Concorso per 8 dottori di ricerca (toscana) UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 8
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 57 del 20-07-2007
Sintesi: UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA CONCORSO Selezione per l'ammissione alla scuola di dottorato di ricerca per l'anno accademico 2007/2008 Visto lo Statuto dell'Univ ...
Ente: UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA
Regione: TOSCANA
Provincia: SIENA
Comune: SIENA
Data di inserimento: 02-08-2007
Data Scadenza bando 20-08-2007
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UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA
CONCORSO
Selezione  per  l'ammissione  alla scuola di dottorato di ricerca per
l'anno accademico 2007/2008
    Visto lo Statuto dell'Universita' per Stranieri di Siena, emanato
con  decreto  rettorale del 26 gennaio 1995 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 13 febbraio 1995, n. 36, e successive modificazioni;
    Visto il regolamento didattico di Ateneo;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 ed
in particolare gli articoli 67 e successivi;
    Vista  la  legge  30 novembre 1989, n. 398, ed in particolare gli
articoli 6 e 8;
    Vista  la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4
recante norme per la disciplina dei dottorati di ricerca;
    Visto  il  decreto  ministeriale  n. 224  del  19 aprile  1999  -
Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
    Visto  il  Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca adottato
da  questa  Universita'  ai  sensi  dell'art. 4,  comma  2,  legge n.
210/1998, emanato con decreto rettorale n. 115/1999 e successivamente
modificato con decreto rettorale n. 8/2000;
    Visto   il   decreto  ministeriale  n. 270  del  22 ottobre  2004
"Modifiche  al  Regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica degli Atenei";
    Vista   la   legge  del  13 agosto  1984,  n. 476,  e  successive
modificazioni e integrazioni;
    Vista la legge del 28 dicembre 2001, n. 448;
    Visto   il   "Regolamento  in  materia  di  tasse  universitarie,
contributi,  riduzioni  ed esoneri" emanato da questa Universita' con
decreto rettorale n. 311/2005;
    Viste  le  proposte  di  rinnovo  del  XXIII  ciclo  di dottorato
avanzate dal Dipartimento di scienze umane con delibera del Consiglio
dell'8 maggio  2007  e  dal  Dipartimento  di scienze dei linguaggi e
delle Culture con delibera del Consiglio del 15 maggio 2007;
    Visto   il   decreto   rettorale  n. 205  del  9 agosto  2006  di
istituzione della scuola di dottorato;
    Viste  le  delibere  del  Consiglio Accademico e del Consiglio di
Amministrazione   in   data   6 febbraio  2007  di  approvazione  del
Regolamento della scuola di dottorato;
    Verificata la coerenza del corso con la programmazione formativa,
la   disponibilita'   di   risorse  umane  e  finanziarie  necessarie
all'attivazione;
    Preso  atto  della valutazione positiva del Nucleo di Valutazione
interna;
    Viste  le  delibere  del  Consiglio Accademico e del Consiglio di
Amministrazione  rispettivamente  del  28 maggio  2007 e del 5 luglio
2007  di  approvazione  al  rinnovo  del XXIII ciclo del dottorato di
ricerca;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                  Oggetto dell'avviso di selezione

    E' indetta una pubblica selezione per l'ammissione alla scuola di
dottorato  di  Ricerca  dell'Universita'  per  Stranieri di Siena per
l'anno  accademico  2007/2008 relativamente agli indirizzi di seguito
elencati:
      Linguistica  e  didattica  della  lingua italiana a stranieri -
area     di     afferenza:     10    -    scienze    dell'antichita',
filologico-letterarie   e  storico-  artistiche,  settori:  L-LIN/01,
L-LIN/02, L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/13-M-FIL/05, M-PED/01).
      Durata del corso: 3 anni;
      Posti: 4;
      Borse di studio da assegnare: 2 (previa valutazione comparativa
del  merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A
parita'  di  merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001.
      Importo  delle  borse di studio: pari al minimo determinato per
legge.
    Letteratura,  storia  della lingua e filologia italiana - area di
afferenza:  10  -  scienze  dell'antichita',  filologico-letterarie e
storico-artistiche,      settori:     L-FIL-LET/08,     L-FIL-LET/10,
L-FIL-LET/11, 1-FIL-LET/12, L-FILLET/14 - SPS -02;
    Durata del corso: 3 anni;
    Posti: 4;
    Borse  di  studio da assegnare: 2 (previa valutazione comparativa
del  merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A
parita'  di  merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001).
    Importo  delle  borse  di  studio: pari al minimo determinato per
legge.

