Concorso per 218 dottori di ricerca (campania) SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 218
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 64 del 14-08-2007
Sintesi: SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI CONCORSO Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - 23° ciclo IL RETTORE ...
Ente: SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI
Regione: CAMPANIA
Provincia: NAPOLI
Comune: NAPOLI
Data di inserimento: 27-08-2007
Data Scadenza bando 28-09-2007
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SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI
CONCORSO
Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca -
23° ciclo
                             IL RETTORE

    Visto il vigente statuto della Seconda Universita' degli studi di
Napoli;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476 recante norme in materia di
borse  di  studio  e di dottorati di ricerca nelle Universita', cosi'
come  integrata dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448;
    Vista  la legge 30 novembre 1989, n. 398 recante norme in materia
di borse di studio universitarie;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Vista  la  legge  3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4,
che  demanda  alle Universita' la possibilita' di redigere un proprio
regolamento  che  disciplini  l'istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca;
    Vista  la  legge  18 febbraio 1999, n. 28 recante disposizioni in
materia tributaria ed in particolare l'art. 19;
    Visto il decreto MURST n. 224 del 30 aprile 1999, con il quale e'
stato  emanato  il "Regolamento recante norme in materia di dottorato
di ricerca";
    Visto  il  decreto  rettorale  n. 4255 del 18 ottobre 2001 con il
quale e' stato elevato, a decorrere dall'anno accademico 2001/2002 il
limite   di  reddito  personale  complessivo  annuo  lordo,  ai  fini
dell'erogazione  della  borsa  di  studio di dottorato di ricerca, da
Euro 7.746,85 ad Euro 12.911,42;
    Visto  il  Regolamento  di  Ateneo di disciplina dei dottorati di
ricerca  il  cui  testo  coordinato  e'  stato  emanato  con  decreto
rettorale  n. 1015  del  1° marzo  2002  e  da  ultimo modificato con
decreto rettorale n. 2100 dell'11 luglio 2006;
    Visto  il decreto rettorale n. 108 del 17 gennaio 2005, da ultimo
modificato  con  decreto rettorale n. 2018 del 3 luglio 2006 relativo
all'istituzione  delle  scuole  di dottorato di ricerca, previste dal
decreto del MIUR n. 262 del 5 agosto 2004;
    Vista  la  nota  prot. n. 1251 del 20 maggio 2007 con la quale il
MUR  ha  comunicato,  che,  ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto
ministeriale  23 ottobre 2003, n. 198 e decreto ministeriale 9 agosto
2004,  n. 263,  "Fondo  per il sostegno dei giovani e per favorire la
mobilita'  degli  studenti",  e'  stato  stanziato un finanziamento a
favore  della  Seconda  Universita'  degli  studi  di  Napoli, per la
copertura  di n. 18 borse di studio per corsi di dottorato di ricerca
relativi  al  22° ciclo,  distribuite in relazione a specifici ambiti
disciplinari;
    Considerato  che con la succitata nota il MUR ha specificato che,
fatte  salve  eventuali  priorita'  e  specifiche esigenze di ciascun
corso  di  dottorato  di  ricerca  e' possibile l'utilizzazione delle
eventuali  economie  per  il ciclo successivo a quello finanziato e a
favore   degli   stessi  corsi  di  dottorato  assegnatari  di  borse
aggiuntive non attribuite;
    Viste  le  proposte  di  istituzione  e/o  rinnovo  dei  corsi di
dottorato  di ricerca - 23° ciclo - con sede amministrativa presso la
Seconda  Universita' degli studi di Napoli, inoltrate dalle strutture
proponenti ai sensi degli articoli 2 e 3 del suindicato regolamento;
    Vista  la relazione del nucleo di valutazione Interna redatta, in
data  26 giugno  2007,  e  relativa all'esito positivo della verifica
della   sussistenza   dei  prescritti  requisiti  di  idoneita',  con
riferimento  ai  corsi  di dottorato di ricerca - 23° ciclo, proposti
dalle anzidette strutture;
    Viste  le  delibere  del  Senato  Accademico  e  del Consiglio di
Amministrazione  di questo Ateneo, rispettivamente n. 62 del 9 luglio
2007  e  n. 100  del  12 luglio 2007, con le quali e' stata approvata
l'istituzione  e  il  rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca - 23°
ciclo - con la relativa assegnazione di borse di studio;
    Viste  le  proposte  di  finanziamento  di  borse  di  studio per
dottorati  di  ricerca presentate da Enti pubblici o privati in tempo
utile per l'emanazione del bando;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                             Istituzione

