Concorso per 202 dottori di ricerca (campania) UNIVERSITA' DI SALERNO

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 202
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 71 del 07-09-2007
Sintesi: UNIVERSITA' DI SALERNO CONCORSO Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (IX ciclo - Nuova serie) IL RETTORE Visti g ...
Ente: UNIVERSITA' DI SALERNO
Regione: CAMPANIA
Provincia: SALERNO
Comune: SALERNO
Data di inserimento: 20-09-2007
Data Scadenza bando 08-10-2007
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UNIVERSITA' DI SALERNO
CONCORSO
Concorso  per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (IX ciclo
- Nuova serie)
                             IL RETTORE

    Visti  gli  articoli 22 e 41 dello Statuto dell'Universita' degli
studi  di  Salerno,  emanato con decreto rettorale 2 ottobre 1996, n.
4649,  e  pubblicato  nel  supplemento  alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  - serie generale - del 15 ottobre 1996, n. 242,
modificato   con   decreto   rettorale  12 dicembre  1997,  n.  5353,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - 23 dicembre 1997, n. 298, con decreto rettorale 30 ottobre
2000,  n.  5089, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana-  serie  generale  -  dell'8 novembre  2000,  n.  261, e con
decreto  rettorale  4 marzo  2003,  n. 922, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - del 3 aprile
2003, n. 78;
    Visto  l'art. 12 del regolamento didattico di Ateneo, emanato con
decreto rettorale 14 settembre 2001, n. 4864, modificato ed integrato
con decreto rettorale 13 maggio 2002, n. 2118;
    Visto  l'art. 4  della  legge  3 luglio 1998, n. 210, che demanda
alle Universita' il compito di disciplinare, con proprio Regolamento,
l'istituzione  dei  corsi  di dottorato, le modalita' di accesso e di
conseguimento  del  titolo,  gli  obiettivi  formativi ed il relativo
programma  di  studi,  la  durata,  il  contributo per l'accesso e la
frequenza  ai  corsi,  le modalita' di conferimento e l'importo delle
borse  di  studio, nonche' la stipula, a tal fine, di convenzioni con
soggetti pubblici e privati;
    Visto  l'art. 1,  comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998,
n. 315;
    Visto  il  decreto  ministeriale  30 aprile  1999, n. 224, con il
quale  e'  stato  emanato  il  regolamento ministeriale in materia di
dottorato di ricerca, che determina i criteri generali ed i requisiti
di  idoneita'  delle  sedi,  conferendo  agli  Atenei  il  compito di
istituire  con  decreto  rettorale  i  corsi  previa  valutazione dei
requisiti  di  idoneita'  delle  sedi,  di  determinare gli obiettivi
formativi  e  i  programmi di studio, di disciplinare le modalita' di
accesso,  la  durata dei corsi, le borse di studio e i contributi per
l'accesso e la frequenza;
    Visto  l'art. 2  del decreto interministeriale 19 aprile 1990 che
fissa  il  limite  del  reddito  personale  complessivo  lordo per la
fruizione  delle  borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989,
n. 398;
    Visto  il decreto ministeriale 11 settembre 1998, registrato alla
Corte  dei  conti  in  data 19 ottobre 1998, registro n. 1, foglio n.
171;
    Visto  il  decreto ministeriale 14 dicembre 1998, registrato alla
Corte  dei  conti  in data 10 febbraio 1999, registro n. 1, foglio n.
10;
    Vista  la  delibera con la quale il consiglio di amministrazione,
nella   seduta   del  15 febbraio  2001,  ha  commisurato  il  limite
reddituale  lordo  necessario  per la fruizione della borsa di studio
all'ammontare della stessa;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
9 aprile  2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 26 luglio 2001, n. 172;
    Visto  il  decreto  rettorale  7 maggio 2007, Rep. n. 1428, Prot.
n. 32928,  con  il  quale  e'  stato  emanato,  in  attuazione  delle
disposizioni  normative  contenute  nell'art. 4  della legge 3 luglio
1998,  n.  210, e nel decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, il
regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca;
    Vista  la  delibera con la quale il consiglio di amministrazione,
nella  seduta  del  10 maggio  2007,  ha  determinato  l'importo  del
contributo   per   l'accesso  e  la  frequenza  ai  corsi  di  studio
universitari;
    Considerate  le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca  con  sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di
Salerno avanzate dalle strutture dipartimentali;
    Acquisito  il  parere  espresso  dal Nucleo di Valutazione, nella
seduta  del  2 maggio  2007, in ordine alla verifica dei requisiti di
idoneita' delle strutture dipartimentali proponenti;
    Visto  il  decreto rettorale 4 gennaio 2007, rep. n. 41, prot. n.
383,  con  il quale e' stata nominata una commissione mista S.A./CdA,
con  il  compito  di  provvedere  alla  valutazione delle proposte di
istituzione  avanzate  dalle  strutture dipartimentali e di procedere
alla ripartizione delle borse di studio;
    Acquisito il verbale dei lavori della commissione mista S.A./CdA;
    Vista la delibera con la quale il senato accademico, nella seduta
del  10 luglio  2007, ha approvato l'istituzione del IX Ciclo - Nuova
serie  (XXIII  ciclo)  dei  corsi  di  dottorati di ricerca, con sede
amministrativa presso l'Universita' degli studi di Salerno;
    Vista  la  delibera con la quale il consiglio di amministrazione,
nella   seduta   del   26 luglio  2007,  ha  determinato  le  risorse
economico-finanziarie da destinare ai predetti corsi, l'importo delle
borse di studio e dei contributi per l'accesso e la frequenza;
    Attesa  la necessita' e l'urgenza di procedere all'emanazione del
bando di concorso,

                              Decreta:

                               Art. 1.

