Concorso per 1 segretario parlamentare (lazio) SENATO DELLA REPUBBLICA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
| Tipologia | Concorso |
| Tipologia Contratto | Assunzione |
| Posti | 1 |
| Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 57 del 28-07-2026 |
| Sintesi: | SENATO DELLA REPUBBLICA CONCORSO (Scad. 27-08-2026) Concorso pubblico, per esami, a trenta posti di Segretario parlamentare ... |
| Ente: | SENATO DELLA REPUBBLICA |
| Regione: | LAZIO |
| Provincia: | ROMA |
| Comune: | ROMA |
| Data di inserimento: | 27-07-2026 |
| Data Scadenza bando | 26-08-2026 |
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SENATO DELLA REPUBBLICA
CONCORSO (Scad. 27-08-2026)
Concorso pubblico, per esami, a trenta posti di Segretario parlamentare
IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 12 del Testo unico delle norme regolamentari
dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della
Repubblica, d'ora in poi denominato Testo unico;
Visto il Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica di
cui al decreto del Presidente del Senato della Repubblica 18 dicembre
2002, n. 9591, d'ora in poi denominato Regolamento dei concorsi;
Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 27 del 30
luglio 2019, recante il programma di reclutamento del personale del
Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato
della Repubblica n. 18 del 30 luglio 2013, alla quale e' stata data
attuazione con il decreto del Presidente del Senato della Repubblica
n. 12008 del 31 luglio 2013,
Decreta:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a trenta posti di
Segretario parlamentare.
2. I posti messi a concorso sono cosi' ripartiti:
a) dodici posti per il profilo di documentarista di indirizzo
giuridico;
b) otto posti per il profilo di documentarista di indirizzo
economico;
c) sei posti per il profilo di tecnico informatico;
d) due posti per il profilo di tecnico edile-strutturale;
e) due posti per il profilo di tecnico impiantistico.
3. E' consentita la partecipazione al concorso per uno solo dei
profili o indirizzi previsti dal presente bando.
4. Per ciascun profilo e per ciascun indirizzo sono previste
prove scritte, prove orali e tecniche. Alle prove scritte sono
ammessi i candidati che hanno superato la prova preliminare di cui
all'art. 10, classificandosi secondo i criteri ivi previsti.
5. Per ciascun profilo e per ciascun indirizzo viene formata una
graduatoria di merito. I posti che dovessero eventualmente risultare
non coperti in uno dei profili o indirizzi sono portati in aggiunta a
quelli messi a concorso negli altri profili o indirizzi, qualora la
graduatoria di merito degli stessi comprenda candidati idonei non
vincitori, secondo l'ordine di punteggio complessivo riportato da
questi ultimi. Si applica altresi' quanto previsto dall'art. 13,
comma 4.
6. Per i candidati classificatisi ex aequo si rinvia all'art. 2,
comma 7, del Regolamento dei concorsi. I candidati sono tenuti, a
pena di decadenza, a presentare i titoli di preferenza e a
richiederne in modo espresso la valutazione entro il giorno in cui si
sostengono le prove orali.
7. E' sempre facolta' dell'Amministrazione adibire il personale
cosi' assunto a tutti i Servizi e Uffici del Senato e a tutte le
mansioni previste per i Segretari parlamentari.
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati:
a) siano cittadini italiani;
b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso di diploma di laurea di cui all'art. 3,
comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.
270, oppure laurea di primo livello di cui all'art. 3, comma 1,
lettera a), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e
successive modificazioni, oppure diploma universitario di cui
all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, di durata triennale,
conseguito con una votazione almeno pari a 105/110 o equivalente. Si
prescinde dalla votazione minima richiesta per i candidati che siano
in possesso di laurea magistrale di cui all'art. 3, comma 1, lettera
b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, oppure laurea
specialistica di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, oppure diploma di laurea del
vecchio ordinamento (previgente al citato decreto ministeriale n. 509
del 1999), secondo il decreto interministeriale 9 luglio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233
del 7 ottobre 2009;
d) abbiano un'eta' non inferiore a diciotto e non superiore a
quaranta anni. Il limite di eta' e' da intendersi superato alla
mezzanotte del giorno del compimento del quarantesimo anno;
e) abbiano l'idoneita' fisica all'impiego in relazione alle
specifiche mansioni professionali del Segretario parlamentare.
2. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che
danno titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria
in caso di parita' di punteggio debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per l'invio della domanda di
partecipazione al concorso secondo quanto previsto dall'art. 3, comma
2. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve essere posseduto
alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
3. Il titolo di cui al comma 1, lettera c), ove conseguito
all'estero, deve essere stato dichiarato equipollente alla laurea
richiesta con provvedimento dell'autorita' italiana competente; dal
provvedimento di riconoscimento ovvero dalla dichiarazione di
equipollenza deve risultare, altresi', a quale votazione prevista per
il predetto diploma di laurea equivalga la valutazione riportata nel
titolo di studio conseguito. Qualora il candidato, alla data di
scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione al
concorso, non sia in possesso del provvedimento con la dichiarazione
di equipollenza, fa fede la data di presentazione della richiesta
all'autorita' competente.
4. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio
all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.
5. Al personale di cui all'art. 13, comma 4, non e' richiesto, ai
fini della partecipazione al concorso, il requisito di cui al comma
1, lettera d).
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
con modalita' telematica, entro il termine perentorio indicato al
comma 2, esclusivamente attraverso la specifica applicazione
informatica disponibile all'indirizzo concorsi.senato.it. Per
accedere all'applicazione il candidato deve essere in possesso di
un'identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID) o della Carta di identita' elettronica (CIE).
2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore 18 (ora
italiana) del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. L'applicazione informatica di cui al comma 1 certifica la data
e l'orario di presentazione della domanda e attribuisce alla stessa
il numero identificativo e, dalla scadenza del termine di cui al
comma 2, non consente ne' la compilazione ne' l'invio della domanda
di partecipazione. Qualora il termine di cui al comma 2 non sia
ancora scaduto, il candidato ha la possibilita' di ritirare la
domanda gia' inviata mediante l'apposita funzionalita' di
cancellazione disponibile nell'applicazione informatica e di
presentarne una nuova.
4. Dopo aver inviato la domanda, il candidato deve effettuare la
stampa della ricevuta, prodotta dal sistema informatico.
5. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione
e invio telematico attraverso la specifica applicazione informatica
di cui al comma 1.
6. A parziale copertura delle spese della procedura di concorso
e' richiesto il versamento di un contributo di segreteria pari a euro
30,00 (euro trenta/00), attraverso il sistema PagoPA, sulla base
delle indicazioni riportate nell'applicazione di cui al comma 1. Il
contributo non e' in nessun caso rimborsabile ed e' nuovamente dovuto
nel caso in cui il candidato si avvalga della facolta', di cui al
comma 3, di ritirare la domanda e presentarne una nuova.
7. Successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 2,
il candidato ha l'obbligo di comunicare, utilizzando le apposite
funzionalita' dell'applicazione di cui al comma 1, qualunque
cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica o dell'indirizzo
postale indicati nella domanda di partecipazione, nonche' il rinnovo
e/o la sostituzione del documento di identita' registrato nel sistema
SPID o CIE.
8. Il candidato, qualora riconosciuto persona affetta da
patologie limitatrici dell'autonomia, non incompatibili - secondo
quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera e) - con l'idoneita'
fisica in relazione alle specifiche mansioni professionali del
Segretario parlamentare, nella domanda presentata per via telematica
deve fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario per la
partecipazione alla prova preliminare e alle altre prove di concorso
in relazione alla propria patologia, nonche' segnalare l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle stesse, al
fine di consentire - secondo le determinazioni della Commissione
esaminatrice - la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti
atti a garantire la regolare partecipazione al concorso. La patologia
deve inoltre essere documentata mediante idonea certificazione,
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, che ne specifichi la
natura, da allegare alla domanda telematica. Nel caso in cui le
condizioni indicate nei periodi precedenti intervengano
successivamente alla scadenza del termine utile per l'invio della
domanda di partecipazione, i candidati possono segnalarle secondo le
modalita' indicate nell'applicazione di cui al comma 1. Le
disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili,
anche per i casi di avanzato stato di gravidanza nonche' di
puerperio.
9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne' alcun
onere per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il
mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica nonche' dell'indirizzo postale o
da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del
cambiamento degli indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi
informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
10. Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria
responsabilita', anche penale:
a) le generalita' e la residenza;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana nonche' l'eventuale
possesso di ulteriori cittadinanze;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego in relazione
alle specifiche mansioni professionali del Segretario parlamentare;
f) il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), nel rispetto di quanto prescritto dal comma 3 del
medesimo articolo per i titoli di studio conseguiti all'estero;
g) se risultino a loro carico condanne penali indicando, in
caso affermativo, gli articoli di legge per cui siano state
pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se
siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale,
sospensione della pena, beneficio della non menzione);
h) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico,
indicando, in caso affermativo, gli articoli di legge per i quali e'
stato avviato il procedimento;
i) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego (il mancato superamento del periodo di prova, la
destituzione e il licenziamento disciplinare, l'interdizione perpetua
dai pubblici uffici, la dispensa dal servizio, la decadenza
dall'impiego ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3; non e' richiesto di indicare anche eventuali
dimissioni volontarie dall'impiego);
l) i propri recapiti ai fini delle comunicazioni relative al
concorso.
11. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare:
a) il profilo o l'indirizzo prescelto tra quelli di cui
all'art. 1, comma 2;
b) gli estremi del documento legale di identita' da presentare
nei giorni di svolgimento delle prove d'esame.
12. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali forniti per la partecipazione al concorso.
13. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati altrove
o alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini.
14. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella domanda di
partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni
previste dall'art. 76 del suddetto decreto. A tal fine, il candidato
nella domanda di partecipazione deve dichiarare di essere consapevole
della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali (articoli 75 e
76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) previste
per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.
Art. 4
Irricevibilita' delle domande
1. Eventuali domande redatte o presentate al di fuori o in
aggiunta alle modalita' previste dall'art. 3 non sono prese in
considerazione.
Art. 5
Cause di esclusione dal concorso
1. Sono esclusi dal concorso i candidati:
a) che non siano cittadini italiani;
b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) che non siano in possesso del titolo di studio di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c), o che, per i titoli di studio
conseguiti all'estero, non siano in possesso di quanto prescritto dal
comma 3 del medesimo articolo;
d) che abbiano un'eta' inferiore a diciotto o superiore a
quaranta anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 5;
e) che non abbiano l'idoneita' fisica all'impiego in relazione
alle specifiche mansioni professionali del Segretario parlamentare.
2. Il candidato riceve notizia di determinazioni che lo escludono
dal concorso all'interno dell'apposita area riservata
dell'applicazione informatica di gestione della domanda di
partecipazione.
3. Tutti i candidati che non ricevono comunicazione di esclusione
sono ammessi alla prova preliminare con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione del Senato
puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della
procedura ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data
di scadenza del termine per l'invio della domanda.
Art. 6
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
Presidente del Senato, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento dei
concorsi.
2. Con successivo decreto del Presidente del Senato, sono
aggregati alla Commissione esaminatori esperti per singole prove di
esame scritte, orali, di lingua, tecniche e speciali.
3. Per la correzione delle prove scritte, la Commissione
esaminatrice puo' articolarsi in Sottocommissioni.
Art. 7
Diario della prova preliminare
1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 29 settembre 2026 viene data
comunicazione del diario della prova preliminare, che assume valore
di notifica a tutti gli effetti. Nella predetta Gazzetta Ufficiale
puo' essere data comunicazione della nuova data di pubblicazione del
diario della prova preliminare, in caso di eventuale rinvio. La
comunicazione e' data anche a mezzo dell'applicazione di cui all'art.
3, comma 1.
2. I candidati che non abbiano ricevuto da parte
dell'Amministrazione del Senato alcuna comunicazione di
irricevibilita' della domanda ovvero di esclusione dal concorso,
secondo quanto previsto dall'art. 5, sono tenuti a presentarsi per
sostenere la prova preliminare, all'indirizzo indicato, nel giorno e
nell'ora specificati nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1. I
candidati devono presentarsi con il documento legale di identita'
indicato nella domanda e la stampa su foglio A4 dell'avviso di
convocazione reso disponibile nella sezione riservata
dell'applicazione informatica di cui all'art. 3, comma 1. Sono
esclusi i candidati sprovvisti di documento di identita' e non e' in
ogni caso prevista l'effettuazione di prove suppletive.
3. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi
una o piu' sessioni d'esame, il Presidente della Commissione
esaminatrice stabilisce la data di rinvio, dandone comunicazione,
anche in forma orale, ai candidati presenti.
4. Qualora le domande valide non superino di quindici volte il
numero dei posti messi a concorso per uno specifico profilo o
indirizzo, per quello stesso profilo o indirizzo non ha luogo la
prova preliminare.
Art. 8
Diario delle prove di concorso
1. La comunicazione del diario delle prove scritte e orali
avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta Ufficiale di cui
all'art. 7, comma 1. La comunicazione del diario delle prove puo'
avvenire anche a mezzo dell'applicazione di cui all'art. 3, comma 1.
