Concorso per 3 dirigenti di seconda fascia (lazio) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 3
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 96 del 04-12-2007
Sintesi: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CONCORSO   (scad.  3 gennaio 2008) Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di tre posti di dirigente di seconda fascia in prova presso il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di ...
Ente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 13-12-2007
Data Scadenza bando 03-01-2008
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CONCORSO   (scad.  3 gennaio 2008)
Concorso  pubblico,  per  esami,  per il conferimento di tre posti di
dirigente  di  seconda  fascia in prova presso il Dipartimento per le
politiche di sviluppo e di coesione.
                        IL DIRETTORE GENERALE

    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ;
    Vista  la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive integrazioni
e  modificazioni  "Azioni positive per la realizzazione della parita'
uomo-donna nel lavoro";
    Vista  la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate  e  la  circolare  della  Presidenza  del  Consiglio dei
Ministri  24 luglio  1999,  n. 6  sull'applicazione  dell'art.  20 ai
portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio   1994,   n. 174,  recante  la  disciplina  d'accesso  dei
cittadini  degli  Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso  le  Amministrazioni pubbliche, che richiede il possesso della
cittadinanza italiana per l'accesso alle qualifiche dirigenziali;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni, recante norme
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  Amministrazioni  e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
    Visti in particolare, per quanto riguarda le preferenze a parita'
di  punteggio,  l'art. 5  del  predetto  decreto del Presidente della
Repubblica  n. 487/1994  nonche'  l'art. 39,  comma  15  del  decreto
legislativo  12 maggio  1995,  n. 196,  come modificato dall'art. 18,
comma 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
    Vista   la  legge  18 febbraio  1999,  n. 28  ed  in  particolare
l'art. 19  sull'esenzione  dall'imposta  di  bollo  per le domande di
concorso  e  di  assunzione  presso  le Pubbliche amministrazioni, di
rettifica  dell'art. 3,  nota 2 della Tabella allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  le  norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
    Vista  la  legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per
il  riordino  della  dirigenza  statale  e per favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;
    Visto  il  decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   3 novembre  1999,  n. 509,  come  ora
modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
    Visto  il  decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, recante
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
    Visto  il  decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  28 novembre 2000, recante determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche;
    Vista  la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto con il Ministro della funzione pubblica
5 maggio 2004, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL)
secondo  il  vecchio  ordinamento  alle  nuove  classi  delle  lauree
specialistiche   (LS),  ai  fini  della  partecipazione  ai  concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   in  data  16 marzo  2007  recante  la
"Determinazione    delle    classi    delle    lauree   universitarie
specialistiche";
    Visto  il  decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   in  data  16 marzo  2007  recante  la
"Determinazione delle classi di laurea magistrale";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  il  vigente  Contratto  collettivo nazionale di lavoro del
personale dirigente dell'Area I;
    Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 settembre
2004,  n. 272, che in attuazione dell'art. 28 del decreto legislativo
30 marzo  2001,  n. 165,  e successive modificazioni ed integrazioni,
disciplina le modalita' di accesso alla qualifica di dirigente;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n. 108,   concernente   il   "Regolamento   recante   disciplina  per
l'istituzione,  l'organizzazione  ed  il  funzionamento del ruolo dei
dirigenti  presso le Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo";
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184  recante  il  "Regolamento per la disciplina per il diritto di
accesso ai documenti amministrativi";
    Vista  la  legge  27 dicembre 1997, n. 449, recante Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'art. 39;
    Vista  la legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante Disposizioni per
la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato, in
particolare l'art. 20;
    Vista  la  legge  30 dicembre  2004,  n. 311  ed  in  particolare
l'art. 1  comma  93  ove  e' previsto che, entro il 30 aprile 2005 le
amministrazioni   dello  Stato  rideterminano  le  proprie  dotazioni
organiche;
    Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006, n. 181, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 recanti disposizioni
urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 28 giugno 2007, concernente termine e modalita' di trasferimento
delle   risorse   finanziarie,  umane  e  strumentali  del  Ministero
dell'economie  e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico,
in  relazione al trasferimento di funzioni in materia di politiche di
sviluppo e coesione;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
4 agosto  2005,  con il quale il Ministero dell'economia e finanze e'
stato  autorizzato  a  mettere a concorso cento posti di dirigente, e
tenuto  conto che l'art. 8, comma 7 del citato decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri 28 giugno 2007 attribuisce al Ministero
dello sviluppo economico una quota parte di tale autorizzazione, pari
a tre unita', per le esigenze di copertura degli organici trasferiti;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze
3 maggio 2006 con cui, fra l'altro, viene dato ulteriore seguito alla
predetta  autorizzazione  per  quanto  riguarda il medesimo Ministero
dell'economia e delle finanze;
    Considerato  che sussistono vacanze notevolmente superiori ai tre
posti per i quali e' autorizzato il concorso di cui al presente bando
sia  nella  dotazione  organica  trasferita  dall'art.  2,  comma  2,
allegato  3,  del  citato  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri   28 giugno   2007,   sia  nella  nuova  dotazione  organica
complessiva  del  Ministero dello sviluppo economico come determinata
nel   regolamento   di  organizzazione  del  Ministero  in  corso  di
emanazione  ai  sensi  dell'art.  1, comma 404 e seguenti della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
    Considerato  che,  sulla base del combinato disposto dell'art. 3,
comma  2,  e  dell'art. 22, comma 2, del predetto regolamento decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 272/2004,  in  sede  di  prima
applicazione  il  trenta  per  cento  dei  posti  messi a concorso e'
riservato  al  personale  appartenente  da  almeno quindici anni alla
qualifica  apicale, comunque denominata, della carriera direttiva nel
Ministero dello sviluppo economico, e nel caso in cui detta quota non
venga  interamente  coperta  da  personale  avente le caratteristiche
sopra  citate,  la  parte rimanente, fino alla concorrenza del trenta
per  cento  dei posti messi a concorso, e' riservata al personale del
Ministero dello sviluppo economico;
    Ritenuto  di  dover  precisare  che ai fini del presente bando si
intende:  per  diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata
non  inferiore  a  quattro  anni,  conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per  laurea  (L) il titolo accademico di durata triennale; per laurea
specialistica  (LS),  ora  denominata laurea magistrale (LM) ai sensi
dell'art. 3,   comma   1,   lettera   b),  del  decreto  ministeriale
22 dicembre  2004, n. 270, il titolo accademico, di durata normale di
due  anni,  conseguito  dopo  la  laurea (L) di durata triennale; per
diploma   di  specializzazione  (DS)  il  titolo  accademico  di  cui
all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004, conseguito
presso  le  scuole  di  specializzazione  individuate con decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca; per dottorato di
ricerca  (DR)  il  titolo  accademico di cui all'art. 3, comma 2, del
decreto  ministeriale  n. 270/2004,  conseguito  ai sensi della legge
3 luglio 1998, n. 210;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23 marzo   1995,   e   successive   modificazioni,   concernente   la
determinazione  dei  compensi  da  corrispondere  ai componenti delle
commissioni  esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di
tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;
    Visto  gli  articoli 127  e 128 del testo unico di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte
non disapplicata dalla contrattazione collettiva di comparto;
    Vista  la  sentenza  della  Corte  costituzionale n. 329 del 11 e
27 luglio 2007 relativa al citato art. 128;
    Assolti  gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
e integrazioni;
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti ;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti, per
l'accesso  alla  qualifica  di dirigente di seconda fascia, in prova,
nel  ruolo  dei  dirigenti del Ministero dello sviluppo economico, da
assegnare al Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione.

