Concorso per MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

CONCORSO

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia CONCORSO
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 59 del 04-08-2023
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO (Scad. 11-11-2023) Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2023 ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: CAMPANIA
Provincia: NAPOLI
Comune: NAPOLI
Data di inserimento: 04-08-2023
Data Scadenza bando 11-11-2023
Condividi

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO (Scad. 11-11-2023)

Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2023

 
                    IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Visti:  il  regio  decreto-legge  27  novembre  1933,  n.   1578,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio  1934,  n.  36,
relativo all'ordinamento delle  professioni  di  avvocato;  il  regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e  di
attuazione del predetto; il decreto legislativo del Capo  provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme  sulle  tasse
da  corrispondersi  all'Erario  per  la  partecipazione  agli   esami
forensi, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 21 dicembre 1990, art. 2, lettera b);  la  legge  27  giugno
1988, n. 242,  recante  modifiche  alla  disciplina  degli  esami  di
procuratore  legale;  la  legge  20  aprile  1989,  n.  142,  recante
modifiche alla disciplina degli esami  di  procuratore  legale  e  di
avvocato; il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile  1990,
n. 101, recante il regolamento  relativo  alla  pratica  forense  per
l'ammissione dell'esame di procuratore legale; la legge  24  febbraio
1997, n. 27, relativa alla  soppressione  dell'albo  dei  procuratori
legali e recante norme in  materia  di  esercizio  della  professione
forense; il decreto-legge 21 maggio 2003,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante  modifiche
urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla  professione
forense; il decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 marzo 2012,  n.  27,  recante  modifica
della  durata  del   tirocinio   per   l'accesso   alle   professioni
regolamentate; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nonche' l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
in materia  di  documentazione  amministrativa;  il  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  4
aprile 2012, n. 35, recante disposizioni per  la  composizione  della
commissione per l'esame  di  avvocato;  il  decreto  ministeriale  16
settembre  2014,  recante  la  determinazione  delle   modalita'   di
versamento dei contributi per la partecipazione ai  concorsi  indetti
dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 1, commi da  600  a
603, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la legge 31 dicembre 2012,
n.  247,  recante  la   nuova   disciplina   dell'ordinamento   della
professione forense, nonche' l'art. 8, comma 4-ter, del decreto-legge
29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n.
14, recante la proroga della disciplina transitoria  per  l'esame  di
abilitazione all'esercizio della professione di avvocato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale  per
la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione  e   nei   procedimenti   giudiziari   e   successive
modificazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    Visti la legge 5 febbraio 1992, n. 104, la legge 8 ottobre  2010,
n. 170 e l'accordo del 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano recante «Indicazioni per la  diagnosi  e
la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)»; 
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visti il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  il  decreto
legislativo 26  agosto  2016,  n.  179,  il  decreto  legislativo  13
dicembre 2017, n. 217 e il  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120; 
    Visto il decreto-legge 13 marzo  2021,  n.  31,  recante  «misure
urgenti  in  materia  di  svolgimento   dell'esame   di   Stato   per
l'abilitazione all'esercizio della professione  di  avvocato  durante
l'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19»,    convertito,    con
modificazioni, nella legge 15 aprile 2021, n. 50; 
    Visto l'art. 4-quater del decreto-legge 10 maggio  2023,  n.  51,
introdotto dalla legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87; 
    Ritenuta la necessita' di indire, per l'anno  2023,  la  sessione
dell'esame  di   Stato   per   l'abilitazione   all'esercizio   della
professione forense presso le sedi delle Corti di appello di  Ancona,
Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania,
Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli,
Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria,  Roma,  Salerno,  Torino,
Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione  distaccata  di  Bolzano
della Corte di appello di Trento; 
    Considerata, inoltre, la necessita'  di  fornire  le  indicazioni
relative alla data di inizio delle prove, alle modalita' di sorteggio
per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicita'  delle  sedute
di esame, nonche'  alle  modalita'  di  comunicazione  delle  materie
scelte dal candidato per la prova scritta e la prova orale; 
    Rilevato  che  con  il  medesimo  decreto-legge  viene   altresi'
demandata al decreto del  Ministro  della  giustizia  che  indice  la
sessione d'esame  per  il  2023  la  disciplina  delle  modalita'  di
utilizzo di strumenti compensativi per le difficolta' di lettura,  di
scrittura e di calcolo, nonche' la possibilita' di  usufruire  di  un
prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove,  da
parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Indizione dell'esame 
 
