Concorso per 350 allievi marescialli (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 350
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 40 del 22-05-2007
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al 13° corso biennale 2008-2010 di trecentocinquanta allievi marescialli del ruolo ispettori dell'A ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 05-06-2007
Data Scadenza bando 21-06-2007
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MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO
Concorso,  per  esami  e  per  titoli,  per l'ammissione al 13° corso
biennale 2008-2010 di trecentocinquanta allievi marescialli del ruolo
ispettori dell'Arma dei Carabinieri.
(Decreto n. 180).

                        IL DIRETTORE GENERALE
         della Direzione generale per il personale militare

    Vista  la  legge 31 luglio 1954, n. 599 ( Stato dei sottufficiali
dell'Esercito,   della   Marina   e  dell'Aeronautica)  e  successive
modificazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3  (testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati  civili  dello Stato) e relative norme di attuazione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
    Vista  la  legge  18 ottobre  1961,  n. 1168  (Norme  sullo stato
giuridico  dei  Vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei
Carabinieri) ;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
1970,  n. 1077  (Riordinamento  delle carriere degli impiegati civili
dello Stato) ;
    Vista  la  legge 8 marzo 1975, n. 39 (Attribuzione della maggiore
eta'   ai  cittadini  che  hanno  compiuto  il  diciottesimo  anno  e
modificazione  di  altre  norme relative alla capacita' di agire e al
diritto di elettorato) ;
    Vista  la  legge  31 maggio  1975,  n. 191  (Nuove  norme  per il
servizio di leva) ;
    Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione  e  di  controllo)  modificata  ed  integrata  dalla  legge
16 giugno 1998, n. 191;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752  (Norme  di  attuazione  dello  Statuto Speciale della Regione
Trentino  Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali
siti  nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego) e successive modificazioni;
    Vista  la  legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla
disciplina militare) ;
    Vista  la  legge  10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento,
gli  organici  e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della
Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza) ;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574  (Norme  di  attuazione  dello Statuto Speciale per la Regione
Trentino  Alto  Adige  in materia di uso della lingua tedesca e della
lingua   ladina   nei   rapporti   dei   cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari) ;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 (Esenzione dalla imposta di
bollo   per  le  domande  di  concorso  e  di  assunzione  presso  le
amministrazioni pubbliche) ;
    Vista  la  legge  1° febbraio  1989,  n. 53 (Modifiche alle norme
sullo  stato  giuridico  e  sull'avanzamento  dei Vicebrigadieri, dei
graduati e dei militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri ecc.) ;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309  (testo  unico  delle  leggi  in  materia  di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) ;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, (Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi) e successive integrazioni;
    Vista  la  legge  29 dicembre  1990,  n. 405 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato "legge
finanziaria 1991) ;
    Visto  il  decreto-legge  18 gennaio  1992,  n. 9, convertito con
legge    28 febbraio   1992,   n. 217   (Disposizioni   urgenti   per
l'adeguamento  degli  organici  delle  Forze  di  Polizia e del Corpo
Nazionale  dei  Vigili  del Fuoco, nonche' per il potenziamento delle
infrastrutture,  degli  impianti  e delle attrezzature delle Forze di
Polizia) ;
    Visto  il  Regolamento  interno  per  la Scuola Sottufficiali dei
Carabinieri,  approvato  con  Decreto  Ministeriale  8 giugno  1993 e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi civili
nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le modalita' di svolgimento dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzioni  nei pubblici
impieghi) e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo  1995,  (Determinazioni  dei  compensi  da  corrispondere ai
componenti  delle  Commissioni  esaminatrici  ed al personale addetto
alla   sorveglianza  di  tutti  i  tipi  di  concorso  indetti  dalle
Amministrazioni pubbliche) ;
    Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione
dell'art. 3  della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del   personale   non   direttivo   e  non  dirigente  dell'Arma  dei
Carabinieri) integrato e corretto dal decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 83;
    Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449,  ed  in particolare
l'art. 39  (Misure  per  la stabilizzazione della finanza pubblica) e
successive modificazioni;
    Vista  la  legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza) ;
    Vista  la legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 18, comma 2 (Norme per
il diritto al lavoro dei disabili) ;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380 (Delega al governo per
l'istituzione del servizio militare volontario femminile) ;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo  2000,  n. 112  (Modifiche  al  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, relativo ai limiti di
altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici) ;
    Visto  il  Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma  5,  della  legge  20 ottobre 1999,
n. 380  (Regolamento  recante norme per l'accertamento dell'idoneita'
al  servizio  militare, con particolare riferimento all'art. 2, comma
2) ;
    Viste   le  direttive  tecniche  del  Ministero  della  Difesa  -
Direzione Generale della Sanita' Militare, emanate per l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non  idoneita'  al servizio militare nonche' per delineare il profilo
sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al  servizio militare ed
approvate con decreti datati 5 dicembre 2005;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445   (testo   unico   delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ;
    Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165  (Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche) ;
    Visto  il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni
per   disciplinare  la  trasformazione  progressiva  dello  strumento
militare  in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge
14 novembre  2000,  n. 331),  e successive modificazioni/integrazioni
introdotte con decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
    Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) ;
    Visto  il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita'
e  della Ricerca datato 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il
regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'Universita' e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica datato 3 novembre 1999, n. 509;
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle
pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna a norma dell'articolo 6 della
legge 28 novembre, n. 246) ;
    Considerato  che,  alla  data del presente decreto, nell'organico
del  ruolo degli ispettori dell'Arma dei Carabinieri sono disponibili
500  posti  da  ricoprire, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio
1995,  n. 198,  come  modificato  dal decreto legislativo 28 febbraio
2001,  n. 83, per il 70% corrispondente a 350 posti mediante pubblico
concorso  e  superamento  di  apposito corso della durata di due anni
accademici  e per il restante 30% corrispondente a 150 posti mediante
concorso    interno   aperto   agli   appartenenti   al   ruolo   dei
sovrintendenti, ai quali e' riservata due terzi di detta percentuale,
ed  agli  appartenenti  al  ruolo  degli  appuntati  e carabinieri il
restante  terzo, e superamento di apposito corso di qualificazione di
durata non inferiore a sei mesi;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E'  indetto un concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione
al  13  corso  biennale  2008-2010  di n. 350 allievi marescialli del
ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri.
    Ove  non  specificato  il  sesso,  ogni disposizione del presente
bando  dovra'  intendersi  rivolta  ai  cittadini di sesso maschile e
femminile.
    Fermo  restando  il  numero complessivo di allievi marescialli da
immettere  al  corso  di  cui  al  precedene comma, sono stabilite le
seguenti  riserve  cui  concorrono  gli  aspiranti  che  ne  facciano
esplicita richiesta nella domanda:
      a.   50  posti  ai  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo,   riferito   a  livello  non  inferiore  al  diploma  di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado  previsto  dall'art. 4 del
Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
successive   modificazioni.  Nella  domanda  i  concorrenti  dovranno
precisare in quale lingua intendano sostenere le prove concorsuali;
      b.  3  posti ai candidati orfani, coniugi di deceduti per causa
di   lavoro,  di  guerra  o  di  servizio,  ovvero  invalidi  di  cui
all'art. 18, legge 12 marzo 1999, n. 68.
    I posti riservati di cui al presente comma, rimasti eventualmente
scoperti, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei in ordine di
graduatoria.
    3. Lo svolgimento del concorso prevede:
      a. prova preliminare di cultura generale, che l'amministrazione
si  riserva  di  effettuare  qualora  il  numero  dei partecipanti al
concorso superi le 3500 unita';
      b. prova di efficienza fisica;
      c. accertamenti psico-fisici;
      d.  prova  scritta,  intesa ad accertare il grado di conoscenza
della  lingua  italiana  (o  tedesca,  per  i concorrenti di cui alla
riserva del precedente comma 2, lettera a., che intenderanno svolgere
la prova in quest'ultima lingua) ;
      e. accertamenti psico-fisici di controllo ed attitudinali;
      f. prova orale di cultura generale;
      g. esame facoltativo di lingua straniera.
    Il mancato superamento di una delle suddette prove o accertamenti
comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali.
    3.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la facolta' di
revocare  il  presente  bando  di  concorso,  annullare, sospendere o
rinviare  le  prove  concorsuali,  modificare  il  numero  dei posti,
annullare,  sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle attivita'
previste  dal  concorso  nonche'  l'incorporazione  dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero
in  applicazione  della  legge di bilancio dello Stato o di ulteriori
disposizioni di contenimento della spesa pubblica.

