Concorso per 1 tecnico area tecnico scentifica, addetto elaborazione dati (liguria) UNIVERSITA' DI GENOVA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 41 del 25-05-2007
Sintesi: UNIVERSITA' DI GENOVA CONCORSO Procedura selettiva, per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata di un anno con una unita ...
Ente: UNIVERSITA' DI GENOVA
Regione: LIGURIA
Provincia: GENOVA
Comune: GENOVA
Data di inserimento: 07-06-2007
Data Scadenza bando 25-06-2007
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UNIVERSITA' DI GENOVA
CONCORSO
Procedura  selettiva,  per  titoli  ed  esami, per la costituzione di
rapporto  di  lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata di un
anno  con  una  unita'  di personale da inquadrare nella categoria C,
posizione   economica   C1,   area  tecnica,  tecnico-scientifica  ed
elaborazione  dati, presso il centro servizi della facolta' di lingue
e letterature straniere.
(DDA n. 324).

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3,  concernente  lo  statuto degli impiegati civili dello Stato, e
successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
    Vista   la   legge   9   maggio   1989,   n. 168,  recante  norme
sull'autonomia dell'Universita';
    Vista  la  legge  7  agosto  1990, n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso le
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n. 626,  e
successive  modificazioni  ed integrazioni, recanti norme riguardanti
il  miglioramento  della  sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  18  febbraio  1999,  n. 28,  ed  in particolare
l'art. 19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
    Visto  il  decreto  legislativo  22  luglio 1999, n. 261, recante
disposizioni in materia di servizi postali;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  rettorale  n. 198  dell'11 luglio 2001 con il
quale  e'  stato  emanato  il  "Regolamento in materia di trattamento
comunicazione e diffusione dei dati personali";
    Visto  il  decreto  legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante
norme sull'attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e
dal CES;
    Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati;
    Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106, recante "Norme relative al
deposito  legale  dei  documenti  di  interesse  culturale  destinati
all'uso pubblico";
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006,
n. 252,  con  il quale e' stato emanato il "Regolamento recante norme
in  materia  di  deposito legale dei documenti di interesse culturale
destinati all'uso pubblico";
    Visto  il  decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
codice  delle  pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
    Visto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Genova,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 3 del 4
gennaio 1995, e successive modificazioni;
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  dei  dipendenti  del
comparto  universita'  sottoscritto  in  data  27  gennaio 2005 ed in
particolare l'art. 6 e il biennio economico 2004-2005 sottoscritto in
data 28 marzo 2006;
    Visto  il  decreto  rettorale  n. 625 del 18 dicembre 2001 con il
quale  e'  stato  emanato il "Regolamento di assunzione del personale
tecnico amministrativo" in seguito denominato "Regolamento";
    Visto il decreto rettorale n. 165 del 12 aprile 2006 con il quale
e'  stato  emanato  il  "Regolamento  per  il  trattamento  dei  dati
sensibili   e   giudiziari  in  attuazione  del  decreto  legislativo
n. 196/1993";
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ;
    Vista la richiesta prot. 511 del 17 aprile 2007 del preside della
facolta'   di   lingue  e  letterature  straniere,  individuato  come
responsabile   del   progetto,   di   attivazione  di  una  procedura
concorsuale  per l'assunzione di una unita' di personale di categoria
C,  area  tecnica,  tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
determinato  e pieno per la durata di un anno per la realizzazione di
uno  specifico  progetto  di  miglioramento  dei  servizi offerti. Il
progetto    mirera'    a   consolidare   e   ampliare   il   servizio
didattico-telematico attraverso le seguenti azioni:
      rinnovare  il sito internet della facolta' e ottimizzare le sue
funzionalita' collegandolo in profondita' all'AulaWeb dell'Ateneo;
      mettere  a sistema tutte le risorse e le iniziative attualmente
gestite separatamente da vari docenti o aree linguistiche;
      incrementare  le  potenzialita'  hardware  sia  potenziando  il
server  che  collegandolo piu' stabilmente e razionalmente agli spazi
gestiti dallo CSITA;
      progettare   ed   attuare   un   "ambiente  virtuale"  dedicato
all'approfondimento  delle  competenze  linguistiche  e dunque atto a
ospitare  corsi  multimediali  in rete, accessibili sia agli studenti
della Facolta', sia a quelli di altre strutture dell'Ateneo;
      potenziare e ristrutturare la rete di facolta', adeguandola con
servizi  wireless  che in prima battuta sia accessibile agli studenti
da  qualunque  locale della facolta' (aule, biblioteche) e disegnando
poi  dei  materiali che siano fruibili da qualunque posto si trovi lo
studente;
    Visto  il  verbale  del  consiglio  del  centro  di servizi della
facolta'  di  lingue e letterature straniere in data 27 febbraio 2007
nel quale e' stata deliberata l'assunzione in parola;
    Vista  la  nota prot. n. 30331 del 22 dicembre 2006 del direttore
amministrativo  nella  quale si dispone l'erogazione di un contributo
finanziario  a  favore  della  facolta'  al  fine  di coprire l'onere
dell'assunzione a tempo determinato;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Numero dei posti