    1. E' indetta per l'anno 2023 la sessione dell'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso le sedi
di Corti di appello di  Ancona,  Bari,  Bologna,  Brescia,  Cagliari,
Caltanissetta,  Campobasso,  Catania,  Catanzaro,  Firenze,   Genova,
L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia,  Potenza,
Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento,  Trieste,  Venezia  e
presso la Sezione distaccata di Bolzano della  Corte  di  appello  di
Trento. 
                               Art. 2 
 
                         Oggetto dell'esame 
 
    1. L'esame di Stato si articola in una prova  scritta  e  in  una
prova orale. 
    2. La prova scritta viene svolta sui temi formulati dal Ministero
della giustizia e ha ad oggetto la redazione di un  atto  giudiziario
che  postuli  conoscenze  di  diritto  sostanziale   e   di   diritto
processuale, su un quesito proposto in materia scelta  dal  candidato
tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo. 
    3. Il candidato sceglie la materia predisponendo uno  degli  atti
giudiziari dettati dal presidente della commissione d'esame. 
    4. Per lo svolgimento della prova scritta  sono  assegnate  sette
ore dal momento della dettatura del tema. 
    5. La prova orale e' pubblica, si svolge a  non  meno  di  trenta
giorni di distanza dal  deposito  dell'elenco  degli  ammessi  presso
ciascuna Corte di appello ed e' articolata in tre fasi. 
    6. La prima fase ha ad oggetto l'esame e la  discussione  di  una
questione pratico-applicativa, nella  forma  della  soluzione  di  un
caso, che postuli conoscenze di  diritto  sostanziale  e  di  diritto
processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato  tra
il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo.  Si
applica, in quanto compatibile, l'art. 2 del decreto-legge  13  marzo
2021, n. 31. 
    7. La seconda fase verte sulla discussione di brevi questioni che
dimostrino le capacita' argomentative  e  di  analisi  giuridica  del
candidato  relative  a  tre  materie   scelte   preventivamente   dal
candidato, di cui  una  di  diritto  processuale,  tra  le  seguenti:
diritto  civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo,  diritto
processuale civile e diritto processuale penale. 
    8. La terza  fase  riguarda  la  dimostrazione  della  conoscenza
dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato. 
    9.  Trovano   applicazione,   in   quanto   compatibili   e   non
espressamente derogate, le norme previgenti dettate dal regio decreto
22 gennaio 1934, n. 37 per lo svolgimento  delle  prove  scritte,  da
riferirsi all'unica prova  scritta,  e  della  prova  orale,  nonche'
quelle contenute nel decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31. 
                               Art. 3 
 