        
      
                               Art. 2.

                              Requisiti

    1. Possono partecipare al concorso:
      a.  gli  appartenenti  al  ruolo dei sovrintendenti ed al ruolo
degli  appuntati  e  carabinieri,  gli  ufficiali in ferma prefissata
dell'Arma,  gli  allievi  carabinieri,  nonche' gli allievi ufficiali
dell'Arma  in ferma prefissata, che alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande:
        -  siano  idonei  al servizio militare incondizionato. Coloro
che risultino temporaneamente non idonei sono ammessi al concorso con
riserva fino alla visita medica prevista al successivo art. 12;
        -  siano  in possesso del diploma di istruzione secondaria di
2° grado,  o  lo  conseguano  entro il 31 dicembre 2007, che consenta
l'iscrizione  alla  Facolta'  di  Scienze  Politiche dell'Universita'
degli   Studi  di  Firenze  per  il  conseguimento  della  Laurea  in
"Operatore della sicurezza sociale". Il concorrente che:
          all'atto della presentazione della domanda non abbia ancora
conseguito  il titolo di studio prescritto verra' ammesso con riserva
al  concorso ed avra' l'obbligo di comunicare, a mezzo telegramma, al
"Comando  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri - Centro Nazionale di
Selezione  e  Reclutamento  - Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale
Tor  di  Quinto  n. 119, 00191 Roma", l'avvenuto conseguimento con il
relativo   voto;  Il  mancato  conseguimento  del  titolo  di  studio
determinera' l'esclusione dal concorso;
       -   abbia  conseguito  il  titolo di studio all'estero, dovra'
documentare  l'equipollenza  del  medesimo a quello prescritto per la
partecipazione al concorso.
        -  non  abbiano superato il 30° anno di eta', cioe' non siano
nati prima del 21 giugno 1977;
        -  non  abbiano riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo
di  servizio  prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari
piu' gravi della "consegna";
        -  siano  in possesso di una qualifica non inferiore a "nella
media"  o  giudizio equivalente nell'ultimo biennio, o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni;
        -  non  siano  stati  giudicati,  se  appartenenti  ai  ruoli
sovrintendenti,  appuntati  e carabinieri, non idonei all'avanzamento
al grado superiore nell'ultimo biennio;
        - non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi
per  delitto  non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da
cui   possa   derivare   una  sanzione  di  stato,  o  siano  sospesi
dall'impiego  o  dal  servizio ovvero dalle attribuzioni del grado, o
che  si  trovino in aspettativa, per qualsiasi motivo, per una durata
non inferiore a 60 giorni;
      b. i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti
alla  Repubblica,  di  statura  non  inferiore a cm. 1,65 se di sesso
maschile  e cm. 1,61 se di sesso femminile, che alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande:
        - godano dei diritti civili e politici;
        -  siano  in possesso del diploma di istruzione secondaria di
2°  grado,  o  lo  conseguano entro il 31 dicembre 2007, che consenta
l'iscrizione  alla  Facolta'  di  Scienze  Politiche dell'Universita'
degli   Studi  di  Firenze  per  il  conseguimento  della  Laurea  in
"Operatore della sicurezza sociale". Il concorrente che:
          all'atto della presentazione della domanda non abbia ancora
conseguito  il titolo di studio prescritto verra' ammesso con riserva
al  concorso ed avra' l'obbligo di comunicare, a mezzo telegramma, al
"Comando  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri - Centro Nazionale di
Selezione  e  Reclutamento  - Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale
Tor  di  Quinto  n. 119, 00191 Roma", l'avvenuto conseguimento con il
relativo   voto;  Il  mancato  conseguimento  del  titolo  di  studio
determinera' l'esclusione dal concorso;
       -   abbia  conseguito  il  titolo di studio all'estero, dovra'
documentare  l'equipollenza  del  medesimo a quello prescritto per la
partecipazione al concorso.
        -  non  siano  stati  condannati per delitti non colposi, ne'
siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
        -  non  si trovino in situazioni comunque non compatibili con
l'acquisizione  o  conservazione dello stato di Maresciallo dell'Arma
dei Carabinieri;
        -  siano  in  possesso  dei  requisiti  morali  e di condotta
richiesti  dall'art. 26  della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonche'
di quelli previsti dall'art. 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978,
n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte;
        -  non  siano  stati  espulsi  dalle Forze Armate o dai Corpi
militarmente organizzati, ovvero destituiti dai pubblici uffici;
        - abbiano compiuto il 18° e non superato il 26° anno di eta',
siano  cioe'  nati  nel periodo dal 21 giugno 1989 al 21 giugno 1981,
estremi  compresi.  Per coloro che abbiano prestato servizio militare
obbligatorio  o  volontario il limite massimo di eta' e' elevato a 28
anni.  (non  debbono  essere  nati  quindi prima del 21 giugno 1979),
qualunque sia il grado rivestito;
        -  non siano stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
ammessi  a  prestare  servizio  sostitutivo  civile  ai  sensi  legge
8 luglio 1998, n. 230.
    2.  I  concorrenti  che nelle more dell'espletamento del concorso
transitano dalla posizione di cui alla precedente lettera a. a quella
prevista  dalla  lettera  b.  o  viceversa,  dovranno riunire anche i
requisiti  richiesti  per  la  nuova categoria di appartenenza, fatta
eccezione per l'eta'.
    3.  I  requisiti  suindicati, fatta eccezione per l'eta', debbono
essere  posseduti  fino  alla  data di effettivo incorporamento. Alla
stessa  data,  inoltre, i vincitori di concorso non dovranno trovarsi
nella   condizione   di   imputati  per  delitti  non  colposi,  pena
l'esclusione  dal  concorso  con la procedura prevista dal successivo
art. 7.
    4.  Non  si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi.

        
      
                               Art. 3.

                      Domanda di partecipazione

    1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
      -  redatta sull'apposito modello, come il facsimile in allegato
1,   disponibile  presso  le  Stazioni  Carabinieri  e,  per  i  soli
appartenenti all'Arma, presso i rispettivi Comandi;
      -   firmata   per   esteso  dal  concorrente.  La  mancanza  di
sottoscrizione comportera' la non ammissione al concorso;
      - presentata entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal
giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana presso:
       -   il  Reparto  di  appartenenza,  dai  militari  in servizio
nell'Arma dei Carabinieri;
      -  un Comando Stazione Carabinieri dai rimanenti concorrenti.
    Dell'avvenuta  presentazione della domanda fara' fede la ricevuta
rilasciata dal Comando del Reparto cui viene presentata.
    2.  Se  il  concorrente  si  trova all'estero potra' compilare la
domanda  su  modello non conforme, purche' contenente gli stessi dati
di  cui  al  facsimile  in  allegato  1  e  presentarla all'autorita'
diplomatica o consolare, o inviarla direttamente al "Comando Generale
dell'Arma   dei   Carabinieri  -  Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento  - Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale Tor di Quinto
n. 119,  00191 Roma" che, comunque, non risponde di eventuale mancata
ricezione  dovuta a disguidi postali, ad altre cause non imputabili a
propria inadempienza o ad eventi di forza maggiore.
    3. I militari in servizio, impiegati all'estero, in localita' ove
non  vi  siano  le  predette autorita', potranno presentare, entro il
medesimo   termine,  la  domanda  al  Comando  di  appartenenza,  che
provvedera'  a  trasmetterla  immediatamente al predetto Centro, dopo
avervi  apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi per
la  data  di  presentazione  fara'  fede  la  data  di  assunzione  a
protocollo  della  domanda  da parte dell'Autorita/Comando ricevente.
Eventuali  comunicazioni  personali ai concorrenti all'estero saranno
inoltrate tramite competente autorita' diplomatica o consolare o, per
i  militari  inquadrati  in  unita'  organiche,  tramite  Comando  di
appartenenza;    pertanto    gli    interessati   dovranno   rendersi
all'occorrenza reperibili dalla predetta autorita'.
    4.  Non  saranno  prese in considerazione le domande presentate o
inviate oltre il termine di cui al precedente comma 2.

