Concorso per 1 referendario nel ruolo della carriera di magistratura della corte dei conti (calabria) CORTE DEI CONTI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 78 del 13-10-2023
Sintesi: CORTE DEI CONTI CONCORSO (Scad. 11-01-2024) Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quarantuno posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti. ...
Ente: CORTE DEI CONTI
Regione: CALABRIA
Provincia: COSENZA
Comune: TRENTA
Data di inserimento: 13-10-2023
Data Scadenza bando 11-01-2024
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CORTE DEI CONTI

CONCORSO (Scad. 11-01-2024)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quarantuno posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti.

 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto  il  regolamento  per  la  carriera  e  la  disciplina  del
personale della Corte dei  conti,  approvato  con  regio  decreto  12
ottobre 1933, n. 1364; 
    Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti  approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato decreto  n.  3  del
1957; 
    Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1080, le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n.  97
e 19 febbraio 1981, n. 27; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1077; 
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; 
    Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152; 
    Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modificazioni
ed integrazioni; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare,  l'art.
20, recante disposizioni relative  alla  partecipazione  ai  concorsi
pubblici delle persone con disabilita'; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20; 
    Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  integrato
con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10  agosto  2018,
n. 101,  recante  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa
nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/679   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati)»; 
    Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229 ed, in particolare,  l'art.
13, commi 3 e 4; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    Vista la legge 30 luglio 2007, n.  111,  recante  modifiche  alle
norme sull'ordinamento giudiziario; 
    Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in particolare  l'art.
1 comma 355; 
    Vista  la  legge  6  agosto  2008,  n.  133  di  conversione  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
    Visto il regolamento autonomo di amministrazione  e  contabilita'
della Corte dei conti, adottato con deliberazione  del  Consiglio  di
Presidenza n. 136 in data 31 ottobre 2012 e successive modificazioni; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e, in particolare,  l'art.
1, comma 15, recante disposizioni in  materia  di  pubblicazione  nei
siti  web  istituzionali  delle  pubbliche   amministrazioni,   delle
informazioni relative ai procedimenti amministrativi; 
    Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  e,  in
particolare, l'art. 19 che prevede gli obblighi  di  pubblicita'  dei
bandi  di  concorso,  nonche'  l'art.  49,  recante  la  delega   per
l'adozione di un apposito decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, volto a determinare  le  modalita'  di  applicazione  delle
disposizioni dello stesso decreto  legislativo  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
    Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito  in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9  agosto
2013, n. 98 e, in particolare, l'art.  42,  recante  disposizioni  in
materia di certificazioni sanitarie; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
    Vista l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato ai sensi
dell'art. 3, commi primo e terzo, del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,
della legge 11 agosto 2014, n. 114, in favore della Corte dei conti e
del Consiglio di Stato; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  ed,  in  particolare,
l'art. 1, comma 301, lettera b), con la quale la Corte dei  conti  e'
stata autorizzata ad assumere personale di magistratura; 
    Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 101  del
27 giugno 2019, con il quale e' stato bandito il  concorso  pubblico,
per  titoli  ed  esami,  per   il   reclutamento   di sessantaquattro
referendari della Corte dei conti; 
    Tenuto conto che sono stati immessi nei  ruoli  soltanto trentuno
referendari, e che,  allo  stato,  risultano,  pertanto,  sicuramente
ancora utilizzabili le residue trentatre' unita' gia'  autorizzate  a
valere sulle risorse ex lege 145/2018; 
    Visto l'art. 23, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, con cui si dispone  che  «il  ruolo  organico  della  magistratura
contabile e' incrementato di venticinque unita' ed  e'  rideterminato
nel numero di seicentotrentasei unita', di  cui  cinquecentotrentadue
fra consiglieri, primi referendari e referendari, e cento  presidenti
di sezione, oltre al presidente, al presidente aggiunto della  Corte,
nonche' al procuratore generale e al procuratore generale aggiunto» e
che la Corte dei conti «e' autorizzata, per il triennio 2020-2022, in
aggiunta alle vigenti  facolta'  assunzionali,  a  bandire  procedure
concorsuali e ad assumere venticinque referendari da  inquadrare  nel
ruolo del personale di magistratura»; 
    Vista la  legge  6  agosto  2021,  n.  113,  di  conversione  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante  misure  urgenti  per  il
rafforzamento  della   capacita'   amministrativa   delle   pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza
della giustizia e, in particolare, l'art. 3, comma 4-bis; 
    Visto il decreto 9 novembre 2021 del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e il Ministro per le disabilita', recante modalita'
di partecipazione ai concorsi pubblici per i  soggetti  con  disturbi
specifici di apprendimento ai sensi dell'art.  3,  comma  4-bis,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, sopra citato; 
    Considerate   le   rilevanti   scoperture   dell'organico   della
magistratura della Corte dei conti e l'assoluta necessita' di avviare
in tempi brevi una nuova procedura concorsuale per il reclutamento di
quarantuno unita' di personale, numero in cui sono  ricomprese  anche
unita' residue  da  precedenti  procedure  concorsuali,  regolarmente
autorizzate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  15
novembre 2018, 20 agosto 2019 e 16 dicembre 2022; 
    Sentito  il  Consiglio  di  Presidenza  e  tenuto   conto   delle
deliberazioni assunte nell'adunanza del 12 e 13 settembre 2023; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso di secondo grado, per titoli ed  esami,
a quarantuno posti  di  referendario  del  ruolo  della  magistratura
contabile, di cui  otto  riservati  ai  candidati  appartenenti  alle
categorie indicate nell'art. 2 in possesso, oltre che del diploma  di
laurea in giurisprudenza, anche del  diploma  di  laurea  in  scienze
economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro  titolo  di
studio   equipollente   ed   equiparato   ai   sensi   del    decreto
interministeriale 9 luglio 2009. 
    2.  Il  numero  dei  posti  messi  a  concorso  sara'  elevato  a
cinquantaquattro ove, nelle more della  conclusione  della  procedura
concorsuale, intervenga il nuovo decreto autorizzativo, relativo alla
programmazione  delle  assunzioni  per  gli  anni  2023-2024-2025.  A
seguito dell'elevazione, i posti riservati di cui al comma precedente
saranno pari a dieci unita'. 
    3. I posti riservati di cui al comma 1, qualora  non  utilizzati,
sono conferiti agli idonei. 
    4. I vincitori che  conseguono  la  nomina  sono  assegnati  alle
sezioni  e  alle  procure  regionali  della  Corte  dei  conti,   con
esclusione di quelle aventi sede in Roma; la  permanenza  minima  dei
referendari nell'ufficio di prima  assegnazione  e'  fissata  in  tre
anni. 
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti
categorie: 
      a) i magistrati ordinari nominati a seguito  di  concorso,  per
esame, che abbiano superato il prescritto tirocinio  conseguendo  una
valutazione positiva di idoneita'; 
      b) i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio e
gli avvocati dello Stato; 
      c) i magistrati militari e/o i magistrati amministrativi; 
      d) i magistrati tributari provenienti da altre magistrature; 
      e) gli avvocati iscritti nel  relativo  albo  professionale  da
almeno cinque anni; 
      f) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
dipendenti dei  due  rami  del  Parlamento,  della  Presidenza  della
Repubblica e della Corte costituzionale, i funzionari degli organismi
comunitari, i militari appartenenti al ruolo ufficiali. In ogni  caso
deve trattarsi di  soggetti  assunti  attraverso  concorsi  pubblici,
muniti della laurea in giurisprudenza, conseguita al  termine  di  un
corso universitario di durata  non  inferiore  a  quattro  anni,  con
qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni  funzionali  per
l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma  di  laurea
con  almeno  cinque  anni  di  anzianita'   di   servizio   a   tempo
indeterminato; 
      g) il personale docente di ruolo in  materie  giuridiche  delle
Universita'  nonche'  i  ricercatori,  confermati   o   che   abbiano
conseguito   l'abilitazione   scientifica   nazionale   in    materie
giuridiche, con almeno tre anni di anzianita' di servizio. 
    2. I requisiti di anzianita'  prescritti  dal  comma  1  ai  fini
dell'ammissione al concorso, si conseguono anche mediante cumulo  dei
periodi di attivita' svolti in categorie diverse da quella utilizzata
per la partecipazione al concorso. 
                               Art. 3 
 