    E'  istituito  il 23° ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con
sede  amministrativa  presso  la  Seconda  Universita' degli studi di
Napoli.
    Sono  indetti  pubblici  concorsi, per esami, per l'ammissione ai
corsi  di  dottorato  di  ricerca, di cui all'allegato A che e' parte
integrante del presente bando di concorso.
    Per  ciascun  corso di dottorato di ricerca sono indicati i posti
messi  a  concorso, il numero delle borse di studio - ivi comprese il
numero  delle borse di studio finanziate da Enti pubblici e/o privati
-  la durata del corso, la scuola di dottorato cui afferisce il corso
e  le eventuali sedi consorziate, il dipartimento sede amministrativa
del  dottorato  di  ricerca,  il  docente  coordinatore del corso, le
lauree  previste  per  l'accesso,  il calendario di svolgimento delle
prove di esame con valore di notifica ufficiale agli interessati che,
pertanto,  non  riceveranno  alcuna  ulteriore comunicazione scritta,
nonche'      l'eventuale      l'adesione      al      progetto     di
"Internazionalizzazione".        L'anzidetto        progetto       di
"Internazionalizzazione"   che  prevede  sia  l'incentivazione  della
mobilita' dei dottorandi all'estero sia la partecipazione di studenti
stranieri ai corsi di dottorato della SUN, si articola nelle seguenti
inziative:  a) l'impegno allo svolgimento dei 2/3 dei corsi in lingua
inglese  (purche'  almeno  un  allievo  straniero risulti iscritto al
corso),  b) l'impegno allo svolgimento di almeno 3 mesi di formazione
all'estero   per  tutti  gli  allievi  con  borsa;  c)  l'impegno  ad
utilizzare, per i dottorandi stranieri la lingua inglese per le prove
del  concorso  di  ammissione  al  dottorato e per la redazione della
tesi.
    I  posti ricoperti da borse di studio potranno essere aumentati a
seguito  di  finanziamenti  da parte di enti pubblici e/o privati, la
cui  convenzione  sia  stipulata  entro  e  non  oltre  il termine di
scadenza   di   presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al
concorso.  Detti  finanziamenti aggiuntivi, pertanto, non incideranno
sul  numero  complessivo  dei  posti pianificati per ciascun corso di
dottorato di ricerca.
    Costituiranno   finanziamenti   aggiuntivi   anche  le  eventuali
economie  di  borse  di studio finanziate dal MUR a valere sul "Fondo
per  il  sostegno giovani e per favorire la mobilita' degli studenti"
per  quei  corsi di dottorato di ricerca individuati come destinatari
del  finanziamento  per  il  ciclo  22°  e  per  i quali non e' stato
possibile attribuire la borsa medesima.
    L'Amministrazione  si riserva la facolta' di revocare il bando di
concorso,  di  sospendere  o  rinviare le prove concorsuali ovvero di
sospendere  o  non  procedere  all'assunzione dei vincitori ovvero di
sospendere  o di non attribuire tutte le borse di studio previste dal
bando  di concorso medesimo con conseguente riduzione dei posti senza
borsa,   in  ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili. In particolare, l'Amministrazione si riserva la facolta'
di  sospendere  o  non attribuire le borse di studio non a carico del
bilancio  universitario  a  seguito  dell'interruzione  per qualsiasi
causa dell'erogazione del relativo finanziamento.

        
      
                               Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  al  concorso di
ammissione  ai  corsi di dottorato di ricerca, senza limiti di eta' e
di  cittadinanza, coloro che siano in possesso, alla data di scadenza
del  termine  per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti
titoli:
      laurea  specialistica  o  magistrale  conseguita  ai  sensi del
decreto   ministeriale   n. 270/2004  (sostitutivo  del  n. 509/1999)
appartenente ad una delle classi indicate nell'allegato A dell'art. 1
del presente bando;
      diploma   di   laurea   conseguito   ai  sensi  dei  precedenti
ordinamenti  didattici  (il  cui  corso  legale  abbia  durata almeno
quadriennale)  tra  quelli  indicati  nell'allegato A dell'art. 1 del
presente bando ed equipollenti;
      titolo  accademico  equipollente  conseguito presso universita'
straniere.
    Potranno  partecipare  agli  esami  di  ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre la data di
svolgimento  della  prima prova di ammissione (prova scritta). In tal
caso,  l'ammissione  verra'  disposta  "con  riserva" ed il candidato
sara'  tenuto  a presentare, almeno 1 giorno prima della data fissata
per  lo  svolgimento  della  prova anzidetta, a pena di decadenza, la
dichiarazione  sostitutiva di certificazione o certificato attestante
l'avvenuto conseguimento del diploma di laurea.
    Saranno  esclusi  dalla  partecipazione al concorso coloro il cui
titolo    di    studio    non    sia    pertinente    con    l'ambito
scientifico-disciplinare  del  dottorato  di  ricerca  cui si intende
accedere,  cosi' come risulta specificamente indicato nell'allegato A
parte integrante del presente bando.
    Coloro  i  quali,  italiani o stranieri fossero in possesso di un
titolo  di  studio  straniero  che  non  sia  gia'  stato  dichiarato
equipollente  alla  laurea  italiana,  dovranno  - unicamente ai fini
dell'ammissione  ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca  per  i  quali
intendono  concorrere  -  farne  espressa  richiesta nella domanda di
partecipazione   al  concorso  e  corredare  la  domanda  stessa  dei
documenti utili a consentire al Collegio dei docenti la dichiarazione
di  equipollenza  in  parola,  purche'  tradotti  e legalizzati dalle
competenti  rappresentanze  italiane,  secondo  le  norme  vigenti in
materia  per  l'ammissione  di  studenti stranieri ai corsi di laurea
delle universita' italiane.