Tali comunicazioni assumono valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Le comunicazioni - sia a mezzo di affissione o pubblicazione,
che a mezzo dell'applicazione di cui all'art. 3, comma 1 - assumono
valore di notifica a tutti gli effetti. Le comunicazioni orali
fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove assumono
valore di notifica a tutti gli effetti, anche con riferimento alla
convocazione dei candidati a prove successive.
Art. 9
Convocazione dei candidati alle prove e notifica dei risultati
1. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento dei concorsi,
la convocazione dei candidati per la prova preliminare e le prove di
concorso segue l'ordine alfabetico dei cognomi, salva la possibilita'
per la Commissione esaminatrice di procedere, durante lo svolgimento
delle prove scritte, all'estrazione della lettera per la convocazione
dei candidati ammessi alle prove orali.
2. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove
avviene mediante pubblicazione nell'applicazione di cui all'art. 3,
comma 1.
3. Le modalita' di notifica dei risultati delle prove possono
essere comunicate in forma orale durante lo svolgimento delle stesse.
Le comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento
delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 10
Prova preliminare
1. I candidati per tutti i profili o indirizzi sono chiamati a
sostenere una prova preliminare consistente in cinquanta quesiti a
risposta multipla aventi ad oggetto:
a) Costituzione della Repubblica italiana;
b) Regolamento del Senato.
2. Per la prova preliminare i candidati hanno a disposizione
cinquanta minuti.
3. I quesiti oggetto della prova preliminare sono estratti da un
archivio, validato dalla Commissione di cui all'art. 6, comma 1, che
sovrintende allo svolgimento della prova preliminare, salva la
possibilita' di cui all'art. 3, comma 9, del Regolamento dei
concorsi. Non e' prevista la pubblicazione dell'archivio.
4. In sede di valutazione della prova preliminare, e' attribuito
1 punto per ogni risposta esatta; sono invece sottratti 0,30 punti
per ogni risposta errata o plurima e 0,20 punti per ogni risposta
omessa.
5. Per lo svolgimento della prova preliminare non e' ammessa la
consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, di tavole, ne'
l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie ivi
compresi smartphone, smartwatch, tablet e similari. Non e' consentito
ai candidati, durante la prova, di comunicare, in qualunque modo, tra
loro. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di ogni altra
disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo
svolgimento della prova, comporta l'immediata esclusione dal
concorso.
6. La compilazione del foglio delle risposte deve avvenire
secondo le istruzioni definite dalla Commissione esaminatrice, il cui
mancato rispetto puo' comportare, a seconda dei casi, l'errata
attribuzione di punteggio o l'annullamento della prova. La correzione
viene effettuata automaticamente con supporti elettronici.
7. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che si sono
classificati:
a) per il profilo di documentarista di indirizzo giuridico,
fino al 180° posto in ordine di graduatoria;
b) per il profilo di documentarista di indirizzo economico,
fino al 120° posto in ordine di graduatoria;
c) per il profilo di tecnico informatico, fino al 90° posto in
ordine di graduatoria;
d) per il profilo di tecnico edile-strutturale, fino al 30°
posto in ordine di graduatoria;
e) per il profilo di tecnico impiantistico, fino al 30° posto
in ordine di graduatoria.
8. Con riferimento a ciascun profilo o indirizzo, il predetto
numero di ammessi puo' essere superato per ricomprendervi i candidati
risultati ex aequo all'ultimo posto utile della graduatoria.
9. Il punteggio conseguito nella prova preliminare non concorre a
formare il punteggio complessivo.
Art. 11
Prove scritte
1. Le prove scritte per il profilo di documentarista di indirizzo
giuridico sono:
a) prima prova, alla quale e' attribuito un punteggio massimo
di 30 punti, nelle seguenti materie:
1) diritto costituzionale: due quesiti, valutati
complessivamente fino a 10 punti;
2) diritto e procedura parlamentare: due quesiti, valutati
complessivamente fino a 10 punti;
3) storia d'Italia dal 1848 ai giorni nostri: due quesiti,
valutati complessivamente fino a 10 punti;
b) seconda prova, alla quale e' attribuito un punteggio massimo
di 40 punti, nelle seguenti materie:
1) diritto civile oppure, a scelta del candidato, diritto del
lavoro e della previdenza sociale, anche con riferimento ai profili
tributari: due quesiti, valutati complessivamente fino a 10 punti;
2) diritto amministrativo: due quesiti, valutati
complessivamente fino a 10 punti;
3) diritto dell'Unione europea: due quesiti, valutati
complessivamente fino a 10 punti;
4) lingua inglese: redazione di un abstract in inglese di un
testo in lingua, senza uso di vocabolario e/o dizionario, valutato
fino a 10 punti.
