Concorso per 1 agrotecnico (lazio) MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 38 del 15-05-2007
Sintesi: MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE CONCORSO Indizione della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrote ...
Ente: MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 23-05-2007
Data Scadenza bando 14-06-2007
Condividi

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
CONCORSO
Indizione  della  sessione  degli  esami  di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della libera professione di agrotecnico
        IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici

    Vista   la   legge   8 dicembre   1956,   n. 1378,  e  successive
modificazioni,  recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
    Visto  il  decreto  ministeriale  9 settembre  1957, e successive
modificazioni,  di  approvazione del regolamento sugli esami di Stato
di abilitazione all'esercizio delle professioni;
    Visto  l'art. 1,  comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251, nel
testo  modificato  dall'art. 1  della  legge 5 marzo 1991, n. 91, che
istituisce  l'esame  di  Stato per il conseguimento dell'abilitazione
all'esercizio della libera professione di agrotecnico;
    Visto   il   decreto   ministeriale   6 marzo  1997,  n. 176,  di
approvazione   del   regolamento   per   gli   esami   di  Stato  per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico,
per  il  quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione
indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (art. 1,
comma  1),  recante  indicazione:  del  giorno  di inizio delle prove
d'esame (art. 1, comma 2); degli istituti sedi d'esame (art. 1, comma
3);  delle  modalita'  di pagamento di quanto dovuto dai candidati in
favore dell'istituto sede d'esame (art. 1, comma 6); dei requisiti di
ammissione all'esame (art. 2, comma 1); del termine entro il quale le
domande  di ammissione devono essere inviate (art. 3, comma 1); delle
modalita'   di  consegna,  da  parte  del  Collegio  nazionale  degli
agrotecnici  e  degli  agrotecnici  laureati  (di  seguito denominato
"Collegio nazionale"), di atti e documenti agli istituti sedi d'esame
(art. 6,   comma   2);  del  tempo  assegnato  ai  candidati  per  lo
svolgimento  delle  prove  scritte o scritto-grafiche (art. 11, comma
1) ;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328,  recante  modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti;&0;
    Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante
disposizioni in materia di dati personali;
    Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito in
legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo del Ministero della pubblica
istruzione;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;

                               Ordina:

                               Art. 1.
    1.  E'  indetta, per il corrente anno, la sessione degli esami di
Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio della libera professione di
agrotecnico.

        
      
                               Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    1.  Alla  sessione  d'esami sono ammessi i candidati, in possesso
del   diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  di  agrotecnico
conseguito   presso   istituti   professionali  per  l'agricoltura  e
l'ambiente  di  Stato,  paritari o legalmente riconosciuti, che, alla
data  del  giorno  precedente a quello di inizio delle prove d'esame,
abbiano:
      A  -  completato  un  periodo  biennale  di  pratica  presso un
agrotecnico  o  un  perito  agrario o un dottore in scienze agrarie o
forestali  iscritto al rispettivo albo da almeno un triennio (art. 1,
comma 2, lettera a), legge n. 251/1986) ;
      B  - completato un periodo biennale di formazione e lavoro, con
contratto  a  norma  dell'art. 3  del  decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863,  con  mansioni  proprie  del  diploma di agrotecnico (art. 1,
comma 2, lettera b), legge n. 251/1986) ;
      C  -  completato  un  periodo  triennale  di  attivita' tecnica
subordinata,  anche  al di fuori di uno studio tecnico professionale,
con  mansioni  proprie  del  diploma di agrotecnico (art. 1, comma 2,
lettera c), legge n. 251/1986) ;
      D  -  conseguito  il  diploma di apposita scuola diretta a fini
speciali  di  durata  biennale  istituita  ai  sensi  del decreto del
Presidente  della  Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (art. 1, comma 2,
lettera d), legge n. 251/1986) ;
      E - conseguito il diploma universitario di cui all'art. 2 della
legge  19 novembre  1990, n. 341, ottenuto al termine degli specifici
corsi  universitari disciplinati dal decreto ministeriale 15 novembre
1991  e  successive  modificazioni  ed integrazioni (art. 2, comma 2,
decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176) ;
      F  -  frequentato,  con  esito  positivo, corsi di istruzione e
formazione  tecnica  superiore,  della  durata  di  quattro semestri,
comprensivi  di  tirocini  non  inferiori  a sei mesi coerenti con le
attivita'  libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma 3,
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 328/2001). Il Collegio
nazionale accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare in
base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati
giudizi   negativi,   preclusivi  dell'ammissione  agli  esami,  sono
tempestivamente notificati agli interessati.
    2.  Alla  sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in
possesso,  alla  data  del giorno precedente a quello di inizio delle
prove d'esame, di uno dei seguenti titoli:
      G  -  diplomi  universitari  triennali,  di  cui alla tabella C
allegata  (art. 8,  comma  3, decreto del Presidente della Repubblica
n. 328/2001 e relativa tabella a) ;
      H  -  lauree,  comprensive  di un tirocinio di sei mesi, di cui
alla  tabella  D  allegata  (art. 55,  comma 1 e comma 2, lettera a),
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).
    3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte  durante  il  corso  degli studi secondo modalita' stabilite in
convenzioni  stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', gli
istituti  di  istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita'
di  formazione  professionale  o  tecnica superiore (art. 6, comma 1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). ^

