Concorso per 1 dirigente di seconda fascia (calabria) CORTE DEI CONTI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 39 del 23-05-2023
Sintesi: CORTE DEI CONTI CONCORSO (Scad. 22-06-2023) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia, area informatica, per le esigenze della sede centrale. ...
Ente: CORTE DEI CONTI
Regione: CALABRIA
Provincia: COSENZA
Comune: TRENTA
Data di inserimento: 23-05-2023
Data Scadenza bando 22-06-2023
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CORTE DEI CONTI

CONCORSO (Scad. 22-06-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia, area informatica, per le esigenze della sede centrale.

 
 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, che approva il testo unico delle  disposizioni  concernenti  lo
Statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni
ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686 «norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni  sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  concernente  «norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni»; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale ed  i  diritti  delle  persone  portatrici  di
handicap; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  dei
cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti  di  lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»,  e  in  particolare  l'art.  1,
comma 1, lettera a); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante «norme sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni e modalita' di svolgimento dei concorsi e  successive
integrazioni e modificazioni»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  «Misure  urgenti  per  lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili; 
    Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio  1999  del  Dipartimento
della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445  «Testo  unico  e  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in  materia  di  documentazione  amministrativa»,  come
modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12  novembre  2011,  n.
183; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed  integrazioni
ed in particolare l'art. 28 in materia di accesso alla  qualifica  di
dirigente di seconda fascia; 
    Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante  disposizioni  per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile  2004,
n. 108, sull'istituzione, l'organizzazione  e  il  funzionamento  del
ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato,  anche  ad
ordinamento autonomo; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  24  settembre
2004, n. 272 che, in applicazione dell'art. 28, comma 5, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disciplina le modalita' di accesso
alla qualifica di dirigente e, in particolare, gli articoli 3 e 21; 
    Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  «Codice
dell'amministrazione digitale» e le successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, codice delle
pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6  della  legge
28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, «Regolamento recante disciplina  in  materia  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, ed in particolare, l'art.  66  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9  luglio  2009,  «Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e
lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 in materia di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il regolamento per  l'organizzazione  ed  il  funzionamento
degli  uffici  amministrativi  e  degli  altri  uffici  con   compiti
strumentali e di supporto alle attribuzioni  della  Corte  dei  conti
(deliberazione n. 1/DEL/2010)  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
S.O. 27 gennaio 2010, n. 21, come  modificato  con  deliberazione  n.
1/DEL/2011 in Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2011, n. 153; 
    Vista la dotazione  organica  del  personale  dirigenziale  della
Corte dei conti di cui alla tabella 2, allegata al citato regolamento
n. 1/DEL/2010; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n.  183,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato»,  ed  in
particolare l'art. 4, comma 45; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo»; 
    Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  «Riordino
della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Visto il regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione  e
semplificazione delle disposizioni in materia  di  prevenzione  della
corruzione, pubblicita'  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro  2016/2018  del
personale dirigente dell'Area funzioni centrali,  sottoscritto  il  9
marzo 2020; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  16
aprile 2018, n. 78, «Regolamento che stabilisce i  titoli  valutabili
nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente  e
il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi  dell'art.
3, comma 2-bis,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
settembre 2004, n. 272, per quanto applicabile alla Corte dei conti. 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
aprile 2018, n. 80, «Regolamento recante l'individuazione,  ai  sensi
dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16  aprile  2013,  n.  70,  delle  scuole  di  specializzazione   che
rilasciano  i  diplomi  di   specializzazione   che   consentono   la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di  dirigente
della seconda fascia»; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
dicembre 2022, di autorizzazione a bandire e ad  assumere  in  favore
della Corte dei conti, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 11 del 14 gennaio 2023; 
    Ravvisata la necessita'  di  indire  un  concorso  pubblico,  per
esami, ad un posto di dirigente di seconda fascia, area  informatica,
nel ruolo della Corte dei conti. 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed  esami,  ad  un
posto di dirigente di seconda fascia,  area  informatica,  nel  ruolo
della Corte dei conti. 