2. Le prove scritte per il profilo di documentarista di indirizzo
economico sono:
a) prima prova, alla quale e' attribuito un punteggio massimo
di 30 punti, nelle seguenti materie:
1) statistica: due quesiti, valutati complessivamente fino a
10 punti;
2) analisi e valutazione delle politiche pubbliche: due
quesiti, valutati complessivamente fino a 10 punti;
3) ragioneria generale e applicata: due quesiti, valutati
complessivamente fino a 10 punti;
b) seconda prova, alla quale e' attribuito un punteggio massimo
di 40 punti, nelle seguenti materie:
1) contabilita' di Stato e degli enti pubblici: due quesiti,
valutati complessivamente fino a 10 punti;
2) politica economica oppure, a scelta del candidato, diritto
del lavoro e della previdenza sociale, anche con riferimento ai
profili tributari: due quesiti, valutati complessivamente fino a 10
punti;
3) diritto costituzionale: due quesiti, valutati
complessivamente fino a 10 punti;
4) lingua inglese: redazione di un abstract in inglese di un
testo in lingua, senza uso di vocabolario e/o dizionario, valutato
fino a 10 punti.
3. Le prove scritte per il profilo di tecnico informatico sono:
a) prima prova, alla quale e' attribuito un punteggio massimo
di 30 punti: progettazione di un'applicazione informatica multiutente
e della relativa interfaccia, con contestuale definizione
dell'infrastruttura hardware e di rete necessaria al suo
funzionamento;
b) seconda prova, alla quale e' attribuito un punteggio massimo
di 40 punti, nelle seguenti materie:
1) architetture dei sistemi elaborativi e dei centri di
elaborazione dati, virtualizzazione e cloud computing, sistemi di
gestione dei dati, protocolli e reti di comunicazione, sicurezza
informatica: due quesiti, valutati complessivamente fino a 10 punti;
2) ingegneria del software, linguaggi di programmazione,
intelligenza artificiale e prompt engineering: due quesiti, valutati
complessivamente fino a 10 punti;
3) metodologie di gestione, conduzione e sviluppo di progetti
software, infrastrutturali e di gestione dei servizi informatici: due
quesiti, valutati complessivamente fino a 10 punti;
4) lingua inglese: redazione di un abstract in inglese di un
testo in lingua, senza uso di vocabolario e/o dizionario, valutato
fino a 10 punti.
4. Le prove scritte per il profilo di tecnico edile-strutturale
sono:
a) prima prova, alla quale e' attribuito un punteggio massimo
di 30 punti: progettazione della ristrutturazione di una porzione di
edificio destinato ad uso civile, comprensivo di disegni, relazione
tecnica e computi;
b) seconda prova, alla quale e' attribuito un punteggio massimo
di 40 punti, nelle seguenti materie:
1) elementi di diagnostica, restauro e consolidamento,
diagnosi, progettazione e certificazione energetica degli edifici:
due quesiti, valutati complessivamente fino a 10 punti;
2) esecuzione delle opere pubbliche e disciplina dell'appalto
pubblico: due quesiti, valutati complessivamente fino a 10 punti;
3) contabilita' e collaudo dei lavori pubblici, sicurezza dei
cantieri, anche con riferimento alla legislazione relativa alla
sicurezza sul lavoro: due quesiti, valutati complessivamente fino a
10 punti;
4) lingua inglese: redazione di un abstract in inglese di un
testo in lingua, senza uso di vocabolario e/o dizionario, valutato
fino a 10 punti.
5. Le prove scritte per il profilo di tecnico impiantistico sono:
a) prima prova, alla quale e' attribuito un punteggio massimo
di 30 punti: progettazione di un impianto elettrico e/o telefonico
e/o di trasmissione dati, comprensiva di grafici, relazione tecnica,
computi e specifiche dei materiali oppure, a scelta del candidato,
progettazione di un impianto di climatizzazione e/o idrico-sanitario,
comprensivo di grafici, relazione tecnica, computi e specifiche dei
materiali;
b) seconda prova, alla quale e' attribuito un punteggio massimo
di 40 punti, nelle seguenti materie:
1) impianti elettrici di tipo civile, compresa la media
tensione, cabine MT/BT oppure, a scelta del candidato, centrali di
produzione fluidi di riscaldamento e/o raffreddamento: due quesiti,
valutati complessivamente fino a 10 punti;
2) impianti elettrici speciali, impianti di sicurezza oppure,
a scelta del candidato, centrali di trattamento aria e circuiti
aeraulici: due quesiti, valutati complessivamente fino a 10 punti;
3) esecuzione delle opere pubbliche e disciplina dell'appalto
pubblico, contabilita' e collaudo dei lavori pubblici, sicurezza dei
cantieri, anche con riferimento alla legislazione relativa alla
sicurezza sul lavoro: due quesiti, valutati complessivamente fino a
10 punti;
4) lingua inglese: redazione di un abstract in inglese di un
testo in lingua, senza uso di vocabolario e/o dizionario, valutato
fino a 10 punti.
