Concorso 2 docenti di conservatorio a Matera 2025
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poiché è scaduto il termine per la presentazione della domanda
| Tipologia | Concorso |
| Tipologia Contratto | Assunzione |
| Posti | 2 |
| Fonte: | INPA |
| Sintesi: | 2 posti di Docente di conservatorio a Matera, a tempo pieno e determinato: Insegnamento della chitarra (Settore Artistico Disciplinare: Chitarra). Requisiti Laurea (anche triennale) o titolo equipollente Diploma accademico di secondo livello in Chitarra o diploma del previgente ordinamento con diplo ... |
| Ente: | Conservatorio di Musica E. R. Duni |
| Regione: | BASILICATA |
| Provincia: | MATERA |
| Comune: | MATERA |
| Data di inserimento: | 22-11-2025 |
| Data Scadenza bando | 19-12-2025 |
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In sintesi
2 posti di Docente di conservatorio a Matera, a tempo pieno e determinato: Insegnamento della chitarra (Settore Artistico Disciplinare: Chitarra).
Requisiti
- Laurea (anche triennale) o titolo equipollente
- Diploma accademico di secondo livello in Chitarra o diploma del previgente ordinamento con diploma di scuola secondaria superiore, equipollente, anche titoli esteri
- Non essere assunti con contratto a tempo indeterminato in una Istituzione AFAM
- Cittadinanza
- Eta minima: 18 anni
- Eta massima: 66 anni
- Idoneita fisica all'impiego
- Godimento dei diritti civili e politici
- Assenza di condanne penali
- Posizione regolare rispetto agli obblighi di leva
- Non essere esclusi dall'elettorato politico attivo
- Non essere stati destituiti o dispensati per insufficiente rendimento
- Non essere stati dichiarati decaduti per documenti falsi o viziati
Riserve: 1 posto riservato ai soggetti di cui all'art.1 della legge 12 marzo 1999, n.68; le altre riserve sono calcolate secondo la normativa vigente
BANDO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI DOCENTI NEI CONSERVATORI DI MUSICA CHITARRA
IL DIRETTORE
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e ss.mm.ii., in particolare l'articolo 35ter rubricato "portale unico del reclutamento", in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento (https://www.inpa.gov.it/) esonera le amministrazioni pubbliche dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale; VISTO il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"; VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" e, in particolare, l'articolo 3; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e ss.mm.ii.; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3"; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM"; VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"; VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 370 "Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche"; VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette; VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 1014; VISTO l'art. 18, comma 4, del Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 come modificato dall'articolo 1, comma 9-bis, del Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74 ; VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; VISTO il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell'articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;
VISTO il Decreto 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, recante "Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento"; VISTO l'articolo 37 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"; VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm.ii.; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"; VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; VISTO il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati); VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale"; VISTI i Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica", e "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro"; VISTO il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6; VISTA la Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo"; VISTO il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo"; VISTO il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508" e i relativi decreti attuativi; VISTO il Decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artisticodisciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e successive modifiche e integrazioni; VISTO il Decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128, con il quale sono stati ridefiniti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie per tutti i settori AFAM; VISTO il Decreto direttoriale 6 marzo 2025, n. 205, con il quale sono stati esplicitati i profili nei nuovi settori di cui al decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128; VISTA l'offerta formativa del Conservatorio di Musica "E.R. Duni" di Matera; VISTO il Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, alla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l'articolo 22-bis;
VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare l'art. 64-bis, comma 3; VISTO il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; VISTO il DM 331/2019 di equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello; VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 giugno 2019, n. 1; VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto AFAM e in particolare il CCNL IR 2019-2021 sez. AFAM, sottoscritto il 18 gennaio 2024 (parte economica sottoscritta il 6 dicembre 2022); VISTO il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell'Amministrazione di cui al CCNL; VISTO il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in particolare l'articolo 5, comma 3-septies; VERIFICATO l'esito negativo della ricognizione effettuata rispetto alla validità e/o capienza delle graduatorie nazionali, degli Elenchi A e B e di questo Conservatorio VERIFICATO l'esito negativo dell'indagine effettuata, ai sensi del Regolamento d'istituto che disciplina il presente Bando, in relazione alla possibilità di utilizzo congiunto del personale sul S.A.D.profilo oggetto del Bando; VISTO il Regolamento d'Istituto per il Reclutamento del Personale AFAM prot. n. 6452 del $16 / 10 / 2025$ CONSIDERATO che occorre pertanto procedere con selezioni pubbliche secondo quanto disposto dal sopra richiamato DPR 83/2024; VISTO il Decreto Direttoriale del 13 marzo 2019 n. 451 con il quale è stato approvato lo Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica di "E.R. Duni" di Matera e ss.mm.ii. adottate con Decreti Presidenziali; VISTA la delibera del Consiglio Accademico n. 55 del 17.06.2025 e del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 4/07/2025, di programmazione triennale dei fabbisogni, ai sensi della nota MUR n. 7533 del 16 giugno 2025;
VISTO il D.G. per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore. Reclutamento docenti a.a. 2025/2026 incarichi ea tempo determinato. Chiarimenti;
DECRETA
Art. 1 Oggetto
- È indetta una procedura selettiva pubblica, per soli titoli, per la costituzione di una graduatoria di destinatari di contratto annuale di lavoro a tempo determinato, rinnovabile per non più di due anni accademici, riferito a n. 2 cattedre a tempo pieno o definito, per il Settore Artistico Disciplinare:
| Codice | Settore artistico disciplinare | Campi disciplinari previsti dall'offerta formativa |
|---|---|---|
| - Prassi esecutive e repertori - Intavolature e loro trascrizione per chitarra - Metodologia dell'insegnamento strumentale - Trattati e metodi - Letteratura dello strumento - Fondamenti di storia e tecnologia dello strumento - Tecniche di lettura estemporanea - Improvvisazione allo strumento - Pratica dell'accompagnamento estemporaneo |
- La graduatoria risultante dalla presente procedura ha durata di due anni dalla data di pubblicazione e potrà essere utilizzata solo dal Conservatorio "E. R. Duni" di Matera.
- La graduatoria potrà essere utilizzata dal Conservatorio di Musica "E. R. Duni" di Matera, anche per l'attribuzione di incarichi di insegnamento, di cui all'art. 10 del DPR 83/2024, per i campi disciplinari ricompresi nel S.A.D. e nell'eventuale profilo oggetto del presente Bando.
- Per motivate ragioni, il Conservatorio si riserva la facoltà di non stipulare alcun contratto.
- Il punteggio massimo previsto per i titoli è pari a 100 punti.
- Il presente bando è pubblicato sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (www.inpa.gov.it). Il bando è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio di Musica "E. R. Duni" di Matera (www.conservatoriomatera.it) e sul Portale dei concorsi AFAM (https://afam-anagrafiche.mur.gov.it/ricerca-bandi).
Art. 2 Requisiti generali e specifici di ammissione
- Per la partecipazione alla procedura selettiva sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti generali: a) Cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità
dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; possono partecipare anche cittadini extracomunitari purché in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell'Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadini titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del DPR 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana; b) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 66; c) Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale richiesto nel presente bando. L'Amministrazione ha facoltà di accertare l'idoneità fisica dei partecipanti utilmente collocati nella graduatoria di merito, in base alla normativa vigente. d) Godimento dei diritti civili e politici. e) Non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo. f) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari; g) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento. h) Non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica amministrazione. i) Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. 2. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana); c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. 3. Oltre ai requisiti generali sopra elencati, per l'ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli specifici:
- Diploma accademico di secondo livello in Chitarra;
- Diploma del previgente ordinamento in Chitarra (congiuntamente al diploma di scuola secondaria superiore); nonché di titoli attinenti di pari livello conseguiti all'estero e decretati equipollenti entro la data di presentazione della domanda. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti.
- Non possono partecipare alla procedura: a) coloro che sono assunti con contratto a tempo indeterminato in una Istituzione AFAM; b) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il Direttore amministrativo, un componente del Consiglio di
amministrazione o del Consiglio accademico dell'Istituzione che ha bandito il concorso (o delle Istituzioni associate); c) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo; d) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; e) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; f) coloro che hanno subìto un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico; g) soggetti non in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando. 5. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. I requisiti richiesti dal presente articolo devono essere posseduti sia alla data di scadenza della presentazione delle domande sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro. Il Conservatorio di Musica "E.R. Duni" di Matera può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.
