Concorso per 100 primi ricercatori (lazio) ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 100
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 1 del 04-01-2008
Sintesi: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' CONCORSO   (scad.  18 febbraio 2008) Selezione riservata, per titoli, per cento posti di primo ricercatore in prova / II livello professionale / indetta ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL relativo al ...
Ente: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 23-01-2008
Data Scadenza bando 18-02-2008
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
CONCORSO   (scad.  18 febbraio 2008)
Selezione riservata, per titoli, per cento posti di primo ricercatore
in  prova / II livello professionale / indetta ai sensi dell'art. 15,
comma 5, del CCNL relativo al comparto delle istituzioni e degli enti
di ricerca e sperimentazione, stipulato il 7 aprile 2006.
(Decreto n. 375/2007)

IL  DIRETTORE  DELLA  DIREZIONE  CENTRALE DELLE RISORSE UMANE E DEGLI
                           AFFARI GENERALI

    Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  29 ottobre 1999, n. 419, recante
riordinamento del sistema degli Enti pubblici;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001,
n. 70,  concernente  il  regolamento  di organizzazione dell'Istituto
superiore   di   sanita'  a  norma  dell'art. 9  del  citato  decreto
legislativo n. 419/1999;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  che  garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  Testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
    Visto  il  Contratto  collettivo  nazionale di lavoro relativo al
personale delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione
stipulato il 7 aprile 2006;
    Visto   il   decreto   presidenziale   in  data  3 ottobre  2002,
concernente  il  regolamento  recante  norme  per il reclutamento del
personale  dell'Istituto  superiore  di  sanita' e sulle modalita' di
conferimento  degli  incarichi  e  delle borse di studio e successive
modificazioni;
    Visto   il   decreto  presidenziale  in  data  24  gennaio  2003,
concernente   il   regolamento  recante  norme  per  l'organizzazione
strutturale  e  la  disciplina  del rapporto di lavoro dei dipendenti
dell'Istituto  predetto,  come  modificato con decreto del Presidente
dell'Istituto stesso 9 novembre 2005;
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
    Visto il decreto presidenziale in data 17 luglio 2007, emanato ai
sensi   del  suddetto  decreto  legislativo  n. 196,  concernente  il
"Regolamento  per  il  trattamento  dei  dati  sensibili e giudiziari
dell'Istituto superiore di sanita";
    Visto  in  particolare  l'art. 15, comma 5, del predetto CCNL che
prevede   criteri   e   modalita'   per  l'attivazione  di  selezioni
all'interno  dei  profili di ricercatore e tecnologo per l'accesso al
secondo  livello del profilo professionale di ricercatore e tecnologo
da   parte  del  personale  appartenente  al  livello  immediatamente
inferiore;
    Visto  l'art. 15,  comma 9, del citato CCNL, ove e' stabilito che
gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al medesimo
articolo decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2007) ;
    Vista  la  deliberazione  n. 2  allegata  al  verbale  n. 77  del
17 luglio  2007  con  la  quale  il  Consiglio di amministrazione del
predetto  Istituto  ha  approvato,  tra l'altro, l'attivazione di una
procedura  selettiva,  ai  sensi  del  sopracitato  art. 15,  per  la
copertura   di   cento  posti  di  primo  ricercatore  -  II  livello
professionale del predetto Istituto, nonche' le relative modalita' di
svolgimento;
    Vista  la  deliberazione  n. 6  allegata  al  verbale  n. 78  del
12 settembre   2007   con   la   quale   il   predetto  Consiglio  di
amministrazione   ha  approvato  parziali  modifiche  alle  modalita'
concernenti la procedura selettiva di cui sopra;
    Ritenuto  di  dare  esecuzione  alle  predette  deliberazioni del
Consiglio di amministrazione;
    Visto  il  contratto  integrativo  relativo  alle opportunita' di
sviluppo   professionale  del  personale  dei  profili  professionali
ricercatore  e  tecnologo,  art. 15,  commi  5 e 6, del CCNL 7 aprile
2006, firmato con le Organizzazioni sindacali il 4 dicembre 2007;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  E' indetta, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL relativo
al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione  stipulato il 7 aprile 2006, una selezione riservata,
per  titoli,  per  cento  posti  di  primo  ricercatore in prova - II
livello professionale dell'Istituto superiore di sanita'.