        
      
                               Art. 2.

                          Riserva di posti

    1.   Il   30%   dei  posti  messi  a  concorso,  in  applicazione
dell'art. 22,  comma  2,  del decreto del Presidente della Repubblica
24 settembre  2004,  n. 272,  e' riservato al personale del Ministero
dello  sviluppo  economico  appartenente da almeno quindici anni alla
qualifica  apicale,  comunque  denominata,  della  carriera direttiva
purche' in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.
    2.  Nel caso in cui la quota di cui al comma precedente non venga
in tal modo ricoperta, la parte rimanente sara' comunque riservata al
personale dipendente del Ministero dello sviluppo economico che e' in
possesso  dei  requisiti  di  cui  al  successivo  art. 3. E, ove non
coperta  in  tal  modo sara' conferita a concorrente non riservatario
secondo l'ordine di graduatoria.
    3.  Coloro  che  intendono  avvalersi  della riserva devono farne
espressa  richiesta  nella  domanda  di  partecipazione  al concorso,
nonche'  dichiarare  il  possesso del relativo titolo, secondo quanto
specificato  nel  successivo  art. 4, pena l'esclusione dal beneficio
della riserva medesima.

        
      
                               Art. 3.

                     Requisiti per l'ammissione

    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  i candidati devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana;
      b) iscrizione nelle liste elettorali;
      c) possesso  di  laurea  specialistica  (LS)  ovvero diploma di
laurea  (DL)  secondo  il  vecchio  ordinamento  ovvero del titolo di
studio  di  primo  livello  denominato  laurea  (L) conseguito presso
Universita' o istituti di istruzione universitaria equiparati.
    I  diplomi  di  laurea  conseguiti all'estero saranno considerati
utili  purche' riconosciuti equipollenti ad uno dei diplomi di laurea
italiani:  a  tal  fine  nella  domanda  di  concorso  devono  essere
indicati,  a  pena  di  esclusione,  gli estremi del provvedimento di
riconoscimento  dell'equipollenza  al corrispondente titolo di studio
italiano  in  base  alla  normativa  vigente;  le equipollenze devono
sussistere   alla   data   di  scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande;
      d) trovarsi altresi' in una delle seguenti condizioni:
        I.    essere    dipendenti    di    ruolo   delle   pubbliche
amministrazioni, muniti di uno dei suddetti titoli di studio, ed aver
compiuto   almeno   cinque  anni  di  servizio  svolti  in  posizioni
funzionali  per  l'accesso  alle  quali  e' richiesto il possesso del
diploma di laurea;
        II.    essere    dipendenti    di   ruolo   delle   pubbliche
amministrazioni,  muniti  di  uno dei suddetti titoli di studio ed in
possesso  del diploma di specializzazione conseguito presso le Scuole
di  specializzazione  individuate  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ovvero in possesso del dottorato di
ricerca  (DR)  ed aver compiuto almeno tre anni di servizio svolti in
posizioni  funzionali  per  l'accesso  alle  quali  e'  richiesto  il
possesso del diploma di laurea;
        III.   essere   dipendenti   delle   amministrazioni  statali
reclutati  a  seguito  di  corso-concorso, muniti di uno dei suddetti
titoli  di  studio  ed  aver compiuto almeno quattro anni di servizio
svolti  in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso di uno dei suddetti titoli di studio;
        IV. essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e
strutture   pubbliche   non  ricomprese  nel  campo  di  applicazione
dell'art. 1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
muniti di uno dei suddetti titoli di studio ed aver svolto per almeno
due anni le funzioni dirigenziali;
        V.  aver  ricoperto  incarichi  dirigenziali  o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni,
purche' muniti di uno dei suddetti titoli di studio;
        VI.  aver  maturato,  con  servizio  continuativo  per almeno
quattro  anni  presso  enti  o  organismi  internazionali, esperienze
lavorative  in  posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali
e' richiesto il possesso di uno dei suddetti titoli di studio;
      e) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del
dirigente.  L'Amministrazione  ha  facolta'  di  sottoporre  a visita
medica  di  controllo i vincitori del concorso in base alla normativa
vigente;
      f) posizione  regolare nei confronti del servizio di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo.
    2.  Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
destituiti o dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano  stati  dichiarati  decaduti  o  licenziati  da  altro  impiego
statale,  per  averlo  conseguito mediante la produzione di documenti
falsi  o  viziati da invalidita' non sanabile ai sensi dell'art. 127,
primo  comma, lettera d), e art. 128 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva l'applicazione della Sentenza
della Corte costituzionale n. 329 dell'11 e 27 luglio 2007.
    3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
    4.  Con provvedimento motivato l'Amministrazione potra' disporre,
in  qualsiasi  momento,  anche  successivamente  all'espletamento del
concorso  -  cui, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva -
l'esclusione   dal  concorso  medesimo  per  difetto  dei  prescritti
requisiti.