Art. 3 Modalità e termini per la presentazione delle domande
- La domanda di partecipazione alla selezione pubblica dovrà essere presentata, a pena di esclusione, solo per via telematica, utilizzando il formato di inserimento dati richiesto dalla piattaforma informatica dedicata alla pagina: https://pica.cineca.it/consmt/docenti03-2025 entro e non oltre le ore 10:00 del 19/12/2025. Ciascun candidato potrà accedervi attraverso un'identità SPID o attraverso un documento di identità digitalizzato in formato PDF ed allegato alla domanda; è necessario che il candidato sia in possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema.
- Nella domanda devono essere riportati: a) Nome e cognome; b) Sesso; c) Data e luogo di nascita; d) Nazionalità; e) Codice fiscale; f) Residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza; g) I recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata (PEC); h) Il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui all'art. 2; i) Il codice e il settore artistico disciplinare, con eventuale profilo, per il quale è presentata la domanda; j) Di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (specificando lo Stato) o uno dei casi elencati all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente bando; k) Di godere dei diritti civili e politici;
- Di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti, ovvero indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale; m) Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
n) Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; o) Di non essere stato licenziato da un impiego pubblico con licenziamento disciplinare; p) Di essere in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando alla data di scadenza della presentazione della domanda; q) Di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente del Conservatorio, il Direttore, il Direttore amministrativo, un componente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Accademico; r) Di avere/non avere diritto ad una delle riserve di cui all'articolo 10 del presente bando. 3. È possibile, per il candidato, modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo. 4. L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovuta a inesatte indicazioni da parte dei candidati, a mancata o tardiva comunicazione di cambi di indirizzo, nonché a eventuali disservizi imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 4 Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura
- È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 3 o con modalità diverse da quelle indicate.
- Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2.
- Alle procedure concorsuali di cui al presente bando non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il Direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico.
- L'esclusione è disposta a seguito di valutazione e segnalazione da parte della Commissione di cui all'art. 7, dal Direttore dell'Istituzione con provvedimento motivato che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura e che è comunicato via PEC all'indirizzo mail indicato dal candidato. Per ciascuna domanda per la quale sussistono cause di esclusione, il Presidente della Commissione indica le relative motivazioni che saranno comunicate via PEC al candidato dal responsabile del procedimento.
Art. 5 Valutazione dei titoli
- Gli eventuali titoli di studio ulteriori rispetto a quello previsto come titolo d'accesso sono così valutati fino ad un massimo di 10 punti, secondo i criteri della seguente Tabella A:
| TABELLA A TITOLI DI STUDIO ULTERIORI A QUELLO CHE CONSENTE L'ACCESSO (fino ad un massimo di 10 punti) | |
|---|---|
| TITOLI VALUTABILI | PUNTEGGIO |
| Diploma del previgente ordinamento* o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR | 2 punti per ciascun titolo |
| 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente. | |
|---|---|
| Diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma. | 2,5 punti per ciascun titolo |
| Dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 212/2005. | 2,5 punti per ciascun titolo |
| Master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento post lauream di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del DPR 212/2005. | 1 punto per ciascun master |
- Il diploma del previgente ordinamento verrà valutato solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore.