        
      
                               Art. 3.

                        Domande di ammissione

    Le   domande   di   ammissione,  redatte  su  carta  semplice  in
conformita'  allo  schema  esemplificativo  di  cui  all'allegato  1,
debitamente  firmate  dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere
indirizzate  al  dirigente della ripartizione degli affari generali -
Seconda  Universita'  degli  studi  di Napoli, piazza Luigi Miraglia,
Palazzo  Bideri  -  80138 Napoli (sulla busta deve essere chiaramente
riportata  la  dicitura: "Domanda di ammissione ai corsi di dottorato
di  ricerca")  -  ed  inviate  -  a pena di esclusione dal concorso -
esclusivamente  a  mezzo  di  raccomandata  con avviso di ricevimento
entro  il  termine perentorio di quarantacinque giorni decorrente dal
giorno  successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede
il  timbro  a  data  dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
Qualora il termine venga a scadere in un giorno festivo si intendera'
prorogato al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
    Per  ciascuna domanda di partecipazione dovra' essere allegata, a
pena   di   esclusione   dal   concorso,  la  ricevuta  in  originale
dell'avvenuto   versamento   di   Euro  100,00  (euro  cento),  quale
contributo  per  la  partecipazione  alle prove di accesso a corsi di
studio,  da  effettuarsi  -  con  apposito  modello  PTA - presso una
qualunque Agenzia del Banco di Roma.
    Il  presente bando e la relativa modulistica (ossia il fac-simile
di domanda di partecipazione ed il modello P.T.A) sono reperibili sul
sito   WEB   della   Seconda   Universita'  degli  studi  di  Napoli:
 www.unina2.it  - pagina Dottorati di ricerca - Notizie
    Nel  caso  in cui si intenda concorrere a piu' corsi di dottorato
di  ricerca,  devono essere redatte altrettante domande ed effettuati
altrettanti   versamenti,  secondo  quanto  sopra  specificato.  Tali
domande  potranno  essere  inviate  anche con un'unica spedizione. Se
nella  stessa  domanda  venissero indicati piu' corsi di dottorato di
ricerca, sara' ritenuto valido unicamente quello indicato per primo.
    Il contributo versato per la partecipazione alle prove di accesso
al corso di studio non verra' restituito in nessun caso.
    Nella  domanda,  da  redigersi  in  lingua  italiana, i candidati
dovranno  dichiarare  con  precisione  e  chiarezza  sotto la propria
responsabilita':
      a) il  cognome  e  il  nome,  la data e il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il
codice  di avviamento postale e il numero telefonico); possibilmente,
per  quanto  riguarda i cittadini comunitari e stranieri, un recapito
italiano  o  l'indicazione della propria ambasciata in Italia, eletta
quale proprio domicilio;
      b) l'esatta  denominazione  del  corso  di dottorato di ricerca
(con  indicazione  dell'eventuale  indirizzo  in  cui  si articola lo
stesso,  a  pena di esclusione) per il quale e' presentata domanda di
partecipazione al concorso;
      c) la cittadinanza;
      d) la  laurea posseduta ai sensi del vecchio ordinamento con la
relativa  durata  legale, oppure la laurea specialistica o magistrale
posseduta  con  l'indicazione  della  relativa classe, purche' titoli
rientranti   tra  quelli  espressamente  previsti  per  l'accesso  ed
elencati  nell'allegato A  dell'art. 1  del  bando  di  concorso, con
l'indicazione  della data del conseguimento e dell'Universita' presso
cui  e'  stato  conseguito  il  titolo; ovvero il titolo equipollente
conseguito  presso una universita' straniera, con la data del decreto
rettorale che ha dichiarato l'equipollenza stessa;
      f) di  essere  disposto  a  sostenere parte del colloquio nella
lingua straniera indicata al precedente art. 1 del bando;
      g) di  impegnarsi  a  frequentare  con  assiduita'  il corso di
dottorato  di  ricerca  secondo  le modalita' che saranno fissate dal
Collegio  dei docenti, nonche' di impegnarsi ad effettuare un periodo
di  formazione  all'estero  se  vincitore, con borsa di studio, di un
corso     di     dottorato    che    aderisce    al    progetto    di
"Internazionalizzazione".
      h) di  impegnarsi  a  comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione  della propria residenza o del recapito eletto ai fini del
concorso.
    Saranno  esclusi dalla partecipazione al concorso di ammissione i
candidati le cui domande non contengano quanto segue:
      la firma (di proprio pugno);
      il cognome e il nome;
      la  denominazione  del  corso  di dottorato di ricerca, nonche'
l'eventuale  indirizzo  del  corso  di  dottorato  di  ricerca cui si
intende partecipare;
      la   residenza  o  il  recapito  ove  si  intende  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso;
      l'indicazione  del diploma di laurea posseduto, o l'indicazione
di  un  diploma di laurea previsto dall'allegato A dell'art. 1, della
sua durata legale, della data di conseguimento e dell'Universita' che
lo   ha  rilasciato  ovvero  la  data  del  decreto  rettorale  della
dichiarazione di equipollenza;
      la  ricevuta  originale  del  versamento  di  Euro 100,00 (euro
cento) quale contributo per la partecipazione alle prove di accesso a
corsi di studio.
    Agli atti ed ai documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata   una   traduzione   in  lingua  italiana  che  deve  essere
certificata    conforme   al   testo   straniero   dalla   competente
rappresentanza  diplomatica o consolare, da un traduttore ufficiale o
con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'.
    L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per  il  caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni  della  residenza e del recapito da parte del candidato o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne'  per  eventuali  disguidi  postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
    I   candidati   portatori  di  handicap,  ai  sensi  della  legge
5 febbraio  1992,  n. 104,  dovranno  fare  esplicita  richiesta,  in
relazione  al  proprio  handicap,  riguardo  l'ausilio necessario per
poter sostenere le prove concorsuali.