    1.  E'  indetta una procedura selettiva, per titoli ed esami, per
la  costituzione  di  rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno,
per  la  durata  di un anno con una unita' di personale da inquadrare
nella   categoria   C,   posizione   economica   C1,   area  tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il centro di servizi
della facolta' di lingue e letterature straniere.
    2.  L'amministrazione  garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

        
      
                               Art. 2.

                   Requisiti generali di ammissione

    1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea;
      b) titolo  di studio previsto dall'art. 4 del regolamento (vedi
successivo art. 3) ;
      c) idoneita'   fisica.   L'amministrazione   ha   facolta'   di
sottoporre  a  visita  medica  di controllo i vincitori, in base alla
normativa vigente;
      d) essere  in  posizione regolare nei confronti dell'obbligo di
leva;
     e) non   essere  esclusi  dall'elettorato  politico  attivo  (se
cittadino italiano) ;
      f) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza (se cittadini di uno degli Stati membri
dell'Unione europea) ;
      g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una    pubblica   amministrazione   per   persistente   insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale,  ai  sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli impiegati
civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      h) avere   adeguata   conoscenza   della  lingua  italiana  (se
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea).
    2.  I  requisiti  prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
ammissione.
    3.   I   candidati  sono  ammessi  con  riserva  alla  procedura;
l'amministrazione  puo'  disporre  in ogni momento, con provvedimento
motivato,  l'esclusione  dalla  selezione  per  difetto dei requisiti
prescritti.  Tale  provvedimento  verra'  comunicato  all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

        
      
                               Art. 3.