- I titoli di servizio relativi ad attività di insegnamento presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, e dall'art. 9, comma 3, lettera e) del DPR 83/2024, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, nei precedenti dieci anni sono valutati fino a un massimo di 20 punti, secondo i criteri della seguente Tabella B:
| TABELLA B TITOLI DI SERVIZIO
| (fino ad un massimo di 20 punti) | ||
|---|---|---|
| servizio prestato in giorni ${ }^{[1]}$ | stesso S.A.D./profilo specifico | diverso S.A.D. o profilo |
| fino a 35 giorni | punti 0 | punti 0 |
| da 36 a 71 giorni | punti 0,8 | punti 0,4 |
| da 72 a 107 giorni | punti 1,6 | punti 0,8 |
| da 108 a 143 giorni | punti 2,4 | punti 1,2 |
| da 144 a 179 giorni | punti 3,2 | punti 1,6 |
| pari o superiore a 180 giorni | punti 4 | punti 2 |
| servizio prestato in ore ${ }^{[2]}$ | stesso S.A.D./profilo specifico | diverso S.A.D. o profilo |
| fino a 24 ore | punti 0 | punti 0 |
| da 25 a 49 ore | punti 0,8 | punti 0,4 |
| da 50 a 74 ore | punti 1,6 | punti 0,8 |
| da 75 a 99 ore | punti 2,4 | punti 1,2 |
| da 100 a 124 ore | punti 3,2 | punti 1,6 |
| pari o superiore a 125 ore | punti 4 | punti 2 |
|---|
[1] giorni di servizio svolti con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. Per ogni anno accademico, con servizio prestato per almeno 180 giorni sono previsti 4 punti per lo stesso Settore Artistico Disciplinare e profilo e 2 punti per diverso Settore Artistico Disciplinare o profilo. [2] ore di servizio svolte con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica, Ai fini del computo delle ore di servizio sono ritenute utili le ore di insegnamento, nonché le ore prestate per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. Per ogni anno accademico, con servizio prestato per almeno 125 ore sono previsti 4 punti per lo stesso Settore Artistico Disciplinare e profilo e 2 punti per diverso Settore Artistico Disciplinare o profilo.
In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:
- la valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
- per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata. In particolare, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 1, commi 284-287, Legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva) alla procedura selettiva pubblica;
- Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'anno accademico di prestazione del servizio;
- la documentazione relativa al servizio didattico prestato presso Istituzioni europee di pari livello nell'ambito della Comunità Europea a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, dovrà essere corredata da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale e tradotta in inglese, attestante: che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo - Master o livello equivalente EQF-7), con indicazione del periodo e/o le ore effettivamente svolte.
- la somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può in alcun caso superare la soglia dei 4 punti.
- Per le attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali (Tabella C) il candidato potrà presentare fino a un massimo di 20 (venti) titoli. Saranno valutati soltanto i titoli strettamente attinenti al S.A.D. e al profilo di cui al presente Bando.
| TABELLA C |
|---|
| Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali (fino ad un massimo di 60 punti) |
| Attività concertistica e professionale |
| Idoneità in concorsi nazionali ed internazionali per Orchestre liricosinfoniche di Enti nazionali/internazionali, sia che si tratti di Fondazioni pubbliche o private |
| Partecipazione in qualità di commissario per giurie di concorsi di enti che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, risultano iscritti alla World Federation of International Music Competitions |
Presentazione massima di 20 (venti) titoli
| Premi nell'ambito di concorsi musicali nazionali/internazionali o riconoscimenti nazionali/internazionali per attività artistica, scientifica o professionale | |
|---|---|
| Pubblicazioni di carattere didattico e/o musicologico relative alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni AFAM e partecipazione a comitati editoriali, riviste, collane o altre pubblicazioni edite con l'attribuzione del codice ISBN. | |
| Composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti | |
| Incisioni edite da case editrici o discografiche di rilevanza almeno nazionale | |
| Attività didattiche e di ricerca: partecipazione a convegni di rilevanza almeno nazionale in qualità di relatore, attività di docenza in corsi di perfezionamento, masterclass o seminari presso Istituzioni, Enti o Associazioni di rilevanza almeno nazionale. | |
| Coordinamento a partecipazione di progetti di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi | |
| Esperienza professionale non didattica attinente al Settore artistico disciplinare oggetto di concorso | |
| Conseguimento dell'Abilitazione artistica nazionale per lo stesso S.A.D./profilo specifico (art. 2 del d.P.R. 83/2024) | 25 punti |
| Conseguimento dell'Abilitazione artistica nazionale per un altro S.A.D. o profilo (art. 2 del d.P.R. 83/2024) | 10 punti |
I titoli inerenti all'attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali saranno valutati dalla Commissione giudicatrice, di cui all'art.7, e graduati in ragione:
- del grado di attinenza al S.A.D. ed eventuale profilo di cui all'art. 1 comma 1;
- della rilevanza dei premi ottenuti nell'ambito di concorsi musicali internazionali o dei riconoscimenti nazionali e internazionali per attività artistica, scientifica o professionale;
- dell'importanza degli Enti e delle Associazioni per cui l'attività è stata svolta;
- dell'importanza del luogo in cui l'attività è stata svolta;
- della loro collocazione geografica il più possibile diversificata;
- della varietà del repertorio e delle collaborazioni.
