Concorso per MINISTERO DELLA SALUTE
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CONCORSO
| Tipologia | CONCORSO |
| Tipologia Contratto | |
| Posti | 0 |
| Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 56 del 24-07-2026 |
| Sintesi: | MINISTERO DELLA SALUTE CONCORSO (Scad. 23-08-2026) Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Policlinico San Matteo» di Pavia, riconosciuta per le aree tematiche ... |
| Ente: | MINISTERO DELLA SALUTE |
| Regione: | LAZIO |
| Provincia: | ROMA |
| Comune: | ROMA |
| Data di inserimento: | 23-07-2026 |
| Data Scadenza bando | 22-08-2026 |
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MINISTERO DELLA SALUTE
CONCORSO (Scad. 23-08-2026)
Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Policlinico San Matteo» di Pavia, riconosciuta per le aree tematiche di afferenza di «cardiologia pneumologia», «ematologia e immunologia», «malattie infettive» e «trapiantologia».
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, concernente
la partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come
modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200,
concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3» e dall'intervenuto decreto legislativo
31 marzo 2026, n. 67, recante «Disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino
della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto
2022, n. 129»;
Visti, in particolare, l'art. 3, comma 4, e l'art. 5, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 288 del 2003 e successive
modificazioni e integrazioni, i quali prevedono che il direttore
scientifico, in possesso di comprovate capacita' scientifiche e
manageriali, sia nominato dal Ministro della salute sentito il
Presidente della regione interessata, per un periodo non inferiore a
tre anni e non superiore a cinque;
Visto, altresi', l'art. 11, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 288 del 2003 come modificato e integrato ai sensi del
quale «L'incarico di direttore scientifico degli IRCCS pubblici
comporta l'incompatibilita' assoluta con l'esercizio di qualsiasi
altro rapporto di lavoro di natura pubblica o privata. Tale
incompatibilita' e' derogata per l'esercizio di attivita' di ricerca
preclinica, clinica, traslazionale e di formazione, purche' sia
svolta nell'interesse esclusivo dell'Istituto e non configuri
situazioni di concorrenza con l'attivita' dell'IRCCS o conflitti di
interesse con le attivita' anche assistenziali dello stesso»;
Visto l'art. 3, comma 5, dell'Atto di intesa, recante
«Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione»,
sancito il 1° luglio 2004 in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo 16
ottobre 2003, n. 288, e dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, recante «Disposizioni in materia
di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico - IRCCS», il quale stabilisce che la nomina del
direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e' effettuata dal Ministro della salute nel rispetto dei
criteri generali fissati dall'atto di intesa tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenze
statutarie, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre
2003, n. 288;
Visto, altresi', il comma 2, del predetto art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 42 del 2007, il quale prevede la
pubblicazione di un apposito bando, con indicazione delle modalita' e
dei tempi di presentazione delle domande, per la selezione dei
direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico;
Visto l'art. 1, comma 4, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 42 del 2007, che disciplina la composizione della
Commissione per la selezione della terna di candidati per la nomina
dei direttori scientifici degli IRCCS;
Visto l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e
successive modificazioni e integrazioni, che, tra l'altro, prevede il
divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di
incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti gia' lavoratori
privati o pubblici collocati in quiescenza;
Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10
novembre 2015, interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra
l'altro, si chiarisce che l'incarico di direttore scientifico rientra
tra gli incarichi direttivi per i quali e' vietato il conferimento a
soggetti in quiescenza e si invitano le amministrazioni destinatarie
a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla
pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase
successiva al collocamento in quiescenza;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190» e, in particolare, l'art. 20;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 settembre 2025,
adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il
quale e' stato confermato il riconoscimento del carattere
scientifico, nelle aree tematiche di afferenza di «cardiologia
pneumologia», «ematologia e immunologia», «malattie infettive» e
«trapiantologia», della Fondazione IRCCS di diritto pubblico
«Policlinico San Matteo», per la sede di Pavia, viale Golgi n. 19;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato pro tempore del 10
novembre 2021 con il quale il prof. Vittorio Bellotti e' stato
nominato per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di
insediamento, direttore scientifico della Fondazione IRCCS di diritto
pubblico «Policlinico San Matteo» di Pavia;
Ritenuto, pertanto, di dover attivare la procedura di nomina del
direttore scientifico della Fondazione IRCCS di diritto pubblico
«Policlinico San Matteo» di Pavia al fine di garantire la continuita'
delle attivita' della direzione scientifica;
Decreta:
Art. 1
Oggetto del bando e modalita' di presentazione delle domande
1. E' indetto il bando per la selezione dei candidati alla
direzione scientifica della Fondazione IRCCS di diritto pubblico
«Policlinico San Matteo» di Pavia, riconosciuta per le aree tematiche
di afferenza di «cardiologia pneumologia», «ematologia e
immunologia», «malattie infettive» e «trapiantologia», rivolta ai
candidati in possesso di documentata produzione scientifica
internazionale di alto profilo, esperienza e capacita' manageriali,
specifica capacita' di organizzazione della ricerca e di lavoro di
equipe, nonche' comprovate relazioni scientifiche nazionali e
internazionali.