        
      
                               Art. 4.

                            Prove d'esame

    L'esame  di  ammissione al corso di dottorato di ricerca consiste
in  una prova scritta ed in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre
dimostrare  la  buona  conoscenza  di una lingua straniera secondo le
indicazioni di cui al precedente art. 1. Per i candidati stranieri e'
possibile  sostenere  le prove del concorso di ammissione ai corsi di
dottorato  che aderiscono al progetto di "Internazionalizzazione", in
lingua inglese.
    Le  prove  d'esame  sono  intese  ad  accertare  l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
    Gli argomenti oggetto delle prove, scritte e orali, sono relativi
ai   settori  scientifico-disciplinari  di  interesse  del  corso  di
dottorato  di  ricerca;  in  particolare,  la  prova  scritta oggetto
dell'esame  verra' scelta da un candidato mediante estrazione a sorte
tra una terna di temi proposti dalla commissione giudicatrice.
    Le  prove di esame si svolgeranno presso le strutture e secondo i
calendari stabiliti nell'allegato A dell'art. 1.
    Tale  pubblicazione  ha  valore  di notifica a tutti gli effetti,
pertanto,   i   concorrenti   ai   quali  non  sia  stata  comunicata
l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore
preavviso,  nella  sede  d'esame,  nel  giorno  e nell'ora stabilita,
indicata  per  ciascun  corso  di  dottorato di ricerca, muniti di un
valido documento di riconoscimento.
    L'assenza   del   candidato   nel  giorno,  luogo  ed  orario  di
svolgimento  di  una delle prove sara' considerata come rinuncia alla
prova medesima, qualunque ne sia la causa.
    Nel  caso  di  variazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui
verranno  affissi  gli  esiti  della  prova  scritta, si procedera' a
fornire idonea informazione mediante affissione all'albo della stessa
struttura ove doveva essere affisso l'esito della predetta prova.
    Lo svolgimento del colloquio e' pubblico.
    I  candidati  sono  ammessi,  con  riserva  dell'accertamento dei
requisiti prescritti, al concorso di ammissione al corso di dottorato
di ricerca.
    L'Amministrazione    puo'   disporre   in   ogni   momento,   con
provvedimento  motivato  del  rettore,  l'esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti.
    Per  sostenere  le prove d'esame i candidati dovranno esibire uno
dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita':
      a) carta d'identita';
      b) passaporto;
      c) patente di guida;
      d) patente nautica;
      e) libretto di pensione;
      f) patentino   di  abilitazione  alla  conduzione  di  impianti
termici;
      g) porto d'armi;
      h) tessera di riconoscimento, purche' munita di fotografia e di
timbro   o   di   altra  segnatura  equivalente,  rilasciata  da  una
amministrazione dello Stato.