Per le incisioni su supporto audio e/o video pubblicate da case editrici o discografiche si terrà anche conto:
- del contributo esecutivo, nonché dell'eventuale contributo compositivo e/o di arrangiamento del candidato;
- del carattere innovativo;
- dell'importanza delle case editrici o discografiche.
Per le pubblicazioni di carattere didattico e/o musicologico attinenti alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale si terrà anche conto:
- della qualità dei contenuti inerenti alle materie di insegnamento in oggetto;
- del carattere innovativo;
- dell'importanza dell'editore.
Per le composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti, si terrà anche conto:
- dell'importanza dell'editore;
- importanza dell'Ente che ha commissionato l'opera e/o organizzato l'esecuzione;
- dell'importanza degli esecutori che hanno curato l'esibizione.
In relazione all'attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali, si precisa che:
- i 20 titoli artistico-culturali e professionali elencati dal candidato sono valutabili fino a un massimo di 60 punti;
- la Commissione giudicatrice procede ad attribuire ai predetti 20 titoli elencati dal candidato una valutazione con punteggio unico corredata di sintetica descrizione analitica del profilo del candidato;
- il punteggio assegnato dalla commissione ai titoli artistici coerentemente con i criteri di valutazione determinati dalla commissione stessa è insindacabile nel merito;
- ai fini della valutazione sarà preso in considerazione l'elenco analitico di massimo 20 titoli, a cura del candidato, riferiti ai dieci anni solari precedenti la pubblicazione del bando;
- ai fini della valutazione, il candidato deve indicare per ogni titolo un preciso riferimento alla documentazione allegata (programmi di sala e/o altro materiale promozionale, recensioni, pubblicazioni, etc) e, ove possibile, il link per l'accesso a contenuti web (filmati, programmi, etc);
- saranno valutati solo i titoli strettamente attinenti alla materia oggetto del bando, ossia ai campi disciplinari previsti dalle Declaratorie ministeriali per il settore disciplinare e profilo oggetto del presente Bando;
- le pubblicazioni cartacee o su supporto audio-video dichiarate fra i titoli di cui sopra devono essere presentate in copia autentica (in caso di estratti la copia deve contenere tutte le informazioni necessarie e utili ai fini della valutazione). Non saranno prese in considerazione pubblicazioni sprovviste di identificativo (ISBN/ISRC/ISMN) o edite dal candidato stesso o da organismi a lui stesso direttamente riconducibili;
- le pubblicazioni articolate in più volumi possono essere eventualmente presentati come singolo titolo;
- Concerti, trasmissioni radio, masterclass etc. possono essere documentati con copie autocertificate;
- verrà data particolare importanza al prestigio degli Enti, delle Associazioni e delle etichette discografiche per cui l'attività è stata svolta, alla varietà e alla qualità del repertorio, nonché alla collocazione geografica degli eventi che dovrà risultare il più possibile diversificata;
- Ciascuna idoneità in graduatorie di reclutamento per esami e titoli, a tempo indeterminato, acquisita negli ultimi dieci anni solari, sarà valutata secondo i criteri della seguente Tabella D, fino ad un massimo di 10 punti:
| TABELLA D | |
| Idoneità in graduatorie di reclutamento per esami e titoli, a tempo indeterminato | |
| (fino ad un massimo di 10 punti) | |
| stesso S.A.D./profilo specifico | 4 punti |
| diverso S.A.D. o profilo | per ogni idoneità |
| 2 punti | |
| per ogni idoneità |
-
Non sono valutabili i titoli di studio e di servizio che risultino non veritieri a seguito dei controlli operati dalla Commissione. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l'esclusione dalla procedura, la decadenza dalla graduatoria e sono perseguibili ai sensi della normativa vigente.
-
Tutta la documentazione prodotta deve essere agevolmente valutabile dalla Commissione, ossia essere scritta in lingua italiana oppure accompagnata da una traduzione a cura del candidato: la Commissione si riserva di verificare l'esattezza delle traduzioni presentate. Qualora le traduzioni si rivelassero alterate nei contenuti, la domanda verrà considerata nulla. Qualora un titolo non sia adeguatamente documentato, la sua valutazione sarà nulla.
