Concorso per 10 dirigenti di ii^ fascia (lazio) MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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Concorso-Riapertura

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso-Riapertura
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 10
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 41 del 25-05-2007
Sintesi: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DIPARTIMENTO PER LA RICERCA L' INNOVAZIONE E L' ORGANIZZAZIONE CONCORSO Integrazione bando e riapertura dei termini del concorso a dieci posti ...
Ente: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 07-06-2007
Data Scadenza bando 25-06-2007
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DIPARTIMENTO PER LA RICERCA L' INNOVAZIONE E L' ORGANIZZAZIONE
CONCORSO
Integrazione  bando  e  riapertura  dei  termini del concorso a dieci
posti  di  dirigente  di seconda fascia, professionalita' archeologo,
indetto con decreto direttoriale 1° marzo 2007.
                        IL DIRETTORE GENERALE

    Visto  il  decreto  direttoriale  1° marzo 2007, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie  speciale "Concorsi ed esami" - del
9 marzo  2007,  con il quale e' stato bandito - ai sensi dell'art. 2,
comma  100  della  legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione del
decreto-legge  3 ottobre  2006,  n. 262  -  un concorso pubblico, per
titoli  ed  esami,  a  dieci  posti  di  dirigente,  professionalita'
archeologo, nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 settembre
2004,  n. 272  ("Regolamento di disciplina in materia di accesso alla
qualifica  di  dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n. 165"),  che  fornisce  gli  elementi
procedurali  per  lo svolgimento dei concorsi per esami per l'accesso
alla dirigenza;
    Considerato  che  il  citato  decreto  direttoriale 1° marzo 2007
individua,  come  riferimento  normativo  per  lo  svolgimento  delle
procedure, non gia' il citato decreto del Presidente della Repubblica
272/2004,  bensi' il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994,  n. 487  ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle  pubbliche  Amministrazioni  e  le modalita' di svolgimento dei
concorsi,  dei  concorsi  unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici   impieghi"),   in   quanto  disciplinante  anche  procedure
concorsuali per titoli ed esami;
    Ritenuto  peraltro  che  il  citato  decreto del Presidente della
Repubblica  n. 272/2004 possa costituire un riferimento normativo per
il concorso di cui sopra, per la parte applicabile, mentre per quanto
riguarda  la  valutazione  dei  titoli  debba  continuare  a  trovare
applicazione  il  citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n. 487/1994;
    Ritenuto  pertanto  di  integrare  il citato decreto direttoriale
1° marzo  2007,  facendo  riferimento,  per  la parte applicabile, al
citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 272/2004 e, per
l'aspetto  della  valutazione  dei  titoli,  al  citato  decreto  del
Presidente  della Repubblica n. 487/2004, riaprendo contestualmente i
termini di presentazione delle domande di partecipazione;
    Visti  in  particolare gli articoli 3, comma 2 e 22, comma 2, del
citato   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 272/2004,  e
ritenuta   applicabile   al  presente  concorso  la  riserva  di  cui
all'art. 22,  comma 2,  trattandosi del primo concorso indetto per la
professionalita' archeologo;
    Visto  l'atto  ricognitivo  prot.  95  del 15 maggio 2007, con il
quale   e'   stata  definita  la  nuova  ripartizione  tra  le  varie
professionalita'  dei  complessivi quaranta posti di dirigente di cui
alla citata legge n. 286/2006

                              Decreta:

                               Art. 1.