        
      
                               Art. 3.

                            Sedi di esame

    1. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale. Sono
sedi di esame gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura e
l'ambiente elencati nella tabella A allegata alla presente ordinanza.
    2.  Qualora  in  qualche  sede  di  esame  i  candidati  iscritti
risultino in numero inferiore o superiore rispetto ai limiti indicati
nell'art. 9    del    regolamento,    possono    essere   costituite,
rispettivamente,  commissioni  per  candidati  provenienti da diverse
sedi o piu' commissioni operanti nella medesima localita'.
    3.  Qualora  gli  istituti  individuati  quali sedi d'esame nella
tabella A  dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti,
ovvero  per  ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il
numero  delle  domande  pervenute  ecceda  le  possibilita' ricettive
dell'istituto,  possono  essere  costituite  commissioni ubicate, ove
necessario, anche presso istituti, della stessa o di altra provincia,
non menzionati nella detta tabella.
    4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e 3  viene  dato  tempestivo  avviso  ai candidati interessati per il
tramite del Collegio nazionale.

        
      
                               Art. 4.

Domande   di  ammissione  -  Modalita'  di  presentazione  termine  -
                             Esclusioni

    I  candidati  devono,  entro  il  termine perentorio di 30 giorni
dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale
-  4ª serie speciale - presentare, come indicato al comma successivo,
domanda  di  ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito e
redatta   secondo  le  modalita'  stabilite  dal  successivo  art. 5,
all'istituto  professionale di Stato per l'agricoltura e l'ambiente -
sede  regionale  o  interregionale di esame tra quelli compresi nella
tabella  A  - da loro prescelto (art. 1, comma 4, ed art. 3, comma 1,
regolamento).
    La  domanda,  indirizzata  al  dirigente scolastico dell'istituto
sede  d'esame prescelto, deve, entro il termine sopraindicato, essere
inviata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Collegio
nazionale  degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati (Ufficio di
presidenza  - Poste succursale n. 1 - 47100 Forli', tel. 0543/720908)
ovvero essere presentata direttamente al medesimo Collegio nazionale.
    La domanda si considera prodotta in tempo utile purche', entro il
termine  sopra  indicato,  spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero presentata a mano.
    4.  Nella  prima  ipotesi  fa fede il timbro dell'ufficio postale
accettante; nella seconda fa fede l'apposita ricevuta rilasciata agli
interessati  dal collegio stesso, redatta su carta intestata, recante
la  firma  dell'incaricato  alla  ricezione delle istanze, la data di
presentazione ed il numero di protocollo.
    Non  sono  ammessi  agli  esami i candidati che abbiano spedito o
presentato  la  domanda  con i documenti oltre il termine di scadenza
stabilito,  quale  ne  sia  la  causa,  e  coloro  i  quali risultino
sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2.
    L'esclusione  puo'  avere  luogo  in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

        
      
                               Art. 5.