                 Domanda e termine di presentazione

    1.   La   domanda   di  ammissione  alla  procedura  deve  essere
presentata,  a  pena  di  esclusione,  entro il termine perentorio di
giorni   trenta  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
    2.  Qualora  il  termine  di  scadenza  indicato  cada  in giorno
festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
    3.  La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile,  sottoscritta  e  indirizzata  al direttore amministrativo
dell'Universita' degli studi di Genova - ufficio dirigenziale risorse
umane  -  area  personale  tecnico  amministrativo - settore VII, via
Balbi  n. 5.  La  sottoscrizione  della  domanda  non  e' soggetta ad
autenticazione.  La  domanda  stessa  deve  essere  redatta, in carta
semplice,  su  apposito  modello allegato "A" che fa parte integrante
del   presente  avviso  di  selezione,  disponibile  presso  la  sede
dell'amministrazione  centrale,  via  Balbi  n. 5, ovvero al seguente
indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi 
    4.  E'  consentito  redigere  la  domanda  anche  utilizzando  la
fotocopia  della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato
l'allegato "A"   fac-simile  della  domanda  purche'  sia  chiara  ed
integrale.
    5.  La  domanda  puo'  essere presentata direttamente al predetto
Ufficio  dal  lunedi' al giovedi' dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14
alle  15,  il  venerdi'  dalle ore 10 alle 13. Il servizio rilascera'
apposita ricevuta.
    6.  La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  all'indirizzo  sopra  indicato. In tal caso
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    7.   Non   saranno   prese   in  considerazione  le  domande  non
sottoscritte,  quelle  prive  dei  dati  anagrafici e quelle che, per
qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre
il termine sopra indicato.
    8.  Tutte  le  comunicazioni  riguardanti  le procedure selettive
verranno  inoltrate  agli  interessati  a  mezzo  di raccomandata con
avviso di ricevimento.
    9.  Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome
e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonche':
      a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
      b) se   cittadino  italiano  di  essere  iscritto  nelle  liste
elettorali,  precisandone  il  comune  ed  indicando  eventualmente i
motivi  della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea di godere dei
diritti   civili   e  politici  nello  Stato  di  appartenenza  o  di
provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
      c) di  non  aver  riportato  condanne  penali  o  le  eventuali
condanne  riportate,  indicando gli estremi delle relative sentenze e
gli eventuali procedimenti penali pendenti;
      d) il  possesso  del  diploma  di  scuola secondaria di secondo
grado, ovvero del titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto
equipollente  a  quelli  previsti  in base ad accordi internazionali,
ovvero alla normativa vigente;
      e) se cittadino italiano: la posizione relativa all'adempimento
degli obblighi militari;
      f) gli    eventuali    servizi    prestati   presso   pubbliche
amministrazioni  e  le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
      g) di  non  essere  stato  destituito  dall'impiego  presso una
pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente rendimento e
di  non  essere  stato  dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi  dell'art. 127,  lettera  d)  del  decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      h) se  cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea:
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    10. La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente comma 9,
lettere b), d), e g), comportera' l'esclusione dalla procedura.
    11.  Le  dichiarazioni  formulate nella domanda sono da ritenersi
rilasciate  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
    12.  I  candidati  riconosciuti  disabili  ai  sensi  della legge
n. 68/1999,  possono  richiedere  nella domanda speciali modalita' di
svolgimento  delle  prove  d'esame ai fini di concorrere in effettive
condizioni di parita' con gli altri candidati.
    13.  Il  candidato  e'  tenuto  ad  allegare  alla  domanda,  una
fotocopia  non  autenticata  di  un documento di identita' e, tutti i
titoli  che  ritiene  utili  ai fini della valutazione da parte della
commissione esaminatrice.
    14.  I  titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti
in   carta  semplice  e  possono  essere  in  originale  o  in  copia
autenticata.  Le  copie  delle  pubblicazioni, degli atti o documenti
conservati  o  rilasciati  da una pubblica amministrazione nonche' le
copie  di  titoli  di  studio  o di servizio da allegare alla domanda
possono  altresi'  essere dichiarate conformi all'originale, mediante
dichiarazione   sostitutiva   dell'atto  di  notorieta'  (modulo  "B"
allegato).  Il  candidato  dovra'  utilizzare  un  modulo per ciascun
titolo   presentato,   comprese  le  pubblicazioni,  di  cui  intende
dichiarare   la  conformita'  all'originale,  allegandolo  al  titolo
stesso.  Potra', in alternativa, produrre dichiarazione cumulativa di
conformita'   all'originale   dei   titoli  presentati,  comprese  le
pubblicazioni.  In tal caso la dichiarazione dovra' contenere precise
indicazioni atte a identificare i titoli stessi.
    15.  Il candidato puo' altresi' dimostrare il possesso dei titoli
(escluse  le  pubblicazioni)  mediante  le  dichiarazioni di cui agli
articoli 46  e  seguenti  del  citato  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n. 445/2000  che  consentono di sostituire sia le normali
certificazioni  rilasciate da pubbliche amministrazioni sia l'atto di
notorieta' per tutti gli stati, qualita' personali e fatti che sono a
diretta conoscenza dell'interessato (modulo "B" allegato).
    16.  Le  stesse  modalita'  previste  ai  commi  precedenti per i
cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea.
    17.  Qualora  gli  stati,  le  qualita' personali e i fatti siano
documentati  mediante  certificati  o  attestazioni  rilasciati dalla
competente  autorita'  dello  Stato estero, i medesimi debbono essere
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
    18. I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti
autorita'  estere  debbono  essere conformi alle disposizioni vigenti
nello  Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
    19.  Ai  titoli  di  cui  al  comma  precedente redatti in lingua
straniera,  deve  essere allegata una traduzione, in lingua italiana,
certificata    conforme   al   testo   straniero   dalla   competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un  traduttore
ufficiale.
    20.  Nell'ambito  dei  titoli,  le  pubblicazioni, debbono essere
allegate  alla  domanda  e  corredate  da  elenco,  e  possono essere
prodotte   in   originale,  in  copia  autenticata  ovvero  in  copia
dichiarata  conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto  di  notorieta'.  Per  le pubblicazioni stampate all'estero
deve  risultare  la  data  e  il  luogo  di pubblicazione. Per quanto
concerne  le  pubblicazioni  stampate  totalmente  o  parzialmente in
Italia  anteriormente al 2 settembre 2006 devono essere adempiuti gli
obblighi previsti dal decreto luogotenenziale n. 660/1945; per quelle
stampate  successivamente  tale  data si rimanda alle disposizioni di
cui  alla  legge  n. 106/2004  e  al relativo regolamento emanato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 252/2006,  citato  in
premessa.
    21.  Le  pubblicazioni  debbono essere presentate nella lingua di
origine  e  tradotte  in  lingua  italiana  solo se redatte in lingua
diversa  da quella/e prevista/e nelle prove della procedura selettiva
cui  si riferiscono; tale traduzione deve essere certificata conforme
al  testo  straniero  dalla  competente  rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
    22.  Le  pubblicazioni  redatte  in collaborazione possono essere
considerate  come  titoli  utili  solo  ove sia possibile scindere ed
individuare   l'apporto   dei  singoli  autori,  in  modo  che  siano
valutabili, a favore del candidato, per la parte che lo riguarda.
    23.  Non  e'  consentito  il riferimento a titoli o pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni,  o  a  titoli
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altra procedura.
    24.  L'amministrazione  si  riserva  la  facolta' di procedere ad
idonei  controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive  di  certificazioni  e di atto di notorieta'. Qualora dal
controllo  sopra  indicato  emerga  la  non veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non  veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 76 del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445/2000, in merito alle
sanzioni  previste  dal  codice  penale  e  dalle  leggi  speciali in
materia.
    25.  L'Universita'  non  assume  alcuna  responsabilita'  per  il
mancato   ricevimento   di   comunicazioni,   qualora   esso  dipende
dall'inesatta  indicazione del recapito da parte del candidato ovvero
dall'omessa,  o  tardiva,  comunicazione del mutamento dell'indirizzo
indicato  nella  domanda,  ne'  per  gli eventuali disguidi postali o
telegrafici  o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito,
o a forza maggiore.