                 Domanda di partecipazione all'esame 
 
    1. La domanda di partecipazione all'esame deve essere inviata per
via telematica, con le modalita' indicate ai successivi numeri da 3 a
10, dal 3 ottobre 2023 all'11 novembre 2023. 
    2. Per l'ammissione all'esame il candidato e' tenuto al pagamento
di complessivi euro 78,91, utilizzando  la  procedura  di  iscrizione
all'esame, ove nell'apposita sezione saranno presenti due istanze  di
pagamento digitale da assolvere tramite  la  piattaforma  PagoPA.  La
prima istanza di pagamento e' composta dalla tassa  di  euro  12,91 e
dal contributo spese di euro  50,00,  per  un  totale  di  62,91,  la
seconda istanza riguarda il pagamento dell'imposta di bollo  di  euro
16,00. Il mancato pagamento entro la data di scadenza  della  domanda
di partecipazione comporta l'esclusione dalla procedura. 
    3. Il candidato deve collegarsi al sito  internet  del  Ministero
della giustizia, «www.giustizia.it», alla  voce  «Strumenti/Concorsi,
esami,  assunzioni»  ed   effettuare   la   relativa   registrazione,
utilizzando unicamente l'autenticazione SPID di secondo  livello,  la
Carta di identita' elettronica (CIE) o la Carta nazionale dei servizi
(CNS). 
    4. Il candidato  dovra'  inserire  nella  sezione  anagrafica  le
informazioni che lo riguardano,  indicando  altresi'  la  casella  di
posta elettronica  personale  dove  ricevera'  le  comunicazioni.  Il
candidato e' tenuto ad  aggiornare  tempestivamente  i  dati  che  lo
riguardano nel caso  si  manifestino  variazioni  rispetto  a  quelli
comunicati,  procedendo  all'aggiornamento  della  propria  identita'
digitale  (SPID,  CIE  o  CNS)  e,  successivamente,  accedendo  alla
procedura per la modifica dei dati anagrafici e la verifica dei nuovi
dati. 
    5. La domanda di partecipazione deve essere  inviata  utilizzando
l'apposita procedura informatica, resa disponibile dal 3 ottobre 2023
per la ricezione delle domande; il candidato a seguito di accesso con
le  proprie  credenziali  SPID,  CIE  o  CNS,  verra'  guidato  dalla
procedura informatica all'accettazione dei dati per la privacy  e  il
trattamento dati e per la compilazione della  domanda  e,  dopo  aver
registrato in modo permanente i dati, procedera' prima  al  pagamento
delle posizioni  debitorie  (PagoPA)  e,  successivamente,  all'invio
della  domanda.  Al  termine  della   procedura   di   invio   verra'
visualizzata una pagina di risposta che contiene il  collegamento  al
file, in formato .pdf, «domanda di partecipazione». Per  la  corretta
compilazione occorre seguire le indicazioni contenute nella  maschera
di  inserimento  delle  informazioni   richieste   dal   modulo.   In
particolare, nel form e' necessario selezionare la Corte  di  appello
cui e' diretta la domanda, da  individuarsi  ai  sensi  dell'art.  45
della legge 31 dicembre 2012, n.  247.  Il  candidato  deve  altresi'
indicare  il  Consiglio  dell'ordine  degli  avvocati,   tra   quelli
ricompresi nel distretto della Corte di appello  cui  e'  diretta  la
domanda, che ha  certificato,  ovvero  certifichera',  il  compimento
della pratica forense. 
    6. Con  la  presentazione  della  domanda  il  candidato  esprime
l'opzione per le materie di esame prescelte per la prova orale, tanto
con riferimento alla prima, che alla seconda fase, di cui all'art. 2,
commi 6 e 7, del presente bando. 
    7. Ai sensi dell'art. 19, comma 4,  del  regio  decreto-legge  27
novembre 1933, n. 1578, possono presentare la domanda  di  ammissione
all'esame  di  abilitazione   esclusivamente   coloro   che   abbiano
completato la prescritta pratica professionale  entro  il  giorno  10
novembre 2023. 
    8. Il candidato che, alla data di  presentazione  della  domanda,
non abbia ancora completato  la  pratica  professionale,  ma  intenda
completarla entro  il  giorno  10  novembre  2023,  deve  dichiararlo
nell'apposito campo visualizzato nel form della domanda. 
    9. Il candidato dovra' procedere alla  corretta  compilazione  di
tutti i dati richiesti, quindi procedere al pagamento delle  relative
pendenze e inviare la domanda di partecipazione tramite  il  processo
guidato dell'applicazione. All'indirizzo di casella posta elettronica
ricevera' la notifica di presa in carico della domanda. Nella propria
area riservata il candidato  avra'  visione  delle  domande  inviate,
dello stato dei pagamenti dovuti e  della  relativa  ricevuta,  delle
convocazioni  alle  prove,  degli   esiti   delle   prove   e   della
certificazione di presenza. Per ogni domanda inviata  sara'  presente
il relativo pdf della domanda e il codice a barre identificativo.  In
assenza del codice identificativo la domanda verra'  considerata  non
inviata.  Il  candidato  e'   tenuto   al   salvataggio,   stampa   e
conservazione del pdf della  domanda  e  del  codice  identificativo,
quest'ultimo da presentare nelle  fasi  successive  la  presentazione
della domanda. 
    10. Per  tutte  le  finalita'  dell'esame  (esemplificativamente:
condizioni di ammissione, dati dal candidato,  scelta  delle  materie
sulle quali sostenere le prove  orali)  e'  valida  l'ultima  domanda
spedita per via telematica. Nel caso in cui il candidato, prima della
scadenza del bando, modifichi la propria domanda  non  e'  tenuto  al
pagamento di una ulteriore imposta di bollo. 
    11. La procedura di invio della domanda  deve  essere  completata
entro il termine di scadenza del bando. La domanda si intende inviata
quando  il  sistema  genera  la   ricevuta   contenente   il   codice
identificativo e il codice a barre, che e' messa a  disposizione  del
candidato nella propria area riservata. In  assenza  di  ricevuta  la
domanda si considera come non inviata. 
    12. In caso di piu'  invii  telematici,  l'Ufficio  prendera'  in
considerazione la  domanda  inviata  per  ultima.  Allo  scadere  dei
termini, il sistema informatico non permettera'  piu'  l'invio  della
domanda. 
    13.  Tutte  le  informazioni  inerenti  le  diverse  fasi   della
procedura di esame  sono  reperibili  accedendo  all'area  riservata.
L'accesso ha  valore  di  comunicazione.  Le  Corti  di  appello  non
risponderanno  a  quesiti  dei  candidati  relativi  a   informazioni
presenti nell'area riservata. 
                               Art. 4 
 