        
      
                               Art. 4.

                     Compilazione della domanda

    1. Il concorrente deve compilare correttamente e sottoscrivere il
modello  di  domanda  indicato  al precedente art. 3, dopo aver preso
visione  delle  disposizioni  indicate  nel  presente  bando,  di cui
sottoscrive la piena conoscenza. Il cambio di indirizzo ed ogni altra
variazione  delle  notizie  riportate  devono  essere tempestivamente
segnalate   con   dichiarazione   sottoscritta   (completa  di  copia
fotostatica di un documento di identita' dell'interessato) al Comando
Generale  dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento  -  Ufficio Reclutamento e Concorsi, viale Tor di Quinto
n. 119, 00191 - Roma.
    2.  Sottoscrivendo  la domanda il concorrente, oltre ad esprimere
il  consenso  alla  raccolta  e trattazione dei dati personali che lo
riguardano,  necessari  all'espletamento  dell'iter  concorsuale  (il
conferimento   di   tali   dati  e'  imprescindibile  ai  fini  della
valutazione   dei   requisiti   di   partecipazione),  si  assume  le
responsabilita'    penali    ed    amministrative   circa   eventuali
dichiarazioni mendaci.
    3.  L'errata o mancata indicazione dei dati richiesti e' causa di
esclusione    dal    concorso,   qualora   non   si   provveda   alla
regolarizzazione entro un breve tassativo termine fissato dal Comando
Generale  dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento  -  Ufficio  Reclutamento  e  Concorsi con comunicazione
personale.

        
      
                               Art. 5.

                    Comunicazioni agli aspiranti

    1.  Resta  a  carico  di  ogni  candidato  l'onere  di verificare
eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni per lo svolgimento
della prova, nella Gazzetta Ufficiale.
    2.   Ad  eccezione  delle  notifiche  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, tutte le comunicazioni personali
agli aspiranti avverranno in forma scritta, a mezzo posta.
    3.  In  nessun  caso  l'amministrazione si assume responsabilita'
circa  possibili  disguidi  postali  derivanti  da  errate, mancate o
tardive   segnalazioni   di  variazione  di  recapito,  da  ritardata
ricezione  da  parte  dei candidati di avvisi di convocazione o altre
comunicazioni  o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza
o ad eventi di forza maggiore.

        
      
                               Art. 6.

          Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti

    1.  Per  i candidati in servizio nell'Arma, risultati idonei alla
prova  preliminare  di  cui  al successivo art. 9, i Comandi di corpo
interessati   trasmetteranno   al   Comando  Generale  dell'Arma  dei
Carabinieri  - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio
Reclutamento  e  Concorsi,  per  l'esame  dei  requisiti previsti nel
precedente  art. 2  e  per  la  valutazione  dei  titoli previsti dal
successivo art. 16:
      a.  copia  della  documentazione  matricolare e caratteristica,
completa  dello  specchio  valutativo  (o  del  rapporto informativo)
chiuso   e   redatto  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  delle domande, con la motivazione: "per partecipazione
al concorso per l'ammissione al 13 corso biennale allievi marescialli
del ruolo ispettori";
      b.  specchio  dimostrativo del servizio effettivamente prestato
presso  reparti  dell'Arma  (incluso  il  periodo trascorso presso le
Scuole   allievi   dell'Arma  per  la  frequenza  del  corso  allievi
dell'Arma).
    2.  Ove  non si provveda ai sensi del precedente art. 1, comma 3,
lettera  a.,  all'effettuazione della prova preliminare, i Comandi di
Corpo  riceveranno  disposizioni  dal  Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri  - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio
Reclutamento  e Concorsi, circa i tempi di evasione delle pratiche di
cui al comma 1.

        
      
                               Art. 7.

                       Esclusione dal concorso

    1.  Nelle  more  della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli   aspiranti   partecipano   "con  riserva"  alle  prove  ed  agli
accertamenti.
    2. I concorrenti che risultino, ad una verifica anche postuma, in
difetto di uno o piu' requisiti prescritti, sono esclusi dal concorso
ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati
decaduti  dalla  nomina,  con  provvedimento  motivato  del Direttore
Generale  della  Direzione  Generale  per  il Personale Militare o di
autorita' da lui delegata.

        
      
                               Art. 8.

                             Commissioni

    1.  Con  successivi  provvedimenti  del  Direttore Generale della
Direzione  Generale  per  il Personale Militare o da autorita' da lui
delegata, saranno nominate le seguenti commissioni:
      a.  Commissione  esaminatrice  per  la  valutazione della prova
preliminare,  per  la prova scritta di cultura generale, per le prove
orali,  per le prove facoltative di lingua estera e per la formazione
della graduatoria;
      b.  Commissione  tecnica  per  la  valutazione  delle  prove di
efficienza fisica;
      c. Commissione tecnica per gli accertamenti psico-fisici;
      d.  Commissione  tecnica  per lo svolgimento degli accertamenti
attitudinali.
    Le  commissioni  tecniche di cui alle precedente lettere b., c. e
d.  sono previste dall'art. 17 del decreto legislativo 198/1995, come
risulta  sostituito  dall'art. 12 del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 83.
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da:
      - un ufficiale generale dell'Arma dei Carabinieri, presidente;
      - un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri, membro;
      -  un  insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo
accademico, membro;
      -   un   maresciallo   aiutante   luogotenente   dell'Arma  dei
Carabinieri, segretario senza diritto al voto.
    La commissione potra' essere integrata da un numero di componenti
tale  che  permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in
sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari
a   quello  della  commissione  originaria,  fermo  restando  che  il
segretario  aggiunto  puo' rivestire il grado di Maresciallo Aiutante
sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza, nominate con provvedimento
del  Direttore  Generale  del  Personale  Militare  o  persona da lui
delegata.  La  commissione,  inoltre,  per  la  vigilanza  alla prova
preliminare  ed  a  quella  scritta  puo'  avvalersi  dell'ausilio di
apposito  personale  di  sorveglianza,  nominato  su disposizione del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
    3.  La  Commissione  tecnica,  di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera b), sara' composta da:
      - un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore
a tenente colonnello, presidente;
      - due ispettori dell'Arma dei Carabinieri, membri;
      -  due appuntati/carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, membri,
di  cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, meno anziano,
svolgera' anche le funzioni di segretario.
    Il   predetto  personale,  ad  eccezione  del  Presidente,  sara'
nominato   tra  coloro  che  sono  in  possesso  della  qualifica  di
"istruttore militare di educazione fisica".
    Detta   Commissione  si  avvarra'  dell'assistenza  di  personale
medico.
    4.  La Commissione tecnica (collegio medico) del Centro Nazionale
di  Selezione  e  Reclutamento  dell'Arma  dei Carabinieri, di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
      -  due ufficiale superiori medici dell'Arma dei carabinieri, il
piu'  elevato  in  grado  o, a parita' di grado, il piu' anziano, con
funzioni di presidente;
      -  un ufficiale medico inferiore dell'Arma dei Carabinieri, con
funzioni di segretario.
    Detta    Commissione    si   avvarra'   di   personale   militare
infermieristico  e  tecnico  e sara' coadiuvata da medici specialisti
convenzionati.
    5.  La  Commissione  tecnica  del Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, di cui al precedente comma 1,
lettera d), sara' composta da:
      - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
al tenente colonnello, presidente;
      -  un  ufficiale  dell'Arma  dei  carabinieri  con qualifica di
"perito selettore attitudinale", membro;
      - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo, membro.
    Il  meno  elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri, svolgera' anche le funzioni di segretario.
    Detta    Commissione   si   avvarra'   del   contributo   tecnico
specialistico  di  personale  del  Centro  Nazionale  di  Selezione e
Reclutamento dell'Arma dei carabinieri.