        
      
                               Art. 4.

                          Titoli valutabili

    1.  Ai  sensi  dell'art. 8  del regolamento, alla valutazione dei
titoli  e'  riservato  un punteggio pari a 30 punti. Sono valutabili,
purche'  attinenti  all'attivita'  lavorativa da svolgere, i seguenti
titoli con il punteggio indicato a fianco di ciascuno:


                                                           fino a un
                                                            massimo
                                                            di punti:
a) attività lavorativa comunque prestata presso
  l'Università o altre pubbliche amministrazioni
  (punti 0,5 ogni bimestre fino ad un massimo di
  punti 9) ulteriore punteggio per attività svolte
  presso l'Università (punti 1 per anno fino ad
  un massimo di punti 3)                                        12
b) idoneità a precedenti procedure selettive della
  categoria di riferimento o superiori                           6
c) altri titoli a giudizio della commissione:
  specializzazioni post laurea, compresi master,
  dottorato ecc., attestati di qualificazione,
  specializzazione con esame finale, pubblicazioni              12

    2. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto la
prime  due  prove,  previa  individuazione dei criteri, e' effettuata
dopo  le  prove  stesse  e  prima  che si proceda alla correzione dei
relativi elaborati.
    3.  Il  risultato  della valutazione dei titoli e' immediatamente
affisso all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.

