Concorso per 65 dottori di ricerca (lazio) UNIVERSITA' DI CASSINO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 65
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 65 del 17-08-2007
Sintesi: UNIVERSITA' DI CASSINO CONCORSO Concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca relativi al XXIII ciclo, anno accademico 2007/2008 ...
Ente: UNIVERSITA' DI CASSINO
Regione: LAZIO
Provincia: FROSINONE
Comune: CASSINO
Data di inserimento: 27-08-2007
Data Scadenza bando 01-10-2007
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UNIVERSITA' DI CASSINO
CONCORSO
Concorsi,  per  esami,  per  l'ammissione  ai  corsi  di dottorato di
ricerca relativi al XXIII ciclo, anno accademico 2007/2008
                             IL RETTORE

    Vista  la  legge  13 agosto  1984,  n. 476: " Norme in materia di
borse di studio e dottorato di ricerca nelle universita";
    Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998 con il quale sono
stati stabiliti gli importi delle borse di studio di dottorato;
    Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cassino, emanato
con  decreto rettorale n. 835 del 30 novembre 2004 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2004;
    Vista  la legge 3 luglio 1998, n. 210: "Norme per il reclutamento
dei  ricercatori  e  dei  professori  universitari  di  ruolo", ed in
particolare l'art. 4 relativo ai dottorati di ricerca;
    Visto   il   decreto   ministeriale   30 aprile   1999,   n. 224:
"Regolamento  recante  norme  in  materia  di  dottorato  di ricerca"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
    Visto il decreto rettorale n. 234 del 18 aprile 2007 con il quale
e'  stato emanato il regolamento in materia di scuole di dottorato di
ricerca dell'Universita' degli studi di Cassino;
    Viste  le  proposte  di  istituzione  e  di  rinnovo dei corsi di
dottorato per il XXIII ciclo avanzate dalle scuole di dottorato;
    Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione di Ateneo;
    Viste  le delibere del senato accademico del 12 luglio 2007 e del
Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2007 con le quali e' stato
espresso  parere  positivo  all'istituzione e al rinnovo dei corsi di
dottorato per il XXIII ciclo;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                             Istituzione

    Sono indetti presso l'Universita' degli studi di Cassino pubblici
concorsi per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
relativi  al XXIII ciclo, anno accademico 2007/2008, presso le scuole
di  dottorato dell'Ateneo, indicati nell'allegato elenco (allegato A,
costituito da n. 5 schede, una per ciascuna scuola di dottorato), che
forma parte integrante del presente bando.

        
      
                               Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    Possono  presentare  domanda di partecipazione al concorso, senza
limiti  di  eta'  e di cittadinanza, coloro che alla data di scadenza
del bando, siano in possesso di:
      diploma   di  laurea  conseguito  nell'ambito  dell'ordinamento
previgente il decreto ministeriale n. 509/1999;
      laurea specialistica oppure magistrale;
      analogo     titolo     accademico     conseguito    all'estero,
preventivamente  riconosciuto  dalle  autorita' accademiche italiane,
anche  nell'ambito  di  accordi  interuniversitari  di cooperazione e
mobilita'.
    Il  titolo  accademico  estero,  ai  soli fini dell'ammissione al
concorso,  puo'  essere  dichiarato  equipollente dal consiglio della
scuola  di  dottorato.  In tal caso il candidato dovra' allegare alla
domanda   di  partecipazione  i  documenti  utili  a  consentirne  la
dichiarazione   di   equipollenza,   tradotti   e  legalizzati  dalle
competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del Paese
di  provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione
di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
    I  cittadini  non appartenenti all'Unione europea potranno essere
ammessi  al  dottorato  senza borsa di studio e in soprannumero nella
misura  della  meta'  del  numero  totale  dei  posti  istituiti, con
arrotondamento all'unita' per eccesso, previa analisi del "curriculum
vitae" da allegare alla domanda. La partecipazione in soprannumero al
dottorato  e'  consentita  a condizione che il candidato si impegni a
rispettare  il regolamento del corso di dottorato per quanto riguarda
la  frequenza  e  i  controlli  periodici  di attivita' richiesti dal
collegio dei docenti.
    Potranno  partecipare  agli  esami  di ammissione al dottorato di
ricerca  anche  coloro  i  quali  conseguiranno  il diploma di laurea
relativo   all'ordinamento   antecedente   il   decreto  ministeriale
n. 509/1999,  oppure  la  laurea  specialistica o magistrale entro il
31 ottobre  2007.  In  tal  caso,  l'ammissione  verra' disposta "con
riserva"  ed  il  candidato  sara'  tenuto  a  presentare,  a pena di
decadenza,  il  relativo  certificato  di  laurea entro il 31 ottobre
2007.  Ove  il  certificato  non  fosse disponibile per tale data, e'
possibile  presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione
sottoscritta  dal  candidato,  ai  sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

        
      
                               Art. 3.