        
      
                               Art. 4.

           Presentazione delle domande termini e modalita'

    1.  La  domanda  di  ammissione  al  concorso,  redatta  su carta
semplice e debitamente firmata, dovra' essere presentata direttamente
o  spedita  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, con
esclusione  di  qualsiasi  altro  mezzo,  al Ministero dello sviluppo
economico,  Direzione  generale  per  i  Servizi interni - Ufficio C2
concorsi,  via  Molise n. 2 - 00187 Roma, entro il termine perentorio
di  giorni  trenta  a  decorrere  dal  giorno successivo a quello di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale. Tale termine, qualora venga a scadere
in  un  giorno  festivo,  si intendera' prorogato al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
    2.  Per  le  domande  spedite  a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento  fara'  fede  la  data  apposta  su  di essa dal servizio
postale  accettante. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta
di  spedizione  per poterla esibire a richiesta dell'Amministrazione.
Il  ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa,
anche  se  non  imputabile al candidato, comporta la inammissibilita'
del candidato stesso al concorso.
    3.  La  data  di  acquisizione della domanda presentata a mano e'
comprovata  dal  timbro  a  data  apposto su di essa dalla Segreteria
della  Direzione  generale  per  i servizi interni, via Molise n. 2 -
00187  Roma,  (Primo  piano  stanza  56)  che rilascera' ricevuta. La
ricezione  delle  istanze  di  ammissione avverra' nel giorno e negli
orari  di seguito indicati: dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10 alle
ore 17.
    4.  Non si terra' conto delle domande di partecipazione spedite o
presentate  oltre il suddetto termine ovvero con modalita' diverse da
quelle indicate nel primo comma del presente articolo.
    5.  I candidati devono indicare in alto a sinistra sulla domanda,
nonche'  sul  frontespizio  della busta contenente la domanda stessa,
nel  caso  in  cui questa sia spedita a mezzo raccomandata, il codice
del concorso: concorso a tre posti di dirigente.
    6.  Nella  domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo
il  modello  riportato  nell'unito  fac-simile,  i  candidati  devono
dichiarare,  sotto  la  propria responsabilita', ai sensi del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445, quanto
segue:
      a) il cognome ed il nome;
      b) il luogo e la data di nascita;
      c) l'indirizzo   o  il  recapito  presso  il  quale  desiderano
ricevere  le  eventuali  comunicazioni  nonche' il relativo codice di
avviamento  postale  ed  un  recapito  telefonico.  Il  candidato  ha
l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Direzione generale per i
servizi  interni  -  Ufficio C2 concorsi, le eventuali variazioni del
proprio recapito;
      d) il possesso della cittadinanza italiana;
      e) il  comune  nelle  cui liste elettorali risultano iscritti (
ovvero  i  motivi dell'eventuale non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime);
      f) il  titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data
e  dell'universita'  in  cui  e' stato conseguito. Coloro che abbiano
conseguito  all'estero  detto  titolo devono indicare gli estremi del
provvedimento di equipollenza al titolo di studio richiesto;
      g) l'idoneita'    fisica    al    servizio    continuativo   ed
incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce;
      h) l'assenza  di  condanne  penali  e di procedimenti penali in
corso.  In  caso contrario indicare le condanne riportate, le date di
sentenza  dell'autorita'  giudiziaria (da indicare anche se sia stata
concessa   amnistia,   condono,  indulto,  perdono  giudiziale  o  no
menzione, ecc.) nonche' i procedimenti penali eventualmente pendenti;
      i) i   servizi   eventualmente  prestati  presso  le  pubbliche
amministrazioni;
      j) le  eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico  impiego,  anche  a  seguito  di  sanzioni disciplinari, con
esplicita  dichiarazione di non essere stato destituito, dispensato o
licenziato  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato
decaduto  o  licenziato da un impiego statale ai sensi dell'art. 127,
primo  comma,  lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio  1957,  n. 3;  nell'ipotesi  in  cui invece sia incorso in
quest'ultima   condizione   il   candidato   dovra'   dichiararne  le
circostanze  evidenziando  perche'  ritenga  che cio' non comporti in
concreto  incompatibilita'  ai  sensi della richiamata sentenza della
Corte costituzionale n. 329 del 2007;
      k) di  essere  in  regola  con  le norme relative agli obblighi
militari;
      l) la lingua straniera prescelta fra inglese, francese, tedesco
e  spagnolo  la  cui conoscenza sara' accertata nel corso della prova
orale prevista dal presente bando;
      m) l'eventuale   possesso   dei  titoli  di  riserva  ai  sensi
dell'art. 2  del  presente  bando  e/o  di  preferenza,  a parita' di
merito,   previsti  dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   9 maggio  1994,  n. 487  e  successive  modificazioni  e
integrazioni  (Allegato  G),  specificando  eventualmente l'ufficio e
l'amministrazione    presso    cui    e'   depositata   la   relativa
documentazione.  Tali  titoli,  qualora  non espressamente dichiarati
nella  domanda  di ammissione, non saranno presi in considerazione in
sede di formazione della graduatoria finale;
    7.  La  domanda  di  partecipazione dovra' essere integrata, pena
l'esclusione  dal  concorso,  con  le  dichiarazioni  previste  negli
allegati  al  presente  bando  (A,  B,  C,  D,  E o F a seconda delle
condizioni  descritte  nel  precedente  art. 3,  comma 1, lettera d),
rispettivamente ai punti dal primo al sesto.