        
      
                               Art. 2.
    1.   Alla   suddetta  selezione  sono  ammessi  a  partecipare  i
ricercatori  -  III  livello professionale dell'Istituto superiore di
sanita',  con  rapporto  di lavoro a tempo indeterminato, in servizio
alla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica,  che rivestivano tale profilo gia' alla
data  del  1° gennaio  2007.  Il  possesso  di  tale  requisito sara'
accertato d'ufficio.
    2.   E'   richiesto,   altresi',   il   possesso   del  requisito
dell'idoneita' fisica all'impiego in qualita' di primo ricercatore.

        
      
                               Art. 3.
    1.  La  domanda  di  ammissione  alla selezione, redatta in carta
semplice, dovra' essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata all'Ufficio VI - reclutamento del personale e
borse  di studio della Direzione centrale delle risorse umane e degli
affari  generali dell'Istituto superiore di sanita' ovvero presentata
direttamente  a  detto ufficio, entro il termine perentorio di giorni
quarantacinque,  che decorre dalla data di pubblicazione del presente
decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica.  Qualora tale
termine  venga  a scadere in giorno festivo deve intendersi protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
    2.  Al  fine dell'accertamento della produzione della domanda nel
termine  sopra indicato fara' fede, per le domande spedite a mezzo di
raccomandata, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    3. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di spedizione
per poterla esibire a richiesta dell'amministrazione.
    4.   La  domanda  presentata  direttamente  al  suddetto  Ufficio
reclutamento del personale e borse di studio dovra' essere consegnata
presso  l'Ufficio  medesimo  corredata  da  copia della stessa; sulla
copia  verra' posto il timbro dell'Ufficio e la data di presentazione
e la stessa verra' riconsegnata all'interessato.
    5.  Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la
causa,    anche    se   non   imputabile   al   candidato,   comporta
l'inammissibilita' del candidato stesso alla selezione.
    6.  Nella  domanda  di  ammissione  alla selezione, possibilmente
dattiloscritta   di   cui   si   allega  uno  schema  esemplificativo
(Allegato A), gli aspiranti debbono dichiarare:
      a) cognome e nome;
      b) luogo e data di nascita;
      c) di  prestare servizio presso l'Istituto superiore di sanita'
con  il  profilo  di  ricercatore  - III livello professionale - e la
relativa data di attribuzione;
      d) l'ufficio presso il quale prestano servizio;
      e) l'indirizzo  al  quale  desiderano  che  siano  trasmesse le
eventuali  comunicazioni  nonche'  il  relativo  codice di avviamento
postale  ed  il  numero  telefonico.  (Il  candidato  ha l'obbligo di
comunicare  tempestivamente  all'Ufficio reclutamento del personale e
borse di studio le eventuali variazioni del proprio recapito).
    7.  La  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  deve essere
firmata  in calce dal candidato. Non sara' presa in considerazione la
domanda non sottoscritta dal candidato.
    8.  L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di cui
all'art. 2 del presente bando potra' essere disposta in ogni momento,
con  decreto  motivato  del  direttore della Direzione centrale delle
risorse umane e degli affari generali.
    9.  L'Istituto  non  assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni  dipendente  da  inesatta  indicazione  del recapito da
parte  del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento  dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque  imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
    10.   Per   informazioni   relative   alla  selezione  e  per  la
presentazione delle domande l'Ufficio VI - reclutamento del personale
e borse di studio, sara' aperto ai candidati dalle ore 10 alle ore 12
dei giorni non festivi escluso il sabato.
    11.  Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che
il  candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito,
unitamente   ad  un  elenco  in  triplice  copia  dei  titoli  stessi
sottoscritto dal candidato.
    12.  Nel  caso  in  cui  la domanda venga presentata direttamente
all'Ufficio VI reclutamento del personale e borse di studio di cui al
comma  1  del  presente  articolo,  i  titoli  ed  il relativo elenco
dovranno  essere  consegnati in busta o plico chiusi, contestualmente
alla domanda.

