Concorso per 1 promotore finanziario (lazio) COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 69 del 31-08-2007
Sintesi: COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA CONCORSO Indizione della terza sessione 2007 degli esami di idoneita' per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari ...
Ente: COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 14-09-2007
Data Scadenza bando 05-10-2007
Condividi

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
CONCORSO
Indizione  della  terza  sessione  2007  degli esami di idoneita' per
l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari
(Delibera n. 16072).

         LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

    Vista   la   legge   7 giugno   1974,  n. 216,  e  le  successive
modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
    Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
    Visto il decreto ministeriale n. 472 dell'11 novembre 1998;
    Vista la propria delibera n. 10200 del 5 settembre 1996;
    Visto  il  regolamento  approvato  con  propria delibera n. 10629
dell'8 aprile  1997,  concernente  l'albo e l'attivita' dei promotori
finanziari, e le successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  l'art. 15  del suddetto regolamento, recante la disciplina
dell'esame  di  idoneita'  per  l'iscrizione  all'albo  dei promotori
finanziari;

                              Delibera:

                               Art. 1.

    E'  indetta,  per  l'anno  2007,  la  terza  sessione  dell'esame
d'idoneita'  per  l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori
finanziari.

        
      
                               Art. 2.

    Sono  esonerati dal superamento dell'esame d'idoneita' coloro che
sono  in  possesso  dei requisiti di professionalita' accertati dalla
CONSOB  sulla base dei criteri valutativi individuati dall'art. 4 del
decreto del Ministero del Tesoro n. 472 dell'11 novembre 1998.

        
      
                               Art. 3.

    Le  domande  di  ammissione  all'esame  d'idoneita' devono essere
presentate in carta semplice entro il 5 ottobre 2007 alle commissioni
regionali  costituite nei capoluoghi delle regioni in cui i candidati
hanno  la  residenza o, per i residenti nelle province di Trento o di
Bolzano,  alle commissioni provinciali costituite nel capoluogo delle
province in cui i candidati hanno la residenza. A tal fine fa fede il
timbro  a  data apposto dagli uffici della camera di commercio presso
cui e' costituita la competente commissione.
    I  candidati  che hanno la propria residenza in uno Stato diverso
dall'Italia  devono indirizzare o presentare le domande di ammissione
alla  commissione nel cui ambito territoriale hanno eletto il proprio
domicilio.
    Si  considerano  prodotte  in  tempo  utile  anche  le domande di
ammissione  spedite  entro  il termine indicato, a mezzo raccomandata
con  avviso  di  ricevimento,  alle  competenti commissioni di cui ai
commi  precedenti.  A  tal  fine  fa  fede  il  timbro a data apposto
dall'ufficio postale accettante.
    Le  domande  possono  anche  essere  trasmesse  per fax, entro lo
stesso termine, esclusivamente ai numeri delle competenti commissioni
di  cui  ai commi precedenti. Al fine della verifica del rispetto del
termine  suddetto fanno fede la data e l'ora di ricezione che vengono
automaticamente   registrate  al  momento  della  ricezione  del  fax
dall'apparecchiatura collegata ai numeri sopraindicati.
    Nella domanda il candidato deve dichiarare:
      a) cognome,  nome  e,  per  i residenti in Italia, il numero di
codice fiscale;
      b) luogo e data di nascita;
      c) comune  di  residenza  e  relativo  indirizzo  ovvero, per i
residenti  all'estero,  domicilio  eletto  nello  Stato  e  luogo  di
residenza all'estero, con i relativi indirizzi.
    Per  il  riconoscimento  dei benefici previsti dall'art. 20 della
legge  5 febbraio  1992,  n. 104  ("Legge  quadro  per  l'assistenza,
l'integrazione  sociale  e  i diritti delle persone handicappate"), i
candidati  portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della medesima
legge,  devono  specificare nella domanda di ammissione la necessita'
di tempi aggiuntivi e/o gli ausili per lo svolgimento delle prove, in
relazione  allo  specifico  handicap, ed allegare alla domanda idonea
certificazione   relativa   al  suddetto  handicap  rilasciata  dalla
struttura pubblica competente. E' anche possibile attestare di essere
stato  riconosciuto  portatore di handicap ai sensi del citato art. 3
mediante  dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' effettuata
ai  sensi  dell'art. 47  del  decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445.  Sulla  base di tale certificazione sara'
valutata  la  sussistenza  delle  condizioni  per  la concessione dei
suddetti benefici, con riguardo alla specifica minorazione.
    Si  unisce  in  allegato  l'elenco  delle commissioni regionali e
provinciali  alle  quali  indirizzare le domande di ammissione, con i
relativi recapiti e numeri di fax.