        
      
                               Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  al  concorso di
ammissione  alla  scuola di dottorato di ricerca di cui al precedente
articolo,  senza  limitazioni  di eta' e cittadinanza, coloro i quali
siano  in  possesso  del  diploma  di  laurea  quadriennale  o laurea
specialistica  conseguita  in  Italia  oppure  di titolo equipollente
conseguito  presso  Universita'  straniere.  I cittadini comunitari e
stranieri  in  possesso  del titolo che non sia gia' stato dichiarato
equipollente,   dovranno   -   unicamente   ai  fini  dell'ammissione
all'indirizzo  del corso di dottorato al quale intendono concorrere -
farne  espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
e  corredare  la  domanda  stessa dei documenti utili a consentire al
Consiglio  direttivo  della  scuola  di dottorato la dichiarazione di
equipollenza  in  parola,  tradotti  e  legalizzati  dalle competenti
rappresentanze  italiane,  secondo  le  norme  vigenti in materia per
l'ammissione   di   studenti  stranieri  ai  corsi  di  laurea  delle
universita' italiane.
    Per  i  cittadini  italiani  in  possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente, valgono le
stesse disposizioni di cui al comma precedente.
    Possono  essere  ammessi  in  soprannumero,  nel limite dei posti
stabiliti  dal  Consiglio  Accademico, senza borsa di studio e previo
parere   del   Consiglio   Direttivo  della  Scuola  in  merito  alla
sussistenza   dei  requisiti  di  accoglienza  e  successivamente  al
superamento dell'esame di ammissione:
      a) i candidati non comunitari;
      b) i borsisti del Ministero Affari Esteri;
      c) gli  iscritti  provenienti  da Atenei stranieri in regime di
co-tutela di tesi;
      d) gli  assegnisti di ricerca dell'Universita' per Stranieri di
Siena.

        
      
                               Art. 3.

                         Prova di ammissione

    L'esame  di  ammissione  al  corso  consiste in una prova scritta
(unica)  e in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la
buona  conoscenza  di  almeno  una  lingua straniera fra le seguenti:
inglese, francese, spagnolo, tedesco.
    Le  prove  di  esame sono destinate ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
    Il  diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata 15
giorni  prima della data fissata per la prova. La convocazione per la
prova  orale  avverra'  ugualmente  a  mezzo lettera raccomandata che
verra'  inviata  a coloro che avranno superato la prova scritta venti
giorni  prima  della  data  fissata  per  la prova, ovvero a mezzo di
comunicazione   in   sede  concorsuale  da  parte  della  Commissione
esaminatrice.
    Per  sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento
di riconoscimento valido.

        
      
                               Art. 4.