        
      
                               Art. 5.

             Commissioni giudicatrici e loro adempimenti

    Le  commissioni  giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi
di  dottorato  di  ricerca,  nominate  con decreto rettorale ai sensi
dell'art. 12  del  regolamento  di Ateneo recante norme in materia di
dottorato di ricerca di cui al decreto rettorale n. 1015 del 1° marzo
2002,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni, saranno affisse
all'Albo di Ateneo ubicato presso le strutture indicate al successivo
art. 6  del  presente  bando,  e  saranno  consultabili  sul sito Web
dell'Ateneo: www.unina2.it  pagina Dottorati di Ricerca - Notizie.
    Le  commissioni giudicatrici, alla prima riunione, stabiliscono i
criteri  e  le  modalita'  di valutazione delle prove concorsuali, al
fine  di  assicurare una idonea e trasparente valutazione comparativa
dei  candidati,  secondo  i principi previsti in tema di modalita' di
svolgimento dei concorsi per i pubblici impieghi.
    Ogni  commissione,  per  la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
    Il  colloquio  si  intende  superato  se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
    Alla  fine  della  prova  orale la commissione giudicatrice forma
l'elenco  dei  candidati  esaminati,  con  l'indicazione  dei voti da
ciascuno  riportati  nella  prova  stessa. L'elenco, sottoscritto dal
presidente  e  dal  segretario  della  commissione  giudicatrice,  e'
affisso  nel  luogo  e secondo il calendario indicato nell'allegato A
dell'art. 1 del presente bando.
    Espletate   le  prove  concorsuali,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove e secondo l'ordine
decrescente del punteggio complessivo attribuito ad ognuno.

        
      
                               Art. 6.

                   Approvazione della graduatoria

    Con  decreto  rettorale  si  procedera' ad approvare, per ciascun
concorso,   la  graduatoria  generale  di  merito  formulata  secondo
l'ordine  decrescente  del punteggio complessivo riportato da ciascun
candidato.
    In  caso  di  parita' di punteggio tra due o piu' candidati avra'
precedenza in graduatoria il candidato piu' giovane.
    Le  suindicate graduatorie generali di merito relative ai singoli
concorsi  per  l'ammissione  ai  corsi  di dottorato di ricerca - 23°
ciclo - saranno affisse il 3 dicembre 2007 all'albo di Ateneo ubicato
presso:
      a) sede  rettorato  di  Napoli, via S. Maria di Costantinopoli,
16;
      b) sede rettorato di Caserta, viale Beneduce, 10;
      c) Palazzo Bideri, piazza Luigi Miraglia - Napoli;
      d) Ufficio  Relazioni  con il pubblico, Piazza Luigi Miraglia -
Palazzo Bideri - Napoli.
    Tale   affissione   avra'   valore  di  notifica  ufficiale  agli
interessati.
    Le suindicate graduatorie saranno consultabili sul sito WEB della
Seconda  Universita'  degli  studi di Napoli: www.unina2.it  in Primo
Piano e alla pagina Dottorati di ricerca - Notizie -

        
      
                               Art. 7.