                             Istituzione

    E' istituito il IX ciclo - Nuova serie (XXIII ciclo) dei corsi di
dottorato  di  ricerca  con  sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi di Salerno.
    Sono  indetti pubblici concorsi, per esami ovvero per titoli (per
il  solo  accesso  riservato  di cui all'art. 6), per l'ammissione ai
corsi  di  dottorato  di  ricerca  di  seguito  elencati (per ciascun
dottorato  sono  indicati:  la  durata  del corso, il coordinatore, i
posti  messi  a  concorso  e il numero delle borse di studio, le sedi
consorziate).
    I posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali
cofinanziamenti  provenienti dall'Unione europea, da enti pubblici di
ricerca o da qualificate strutture produttive private.

          ---->   Vedere Elenco da pag. 78 a pag. 80  <----

        
      
                               Art. 2.

                        Disposizioni generali

    Ai  sensi  dell'art. 6,  comma  1,  della legge 30 novembre 1989,
n. 398, "le borse di studio universitarie non possono essere cumulate
con  altre  borse  di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che
con  quelle  assegnate  da Istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare,  con  soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei borsisti.
    Chi  ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne
una seconda volta allo stesso titolo.
    Alle  borse  di studio universitarie si applicano le agevolazioni
fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476".
    Ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio  1980,  n. 382, "le borse di studio comunque utilizzate non
danno  luogo a trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di
carriere giuridiche ed economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai
fini previdenziali".
    Ai  sensi  dell'art. 2  della  legge 13 agosto 1984, n. 476, come
modificato  dall'art. 52,  comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  "il pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca
e'  collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza  assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa  di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di
congedo   straordinario  e'  utile  ai  fini  della  progressione  di
carriera,  del  trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di
ammissione  a  corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di  rinunzia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto  di  lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessa
per  volonta'  del  dipendente  nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti".
    Ai sensi dell'art. 4, u.c., della legge 3 luglio 1998, n. 210, "i
dottorandi   possono  esercitare  una  limitata  attivita'  didattica
sussidiaria  o  integrativa,  che non deve in ogni caso compromettere
l'attivita'  di  formazione alla ricerca. La collaborazione didattica
e'  facoltativa,  senza  oneri per il bilancio dello Stato, e non da'
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita".

        
      
                               Art. 3.

Requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'ammissione
                   a corsi di dottorato di ricerca

    Ai  concorsi di ammissione possono partecipare, senza limitazioni
di  eta'  e  di  cittadinanza, coloro che siano in possesso di laurea
specialistica/magistrale  o  di  diploma di laurea conseguito secondo
l'ordinamento  previgente  il  decreto  ministeriale 22 ottobre 2004,
n. 270,  ovvero  di  analogo titolo accademico conseguito all'estero,
preventivamente   riconosciuto  dalle  Autorita'  accademiche,  anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
    I cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di
un  titolo  accademico  straniero  che  non sia gia' stato dichiarato
equipollente   ad   una   laurea  italiana  dovranno,  ai  soli  fini
dell'ammissione   al   corso  di  dottorato  di  ricerca,  richiedere
l'equipollenza nella domanda di ammissione al concorso.
    A  tal  fine,  la  domanda  dovra' essere corredata dei documenti
utili a consentire alla commissione giudicatrice di cui al successivo
art. 8 di pronunciarsi sulla richiesta di equipollenza.
    I predetti documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle
autorita'  competenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di
ammissione   degli  studenti  stranieri  ai  corsi  di  laurea  delle
universita' italiane.
    Potranno,  altresi', partecipare ai concorsi anche coloro i quali
conseguiranno  il  diploma  di  laurea  di cui al comma 1 entro e non
oltre  la data fissata per la prova scritta dell'esame di ammissione.
In  tal caso l'ammissione al concorso verra' disposta "con riserva" e
il  candidato  sara'  tenuto a presentare ovvero a spedire, a pena di
decadenza,  entro  e  non  oltre  quindici  giorni dalla scadenza del
predetto  termine,  la  dichiarazione  sostitutiva di certificazione,
resa   ai   sensi  dell'art. 46  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il conseguimento del
diploma di laurea.

        
      
                               Art. 4.