    In particolare il candidato:
      -  se  si  trova  nella condizione di cui al punto primo dovra'
dichiarare di essere dipendente di ruolo di pubblica amministrazione,
la  qualifica  attualmente rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio e
l'amministrazione  di  appartenenza e l'attuale sede di servizio, gli
estremi  di  eventuali  provvedimenti  relativi  alla  concessione di
periodi  di aspettativa per motivi di famiglia, la durata dei periodi
stessi,  nonche'  ogni  altro  provvedimento interruttivo del computo
dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa;
      -  se  si trova nella condizione di cui al punto secondo dovra'
dichiarare di essere dipendente di ruolo di pubblica amministrazione,
il  diploma  di specializzazione o il dottorato di ricerca posseduto,
gli  estremi  di eventuali provvedimenti relativi alla concessione di
periodi  di aspettativa per motivi di famiglia, la durata dei periodi
stessi,  nonche'  ogni  altro  provvedimento interruttivo del computo
dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa;
      -  se  si  trova  nella condizione di cui al punto terzo dovra'
dichiarare  di  essere  dipendente  statale  reclutato  a  seguito di
corso-concorso,  gli estremi di eventuali provvedimenti relativi alla
concessione  di  periodi  di  aspettativa  per motivi di famiglia, la
durata   dei   periodi   stessi,  nonche'  ogni  altro  provvedimento
interruttivo  del computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa;
      -  se  si  trova  nella posizione di cui al punto quarto dovra'
dichiarare  la  qualifica  attualmente rivestita e la sua decorrenza,
l'ufficio  e  l'ente o struttura pubblica di appartenenza e l'attuale
sede  di  servizio  e  di aver svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali,  gli  estremi  di eventuali provvedimenti relativi alla
concessione  di  periodi  di  aspettativa  per motivi di famiglia, la
durata   dei   periodi   stessi,  nonche'  ogni  altro  provvedimento
interruttivo  del computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa;
      -  se  si  trova  nella posizione di cui al punto quinto dovra'
dichiarare  l'ufficio  e  l'amministrazione  pubblica  presso  cui ha
ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati, il periodo di servizio
prestato   con   le  suddette  funzioni,  gli  estremi  di  eventuali
provvedimenti relativi alla concessione di periodi di aspettativa per
motivi  di famiglia, la durata dei periodi stessi, nonche' ogni altro
provvedimento  interruttivo del computo dell'effettivo servizio. Tale
dichiarazione dovra' essere resa anche se negativa;
      -  se  si  trova  nella  posizione di cui al punto sesto dovra'
dichiarare la posizione funzionale, l'ente o organismo internazionale
ed  il  periodo  di  servizio,  con  cui  ha  maturato,  con servizio
continuativo   per  almeno  quattro  anni  presso  enti  o  organismi
internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali
per  l'accesso  alle quali e' richiesto il possesso di uno dei titoli
di  studio previsti nel precedente art. 3, ed altresi' gli estremi di
eventuali  provvedimenti  relativi  alla  concessione  di  periodi di
aspettativa  per  motivi  di  famiglia, la durata dei periodi stessi,
nonche'   ogni   altro   provvedimento   interruttivo   del   computo
dell'effettivo  servizio. Tale dichiarazione dovra' essere resa anche
se negativa.
    8.  Il candidato portatore di handicap, fermo restando, comunque,
il  requisito dell'idoneita' fisica tale da permettere lo svolgimento
delle funzioni proprie del dirigente di seconda fascia, deve indicare
nella  domanda  la  propria  condizione  e specificare l'ausilio ed i
tempi  aggiuntivi  eventualmente  necessari  per lo svolgimento delle
prove.  Il  candidato  dovra',  altresi', allegare una certificazione
rilasciata  da  apposita  struttura  sanitaria  che in relazione allo
specifico  handicap  ed  al  tipo  di prova da sostenere, indichi gli
elementi   essenziali   occorrenti  per  la  fruizione  dei  benefici
richiesti  al  fine  di consentire all'Amministrazione di predisporre
per  tempo  i mezzi e gli strumenti atti a garantire agli interessati
una  regolare  partecipazione  al concorso. Il candidato che si trovi
nella   sopra   indicata   condizione   e'   tenuto   a   contattare,
successivamente  alla pubblicazione del diario delle prove d'esame, i
seguenti numeri telefonici: 06/47052610 - 06/47052727.
    9.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  ed il relativo
allegato  che  e'  parte  integrante  della domanda dovranno entrambi
essere   firmati  in  calce  dal  candidato.  Non  saranno  presi  in
considerazione domande ed allegati privi di firma.
    10.  I  candidati le cui domande di partecipazione, integrate dai
relativi allegati, non contengano tutte le dichiarazioni previste dal
presente articolo, relativamente al possesso dei requisiti prescritti
per  l'ammissione  al  concorso,  saranno  esclusi  dallo  stesso con
raccomandata a/r motivata.
    11.  l'Amministrazione  non assume alcuna responsabilita' in caso
di  dispersione  di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta
indicazione  dell'indirizzo  indicato  nella  domanda  da  parte  del
candidato   ovvero   da  mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del
cambiamento  dello  stesso  indirizzo,  ne'  per  disguidi  postali o
telegrafici  comunque  imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza  maggiore,  ne'  per  la  mancata  restituzione  dell'avviso di
ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata.
    12.   I   candidati   sono   ammessi  con  riserva  al  concorso.
L'Amministrazione  potra'  disporre,  con  raccomandata a/r motivata,
anche   a   procedimento   concorsuale   ultimato,  l'esclusione  dei
concorrenti in difetto dei prescritti requisiti.