        
      
                               Art. 5.

                            Prove d'esame

    1.  Le prove d'esame avranno luogo a Genova e si articoleranno in
una  prova  scritta, una prova pratica e una prova orale sul seguente
programma:
      statuto dell'Universita' degli studi di Genova;
      conoscenza dei piu' diffusi strumenti hardware;
      elementi di informatica comprendenti, oltre al pacchetto Office
e ai piu' comuni sistemi operativi (Windows, Linux, Mac):
        programmi per l'elaborazione dei siti web;
        programmi di traduzione informatica assistita;
        programmi per l'elaborazione e la gestione di banche dati;
      elementi di Instructional Design.
    Lo    statuto    e'    disponibile    all'indirizzo    telematico
 www.unige.it/regolamenti 
    Prova   scritta:   consistera'  in  un  questionario  a  risposta
sintetica  mediante  l'utilizzo dei mezzi informatici sugli argomenti
d'esame.
    Prova   pratica:   consistera'  nell'applicazione  dei  programmi
informatici indicati sul programma d'esame.
    La  prova orale: vertera' sugli argomenti del programma d'esame e
comprendera' altresi' l'accertamento della conoscenza approfondita di
almeno  due  fra  le  seguenti  lingue  straniere: inglese, francese,
spagnolo e tedesco.
    2.  Il  calendario delle prime due prove e' comunicato ai singoli
candidati  tramite  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento almeno
quindici giorni prima dell'inizio delle medesime.
    3. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, i punteggi da
essi  riportati,  nonche'  l'elenco dei candidati non ammessi vengono
affissi all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.
    4.  La  convocazione  alla prova orale e' comunicata ai candidati
almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.
    5. La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico.
    6.  Al  termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova orale la
commissione  esaminatrice  affigge  all'albo  dell'Ateneo e presso la
sede  degli esami l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
del punteggio riportato da ciascuno.
    7.  Per  essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
devono  essere  muniti  di documento di identita' o di riconoscimento
valido.  In caso di esibizione di documenti non in corso di validita'
l'interessato, ai fini dell'ammissione, deve dichiarare in calce alla
fotocopia  del  documento  che  i dati ivi contenuti non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio.

        
      
                               Art. 6.

  Nomina  della  commissione  esaminatrice formazione ed approvazione
                          della graduatoria