        Termine di presentazione delle domande di ammissione

    La  presentazione  della  domanda  di  ammissione  ai concorsi e'
articolata nelle fasi di seguito indicate:

                     Prima fase - Registrazione

    Preliminarmente   il  candidato  dovra'  registrarsi  al  sistema
informatico di Ateneo, utilizzando esclusivamente il servizio on-line
disponibile nel sito Internet alla voce: www.unisa.it 
    In particolare dovra':
      1.   collegarsi  al  sito  Internet  di  Ateneo:  www.unisa.it 
selezionare  il  link:  servizi  on line studenti e, successivamente,
dalla barra degli strumenti, selezionare: "Area Utente";
      2.  selezionare  dal menu alla sinistra della pagina l'opzione:
"registrazione"  e  compilare  in ogni sua parte il modulo che verra'
proposto;
      3.  al  termine della registrazione, il candidato ricevera' una
coppia  di  codici  ("nome  utente"  e  "password"),  da stampare e/o
annotare  con  cura nel rispetto dei caratteri maiuscoli. Tale coppia
di codici consentira', in seguito, di accedere all'area personale.
    Si   precisa   che  la  procedura  di  registrazione  al  sistema
informatico   di  Ateneo  deve  essere  effettuata  una  sola  volta:
conseguentemente,  coloro  che, per qualsivoglia motivo, fossero gia'
registrati  ovvero coloro che siano gia' stati iscritti o che abbiano
conseguito  presso  l'Universita'  degli  studi  di Salerno un titolo
accademico  non  devono  effettuare  la predetta procedura, bensi' ad
utilizzare per la pre-iscrizione al concorso (seconda fase) la coppia
di  codici  in  possesso  o da richiedere all'ufficio formazione post
laurea.

              Seconda fase - Pre-iscrizione al concorso

    Una   volta   effettuata  la  procedura  di  "registrazione",  il
candidato  dovra'  pre-iscriversi  al  concorso, collegandosi al sito
internet  di  Ateneo:  www.unisa.it  - servizi on line studenti - area
utente  di ciascuno studente, alla quale si ha accesso utilizzando la
coppia  di  codici  ("nome  utente"  e  "password")  ottenuti  con la
registrazione.
    In particolare dovra':
      1.   collegarsi  al  sito  internet  di  Ateneo:  www.unisa.it 
selezionare  il  link:  servizi  on line studenti e, successivamente,
dalla barra degli strumenti, selezionare: "Area Utente";
      2.  selezionare  dal menu alla sinistra della pagina l'opzione:
"login":  la procedura proporra' una maschera nella quale inserire la
predetta coppia di codici;
      3.  inseriti i codici, alla sinistra della nuova pagina, verra'
indicato  un  elenco completo di tutte le operazioni che e' possibile
effettuare: selezionare "iscrizione ai test" e compilare l'istanza di
pre-iscrizione seguendo le istruzioni fornite dalla procedura;
      4.  terminato  l'inserimento  dei  dati  richiesti, stampare la
ricevuta dell'istanza di pre-iscrizione presentata on line nonche' il
modulo  di  pagamento del contributo per la partecipazione a concorsi
pubblici  per  l'ammissione  a  corsi di dottorato di ricerca, per un
importo  di  Euro 20,00,  da  effettuarsi  esclusivamente  presso gli
sportelli dell'Istituto San Paolo/Banco di Napoli S.p.a. Al riguardo,
si precisa che la predetta somma deve essere corrisposta per ciascuna
istanza di partecipazione presentata;
    5.  pagare  il  predetto  contributo  ed  allegare la ricevuta di
pagamento,  unitamente  alla ricevuta dell'istanza di pre-iscrizione,
alla  domanda  di ammissione al concorso reperibile nel sito Internet
dell'Ateneo                         alla                        voce:
 http://www.unisa.it/formazione_post_laurea/Dottorati_di_Ricerca/modulistica.php
entro il termine perentorio di seguito indicato. Terza fase - Domanda di ammissione al concorso Le domande di ammissione ai concorsi, reperibili nel sito Internet dell'Ateneo cosi' come indicato nella precedente seconda fase, dovranno essere indirizzate al magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Salerno - Area III "Didattica e ricerca", via Ponte don Melillo - 84084 Fisciano (Salerno). Esse dovranno essere consegnate personalmente ovvero trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale "Concorsi ed esami". Alla domanda dovra' essere allegata, a pena di esclusione dal concorso: 1. la ricevuta della domanda di pre-iscrizione presentata on line; 2. ricevuta attestante il pagamento del contributo per la partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione a corsi di dottorato di ricerca. Qualora il termine per la presentazione delle domande di ammissione coincida con un giorno festivo, esso e' prorogato di diritto al primo giorno feriale utile. In caso di consegna a mano, le domande dovranno essere presentate personalmente dai candidati entro il termine indicato presso gli Uffici competenti della predetta area. La consegna dovra' essere effettuata nella fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 12. In caso di invio a mezzo posta, si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto termine. A tal fine, fara' fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Si precisa che, per la partecipazione ai concorsi, i candidati stranieri non sono tenuti alla registrazione nel sistema informatico di Ateneo ed alla presentazione dell'istanza di pre-iscrizione, ne' al pagamento del contributo per la partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione a corsi di dottorato di ricerca, ma sono tenuti alla presentazione della sola domanda di ammissione con le modalita' ed entro i termini di cui al presente articolo (terza fase).
                               Art. 5.