        
      
                               Art. 9.

                          Prova preliminare

    1. Ferma restando la disposizione del precedente art. 1, comma 3,
lettera   a.,   i   concorrenti   che   hanno  inoltrato  domanda  di
partecipazione   al   concorso   saranno   sottoposti  ad  una  prova
preliminare  consistente  in  test  volti  ad  accertare i livelli di
cultura  generale,  di  conoscenza  di matematica, di elementi di una
lingua  straniera  a  scelta  del  concorrente tra inglese, francese,
spagnolo e tedesco. (I concorrenti di cui alla riserva del precedente
art. 1,  comma  2,  lettera  a.,  che intendano sostenere la prova in
tedesco,   dovranno   limitare   la  scelta  alle  prime  tre  lingue
straniere),   di   ragionamento   logico   deduttivo,   di   abilita'
ortogrammaticale e sintattica ed elementi di informatica.
    *2.  Sede,  data e ora di svolgimento di tale prova, prevista nel
mese  di settembre  2007,  saranno  indicate nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  Italiana - IV serie speciale - del 27 luglio 2007.
Sempre  nella stessa Gazzetta Ufficiale, saranno pubblicate eventuali
variazioni  del  calendario o, in caso di mancata effettuazione della
prova   preliminare,   sara'   fornita   indicazione  della  sede  di
svolgimento  della  prova  scritta.  Solo  tali pubblicazioni avranno
valore  di  notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
Pertanto,  la  mancata  presentazione  alla sede d'esame nella data e
nell'ora  stabilite  viene  considerata  rinuncia  e  comporta la non
ammissione alle successive fasi concorsuali.
    Fermo restando che solo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica Italiana ha valore di notifica, il calendario della
prova  preliminare  potra'  essere  contemporaneamente consultato sui
siti internet " www.persomil.difesa.it " e " www.carabinieri.it ".
    3.  All'atto  della  presentazione per la prova preliminare tutti
gli  aspiranti  dovranno  portare  al  seguito  una  penna  biro  con
inchiostro  di  colore  scuro  e  la  ricevuta  attestante l'avvenuta
presentazione della domanda.
    4.  L'Amministrazione  militare  non  risponde di eventuali danni
agli  oggetti  personali  dei  candidati  lasciati  eventualmente  in
custodia.
    5.  Agli  adempimenti  connessi  allo  svolgimento di detta prova
provvedera'  la  commissione di cui al precedente art. 8, comma 2. Se
la  prova avra' contemporaneamente luogo in piu' sedi, per quelle ove
non  sara'  presente  la  commissione verranno nominati dal Direttore
Generale  della  Direzione  Generale  per il Personale Militare, o da
autorita' da lui delegata appositi comitati di vigilanza.
    6.  Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo  che  con  gli incaricati della sorveglianza con i membri della
commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, nonche' portare
carta  da  scrivere,  appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque  specie,  continuare  a scrivere dopo il segnale di "ALT" e
usare apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La mancata osservanza
di  tale  prescrizione,  nonche'  delle  disposizioni  emanate  dalla
commissione  esaminatrice  o dal comitato di vigilanza all'atto della
prova,   comporta  l'esclusione  dalla  prova  stessa,  con  apposito
provvedimento di tali organi.
    7.   La  valutazione  dell'esito  della  prova,  disciplinata  da
specifiche  norme  tecniche,  e'  affidata  alla  citata  commissione
esaminatrice.  Per l'approntamento, la revisione, la somministrazione
e  la  correzione  dei  test,  effettuata  in forma automatizzata, la
commissione  si avvarra' di personale tecnico del Centro Nazionale di
Selezione   e   Reclutamento   del  Comando  Generale  dell'Arma  dei
Carabinieri.
    8.  L'esito  della prova sara' reso disponibile sui siti internet
" www.persomil.difesa.it "  e  " www.carabinieri.it ".  Il  calendario di
convocazione degli ammessi alla successiva prova di efficienza fisica
(3.500  piu'  i  concorrenti  che  occupino  la medesima posizione di
graduatoria  dell'ultimo  candidato  ammesso),  che  avra'  luogo nel
periodo  ottobre/novembre  2007,  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  -  4ª  serie  speciale  - del
28 settembre  2007.  Solo  tale pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
    9.  L'Ente Editoriale per l'Arma dei carabinieri ha predisposto -
su  indicazione  del  C.N.S.R.  del  Comando  Generale  dell'Arma dei
Carabinieri  - un volume per la preparazione della prova preliminare,
contenente domande di cultura generale e notizie su:
      - temi svolti in precedenti, analoghi concorsi;
      - l'attivita' di selezione.
    Il testo puo' essere acquistato in contrassegno al costo di 35,00
euro, comprese le spese di spedizione all'indirizzo dell'interessato.
    La richiesta di acquisto deve essere indirizzata a:
      POSTE SHOP S.p.A. Divisione Franchising Kipoint;
      Telefono: 0668210451; fax 0668890871;
      e-mail: kirom@kipoint.net.

        
      
                              Art. 10.

                     Prova di efficienza fisica

    1.  I candidati risultati idonei alla prova preliminare di cui al
precedente  art. 9, secondo l'ordine di convocazione pubblicato nella
citata  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  -  4ª serie
speciale  -  del  28 settembre  2007,  dovranno presentarsi presso il
Comando  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri  - Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento, per essere sottoposti a prove di efficienza
fisica  da  parte  della  commissione tecnica prevista dal precedente
art. 8, comma 3.
    2.  Le  citate  prove, disciplinate da specifiche norme tecniche,
consisteranno nell'esecuzione dei seguenti esercizi, con le modalita'
a fianco di ciascuno indicate:
      - per gli uomini:
         -   salto  in  alto  (altezza  minima  m.  1,10, massimo tre
tentativi) ;
         -  piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2'senza
interruzioni) ;
        -  corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4'e 05") ;
      - per le donne:
         -   salto  in  alto  (altezza  minima  m.1,00,  massimo  tre
tentativi) ;
         -  piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2'senza
interruzioni) ;
        -  corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4'e 45").
    3.  Qualora  il  concorrente  (di  entrambi  i sessi) consegua un
risultato  al  di  sotto del minimo stabilito anche in una sola delle
prove  di  efficienza  fisica  non  sara' ammesso alle ulteriori fasi
concorsuali.   Il   superamento   di   tutti  gli  esercizi,  invece,
determinera'  giudizio  di idoneita' alle prove di efficienza fisica,
con  l'attribuzione di un punteggio incrementale secondo le modalita'
di  seguito  indicate,  fino  ad  un massimo di 1,5 (0,5 per ciascuna
prova):