           Integrazione decreto direttoriale 1° marzo 2007

    1.  Il decreto direttoriale 1° marzo 2007 citato nelle premesse -
con  il  quale  e'  stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed
esami,  a  dieci posti di dirigente, professionalita' Archeologo, nel
ruolo dei dirigenti di seconda fascia - e' cosi' integrato.
      a) Dopo il primo punto delle premesse, e' inserito:
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 settembre
2004,  n. 272  ("Regolamento di disciplina in materia di accesso alla
qualifica  di  dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165") ;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445   ("testo   unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa") ;
      b) Al  quarto  punto  delle  premesse,  dopo  il riferimento al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e' inserito:
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  del 4 agosto 2000 ("Determinazione delle
classi delle lauree universitarie") ;
      c) All'art. 1 sono inseriti i commi 2 e 3:
    2.  Il  30% dei posti messi a concorso, pari a tre, e' riservato,
ai  sensi  dell'art. 22  del  decreto del Presidente della Repubblica
n. 272/2004,  al  personale appartenente ai ruoli del Ministero per i
beni e le attivita' culturali collocato da almeno quindici anni nella
posizione  economica  C3 o C3 super del comparto Ministeri o comunque
in  posizioni  corrispondenti in altri comparti o in enti o organismi
internazionali.
    3.  I  posti  riservati  che  non  dovessero  essere  coperti per
mancanza  di  aventi  titolo  saranno  conferiti  ai  concorrenti che
abbiano superato le prove secondo l'ordine di graduatoria.
      d) L'art. 2 ("Requisiti di ammissione") e' cosi' sostituito:
    1.  Essere in possesso della cittadinanza italiana, come previsto
dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, n. 174 citato nelle premesse.
    2.  Aver  compiuto  almeno  cinque  anni di servizio effettivo in
posizioni  funzionali  per  l'accesso  alle  quali  e'  richiesto  il
possesso  del  diploma  di  laurea  o,  se in possesso del diploma di
specializzazione  conseguito  presso  le  scuole  di specializzazione
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto  con  il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, almeno tre anni di servizio effettivo nelle stesse posizioni
funzionali. Per il computo dell'effettivo servizio non possono essere
presi in considerazione periodi derivanti da retrodatazioni fittizie,
o da attribuzione di anzianita' convenzionale. Per i dipendenti delle
amministrazioni  statali  reclutati  a  seguito di corso-concorso, il
periodo di servizio effettivo e' ridotto a quattro anni.
    3.  Sono,  altresi', ammessi soggetti in possesso della qualifica
di  dirigente  in Enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo
di applicazione dell'art. 1, comma 2 decreto legislativo n. 165/2001,
che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali.
    4.  Sono, inoltre, ammessi coloro che abbiano ricoperto incarichi
dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo
non inferiore a cinque anni.
    5.  Sono  altresi'  ammessi  i  cittadini  italiani  che  abbiano
maturato,  con  servizio  continuativo per almeno quattro anni presso
enti  od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni
funzionali  apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso
del  diploma  di  laurea  ed  in  possesso  dei requisiti generali di
ammissione  di  cui  all'art. 2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 citato nelle premesse.
    6.  Essere  in  possesso  di  uno  dei seguenti titoli di studio,
ovvero di altri dichiarati equipollenti:
      a) "Diploma  di  laurea  di cui all'ordinamento preesistente al
decreto  ministeriale  del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, in:
         Lettere;
         Filosofia;
         Storia, indirizzo antico;
         Conservazione dei beni culturali;
         Storia e conservazione dei beni culturali.
      b) Laurea  specialistica  di cui all'ordinamento introdotto dal
decreto  ministeriale  del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3 novembre  1999,  n. 509,  in una delle
seguenti   classi  di  cui  al  decreto  ministeriale  del  Ministero
dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica   e  tecnologica
28 novembre 2000, citato nelle premesse:
         2/S - 17/S - 18/S - 93/S - 96/S - 97/S.
      c) Laurea  triennale  di  cui  all'ordinamento  introdotto  dal
decreto  ministeriale  del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3 novembre  1999,  n. 509,  in una delle
seguenti   classi  di  cui  al  decreto  ministeriale  del  Ministero
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto
2000, citato nelle premesse:
         L5 L13 - L29 - L38 - L41.
    7. Idoneita' fisica all'impiego.
    8. I requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti
tassativamente  alla  data  di  scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione.
    9.  I  candidati  sono  ammessi  al concorso con riserva. In ogni
momento  della  procedura,  con provvedimento motivato, potra' essere
disposta   l'esclusione   dal  concorso  per  difetto  dei  requisiti
prescritti.
      e) All'art. 3  ("Domande  di ammissione") i commi 1, 2 e 5 sono
cosi' sostituiti:
    1.  Le  domande  di ammissione al concorso, da redigersi su carta
semplice,  secondo  lo  schema allegato, devono essere indirizzate al
seguente  indirizzo:  "Archivio di Stato di Roma - Sede succursale di
via  di  Galla  Placidia  n. 93  -  00159  Roma". Il candidato dovra'
apporre sulla busta di spedizione la seguente dicitura: "Concorso per
titoli  ed  esami  a dieci posti di Dirigente archeologo". Le istanze
devono  essere  presentate  esclusivamente secondo una delle seguenti
modalita',  entro  il termine perentorio di giorni trenta, decorrente
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica:
      a) raccomandata  con  avviso  di ricevimento; in questo caso la