Requisiti  per  l'ammissione al concorso e dichiarazioni da formulare
                            nella domanda

    Per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca si richiedono:
      a) il possesso della cittadinanza;
      b) l'elettorato attivo;
      c) il  possesso  del  diploma  di  laurea  o  di analogo titolo
accademico conseguito all'estero.
    Tutti i requisiti, fatta eccezione per il caso di cui all'art. 3,
comma 5,  devono  essere  posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
    I  candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
dei predetti requisiti.
    Nella   domanda   il  candidato  dovra'  dichiarare,  a  pena  di
esclusione e sotto la propria responsabilita':
      a) il cognome e il nome;
      b) il luogo e la data di nascita;
      c)   l'esatta  denominazione  del  concorso  al  quale  intende
partecipare;
      d)   il   titolo   di   studio   posseduto,  con  l'indicazione
dell'Istituzione  universitaria  che  lo  ha  rilasciato  e dell'anno
accademico in cui e' stato conseguito;
      e) la propria cittadinanza;
      f)  il  Comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero il
motivo  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime;
      g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
      h)    gli   eventuali   servizi   prestati   presso   pubbliche
amministrazioni  e  le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
      i)  l'eventuale titolarita' di assegni per la collaborazione ad
attivita'  di ricerca ex art. 51, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n.
449,  con  l'indicazione  dell'istituzione  universitaria  che  lo ha
conferito,  del  titolo del progetto, del responsabile del progetto e
della durata dello stesso;
      j) le lingue straniere conosciute;
      k)  di  impegnarsi  a  frequentare  a  tempo  pieno il corso di
dottorato  di  ricerca  secondo  le modalita' che saranno fissate dal
collegio dei docenti.
    Il  candidato e' altresi' tenuto a indicare il recapito presso il
quale  egli  desidera  che vengano effettuate eventuali comunicazioni
relative  al  concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le
variazioni che dovessero intervenire successivamente.
    L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
in  caso  di  smarrimento  di  comunicazioni  dipendente  da inesatta
indicazione   ovvero   da   mancata  o  tardiva  comunicazione  della
variazione  del recapito, nonche' da disguidi postali o telegrafici o
da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
    Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n.  445,  la  sottoscrizione della domanda per la
partecipazione al concorso non e' soggetta ad autenticazione.
    Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio
1992,  n.  104,  a  richiedere  l'ausilio necessario e a indicare gli
eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
    La domanda deve essere redatta nel rispetto dello schema allegato
al presente bando e deve contenere, a pena di inammissibilita', tutte
le dichiarazioni suindicate.
    L'esclusione  dal  concorso  puo'  essere  disposta  in qualsiasi
momento,  per  difetto dei requisiti di ammissione, per domanda priva
di  firma  del  candidato o per domanda presentata o spedita oltre il
termine  stabilito  o  priva della esatta denominazione del concorso,
con provvedimento motivato del rettore.

        
      
                               Art. 6.

Accesso   riservato   destinato  a  cittadini  stranieri  o  italiani
                        residenti all'estero

    In  alternativa alle modalita' di ammissione di cui al precedente
art. 3,  i  soli  cittadini stranieri o italiani residenti all'estero
possono   presentare  domanda  di  ammissione  ad  una  procedura  di
valutazione    comparativa,   per   soli   titoli,   finalizzata   al
conseguimento di una idoneita' per l'ammissione ai corsi di dottorato
di  ricerca di cui al precedente art. 1. Per la partecipazione a tale
procedura,  i  predetti  candidati non sono tenuti alla registrazione
nel  sistema informatico di Ateneo ed alla presentazione dell'istanza
di   pre-iscrizione,   ne'   al   pagamento  del  contributo  per  la
partecipazione  a  concorsi  pubblici  per  l'ammissione  a  corsi di
dottorato di ricerca.
    Possono  partecipare alla procedura di valutazione comparativa di
cui  al  presente  articolo  i  soli  cittadini  stranieri o italiani
residenti  all'estero  in possesso di un titolo accademico conseguito
all'estero  riconosciuto  equivalente  a  laurea  magistrale,  laurea
specialistica  o  diploma  di laurea conseguito secondo il previgente
ordinamento. A tal fine, l'equivalenza, che non sia gia' riconosciuta
da  accordi  internazionali, ai soli fini della partecipazione a tale
valutazione,  e' determinata dalle commissioni giudicatrici di cui al
successivo art. 8.
    I candidati che abbiano conseguito tale idoneita' saranno ammessi
a  frequentare  il  corso  di dottorato di ricerca per il quale hanno
presentato domanda in sovrannumero rispetto ai posti ordinari.
    Le  domande  di ammissione relative alla procedura di valutazione
comparativa  di  cui  al presente articolo, redatte in carta semplice
avvalendosi   della   modulistica   predisposta  dall'amministrazione
universitaria  e  reperibile nel sito Internet dell'Ateneo alla voce:
 http://www.unisa.it/formazione_post_laurea/Dottorati_di_Ricerca/modulistica.php
dovranno essere indirizzate al magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Salerno - Area III "Didattica e ricerca", via Ponte don Melillo - 84084 Fisciano (Salerno). Esse dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di ogni altro mezzo, entro il termine perentorio di cui al precedente art. 4. A tal fine, fara' fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Qualora il termine per la presentazione delle domande di ammissione coincida con un giorno festivo, esso e' prorogato di diritto al primo giorno feriale utile. Per l'ammissione alla procedura di valutazione comparativa si richiedono: a) il possesso della cittadinanza; b) l'elettorato attivo; c) il possesso del titolo di studio di cui al comma 1 del presente articolo. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi alla procedura di valutazione comparativa con riserva di accertamento dei predetti requisiti. La domanda dovra' essere corredata, a pena di esclusione dalla seguente documentazione: 1. indicazione del corso di dottorato di ricerca per il quale si intende concorrere; 2. curriculum vitae; 3. progetto di ricerca; 4. almeno due lettere di presentazione; 5. certificato attestante il livello di conoscenza della lingua italiana o delle lingue straniere eventualmente definite dal collegio dei docenti; 6. eventuali altri titoli e pubblicazioni; 7. eventuale richiesta di borsa ovvero dichiarazione attestante il possesso di borsa di studio o di adeguate risorse. Il conseguimento della idoneita' di cui al presente articolo avviene previa valutazione dei titoli presentati da parte delle commissioni giudicatrici di cui al successivo art. 8. Per ciascun candidato la commissione giudicatrice ha a disposizione un massimo di 60 punti, cosi' suddivisi: progetto di ricerca: sino a punti 30; titoli accademici e scientifici: sino a punti 20; altro: sino a punti 10. La commissione giudicatrice stabilisce preliminarmente i criteri e le modalita' di valutazione dei titoli nel rispetto dei limiti di cui al presente articolo e propone una graduatoria di idonei distinta e separata rispetto a quella dei posti ordinari di ciascun corso di dottorato di ricerca.
                               Art. 7.