                        Domanda di ammissione

    La  domanda  di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti  del  concorso,  indirizzata  al Rettore dell'Universita' per
Stranieri  di  Siena,  redatta secondo lo schema allegato al presente
bando,  dovra'  essere  inviata  entro  trenta giorni a decorrere dal
giorno  successivo  a  quello  di pubblicazione del presente bando di
concorso  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con una
delle seguenti modalita':
      a  mano,  mediante  consegna  alla  divisione  dei servizi agli
studenti  - ufficio dei corsi dell'ordinamento universitario, sito in
via Pantaneto, 45 - Siena;
      tramite  servizio postale al seguente indirizzo Universita' per
Stranieri di Siena, via Pantaneto 45 - 53100 Siena.
    Per  il  rispetto del termine di scadenza, fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale.
    Nella  domanda  l'aspirante  alla  partecipazione  al concorso di
ammissione  alla scuola di dottorato di ricerca dovra' dichiarare con
chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
      a) cognome  e  nome;  luogo  e data di nascita; codice fiscale,
residenza  e  recapito eletto agli effetti del concorso (specificando
sempre  il  codice  di  avviamento postale e, se possibile, il numero
telefonico).   Possibilmente,   per   quanto   riguarda  i  cittadini
comunitari  e  stranieri,  un recapito italiano o l'indicazione della
relativa Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
      b) l'esatta  denominazione  del concorso e dell'indirizzo a cui
intende partecipare;
      c) la cittadinanza;
      d) il  diploma di laurea quadriennale o la laurea specialistica
posseduta o che si conseguira' entro la data di scadenza del presente
bando,  nonche' la data e l'Universita' presso la quale e' stata o si
presume  verra'  conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito
presso  una  Universita'  straniera,  nonche'  la  data  del  decreto
rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
      e) di essere/non essere dipendente pubblico;
      f) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca (in caso
affermativo specificare presso quale Universita) ;
      g) le lingue straniere conosciute;
      h) di  impegnarsi  a  frequentare  a  tempo  pieno  il corso di
dottorato  secondo  le  modalita'  che  saranno fissate dal Consiglio
Direttivo della scuola;
      i) di  impegnarsi  a  comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della residenza o del recapito.
    L'amministrazione  universitaria non ha alcuna responsabilita' in
caso   di   dispersione  di  comunicazioni,  dipendente  da  inesatte
indicazioni  della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne'   per   eventuali   disguidi   postali  non  imputabili  a  colpa
dell'Amministrazione stessa.

        
      
                               Art. 5.

                  Ammissione ed iscrizione ai corsi

    Ogni  commissione  incaricata  della  valutazione comparativa dei
candidati,  nominata con decreto rettorale, dispone di sessanta punti
per ognuna delle due prove.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta  con  una  votazione  non  inferiore a 40/60. Il colloquio si
intende  superato  se  il  candidato  ottiene una votazione di almeno
40/60.
    Espletate  le  prove  di  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  dei  numero  dei  posti messi a
concorso  per  ogni indirizzo del corso di dottorato della scuola. In
corrispondenza  di  eventuali  rinunce  degli  aventi  diritto  prima
dell'inizio  del  corso,  subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine  della  graduatoria.  In  caso di utile collocamento in piu'
graduatorie,  il  candidato  dovra'  esercitare  opzione  per un solo
indirizzo di corso di dottorato.
    I   concorrenti  ammessi  dovranno  presentare  o  far  pervenire
all'amministraziorn  universitaria,  entro  il  termine perentorio di
giorni  quindici  che decorrono dal giorno successivo a quello in cui
avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:
      a) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
      b) autocertificazione attestante:
        1) la cittadinanza;
        2)  il  possesso  del diploma di laurea quadriennale o laurea
specialistica    con    la   relativa   votazione   e   l'indicazione
dell'universita'  presso  la quale e' stata conseguita, ovvero, per i
casi   in  cui  l'autocertificazione  non  e'  consentita,  documento
originale  del  titolo  equipollente  conseguito presso l'universita'
straniera con traduzione legalizzata e dichiarazione di valore;
        3)  l'eventuale  iscrizione ad una scuola di specializzazione
ovvero  di  perfezionamento  e, nell'affermativa, l'impegno scritto a
sospenderne la frequenza;
      c) i  dottorandi, che fruiranno della borsa di studio di cui al
presente   bando,  dovranno  dichiarare  di  non  aver  usufruito  in
precedenza  di  altre  borse  di studio, erogate per seguire corsi di
dottorati di ricerca;
      d) ai  sensi  della  legge regionale n. 4 del 3 gennaio 2005, i
dottorandi dovranno provvedere al pagamento della tassa regionale per
il diritto allo studio universitario di Euro 98,00;
      e) agli  atti  e  documenti  redatti  in  lingua straniera deve
essere   allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana  certificata
conforme  al  testo straniero redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    Il  pubblico  dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e' collocato, a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza  assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa  di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di
congedo   straordinario  e'  utile  ai  fini  della  progressione  di
carriera,  del  trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di
ammissione  a  corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di  rinuncia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto  di  lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per  volonta'  del  dipendente  nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.