6. Le locuzioni «anche con riferimento» ovvero comprensive di
piu' materie non precludono l'assegnazione ai candidati di una
traccia o di un quesito che riguardi esclusivamente uno dei profili
disciplinari citati.
7. Per lo svolgimento della prima prova, i candidati hanno a
disposizione tre ore. Per lo svolgimento della seconda prova, i
candidati hanno a disposizione quattro ore.
8. Per lo svolgimento delle prove scritte, i candidati non
possono introdurre nella sala di esame codici, testi, tavole o
appunti di alcun tipo ne' apparecchi o supporti elettronici di
qualsiasi specie, ivi compresi smartphone, smartwatch, tablet e
similari. Per le prove che prevedono calcoli numerici, eventualmente
possono essere messi a disposizione strumenti di calcolo. Durante le
prove, non e' consentito ai candidati di comunicare in qualunque modo
tra di loro. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di ogni
altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo
svolgimento delle prove, comporta l'immediata esclusione dal
concorso. Non e' in ogni caso prevista l'effettuazione di prove
suppletive.
9. Le prove si intendono superate se il candidato riporta un
punteggio complessivo non inferiore a 49 punti su 70 e un punteggio
non inferiore a 6 punti su 10 con riferimento a ciascuna materia. Per
il superamento della prima prova per i profili di cui ai commi 3, 4 e
5, che e' oggetto di una valutazione complessiva, e' richiesto un
punteggio di almeno 18 punti su 30.
10. La verifica della conoscenza della lingua inglese, che si
svolge nell'ambito della seconda prova, puo' avere ad oggetto un
testo identico per tutti i profili e gli indirizzi.
Art. 12
Prove orali e tecniche
1. I candidati che hanno superato le prove scritte per il profilo
di documentarista di indirizzo giuridico sono chiamati a sostenere le
seguenti prove orali e tecniche:
a) diritto costituzionale;
b) diritto e procedura parlamentare, anche con riferimento alla
normativa vigente in materia di analisi e valutazione delle politiche
pubbliche;
c) storia d'Italia dal 1848 ai giorni nostri;
d) diritto civile oppure, a scelta del candidato, diritto del
lavoro e della previdenza sociale, anche con riferimento ai profili
tributari;
e) diritto amministrativo;
f) diritto dell'Unione europea;
g) lettura e traduzione di un breve testo scritto in lingua
inglese, che costituisce la base per successive domande e per una
conversazione in lingua;
h) prova tecnica, consistente - secondo le indicazioni della
Commissione esaminatrice - nella utilizzazione del personal computer
per l'elaborazione di documenti, conoscenza dei programmi «Microsoft
® Excel» e «Microsoft ® Word», nonche' capacita' di ricerca
documentaria e bibliografica, con particolare riguardo alle banche
dati ad accesso libero via internet e ai principali siti di rilievo
per l'attivita' parlamentare.
2. I candidati che hanno superato le prove scritte per il profilo
di documentarista di indirizzo economico sono chiamati a sostenere le
seguenti prove orali e tecniche:
a) statistica;
b) analisi e valutazione delle politiche pubbliche;
c) ragioneria generale e applicata;
d) contabilita' di Stato e degli enti pubblici;
e) politica economica oppure, a scelta del candidato, diritto
del lavoro e della previdenza sociale, anche con riferimento ai
profili tributari;
f) diritto costituzionale, anche con riferimento al diritto e
alla procedura parlamentare;
g) lettura e traduzione di un breve testo scritto in lingua
inglese, che costituisce la base per successive domande e per una
conversazione in lingua;
h) prova tecnica, consistente - secondo le indicazioni della
Commissione esaminatrice - nella utilizzazione del personal computer
per l'elaborazione di documenti, conoscenza dei programmi «Microsoft
® Excel» e «Microsoft ® Word», nonche' capacita' di ricerca
documentaria e bibliografica, con particolare riguardo alle banche
dati ad accesso libero via internet e ai principali siti di rilievo
per l'attivita' parlamentare.