               ---->   Vedere Tabella a pag. 6  <----

    Il  concorrente  dovra' provvedere in proprio a procurarsi idoneo
abbigliamento  per l'esecuzione degli esercizi (giubbotto antipioggia
al seguito).
    4.  I  concorrenti  dovranno presentarsi alle prove di efficienza
fisica muniti di:
      - documento di riconoscimento in corso di validita';
      -  certificato  di  idoneita' all'attivita' sportiva agonistica
per  l'atletica  leggera  in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti  alla  federazione  medico  sportiva  italiana ovvero da
strutture   sanitarie   pubbliche  o  private  convenzionate  in  cui
esercitano  medici  specializzati in medicina dello sport. La mancata
presentazione  del  certificato  o l'esibizione di referto non valido
determinera'  la  non ammissione a sostenere dette prove. In tal caso
il  concorrente  che  ne  faccia  richiesta  sara' riconvocato con le
stesse modalita' previste dal successivo art. 19;
    In  aggiunta  a  quanto  precede  le  concorrenti,  al  solo fine
dell'effettuazione  in  piena  sicurezza  degli  esercizi  di  cui al
precedentecomma 2, dovranno produrre l'esito di un test di gravidanza
su  prelievo  ematico  o  sulle  urine,  effettuato  presso struttura
sanitaria  pubblica  o  privata  convenzionata  entro i cinque giorni
precedenti  la  data  degli  accertamenti  sanitari,  che  escluda la
sussistenza   di   detto  stato;  in  assenza  di  tale  referto,  le
concorrenti  verranno  sottoposte  a  test  di  gravidanza,  al  fine
sopraindicato.
    In  caso di positivita' del test di gravidanza le concorrenti non
potranno  in  nessun  caso essere sottoposte alle prove di efficienza
fisica.
    L'esito di detto referto sara' utilizzato, al medesimo scopo, per
l'effettuazione   dell'eventuale   esame   radiografico   di  cui  al
successivo art. 11.

        
      
                              Art. 11.

                      Accertamenti psico-fisici

    1.  I  candidati  idonei  alle prove di cui al precedente art. 10
saranno   sottoposti  presso  il  Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento agli accertamenti psico-fisici, disciplinati da apposite
norme  tecniche, da parte della commissione tecnica (collegio medico)
prevista  dal  precedente  art. 8,  comma  4, al fine di accertare il
possesso  dell'idoneita' psico-fisica a prestare servizio in qualita'
di Marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri.
    L'idoneita'  psico-fisica  dei concorrenti sara' accertata con le
modalita'  previste  dalle  direttive  tecniche emanate il 5 dicembre
2005   dalla   Direzione   Generale   della   Sanita'  Militare,  per
l'applicazione  dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che
sono  causa  di  non  idoneita'  al  servizio  militare  nonche'  per
delineare  il  profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati idonei al
servizio  militare, in applicazione del decreto Ministeriale 4 aprile
2000, n. 114, nonche' dei seguenti requisiti specifici:
      a) statura non inferiore a:
        - cm. 165 per i concorrenti di sesso maschile;
        - cm. 161 per i concorrenti di sesso femminile;
      b) un  esame  oculistico  che  prevede acutezza visiva uguale o
superiore  a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che
vede  meno raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie
per  la  sola  miopia,  anche  in un solo occhio, e non superiore a 3
diottrie,  anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione;
campo  visivo  e  motalita'  oculare normale; senso cromatico normale
alle tavole pseudoisocromatiche;
      c) Esito  negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool,  per  l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di sostanze
stupefacenti,  nonche'  per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico.
    All'atto della presentazione, i candidati dovranno:
      -   esibire   referto   da   cui   risulti  l'esito  dell'esame
radiografico  del  torace  in  due proiezioni, effettuato entro i sei
mesi antecedenti la data fissata per gli accertamenti sanitari;
      -  presentare,  se  di  sesso  femminile,  referto di ecografia
pelvica  eseguita  presso  struttura pubblica o privata convenzionata
entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici;
      -  presentare  certificato  rilasciato  da  struttura sanitaria
pubblica o privata convenzionata, attestante la recente effettuazione
(da  non oltre due mesi) dell'accertamento per markers dell'epatite B
e C.
    2.  Saranno  giudicati non idonei gli aspiranti risultati affetti
da:
      - infermita' ed imperfezioni ritenute causa di non idoneita' al
servizio  militare  ai  sensi della normativa vigente o che prevedono
l'attribuzione  di  un  "coefficiente"  uguale  o  superiore  a 2 per
l'aspetto  psico  (PS)  e  3  per tutti gli altri coefficienti, fermi
restando i requisiti stabiliti nel bando;
      -  imperfezioni  ed infermita' previste dalle vigenti normative
in materia di inabilita' al servizio militare;
      -   disturbi   della   parola,   anche   se   in   forma  lieve
(dislalia-disartria) ;
      -  stato  di  tossicodipendenza  o tossicofilia, da confermarsi
presso struttura ospedaliera militare competente per territorio.
    Sono, altresi', motivo di non idoneita' le:
      - alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi sulle
parti   del   corpo  non  coperte  dall'uniforme,  quando  per  sede,
dimensioni   o   natura  compromettono  il  decoro  della  persona  e
dell'uniforme stessa;
      -  imperfezioni  ed  infermita'  non contemplate nei precedenti
alinea,  comunque incompatibili con l'espletamento del corso e con il
servizio   quale   Maresciallo  del  ruolo  ispettori  dell'Arma  dei
Carabinieri.
    3.  I  candidati  saranno  sottoposti  alle  seguenti  visite  ed
accertamenti:
      -   radiologico   (per   confermare  eventuali  infermita'  e/o
imperfezioni) ;
      - cardiologico con E.C.G.;
      - odontostomatologico;
      - ortopedico;
      - oculistico;
      - otorinolaringoiatrico;
      - psichiatrico;
      - analisi del sangue;
      - analisi completa delle urine.
    Le   concorrenti   inoltre  saranno  sottoposte  ad  accertamento
ginecologico.
    4.  In  caso  di  positivita' del test di gravidanza, il Collegio
medico non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti
e  dovra'  astenersi  dalla  pronuncia  del  giudizio, secondo quanto
sancito  dall'art. 3,  comma  2, del gia' citato decreto ministeriale
4 aprile  2000, n. 114 e dal punto 9 delle avvertenze riportate nella
direttiva   tecnica   datata   5 dicembre   2005  per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non  idoneita'  al  servizio  militare,  secondo il quale lo stato di
gravidanza   costituisce   temporaneo   impedimento  all'accertamento
dell'idoneita'  al  servizio  militare.  A  mente  del comma 3. dello
stesso  articolo  le  concorrenti,  all'atto  dell'approvazione della
graduatoria  di merito con provvedimento del Direttore Generale della
Direzione  Generale  per  il Personale Militare, di cui al successivo
art. 16  comma  7, dovranno essere risultate idonee in tutte le prove
ed  in  tutti gli accertamenti, pena l'immediata esclusione, comprese
le  concorrenti  nei confronti delle quali sia rilevato il richiamato
impedimento  temporaneo  all'accertamento  dell'idoneita' al servizio
militare.
    5.   Per   il   concorrente  in  servizio  permanente  nell'Arma,
l'accertamento  e'  limitato alla verifica dell'assenza di infermita'
invalidanti in atto.
    6.  La  stessa  Commissione  tecnica,  seduta stante, laddove non
riscontri   impedimento   all'accertamento  psico-fisici  di  cui  al
precedente  comma  4,  comunichera' per iscritto ai candidati l'esito
della  visita  medica con giudizio di "idoneita" o di "non idoneita",
in quest'ultimo caso indicando la relativa diagnosi.
    Tale giudizio e' definitivo.
    Il giudizio di idoneita' non comporta attribuzione di punteggio.
    7.  I concorrenti giudicati "non idonei" in sede di visita medica
non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.