                  Domande di ammissione - Contenuto

    1.  Nella domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta,
con  marca  da  bollo  (euro  14,62) e corredata della documentazione
indicata  nel  successivo  art. 6, i candidati, consapevoli sia delle
responsabilita'  penali  per dichiarazioni mendaci e per formazione o
uso  di  atti  falsi(art. 76  decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000)  e  sia  del  fatto che la non veridicita' del contenuto
delle  dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti  (art. 75 citato decreto del Presidente della Repubblica),
devono  dichiarare  (articoli 46  e  47 citato decreto del Presidente
della Repubblica):
      il cognome ed il nome;
      il luogo e la data di nascita;
      la  residenza anagrafica, nonche' indicare l'indirizzo completo
al  quale  desiderano  che  vengano  inviate  eventuali comunicazioni
relative agli esami ed almeno un recapito telefonico;
      di   aver   conseguito  il  diploma  di  istruzione  secondaria
superiore di agrotecnico, con precisa indicazione: dell'istituto sede
d'esame;  dell'anno  scolastico di conseguimento; del voto riportato;
dell'istituto  che ha rilasciato il diploma se diverso da quello sede
d'esame;  della  data  del  diploma; del numero ed anno di stampa, se
esistenti,  dello  stesso  (apposti in calce a destra); della data di
consegna  e  del numero del registro dei diplomi (apposti sul retro).
Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non
sia,   comunque,   in   possesso   dell'interessato,  precisare  tali
circostanze  ed  indicare  l'istituto  che  ha rilasciato il relativo
certificato,  se  posseduto,  con  gli  estremi  dello stesso (data e
numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non e' richiesta
a  coloro  che  sono  in  possesso di uno dei due requisiti di cui al
precedente  art. 2,  comma  2, lettere G ed H (diplomi universitari e
lauree) ;
      di  essere iscritti, ove d'obbligo in relazione al requisito di
ammissione, nel registro dei praticanti, con indicazione del collegio
locale;
      di essere in possesso (come certificato, per i titoli di cui al
precedente  art. 2,  comma 1, dal Presidente del competente collegio)
di  uno  dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare in modo
specifico  come  indicato  al precedente art. 2, ovvero di maturarlo,
salvo  imprevisti, alla data del giorno precedente a quello di inizio
delle  prove  d'esame. In relazione ai requisiti di cui al precedente
art. 2, commi 1 e 2, lettere D, F, G ed H (diplomi di apposita scuola
diretta a fini speciali, corsi IFTS, diplomi universitari e lauree) e
comma  3,  occorre dichiarare, con fedele e completa trascrizione, il
contenuto del diploma e/o della certificazione posseduta (per i corsi
IFTS  e  le  lauree  occorre,  in  particolare, dichiarare l'avvenuto
compimento del prescritto tirocinio non inferiore a sei mesi) ;
      di non aver prodotto, per la sessione relativa al corrente anno
ed  a  pena  di  esclusione  in  qualsiasi momento dagli esami, altra
domanda di ammissione ad una diversa sede di esame.
    2.  Coloro i quali abbiano dichiarato di dover ancora maturare il
requisito  di  ammissione  sono  tenuti  successivamente, ad avvenuta
maturazione    di   questo,   a   dichiararne,   sotto   la   propria
responsabilita',  il  possesso,  con  apposito  atto  integrativo dei
contenuti  della  domanda  gia'  presentata  indirizzato al dirigente
scolastico  dell'istituto  sede  d'esame  ed  inviato o presentato al
Collegio nazionale.
    3.  I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20,
legge  n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per
lo  svolgimento  delle  prove  (specifici  ausili  ed eventuali tempi
aggiuntivi,  quali  certificati da una competente struttura sanitaria
in  relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame
da  sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione
ex art. 39, legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni personali
richieste.

        
      
                               Art. 6.

               Domande di ammissione - Documentazione

    1.  Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento
della tassa e del contributo, i seguenti documenti:
      breve curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
relativo   all'attivita'   professionale  svolta  ed  agli  eventuali
ulteriori studi compiuti;
      eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
      ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento:
        della  tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella
misura  di  49,58  euro  (art. 2  -  capoverso  3  -  del decreto del
Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri  21 dicembre  1990).  Il
versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate,
deve  essere  effettuato  presso  una  banca  o  un  ufficio  postale
utilizzando  il  modello  F23  (codice tributo: 729T; codice ufficio:
quello  della  Agenzia  delle  entrate  "locale"  in  relazione  alla
residenza anagrafica del candidato) ;
        del contributo di 1,55 euro dovuto all'istituto sede di esame
(da  effettuare a mezzo c/c postale indicato nella tabella a) a norma
della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni;
      fotocopia   non   autenticata  di  un  documento  di  identita'
(art. 38,   comma   3,   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
n. 445/2000) ;
      elenco  in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato, dei
documenti,  numerati  in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.