        
      
                               Art. 5.

                      Commissione esaminatrice

    1.  La  commissione  esaminatrice  del concorso, da nominarsi con
successivo  provvedimento,  sara' costituita ai sensi dell'art. 4 del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 272 del 24 settembre 2004
citato nelle premesse.

        
      
                               Art. 6.

                Preselezione e calendario delle prove

    1.   Qualora   il   numero  delle  domande  lo  renda  necessario
l'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di effettuare una prova
preselettiva, consistente in una serie di domande a risposta multipla
sulle  materie oggetto delle prove scritte (100 domande in 90 minuti)
di cui al seguente art. 7, per determinare l'ammissione dei candidati
alle  successive  prove d'esame. L'Amministrazione potra' affidare la
predisposizione dei test preselettivi a qualificati istituti pubblici
e  privati. La prova preselettiva potra' essere gestita con l'ausilio
di societa' specializzate.
    2.   In  caso  di  effettuazione  della  prova  preselettiva,  il
calendario  e  le modalita' di espletamento della stessa saranno resi
noti  ai  concorrenti  con  apposito avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale del 29 febbraio 2008. In caso di rinvio
la nuova data delle prove sara' pubblicata con le stesse modalita'.
    3.  I  candidati  si  presenteranno a sostenere la predetta prova
senza  altro  preavviso  o  invito,  secondo le indicazioni contenute
nella  predetta Gazzetta Ufficiale con valore di notifica a tutti gli
effetti.
    4.  L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia
la  causa, comportera' l'esclusione dal concorso. L'esito della prova
preselettiva  non  concorrera'  alla  formazione  del  voto finale di
merito.
    5. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata
la  preselezione, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi
sessanta  posti.  Saranno ammessi, altresi', tutti i candidati aventi
il  medesimo  punteggio  del  candidato  collocatosi  al sessantesimo
posto.
    6.  Nel  caso  in  cui,  invece, non sia necessario effettuare la
preselezione,  con  lo  stesso  avviso di cui al comma 2 del presente
articolo,  i  candidati  saranno informati dei giorni, dell'ora e del
luogo in cui si svolgeranno le prove scritte stabilite nel successivo
art. 7.  Dell'eventuale  rinvio  sara' data comunicazione in Gazzetta
Ufficiale.
    7.  I  candidati  si  presenteranno a sostenere le prove scritte,
sotto  riserva  di accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, senza altro preavviso o invito, secondo
le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale.
    8.   Ai   candidati   ammessi   alla   prova   orale  sara'  data
comunicazione,  con  almeno  venti  giorni  di  anticipo,  della data
fissata   per   l'effettuazione   della   prova   stessa.   In  detta
comunicazione   saranno  riportati  i  voti  conseguiti  nelle  prove
scritte.
    9. La prova orale si svolgera' presso il Ministero dello sviluppo
economico  o  altra  sede  idonea,  in un'aula aperta al pubblico. Al
termine  di ogni seduta della prova orale la commissione esaminatrice
formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario,  sara'  affisso  nella  sede in cui la prova stessa avra'
luogo.
    10.   Per   sostenere  le  prove  d'esame  i  candidati  dovranno
presentarsi  muniti di un documento di identita' o di riconoscimento.
Qualora  l'interessato sia in possesso di un documento di identita' o
di  riconoscimento  non in corso di validita', gli stati, le qualita'
personali  ed  i  fatti  in  esso contenuti possono essere comprovati
mediate  esibizione  dello stesso, purche' l'interessato dichiari, in
calce  alla  fotocopia  del  documento,  che  i  dati  contenuti  nel
documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
    11.  Per  l'espletamento  delle  prove i concorrenti non potranno
portare  con  se'  telefoni  cellulari,  palmari,  libri,  periodici,
giornali,  quotidiani  ed  altre  pubblicazioni  di  alcun  tipo  ne'
potranno  portare  borse  o simili, capaci di contenere pubblicazioni
del  genere  che  dovranno,  in  ogni  caso,  essere consegnate prima
dell'inizio  delle  prove  al  personale  di  sorveglianza,  il quale
provvedera',  al  termine  delle prove, alla loro restituzione senza,
peraltro, assumere alcun obbligo di custodia.
    12.  Per  lo svolgimento delle prove scritte i candidati potranno
consultare  i  dizionari  ed  i  testi  di  legge  non  commentati ed
autorizzati dalla commissione esaminatrice.
    13.  Durante  lo svolgimento delle prove i candidati non potranno
comunicare  tra  loro  in  alcun  modo,  pena  l'immediata espulsione
dall'aula degli esami.
    14.  I  candidati  sono  ammessi al concorso con ampia riserva di
accertamento  del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione.
Resta   ferma   la  facolta'  dell'Amministrazione  di  disporre  con
provvedimento  motivato, in qualsiasi momento - anche successivamente
all'espletamento  del  concorso  -  l'esclusione  dei  candidati  dal
concorso   medesimo  per  difetto  del  possesso  dei  requisiti  per
l'ammissione prescritti dal presente bando.