                     Data di inizio delle prove 
 
    1. La prova scritta per  l'esame  di  abilitazione  all'esercizio
della professione di avvocato  per  la  sessione  2023  si  svolgera'
presso le sedi indicate nell'art. 1 dalle ore nove antimeridiane  del
giorno 12 dicembre 2023. 
                               Art. 5 
 
Modalita' di sorteggio e abbinamento delle  sedi  per  le  correzioni
                         della prova scritta 
 
    1. La commissione centrale, entro  il  termine  di  dieci  giorni
dalla data  di  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande, procede ad abbinare mediante sorteggio le Corti di  appello,
assegnando  ogni  Corte  che  dovra'  correggere  gli  elaborati  dei
candidati a quelle della sede della prova di esame  di  cui  all'art.
45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.  Entro  lo  stesso
termine la commissione  centrale  comunica  l'esito  dell'abbinamento
alle Corti d'appello. 
    2.  Il  sorteggio  e  il  conseguente  abbinamento  tra  le  sedi
avvengono all'interno delle seguenti fasce, contenenti  sedi  con  un
numero tendenzialmente omogeneo di candidati: 
      fascia A (Corti di appello di Roma, Napoli e Milano); 
      fascia B (Corti di  appello  di  Bologna,  Catanzaro,  Palermo,
Venezia); 
      fascia C (Corti di appello di  Bari,  Catania,  Lecce,  Torino,
Salerno e Firenze); 
      fascia  D  (Corti  di  appello  di  Brescia,  Genova,   Ancona,
Cagliari, L'Aquila, Messina, Reggio Calabria); 
      fascia  E  (Corti  di  appello  di  Caltanissetta,  Campobasso,
Perugia, Potenza, Trento e Trieste). 
                               Art. 6 
 
     Svolgimento dell'esame nella Provincia autonoma di Bolzano 
 
    1. I cittadini della Provincia di Bolzano hanno facolta' di usare
la lingua tedesca nelle prove di esame  che  si  terranno  presso  la
sezione distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento. 
                               Art. 7 
 
                    Svolgimento della prova orale 
 
    1.  Entro  dieci  giorni  dalla  comunicazione  dell'elenco   dei
candidati idonei, trasmesso a  cura  delle  varie  Corti  di  appello
abbinate, il Presidente di ciascuna Corte di appello che esaminera' i
candidati procede al sorteggio delle sottocommissioni  dinnanzi  alle
quali ogni candidato dovra' sostenere la  prova  orale,  estraendo  a
sorte  la  lettera  dell'alfabeto  che   determinera'   l'ordine   di
svolgimento della prova, mediante  l'applicativo  gestionale  fornito
dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati. 
    2. Completate le operazioni  di  sorteggio,  le  sottocommissioni
procedono con la predisposizione dei calendari di esame. 
    3. Al termine della fase di sorteggio e della predisposizione dei
calendari verra' inserito nell'area personale di ogni  candidato,  di
cui all'art. 3, il dato relativo al luogo, alla  data  e  all'ora  di
svolgimento della prova di esame, almeno trenta  giorni  prima  della
data stabilita. Il relativo inserimento vale a tutti gli effetti come
comunicazione nei confronti del candidato ai sensi dell'art. 4, comma
5, del decreto-legge n. 13 marzo 2021, n. 31. 
                               Art. 8 
 