 
                Termine per il possesso dei requisiti 
 
 
    1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere  posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione della  domanda
di partecipazione al concorso. 
    2. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione
dal concorso, con decreto motivato del  Presidente  della  Corte  dei
conti, per difetto dei requisiti prescritti. 
                               Art. 4 
 
 
         Termine e modalita' di presentazione delle domande 
 
 
    1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non  oltre
le  ore  17,00  del  novantesimo  giorno  successivo  alla  data   di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami»  -  nel
caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
    2.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso   deve   essere
presentata esclusivamente per via telematica,  con  le  modalita'  di
seguito indicate. Il candidato deve collegarsi  al  portale  concorsi
all'indirizzo  https://concorsi.corteconti.it  autenticarsi   tramite
Sistema pubblico  di  identita'  digitale  (SPID),  ovvero  carta  di
identita' elettronica e seguire la  procedura  relativa  al  concorso
«Referendario - 41 posti», compilando l'apposito modulo. 
    Per la presentazione della domanda i candidati devono  essere  in
possesso di un  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)
personalmente intestato al candidato. 
    I candidati provvederanno  ad  eseguire  il  versamento  di  euro
50,00, quale contributo per le spese relative  all'organizzazione  ed
all'espletamento del concorso, unicamente tramite il sistema PagoPa a
cio' predisposto, a cui potranno collegarsi  direttamente  nel  corso
della procedura di compilazione della domanda. 
    3. In caso di prolungata  e  significativa  indisponibilita'  del
sistema informativo  l'amministrazione  si  riserva  di  informare  i
candidati,  al  ripristino  delle  attivita',  circa   le   eventuali
determinazioni da adottare al riguardo,  mediante  avviso  pubblicato
sul portale di cui al comma precedente. 
    4. La documentazione di cui all'art.  6,  comma  1,  deve  essere
allegata, in formato digitale, secondo le  modalita'  illustrate  sul
portale di cui al comma 2. Nel caso in cui il candidato non  disponga
della versione digitale della documentazione da esibire, puo' inviare
gli originali cartacei, entro l'ulteriore termine perentorio di venti
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma  1,  all'indirizzo:
Corte dei conti - Segretariato generale - Direzione generale  risorse
umane - Servizio accessi, mobilita' e  dotazioni  organiche  -  viale
Mazzini n. 105 - 00195 Roma. 
    Si considera prodotta in tempo utile la documentazione spedita  a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine.
La medesima documentazione puo' essere, altresi', presentata  a  mano
al servizio accessi, mobilita' e dotazioni  organiche,  nello  stesso
termine, dal lunedi' al venerdi' dalle  ore  10,00  alle  ore  12,00;
dell'avvenuta consegna a mano verra' rilasciata ricevuta. 
    5. Non si tiene conto delle domande spedite a mezzo raccomandata. 
    6. L'amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita'  circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni  di  variazioni  dell'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata. 
                               Art. 5 
 