2. Le domande dei candidati vengono inviate solo per via
telematica, autenticandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori
con SPID/CIE/CNS/eIDAS oppure registrandosi al sito
http://ricerca.cbim.it/direttori e compilando e sottoscrivendo, con
firma digitale, il modulo disponibile sul sito medesimo, entro le
ore ventiquattro del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Al termine delle attivita' di compilazione e invio della
domanda per via telematica, il candidato riceve un messaggio di posta
elettronica a conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda.
4. La modifica della domanda puo' essere effettuata fino alla
scadenza del termine di presentazione di cui al comma 2.
L'applicativo informatico consente di modificare i dati gia'
inseriti. Allo scadere del termine predetto l'applicativo non
permette piu' alcun accesso al modulo elettronico di compilazione e
invio delle domande.
5. Non sono accettate domande pervenute per posta o recapitate a
mano e non sono altresi' accettate le domande redatte, presentate o
inviate con modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate
in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente
bando di selezione.
Art. 2
Requisiti generali di ammissione
1. Possono partecipare alla presente selezione coloro che
possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell'Unione europea o di uno degli Stati aderenti all'accordo CE 2
maggio 1992 sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con
titolarita' di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo, ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, del decreto
legislativo30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in
area biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia;
c) comprovate capacita' scientifiche e manageriali.
2. I candidati che abbiano ottenuto la qualificazione
professionale in uno Stato estero sono tenuti a indicare nella
domanda di partecipazione alla procedura selettiva gli estremi del
relativo provvedimento di riconoscimento, a pena di esclusione dalla
medesima.
3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:
a) sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti
o licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonche'
coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per
averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita' non sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;
c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre
anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Art. 3
Documentazione da presentare
1. Il candidato presenta la seguente documentazione inerente a:
a) curriculum vitae formativo e professionale, con indicazione,
in particolare, della laurea, o altri titoli accademici,
dell'attivita' specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi
di laurea e/o presso istituzioni pubbliche;
b) produzione scientifica, con indicazione dell'impact factor
in posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle venti
pubblicazioni degli ultimi dieci anni, selezionate dal candidato con
particolare riferimento alle aree di «cardiologia pneumologia»,
«ematologia e immunologia», «malattie infettive» e «trapiantologia»;
c) continuita' della produzione scientifica degli ultimi dieci
anni, comprensiva dell'impact factor e citation index;
d) capacita' manageriale, con indicazione:
dei finanziamenti pubblici e privati ottenuti negli ultimi
dieci anni;
della posizione di coordinamento/responsabilita' di strutture
di ricerca/assistenza negli ultimi dieci anni (quali incarichi almeno
annuali di direzione di istituti di ricerca, di unita' complesse di
assistenza o ricerca nazionali o internazionali);
della gestione, come responsabile, di laboratori e/o banche
di materiale biologico (ad esempio, cellule staminali emopoietiche,
osso, cornee, materiale da malattie rare, linee cellulari, agenti
patogeni), di registri nazionali di tumori e/o malattie rare, di
facilities complesse;
dei periodi di permanenza di almeno un anno per
qualificazione (dottorato - altro) in strutture estere o nazionali;
di brevetti registrati con opzioni e royalties incassate
dall'Istituzione diretta;
di un programma di sviluppo della ricerca dell'IRCCS
comprensivo di obiettivi, modalita' di raggiungimento, investimenti e
fonti di finanziamento;
e) all'attivita' di collaborazione con gruppi di ricerca
nazionali ed esteri e, in particolare: il coordinamento di progetti
di ricerca; la partecipazione a progetti di ricerca coordinati da
laboratori esteri o nazionali; le partecipazioni a reti di ricerca
nazionali o estere, l'attivita' di ricerca traslazionale con le
ricadute sulla ricerca clinica.