                           Prove di esame

    L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio.
    Le  prove  d'esame  sono  intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca e la discreta conoscenza di
almeno una lingua straniera.
    Le  prove  d'esame  si svolgeranno, per ciascun corso, secondo il
seguente calendario:

             ---->   Vedere da pag. 84 a pag. 85  <----

    La  comunicazione  della data e della sede della prova scritta ha
valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge.
    Ai   candidati  ammessi  a  sostenere  il  colloquio  sara'  data
comunicazione,   a   mezzo   lettera   raccomandata   con  avviso  di
ricevimento,   almeno  venti  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'espletamento  della prova ovvero, nella ipotesi di rinunzia scritta
ai  termini  di  preavviso, con apposita comunicazione da parte della
commissione  giudicatrice notificata, a mezzo di raccomandata a mano,
a tutti i candidati presenti alla prova scritta.
    Per  sostenere  le  prove  d'esame  i  candidati dovranno esibire
alternativamente  uno  dei  seguenti  documenti di riconoscimento, in
corso di validita':
      a)  fotografia  recente applicata su carta legale, con la firma
del candidato;
      b)  tessera  di  riconoscimento  personale,  se il candidato e'
pubblico dipendente;
      c)  tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente di guida
o carta d'identita'.

        
      
                               Art. 8.

Commissioni  giudicatrici,  valutazione  delle prove e graduatorie di
                               merito

    Le   commissioni   giudicatrici   dei   concorsi   pubblici   per
l'ammissione  ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca sono nominate con
decreto  del  rettore  e  sono  composte  da  tre  membri  scelti tra
professori e ricercatori universitari di ruolo.
    Ad  essi  possono  essere aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri,  scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche
e private di ricerca.
    Ogni   commissione   dispone,   per  la  valutazione  di  ciascun
candidato, di sessanta punti per ognuna delle due prove.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
    Il  colloquio  si  intende  superato  se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
    Relativamente  al  colloquio,  la  commissione giudicatrice, alla
fine  di  ogni  seduta,  forma  l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi.
    L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal segretario della
commissione,   e'   affisso,   il   medesimo  giorno,  nell'albo  del
Dipartimento presso il quale si e' svolta la prova.
    Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  compila la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
    In  caso  di parita' di voti, la preferenza tra i candidati viene
determinata  con  riferimento  alla  loro  situazione  economica, nel
rispetto  di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 aprile 2001.

        
      
                               Art. 9.

             Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca

    I  candidati  saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine stabilito
nella  graduatoria finale di merito, sino alla concorrenza del numero
dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato di ricerca.
    In  caso  di  utile  collocamento  in  piu' graduatorie finali di
merito,  il  candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di
dottorato di ricerca.
    L'ammissione  e  la  frequenza  ai corsi di dottorato di ricerca,
senza  borsa  di  studio,  e'  compatibile, previa autorizzazione del
collegio  dei  docenti,  con  i rapporti di impiego, sia pubblico che
privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionali.
    I  titolari  di  assegno  per  la  collaborazione ad attivita' di
ricerca possono partecipare a corsi di dottorato di ricerca, anche in
sovrannumero  rispetto  al  numero di posti messi a concorso, e fermo
restando il superamento delle relative prove di ammissione.
    I  cittadini  stranieri  che  abbiano  prescelto  la modalita' di
partecipazione  al concorso di cui al precedente art. 3 e che abbiano
superato  le  prove  d'esame  sono  ammessi  al corso di dottorato di
ricerca,  in  sovrannumero  e senza borsa di studio, nel limite della
meta'  dei  posti  messi a concorso con arrotondamento all'unita' per
eccesso.
    I cittadini stranieri o italiani residenti all'estero che abbiano
prescelto  la  modalita'  di  partecipazione  al  concorso  di cui al
precedente  art. 6  e  che  abbiano  superato  le  prove d'esame sono
ammessi al corso di dottorato di ricerca, in sovrannumero, nel limite
della  meta' dei posti messi a concorso con arrotondamento all'unita'
per eccesso.

        
      
                              Art. 10.