 
                 Contenuto e modalita' delle domande 
 
 
    1. Nella domanda di ammissione  i  candidati  devono  dichiarare,
sotto la propria responsabilita', e ai sensi degli articoli 46  e  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
pena l'esclusione dal concorso: 
      a) cognome e nome; 
      b) data e luogo di nascita; 
      c) codice fiscale; 
      d) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
      e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste; 
      f) le eventuali condanne penali riportate (anche se  sia  stata
concessa amnistia,  condono,  indulto,  o  perdono  giudiziale)  e  i
procedimenti penali eventualmente pendenti,  dei  quali  deve  essere
specificata la natura; 
      g) indicazione specifica della categoria di appartenenza per la
quale,  ai  sensi  dell'art.  2  del  presente   bando,   si   chiede
l'ammissione al concorso, e della relativa decorrenza giuridica della
nomina; 
      h)  l'eventuale  ulteriore  anzianita'  vantata  in   categoria
diversa da quella di attuale appartenenza e per la  quale  si  chiede
l'ammissione al concorso ai fini dell'eventuale valutazione di cumulo
di cui all'art. 2, comma 2, del bando; 
      i)  di  non  essere  stato  dichiarato  decaduto  o  dispensato
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni. 
    2. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a)
dell'art. 2, comma 1 devono, inoltre, dichiarare la data  in  cui  e'
stato superato il periodo di tirocinio con  valutazione  positiva  di
idoneita'. L'ammissione al concorso non  e'  preclusa  dalla  mancata
formalizzazione del provvedimento stesso alla data  di  presentazione
della domanda, salvo l'accertamento d'ufficio  del  requisito  per  i
candidati ammessi alle prove orali e prima del relativo espletamento. 
    I candidati appartenenti alla categoria di cui  alla  lettera  a)
dell'art. 2, comma 1 che al momento della presentazione della domanda
non hanno ancora concluso  il  periodo  di  tirocinio,  ma  siano  in
possesso della prescritta anzianita' in altra  categoria  tra  quelle
indicate, possono partecipare al concorso facendo valere il  servizio
pregresso, a condizione che il periodo di tirocinio risulti  superato
all'esito dell'accertamento che sara'  effettuato,  per  i  candidati
ammessi   alle   prove   orali,   nell'immediatezza   del    relativo
espletamento. 
    3. I candidati in possesso, oltre che del diploma  di  laurea  in
giurisprudenza, anche di altra laurea tra quelle indicate all'art.  1
del presente  bando,  devono  dichiarare  di  voler  usufruire  della
riserva prevista dallo stesso articolo, commi 1 e 2. 
    4. I candidati  devono  specificare  in  quale  lingua  intendono
sostenere  la  prova   orale   obbligatoria   e   l'eventuale   prova
facoltativa, nell'ambito delle lingue straniere indicate nell'annesso
programma. 
    5. I candidati devono dichiarare di essere disposti, in  caso  di
nomina, a prestare servizio nell'ufficio di prima assegnazione per un
periodo non inferiore a tre anni. 
    6. Nella domanda di partecipazione, il  candidato  disabile  deve
specificare,  comprovando  con  idonea  certificazione  di  struttura
sanitaria pubblica, da allegare alla domanda, l'ausilio necessario in
relazione alla propria disabilita', nonche' l'eventuale necessita' di
tempi aggiuntivi. I candidati con diagnosi di disturbi  specifici  di
apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta dello strumento
compensativo e/o dei tempi aggiuntivi  necessari  in  funzione  della
propria necessita' che  deve  essere  opportunamente  documentata  ed
esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione  medico
- legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica,
da allegare alla domanda. L'adozione delle misure  di  cui  al  primo
periodo sara' determinata a giudizio della  commissione  esaminatrice
sulla scorta della  documentazione  esibita  e  comunque  nell'ambito
delle modalita' individuate dal decreto del Ministro per la  pubblica
amministrazione, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e il Ministro per le  disabilita'  del  9  novembre
2021 sopra citato. 
    7. Le dichiarazioni formulate nella domanda  dai  candidati  sono
rilasciate ai sensi dell'art. 76 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    8. I candidati patrocinanti presso le magistrature superiori sono
tenuti a specificare mettendo in evidenza nel curriculum vitae, se il
titolo posseduto e' stato ottenuto per  anzianita'  o  a  seguito  di
superamento di esame. 
                               Art. 6 
 
 
 Ulteriori indicazioni e allegazioni alle domande di partecipazione 
 
 
    1. Nella domanda di cui all'art. 5 i candidati devono,  altresi',
dichiarare, a pena di esclusione: 
      a)  di  essere  in  possesso   del   diploma   di   laurea   in
giurisprudenza conseguito al termine di  un  corso  universitario  di
durata non inferiore a quattro anni, l'Universita' presso la quale e'
stato conseguito, l'anno del conseguimento,  la  votazione  riportata
nell'esame finale di laurea, nonche' la  media  aritmetica  dei  voti
degli esami; 
      b) la qualifica posseduta e l'anzianita' nella qualifica, per i
candidati appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c),
d), f), g) dell'art. 2, comma 1; 
      c) la data di iscrizione all'albo professionale degli avvocati,
per i candidati appartenenti alla categoria di cui  alla  lettera  e)
dell'art. 2, comma 1. 
    Il  candidato  deve  fornire,  in  allegato  alla   domanda,   un
curriculum  vitae  aggiornato,  recante  l'indicazione  degli   studi
compiuti, degli esami universitari superati con i relativi voti,  dei
titoli  conseguiti,  degli  incarichi  ricoperti  e  di  ogni   altra
attivita' scientifica e didattica eventualmente esercitata. 
    In fase  di  compilazione  della  domanda  di  partecipazione  il
candidato deve esibire le pubblicazioni scientifiche di cui chiede la
valutazione. Le pubblicazioni devono essere altresi' edite  a  stampa
entro il  termine  di  inoltro  della  domanda.  Non  sono  prese  in
considerazione  le  pubblicazioni  prive  di  codici   identificativi
corretti o per le quali non sia chiaramente evidenziata la parte  che
riguarda l'apporto del candidato. 
    Le pubblicazioni scientifiche devono essere trasmesse in  formato
digitale nei modi di cui all'art. 4, comma 2.  Nel  caso  in  cui  le
pubblicazioni  scientifiche  superino  il  limite  dimensionale   per
l'inserimento nel portale, il candidato, entro il termine di  inoltro
della domanda, puo' inviarle, in formato cartaceo,  dentro  un  plico
chiuso  sul  quale  dovra'  essere  indicata  la  dicitura  «Concorso
pubblico, per titoli ed esami, a quarantuno posti di referendario nel
ruolo  della  carriera  di  magistratura  della  Corte  dei   conti»,
all'indirizzo: Corte dei conti - Segretariato  generale  -  Direzione
generale risorse umane -  Servizio  accessi,  mobilita'  e  dotazioni
organiche - viale Mazzini n. 105 - 00195 Roma. 
    Deve  essere,  inoltre,   fornito,   l'elenco   delle   eventuali
pubblicazioni  scientifiche,  che  siano  in  regola  con  le   norme
contenute  nella  legge  22  aprile  1941,  n.   633   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  con   indicazione   degli   estremi
identificativi e del numero di  pagine  di  ciascuna.  Gli  originali
delle pubblicazioni medesime possono essere esibiti, in un numero non
superiore a cinque, con le modalita' di cui all'art. 4, comma 4,  del
presente bando. 
    2. I titoli dichiarati in fase di compilazione della  domanda  di
partecipazione, utili ai fini della valutazione di cui all'art. 9,  e
le dichiarazioni rese devono essere autocertificati, ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, mediante la procedura prevista sul portale  di
cui  all'art.  4,  comma  2.  L'amministrazione  procede  ad   idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese  dal
candidato con ogni conseguenza di legge in ipotesi di mendacio. 
                               Art. 7 
 