                               Art. 2 
 
 
                   Requisiti minimi di ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al presente concorso e' richiesto il possesso
dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        LM-18 Informatica, LM-25 Ingegneria  dell'automazione,  LM-26
Ingegneria della sicurezza, LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni,
LM-29 Ingegneria  elettronica,  LM-31  Ingegneria  gestionale,  LM-32
Ingegneria   informatica,   LM-40   Matematica,    LM-66    Sicurezza
informatica, ovvero laurea specialistica (LS) ex decreto ministeriale
n. 509/1999 ovvero diploma di laurea (DL) conseguito con  ordinamento
previgente al decreto ministeriale n. 509/1999, equiparati  ai  sensi
del   decreto   interministeriale   del   9   luglio   2009   recante
«Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio  ordinamento,  lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree  magistrali  (LM)
ex decreto n. 270/2004, ai  fini  della  partecipazione  ai  pubblici
concorsi». 
    In caso di possesso di laurea di secondo  livello,  magistrale  o
specialistica, che presupponga come requisito di accesso  una  laurea
di primo livello,  nella  domanda  di  partecipazione  dovra'  essere
indicato anche il codice e la  denominazione  della  relativa  laurea
triennale (L); 
      d) trovarsi in una delle seguenti posizioni: 
        a.  dipendenti  di  ruolo  delle  pubbliche  amministrazioni,
muniti di uno dei titoli di studio indicati al comma 1,  che  abbiano
compiuto almeno cinque  anni  di  servizio  o,  se  in  possesso  del
dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione nelle  materie
attinenti ai titoli di studio previsti per  l'ammissione,  conseguito
presso le scuole di specializzazione,  individuate  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n.  80,  almeno
tre anni di servizio, svolti in posizioni  funzionali  per  l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del dottorato di  ricerca  o  del
diploma di laurea. Per i dipendenti delle  amministrazioni  pubbliche
reclutati  a  seguito  di  corso-concorso  per  ricoprire   posizioni
funzionali per l'accesso alle quali  e'  richiesto  il  possesso  del
diploma di laurea, il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni; 
        b. soggetti in possesso della qualifica di dirigente in  enti
e strutture  pubbliche  non  ricomprese  nel  campo  di  applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
muniti dei titoli di studio indicati al comma 1, che  abbiano  svolto
per almeno due anni le funzioni dirigenziali; 
        c. coloro che  abbiano  ricoperto  incarichi  dirigenziali  o
equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non  inferiore
a cinque anni, purche' muniti dei titoli di studio indicati al  comma
1; 
        d.  i  cittadini  italiani,  forniti  dei  titoli  di  studio
indicati al comma 1, che abbiano maturato, con servizio  continuativo
per almeno quattro anni  presso  enti  od  organismi  internazionali,
esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali  per  l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea; 
      e) idoneita' allo svolgimento delle mansioni relative al  posto
da ricoprire. L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita
medica di controllo i vincitori del concorso; 
      f) qualita' morali e condotta incensurabili; 
      g) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per  i
cittadini soggetti a tale obbligo; 
      h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero licenziati o dichiarati decaduti da altro  impiego
statale, ai sensi della vigente normativa, per  averlo  conseguito  a
seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da  nullita'
insanabile e, comunque, con mezzi  fraudolenti,  ai  sensi  dell'art.
127, primo comma, lettera d),  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3  e
ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e  dei  contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  relativi  al  personale  dei  vari
comparti; 
      i) non aver riportato condanne penali con sentenza  passata  in
giudicato per reati che costituiscono un  impedimento  all'assunzione
presso una pubblica amministrazione; 
    2. I requisiti di cui al comma 1  devono  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3, comma 1. 
    3. I candidati in possesso dei titoli di studio di cui  al  comma
1,  rilasciati  da  un  Paese  dell'Unione  europea  sono  ammessi  a
partecipare ove gli stessi siano stati  equiparati  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art.  38,  comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui  il
titolo conseguito  all'estero  sia  stato  riconosciuto  equivalente,
il/la candidato/a dovra'  dimostrare  l'equivalenza  stessa  mediante
l'indicazione degli  estremi  del  provvedimento  che  la  riconosce.