        
      
                               Art. 7.

                            Prove d'esame

    1.  Gli  esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova
orale.
    2.  La prima prova scritta, a contenuto teorico, avra' ad oggetto
problematiche relative alle seguenti materie: diritto costituzionale;
diritto amministrativo; diritto comunitario; politica economica.
    3.  La  seconda  prova  scritta, a contenuto pratico, consistera'
nella  risoluzione  di  un  caso mirato a verificare l'attitudine dei
candidati   alla   soluzione   corretta   sotto   il   profilo  della
legittimita',  della  convenienza  e  dell'efficienza ed economicita'
organizzativa,  di  questioni  connesse con l'attivita' istituzionale
del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione.
    4.  La  durata  di  ciascuna  delle  due prove e' stabilita dalla
commissione esaminatrice e, comunque, non sara' superiore a otto ore.
    5. La prova orale consistera' in un colloquio che vertera' su:
      - le materie previste per le prove scritte;
      -  diritto  civile  e  del  lavoro, economia politica, economia
dello  sviluppo,  elementi  di  statistica,  contabilita'  di  stato,
elementi  di  diritto internazionale, diritto penale limitatamente ai
delitti  contro  la  pubblica  amministrazione,  leggi  e regolamenti
concernenti   le  materie  di  competenza  del  Dipartimento  per  le
politiche di sviluppo e coesione.
    Il  colloquio  e'  mirato  ad  accertare  la  preparazione  e  la
professionalita'  del  candidato  nonche'  l'attitudine del medesimo,
all'espletamento delle funzioni dirigenziali.
    6. Nell'ambito della prova orale sara' accertata la conoscenza ad
un  livello  avanzato  della  lingua straniera prescelta fra inglese,
francese,   tedesco   e   spagnolo.  Sara'  accertata,  altresi',  la
conoscenza  a  livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e
dei  software  applicativi piu' diffusi da realizzarsi anche mediante
una  verifica  pratica,  nonche' la conoscenza da parte del candidato
delle  problematiche  e  delle  potenzialita'  connesse all'uso degli
strumenti  informatici in relazione ai processi comunicativi in rete,
all'organizzazione  e  gestione  delle  risorse  ed  al miglioramento
dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
    7.  La  commissione  esaminatrice  stabilisce  preventivamente  i
criteri  e  le  modalita'  di  valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da
attribuire alle singole prove, che saranno espressi in centesimi.
    8. Per superare le prove scritte ed essere ammessi al colloquio i
candidati  dovranno  riportare  in  ciascuna  di  esse  un  voto  non
inferiore a settanta centesimi.
    9.  la  prova  orale si intendera' superata se il candidato avra'
riportato un voto non inferiore a settanta centesimi.
    10.  Il  punteggio  complessivo sara' determinato sommando i voti
riportati  in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova
orale.

        
      
                               Art. 8.