                  Iscrizione ai corsi di dottorato

    I  candidati  che risultino utilmente collocati nella graduatoria
finale  di  merito dovranno presentare domanda di immatricolazione, a
pena  di  decadenza,  entro il termine perentorio di quindici giorni,
che   decorre   dal   giorno  successivo  a  quello  della  ricezione
dell'invito,  utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata,
attivata  previo  accesso  al sito internet di Ateneo: www.unisa.it  -
servizi  on  line  studenti  area  utente  di  ciascuno  studente, ed
utilizzo della coppia di codici ("nome utente" e "password") ottenuti
con la registrazione.
    In particolare, dovranno:
      1.   collegarsi  al  sito  Internet  di  Ateneo:  www.unisa.it 
selezionare  il  link:  servizi  on line studenti e, successivamente,
dalla barra degli strumenti, selezionare: "Area Utente";
      2.  selezionare  dal menu alla sinistra della pagina l'opzione:
"login":  la procedura proporra' una maschera nella quale inserire la
predetta coppia di codici;
      3.  inseriti i codici, alla sinistra della nuova pagina, verra'
indicato  un  elenco completo di tutte le operazioni che e' possibile
effettuare:  selezionare  "immatricolazione"  e compilare la relativa
domanda seguendo le istruzioni fornite dalla procedura;
      4.  terminato  l'inserimento  dei  dati  richiesti, stampare la
domanda  di  immatricolazione  corredata dai bollettini di versamento
della  tassa regionale per il diritto allo studio universitario e, se
dovuto,  del  contributo  per  l'accesso  e  la frequenza ai corsi di
dottorato  di  ricerca,  personalizzati  in  base  ai dati immessi in
precedenza.
    Il  pagamento  delle  predette  tasse universitarie dovra' essere
effettuato,  a  pena  di  decadenza  dall'immatricolazione,  entro il
termine perentorio di cui al comma 1 del predetto articolo.
    La   domanda   di   immatricolazione   dovra'  essere  presentata
personalmente  o  fatta  pervenire  all'amministrazione universitaria
unitamente alla seguente documantazione:
      1)   fotocopia  del  documento  di  riconoscimento  debitamente
sottoscritta;
      2)  due  fotografie  recenti  e di uguale formato (cm 4 x 4,5),
firmate a tergo;
      3)   le   ricevute   di   versamento   delle   predette   tasse
universitarie.
    Gli  studenti  portatori  di  handicap  con  invalidita' uguale o
superiore  al 66% sono tenuti al rispetto della medesima procedura di
immatricolazione  on line, dichiarando lo stato di studente portatore
di handicap.
    I  predetti  sono  tenuti al solo pagamento della tassa regionale
per  il diritto allo studio universitario, pari ad Euro 62,00, il cui
bollettino sara' stampato unitamente alla domanda di immatricolazione
sulla quale dovra' essere applicata una marca da bollo da Euro 14,62.
Il  pagamento  dovra' effettuarsi esclusivamente presso gli sportelli
dell'Istituto San Paolo/Banco di Napoli S.p.a.
    La   domanda   di   immatricolazione   dovra'  essere  presentata
personalmente  o  fatta  pervenire  all'amministrazione universitaria
unitamente alla seguente documantazione:
      1.   fotocopia  del  documento  di  riconoscimento  debitamente
sottoscritta;
      2.  due  fotografie  recenti  e di uguale formato (cm 4 x 4,5),
firmate a tergo;
      3.   la   ricevuta   di   versamento   della   predetta   tassa
universitaria.
    Si  informa,  infine, che sulla domanda di immatricolazione e sul
relativo bollettino di versamento e' riportato il numero di matricola
assegnato a ciascuno studente.
    I   cittadini   stranieri,  sono  tenuti,  infine,  a  presentare
dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione, ai sensi dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che attesti:
      a) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza;
      b)  il  possesso,  ad eccezione della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
      c) una adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Coloro  che  non  avranno  provveduto a trasmettere la prescritta
documentazione  entro  il  summenzionato  termine saranno considerati
rinunciatari  e  coloro  che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno dichiarati decaduti.
    I  posti  resisi  vacanti  saranno  assegnati  ad altri candidati
utilmente collocati nella graduatoria finale di merito.
    In  caso  di rinunzia o decadenza degli aventi diritto alla borsa
di studio, l'amministrazione universitaria provvedera' a restituire a
coloro che subentrano la prima rata del contributo per l'accesso e la
frequenza eventualmente gia' versata.

        
      
                              Art. 11.