 
Verifiche sulle dichiarazioni sostitutive, dati e documenti resi  dai
                              candidati 
 
 
    1.  Nei  confronti  dei  concorrenti  utilmente  collocati  nella
graduatoria,  l'amministrazione  acquisisce   d'ufficio,   ai   sensi
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le informazioni  oggetto  delle  dichiarazioni
sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonche' i dati  e
i documenti richiesti dagli articoli 5 e  6  del  bando  in  possesso
delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati  sono  tenuti
ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi indispensabili per  il
reperimento della documentazione di cui al periodo precedente. 
                               Art. 8 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La  commissione  esaminatrice,  da  nominarsi  con  successivo
decreto, e' composta secondo  quanto  previsto  dall'art.  45,  primo
comma, lettera a), del regolamento per la carriera  e  la  disciplina
del personale della Corte dei conti, approvato con regio  decreto  12
ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della  legge  20
dicembre 1961, n. 1345. Con il medesimo decreto sono nominati  membri
supplenti, per la sostituzione  dei  membri  elettivi,  nel  caso  di
impedimento rilevante,  e  del  segretario  nel  caso  di  assenza  o
impedimento. 
    Non possono  essere  nominati  componenti  della  commissione  di
concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari  che
nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo  e  in
qualsiasi modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione  al
concorso per referendario della Corte dei conti. 
    Non possono essere nominati coloro che abbiano fatto parte  della
commissione in uno degli ultimi tre concorsi per  referendario  della
Corte dei conti. 
    2. Per le prove di lingua straniera il giudizio e' espresso dalla
commissione  con  l'intervento,  ove  occorra,   a   supporto   della
commissione, di un  esperto  delle  lingue  indicate  dai  candidati,
professore o lettore nelle Universita'. 
                               Art. 9 
 
 
Condizioni  di  ammissione  alle  prove  d'esame   e   modalita'   di
                       valutazione dei titoli 
 
 
    1. Sono ammessi  a  sostenere  le  prove  di  esame  i  candidati
giudicati  meritevoli  per  le  doti  di   capacita'   e   rendimento
dimostrati, per gli incarichi eventualmente ricoperti, per  i  titoli
di cultura posseduti, per gli studi elaborati e pubblicati in materie
relative alle funzioni svolte o concernenti i  compiti  istituzionali
della Corte dei conti. A tal fine i candidati sono tenuti a compilare
il  prospetto  relativo  alle  categorie   di   titoli   ammissibili,
disponibile sul portale di cui all'art. 4, comma 2. 
    2. La commissione procede, preliminarmente, all'esame dei  titoli
di ciascun candidato esclusivamente ai  fini  del  conseguimento  del
punteggio minimo di 25 punti  e  della  conseguente  ammissione  alle
prove scritte. 
    La  valutazione  completa  dei  titoli  e'  effettuata  solo  nei
confronti dei candidati che abbiano consegnato  tutti  gli  elaborati
scritti, prima dell'inizio della correzione. 
    Ogni commissario dispone di dieci punti, per la  valutazione  del
complesso dei titoli, per un massimo totale di  cinquanta  punti.  La
ripartizione dei cinquanta punti complessivi tra le quattro categorie
di titoli ammissibili, definita nella scheda titoli  che  costituisce
parte integrante del presente bando, e' la seguente: 
      1ª ctg - Doti di capacita' e rendimento: max punti 20; 
      2ª ctg - Incarichi ricoperti: max 5; 
      3ª ctg - Titoli di cultura: max 20; 
      4ª ctg - Studi elaborati e pubblicati: max 5. 
    Con riguardo alle «doti di capacita' e rendimento»  di  cui  alla
scheda titoli - prima categoria, lettera A, B, C, D  -  il  punteggio
sara' conteggiato per ogni singola attivita' svolta,  secondo  quanto
indicato dalla scheda titoli (punteggio pieno  per  i  primi  anni  e
ridotto per i successivi, ove previsto),  nei  limiti  del  punteggio
massimo previsto (max 20 punti). 
    3.  Sono  valutati  soltanto  i  titoli  documentati   nei   modi
prescritti dall'art. 6 del bando e  inseriti  in  domanda.  I  titoli
inclusi in ciascuna delle quattro categorie con il relativo punteggio
sono specificati nell'apposito spazio sul portale di cui all'art.  4,
comma 2. 
                               Art. 10 
 