Art. 4
Nomina della Commissione
1. La Commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, e' costituita con decreto
del Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine
per la presentazione delle domande.
2. I nominativi dei componenti della Commissione di cui al comma
1 sono resi pubblici attraverso pubblicazione del decreto di nomina
sul portale del Ministero della salute (www.salute.gov.it ).
3. La Commissione di valutazione puo' accedere alla
documentazione inviata dai candidati attraverso il sito
http://ricerca.cbim.it/direttori, tramite l'utilizzazione di username
e password.
Art. 5
Criteri e modalita' di valutazione della Commissione
1. Le domande sono esaminate dalla Commissione di valutazione che
individua, in ordine alfabetico, una terna di candidati. La
Commissione deve, altresi', esprimere un puntuale e motivato giudizio
circa l'inclusione o l'esclusione di ciascun soggetto dalla predetta
terna. La terna cosi' definita e', in seguito, sottoposta alle
valutazioni del Ministro della salute per l'adozione del
provvedimento di nomina del soggetto prescelto, sentito il Presidente
della regione interessata.
2. La Commissione di valutazione, al fine della selezione dei
candidati, utilizza criteri specifici predefiniti, allegati al
presente bando, quale parte integrante dello stesso.
3. La Commissione, al fine del contenimento dei costi, puo'
effettuare riunioni da remoto.
Art. 6
Conferimento dell'incarico
1. L'incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale ed
e' conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del
candidato prescelto nell'ambito della terna individuata dalla
Commissione di valutazione.
2. L'incarico di direttore scientifico comporta, ai sensi
dell'art. 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003
e successive modificazioni e integrazioni, l'incompatibilita'
assoluta con l'esercizio di qualsiasi altro rapporto di lavoro di
natura pubblica o privata. Tale incompatibilita' e' derogata per
l'esercizio di attivita' di ricerca preclinica, clinica,
traslazionale e di formazione, purche' sia svolta nell'interesse
esclusivo dell'Istituto e non configuri situazioni di concorrenza con
l'attivita' dell'IRCCS o conflitti di interesse con le attivita'
anche assistenziali dello stesso.
3. Il trattamento economico e' definito nel contratto individuale
che il direttore scientifico stipula con il direttore generale.
Art. 7
Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilita' e
incompatibilita'
1. Il candidato prescelto, all'atto del conferimento
dell'incarico, presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause
di inconferibilita' e di incompatibilita' di cui all'art. 20 del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Art. 8
Oneri
1. Ai componenti della Commissione di cui all'art. 4, non
residenti a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I
predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai
dirigenti di I fascia, ai sensi dell'art. 28 della legge 28 dicembre
1973, n. 836 e successive modificazioni. Le spese relative al viaggio
ed al soggiorno del rappresentante designato dalla regione restano a
carico della medesima.
2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti
della Commissione graveranno sul Capitolo 3125 p.g. 3, «Spese per il
funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai
componenti e le indennita' di missione ed il rimborso spese di
trasporto ai membri estranei all'amministrazione della salute - di
consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca medica»,
nell'ambito della Missione «Ricerca e innovazione» - Programma
«Ricerca per il settore della sanita' pubblica» - «Funzionamento» -
C.D.R. «Direzione della ricerca e dell'innovazione in sanita'»,
allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della
salute per l'esercizio 2026 e corrispondenti esercizi degli anni
successivi.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di
partecipazione alla selezione saranno raccolti dall'Ufficio 2 della
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanita' e
trattati per le finalita' di gestione della procedura ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 26 giugno 2026
Il Ministro: Schillaci
Allegato
Valutazione comparativa per la selezione dei direttori scientifici
degli IRCCS pubblici.
Criteri di valutazione
Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo
e di qualita', indirizzato a temi, modelli e metodologie
clinico-sperimentali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute
sull'organizzazione dei servizi e sulla salute della popolazione, in
coerenza con la missione degli IRCCS, che e' quella di coniugare la
ricerca scientifica, prevalentemente traslazionale, con l'attivita'
clinica a livello di eccellenza.