               Presentazione dei titoli di preferenza

    1.  I  candidati  che  abbiano  superato  la  prova  orale  e che
intendano   far  valere  eventuali  titoli  di  preferenza,  previsti
dall'art. 5  del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
e     successive     modificazioni,     dovranno     far    pervenire
all'Amministrazione,   entro   il  termine  comunicato  con  apposita
richiesta   dell'Amministrazione  la  documentazione,  attestante  il
possesso  dei  suddetti titoli di preferenza, purche' gia' dichiarati
nella domanda di partecipazione.
    2.  Il  diritto alla preferenza a parita' di merito potra' essere
dimostrato anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorieta' di cui agli
articoli rispettivamente  46  e 47 del testo unico delle disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445,  mediante l'unito schema (Allegato H). La
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  e' resa con le
modalita' di cui all'art. 38 dello stesso Testo unico.
    3.  E'  facolta'  degli  interessati  trasmettere,  i certificati
originali,   o   in   copia   autenticata,  in  esenzione  di  bollo.
L'autenticazione  di  copia  puo' essere fatta anche presso l'ufficio
competente  a  ricevere  le  domande  di  concorso, nell'orario sopra
indicato,  su esibizione dell'originale e senza l'obbligo di deposito
dello stesso. In tal caso la copia autenticata puo' essere utilizzata
solo nel procedimento in corso.
    4.  Tale  documentazione  non e' richiesta nel caso in cui questa
Amministrazione   ne  sia  gia'  in  possesso  o  ne  possa  disporre
richiedendola  ad  altre  amministrazioni,  purche'  nella domanda di
ammissione  l'interessato  abbia  indicato  con  esattezza,  sotto la
propria  responsabilita',  anche l'ufficio e l'amministrazione presso
cui questa e' depositata.
    5. A norma dell'art. 71 del citato Testo unico, l'Amministrazione
effettuera'  idonei  controlli,  anche  a campione, sulla veridicita'
delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai
successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni rispettivamente
non veritiere o mendaci.
    6.  Non  saranno presi in considerazione titoli di preferenza non
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.
    7.  I  documenti  di  cui  al  presente  articolo dovranno essere
presentati   direttamente   o  tramite  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  entro  il termine indicato nel primo comma al Ministero
dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi interni -
Ufficio  C2 concorsi, via Molise n. 2 - 00187 Roma. Nel caso di invio
tramite  raccomandata  si  rinvia  a  quanto  previsto dal precedente
art. 4, comma 11, del presente bando.

        
      
                               Art. 9.

  Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale

    1.  Espletate  le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma  la  graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo
ottenuto  da  ciascun candidato sommando i voti riportati in ciascuna
prova  scritta  ed  il  voto  riportato nella prova orale. In caso di
parita'   di   punteggio   si   applicano  le  disposizioni  previste
dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio
1994,   n. 487,   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni.
Riconosciuta  la  regolarita'  del  procedimento concorsuale e tenuti
presenti gli eventuali titoli di riserva e di preferenza, con decreto
del Direttore generale della Direzione generale per i servizi interni
del   Ministero   dello   sviluppo   economico,  sara'  approvata  la
graduatoria  finale. Saranno dichiarati vincitori del concorso, sotto
condizione    dell'accertamento    dei   requisiti   prescritti   per
l'ammissione, nel limite dei posti conferibili, i candidati utilmente
collocati in graduatoria.
    2.  La  graduatoria  finale  del  concorso  sara'  pubblicata nel
Bollettino  ufficiale del Ministero dello sviluppo economico. Di tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione di
tale  avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  decorrera'  il  termine per le
eventuali impugnative e decorreranno, altresi' i 24 mesi di validita'
della graduatoria.
    3.  I  posti  messi  a  concorso  che si renderanno disponibili a
qualunque  titolo  potranno  essere  conferiti ai candidati utilmente
collocati in graduatoria entro i termini di validita' della stessa.

        
      
                              Art. 10.

Accertamento  del  possesso  dei  requisiti  per  la costituzione del
                         rapporto d'impiego

    1.  I  candidati  dichiarati  vincitori,  prima di procedere alla
stipula  del  contratto  individuale  di  lavoro,  saranno invitati a
presentare  o  a  far  pervenire  a  mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento,   entro  il  termine  che  verra'  loro  comunicato,  un
certificato  medico,  rilasciato  da un medico dell'Azienda sanitaria
locale  competente per territorio o da un medico militare in servizio
permanente   effettivo,   dal  quale  risulti  che  il  candidato  e'
fisicamente   idoneo   al  servizio  continuativo  ed  incondizionato
all'impiego  al  quale il concorso si riferisce. Qualora il candidato
sia  affetto  da  una  qualsiasi  imperfezione fisica, il certificato
medico  deve  farne menzione ed indicare che non sia tale da menomare
l'attitudine al servizio.
    2.  Per i vincitori che siano invalidi di guerra, invalidi civili
per  fatto  di  guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi
civili,  mutilati  ed  invalidi  del lavoro e per quelli riconosciuti
portatori  di  handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
il   certificato  medico  deve  essere  rilasciato  dalla  A.S.L.  di
appartenenza  dei  medesimi. Esso deve contenere, oltre ad una esatta
descrizione  della  natura  e del grado di invalidita', nonche' delle
condizioni  attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione
che  gli  stessi  non  possano  arrecare  pregiudizio  alla salute ed
all'incolumita'  dei  compagni  di  lavoro  ed  alla  sicurezza degli
impianti  e  che  le  loro  condizioni  fisiche  li rendano idonei al
disimpegno  delle  funzioni  relative  all'impiego per il quale hanno
concorso.
    3.  Il certificato medico ha validita' di sei mesi dalla data del
rilascio.  L'Amministrazione,  comunque,  ha facolta' di sottoporre a
visita medica di controllo i vincitori del concorso.
    4. Nello stesso termine fissato dall'Amministrazione, i vincitori
devono  altresi'  comprovare,  mediante  dichiarazione sostitutiva di
certificazione,  il  possesso  dei  seguenti  requisiti: cittadinanza
italiana,   iscrizione  nelle  liste  elettorali,  titolo  di  studio
posseduto,   tra   quelli   richiesti   dal  precedente  art. 3,  con
l'indicazione  della  data di conseguimento e dell'Universita' presso
la  quale e' stato conseguito, assenza o presenza di condanne penali.
A  tale  scopo  puo'  essere  utilizzato  l'Allegato  "H" al presente
decreto.    Si    osservano    le    disposizioni   in   materia   di
autocertificazione e controllo di cui al precedente art. 8.
    5.  E'  facolta'  dell'interessato  comprovare  il  possesso  dei
requisiti  di  ammissione  mediante  la  presentazione  dei  relativi
certificati,  di  cui sia eventualmente in possesso. Ove i termini di
validita'  di  tali  certificati  fossero  scaduti l'interessato deve
dichiarare  in  calce  al documento che le informazioni contenute nel
certificato  stesso  non  hanno  subito  variazioni  dalla  data  del
rilascio.  Tale ultima possibilita' non e' estensibile ai certificati
medici.
    6.  Scaduto  inutilmente  il termine fissato dall'Amministrazione
non  si dara' luogo alla stipula del contratto, ovvero, ove stipulato
con  riserva  di accertamento del possesso dei requisiti previsti, lo
stesso sara' risolto.

