2,
Roma, titolare del trattamento.
    6.   Il  responsabile  del  trattamento  e'  il  Direttore  della
Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio III.

        
      
                              Art. 15.
                        Norma di salvaguardia
    1.  Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione
la normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
    Il  presente  provvedimento  sara' trasmesso all'Ufficio centrale
del  bilancio  presso il Ministero della giustizia e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 7 dicembre 2007
                               Il direttore generale: De Pascalis