3. I candidati che hanno superato le prove scritte per il profilo
di tecnico informatico sono chiamati a sostenere le seguenti prove
orali:
a) architettura dei sistemi elaborativi e dei centri di
elaborazione dati, virtualizzazione e cloud computing, protocolli e
reti di comunicazione;
b) ingegneria del software, linguaggi di programmazione,
strumenti e metodi agili, sistemi di gestione dei dati, intelligenza
artificiale;
c) sicurezza informatica delle reti, dei sistemi e del
software;
d) metodologie di gestione, conduzione e sviluppo di progetti
software e infrastrutturali e di gestione dei servizi informatici;
e) informatica giuridica, anche con riferimento alla disciplina
dell'amministrazione digitale;
f) elementi di diritto costituzionale;
g) lettura e traduzione di un breve testo scritto in lingua
inglese, che costituisce la base per successive domande e per una
conversazione in lingua;
h) prova tecnica mediante l'utilizzo di personal computer,
tendente ad accertare la conoscenza del prompt engineering in lingua
italiana anche con riferimento alla scrittura di codice informatico,
con eventuale utilizzo di un ambiente di sviluppo integrato.
4. I candidati che hanno superato le prove scritte per il profilo
di tecnico edile-strutturale sono chiamati a sostenere le seguenti
prove orali e tecniche:
a) elementi di diagnostica, restauro e consolidamento;
b) costruzioni e tecnologia delle costruzioni;
c) diagnosi, progettazione e certificazione energetica degli
edifici;
d) esecuzione delle opere pubbliche e disciplina dell'appalto
pubblico, contabilita' e collaudo dei lavori pubblici;
e) sicurezza dei cantieri, anche con riferimento alla
legislazione relativa alla sicurezza sul lavoro;
f) elementi di diritto costituzionale;
g) lettura e traduzione di un breve testo scritto in lingua
inglese, che costituisce la base per successive domande e per una
conversazione in lingua;
h) prova tecnica mediante l'utilizzo di personal computer,
tendente ad accertare la conoscenza del software AutoCAD®.
5. I candidati che hanno superato le prove scritte per il profilo
di tecnico impiantistico sono chiamati a sostenere le seguenti prove
orali e tecniche:
a) impianti elettrici di tipo civile, compresa la media
tensione, cabine MT/BT oppure, a scelta del candidato, impianti
idrico-sanitari, centrali di produzione fluidi di riscaldamento e/o
raffreddamento;
b) impianti elettrici speciali, impianti di sicurezza oppure, a
scelta del candidato, centrali di trattamento aria e circuiti
aeraulici;
c) illuminotecnica, acustica tecnica oppure, a scelta del
candidato, microclima e teoria del benessere termoigrometrico;
d) esecuzione delle opere pubbliche e disciplina dell'appalto
pubblico, contabilita' e collaudo dei lavori pubblici;
e) sicurezza dei cantieri, anche con riferimento alla
legislazione relativa alla sicurezza sul lavoro;
f) elementi di diritto costituzionale;
g) lettura e traduzione di un breve testo scritto in lingua
inglese, che costituisce la base per successive domande e per una
conversazione in lingua;
h) prova tecnica mediante l'utilizzo di personal computer,
tendente ad accertare la conoscenza del software AutoCAD®.
6. Le locuzioni «anche con riferimento» ovvero comprensive di
piu' materie non precludono la sottoposizione ai candidati di un
quesito che riguardi esclusivamente uno dei profili disciplinari
citati.
7. A ciascuna delle prove orali e tecniche e' attribuito un
punteggio massimo di 10 punti. Tali prove si intendono superate se il
candidato riporta un punteggio complessivo non inferiore a 56 punti e
un punteggio non inferiore a 6 punti in ciascuna prova.
Art. 13
Graduatoria finale
1. Sono formate cinque graduatorie distinte, una per ciascun
profilo e indirizzo.
2. Il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e'
determinato dalla somma dei punteggi riportati nelle prove scritte,
nelle prove orali e nella prova tecnica.
3. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parita'
di punteggio, le disposizioni del Regolamento dei concorsi. A tal
fine, i candidati ammessi alle prove orali devono presentare i
documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla
preferenza a parita' di punteggio. Tali titoli devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per l'invio della
domanda di partecipazione al concorso. La documentazione comprovante
il possesso degli stessi titoli deve essere presentata, a pena di
decadenza, da parte di ciascun candidato, entro il giorno nel quale
si sostengono le prove orali, ai sensi dell'art. 1, comma 6.