    1.  La  commissione  esaminatrice  della  procedura  selettiva e'
nominata  con decreto del direttore amministrativo, ed e' composta da
esperti delle materie d'esame, ai sensi dell'art. 10 del regolamento.
    2.  Espletate  le  prove della procedura selettiva la commissione
forma  la  graduatoria  secondo  l'ordine  decrescente  del punteggio
complessivo  tenuto  conto  che  lo  stesso  e' pari a 90 punti cosi'
suddivisi:
      60 punti per le prove d'esame;
      30 punti per i titoli.
    3.  Conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale  i candidati che
abbiano  riportato  in ciascuna delle prime due prove un punteggio di
almeno  18/30. La prova orale si intende superata con un punteggio di
almeno 18/30.
    4. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei seguenti addendi:
      a) media dei punti conseguiti nelle prime due prove;
      b) punti conseguiti nella prova orale;
      c) punti attribuiti ai titoli.
    5.  La  graduatoria  definitiva  dei candidati e' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste  dal  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28
del 4 febbraio 1997, e successive modificazioni ed integrazioni.
    6.  La procedura deve concludersi entro sei mesi dalla data della
riunione  preliminare della commissione, salvo che il ritardo dipenda
da   giustificati   impedimenti   che  devono  essere  collegialmente
motivati.
    7.  Il  direttore  amministrativo,  con  proprio  decreto, previo
accertamento  della  regolarita'  formale  degli  atti  relativi alla
procedura  selettiva,  approva  la  graduatoria definitiva e dichiara
vincitori  i  candidati  utilmente collocati nella graduatoria stessa
nei limiti dei posti previsti dalla procedura.
    8.  Il  decreto di approvazione degli atti e' pubblicato mediante
affissione  all'albo  dell'Ateneo.  Di  tale pubblicazione viene data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ªserie
speciale  "Concorsi  ed  esami". Dalla data di pubblicazione di detto
avviso   decorre   il   termine   per  l'eventuale  impugnazione.  La
graduatoria  definitiva  rimane  efficace  per  un termine di 24 mesi
dalla data di pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.
    9.   Qualora,  nel  corso  di  validita'  della  graduatoria,  si
verificasse  la  necessita'  di  procedere  ad ulteriori assunzioni a
tempo  determinato,  anche  per esigenze diverse rispetto a quelle da
cui  ha avuto origine il presente bando, l'Amministrazione si riserva
la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito, con articolazione
dell'orario  sia  a  tempo  pieno  che a tempo parziale, nel rispetto
dell'ordine della graduatoria.

        
      
                               Art. 7.

        Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato

    1.  L'assunzione  in servizio e' condizionata alla verifica della
copertura finanziaria nel Bilancio dell'Ateneo e delle limitazioni di
cui  alle  leggi  finanziarie  nel  tempo vigenti. Stante la suddetta
condizione l'Amministrazione non garantisce l'assunzione sul posto in
parola.
    2.  Il  candidato dichiarato vincitore, stipula con l'Universita'
degli  studi  di  Genova  un  contratto individuale di lavoro a tempo
determinato.
    3. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
    4.  In  caso  di  mancata  assunzione  del  servizio  nella  data
stabilita  l'Universita'  provvede  a  depennare  il nominativo dalla
graduatoria.  Il contratto eventualmente gia' stipulato e' risolto di
diritto.
    5.  Il  periodo  di  prova e' determinato secondo quanto previsto
dall'art. 26 del Regolamento.
    6. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato, puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
    7.  Al  lavoratore  assunto  si  applica il trattamento economico
previsto  per  la categoria C, posizione economica C1, nonche' quello
normativo   previsto   dal   C.C.N.L.  dei  dipendenti  del  comparto
Universita'   per   il   personale  assunto  a  tempo  indeterminato,
compatibilmente con la durata del contratto a termine e le specifiche
statuizioni ivi previste.

        
      
                               Art. 8.