        
      
                               Art. 4.
    1.  Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati nelle domande di
partecipazione  alla  selezione  saranno  raccolti  e trattati presso
l'Istituto  superiore  di  sanita'  - Ufficio VI - Direzione centrale
delle  risorse  umane  e  degli  affari  generali  - reclutamento del
personale  e  borse  di  studio,  per  le  finalita'  di gestione del
procedimento  concorsuale  e per la formazione di eventuali ulteriori
atti   allo   stesso   connessi,   anche   con   l'uso  di  procedure
informatizzate,  nei  modi  e  limiti  necessari  per perseguire tali
finalita'.
    2.   Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini
dell'accertamento  del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dalla selezione.
    3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7
del decreto legislativo n. 196/2003.

        
      
                               Art. 5.
    1.  La  commissione  di valutazione sara' nominata con successivo
decreto del Presidente dell'Istituto superiore di sanita'.

        
      
                               Art. 6.
    1.  La  commissione  di  valutazione  avra'  a  disposizione, per
ciascun  candidato,  un punteggio massimo di punti cento, distribuito
come segue:
Anzianita' di servizio
    nel  livello  di  ricercatore,  maturata alla data del 1° gennaio
2007: punti 60,00;
    Saranno  attribuiti  punti  3,60  per  anno  o  frazione  di anno
superiore a sei mesi.
    Non  saranno conteggiati gli eventuali periodi di aspettativa per
motivi di famiglia.
    Ai   fini   della   valutazione  della  suddetta  anzianita',  la
documentazione sara' acquisita d'ufficio.
Titoli di merito
    acquisiti  alla  data  del  1° gennaio  2007:  punti 40,00, cosi'
ripartiti:
      ctg.1 - pubblicazioni scientifiche: fino a punti 20,00.
    Punteggio massimo attribuibile per titolo: punti 2,50;
      ctg.2  - attivita' istituzionali quali incarichi per ispezioni,
incarichi  di responsabilita' per controllo di qualita', revisioni di
analisi,  pareri, rapporti tecnici, elaborati di servizio ecc: fino a
punti 10,00.
    Punteggio massimo per titolo: punti 2,50;
      ctg.3  - incarichi di responsabilita' di progetti o di linee di
ricerca, incarichi universitari, docenze in Corsi istituzionali: fino
a punti 2,00;
      ctg.4 - brevetti: fino a punti 2,00;
      ctg.5   -  idoneita'  in  concorsi  per  il  profilo  di  primo
ricercatore o dirigente di ricerca: fino a punti 4,00;
      ctg.   6   -  servizio  di  ruolo  altrimenti  prestato  presso
l'Istituto e altri titoli: fino a punti 2,00.
    2.  Gli  elaborati  di  servizio  sono  i  lavori  originali  che
l'impiegato  ha  svolto  nelle  proprie  attribuzioni,  per  speciale
incarico  conferitogli  dall'amministrazione  di  appartenenza  o  da
quella  presso  cui  presta  servizio  e che vertano su problemi o su
questioni    di    particolare    rilievo,   attinenti   ai   servizi
dell'amministrazione.
    3.  Le  pubblicazioni e gli elaborati di servizio dovranno essere
prodotti  in  originale ovvero, ai sensi dell'art. 19 del decreto del
Presidente   della  Repubblica  n. 445/2000,  in  semplice  fotocopia
dichiarata  conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto  di  notorieta'. I lavori in corso di stampa, eventualmente
presentati,  saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati
dalla  lettera  di accettazione dell'editore, in originale o in copia
dichiarata  conforme all'originale, ovvero, in luogo di tale lettera,
da  dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi
dell'art. 47  del  citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica
n. 445/2000,  con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi
sono  stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra'
indicare  con  esattezza  il  titolo del lavoro, il nome dei relativi
autori,  la  data  di  accettazione  nonche'  il  nome  della rivista
scientifica  nella  quale  il  lavoro  stesso  sara'  pubblicato. Non
saranno presi in considerazione lavori che non siano stati pubblicati
o accettati per la pubblicazione.
    4.  Gli  altri  titoli  di  merito  dovranno  essere  prodotti in
originale   o   copia   dichiarata  conforme  all'originale  mediante
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'.  E' possibile,
altresi',   produrre,   in   luogo   del  titolo,  una  dichiarazione
sostitutiva  della  normale certificazione, ai sensi dell'art. 46 del
citato decreto n. 445/2000, o una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' ai sensi dell'art. 47 dello stesso decreto.
    5.  Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' dovranno
essere  sottoscritte  in  presenza  del  dipendente  addetto,  ovvero
dovranno  essere  sottoscritte  e  corredate  da  copia  fotostatica,
ancorche'   non   autenticata,  di  un  documento  di  identita'  del
sottoscrittore.
    6.  Le  dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle
previste   nei   successivi  articoli del  presente  bando,  dovranno
contenere  tutti  gli  elementi  che  le  rendano utilizzabili, per i
relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno.
    7.  Le  dichiarazioni  mendaci  o la falsita' negli atti, secondo
quanto   previsto  dall'art. 76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
    8.  L'Istituto  procedera' ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
    9.  I  titoli  di  cui al presente articolo prodotti in fotocopia
semplice  non  corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale
se  ne  attesti  la  conformita'  all'originale  non saranno presi in
considerazione.
    10.  Ciascun  titolo dovra' essere numerato progressivamente e la
numerazione dovra' essere riportata nel relativo elenco.
    11.  I  titoli  eventualmente  prodotti  non  congiuntamente alla
domanda  saranno  presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione  delle domande. Tali titoli, unitamente ad un elenco in
triplice   copia   degli  stessi,  dovranno  essere  accompagnati  da
un'apposita lettera di trasmissione.
    12.  I  documenti  di  cui al presente articolo non sono soggetti
all'imposta sul bollo.
    13. I criteri di valutazione dei titoli saranno determinati dalla
commissione prima di procedere alla valutazione stessa.
    14.  Il  punteggio complessivo assegnato dalla commissione verra'
comunicato ai singoli candidati a cura della commissione stessa.