data di spedizione delle domande e' stabilita e comprovata dal timbro
a data apposto dall'ufficio postale accettante;
      b) presentazione  diretta  presso l'indirizzo di cui sopra, dal
lunedi'  al  venerdi'  dalle  ore  9,30  alle ore 12,00; in tal caso,
l'Ufficio rilascia ricevuta.
    2.  E'  fatto  obbligo  agli  aspiranti  di dichiarare, a pena di
esclusione:
      a) cognome   e   nome   (le   aspiranti   che  siano  coniugate
dichiareranno il cognome da nubile) ;
      b) periodo di servizio effettivo svolto in posizioni funzionali
per  l'accesso  alle  quali  e'  richiesto il possesso del diploma di
laurea, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 2;
      c) titolo   universitario   posseduto,   fra   quelli  indicati
all'art. 2,  comma  6,  con indicazione dell'Istituto e della data di
rilascio.
    Le   domande   prive  di  sottoscrizione  non  saranno  prese  in
considerazione.
    5.  I  titoli  potranno  essere trasmessi in originale o in copia
conforme;  e'  fatta  salva l'applicazione del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 445/2000  citato  nelle  premesse,  in  tema di
acquisizione di documenti
      f) L'art. 4 ("Commissione esaminatrice"), e' cosi' sostituito:
    1.  La  commissione esaminatrice del concorso verra' nominata con
successivo  decreto,  con  l'osservanza  delle disposizioni di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 272/2004 citato nelle
premesse.
      g) L'art. 5 ("Titoli valutabili") e' cosi' sostituito:
    1. Per la valutazione dei titoli, fino a un massimo di 132 punti,
si fa riferimento alle seguenti categorie:
      a) Specializzazione    post-laurea   o   seconda   laurea   con
particolare   riguardo   a   quelle   afferenti   per   materia  alla
professionalita'  per  cui  si concorre: fino a punti 16; per ciascun
titolo sono attribuiti i seguenti punteggi:
         biennio  specialistico previsto dal nuovo ordinamento: punti
5;
         seconda laurea: punti 5;
         specializzazioni post-laurea punti 2 per anno.
    Per "specializzazione post-laurea" si intendono:
         specializzazione  successiva  al  diploma  di  laurea di cui
all'ordinamento  precedente  al  decreto  ministeriale  509/99 citato
nelle premesse;
         specializzazione successiva alla laurea specialistica di cui
all'ordinamento  introdotto  con  il  decreto  ministeriale di cui al
punto precedente;
         dottorato di ricerca;
         borse  o  master  CNR,  ENEA  e  di  altri  enti pubblici di
ricerca.
      b) Incarichi e servizi speciali, con esclusione delle attivita'
dovute,  in  ragione  della  qualifica professionale rivestita, quali
compiti  ordinari di ufficio: fino a punti 21; per ciascun titolo non
puo' essere attribuito un punteggio superiore a 3,00.
    Ciascun  incarico,  per essere valutato, deve essere accompagnato
dalla attestazione di effettivo svolgimento.
      c) Incarichi  di  funzioni dirigenziali o di reggenza di uffici
dirigenziali  (purche'  registrati presso gli organi di controllo) e,
in  misura proporzionalmente graduata, incarichi permanenti di delega
ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del decreto legislativo 165/2001:
fino a punti 32.
    Per   ciascun  anno  non  puo'  essere  attribuito  un  punteggio
superiore ai seguenti:
         incarichi  di  funzioni dirigenziali o di reggenza di uffici
dirigenziali: punti 2,00;
         incarichi  permanenti di delega ai sensi dell'art. 17, comma
1-bis, del decreto legislativo 165/2001: punti 0,50.
    Ciascun  incarico,  per essere valutato, deve essere accompagnato
dalla attestazione di effettivo svolgimento.
      d) Frequenza di corsi di formazione, con particolare riguardo a
quelli  organizzati  nell'ambito  della Pubblica amministrazione, per
materie  afferenti  alla professionalita' per cui si concorre: fino a
punti  4;  per ciascun titolo non puo' essere attribuito un punteggio
superiore a 1,00.
      e) Incarichi  di docenza, con particolare riguardo alle docenze
svolte presso le Universita' nell'ambito dei corsi di laurea e presso
le  Scuole  di  alta  formazione  dell'Amministrazione  pubblica, per
materie  afferenti  alla professionalita' per cui si concorre: fino a
punti  32; per ciascun titolo non puo' essere attribuito un punteggio
superiore a 4,00.
    Ciascun  incarico,  per essere valutato, deve essere accompagnato
dalla attestazione di effettivo svolgimento.
      f)     Pubblicazioni   scientifiche   attinenti   all'attivita'
istituzionale   e   lavori   originali  prodotti  nell'interesse  del
servizio:  fino  a  punti  21;  per  ciascun  titolo  non puo' essere
attribuito un punteggio superiore a 3,00.
      g) Idoneita'     concorsi     dirigenziali    e    abilitazioni
professionali:  fino  a  punti  6; per ciascun titolo non puo' essere
attribuito un punteggio superiore a 2,00.
    2.  Per  i  titoli  di  cui  alle  lettere  a),  b),  d) ed e) la
valutazione tiene conto prevalentemente della durata dell'incarico, e
comunque   in   misura   direttamente   proporzionale   alla   durata
dell'attivita' stessa.
    3.  La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri,
e'  effettuata  dopo  le  prove  scritte  e prima che si proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
      h) All'art. 6 ("Prove d'esame") il comma 3 e' cosi' sostituito:
    3.  La  prima  prova scritta, a contenuto teorico, consiste nello
svolgimento di un tema su un argomento di archeologia.
      i) All'art. 6  ("Prove  d'esame")  i  commi 5, 7 e 8 sono cosi'
sostituiti:
    5. Ciascuna delle due prove e' valutata in centesimi e si intende
superata  qualora  il  candidato  consegua,  in  ciascuna di esse, un
punteggio non inferiore a settanta.
    7.  La prova orale, valutata in centesimi, si intende superata se
il candidato avra' riportato un punteggio di almeno settanta.
    8.  Il  punteggio  complessivo delle prove d'esame e' determinato
sommando  i  voti  riportati  in  ciascuna  prova  scritta ed il voto
riportato nella prova orale.