                     Presentazione dei documenti

    1. Il lavoratore assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti
previsti  per  l'accesso,  tenuto  conto  delle  dichiarazioni aventi
validita'  illimitata gia' risultanti nella domanda di partecipazione
alla  procedura,  sara'  invitato  a presentare a questa Universita',
entro  30  giorni  dalla  data  di  stipula  del  contratto,  pena la
risoluzione   del   contratto   stesso,   le  seguenti  dichiarazioni
sostitutive, nonche' i documenti sotto specificati:
      a) dichiarazione  sostitutiva  di  certificazioni attestante il
possesso  dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei
mesi dalla data di presentazione della domanda:
        - cittadinanza;
        -  godimento  dei  diritti civili e politici (ovvero i motivi
della  non  iscrizione  o della cancellazione dalle liste elettorali)
con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande;
        - mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne
penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze) ;
      b) dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad
incompatibilita'  e cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del D. Leg.
30  marzo  2001,  n. 165.  Al  momento dell'assunzione in servizio il
lavoratore  non  deve  risultare  iscritto  ad  alcun  albo  o ordine
professionale.
    Le  dichiarazioni  sostitutive  di  cui ai predetti punti a) e b)
sono redatte su apposito modulo predisposto da questa Universita'.
    L'idoneita'   fisica  all'impiego  e'  accertata,  in  base  alla
normativa vigente, dal medico competente dell'Universita' degli studi
di  Genova.  Si fa eccezione per il personale gia' in servizio presso
questo o altro Ateneo a tempo determinato o indeterminato.
    2.  Qualora  gli  stati,  le  qualita'  personali e i fatti siano
documentati  mediante  certificati  o  attestazioni  rilasciati dalla
competente  autorita'  dello  Stato estero, i medesimi debbono essere
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
    3.  I  certificati  rilasciati  dalle  competenti autorita' dello
Stato  di  cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni  vigenti  nello  Stato  stesso.  Le  firme  sugli stessi
debbono   essere  legalizzate  dalle  rappresentanze  diplomatiche  o
consolari italiane all'estero.
    4.  Agli  atti  e documenti di cui al precedente comma redatti in
lingua  straniera  deve  essere  allegata  una  traduzione, in lingua
italiana,  certificata  conforme  al  testo  straniero, redatta dalla
competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un
traduttore ufficiale.
    5.  I  documenti  si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti  a  mezzo  di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine  sopra  indicato.  A  tal  fine  fa  fede  il  timbro  a data
dell'ufficio postale accettante.
    6.  Il  lavoratore  assunto  sara' invitato a regolarizzare entro
trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la
risoluzione  del contratto, la documentazione incompleta o affetta da
vizio sanabile.

        
      
                               Art. 9.

                   Trattamento dei dati personali

    1.   I   dati  personali  forniti  dai  candidati  sono  trattati
dall'Universita'  di  Genova  -  Ufficio dirigenziale risorse umane -
Area  personale  tecnico-amministrativo,  ai sensi del Regolamento di
cui  al  decreto  rettorale  n. 198  dell'11  luglio  2001  citato in
premessa.
    2. La comunicazione dei dati personali ad altri soggetti pubblici
e'  ammessa  ai  sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 giugno
2003  n. 196  e  dall'art. 8 del decreto rettorale 198 dell'11 luglio
2001.
    3.  Ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196,  il  trattamento  dei dati sensibili e giudiziari forniti dai
candidati  e'  consentito  solo  in  riferimento ai tipi di dati e di
operazioni  identificati e resi pubblici con il Regolamento di cui al
decreto rettorale 165 del 12 aprile 2006 citato in premessa.

        
      
                              Art. 10.

            Restituzione della documentazione presentata

    1.   I   candidati  possono  richiedere,  entro  due  mesi  dalla
pubblicazione   nella   Gazzetta  Ufficiale  dell'avviso  concernente
l'affissione  all'albo  dell'Ateneo del decreto di approvazione degli
atti,  la restituzione della documentazione presentata. L'Universita'
accede alla richiesta salvo che vi sia un contenzioso in atto.
    2.  L'interessato,  previo  accordo  telefonico, deve presentarsi
personalmente  per ritirare la documentazione suddetta; puo' delegare
per  il  ritiro, a sue spese, un corriere o altra persona. E 'esclusa
qualsiasi forma di restituzione a carico dell'Ateneo.
    3.  Trascorso il termine di cui al precedente comma l'Universita'
dispone  del  materiale  in  relazione  alle  proprie esigenze, senza
alcuna responsabilita'.

        
      
                              Art. 11.

      Rinvio circa le modalita' di espletamento delle procedure

    1.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  decreto valgono le
disposizioni  contenute  nel  Regolamento,  nonche'  le  disposizioni
previste  dal  contratto  collettivo  nazionale  dei  dipendenti  del
comparto Universita' e dalle norme vigente in materia di reclutamento
del personale nella Pubblica amministrazione.
      Genova, 10 maggio 2007
                               Il direttore amministrativo: Gatti