                           Borse di studio

    Le  borse di studio vengono assegnate agli aventi diritto secondo
l'ordine definito nelle rispettive graduatorie finali di merito.
    A parita' di merito la preferenza viene stabilita con riferimento
alla   situazione  economica  dei  candidati,  determinata  ai  sensi
dell'art. 5,  commi  3  e 4, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 aprile 2001.
    L'importo   annuo   di   ciascuna  borsa  di  studio  ammonta  ad
Euro 10.561,54 e deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali a
carico del dottorando; la sua durata coincide con quella del corso.
    Le borse sono confermate con il passaggio del dottorando all'anno
successivo,  salva  motivata  delibera  contraria  del  collegio  dei
docenti.
    L'importo  delle  borse  e'  aumentato,  per eventuali periodi di
soggiorno   all'estero,   subordinatamente   alla  sussistenza  della
relativa  copertura finanziaria, in relazione al costo della vita del
Paese  in  cui  si  svolge il soggiorno. In particolare, l'incremento
base, calcolato in base al numero dei giorni di permanenza effettiva,
e' pari al 60% avendo come riferimento Madrid.
    Il coordinatore e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione che
attesti  la  coerenza  dell'attivita'  per  la  quale  si  chiede  la
mobilita'  del  dottorando con il programma di studi e di ricerca del
corso.
    La    corresponsione    dell'incremento   e'   subordinata   alla
presentazione  da  parte del dottorando di una dettagliata relazione,
controfirmata  dal  coordinatore  del  corso,  ed accompagnata da una
dichiarazione  del  direttore  dell'istituzione  estera ospitante che
certifichi l'effettiva permanenza del dottorando all'estero.
    Il   pagamento   delle  borse  verra'  corrisposto  in  soluzioni
bimestrali posticipate.
    Al  fine  di  consentire  l'erogazione  dei  relativi  ratei,  il
coordinatore  provvedera'  a  trasmettere  al  rettore, all'inizio di
ciascun anno di corso, apposita dichiarazione attestante l'inizio e/o
la prosecuzione per l'annualita' successiva dell'attivita' di ricerca
da parte del dottorando.
    Il   coordinatore  dovra',  altresi',  attestare  ogni  eventuale
interruzione  o  sospensione  della  frequenza, al fine di consentire
l'interruzione dei pagamenti.
    In  caso  di  rinunzia alla borsa di studio, il dottorando dovra'
darne  comunicazione  al  rettore  ed  al coordinatore del corso, con
almeno trenta giorni di preavviso.
    In  caso  di  mancata  corresponsione  di  una  rata, per ritardo
nell'inizio dei corsi o per presentazione dell'attestato di frequenza
successivamente  alla scadenza del predetto termine, la stessa verra'
cumulata con le rate successive.
    Qualora  venissero accertate irregolarita' comunque imputabili al
borsista,  con provvedimento motivato verra' disposta la revoca della
borsa  di studio con il conseguente recupero delle rate eventualmente
gia' corrisposte.

        
      
                              Art. 12.

Borse  di studio riservate a cittadini stranieri o italiani residenti
                             all'estero

    Sono  istituite  per  il IX ciclo - nuova serie (XXIII ciclo) dei
corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo
dieci  borse  di  studio  riservate  a cittadini stranieri o italiani
residenti  all'estero,  che  abbiano conseguito l'idoneita' di cui al
precedente art. 6.
    Tali  borse  di  studio  sono  ripartite  tra  le  seguenti  aree
scientifiche,  nelle  quali vengono aggregati i corsi di dottorato di
ricerca che prevedano graduatorie di idoneita':
      Area umanistico - giuridico - economica;
      Area tecnico - scientifica e bio - sanitaria.
    Per  ciascuna  della aree scientifiche di cui al comma precedente
e'   nominata  con  decreto  del  rettore,  su  proposta  del  senato
accademico,  una  commissione che, secondo criteri predeterminati dal
senato  accademico,  procedera'  ad  una  valutazione  comparativa di
coloro   che,   avendo  conseguito  la  predetta  idoneita',  abbiano
presentato   richiesta   della   borsa  di  studio,  e  stilera'  una
graduatoria   di   merito   sino  a  ricoprire  il  numero  di  borse
disponibili.
    Nel  caso in cui in un'area il numero di idonei risulti inferiore
al  numero  di  borse  assegnate, le borse residue saranno utilizzate
nell'altra area.
    Alle borse di studio di cui al presente articolo, si applicano le
disposizioni generali di cui al precedente art. 11.

        
      
                              Art. 13.

                         Tasse universitarie

    La  tassa  regionale  per il diritto allo studio universitario in
favore della Regione Campania, versata da tutti gli studenti iscritti
a  corsi  di  dottorato  di  ricerca,  ammonta, per l'anno accademico
2007/2008,  ad  Euro 62,00  e  deve  essere corrisposta alle seguenti
scadenze:

                   ---->   Vedere a pag. 87  <----

    Il  contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
di  ricerca,  versato  da  coloro che non usufruiscono della borsa di
studio, ammonta ad Euro 1.564,62 annue ed e' cosi' suddiviso:
    I  termini  di  cui  al  presente  articolo  sono  perentori: gli
studenti  che  non  corrispondono  le rate entro le scadenze previste
sono  tenuti  al pagamento di un'indennita' di mora per un importo di
Euro 50,00.
    Gli  studenti  che non risultano in regola con il pagamento delle
tasse  universitarie di cui al presente articolo non possono compiere
atti di carriera scolastica ne' richiedere certificati.
    Lo  studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso non
ha  diritto  in  alcun  caso  alla  restituzione  delle  tasse  e dei
contributi universitari corrisposti.

        
      
                              Art. 14.