            Ammissione ai corsi e relativa documentazione

    Dal  3 dicembre  2007  al  12 dicembre 2007 i candidati utilmente
collocati  in  graduatoria dovranno presentarsi, a pena di decadenza,
presso l'Ufficio dottorato di ricerca della Seconda Universita' degli
studi  di  Napoli,  sito  in Caserta, via Lupoli, 24 - nei giorni dal
lunedi'  al  venerdi'  dalle  ore 9 alle 12 e nei giorni di lunedi' e
mercoledi'  anche  dalle  ore  13,30 alle ore 15, per formalizzare la
richiesta  di  iscrizione  al  corso  in  carta  semplice  che dovra'
contenere,   oltre   ai   propri   dati   anagrafici,   le   seguenti
dichiarazioni:
      1)  dichiarazioni sostitutive di certificazione - rese ai sensi
dell'art. 46  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445  -  attestante: a) la cittadinanza; b) il conseguimento
del  diploma  di  laurea con relativa votazione finale; c) il reddito
personale   complessivo   annuo   lordo   (  per  i  soli  dottorandi
classificatisi  su posti con borsa di studio, ai fini dell'erogazione
della stessa);
      2)  dichiarazioni  sostitutive  di  notorieta'  - rese ai sensi
dell'art. 47  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 - in ordine ai seguenti punti:
        a) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca per la
collaborazione ad attivita' di ricerca presso altri atenei;
        b) di   non   essere   iscritto  ad  altri  corsi  di  studio
universitario  (diploma universitario, laurea - breve o specialistica
-  specializzazioni,  master,  dottorato  di  ricerca)  o,  nel  caso
affermativo,   l'impegno  a  regolarizzare  la  propria  posizione  e
produrre la relativa documentazione;
        c) di  non  aver  goduto di altre borse di studio erogate per
seguire corsi di dottorato di ricerca;
        d) di  non  godere, in concomitanza con la borsa di dottorato
di ricerca, di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad
eccezione  di  quelle  concesse  da istituzioni nazionali e straniere
utili   ad   integrare,  con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di
formazione   o  di  ricerca  dei  borsisti  (per  i  soli  dottorandi
classificatisi su posti con borsa di studio);
        e) di  essere  a  conoscenza  che,  ai  sensi della normativa
vigente,  non  puo'  essere  pubblico dipendente e, pertanto, in caso
affermativo,  l'impegno  a  richiedere il collocamento in aspettativa
per  motivi  di studio o senza assegni per tutta la durata del corso,
con godimento della borsa di studio oppure se trattasi di posto senza
borsa  o  nel  caso  di  rinuncia  alla  borsa, con conservazione del
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'Amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro;
        f) di  essere  a  conoscenza  che,  ai  sensi dell'art. 6 del
decreto  ministeriale  224/1999,  e di quanto previsto dall'art. 15 -
commi  8  e 9 - del regolamento di Ateneo recante norme in materia di
dottorato di ricerca di cui al decreto rettorale n. 1015 del 1° marzo
2002 e successive modificazioni e integrazioni, il corso di dottorato
di  ricerca puo' essere sospeso per un periodo di tempo non superiore
ad un anno, con obbligo di recupero del tempo perduto, per le ipotesi
ivi  previste e che la sospensione superiore a trenta giorni comporta
la  cessazione  dell'erogazione  della  borsa di studio per lo stesso
periodo.
    I  candidati  utilmente  collocati  in  piu' graduatorie dovranno
presentare,  altresi',  l'opzione  a  favore  di  un  solo  corso  di
dottorato di ricerca.
    Si  provvedera' a notificare, per le vie brevi, l'eventuale della
graduatoria   di   merito;   in   tal   caso,   il  candidato  avente
successivamente  titolo  all'ammissione dovra' manifestare la propria
volonta'  di  iscrizione  al corso di dottorato di ricerca, a pena di
decadenza.
    Le  dichiarazioni  sostitutive  suindicate  possono  essere  rese
mediante  compilazione  di  appositi  modelli  che saranno reperibili
anche  sul sito Web dell'Ateneo- www.unina2.it: alla pagina Dottorati
di  ricerca  -  Notizie  -  insieme  alla richiesta di iscrizione e/o
opzione.
    Alla  richiesta di iscrizione dovranno essere allegati i seguenti
documenti:
      1)  una  fotocopia  della carta d'identita', in carta semplice,
debitamente firmata;
      2) una fotocopia del codice fiscale;
      3)  ricevuta del versamento di Euro 710,00 - di cui Euro 648,00
quale  contributo  per  l'eccesso  e  la frequenza e Euro 62,00 quale
contributo regionale (per i soli dottorandi senza borsa di studio);
      4)  iscrizione  alla  "Gestione  separata" dell'I.N.P.S. (per i
soli dottorandi con borsa di studio).
    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso  per  ogni  corso di dottorato. In caso di eventuali rinunce
degli  aventi  diritto  prima  dell'inizio  del  corso, subentreranno
altrettanti  candidati  secondo  l'ordine di graduatoria, entro e non
oltre il termine di trenta giorni dall'inizio dei corsi stessi.
    Nell'ipotesi  di  variazione della data di affissione all'albo di
Ateneo  delle  graduatorie  generali  di  merito,  si  provvedera'  a
notificare  le  variazioni  stesse  mediante  affissione  all'albo di
Ateneo, nello stesso giorno fissato per detto adempimento.

        
      
                               Art. 8.

                     Ammissioni in sovrannumero

    I   cittadini  extracomunitari  che  abbiano  superato  le  prove
concorsuali,  ma  che  non  siano  risultati vincitori, sono ammessi,
senza   borsa  di  studio,  al  corso  di  dottorato  di  ricerca  in
sovrannumero   nel   limite   della  meta'  dei  posti  istituti  con
arrotondamento all'unita' per eccesso.
    I  titolari di assegni di ricerca che siano risultati idonei alle
prove  di  ammissione  ad  un  corso  di dottorato di ricerca possono
essere  ammessi al corso anche in sovrannumero, ai sensi dell'art. 11
del  regolamento  di  Ateneo recante norme in materia di dottorato di
ricerca,  citato  nelle  premesse del presente bando di concorso, nei
limiti  del  numero  massimo  delle  unita'  dei  dottorandi  che  la
struttura e' in grado di formare.
    La  richiesta di ammissione in sovrannumero al corso di dottorato
di ricerca deve essere presentata entro la data di inizio del corso.
    Le  richieste  saranno accolte secondo l'ordine di presentazione,
subordinatamente  all'acquisizione del parere favorevole del Collegio
dei  docenti  del dottorato circa la compatibilita' nello svolgimento
delle due attivita'.