E' importante, infatti, che il candidato possa rapidamente
inserirsi nelle attivita' dell'IRCCS e cio' sara' possibile soltanto
se ha competenze ed esperienza nel campo scientifico,
nell'organizzazione e direzione dei gruppi di ricerca, nel saper fare
fundraising, nella ricerca di base, ma soprattutto e necessariamente
in quella clinica e traslazionale; tutto questo sara' dimostrato,
anche, dalla presentazione di un esaustivo piano di rilancio
dell'IRCCS coerente con la propria esperienza e con la realta'
dell'Istituto.
Per tale motivo la commissione dovra' esprimere giudizi puntuali
sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati.
L'utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversita' tra gli IRCCS
del tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico
utilizzare criteri numerici aspecifici, universalmente accettati, ma
per questo molto poco sensibili alle peculiarita' dell'IRCCS che
prevedono certamente una forte competenza scientifica ma anche
importanti capacita' manageriali e di relazione al fine di consentire
la piena coincidenza d'intenti tra la parte di ricerca con quella
assistenziale. Tutti elementi che non si possono esprimere con un
mero punteggio ma solo con una descrizione dei punti di forza e
debolezza del candidato.
La Commissione deve preferire, infatti, quei candidati che
ritiene maggiormente idonei alla direzione scientifica dell'ente e
deve evidenziare in modo chiaro le motivazioni della scelta come
anche le motivazioni della mancata inclusione nella terna.
Si fornisce, comunque, alla Commissione una linea guida ed una
serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la
maturazione del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile
la motivazione che porta alla selezione della terna.
La Commissione, pertanto, dovra' dare un giudizio motivato
relativo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali.
Tale giudizio deve essere seguito da una descrizione delle
motivazioni che lo hanno determinato.
La Commissione deve esprimere tali giudizi per tutti i candidati;
solo alla fine indichera' in ordine alfabetico i tre candidati
prescelti indicando puntualmente le motivazioni che hanno portato
alla non inclusione nella terna dei restanti.
Le domande sono esaminate dalla Commissione di valutazione che
procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:
Formazione e professionalita' del candidato
Ai fini della valutazione, la Commissione terra' conto della
laurea, della specializzazione e/o dottorato, dell'attivita'
specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o
presso istituzioni pubbliche, con particolare attenzione
all'attinenza alla disciplina di riconoscimento dell'IRCCS.
Produzione scientifica
Ai fini della valutazione della produzione scientifica (impact
factor, citation analysis e continuita'), la commissione utilizzera'
gli indici bibliometrici accreditati dalla comunita' scientifica
internazionale (web of science e/o scopus) e analizzera'
specificamente i seguenti aspetti:
attinenza all'area di riconoscimento dell'IRCCS;
rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l'avanzamento
della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale,
nonche' per i benefici sociali derivati, anche in termini di
congruita', efficacia, tempestivita' e durata delle ricadute;
originalita'/innovazione, da intendersi come contributo a nuove
acquisizioni o all'avanzamento di conoscenze, nel settore di
riferimento;
internazionalizzazione e/o potenziale competitivo
internazionale, da intendersi come posizionamento della produzione
scientifica del candidato nello scenario internazionale, in termini
di rilevanza, competitivita', diffusione editoriale e apprezzamento
della comunita' scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con
ricercatori e gruppi di ricerca di altre nazioni.
Non saranno considerate piu' di venti pubblicazioni. Nel caso di
presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime venti
dell'elenco predisposto dal candidato.
Capacita' manageriali
Ai fini della valutazione delle capacita' manageriali, la
Commissione analizzera' il volume totale dei finanziamenti ottenuti
dal candidato negli ultimi dieci anni, l'esperienza nella gestione
delle banche di materiale biologico, l'entita' del materiale bancato
e il numero delle forniture a terzi, la posizione di
coordinamento/responsabilita' di strutture di ricerca/assistenza, con
incarichi di durata non inferiori a un anno.
Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della
Commissione, e' il programma di sviluppo presentato dal candidato per
il miglioramento/potenziamento della ricerca dell'IRCCS specie per
quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalita' per
raggiungerli, gli investimenti e le fonti di finanziamento.
Attivita' di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed esteri
Ai fini della valutazione di tale criterio, la Commissione
analizzera', nell'ambito dell'area di riconoscimento dell'IRCCS, la
complessita' dei progetti presentati, le iniziative scientifiche,
svolte in ambito nazionale e internazionale, con il relativo impatto,
la rilevanza delle reti nazionali ed estere, il ruolo del candidato
in esse svolto e l'attivita' di ricerca traslazionale svolta dal
medesimo con le ricadute sulla ricerca clinica.