        
      
                               Art. 2.

                        Domande di ammissione

    1.  I  termini  di  presentazione  delle domande di ammissione al
concorso  indetto  con  il  decreto direttoriale 1° marzo 2007 citato
nelle premesse, nonche' dei titoli valutabili, sono riaperti.
    2. Le domande di partecipazione possono essere prodotte - secondo
lo  schema  allegato  - entro il termine perentorio di giorni trenta,
decorrente  dalla  data  di  pubblicazione del presente provvedimento
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    3.  Restano valide le domande di partecipazione prodotte ai sensi
del  bando di cui al decreto direttoriale 1° marzo 2007, citato nelle
premesse,  da  parte dei candidati in possesso dei requisiti previsti
nel  presente  provvedimento,  che possono produrre eventuali domande
integrative.

        
      
                               Art. 3.

               Pubblicazione - Termini di impugnativa

    1.  Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
    2.   Dal  giorno  della  pubblicazione  decorrono  i  termini  di
impugnativa   (centoventi   giorni   con   ricorso  straordinario  al
Presidente   della   Repubblica   o   sessanta   giorni  con  ricorso
giurisdizionale al TAR competente per territorio).
      Roma, 18 maggio 2007
                                Il direttore generale: Giacomazzi

        
      
     ---->  Vedere Allegato da pag. 8 a pag. 9 della G.U.  <----