                        Domanda di ammissione

    La  domanda  di partecipazione al concorso, da redigere in lingua
italiana  utilizzando  esclusivamente  lo schema allegato al presente
bando        (allegato        B)       reperibile       all'indirizzo
 www.unicas.it/home_sezione/concorsi/home-dottorato.html    indirizzata
al  magnifico  rettore dell'Universita' degli studi Cassino - Ufficio
laureati  -  Via  Marconi,  10 - 03043 Cassino, deve essere spedita o
consegnata direttamente presso l'Ufficio protocollo dell'Universita',
entro  il  1° ottobre  2007,  pena l'esclusione, a partire dal giorno
successivo  a  quello  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Per il rispetto dei termini fara' fede:
      in caso di spedizione: il timbro dell'ufficio postale da cui la
domanda viene spedita;
      in  caso di consegna diretta: il timbro dell'ufficio protocollo
dell'Universita' degli studi di Cassino.
    Alla   domanda   va  allegata  la  ricevuta  del  versamento  del
contributo  di  Euro 36,15  per la selezione, da effettuare presso la
Banca   Popolare   del   Cassinate   con   apposito   modulo  fornito
dall'Universita'          e          reperibile         all'indirizzo
www.unicas.it/home sezione/concorsi/home-dottorato.html,  o  a  mezzo
bonifico bancario presso Banca Popolare del Cassinate, piazza Armando
Diaz, 14 - 03043 Cassino - Numero conto 000010409621 - Codici: CIN B;
ABI 05372; CAB 74370.
    La  firma  in  calce alla domanda non deve essere autenticata, ma
alla  domanda  stessa  dovra'  essere allegata, pena l'esclusione, la
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita'.
    Alla  domanda va allegata, altresi', la dichiarazione sostitutiva
di   certificazione  di  cui  al  successivo  art. 10  (allegato  D),
reperibile                                              all'indirizzo
 www.unicas.it/home_sezione/concorsi/home-dottorato.html
    L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per  il  caso  di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione dell'indirizzo indicato dal candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, ne' per eventuali
disguidi    postali    o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'amministrazione  stessa. Inoltre, non riterra' valide le domande
spedite   o  consegnate  direttamente  all'amministrazione  fuori  il
termine predetto o non pervenute affatto.
    I  candidati  diversamente abili, ai sensi della legge 5 febbraio
1992,  n. 104,  dovranno  fare  esplicita  richiesta, in relazione al
proprio handicap, dell'ausilio necessario, nonche' di eventuali tempi
aggiuntivi  per  poter  sostenere  le  prove  del  concorso.  A  tale
riguardo,  i  dati  sensibili  saranno  custoditi  e  trattati con la
riservatezza prevista dal decreto legislativo n. 196/2003.
    Tutti  i  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con  riserva di
accertamento dei requisiti previsti dal bando.

        
      
                               Art. 4.

                         Esame di ammissione

    Ove   non   specificato   diversamente   nelle  schede  contenute
nell'allegato A, l'esame di ammissione al corso consiste in una prova
scritta  e  in  una prova orale tendenti a verificare la preparazione
del  candidato,  la  sua  attitudine  alla  ricerca  scientifica e la
conoscenza di una o piu' lingue straniere.

        
      
                               Art. 5.

                         Date prove d'esame

    Per tutti i corsi di dottorato indicati nell'allegato A, la prova
scritta  si  terra'  nel giorno, nell'orario e nei locali che saranno
indicati  mediante avviso affisso all'albo del rettorato e pubblicato
nella            pagina            web            di           Ateneo
 www.unicas.it/home_sezione/concorsi/home-dottorato.html  almeno venti
giorni prima della prova stessa.
    La  convocazione  per  la prova orale avverra' con avviso affisso
all'albo  del  rettorato  e  pubblicato  nella suddetta pagina web di
Ateneo  almeno  venti  giorni  prima della data fissata per la prova,
ovvero  a  mezzo  di comunicazione in sede concorsuale da parte della
commissione esaminatrice. Per sostenere le prove i candidati dovranno
esibire un valido documento di riconoscimento.
    Nessuna convocazione sara' inviata ai candidati.