        
      
                               Art. 7.

                 Adempimenti del Collegio nazionale

    1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande,  il Collegio nazionale verifica la regolarita' delle domande
ricevute   ed   utilmente   prodotte   e,   compiuto  ogni  opportuno
accertamento  di  competenza (art. 6, comma 1, regolamento), comunica
al   Ministero   della   pubblica   istruzione,  entro  la  data  del
14 settembre  2007,  a  mezzo  fax  (n. 06/58492397),  il  numero dei
candidati ammessi a sostenere gli esami, ai fini della determinazione
del numero delle commissioni da nominare.
    2.  Alla  suddetta  comunicazione  lo stesso Collegio fa seguito,
entro  la  data  del  21 settembre 2007, con l'inoltro, a mezzo fax e
postale,  di  elenchi nominativi dei candidati, distinti in relazione
all'istituto  sede  d'esame  da  loro  prescelto ed in stretto ordine
alfabetico,  per  consentire  al  Ministero  di  provvedere alla loro
assegnazione alle commissioni.
    3.  Il  Collegio  nazionale  provvede  a  formare i detti elenchi
previo   puntuale   controllo  (articoli 71  e  72  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000), effettuato anche sulla base
delle  attestazioni  dei  collegi locali di cui all'art. 12, comma 4,
decreto   ministeriale  6 marzo  1997,  n. 176,  delle  dichiarazioni
sostitutive  rese  dai  candidati  nelle domande, con riferimento, in
particolare,  al  possesso  di uno dei requisiti di cui al precedente
art. 2.
    4.  Nei predetti elenchi vengono indicati, per ciascun candidato,
il  cognome,  il  nome,  il  luogo  e  la data di nascita, nonche' il
requisito  di  ammissione  posseduto, di cui al precedente art. 2, da
indicare  con  la lettera corrispondente (A o B o C o D o E o F o G o
H).  Accanto  al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
(da  indicare  comunque)  ancora  in corso di maturazione deve essere
apposta  anche la dicitura "Requisito in corso di maturazione" con la
data  prevista  di  acquisizione  che  non  puo' essere posteriore al
giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame.
    5.  In  calce a ciascuno dei detti elenchi, datati e sottoscritti
dal  presidente  del  Collegio  nazionale,  questi  deve  apporre  la
seguente attestazione:
    "Il   presidente   del   Collegio  nazionale  attesta,  ai  sensi
dell'articolo   6   del   regolamento   degli   esami  di  Stato  per
l'abilitazione   all'esercizio   della  libera  professione  (decreto
ministeriale  6 marzo  1997,  n. 176), relativamente ai candidati, in
numero di .........., di cui all'elenco nominativo che precede:
      l'iscrizione  (ove  d'obbligo) al registro dei praticanti ed il
possesso  (salva  indicazione  contraria  relativa  a  candidati  con
requisito  in corso di maturazione, per i quali si riserva di rendere
successiva,  analoga  attestazione)  di  uno  dei requisiti stabiliti
(art. 1,  comma  2,  legge  n. 251/1986; art. 8, comma 3, ed art. 55,
commi 1, 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001) ;
      di  aver  verificato  la  regolarita'  delle  relative  domande
ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza;
      di  aver  compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000)  delle dichiarazioni
sostitutive  rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha
dato esito confermativo della loro piena veridicita".
    6.   Qualsiasi   variazione   al   predetto  elenco  deve  essere
tempestivamente  comunicata  al  Ministero  per  gli  adempimenti  di
competenza.
    7.  Entro  la  data  del  25 ottobre  2007,  il suddetto Collegio
nazionale   provvede   alla   consegna  delle  domande  ai  dirigenti
scolastici  degli istituti professionali ai quali sono indirizzate, o
ai  dirigenti scolastici di quegli istituti indicati dal Ministero in
caso  di diversa assegnazione disposta a norma del precedente art. 3,
trattenendo   ai   propri   atti   una  fotocopia  della  domanda  di
partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate
della  relativa  documentazione,  devono essere accompagnate da altro
originale   dei   medesimi   elenchi,   di   competenza  di  ciascuna
commissione,   gia'   trasmessi  al  Ministero.  Detti  elenchi  sono
integrati   con   apposita   nota,  datata  e  sottoscritta,  recante
indicazione:
      di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero;
      dell'avvenuta  maturazione  del  requisito  di ammissione per i
candidati  con la dicitura di cui al precedente comma 4 (allegando le
successive  dichiarazioni,  di  cui  al  precedente  art. 5, comma 2,
trasmesse dai candidati).
    8.  Successivamente,  il  Collegio  nazionale  avra'  cura di far
pervenire,  entro  e  non  oltre  il settimo giorno dall'inizio delle
prove d'esame, direttamente e soltanto alla commissione esaminatrice,
la  comunicazione della compiuta o mancata acquisizione dei requisiti
di  ammissione  per  i  restanti  candidati con la dicitura di cui al
precedente  comma 4 (allegando le successive dichiarazioni, di cui al
precedente art. 5, comma 2, trasmesse dai candidati).