        
      
                              Art. 12.

                            Prova scritta

    1.  La  prova  scritta  di esame, intesa ad accertare il grado di
conoscenza della lingua italiana (o tedesca, per i concorrenti di cui
alla riserva dell'art. 1, comma 2, lettera a., che intendano svolgere
la prova in quest'ultima lingua), da svolgersi in un tempo massimo di
cinque  ore,  avra'  luogo  il 12 dicembre 2007, con le modalita' che
verranno   comunicate   contestualmente  all'esito  favorevole  degli
accertamenti  psico-fisici  di  cui  al precedente art. 11. Solo tali
comunicazioni  avranno  valore  di  notifica  a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati. Pertanto, la mancata presentazione alla sede
d'esame  nella data e nell'ora stabilite viene considerata rinuncia e
comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali.
    2. I candidati, all'atto della presentazione, dovranno portare al
seguito  una  penna  biro con inchiostro di colore scuro e durante la
prova  saranno tenuti ad osservare le prescrizioni di cui al 6° comma
del  precedente  art. 9, mentre potranno consultare i dizionari della
lingua  italiana  (o  tedesca,  per i concorrenti di cui alla riserva
dell'art. 1,  comma 2, lettera a., che intenderanno svolgere la prova
in quest'ultima lingua) eventualmente portati al seguito.
    3.  L'Amministrazione  militare  non  risponde di eventuali danni
agli  oggetti  personali  dei  candidati  lasciati  eventualmente  in
custodia.
    4.  Agli  adempimenti  connessi  allo  svolgimento di detta prova
provvedera'  la  commissione  e, in caso di svolgimento in piu' sedi,
appositi  comitati  di vigilanza nominati come indicato al precedente
art. 9, comma 5 per la prova preliminare.
    5.   La  commissione  di  cui  al  precedente  art. 8,  comma  2,
assegnera'  alla  prova  scritta  giudicata  sufficiente  un punto di
merito da 18 a 30 trentesimi.
    6.  Non  saranno  valutati gli elaborati nei quali la commissione
rilevera'   sottoscrizioni,  contrassegni  o  altri  particolari  che
potrebbero  portare  all'identificazione  del  concorrente.  Verranno
altresi'   esclusi   tutti  i  concorrenti  che  porranno  in  essere
comportamenti idonei a rendere identificabile il proprio elaborato.
    7.  Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro novanta
giorni  dalla  data  di  svolgimento  della  prova  scritta, dovranno
ritenersi  non  ammessi  alle  successive fasi concorsuali e potranno
richiedere  notizie  sull'esito  della  stessa,  trascorso il periodo
suindicato,  al  Ministero  della  Difesa - Direzione Generale per il
Personale   Militare   -   Servizio   Relazioni   con   il   Pubblico
(tel.06/51012),  o  al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V
Reparto  -  Ufficio  Relazioni con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 -
00197  Roma (06/80982935 email: carabinieri@carabinieri.it), o infine
consultando     i     siti     web     " www.persomil.difesa.it "     e
" www.carabinieri.it ".

        
      
                              Art. 13.

       Accertamenti psico-fisici di controllo ed attitudinali

    1.  I  concorrenti idonei alla prova scritta di cui al precedente
art. 12  saranno convocati a cura del Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento  del  Comando  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri per
sostenere accertamenti:
      -  psico-fisici di controllo, eseguiti dalla Commissione di cui
all'articolo  8, comma 4, per la conferma del possesso dell'idoneita'
psico-fisica  gia'  accertata con le modalita' e secondo le direttive
di  cui  al  precedente art. 11. La conferma dell'idoneita' sanitaria
verra'  eseguita  in ragione delle condizioni del soggetto al momento
della  visita.  I  concorrenti che risulteranno non idonei al termine
degli accertamenti non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove
concorsuali;
      -  attitudinali  di idoneita' al servizio quale Maresciallo del
ruolo  ispettori  dell'Arma dei Carabinieri, disciplinato da apposite
norme  tecniche.  La  commissione  tecnica attitudinale, prevista dal
precedente  art. 8,  comma  5, esprime un giudizio di "idoneita" o di
"non  idoneita"  che  e'  definitivo e verra' comunicato ai candidati
seduta  stante. Il giudizio di idoneita' non comporta attribuzione di
punteggio.
    2.    Ai    concorrenti   giudicati   "idonei"   all'accertamento
attitudinale,   saranno   comunicati   -   contestualmente  all'esito
dell'accertamento  -  le  modalita'  e  la  data di presentazione per
sostenere  la  prova  orale,  qualora  non  diversamente disposto con
preavviso  agli  interessati. I concorrenti "non idonei", non saranno
ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.

        
      
                              Art. 14.

                             Prova orale

    1.  La  prova  orale di cultura generale si basera' sulle materie
indicate nel programma di cui all'allegato 2.
    2.  La  commissione  esaminatrice,  prima  dell'inizio dei lavori
relativi  alla prova orale, provvedera' a predeterminare i quesiti da
porre  ai  candidati per ciascuna delle materie d'esame. I quesiti di
ciascuna materia saranno, quindi, rivolti ai candidati stessi secondo
criteri   predeterminati,   formalizzati   in   appositi   atti,  che
garantiranno l'imparzialita' della prova.
    3.  La  commissione esaminatrice assegnera' a ciascun concorrente
un   punto   di  merito  espresso  in  trentesimi.  Sara'  idoneo  il
concorrente  che  riportera'  un  punto  di merito di almeno diciotto
trentesimi.  Il  candidato  "non  idoneo"  non  sara'  compreso nella
graduatoria finale.
    4. Al termine di ogni seduta della prova sara' affisso nella sede
di esame l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti
riportati.

        
      
                              Art. 15.

                     Esame facoltativo di lingue

    1.   I   concorrenti  che  l'abbiano  chiesto  nella  domanda  di
ammissione  al  concorso,  sempreche'  abbiano  riportato l'idoneita'
nella precedente prova orale, saranno sottoposti all'esame di lingua,
prescelta  tra  le  seguenti  (non  piu'  di due): inglese, francese,
tedesca,   spagnola,  albanese,  turca,  araba,  russa  e  cinese  (i
concorrenti  di  cui  alla  riserva  del precedente art. 1, 2° comma,
lettera  a.  non  potranno  scegliere  l'esame  facoltativo in lingua
tedesca).   A   tal   fine  l'insegnante  di  italiano  membro  della
commissione   di   cui   all'art. 8,   comma   2,   sara'  sostituito
dall'insegnante  della  lingua estera oggetto dell'esame, in possesso
del  prescritto  titolo  accademico  o,  in mancanza, da un ufficiale
qualificato  conoscitore  della  lingua stessa, con provvedimento del
Direttore  Generale della Direzione Generale del Personale Militare o
da autorita' da lui delegata.
    2. L'esame facoltativo di lingue consistera' in una prova scritta
nella lingua prescelta il cui superamento permettera' di sostenere la
successiva  prova  orale, secondo i programmi stabiliti nell'allegato
3.
    3.  La  commissione, in caso di superamento di entrambe le prove,
attribuira'  un  punteggio incrementale determinato in funzione della
media  aritmetica  della  votazione  delle citate prove. Pertanto, il
concorrente che avra' riportato in ciascuna prova un punteggio finale
compreso  tra diciotto e trenta trentesimi conseguira', ai fini della
formazione   della   graduatoria   finale   di  merito,  le  seguenti
maggiorazioni:
      a. per le lingue inglese, francese, tedesca e spagnola:
        - da 18,00 a 21,00/30: 0,20/30;
        - da 21,01 a 24,00/30: 0,40/30;
        - da 24,01 a 26,00/30: 0,60/30;
        - da 26,01 a 28,00/30: 1,00/30;
        - da 28,01 a 30,00/30: 1,50/30.
      b. per le lingue albanese, turca, araba, russa e cinese:
        - da 18,00 a 21,00/30: 0,50/30;
        - da 21,01 a 24,00/30: 1,50/30;
        - da 24,01 a 26,00/30: 2,50/30;
        - da 26,01 a 28,00/30: 4,00/30;
        - da 28,01 a 30,00/30: 5,00/30.
    4.   L'incremento   per   due   lingue   non   potra'   superare,
cumulativamente, il punteggio di 6,5/30.