-
In riferimento all'attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali, la Commissione ha facoltà, ove ritenuto necessario ai fini di una congrua valutazione, di richiedere un soccorso istruttorio assegnando a tal fine dieci giorni per l'invio di quanto richiesto. La documentazione richiesta dalla Commissione si considera prodotta in tempo utile se inviata entro i termini dalla stessa indicati. L'intempestiva produzione dei titoli determina l'impossibilità per la Commissione di tenerne conto.
-
Le dichiarazioni sottoscritte e prodotte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, possono essere in qualsiasi momento sottoposte a ulteriori approfondimenti e/o al controllo di veridicità ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.
-
Ferme restando le eventuali sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo sopra citato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il candidato decade dal beneficio conseguente alla dichiarazione non veritiera, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del citato D.P.R. 445/2000.
Art. 6 Idoneità
- Il punteggio massimo attribuibile ai titoli è pari a 100, così ripartito:
- fino a 10 punti per i Titoli di studio ulteriori rispetto a quello previsto come titolo d'accesso (Tabella A);
- fino a 20 punti per i Titoli di servizio (Tabella B);
- fino a 60 punti per l'Attività di produzione artistica, culturale e professionale (Tabella C)
- fino a 10 punti per le Idoneità in graduatorie di reclutamento per esami e titoli, a tempo indeterminato (Tabella D) L'idoneità è acquisita con punteggio pari o superiore a 36 punti per le attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali (Tabella C).
Art. 7
Commissione
- La procedura di valutazione è effettuata da un'apposita Commissione nominata con decreto del Direttore. La commissione, ai sensi del DPR 83/2024, art. 9, comma 3, lettera f), è composta da tre membri, di cui almeno uno esterno all'Istituzione, individuati dal Consiglio accademico nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dalla competente struttura didattica ove esistente o, in mancanza, dal Direttore, di docenti del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della selezione o ad esso affine. Il Consiglio accademico può individuare nominativi di esperti esterni in mancanza di docenti di ruolo disponibili.
Art. 8 Criteri di valutazione
- I criteri specifici di valutazione coerenti con il bando e nello stesso non dettagliati sono determinati dalla Commissione all'atto del suo insediamento e pubblicati almeno 5 giorni prima
dell'inizio della valutazione nel sito istituzionale.
Art. 9 Esito della valutazione
- La Commissione stilerà esclusivamente la lista dei candidati idonei, inserendoli in una graduatoria pubblica con punteggio decrescente. Non saranno pubblicati i dati personali dei candidati non idonei il cui elenco sarà pubblicato facendo riferimento al solo codice identificativo della domanda assegnato dalla piattaforma Pica.Cineca.
- In caso di parità di punteggio e in assenza di titolo di preferenza e/o precedenza (ALLEGATO A), precede il candidato più giovane.
- La Commissione, al termine della valutazione delle domande e dei titoli prodotti dagli interessati, redige la graduatoria provvisoria che è resa pubblica mediante affissione all'albo e pubblicazione sul sito internet del Conservatorio "E. R. Duni" di Matera e nei portali di cui all'art. 1, comma 6, del presente bando. Eventuali reclami per errori materiali potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie.
- La graduatoria definitiva verrà affissa all'albo e pubblicate sul sito internet del Conservatorio "E.R. Duni" di Matera e nei portali di cui all'art. 1, comma 6, del presente bando.
- Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. La graduatoria definitiva resterà valida due anni a partire dalla data di pubblicazione.
- Sulla base della graduatoria degli idonei, il Conservatorio si riserva la possibilità di individuare gli eventuali incaricati. Resta inteso che gli stessi saranno individuati con riserva: in ogni momento, infatti, con decreto motivato del Direttore, anche successivamente alla valutazione dei titoli, potrà essere disposta l'esclusione dalla graduatoria per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 10 Riserve di posti
- Le riserve di posti previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, vengono calcolate applicando alla propria dotazione organica le aliquote relative ai datori di lavoro con numero di dipendenti pari all'insieme delle dotazioni organiche delle istituzioni statali (art. 17, comma 20, DPR 83/2024).