4. Per i dipendenti del Senato sono riservati tre posti
complessivi, da attribuirsi ai candidati idonei con un punteggio
finale almeno pari alla media dei punteggi conseguiti dagli idonei,
intendendosi come tali tutti i candidati collocati nelle graduatorie
di cui al comma 1. La media e' unica e calcolata sulla base dei
punteggi finali delle cinque graduatorie. La riserva di cui al
presente comma si applica, all'integrarsi delle condizioni previste,
ai candidati con i punteggi complessivi piu' alti, indipendentemente
dal profilo o indirizzo scelto.
Art. 14
Accertamenti sanitari
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti
a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell'Amministrazione
del Senato al fine di accertare l'idoneita' fisica all'impiego in
relazione alle specifiche mansioni professionali del Segretario
parlamentare.
Art. 15
Assunzione dei vincitori
1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro
il termine che viene loro comunicato, i documenti indicati
dall'Amministrazione del Senato attestanti il possesso dei requisiti
dichiarati nella domanda di partecipazione, secondo la normativa
vigente.
2. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Regolamento dei concorsi,
qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti, e'
valutata la compatibilita' con lo svolgimento di attivita' al
servizio dell'Istituzione parlamentare, in relazione alla gravita'
del reato, al tempo trascorso e alla condotta successiva.
3. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale del Senato,
nella carriera dei Segretari parlamentari. Si applicano lo stato
giuridico e il trattamento economico, nonche' la normativa
previdenziale, stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia alla
data dell'assunzione.
4. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento della
durata di un anno e sono confermati in ruolo se hanno superato
favorevolmente lo stesso esperimento. Durante tale periodo hanno gli
stessi doveri del personale di ruolo e godono dello stesso
trattamento economico iniziale. Nel periodo di esperimento e'
prevista una specifica formazione che sara' oggetto di valutazione da
parte dell'Amministrazione ai fini della conferma in ruolo. In caso
di conferma il periodo di esperimento e' considerato come servizio di
ruolo.
Art. 16
Ricorsi
1. Avverso gli atti della procedura di concorso e' proponibile
ricorso - per soli motivi di legittimita', ai sensi dell'art. 18 del
Regolamento dei concorsi - alla Commissione contenziosa del Senato
della Repubblica, corso Rinascimento n. 40 - 00186 - Roma,
commissionecontenziosa@pec.senato.it. I ricorsi devono essere
proposti, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla
comunicazione, anche a mezzo di affissione, dei provvedimenti che si
ritengono lesivi.
Art. 17
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso - ai sensi dell'art. 16 del Regolamento
dei concorsi - se abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale
per la tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti,
collegato al documento al quale e' chiesto l'accesso. A tal fine,
possono inviare la relativa richiesta alla Segreteria della
Commissione esaminatrice, secondo le modalita' indicate
nell'applicazione di cui all'art. 3, comma 1.
2. L'esercizio del diritto di accesso puo' essere differito al
termine della procedura di concorso per esigenze di ordine e
speditezza della procedura stessa.
3. Per quanto non previsto dall'art. 16 del Regolamento dei
concorsi, si rinvia al Regolamento per l'accesso ai documenti
amministrativi del Senato della Repubblica, approvato con
deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 14 del 6 giugno 2019 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186
del 9 agosto 2019.
Art. 18
Dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e
conservati presso il Servizio del Personale del Senato della
Repubblica, ai soli fini della gestione della procedura di concorso e
ai sensi del Regolamento del Senato della Repubblica sul trattamento
dei dati personali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 2006, e del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016. Titolare del trattamento dei dati personali e'
l'Amministrazione del Senato della Repubblica. I medesimi dati
possono essere, altresi', comunicati a soggetti terzi che forniscono
specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo
svolgimento della procedura di concorso.
2. All'atto della compilazione della domanda di partecipazione il
candidato deve prendere visione dell'informativa resa ai sensi
dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 e deve fornire il proprio
consenso, anche con specifico riferimento ai dati di cui agli
articoli 9 e 10 del predetto regolamento. Il conferimento dei dati
personali e' da considerarsi obbligatorio ai fini della
partecipazione alla procedura di concorso.
Art. 19
Informazioni
1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati
possono consultare l'applicazione informatica disponibile
all'indirizzo concorsi.senato.it nonche' il sito internet del Senato
della Repubblica (in particolare, la pagina «Concorsi» della sezione
«Amministrazione»).
Roma, 23 luglio 2026
Il Presidente: La Russa
Il Segretario Generale: Toniato