        
      
                              Art. 16.

                             Graduatoria

    1.  La  commissione  esaminatrice  di  cui  all'art. 8,  comma 2,
formera'  la  graduatoria  finale di merito dei concorrenti giudicati
idonei,  sulla base del risultato ottenuto dalla media aritmetica dei
punti  attribuiti a ciascun concorrente nella prova scritta intesa ad
accertare  il  grado  di conoscenza della lingua italiana (o tedesca,
per i concorrenti di cui alla riserva del precedente art. 1, comma 2,
lettera  a.,  che  intenderanno  svolgere  la  prova  in quest'ultima
lingua)  e  nella  prova orale, maggiorato dagli incrementi di cui al
successivo  comma 2. Nella graduatoria saranno inseriti, in ordine di
merito,  preliminarmente  i  candidati  di  cui alla riserva prevista
dall'art. 1, comma 2, lettera a., quelli di cui alla lettera b. dello
stesso  comma,  e  successivamente,  fino alla completa copertura dei
posti,  sempre  in  ordine  di  merito decrescente, tutti i rimanenti
candidati, compresi coloro che hanno concorso per le predette riserve
dei  posti  e  non hanno trovato utile collocazione nell'ambito delle
stesse.   Questi   ultimi   saranno   contrassegnati   con   apposita
annotazione,   in  modo  da  poter  essere  individuati  in  caso  di
sostituzione.
    2. Ai suddetti punteggi saranno aggiunti i seguenti incrementi:
      a.   per  il  punteggio  attribuito  in  sede  delle  prove  di
efficienza fisica, fino ad un massimo di 1,5 punti;
      b. per l'esame facoltativo di lingua estera i punteggi indicati
al precedente art. 15;
      c.  per  il  possesso  della  laurea  0,5  punti  per la laurea
magistrale/laurea  di  secondo  livello  o titolo equivalente (durata
corso 4, 5 o 6 anni), 0,3 punti per la laurea/laurea di primo livello
o titolo equivalente (durata corso 3 anni) ;
      d.  per la durata e la qualita' del servizio prestato nell'Arma
dei  Carabinieri,  di  altra  Forza  Armata  o  Forza  di Polizia, in
servizio o in congedo, fino ad un massimo di 1,5 punti.
    3.  A parita' di punteggio e' data la precedenza, nell'ordine, ai
figli  di  decorati  al  valor  militare,  agli  orfani  di guerra ed
equiparati,  ai  figli  di  decorati  di  medaglia  d'oro  al  valore
dell'Arma  dei  Carabinieri,  dell'Esercito,  al  valor di Marina, al
valor Aeronautico o al valor civile, ai figli di vittime del dovere e
di  militari  dell'Arma  dei  Carabinieri  deceduti in servizio o per
cause  riconducibili  all'attivita' di servizio. In caso di ulteriore
parita'  e'  preferito  l'aspirante  piu'  giovane  di eta', ai sensi
dell'art. 3,  comma  7,  della  legge  15 maggio  1997,  n. 127, come
modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
    4. I titoli di cui al precedente comma 2, lettere c. e d. saranno
ritenuti validi solo se:
      -   posseduti   alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande;
      - dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
    Detti  titoli  dovranno  essere  presentati  o  spediti  in carta
semplice,  a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
entro 15 giorni dal superamento della prova orale al Comando Generale
dell'Arma   dei   Carabinieri  -  Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento  - Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale Tor di Quinto
n. 119, 00191 Roma.
    Sempreche'  dichiarati  nella domanda, per i militari in servizio
nell'Arma  i suddetti titoli, qualora risultanti dalla documentazione
personale,  saranno  acquisiti  d'ufficio. In caso contrario dovranno
essere  comprovati  con  le  stesse  modalita'  di  cui al precedente
paragrafo.
    5.  Con le stesse modalita' di cui al precedente comma 4, pena il
mancato   riconoscimento,   dovra'   pervenire  al  Comando  Generale
dell'Arma   dei   Carabinieri  -  Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento  - Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale Tor di Quinto
n. 119, 00191 Roma:
      -  l'attestato  di bilinguismo previsto dall'art. 4 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, del livello
indicato al precedente art. 1, comma 2, lettera a;
      -  documentazione  attestante  il  diritto  di partecipare alla
riserva  di  posti  di  cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 18,
comma 2, indicata al precedente art. 1, comma 2, lettera b.
    6.  L'Amministrazione,  ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, provvedera' ad effettuare idonei
controlli sulla veridicita' dei titoli dichiarati.
    7.  La  graduatoria  dei  candidati  idonei  sara'  approvata con
provvedimento  del Direttore Generale della Direzione Generale per il
Personale   Militare   e   successivamente  pubblicata  sul  Giornale
Ufficiale  del  Ministero  della  Difesa. Di tale pubblicazione sara'
data  notizia  mediante  avviso  che  sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
    8.  Gli  idonei  che  nella graduatoria risulteranno compresi nel
numero  dei posti a concorso, saranno dichiarati vincitori ed ammessi
a  frequentare  del  13° corso biennale allievi marescialli del ruolo
ispettori.

        
      
                              Art. 17.

                      Posizione amministrativa

    1.   Le   spese   per   i   viaggi   da   e  per  le  sedi  delle
prove/accertamenti   previsti   dal   presente  decreto,  di  cui  al
precedente art. 1, comma 3, sono a carico dei candidati.
    2.   I   concorrenti   in   servizio  militare  (compresi  quelli
appartenenti    all'Arma    dei    Carabinieri)    dovranno   fruire,
compatibilmente   con   le   esigenze   di  servizio,  della  licenza
straordinaria  per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove/accertamenti,  nonche'  al tempo strettamente necessario per il
raggiungimento  delle  sedi  ove  si svolgeranno dette prove e per il
rientro  nelle  sedi di servizio. Qualora il concorrente non sostenga
le prove/accertamenti d'esame per cause dipendenti dalla sua volonta'
o   venga  espulso  dalle  stesse,  la  licenza  straordinaria  sara'
computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.

        
      
                              Art. 18.

                    Documento di identificazione

    Ad ogni prova d'esame o accertamento i candidati dovranno esibire
un  documento  di  riconoscimento munito di fotografia ed in corso di
validita'  o  equipollenti,  come previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, art. 35.

        
      
                              Art. 19.

                 Mancata presentazione del candidato

    1.  Il  candidato  che  non  si  presenta  nel  giorno e nell'ora
stabiliti  per  la  prova  preliminare  (eventuale)  o  scritta sara'
considerato  rinunciatario  al  concorso  e  non  sara'  ammesso alle
ulteriori fasi concorsuali.
    2.   Analogamente,   non   sara'   ammesso  alle  ulteriori  fasi
concorsuali il concorrente che non si presenti per sostenere la prova
di  efficienza  fisica  (ovvero  giunto in difetto del certificato di
idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera di
cui  al  precedente  art. 10,  comma  4, 2ª alinea), gli accertamenti
psico-fisici  e  attitudinali  e  la  prova  orale  con  le modalita'
comunicategli.  Tuttavia,  per  la  prova  di  efficienza fisica, gli
accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali  e  la  prova  orale,  in
presenza   di   comprovato   e   documentato  impedimento,  segnalato
tempestivamente dal candidato a mezzo fax (n. 0633566912- 0633566948)
-  con comunicazione completa di copia fotostatica di un documento di
identita'   dell'interessato  -  o  telegramma  al  Comando  Generale
dell'Arma   dei   Carabinieri  -  Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento  - Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale Tor di Quinto
n. 119,  00191  Roma,  potra'  essere fissata, compatibilmente con il
calendario  delle  prove e degli accertamenti soprandicati, una nuova
data di presentazione, non suscettibile di ulteriore proroga.