        
      
                               Art. 6.

                      Commissioni giudicatrici

    La  commissione  giudicatrice  del  concorso  per  l'ammissione a
ciascun  corso  di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore su
proposta  del  Consiglio  della scuola a cui il corso afferisce. Essa
sara'  composta  da  tre  membri  scelti tra professori e ricercatori
universitari  di  ruolo, anche di atenei non italiani, afferenti alle
aree   scientifico-disciplinari  a  cui  il  corso  di  dottorato  si
riferisce  La  commissione puo' essere integrata da un massimo di due
esperti,  anche  non italiani, scelti nell'ambito delle universita' e
delle strutture pubbliche e private di ricerca.
    Ogni  commissione,  per  la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso alla
prova  orale il candidato che abbia superato la prova scritta con una
votazione  non  inferiore  a  40/60.  Alla  fine della prova orale la
commissione  giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione  dei  voti  da  ciascuno  riportati nella prova stessa.
L'elenco,   sottoscritto   dal  presidente  e  dal  segretario  della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o
del  dipartimento presso cui si e' svolta la prova. La prova orale si
ritiene  superata  se  il  candidato  ha  conseguito una votazione di
almeno 40/60.
    Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  compila la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

        
      
                               Art. 7.

                         Ammissione ai corsi

    I  candidati  saranno  ammessi al corso di dottorato, con decreto
del   rettore,  accertata  la  regolarita'  degli  atti,  secondo  la
graduatoria  generale  di  merito fino alla concorrenza del numero di
posti  messi  a  concorso  per ciascun corso di dottorato. In caso di
rinuncia da parte degli aventi diritto entro dieci giorni dall'inizio
del   corso   o   per   mancata   iscrizione  nei  termini  previsti,
subentreranno altri candidati secondo l'ordine di graduatoria.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    I  cittadini non appartenenti all'Unione europea che risultassero
idonei,  saranno  ammessi  al  dottorato  senza  borsa di studio e in
soprannumero   nel   limite  della  meta'  dei  posti  istituiti  con
arrotondamento all'unita' per eccesso.
    La  graduatoria degli idonei, per ogni singolo corso, verra' resa
pubblica  mediante  affissione  all'albo  del  rettorato e pubblicata
nella            pagina            web            di           Ateneo
 www.unicas.it/home_sezione/concorsi/home-dottorato.html

        
      
                               Art. 8.

                         Iscrizione ai corsi

    I candidati che, in base alla graduatoria finale, siano risultati
ammessi  al  corso  di dottorato, dovranno presentare o far pervenire
all'amministrazione   universitaria,   entro  quindici  giorni  dalla
pubblicazione  sul sito di Ateneo dell'esito del concorso, la domanda
di  iscrizione,  utilizzando  esclusivamente  lo  schema  allegato al
presente     bando     (allegato    C)    reperibile    all'indirizzo
 www.unicas.it/home_sezione/concorsi/home-dottorato.html,   allegando,
la  ricevuta  del  pagamento  del contributo di iscrizione, di cui al
successivo art. 9.

        
      
                               Art. 9.

                     Contributo per l'iscrizione

    I  dottorandi  vincitori  di  borse  di studio sono esonerati dal
pagamento dei contributi per la frequenza dei corsi.
    I  dottorandi  non vincitori di borsa saranno tenuti al pagamento
di  euro  516,46  per  ogni anno di frequenza, da versare, mediante i
bollettini  di pagamento disponibili sul sito internet del dottorato,
in  due rate di pari importo (o a scelta in una unica soluzione), con
le  seguenti  modalita':  la  prima rata all'atto dell'iscrizione, la
seconda entro il 30 aprile 2008.

        
      
                              Art. 10.