  Pubblicita' delle sedute di esame e svolgimento della prova orale 
 
    1. La prova orale e'  sostenuta  dinnanzi  alla  sottocommissione
insediata presso la sede di cui all'art. 45, comma 3, della legge  31
dicembre 2012, n. 247, e puo' svolgersi anche  con  le  modalita'  di
collegamento della commissione da remoto, ai sensi dell'art. 4, comma
2 e 3, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31. 
    2. La determinazione in ordine  all'eventuale  svolgimento  della
prova orale con collegamento da remoto e' rimessa alle valutazioni di
carattere  organizzativo  dettate  da  ogni   Presidente   di   Corte
d'appello. 
    3. La pubblicita' delle sedute di esame, anche nel caso in cui le
stesse si svolgano con modalita' di collegamento della commissione da
remoto, e' garantita mediante l'accesso e la  permanenza  nei  locali
all'uopo adibiti dei candidati e  di  altri  soggetti,  nel  rispetto
delle prescrizioni e delle  modalita'  di  accesso  e  permanenza  ai
locali   disciplinati   dalle   disposizioni   impartite   dal   Capo
dell'Ufficio giudiziario ove si svolge  la  prova  e  dal  presidente
della commissione. 
    4. L'accesso del pubblico nell'aula e' consentito, in ogni  caso,
esclusivamente  dall'inizio  della  discussione  della   prima   fase
dell'esame. 
    5.  E'  sempre  consentita  la  partecipazione  degli   ispettori
nominati con decreto del Ministro della giustizia. 
    6. Il candidato deve presentarsi presso la  sede  di  svolgimento
dell'esame orale quindici minuti prima dell'orario di convocazione  e
puo' portare con se' una penna di propria dotazione. 
    7. Nel caso di svolgimento della prova con collegamento da remoto
l'aula virtuale in cui si svolge la prova orale a distanza e' gestita
dal Presidente della commissione o da altro membro suo delegato. 
    8. All'orario previsto per l'inizio della seduta,  il  Presidente
apre l'aula virtuale per le discussioni. 
    9. Durante lo svolgimento della  discussione  il  candidato  deve
mantenere attivi il microfono e la telecamera; nel  corso  dell'esame
non  puo'  essere  utilizzata  la  messaggistica   istantanea   della
riunione. 
    10. Al termine della  discussione,  i  membri  della  commissione
abbandonano l'aula virtuale usata per l'esame e si ritirano in Camera
di consiglio, utilizzando una diversa aula virtuale per  decidere  il
voto da attribuire al candidato.  All'esito  della  deliberazione,  i
commissari si ricollegano all'aula virtuale usata per la  discussione
e comunicano l'esito della prova. 
    11. Nel caso di svolgimento  dell'esame  orale  in  presenza,  al
termine della discussione la  commissione  si  ritira  in  Camera  di
consiglio e, all'esito della deliberazione, comunica al candidato  il
risultato della prova. 
                               Art. 9 
 
                      Durata della prova orale 
 
    1. Fermo restando quanto previsto dall'art.  2,  comma  4,  primo
periodo del decreto-legge 13 marzo 2021, n.  31,  l'effettiva  durata
complessiva  della  prova  orale  deve   essere   determinata   dalla
sottocommissione secondo criteri di ragionevolezza ed equita'. 
                               Art. 10 
 
                      Valutazione dei candidati 
 
    1. Per la valutazione della prova scritta ogni  componente  della
sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito. Alla prova
orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito un  punteggio  di
almeno 18 punti. 
    2. Per la valutazione della prova  orale  ogni  componente  della
sottocommissione  d'esame  dispone  di  dieci  punti  di  merito  per
ciascuna delle materie di cui ai commi 6,  7  e  8  dell'art.  2  del
presente bando. 
    3. Sono giudicati idonei i candidati che  ottengono  nella  prova
orale un punteggio  complessivo  non  inferiore  a  105  punti  e  un
punteggio non inferiore a 18 punti in  ciascuna  materia  di  cui  al
comma precedente. 
                               Art. 11 
 