        
      
                               Art. 7.
    Ai  sensi  dell'art. 5  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  e
successive  modificazioni, il responsabile dell'istruttoria e di ogni
altro  adempimento  procedurale  e'  il  dirigente  dell'Ufficio VI -
Reclutamento del personale e borse di studio.

        
      
                               Art. 8.
    1.  Riconosciuta la regolarita' del procedimento, con decreto del
direttore della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari
generali,  sara'  approvata  la  graduatoria  di  merito  e  verranno
dichiarati i vincitori della selezione.
    2. Per i candidati eventualmente a parita' di punteggio si terra'
conto, d'ufficio, della posizione in ruolo.
    3.  La  graduatoria sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero  della  salute.  Di  tale  pubblicazione sara' data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data
di  pubblicazione  di  tale avviso decorrera' il termine per le varie
impugnative.
    4.  Trascorsi  centoventi  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
dell'avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  potranno essere restituiti i
titoli prodotti per la partecipazione alla selezione.
    5.  Trascorso  un anno dai centoventi giorni sopra indicati senza
che   il   candidato  abbia  richiesto  la  restituzione  dei  titoli
presentati, l'amministrazione si riserva di procedere allo scarto dei
medesimi.

        
      
                               Art. 9.
    1.  I  candidati  dichiarati  vincitori dovranno presentare o far
pervenire  all'Ufficio  VI  -  reclutamento  del personale e borse di
studio  della  Direzione  centrale delle risorse umane e degli affari
generali   dell'Istituto  superiore  di  sanita',  entro  il  termine
perentorio  di  trenta  giorni dal ricevimento del relativo invito, a
pena  di  non  dar  luogo  alla successiva stipulazione del contratto
individuale  di  lavoro  di cui al successivo art. 10, un certificato
medico  (in  bollo),  rilasciato  da  un medico militare ovvero da un
medico  legale  dell'azienda Unita' sanitaria locale o dall'ufficiale
sanitario,  dal  quale  risulti  l'idoneita' fisica dell'aspirante al
servizio  continuativo  ed incondizionato nell'impiego in qualita' di
primo  ricercatore  dell'Istituto  medesimo.  In  caso  di  eventuale
invalidita',  dovra'  esserne data notizia nel certificato medico con
l'indicazione   della   percentuale   di  riduzione  della  capacita'
lavorativa  e  che  le  condizioni  fisiche dell'aspirante lo rendono
idoneo  a  disimpegnare le mansioni dell'impiego in qualita' di primo
ricercatore del predetto Istituto.
    2.  Il  certificato  medico dovra' essere in data non anteriore a
sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito.
    3.  Scaduto  inutilmente  il  termine  di  cui al primo comma del
presente  articolo,  fatta  salva  la  possibilita'  di una proroga a
richiesta   dell'interessato  nel  caso  di  comprovato  impedimento,
l'Istituto superiore di sanita' comunichera' ai concorrenti vincitori
che  non  abbiano  presentato  detto certificato medico, come innanzi
precisato,  di  non  poter  dar luogo alla stipulazione del contratto
individuale di lavoro di cui al successivo art. 10.