        
      
                               Art. 6.

                           Borsa di studio

    L'importo  annuale  della  borsa  di  studio  e'  pari  al minimo
determinato per legge.
    Le   borse   di  studio  verranno  assegnate  previa  valutazione
comparativa  del  merito  come  e'  indicato  all'art. 1 del presente
bando.  La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso.   Qualora  il  dottorando  rinunci,  nel  corso  dell'anno,  a
proseguire  il  dottorato di ricerca, l'Amministrazione non chiedera'
la  restituzione  delle rate relative ai mesi nei quali il dottorando
ha effettivamente frequentato i corsi e svolto le attivita' stabilite
dal  consiglio  direttivo  della scuola di dottorato. L'importo della
borsa  di  studio  e'  aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno
all'estero  in  misura  pari  al  cinquanta  per  cento  dell'importo
stabilito.
    La borsa di studio viene corrisposta in rate bimestrali.
    Alla data di pubblicazione del presente bando non sono previste a
carico  dei dottorandi tasse per l'accesso ai corsi e per la relativa
frequenza.  L'Amministrazione  Universitaria  si  riserva comunque di
adottare disposizioni diverse in merito.
    E'  previsto  il  pagamento  della tassa regionale per il diritto
allo  studio  universitario,  secondo  quanto  stabilito  dalla legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 4.
    La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di
studio  a  qualsiasi titolo conferire, tranne che con quelle concesse
da   Istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di  formazione  o di ricerca del
borsista.

        
      
                               Art. 7.

                 Frequenza e obblighi dei dottorandi

    Gli  iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che   saranno   fissate  dal  consiglio  direttivo  della  scuola  di
dottorato.
    Alla  fine  di  ciascun  anno  gli iscritti ai corsi di Dottorato
avranno  l'obbligo  di  presentare  una  particolareggiata  relazione
sull'attivita'  e  le  ricerche  svolte  al consiglio direttivo della
scuola  di  dottorato,  che ne curera' la conservazione e che, previa
valutazione    della    assiduita'   e   dell'operosita'   dimostrata
dall'iscritto  al  corso, proporra' al Rettore l'esclusione ovvero il
proseguimento del corso di dottorato di Ricerca.

        
      
                               Art. 8.

              Conferimento titolo di dottore di ricerca

    Il  titolo  di  dottore di ricerca verra' conferito a conclusione
del  corso  a  chi  avra'  conseguito  risultati  di rilevante valore
scientifico   documentati  da  una  dissertazione  finale  scritta  e
accertati da una apposita commissione.

        
      
                               Art. 9.

                   Trattamento dei dati personali

    Ai   sensi   del   decreto  legislativo  30 giugno  2003  n. 196,
l'Universita'  si  impegna  a rispettare il carattere riservato delle
informazioni  fornite  dai  candidati:  tutti  i dati forniti saranno
trattati  solo  per le finalita' connesse e strumentali al concorso e
all'eventuale  gestione  del rapporto con l'Universita', nel rispetto
delle disposizioni vigenti.

        
      
                              Art. 10.

                            Norme finali

    Per  quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al
Regolamento della scuola di dottorato di ricerca dell'Universita' per
stranieri di Siena.
      Siena, 3 luglio 2007
                                            Il rettore: Vedovelli