Candidati con disabilita'  e  candidati  con  disturbi  specifici  di
                         apprendimento - DSA 
 
    1. I candidati con  disabilita'  devono  indicare  nella  domanda
l'ausilio  necessario,  nonche'  l'eventuale  necessita'   di   tempi
aggiuntivi, producendo la relativa documentazione  sanitaria.  Per  i
predetti candidati la commissione  provvede  ai  sensi  dell'art.  20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
    2. I candidati con disturbi specifici  dell'apprendimento  (DSA),
come definiti dall'art. 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, possono
produrre, in  allegato  alla  domanda  di  ammissione  all'esame,  la
relativa diagnosi, rilasciata ai sensi dell'art. 3,  comma  1,  della
legge 8 ottobre 2010, n. 170 e dell'accordo del 25  luglio  2012  tra
Governo, regioni e province autonome  di  Trento  e  Bolzano  recante
«Indicazioni  per  la  diagnosi  e  la  certificazione  dei  disturbi
specifici  di  apprendimento  (DSA)»,  e  possono  richiedere,  anche
cumulativamente, gli strumenti compensativi e/o  i  tempi  aggiuntivi
indicati  nei  commi  seguenti,  sempre  che  rispondano  a   proprie
necessita', opportunamente documentate. 
    3. Per la prova scritta il candidato con DSA puo' chiedere: 
      a) tempi aggiuntivi per la svolgimento della prova; 
      b) l'assegnazione, ai  fini  dell'assistenza  nella  lettura  e
nella scrittura, di un incaricato della commissione. 
    4. Per la prova orale il candidato con DSA puo' chiedere: 
      a) l'applicazione del  30%  di  tempo  aggiuntivo  per  l'esame
preliminare del quesito; 
      b) l'assegnazione, ai  fini  dell'assistenza  nella  lettura  e
nella scrittura, di un incaricato della  commissione,  al  quale,  in
particolare, e'  demandata,  nel  corso  dell'esame  preliminare  del
quesito, la lettura dei codici e la trascrizione, sui fogli  messi  a
disposizione, del quesito dettato dalla  commissione,  nonche'  degli
appunti e dello schema elaborati dal candidato, in preparazione della
successiva discussione orale; 
      c) la possibilita' di poter consultare una copia di stampa  del
quesito dettato dalla commissione; 
      d) la possibilita' di ricorrere all'uso di un  computer  dotato
di un programma di videoscrittura e non connesso ad internet, messo a
disposizione dalla competente Corte d'appello, per la redazione degli
appunti e dello schema relativi all'esame preliminare del quesito, in
preparazione della successiva discussione orale. 
    4. Il candidato con DSA puo', inoltre, chiedere di  sostenere  la
prova  orale  nell'ultimo  giorno   previsto   dal   calendario   per
l'effettuazione delle prove orali da parte di tutti i candidati. 
    5. L'adozione delle misure di cui al terzo,  al  quarto  comma  e
quinto comma e' stabilita dalla  commissione  d'esame,  sulla  scorta
della documentazione presentata, almeno quindici giorni  prima  dello
svolgimento delle prove, dandone comunicazione al candidato  a  mezzo
email entro i successivi tre giorni. 
    6. Le istanze motivate da situazioni sopravvenute  alla  scadenza
del  termine  per  la  presentazione  delle  domande   sono   rivolte
direttamente alla commissione esaminatrice  e  regolate,  per  quanto
compatibili, dalle disposizioni di cui ai commi precedenti. 
                               Art. 12 
 
             Commissione e sottocommissioni esaminatrici 
 
    1.  Con  successivi  decreti  ministeriali  saranno  nominate  la
commissione e le sottocommissioni esaminatrici di cui all'art.  1-bis
del decreto-legge 21 maggio 2003, n.  112,  convertito  in  legge  18
luglio 2003, n. 180, all'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 47 della  legge
31 dicembre 2012, n. 247, all'art. 83  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito in  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  nonche'
all'art. 3 del decreto-legge 13 marzo  2021,  n.  31,  convertito  in
legge 15 aprile 2021, n. 50. 
                               Art. 13 
 
                            Pubblicazione 
 
    1. Il presente decreto e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 2 agosto 2023 
 
                                                  Il Ministro: Nordio