        
      
                               Art. 4.

    In  caso  di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua
straniera,   andra'   allegata  la  traduzione  in  lingua  italiana,
certificata    conforme   al   testo   straniero   dalla   competente
rappresentanza diplomatica o consolare.

        
      
                               Art. 5.

    Le  domande  presentate  o  spedite  dopo la scadenza del termine
stabilito  dal  precedente  art. 3  e  le domande inviate alla CONSOB
ovvero  a  commissioni regionali provinciali incompetenti non saranno
considerate valide.
    Le  commissioni  regionali  e  provinciali  non  assumono  alcuna
responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata
oppure  tardiva  comunicazione  del  cambiamento di recapito indicato
alla  domanda,  ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne'
per  mancata  restituzione  dell'avviso  di  ricevimento  in  caso di
spedizione per raccomandata.
      Le  commissioni  regionali  e  provinciali non assumono inoltre
alcuna  responsabilita' in caso di trasmissione per fax, di eventuali
domande  non  pervenute, ovvero non pervenute tempestivamente, ovvero
pervenute incomplete o illeggibili.

        
      
                               Art. 6.

    Le  commissioni  regionali o provinciali, integrate, se del caso,
dai  membri  supplenti,  presiedono  allo  svolgimento delle prove di
esame e svolgono le funzioni di commissioni esaminatrici.

        
      