        
      
                              Art. 10.
    1.  I  candidati  dichiarati  vincitori  che  abbiano prodotto la
documentazione  di  cui  al  precedente  art. 9  saranno  invitati  a
sottoscrivere,   ai   sensi   dell'art. 3  del  Contratto  collettivo
nazionale di lavoro per il personale del comparto delle Istituzioni e
degli  Enti  di  ricerca  e  sperimentazione sottoscritto il 7 aprile
2006,  un  contratto  individuale finalizzato all'instaurazione di un
rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato con il profilo di primo
ricercatore  -  secondo livello professionale dell'Istituto superiore
di sanita' e ad assumere servizio, contestualmente, con tale profilo.
    2.   Detto  rapporto  di  lavoro  sara'  regolato  dal  contratto
individuale  di lavoro, dai contratti collettivi di comparto, nonche'
dalle   norme   in   materia   di  pubblico  impiego  non  dichiarate
disapplicabili dal contratto collettivo vigente.
    3.  E' condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro,
senza  obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura
concorsuale che ne costituisce il presupposto.
    4.  Gli  effetti  giuridici  ed  economici del predetto contratto
individuale di lavoro decorreranno dal 1° gennaio 2007.
    5.   Ai  vincitori  assunti  in  servizio  sara'  corrisposto  il
trattamento   economico   iniziale   relativo  al  profilo  di  primo
ricercatore  - secondo livello professionale - previsto dal Contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  -  sottoscritto  il  7 aprile 2006
quadriennio  normativo  2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003
ed  al  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  7 aprile 2006 -
secondo  biennio economico 2004-2005, oltre agli assegni spettanti ai
sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
    6. I candidati assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo
di prova che avra' la durata di quarantacinque giorni.
    7.  Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto
da una delle parti il dipendente si intende confermato in servizio.
    8.  Sara'  considerato  rinunciatario  il  vincitore  che  non si
presenti,  senza  giustificato  motivo,  per  la  sottoscrizione  del
contratto  individuale  di  lavoro e per la contestuale assunzione in
servizio.

        
      
                              Art. 11.
    1.  Agli  oneri conseguenti la selezione di cui al presente bando
si  fara'  fronte  con  le risorse determinate ai sensi dell'art. 15,
comma 7, del Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il
7 aprile 2006.
    2.   Il   presente   bando   sara'  inserito  nel  sito  Internet
dell'Istituto superiore di sanita' WWW.ISS.IT
      Roma, 11 dicembre 2007
Il  direttore  della  direzione  centrale delle risorse umane e degli
                           affari generali
                              Pasquali

        
      
                             Allegato A

(Schema  esemplificativo  della  domanda  da compilarsi possibilmente
dattiloscritta)

    Il                                                   sottoscritto
.....................................................................
........  nato  a  (prov. di ....................) il ...............
chiede  di  essere  ammesso a partecipare alla selezione, per titoli,
per   cento  posti  di  primo  ricercatore  in  prova  -  II  livello
professionale  dell'Istituto  superiore  di sanita', pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 1 del 4 gennaio 2008.
    Dichiara sotto la propria responsabilita' che:
      1)  presta  servizio presso l'Istituto superiore di sanita' con
il  profilo  di ricercatore - III livello professionale attribuitogli
dal ...............;
      2)    presta    servizio    presso    il    seguente    ufficio
.............................;
      3)  desidera  ricevere le eventuali comunicazioni relative alla
selezione  al seguente indirizzo: c.a.p. ............... citta' tel.:
....................
Data
                                                                Firma