Qualora l'equivalenza del  titolo  straniero  non  sia  stata  ancora
dichiarata, il/la candidato/a sara' ammesso/a con riserva alle  prove
di concorso, purche' sia stata attivata la procedura per l'emanazione
della determina di cui all'art. 38, comma 3, del decreto  legislativo
n. 165 del 30 marzo 2001. In questo  caso  il/la  candidato/a  dovra'
dimostrare l'avvio della procedura  indicando  gli  estremi  relativi
all'avvenuta presentazione  della  richiesta  di  riconoscimento.  La
modulistica e  la  documentazione  necessaria  per  la  richiesta  di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica
www.funzionepubblica.gov.it 
    4.  L'Amministrazione  si   riserva   di   provvedere   d'ufficio
all'accertamento dei requisiti minimi di  ammissione,  nonche'  delle
eventuali cause di risoluzione dei precedenti  rapporti  di  pubblico
impiego. 
                               Art. 3 
 
 
       Termine e modalita' per la presentazione delle domande 
 
 
    1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non  oltre
le  ore  17,00  del  trentesimo  giorno  successivo  alla   data   di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; nel caso
in cui la scadenza coincida con un  giorno  festivo,  il  termine  si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
    2.  La  domanda  di   partecipazione   deve   essere   presentata
esclusivamente per  via  telematica,  identificandosi  attraverso  il
sistema pubblico di identita' digitale (SPID) livello 2. Chi ne fosse
sprovvisto puo' richiederlo secondo le procedure  indicate  nel  sito
www.spid.gov.it 
    3. Per la presentazione della domanda i candidati  devono  essere
in possesso di un indirizzo di posta  elettronica  certificata  (Pec)
personalmente intestato, devono registrarsi al Portale concorsi della
Corte       dei       conti,        disponibile        all'indirizzo:
https://concorsi.corteconti.it e seguire la procedura  ivi  indicata,
selezionando il concorso «Con. DIRIGENTE INFORMATICO» e compilando la
domanda di partecipazione mediante il format on-line. 
    4. Sono irricevibili domande  di  partecipazione  presentate  con
modalita' diverse da quelle indicate nel presente articolo o oltre il
termine indicato al comma 1. 
    5. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso al
portale di cui al comma 3, in prossimita' della scadenza del  termine
di cui al comma 1 e tenuto  anche  conto  del  tempo  necessario  per
completare l'iter  di  compilazione  del  modulo,  di  pagamento  del
contributo di ammissione e di invio della domanda di  partecipazione,
si  raccomanda  di  trasmettere  per  tempo  la  propria  candidatura
mediante l'apposito applicativo. 
    6. In caso di prolungata  e  significativa  indisponibilita'  del
sistema informativo, l'Amministrazione  si  riserva  di  informare  i
candidati, al ripristino  della  funzionalita',  circa  le  eventuali
determinazioni adottate al riguardo, mediante avviso  pubblicato  sul
portale di cui al comma 3. 
    7. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per  la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta  indicazione  del
recapito Pec da parte dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito  Pec,  ne'  per  eventuali
disguidi telematici. 
    8. Le richieste  di  chiarimenti  e  di  assistenza  tecnica  dei
candidati,  volte  a  risolvere  le  difficolta'   incontrate   nella
presentazione della domanda per via telematica mediante il Portale di
cui  al  comma  3,  potranno  essere  inoltrate  esclusivamente  agli
indirizzi e-mail indicati nel Portale medesimo. 