 
            Modalita' di svolgimento delle prove d'esame 
 
 
    1. L'esame consta,  secondo  il  programma  annesso  al  presente
decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale. 
    2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 20 febbraio 2024 e sul portale  di
cui all'art. 4, comma 2, e' data comunicazione dei giorni, dell'ora e
della sede in cui avranno luogo le prove scritte. 
    3. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non e'  data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto  notizia
dell'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti sono tenuti a
presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati con le modalita'  di  cui
al secondo comma del presente articolo, presso la sede di  esame  per
sostenere le prove scritte. 
    4. Durante le prove scritte e' consentita ai  candidati  soltanto
la consultazione  di  codici,  leggi  ed  altri  atti  normativi,  in
edizione senza note o richiami dottrinali  e  giurisprudenziali,  che
siano stati preventivamente consegnati alla commissione  esaminatrice
e da questa verificati. 
    5. I candidati che intendano avvalersi della facolta' di  cui  al
comma 4 sono tenuti a consegnare i testi che  desiderino  consultare,
presso la sede in cui si svolgeranno le  prove  scritte,  secondo  le
indicazioni che saranno fornite con la pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del diario delle prove scritte, curando che sulla copertina
di ciascun testo sia presente, in maniera  da  lasciare  visibile  il
titolo, l'indicazione del proprio nome e cognome. I testi - collocati
in contenitori o borse al fine di  evitare  possibili  smarrimenti  -
devono  essere  accompagnati  da  un  elenco,  contenente  anche   le
generalita' del candidato. 
    6. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame  i  candidati
devono esibire un idoneo documento di riconoscimento. 
    7. Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso  alla
magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica  7  febbraio  1949,  n.  28,  per  quanto
concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti  gli
elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli
elaborati  stessi  e  l'assegnazione  contemporanea  a  ciascuno  del
singolo punteggio. 
    8. I candidati  che  conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale
ricevono  la   relativa   comunicazione,   all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata di cui all'art. 4, comma 2, con l'indicazione
del voto riportato in ciascuna  delle  prove  scritte,  almeno  venti
giorni prima di quello in cui devono sostenere la prova orale. 
                               Art. 11 
 
 
               Valutazione delle prove scritte e orali 
 
 
    1. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse. 
    2.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
riportato una media di almeno quaranta  cinquantesimi  nel  complesso
delle prove scritte, purche' in nessuna di  esse  abbiano  conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi. 
    3. Per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti.  I
candidati  devono  conseguire   un   punteggio   non   inferiore   ai
trentacinque punti. 
    4. La commissione esaminatrice puo' attribuire fino a  due  punti
per la prova orale facoltativa nella lingua prescelta dal candidato. 
    5. Il risultato definitivo in base al quale  viene  formulata  la
graduatoria e' dato dalla somma dei punti ottenuti nella  valutazione
dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte,  dei
punti ottenuti nella prova orale  e  del  punteggio  attribuito  alla
prova orale facoltativa di lingua. 
    6. A parita' di merito si osservano le preferenze stabilite dalle
disposizioni vigenti. 
    7. Sono dichiarati vincitori del concorso i  candidati  utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve  di
posti previste dall'art. 1, commi 1 e 2. 
                               Art. 12 
 
 
Titoli di preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione  della
                             graduatoria 
 
 
    1.  La  graduatoria  di  merito  e'  approvata  con  decreto  del
Presidente  della  Corte  dei  conti,  sotto  condizione   sospensiva
dell'accertamento dei requisiti per  l'ammissione  alla  magistratura
della Corte. 
    2. Della graduatoria di cui al comma 1 e' data  notizia  mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». La graduatoria e' pubblicata  sul  sito
istituzionale della Corte dei conti. 
    3. Nel termine  di  quindici  giorni  dalla  pubblicazione  della
graduatoria e' ammesso,  per  questioni  di  preferenza,  cosi'  come
previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni, ricorso
al  Presidente  della  Corte  dei  conti,  il  quale  decide,  previa
deliberazione  del  Consiglio  di   Presidenza,   con   provvedimento
definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
                               Art. 13 
 
 
           Nomina dei vincitori e assegnazione delle sedi 
 
 
    1. I vincitori sono nominati con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
previa deliberazione del Consiglio  di  Presidenza  della  Corte  dei
conti. 
    2. I vincitori,  ai  fini  dell'assegnazione  della  sede,  hanno
diritto di scelta, secondo l'ordine di graduatoria del concorso,  fra
i  posti  di  funzione  disponibili  individuati  dal  Consiglio   di
Presidenza in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 4. 
    3. Coloro che al momento  della  nomina  risultino  residenti  da
almeno due anni in un comune della regione ove hanno sede uno o  piu'
uffici disponibili per la scelta, con esclusione della Regione Lazio,
possono  esercitare  la  precedenza   nell'assegnazione   in   deroga
all'ordine di graduatoria, purche'  dichiarino  la  disponibilita'  a
permanere nell'ufficio di assegnazione per un periodo  non  inferiore
ai 5 anni. La precedenza  si  esercita,  quando  nella  regione  sono
disponibili piu' posti di funzione, con riguardo alla sede. 
                               Art. 14 
 