                               Art. 7

    L'esame  consta  di  una  prova  scritta, articolata in quesiti a
risposta sintetica, e di un colloquio.
    La prova scritta verte sulle seguenti materie:
      a) nozioni di economia del mercato finanziario, con particolare
riferimento ai seguenti argomenti:
        struttura   e  organizzazione  dei  mercati  degli  strumenti
finanziari;
        la domanda e l'offerta degli strumenti finanziari in Italia;
        i mercati e le loro modalita' operative;
        gli strumenti di mercato monetario;
        gli strumenti di mercato mobiliare;
        i prodotti di raccolta;
        gli strumenti di copertura del rischio finanziario;
        elementi  di  valutazione  degli  investimenti  in  strumenti
finanziari;
        nozioni  di  matematica  finanziaria applicate alle scelte di
investimento;
        l'operativita'   delle  banche  e  degli  altri  intermediari
finanziari:
        - le funzioni tipiche;
        - le principali operazioni;
        -  i rischi tipici: di liquidita', di tasso di interesse e di
cambio;
        -  aspetti  gestionali  delle  attivita'  di  intermediazione
finanziaria:
          a) la   gestione:  l'asset  allocation,  la  selezione  dei
titoli, il benchmark, la leva finanziaria;
          b) la   negoziazione:  la  negoziazione  in  conto  proprio
(valutazione  del  rischio di investimento), la negoziazione in conto
terzi (valutazione del rischio del committente);
          c) la distribuzione: il controllo sui promotori finanziari;
      b) nozioni  di diritto del mercato finanziario, con particolare
riferimento  alla  disciplina dettata dalle seguenti fonti normative,
cosi' come successivamente modificate ed integrate:
        decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;
        regolamento  n. 11522  del  1°  luglio  1998,  concernente la
disciplina degli intermediari;
        regolamento  n. 11768  del  23 dicembre  1998,  in materia di
mercati;
        regolamento  n. 11971  del  14 maggio  1999,  in  materia  di
emittenti;
        regolamento   del   Governatore   della  Banca  d'Italia  del
14 aprile 2005, in materia di gestione collettiva del risparmio;
        regolamento  dei  mercati  organizzati  e gestiti dalla Borsa
Italiana  S.p.A.,  approvato  dalla  Consob con delibera n. 15996 del
26 giugno 2007;
        decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228;
        decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 472;
        decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993;
        articoli 1834 - 1860 del codice civile: i contratti bancari;
        articoli 1882  -  1932  del  codice  civile:  il contratto di
assicurazione;
        articoli 1992 - 2027 del codice civile: i titoli di credito;
        regio decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933;
        legge n. 130 del 30 aprile 1999;
        decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998;
        legge n. 197 del 5 luglio 1991;
        decreto legislativo n. 374 del 25 settembre 1999;
      c) normativa  comunitaria  relativa  ai mercati degli strumenti
finanziari (Direttiva 2004/39/CE e Direttiva 2006/73/CE);
      d) disciplina   legislativa,   regolamentare   e   deontologica
dell'attivita' di promotore:
        regolamento n. 10629 dell'8 aprile 1997: articoli 1 - 19;
        regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998: articoli 91 - 97;
        codici  interni di autodisciplina adottati dalle associazioni
professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati.
    Il  colloquio  verte  sulle  materie  della prova scritta e sulle
seguenti altre materie:
      a) nozioni  di  diritto  privato  concernenti la disciplina del
contratto,  con  particolare  riferimento  ai  contratti di agenzia e
mandato  e  ai  contratti  concernenti  gli strumenti finanziari ed i
servizi   offerti   dai  soggetti  abilitati  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;
      b) nozioni   di   diritto  tributario  riguardanti  il  mercato
finanziario  ed  in  particolare  il regime di tassazione dei redditi
derivanti   da   azioni,   obbligazioni,   quote   di   fondi  comuni
d'investimento,  depositi  bancari  e  polizze di assicurazione sulla
vita.
    La  prova  scritta  s'intendera'  superata da parte di coloro che
riporteranno una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
    I  candidati  che  supereranno la prova scritta saranno ammessi a
sostenere il colloquio.
    Anche   tale   prova   si   intendera'  superata  da  coloro  che
riporteranno una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
    Per  essere  ammessi  a sostenere le prove di esame i concorrenti
dovranno   esibire  la  carta  d'identita'  ovvero  un  documento  di
riconoscimento equipollente.

        
      
                               Art. 8.

    Il   superamento   della   prova   orale  sara'  comunicato  agli
interessati subito dopo l'effettuazione della stessa.
      Al momento dell'iscrizione all'albo, le commissioni regionali o
provinciali  accerteranno il possesso, in capo a ciascun richiedente,
del   titolo  di  studio  non  inferiore  al  diploma  di  istruzione
secondaria  superiore,  rilasciato  a  seguito  di  corso  di  durata
quinquennale,  o  del  titolo  di  studio estero equipollente, di cui
all'art. 3,  comma  1,  del  decreto  del Ministero del Tesoro n. 472
dell'11 novembre  1998,  nonche'  degli altri requisiti richiesti per
l'iscrizione medesima.

        
      
                               Art. 9.

    La  prova scritta, della durata di trenta minuti, si svolgera' il
giorno  16 novembre  2007 alle ore 11, presso le camere di commercio,
industria,  artigianato  e agricoltura dove hanno sede le commissioni
regionali  o  provinciali  a  cui  sono  indirizzate  le  domande  di
ammissione  all'esame  ovvero  presso  il  diverso  luogo  che  sara'
comunicato ai singoli candidati dalle commissioni stesse.
    La  data  di  svolgimento  della  prova orale sara' comunicata ai
candidati  ammessi  alla  stessa, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno venti giorni prima della sua effettuazione.
    Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob.
      Roma, 7 agosto 2007
                                            Il Presidente: Cardia