- È riservato un posto presso il Conservatorio "E.R. Duni" di Matera ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 che risultino idonei, con assegnazione in ordine di graduatoria.
- I posti eventualmente non utilizzati dal personale riservatario di cui al presente articolo devono intendersi pubblici e saranno, pertanto, ricoperti mediante l'utilizzo della graduatoria generale di merito.
Art. 11 Sintesi impiego e trattamento economico
-
Gli incaricati, ove individuati, saranno destinatari di contratti a tempo determinato ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).
-
L'insegnamento si svolgerà prevalentemente nei locali del Conservatorio. L'impegno orario, le modalità di realizzazione delle lezioni e gli obiettivi formativi dovranno essere concordati con la struttura didattica di riferimento e con la Direzione.
-
Il vincitore o l'idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria. Qualora il vincitore o l'idoneo assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio (DPR 487/1994, art. 17, comma 3). Il depennamento è previsto anche in caso di cessazione anticipata, rispetto alla scadenza del contratto, del rapporto di lavoro. La decadenza si applica solo nei casi di contratto o rinnovo annuale.
-
La stipula di contratti ai sensi dell'art. 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è subordinata alla programmazione annuale effettuata dal Consiglio d'amministrazione.
Art. 12 Responsabile del procedimento
- Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241 del 7-08-1990 e successive integrazioni e modificazioni, il responsabile del procedimento è il Direttore del Conservatorio di Musica "E.R. Duni" di Matera.
Art. 13 Ricorsi
- Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 .
Art. 14 Trattamento dei dati personali
- Il Conservatorio si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura e alla eventuale stipula e gestione del rapporto di lavoro. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE GDPR 2016/679 e dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i., i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti secondo le modalità previste dal presente bando, per il tramite della piattaforma Pica.Cineca, presso l'Ufficio Personale del Conservatorio per le finalità di gestione della procedura. Gli stessi dati saranno trattati manualmente o con modalità informatiche anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, ai fini della gestione del rapporto di lavoro medesimo. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore del Conservatorio.
- Le stesse informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate. Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio per la valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura o dalla stipula del contratto di lavoro.
- L'interessato gode dei diritti di cui al comma 1, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di alcuni diritti complementari, tra cui quello di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge oltre al diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti dell'Istituzione che ha emanato il presente bando.
Art. 15 Norme finali e di rinvio 5. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, per quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.
IL DIRETTORE
prof. Carmine Antonio Catenazzo
Firmato digitalmente da: CARMINE ANTONIO CATENAZZO 20/11/2025 10:15
ALLEGATO A
Preferenze e precedenze
- I titoli di precedenza e/o preferenza devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso ed essere dichiarati con la domanda di ammissione alle prove concorsuali ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lett. r), e comma 3, lett. a), del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra P.A. e devono essere obbligatoriamente sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR n. 445/2000.
- Ai sensi dell'art. 5, comma 1, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
- Ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.
- Ai sensi dell'art. 5, comma 3, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate; b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
- Ai sensi dell'art. 5, comma 4, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., a parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli e' il seguente: a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio; b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività; d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato; e) maggior numero di figli a carico; f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato; i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del DPR 9 maggio 1994, n. 487; p) minore età anagrafica.
Allegati
CHITARRA Bando TD-signed.pdf
ERRATA CORRIGE- ERRORE MATERIALE PAGINA 11 BANDI TEMPO DETRMINATO-signed.pdf
Bandi aperti ora per Docente di conservatorio in Italia
Concorso 1 docente di conservatorio a Alessandria 2026 — Conservatorio Statale di Musica «A. Vivaldi», scade il 08-11-2026
Concorso 1 docente di conservatorio a Fermo 2026 — Conservatorio di Musica G.B.PERGOLESI, scade il 07-11-2026
Concorso 1 docente di conservatorio a Genova 2026 — Conservatorio Statale di Musica Paganini di Genova, scade il 06-11-2026
Concorso 1 docente di conservatorio a Parma 2026 — Conservatorio di Musica A.Boito di Parma, scade il 22-10-2026
Concorso 1 docente di conservatorio (afam032 ex comp/05 - canto per i nuovi linguaggi musicali,) a Udine 2026 — Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini, scade il 19-10-2026