 
                 Pubblicita' degli atti concorsuali 
 
 
    1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso
sono disponibili sul portale di cui al precedente art.  4,  comma  2,
nonche'                    all'indirizzo                    internet:
www.corteconti.it/cittadini_pa/amministrazione_trasparente/bandi_di_c
oncorso/concorsi_magistratura 
    2. In particolare, sono disponibili sul sito internet della Corte
dei conti, Sezione Amministrazione Trasparente, il  provvedimento  di
indizione del concorso, il provvedimento di nomina della  commissione
esaminatrice, nonche' tutte le informazioni oggetto di  pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana -  4ª   Serie
speciale «Concorsi ed esami». 
    3.  Per  qualsiasi   chiarimento   in   ordine   alla   procedura
concorsuale, nonche', per dubbi  o  problemi  di  natura  tecnica,  i
candidati  potranno  far  riferimento   agli   indirizzi   di   posta
elettronica ed ai contatti telefonici che  saranno  resi  disponibili
sulla piattaforma utile alla presentazione delle domande concorsuali. 
                               Art. 15 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Titolare del trattamento dei dati personali, ex  art.  26  del
regolamento (UE) 2016/679, e' la Corte dei conti. 
    2.  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  ex  art.  28   del
regolamento (UE) 2016/679, in relazione alla fase della presentazione
in via telematica delle domande, e' Deda Next S.r.l. (gia'  Dedagroup
Public Services S.r.l.), sulla base di  atto  di  designazione  della
Corte dei conti del 16 febbraio 2021 accettato  da  Dedagroup  Public
Services S.r.l. (ora Deda Next S.r.l.) in data 15 febbraio 2021 (atto
protocollato in entrata alla Corte  dei  conti  con  n.  484  del  16
febbraio 2021). 
    3. La presentazione della domanda di partecipazione  al  concorso
comporta il trattamento dei dati personali  ai  fini  della  gestione
della  procedura  concorsuale,  nel  rispetto  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del  27  aprile  2016
«relativo alla protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE  «Regolamento  generale
sulla protezione dei dati» (di seguito regolamento). 
    4. I dati personali oggetto del trattamento  verranno  utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare,  i  dati  saranno  trattati  per  finalita'  connesse  e
strumentali allo svolgimento della procedura  concorsuale  e  per  la
formazione di eventuali ulteriori atti alla  stessa  connessi,  anche
con  l'uso  di  procedure  informatizzate,  nei  modi  e  nei  limiti
necessari per perseguire tali finalita'. 
    5. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  anche  ai  fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione da detta procedura. 
    6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle
persone   preposte   alla   procedura   di   selezione    individuate
dall'istituto nell'ambito della procedura medesima. 
    7.  Si  fa  presente  che  in  occasione  delle   operazioni   di
trattamento dei dati personali la  Corte  dei  conti  puo'  venire  a
conoscenza di dati che il regolamento generale sulla  protezione  dei
dati definisce «categorie particolari di dati personali» (art. 9), in
quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno  stato  di
salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e  per
le sole finalita' previste connesse alla procedura o  previste  dalla
legge. 
    8. Ai sensi e per gli effetti  del  regolamento  gli  interessati
hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti,  l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione  del  trattamento  che  li  riguarda  o  di  opporsi   al
trattamento (artt. 15 e ss. del regolamento). 
    9. Qualora l'interessato ritenga  che  il  trattamento  dei  dati
personali avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha
il diritto di proporre reclamo al garante, come previsto dall'art. 77
del regolamento stesso, o di  adire  le  opportune  sedi  giudiziarie
(art. 79 del regolamento). 
    10. Il titolare del trattamento dei dati  indica  i  contatti  ai
quali l'interessato puo' rivolgersi per esercitare  i  diritti  sopra
indicati: 
      Corte dei conti, che ha sede in Roma (Italia) - viale  Giuseppe
Mazzini   n.    105,    00195    (tel.:    (+39)    06.38761;    PEC:
ufficio.gabinetto@corteconticert.it). 
    11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il  responsabile
della  protezione  dei  dati  per  tutte  le  questioni  relative  al
trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro  diritti
derivanti dal regolamento. 
    12. In relazione all'espletamento della procedura concorsuale,  i
dati di contatto con il responsabile della protezione dei dati sono: 
      per  la  Corte  dei  conti:  indirizzo  di  posta   elettronica
certificata responsabile.protezione.dati@corteconticert.it 
    13. Tali punti  di  contatto  concernono  le  sole  problematiche
inerenti al trattamento dei dati personali e  non  l'andamento  della
procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela. 
                               Art. 16 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  bando
valgono, ove applicabili, le disposizioni legislative vigenti. 
    2. Il presente decreto e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito istituzionale  della  Corte  dei
conti, Sezione Amministrazione trasparente. 
    3. Dal giorno di pubblicazione del  presente  bando  di  concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative  secondo  la  normativa
vigente. 
      Roma, 6 ottobre 2023 
 
                                               Il Presidente: Carlino 
                                                             Allegato 
 
                         PROGRAMMA DI ESAME 
 
    Prove scritte: 
      1) diritto civile e diritto  commerciale,  con  riferimenti  al
diritto processuale civile; 
      2) diritto costituzionale e diritto amministrativo; 
      3) contabilita'  pubblica,  scienza  delle  finanze  e  diritto
finanziario; 
      4) prova pratica riferita alle funzioni della Corte dei conti. 
    Prova orale: 
      l'esame verte sulle materie indicate per  le  prove  scritte  e
sulle seguenti: 
        a. diritto internazionale e diritto dell'Unione europea; 
        b. diritto regionale e degli enti locali; 
        c. diritto tributario e diritto pubblico dell'economia; 
        d. diritto penale e diritto processuale penale; 
        e. politica economica; 
        f. controllo delle aziende e delle amministrazioni pubbliche; 
        g. statistica economica; 
        h.  lingua  straniera  scelta  tra  le   seguenti:   inglese,
francese, tedesco, spagnolo. 
    Prova orale facoltativa in una delle lingue di cui  al  punto  h)
diversa da quella prescelta quale prova obbligatoria. 
 
                            SCHEDA TITOLI 
 
 
                           Prima categoria 
 
 
          Doti di capacita' e di rendimento - max. punti 20 
 
    I requisiti di anzianita' prescritti ai fini  dell'ammissione  al
concorso,  si  conseguono  anche  mediante  cumulo  dei  periodi   di
attivita' svolti in categorie diverse da  quella  utilizzata  per  la
partecipazione al concorso. I requisiti devono essere posseduti  alla
data di scadenza del termine per la presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso. 
    A)    Servizio    prestato    nella    magistratura    ordinaria,
amministrativa, militare e nell'Avvocatura dello Stato: 
      per ogni anno compiuto o  frazione  superiore  a  sei  mesi  di
servizio: punti 6,00 per i primi 5 anni; 
    B) Avvocati iscritti all'albo professionale: 
      per ogni anno o frazione superiore a  sei  mesi  di  iscrizione
all'albo:  punti  4,00  per  i  primi  5  anni  e punti  1,00  per  i
successivi, con un massimo di 2 anni (valutabili max 7 anni); 
    C) Servizio prestato nelle amministrazioni pubbliche: 
      per ogni anno, o frazione superiore a  sei  mesi,  di  servizio
nello svolgimento delle funzioni dirigenziali: punti 4,00 per i primi
5 anni e punti 1,00 per i  successivi,  con  un  massimo  di  2  anni
(valutabili max 7 anni); 
      per ogni anno, o frazione superiore a  sei  mesi,  di  servizio
nella ex carriera direttiva: punti 3,00 per i primi  5  anni  e punti
0,50 per i successivi, con un massimo di 4  anni  (valutabili  max  9
anni); 
    D) Professori ordinari, professori  associati  e  ricercatori  in
materie giuridiche: 
      per ogni anno, o frazione superiore a  sei  mesi,  di  servizio
nello svolgimento delle funzioni di professore ordinario: punti  6,00
per i primi 3 anni; 
      per ogni anno o frazione superiore  a  sei  mesi,  di  servizio
nello svolgimento delle funzioni di professore associato: punti  4,00
per i primi 3 anni e punti 1,00 per i successivi, con un massimo di 2
anni (valutabili max 5 anni); 
      per ogni anno, o frazione superiore a  sei  mesi,  di  servizio
come ricercatore: punti 3,00 per i primi 3 anni e punti  1,00  per  i
successivi, con un massimo di 3 anni (valutabili max 6 anni). 
 