        
      
                              Art. 11.

                      Assunzione dei vincitori

    1. I vincitori del concorso, nel rispetto della normativa vigente
in  materia  di  assunzione  nel pubblico impiego, saranno invitati a
stipulare   un   contratto   individuale  di  lavoro  a  norma  delle
disposizioni   contrattuali  vigenti  al  momento  dell'assunzione  e
saranno   soggetti   al   periodo  di  prova  previsto  dalle  stesse
disposizioni.
    2.   Il  vincitore  del  concorso  che  non  si  presenti,  senza
giustificato  motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale
di   lavoro  e  per  la  contestuale  assunzione  in  servizio  sara'
considerato rinunciatario.
    3.  I  vincitori del concorso dovranno dichiarare, inoltre, sotto
la  propria  responsabilita', di non avere altro rapporto di lavoro a
tempo determinato o indeterminato con altra amministrazione, pubblica
o  privata,  e  di  non  trovarsi  in  nessuna  delle  situazioni  di
incompatibilita'  richiamate  dall'art.  53  del  decreto legislativo
30 marzo  2001,  n. 165 e successive modificazioni e integrazioni. In
caso contrario, deve essere espressamente presentata dichiarazione di
opzione per l'impiego presso il Ministero dello sviluppo economico.
    4.  I  vincitori  del  concorso saranno assegnati agli uffici del
Dipartimento  per  le  politiche di sviluppo e coesione del Ministero
dello  sviluppo economico in base alle esigenze di servizio esistenti
al momento dell'assunzione.
    5. I vincitori del concorso saranno tenuti a frequentare un ciclo
di  attivita'  formative  organizzato  dalla  Scuola  Superiore della
pubblica   amministrazione  ai  sensi  dell'art. 6  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 24 settembre 2004, n. 272; ai medesimi,
durante  tale  periodo,  spetta  la retribuzione prevista dal vigente
CCNL .

        
      
                              Art. 12.

                   Accesso agli atti del concorso

    1.  L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
e'  escluso  fino  alla  conclusione  della relativa procedura, fatta
salva  la  garanzia  della  visione degli atti, la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

        
      
                              Art. 13.

                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196,  e  successive  modificazioni,  i  dati personali forniti dai
candidati  ai fini del concorso saranno raccolti e trattati presso il
Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi
interni  -  Ufficio  C2  concorsi  - per le finalita' di gestione del
procedimento  concorsuale  e per la formazione di eventuali ulteriori
atti   allo   stesso   connessi,   anche   con   l'uso  di  procedure
informatizzate,  nei  modi  e  limiti  necessari  per perseguire tali
finalita'.
    2.   Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini
dell'accertamento  del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
    3.  Gli  stessi  dati potranno essere comunicati a soggetti terzi
che  forniranno  specifici  servizi  elaborativi  strumentali  per lo
svolgimento della procedura concorsuale.
    4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7
del  decreto  legislativo  n. 196/2003.  Tali diritti potranno essere
fatti  valere  rivolgendosi  al  Ministero dello sviluppo economico -
Direzione  generale  per i servizi interni . Ufficio C2 concorsi, via
Molise  n. 2  -  00187  Roma.  Il titolare del trattamento dati e' il
Ministero  dello  sviluppo economico. Il responsabile del trattamento
dei  dati  e'  il Direttore generale pro-tempore della sopra indicata
Direzione generale.

        
      
                              Art. 14.

                        Norme di salvaguardia

    1.  Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal presente bando
valgono,  in  quanto  applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento
dei pubblici concorsi.
    2.  Il presente decreto sara' trasmesso al competente ufficio del
Ministero   della  giustizia  per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
    3.  Avverso  il presente bando di concorso e' proponibile, in via
amministrativa,  entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione,
ricorso   straordinario   al   Capo   dello  Stato  ovvero,  in  sede
giurisdizionale,  impugnazione  al Tribunale amministrativo del Lazio
entro sessanta giorni dalla stessa data.
      Roma, 8 novembre 2007
                                   Il direttore generale: Vecchio