    9. I candidati provvedono ad  eseguire,  entro  e  non  oltre  il
termine indicato al comma 1,  il  versamento  di  euro  15,00,  quale
contributo   per   le   spese    relative    all'organizzazione    ed
all'espletamento del concorso, unicamente tramite il sistema  PagoPA,
attivandolo direttamente nel corso della  procedura  di  compilazione
della domanda. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile. 
    10. Qualora  il/la  candidato/a  compili  piu'  volte  il  format
on-line, si tiene conto unicamente dell'ultima  domanda  inviata  nei
termini. 
    11.  La  data  di  presentazione  telematica  della  domanda   di
partecipazione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico
che, allo scadere del termine utile per  la  sua  presentazione,  non
permettera' piu' l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per  la
visione e la stampa della domanda precedentemente inviata. 
                               Art. 4 
 
 
                       Contenuto della domanda 
 
 
    1. Nella domanda di cui  all'art.  3,  i  candidati,  a  pena  di
inammissibilita', devono dichiarare, sotto la propria responsabilita'
e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai
sensi dell'art. 76 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445: 
      a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita; 
      b) il codice fiscale; 
      c) la cittadinanza italiana; 
      d) il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune  e  codice  di
avviamento postale), il domicilio (se diverso dalla residenza); 
      e) il possesso dell'idoneita'  fisica  allo  svolgimento  delle
funzioni cui il concorso si riferisce; 
      f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste stesse; 
      g) la posizione regolare nei confronti del  servizio  di  leva,
per i cittadini soggetti a tale obbligo; 
      h) di non essere stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento, ovvero licenziati o dichiarati decaduti da altro  impiego
statale, ai sensi della vigente normativa, per  averlo  conseguito  a
seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da  nullita'
insanabile e, comunque, con mezzi  fraudolenti,  ai  sensi  dell'art.
127, primo comma, lettera d),  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3  e
ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e  dei  contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  relativi  al  personale  dei  vari
comparti; 
      i) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
e di  non  avere  procedimenti  penali  in  corso  di  cui  si  e'  a
conoscenza, ne' procedimenti  amministrativi  per  l'applicazione  di
misure di sicurezza o di prevenzione,  nonche'  precedenti  penali  a
proprio  carico  iscrivibili  nel  casellario  giudiziale.  In   caso
contrario, devono essere indicate le condanne  (anche  se  sia  stata
concessa  amnistia,  condono,  indulto,  o  perdono  giudiziale),   i
procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando
la  data  del  provvedimento   eventualmente   reso   e   l'autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda  un
eventuale procedimento penale; 
      j)  il  possesso  delle   qualita'   morali   e   di   condotta
incensurabile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      k) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1,
del presente bando, con esplicita  indicazione  dell'Universita'/Ente
presso il quale e' stato conseguito e della  data  di  conseguimento,
ovvero del titolo di studio conseguito all'estero  con  l'indicazione
degli estremi del provvedimento che lo riconosca come equipollente  o
equivalente; 
      l) l'eventuale possesso degli ulteriori titoli di cui  all'art.