                          Seconda categoria 
 
 
                      Incarichi - max. punti 5 
 
    Incarichi  speciali  che  presuppongono  particolare   competenza
giuridico-economica e risultino affidati con formale provvedimento da
amministrazioni pubbliche  o  da  organismi  U.E.  e  internazionali.
Punteggio come nella tabella di seguito riportata. 
    

        =====================================================
        |           Incarico            |     Punteggio     |
        +===============================+===================+
        |Commissario prefettizio o sub- |1 per ciascun      |
        |commissario prefettizio per la |incarico, max 2    |
        |gestione di ente locale        |punti              |
        +-------------------------------+-------------------+
        |Componente di commissione      |                   |
        |tributaria e/o della Corte di  |0,80 per anno, max |
        |giustizia tributaria           |2,40 punti         |
        +-------------------------------+-------------------+
        |Magistrato onorario nell'ambito|                   |
        |della magistratura ordinaria di|                   |
        |primo grado (es. giudice di    |                   |
        |pace, viceprocuratore onorario,|0,60 per anno, max |
        |giudice onorario di tribunale) |3 punti            |
        +-------------------------------+-------------------+
        |          Incarichi affidati da P.A.               |
        +-------------------------------+-------------------+
        |Incarico di segretario comunale|0,20 per anno, max |
        |di livello non dirigenziale    |1 punto            |
        +-------------------------------+-------------------+
        |Incarico di funzioni           |                   |
        |dirigenziali generali presso   |0,50 per anno, max |
        |una pubblica amministrazione   |2 punti            |
        +-------------------------------+-------------------+
        |Incarichi affidati da organismi|1,00 per anno, max |
        |U.E. e internazionali          |2 punti            |
        +-------------------------------+-------------------+
        |Incarico di funzioni           |                   |
        |dirigenziali non generali      |                   |
        |presso una pubblica            |0,20 per anno, max |
        |amministrazione                |2 punti            |
        +-------------------------------+-------------------+
        |Incarico di preposizione a     |                   |
        |strutture non dirigenziali o di|                   |
        |titolarita' di posizione       |                   |
        |organizzativa presso una       |0,10 per anno max  |
        |pubblica amministrazione       |0,50 punti         |
        +-------------------------------+-------------------+
        |Componente di consigli di      |                   |
        |amministrazione di enti e      |                   |
        |societa' pubbliche o a         |0,10 per anno max  |
        |partecipazione pubblica        |0,50 punti         |
        +-------------------------------+-------------------+
        |Revisore contabile/ curatore   |                   |
        |fallimentare/ componente di    |                   |
        |collegio dei revisori o        |0,50 per incarico  |
        |collegio sindacale             |annuale max 3 punti|
        +-------------------------------+-------------------+
    
 
                           Terza categoria 
 
 
                  Titoli di cultura - max. punti 20 
 
A) Voto di laurea e media aritmetica esami: 
    

   ===============================================================
   |       Voto di laurea            |      Media esami *        |
   +=======================+=========+=================+=========+
   |fino a 99/110          |p. 0,00  |fino a 26/30     |p. 0,00  |
   +-----------------------+---------+-----------------+---------+
   |100-105/110            |p. 2,00  |27-29/30         |p. 2,00  |
   +-----------------------+---------+-----------------+---------+
   |106-107/110            |p. 5,00  |30/30            |p. 4,00  |
   +-----------------------+---------+-----------------+---------+
   |108-109/110            |p. 6,00  |                 |         |
   +-----------------------+---------+-----------------+---------+
   |110/110                |p. 7,00  |                 |         |
   +-----------------------+---------+-----------------+---------+
   |110/110 e lode         |p. 8,00  |                 |         |
   +-----------------------+---------+-----------------+---------+
    