         Obbligo di frequenza, differimento ed interruzioni

    I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
di  ricerca  e  di  compiere continuativamente attivita' formative di
studio  e  di  ricerca nell'ambito delle strutture a cio' destinate e
secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti.
    I  dottorandi  possono  compiere  periodi di soggiorno all'estero
presso  Universita'  e/o  Istituti  di ricerca; in tal caso l'importo
della  borsa di studio e' aumentato nella misura di cui al precedente
art. 11, comma 5.
    Al  termine  di  ciascun  anno di corso, il collegio dei docenti,
sulla base di una dettagliata relazione sull'attivita' di studio e di
ricerca   svolta  da  ciascun  dottorando,  deliberera'  l'ammissione
all'anno  successivo  e  la  conferma  della  borsa  di studio ovvero
proporra' al magnifico rettore l'esclusione dal corso.
    Eventuali   differimenti   della  data  di  inizio  del  corso  o
successive interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi:
      a)  che  si  trovino  nelle  condizioni  previste  dal  decreto
legislativo  26 marzo  2001,  n. 151, in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita';
      b)   che   si   assentino  per  malattia  grave  e  prolungata,
debitamente comprovata da apposita certificazione medica.
    Nel  caso  di  assenza  ingiustificata  o  di  inadempimento  dei
predetti  obblighi,  il  collegio  dei  docenti  propone, con propria
motivata delibera, l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso
il  dottorando  e' obbligato a restituire, per l'anno di riferimento,
tutte le rate eventualmente gia' riscosse.

        
      
                              Art. 15.

           Conseguimento del titolo di dottore di ricerca

    Il  titolo  di  dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso  dal  rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
    Le  commissioni giudicatrici saranno formate e nominate, per ogni
corso  di  dottorato  di  ricerca,  in  conformita' al disposto degli
articoli 12  e  ss. del regolamento di Ateneo in materia di dottorato
di ricerca.

        
      
                              Art. 16.

             Incompatibilita' con altri corsi di studio

    Ai  sensi  degli  articoli 142 del R.D 31 agosto 1933, n. 1592, e
art. 25  u.c.  del  regolamento  didattico  di Ateneo, l'iscrizione a
corsi  di  dottorato  di  ricerca  e'  incompatibile con l'iscrizione
contemporanea  a corsi di studio dello stesso livello attivati presso
questa o altra Universita' nonche' presso Scuole manageriali.

        
      
                              Art. 17.

           Sospensione temporanea di altri corsi di studio

    Ai  sensi  dell'art. 30,  comma  2,  del regolamento didattico di
Ateneo,  coloro  che avendone i requisiti intendono iscriversi ad una
scuola  di  specializzazione  o a un corso di dottorato di ricerca, e
che  siano  gia'  iscritti  ad  un  corso  di  studio,  sono tenuti a
richiedere  la  sospensione  temporanea  della  carriera  relativa  a
quest'ultimo.

        
      
                              Art. 18.

                       Copertura assicurativa

    L'Universita'  degli  studi  di Salerno garantisce ai dottorandi,
per  tutta  la durata del corso di dottorato di ricerca, la copertura
assicurativa  per  infortuni  e  responsabilita' civile durante ed in
occasione  della  frequenza  di  attivita'  didattiche, durante ed in
occasione  dell'espletamento  di  attivita'  formative  di studio, di
ricerca,  di tirocinio, anche pratico, connesse al corso di dottorato
di ricerca.
    La  copertura  assicurativa e', altresi', garantita durante ed in
occasione  di  visite  d'istruzione  svolte  al  di  fuori dei locali
dell'Ateneo  nonche'  durante ed in occasione di eventuali periodi di
soggiorno  all'estero,  purche'  tali attivita' siano preventivamente
autorizzate dal coordinatore del corso.

        
      
                              Art. 19.

                             Pubblicita'

    Il  presente  bando di concorso ed il fac-simile della domanda di
ammissione   sono   pubblicati   nell'albo   ufficiale  di  Ateneo  e
consultabili    nel    sito    Internet    dell'Ateneo   alla   voce:
 http://www.unisa.it/Organizzazione-Ateneo/Uffici/Formazione-Post-Laur
ea/dottorati   di   ricerca/

        
      
                              Art. 20.

                   Trattamento dei dati personali

    Ai  sensi  dell'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196,   l'Universita'   degli  studi  di  Salerno  garantisce  che  il
trattamento  dei  dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e
delle  liberta'  fondamentali,  nonche' della dignita' dei candidati,
con particolare riferimento alla riservatezza all'identita' personale
e al diritto alla protezione dei dati stessi. In particolare, tutti i
dati  personali  forniti dai candidati saranno trattati, nel rispetto
delle  modalita' di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno
2003,  n. 196, esclusivamente per le finalita' connesse e strumentali
al  presente bando di concorso ed all'eventuale gestione del rapporto
con l'Ateneo.
    I   candidati  hanno  diritto  di  far  rettificare,  aggiornare,
completare  o  cancellare  i  dati  erronei, incompleti o raccolti in
termini  non  conformi  alla  legge,  nonche'  di  opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
    Responsabile  amministrativo  del  procedimento,  secondo  quanto
previsto  dagli articoli 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
dall'art. 29  del  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' il
dott.    Giovanni    Salzano   -   Ufficio   formazione   post-laurea
dell'Universita' degli studi di Salerno via Ponte don Melillo - 84084
Fisciano   (Salerno)   tel. 089/966242,   fax   089/966405,   e-mail:
gsalzano@unisa.it

        
      
                              Art. 21.

                            Norme finali

    Per  tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando,
si  richiamano  le  disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della  Repubblica  9 maggio  1994,  n.  487,  nell'art. 4 della legge
3 luglio  1998,  n.  210, nel decreto ministeriale 30 aprile 1999, n.
224,  nel regolamento didattico di Ateneo e nel regolamento di Ateneo
in materia di dottorato di ricerca.
      Fisciano, 30 luglio 2007
                                             Il rettore: Pasquino