        
      
                               Art. 8.

                       Calendario degli esami

    1.  Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
      6  novembre  2007,  ore  8,30:  insediamento  delle commissioni
esaminatrici  e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
regolamento  ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle
commissioni medesime;
      7 novembre   2007,   ore   8,30:  prosecuzione  della  riunione
preliminare;
      8 novembre  2007,  ore  8,30:  svolgimento  della  prima  prova
scritta;
      9 novembre  2007,  ore  8,30:  svolgimento  della seconda prova
scritta o scritto-grafica;
    2.  L'elenco  e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove  orali  ed  il  calendario  relativo  alle prove stesse vengono
notificati,  entro  il  giorno successivo al termine della correzione
degli  elaborati,  mediante  affissione  all'albo  dell'istituto sede
degli esami (art. 11, comma 5, regolamento).

        
      
                               Art. 9.

                           Prove di esame

    1.   I   candidati   debbono   presentarsi,  senza  altro  avviso
ministeriale  e  tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute
dal  Collegio  nazionale  (art. 3,  comma 4), alle rispettive sedi di
esame  nei giorni e nell'ora indicati, per lo svolgimento delle prove
scritte   o   scritto-grafiche,   muniti   di   valido  documento  di
riconoscimento.
    2.  Gli  esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche
ed  in  una  prova  orale.  Gli argomenti che possono formare oggetto
delle prove d'esame sono indicati nell'allegata tabella B.
    3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
scritte  o scritto-grafiche viene indicato in calce al tema (art. 11,
comma 1, regolamento).
    4.  Durante  le  prove e' consentita soltanto la consultazione di
manuali  tecnici  e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e
non stampanti (art. 18, comma 4, regolamento).
    5.  Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che  risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione
di esami (art. 11, comma 7, regolamento).
    6.   I   candidati  che,  per  comprovati  e  documentati  motivi
sottoposti   tempestivamente   alla   valutazione   discrezionale   e
definitiva  della  commissione  esaminatrice,  non  siano in grado di
sostenere   la   prova  orale  nel  giorno  stabilito  possono  dalla
commissione  stessa  essere riconvocati in altra data (art. 11, comma
8, regolamento), nel rispetto dell'art. 11, comma 9, del regolamento.

        
      
                              Art. 10.

                             R i n v i o

    1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano
le  disposizioni  contenute  nel  regolamento  approvato  con decreto
ministeriale 6 marzo 1997, n. 176.
    La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata,  entro  il  30 giugno
(art. 1,  comma  1,  regolamento),  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
      Roma, 7 maggio 2007
                                     Il direttore generale: Dutto

        
      
    Trattamento dei dati personali: si informa, ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali forniti dai
candidati,  raccolti  dal  Ministero della pubblica istruzione - Roma
(viale  Trastevere,  n. 76/A),  sono  utilizzati  per  le  necessarie
finalita'   di   gestione  delle  procedure  inerenti  gli  esami  di
abilitazione  di  cui  trattasi.  Gli  interessati  hanno i correlati
diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.