        
      
                               Art. 9.

                           Borse di studio

    Le  borse  di  studio di cui all'art. 1 saranno conferite secondo
l'ordine della graduatoria generale di merito e fino alla concorrenza
del  numero  di borse messe a concorso per ciascun corso di dottorato
di ricerca. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati,
ai soli fini del conferimento della borsa di studio, la precedenza in
graduatoria  sara' stabilita mediante la valutazione della situazione
economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti
per  il  pagamento  delle tasse e contributi degli studenti di questo
Ateneo.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso.
    L'importo  annuo  della  borsa  di  studio, per l'anno accademico
2007/2008, e' pari a Euro 10.561,54. Detto importo e' comprensivo dei
contributi previdenziali a carico del dottorando fissati dall'art. 2,
comma   26   e   seguenti,  della  legge  n. 335/1995,  e  successive
modificazioni ed integrazioni ed e' assoggettato, in materia fiscale,
alle  disposizioni  di  cui  all'art. 4  della  legge  n. 476/1984, e
successive modificazioni ed integrazioni.
    L'erogazione  della  borsa  di  studio  viene  effettuata in rate
bimestrali  posticipate alla frequenza e all'attivita' di studio e di
ricerca   rese.  Ai  fini  della  fruizione  della  borsa  il  limite
reddituale  personale  complessivo  annuo  lordo  e'  fissato in Euro
12.911,42.  Detto  limite  va  riferito  all'anno  solare di maggiore
erogazione  della  borsa stessa e alla determinazione di tale reddito
concorrono  redditi  di  origine  patrimoniale  nonche' emolumenti di
qualsiasi  altra natura aventi carattere ricorrente, ad esclusione di
quelli  aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di
leva.
    Il  dottorando  e' tenuto a restituire, anche in caso di rinuncia
al  corso, i ratei della borsa di studio gia' percepiti nei soli casi
in  cui  superi  il  limite di reddito fissato, o si trovi in uno dei
casi  di  incompatibilita'  previsti  dalla  normativa  vigente e dal
regolamento in materia di dottorato di ricerca.
    Chi  ha  gia'  usufruito  di  una borsa di studio per un corso di
dottorato  di  ricerca  anche  per un solo anno, non puo' chiedere di
fruirne una seconda volta superando il complessivo arco temporale del
ciclo di dottorato di ricerca.
    Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio  a  qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di  formazione  o di ricerca dei
borsisti.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per eventuali
soggiorni all'estero nella misura del 50% in proporzione della durata
del  soggiorno. Tali periodi non possono complessivamente superare la
meta' della durata del corso di dottorato.

        
      
                              Art. 10.

          Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi

      I  concorrenti  risultati  beneficiari della borsa di studio, a
prescindere   dalla  natura  del  finanziamento  della  stessa,  sono
esonerati dal versamento del contributo per l'accesso e la frequenza.
    Gli  ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, senza la fruizione
della  borsa  di  studio,  sono  tenuti  al  pagamento  annuale di un
contributo da versare per tutti gli anni di corso.
    I  dottorandi  ammessi  su  posti  con  borsa  di  studio  ma che
rinunciano  alla  fruizione  della  borsa  annualmente o per tutta la
durata  legale  del  corso  di dottorato di ricerca, sono tenuti, con
riferimento  all'anno accademico di mancato godimento della borsa, al
pagamento  del  contributo  per l'accesso e la frequenza nella misura
determinata annualmente dagli Organi di governo dell'Ateneo.
    Il  contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
di  ricerca - 23° ciclo - e' fissato per l'anno accademico 2007/2008,
in Euro 710,00 (comprensivo del contributo regionale di Euro 62,00) e
deve  essere versato utilizzando il modello PTA, disponibile sul sito
Web dell'Ateneo: www.unina2.it  pagina Dottorati di Ricerca - Notizie.