    *Le eventuali frazioni  di  punto  da  0,51  saranno  arrotondate
all'unita' superiore a fini valutativi 
B) Altre lauree conseguite in Universita' italiane o riconosciute: 
    1. Per ogni diploma di laurea di durata  almeno  quadriennale  in
scienze   politiche,    scienze    economico    aziendali,    scienza
dell'economia,  scienza  dell'amministrazione   o   equipollenti   ed
equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009: 
      punti 0,00 (fino a 99); 
      punti 1,00 (da 100 a 105); 
      punti 3,00 (da 106 a 109); 
      punti 4,00 (110); 
      punti 5,00 (110 con lode). 
    2. Per le lauree di  primo  livello  (con  esclusione  di  quelle
propedeutiche  alla  specialistica/magistrale  gia'  dichiarata)   in
scienze dell'economia e della gestione aziendale, scienze economiche,
scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, scienze politiche
e delle relazioni internazionali, e statistica: punti 0,50; 
C)  Attivita'  di  docenza  universitaria  in   materie   giuridiche,
politico-economiche, amministrative ovvero statistico-attuariali,  in
corso di laurea, master o dottorato, di durata almeno semestrale  con
non meno di trenta ore (certificato  con  contratto  e  CFU)  se  non
utilizzata come categoria di partecipazione: 
    per ogni attivita' di docenza (30 ore svolte a  semestre):  punti
1,00 fino ad un massimo di punti 5. 
    (con esclusione dei  professori  e  ricercatori  che  partecipano
utilizzando tale categoria). 
D)  Titoli  conseguiti  in  corsi  di  specializzazione   o   master,
conseguiti    presso    Universita',    in    materie     giuridiche,
politico-economiche, amministrative ovvero statistico-attuariali, con
esame finale: 
    dottorato di ricerca: punti 8,00; 
    assegnisti di ricerca: 
      a) punti 4,00 (se contratto annuale); 
      b) punti 5,00 (se contratto biennale); 
      c) punti 6,00 (se contratto triennale); 
    specializzazione: 
      a) punti 1,00 (se contratto annuale); 
      b) punti 2,00 (se contratto biennale); 
      c) punti 3,00 (se contratto triennale); 
    master di secondo livello: 
      a) punti 3,00 (se annuale); 
      b) punti 4,00 (se biennale); 
      c) punti 5,00 (se triennale); 
    master di primo livello: punti 3,00. 
E) Borsisti presso Universita': 
    punti 1,00 per ciascuna assegnazione, fino ad un massimo di punti
2,00. 
F) Abilitazione all'insegnamento in materie  giuridico-economiche  in
Istituti d'istruzione secondaria superiore  (se  non  utilizzato  per
l'ammissione al concorso): 
    punti 1,50. 
G) Concorsi, per esame, in magistratura, procuratore o avvocato dello
Stato, notaio (con esclusione degli appartenenti a tali categorie): 
    vincitore: punti 6,00; 
    idoneita': punti 4,00. 
H) Concorsi, per esami, o corso concorso per l'accesso alla qualifica
dirigenziale dello Stato e degli enti pubblici  (con  esclusione  del
concorso  di  accesso  all'attuale  qualifica   dirigenziale   presso
l'amministrazione  di  appartenenza  ove  si   partecipi   per   tale
categoria): 
    vincitore: punti 1,50; 
    idoneita': punti 0,75. 
I) Concorsi, per esami, di accesso alle ex carriere  direttive  dello
Stato e degli enti pubblici per i quali sia richiesta  la  laurea  in
giurisprudenza, scienze politiche, scienze economiche, amministrative
ovvero  scienze  statistiche  e  attuariali   o   equipollenti   (con
esclusione del concorso di  accesso  all'amministrazione  di  attuale
appartenenza), fino ad un massimo di punti 4,00: 
    vincitore: punti 1,00; 
    idoneita': punti 0,50. 
J) Abilitazione  all'esercizio  della  professione  forense  (se  non
utilizzato per l'ammissione al concorso): 
    punti 3,00. 
K)   Abilitazione   scientifica   nazionale   (A.S.N.)   in   materie
giuridico-economiche  (se  non   utilizzato   per   l'ammissione   al
concorso): 
    prima fascia: punti 5,00; 
    seconda fascia: punti 3,00. 
L)  Abilitazione   all'esercizio   della   professione   di   dottore
commercialista: 
    punti 3,00. 
M) Abilitazione per avvocato patrocinante dinanzi  alle  Magistrature
superiori: 
    punti 2,00. 
N) Iscrizione nel registro dei revisori contabili: 
    punti 2,00. 
O) Concorsi per  l'accesso  ai  ruoli  dell'Universita'  nei  settori
disciplinari  giuridico,  economico,   amministrativo,   politico   e
statistico-attuariale (con esclusione dei  candidati  appartenenti  a
tale categoria): 
    vincitore - prof. ordinario: punti 6,00; idoneo: 3,00; 
    vincitore - prof. associato: punti 4,00; idoneo: 2,00; 
    vincitore - ricercatore: punti 3,00; idoneo: 1,50. 
P)  Conoscenza  certificata  ed  in  corso  di  validita'  (da   enti
certificatori delle competenze  in  lingua  straniera  del  personale
scolastico, riconosciute dal competente Ministero) di una lingua  tra
quelle indicate  nel  programma  d'esame,  almeno  di  livello  B  di
riferimento europeo, diversa da quelle su cui si sostengono la  prova
obbligatoria e quella facoltativa: 
    punti 1,00 per ogni lingua fino a un massimo di punti 2,00. 
 
                          Quarta categoria 
 
 
             Studi elaborati e pubblicati - max. punti 5 
 
    La valutazione verra' effettuata discrezionalmente  in  relazione
alla validita' di ciascun lavoro nelle materie giuridiche, politiche,
amministrative, economiche, statistiche e attuariali. 
    Nella valutazione si terra' conto: 
      della pertinenza con l'attivita' istituzionale della Corte; 
      della sede editoriale  della  pubblicazione  o  della  qualita'
scientifica della rivista (Fascia A secondo classificazione ANVUR); 
      della   struttura   compilativa   o   originale   del   lavoro,
dell'apparato  bibliografico   e   del   numero   complessivo   delle
pubblicazioni. Il candidato non potra' produrre piu' di cinque lavori
e dovra'  indicare  espressamente,  in  caso  di  opera  collettanea,
l'apporto al medesimo riferibile, all'uopo  menzionando  le  relative
pagine. 
    Non   sara'   possibile   richiedere   il   trasferimento   delle
pubblicazioni, gia' esibite ed allegate in sede di domanda per  altro
concorso. 
    I punteggi verranno attribuiti secondo la seguente tabella 
    

      =========================================================
      |   Pubblicazioni scientifiche massimo cinque punti     |
      +===========================+===========================+
      |                           |Fino ad un massimo di punti|
      |Pubblicazioni scientifiche |per ciascuna pubblicazione |
      +---------------------------+---------------------------+
      |                           |fino a 3 punti per ciascuna|
      |        Monografie         |        monografia         |
      +---------------------------+---------------------------+
      |   contributi su volumi    |fino a 2 punti per ciascun |
      |        collettanei        |        contributo         |
      +---------------------------+---------------------------+
      |                           |fino a 1 punto per ciascun |
      |    articoli su riviste    |         articolo          |
      +---------------------------+---------------------------+
      |                           |   fino a 0,50 punti per   |
      |      note a sentenza      | ciascuna nota a sentenza  |
      +---------------------------+---------------------------+