        
      
                              Art. 20.

                   Ammissione al corso e posizione

    1.  I  concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito
saranno  ammessi  al  corso  allievi  marescialli  nell'ordine  della
graduatoria  stessa,  nel  limite  dei posti messi a concorso, tenuto
conto delle riserve di posti di cui al precedente art. 1, 2° comma.
    2. Gli ammessi al corso, se provenienti:
      a.  dal  ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e
carabinieri conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;
      b.   dagli  allievi  carabinieri  conseguono  la  promozione  a
Carabiniere   nei   termini  previsti  per  gli  arruolati  volontari
nell'Arma;
      c.  dagli  allievi  ufficiali  in ferma prefissata ottengono la
commutazione  della  ferma  gia'  contratta in ferma quadriennale con
decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi Carabinieri nei
termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;
      d. dagli ufficiali in ferma prefissata accedono al corso con il
grado di Carabiniere previa rinuncia al grado;
      e.  dai militari dell'Arma in congedo, dai militari in servizio
oppure  in  congedo  di  altre  Forze  Armate  o  dai civili anche se
appartenenti  ad  altre  Forze  di  Polizia  accedono al corso previa
rinuncia  al  grado  e  alla qualifica rivestiti, assumendo quella di
allievo  carabiniere  e  sono promossi con le modalita' e nei termini
prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma.
    3.  Il  predetto  personale  sara'  assunto in forza dalla Scuola
Marescialli  e Brigadieri dalla data che verra' stabilita dal Comando
Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri.  A  decorrere  da tale data lo
stesso personale assumera' la veste di frequentatore.
    4.  I  frequentatori  del  13° corso biennale allievi marescialli
saranno  iscritti,  a cura e spese dell'amministrazione, al corso per
il conseguimento della Laurea in "Operatore della sicurezza sociale",
che   verra'   rilasciata   dalla   Facolta'   di  Scienze  Politiche
dell'Universita'  degli  Studi  di Firenze. I suddetti frequentatori,
pertanto,  non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili
con  l'iscrizione  presso  il  citato  Ateneo,  pena l'esclusione dal
concorso  con  le  modalita'  indicate  dal  precedente art. 7 (regio
decreto  31 agosto  1933 n. 1592, art. 142). L'esclusione comportera'
la   sostituizione   con   altri   candidati  idonei,  in  ordine  di
graduatoria.

        
      
                              Art. 21.

                       Presentazione al corso

    Il 13° corso biennale, della durata di due anni accademici, avra'
inizio  entro  la  fine  del  2008  presso  il  1° Reggimento Allievi
Marescialli  e Brigadieri in Velletri (Roma) e si svolgera' secondo i
programmi  stabiliti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e
le   norme   contenute   nel   Regolamento   interno  per  la  Scuola
Sottufficiali  dei  Carabinieri.  Al  termine  del  corso gli allievi
giudicati  idonei saranno nominati Marescialli e destinati secondo le
modalita' all'epoca vigenti.
    2.  L'Amministrazione  ha  facolta'  di convocare i concorrenti a
decorrere  dal  10° giorno antecedente alla data di inizio del corso,
al  fine  di  espletare  le  operazioni inerenti al reclutamento, ivi
compresa  la visita medica per accertare se, in relazione al disposto
di  cui  al  terzo  comma  dell'art. 2,  siano ancora in possesso dei
prescritti  requisiti fisici. Qualora riscontrati affetti da malattie
o  malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro
Nazionale  di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma
dei  Carabinieri per l'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio
nell'Arma. I provvedimenti di non idoneita', o temporanea inidoneita'
che  non  si  risolva  entro  10  giorni  dalla  data  fissata per la
presentazione,   comporteranno  l'esclusione  dal  concorso,  con  le
modalita'  di  cui  al  precedente art. 7 e la sostituzione con altri
candidati idonei, in ordine di graduatoria.
    3. Le candidate nei cui confronti sia riscontrato, all'atto della
visita medica di cui al precedente comma 2, il temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, saranno escluse
dal  concorso  con  le  modalita'  indicate  al  precedente  art. 7 e
sostituite con altri candidati idonei, in ordine di graduatoria.
    4.  I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola
nel  termine  fissato  saranno  considerati rinunciatari e sostituiti
dalla  Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare, o autorita'
delegata,  entro  i  primi venti giorni di corso, con altri candidati
idonei  in ordine di graduatoria, tenuto conto delle riserve di posti
di cui al precedente art. 1, comma 2, fissata dallo stesso articolo.
    La  Direzione  Generale  per  il  Personale Militare, o autorita'
delegata,   potra',   comunque,   autorizzare  gli  aspiranti  -  per
comprovati  gravi  motivi,  da preavvisare tramite competente Comando
dell'Arma  territoriale  o di appartenenza per i militari in servizio
nell'Arma  -  a  differire  la presentazione fino al 10° giorno dalla
data fissata.
    5.  La  rinuncia  all'incorporamento  o alla frequenza del corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile.

        
      
                              Art. 22.

                     Documentazione da produrre

    1.  All'atto  della  presentazione presso il 1 Reggimento Allievi
Marescialli  e  Brigadieri  in  Velletri (Roma), i concorrenti non in
servizio nell'Arma dei Carabinieri dovranno:
      a. portare al seguito la seguente documentazione:
        - certificato plurimo delle vaccinazioni;
        -  certificato  rilasciato  da  struttura  sanitaria pubblica
attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh;
        -   eventuale  referto  da  cui  risulti  l'esito  dell'esame
radiografico   del  torace,  se  effettuato  presso  organi  sanitari
militari  o strutture sanitarie pubbliche entro i sei mesi precedenti
la data dell'incorporamento;
        - di sesso femminile, test di gravidanza (mediante analisi su
sangue  o  urine),  effettuato  presso  struttura sanitaria pubblica,
anche  militare,  o  privata convenzionata con S.S.N., entro i cinque
giorni precedenti la data di presentazione.
      b.  compilare  una  dichiarazione sostitutiva di certificazione
relativa al possesso/mantenimento dei requisiti previsti.
    2.  I  militari  in  servizio  nell'Arma,  analogamente  a quanto
precede, compileranno dichiarazione attestante il possesso del titolo
di  studio  richiesto,  qualora  non  risultante dalla documentazione
personale.
    3.  In  caso  di  dichiarazioni  mendaci, rilascio ed uso di atti
falsi,   il   dichiarante   decade   dai   benefici   conseguenti  al
provvedimento  di  inclusione  in  graduatoria  e sara' deferito alla
competente  Autorita' Giudiziaria per le violazioni previste e punite
dal codice penale, dalle leggi speciali in materia, nonche' quelle di
cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

        
      
                              Art. 23.

                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai  sensi  dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo del
30 giugno  2003,  n. 196,  i  dati  personali forniti dai concorrenti
saranno  raccolti per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati   presso   una  banca  automatizzata  anche  successivamente
all'eventuale  instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3.  L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata
legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il
diritto  di  rettificare,  aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi.
    4.  Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti
dell'ufficiale  o del funzionario che sara' nominato responsabile del
trattamento.  Il  titolare  del  trattamento e' il Direttore Generale
della Direzione Generale per il Personale Militare.
    Il  presente  decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
normativa   vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
      Roma, 17 maggio 2007
                     Il Generale di Corpo d'Armata: Rocco Panunzi