                           Borse di studio

    Il  numero delle borse di studio a bando puo' aumentare a seguito
di   finanziamenti   di   soggetti   pubblici   o  privati  acquisiti
successivamente  alla  pubblicazione del presente bando, ma non oltre
la data di pubblicazione delle graduatorie di merito.
    Il  limite di reddito per l'assegnazione della borsa di studio e'
di Euro 7.746,86 riferito all'anno di fruizione della stessa.
    Coloro  che  vorranno  accedere  all'erogazione  della  borsa  di
studio,  dovranno  allegare  alla  domanda di partecipazione apposita
dichiarazione  sostitutiva  di certificazione (allegato D) reperibile
all'indirizzo
 www.unicas.it/home_sezione/concorsi/home-dottorato.html,  dalla quale
risulti il non superamento di detto limite.
    Le  borse  di  studio  sono  assegnate  in  base alla graduatoria
generale  di merito. A parita' di merito prevale la valutazione della
situazione  economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
    L'importo  annuo  lordo  della  borsa  di  studio  e' pari a euro
12.216,53,  comprensiva  degli  oneri  a carico dell'Amministrazione,
erogato in rate mensili di uguale importo.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso.
    L'importo  della  borsa  di studio e' aumentato del cinquanta per
cento per i periodi di permanenza all'estero.
    Le borse di studio non possono essere cumulate con gli assegni di
ricerca  o altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne
quelle  concesse  da  istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad
integrare   con  soggiorni  all'estero  l'attivita'  di  ricerca  del
dottorando.
    I posti con borsa di studio possono essere aumentati a seguito di
finanziamenti  erogati da altre universita', enti pubblici di ricerca
o  da  qualificate  strutture  produttive  private  che si rendessero
disponibili  dopo  l'emanazione  del  bando  e  prima dell'inizio del
relativo corso.

        
      
                              Art. 11.

                   Diritti e doveri dei dottorandi

    Gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di presenza ai
seminari, alle esercitazioni e agli eventuali moduli didattici, hanno
l'obbligo  di  compiere  continuativamente  attivita'  di studio e di
ricerca  nell'ambito  delle  strutture  destinate  a  tal  fine  e di
presentare  al  collegio  dei  docenti, a conclusione di ogni anno di
corso, una relazione sulla attivita' didattica svolta.
    E'  prevista,  con  decisione  motivata del collegio dei docenti,
l'esclusione  dal  corso  di  dottorato  di  ricerca e la conseguente
perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio in caso di:
      a) giudizio  negativo  del  collegio  dei docenti relativamente
all'ammissione al successivo anno di corso frequentato;
      b) prestazioni   di   lavoro  a  tempo  indeterminato,  nonche'
assunzione   di   incarichi  di  lavoro  a  tempo  determinato  o  di
prestazioni  d'opera senza preventiva autorizzazione del collegio dei
docenti;
      c) assenze ingiustificate e prolungate.
    E'  diritto del dottorando ottenere la sospensione per maternita'
e per gravi e documentate ragioni di salute.
    L'assenza  determinata  da  cause  diverse  da quelle elencate al
precedente  comma  del  presente  articolo  deve essere espressamente
autorizzata dal collegio dei docenti.
    Cessata  la  causa  dell'assenza,  spetta al collegio dei docenti
decidere  se  riammettere  il  dottorando  in corso d'anno, ovvero se
riammetterlo  all'anno  successivo.  Il dottorando riammesso in corso
d'anno  godra'  di  una  borsa  di  studio decurtata della quota gia'
corrisposta nell'anno in cui si e' verificata l'assenza.
    In  caso  di  sospensione  di  durata superiore ai trenta giorni,
ovvero  di  esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di
studio.
    L'iscrizione  a  corsi di dottorato di ricerca non e' compatibile
con  la  contemporanea  iscrizione  a  corsi  di  laurea, a scuole di
specializzazione,  ad  altre scuole o corsi di dottorato e a corsi di
master di primo e di secondo livello.

        
      
                              Art. 12.

                      Conseguimento del titolo

    Il  titolo  di  dottore  di  ricerca  e'  conferito dal magnifico
rettore  previo  superamento  di  un  esame  finale,  che puo' essere
ripetuto una sola volta.

        
      
                              Art. 13.

             Commissione giudicatrice per l'esame finale

    La  commissione  giudicatrice  per il conseguimento del titolo e'
nominata dal rettore, su proposta del consiglio della scuola a cui il
corso di dottorato afferisce.

        
      
                              Art. 14.

                   Trattamento dei dati personali

    In  attuazione  del  decreto  legislativo  n. 196/2003  e  s.m.i.
l'Universita'  si  impegna  a utilizzare i dati personali forniti dai
candidati  solo  per  fini  istituzionali  e per l'espletamento delle
procedure concorsuali.
    La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi
di  cui  alla succitata legge, espressione di tacito consenso a che i
dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali
vengano pubblicati sul sito Internet dell'Universita' di Cassino.

        
      
                              Art. 15.

                        Norme di riferimento

    Per   quanto   non   previsto   nel  presente  bando  valgono  le
disposizioni  legislative  e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
    Il  presente decreto e' inserito nella raccolta ufficiale interna
dell'Ateneo  ed  inviato  alla  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana che ne curera' la pubblicazione.
      Cassino, 27 luglio 2007
                                                 Il rettore: Vigo