        
      
                              Art. 11.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi

    I  dottorandi  hanno  l'obbligo  di frequentare con assiduita' le
attivita'  per  loro previste dal Collegio dei docenti, di presentare
relazioni  orali e scritte e quant'altro sia dal Collegio richiesto e
di  ottemperare a quanto dal Collegio legittimamente deliberato, e di
redigere  alla  fine  del  corso, la tesi di dottorato con contributi
originali.
    I  dottorandi  con  borsa  di  studio  devono acquisire ogni anno
almeno 60 crediti, distribuiti in base al programma concordato con il
tutor e col Collegio dei docenti.
    L'attivita'  dei  dottorandi  senza  borsa  e'  disciplinata  dal
Collegio  dei  docenti,  anche  in  deroga  a  quanto stabilito per i
dottorandi borsisti.
    I   dottorandi   con  borsa  di  studio,  possono  rinunziare  al
proseguimento  del  godimento  della  borsa di studio e proseguire la
loro  attivita' formativa secondo le modalita' di cui all'art. 15 del
regolamento  di Ateneo, di cui al decreto rettorale 1015 del 1° marzo
2002, e successive modificazioni e integrazioni.
    Alla fine di ciascun anno di corso il Collegio dei docenti, sulla
base  di una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche
svolte   da   ciascun   dottorando,  delibera  l'ammissione  all'anno
successivo  o  propone  al rettore l'esclusione dal proseguimento del
corso.
    I  dottorandi  hanno  il  diritto  di chiedere la sospensione del
corso  per  un periodo di tempo non superiore ad un anno, con obbligo
di  recupero  del  tempo  perduto.  La sospensione superiore a trenta
giorni  comporta la cessazione dell'erogazione della borsa di studio,
per   lo   stesso  periodo.  Il  Collegio  dei  docenti,  al  termine
dell'ultimo  anno  di  corso,  stabilisce  se i dottorandi, che hanno
usufruito  di  sospensione  durante  il  corso  degli  studi, abbiano
recuperato   il   periodo  di  assenza  o  debbano  obbligatoriamente
differire di un anno l'esame finale.
    La proroga non da' comunque diritto alla borsa di studio.
    Ai   dottorandi  puo'  essere  affidata  una  limitata  attivita'
didattica  sussidiaria  o  integrativa,  nei  corsi  di  laurea  o di
diploma,  che comunque non comprometta l'attivita' di formazione alla
ricerca.  La  collaborazione didattica e' resa volontariamente, senza
oneri per il bilancio della Seconda Universita' degli studi di Napoli
e  non  da'  luogo  a  diritti  in  ordine all'accesso ai ruoli delle
universita'  italiane.  Le  attivita'  didattiche assegnate a ciascun
dottorando non possono eccedere il tetto delle cinquanta ore per anno
accademico;  il  loro  svolgimento  e'  attestato  dal componente del
Collegio  dei  docenti  a  cui  e'  affidata  la  supervisione e puo'
costituire crediti.
    Agli  ammessi  ai  corsi  di dottorato di ricerca che afferiscono
alle   cliniche   universitarie,   si   applicano   le   disposizioni
dell'art. 1,  comma 25,  della  legge  14 gennaio  1999,  n. 4.  Tale
attivita'  assistenziale  deve  essere  approvata  dal  Collegio  dei
docenti  e dal tutor, previo nulla osta della Giunta del Dipartimento
assistenziale   o   del   primario   del  servizio,  in  mancanza  di
Dipartimento  assistenziale.  Essa  viene  svolta  senza oneri per il
bilancio  della  Seconda  Universita' degli studi di Napoli e non da'
luogo  a  diritti  in  ordine  all'accesso ai ruoli delle Universita'
italiane.

        
      
                              Art. 12.

               Conseguimento del dottorato di ricerca

    Il  dottorato di ricerca viene conferito, a conclusione del corso
di  dottorato  di  ricerca,  dal  rettore  e si consegue all'atto del
superamento  dell'esame  finale,  che  puo'  essere ripetuto una sola
volta.

        
      
                              Art. 13.

                   Trattamento dei dati personali

    Ai  sensi  dell'art. 13  del  decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196,  i  dati personali forniti dai candidati e quelli che saranno
raccolti  in futuro durante il corso di dottorato di ricerca, saranno
oggetto  di  trattamento,  nel  rispetto della predetta normativa, al
fine  di  provvedere  agli  adempimenti  connessi  alla  gestione del
rapporto stesso nonche' all'assolvimento delle funzioni istituzionali
della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
    Il  trattamento  dei  predetti  dati  avverra' mediante strumenti
manuali,   informatici  e  telematici,  e  con  logiche  strettamente
correlate  alle  finalita'  stesse e comunque in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

        
      
                              Art. 14.

                               Rinvio

    Per   quanto  non  previsto  dal  presente  bando  si  rinvia  al
regolamento  di  Ateneo  recante  norme  in  materia  di dottorato di
ricerca  di  cui  al decreto rettorale n. 1015 del 1° marzo 2002 e da
ultimo  modificato  con decreto rettorale n. 2844 del 19 luglio 2004,
consultabile sul sito Web dell'Ateneo: www.unina2.it  pagina Dottorati
di Ricerca - Notizie.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Caserta, 27 luglio 2007
                                                Il rettore: Rossi