11  e  alla  tabella  allegata  al  presente  bando,  con   esplicita
indicazione per ciascuno di essi dell'Universita' o ente  che  lo  ha
rilasciato, della data di conseguimento, nonche'  degli  estremi  del
provvedimento di riconoscimento di equipollenza  o  dichiarazione  di
equivalenza, in caso di titolo di studio conseguito all'estero; 
      m) la posizione rivestita  tra  quelle  elencate  nell'art.  2,
comma 1, lettera d) precisando: 
        se si trova nella  posizione  a.,  la  qualifica  attualmente
rivestita e la  sua  decorrenza,  l'ufficio  e  l'amministrazione  di
appartenenza,  nonche'  l'attuale  sede  di   servizio,   l'eventuale
possesso  del  titolo  di  dottore  di  ricerca  o  del  diploma   di
specializzazione, fornendone  i  relativi  estremi  e  se  sia  stato
reclutato in un'amministrazione statale a seguito di corso-concorso; 
        se si trova nella  posizione  b.,  la  qualifica  attualmente
rivestita e la sua  decorrenza,  l'ufficio,  l'ente  o  la  struttura
pubblica di appartenenza, nonche' l'attuale sede di servizio; 
        se si trova nella posizione c., l'ufficio e l'amministrazione
presso i quali ha  ricoperto  incarichi  dirigenziali  o  equiparati,
nonche' il periodo di servizio prestato nelle suddette funzioni; 
        se  si  trova  nella  posizione  d.,  l'ente  o   l'organismo
internazionale presso il quale  ha  maturato  esperienze  lavorative,
indicando il periodo di servizio,  nonche'  la  posizione  funzionale
nella quale ha svolto il predetto servizio; 
      n)  gli  estremi  di  eventuali  provvedimenti  relativi   alla
concessione di periodi di  aspettativa  autorizzati,  la  durata  dei
periodi stessi, nonche' ogni  altro  provvedimento  interruttivo  del
computo dell'effettivo servizio; tale dichiarazione deve essere  resa
anche se negativa; 
      o)  il  possesso  di  eventuali  titoli  preferenziali   o   di
precedenza  alla  nomina  previsti  dall'art.  5  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
      p) l'eventuale condizione di candidato portatore  di  handicap,
richiedendo l'ausilio e i tempi  aggiuntivi  eventualmente  necessari
per lo  svolgimento  delle  prove.  A  tal  fine  il  candidato  deve
attestare   di   essere   stato   riconosciuto   disabile    mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei
termini previsti dalla legge, ovvero allegare  idonea  certificazione
rilasciata dalla struttura  pubblica  competente;  il  candidato  che
rientri nella deroga di cui al  successivo  art.  7,  comma  2,  deve
produrre la  certificazione  di  una  struttura  sanitaria  pubblica,
attestante la percentuale di invalidita' posseduta; 
      q) l'eventuale condizione  di  candidato  affetto  da  disturbi
specifici di apprendimento, ai sensi degli articoli 5 della  legge  8
ottobre 2010, n. 170, e 3 del decreto-legge 9  giugno  2021,  n.  80,
convertito  in  legge  6  agosto  2021,  n.  113,  facendo  esplicita
richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o
dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della  propria  necessita'
che  deve  essere  opportunamente  documentata  ed  esplicitata   con
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale  dell'ASL
di riferimento o da equivalente struttura pubblica; 
      r) di aver versato il contributo stabilito dall'art.  3,  comma
9, del presente bando; 
      s) di rilasciare il consenso al trattamento dei dati  personali
per le finalita' e con le modalita' di  cui  al  regolamento  europeo
(UE)n. 2016/679 del 27 aprile  2016  e  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196. 
    2. Il  candidato,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, autocertifica, ai sensi degli  articoli  46  e  47  del
citato decreto, il possesso  dei  requisiti  previsti  dal  bando  di
concorso. 
    3. L' amministrazione si riserva, in ogni momento,  di  accertare
la veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati  come  previsto
dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445. 
    4. Tutti i  candidati  devono  dichiarare,  altresi',  di  essere
disposti, in caso di nomina, a prestare servizio nella sede di  prima
destinazione per un periodo non inferiore a  cinque  anni,  ai  sensi
dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165. 
                               Art. 5 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Sono esclusi i candidati che: 
      a) hanno  fatto  pervenire  la  domanda  di  partecipazione  al
concorso oltre il termine previsto dall'art. 3, comma 1; 
      b) hanno prodotto  domanda  con  modalita'  diverse  da  quelle
indicate nell'art. 3; 
      c) risultano privi dei requisiti minimi di ammissione richiesti
dall'art. 2; 
      d) non si presentano alle prove,  per  qualsiasi  causa,  o  si
presentano in ritardo o privi di documento di riconoscimento in corso
di validita'. 
      e) non hanno provveduto al  pagamento  del  contributo  per  le
spese relative all'organizzazione ed  all'espletamento  del  concorso
secondo i termini e la modalita' prescritte dall'art. 3, comma 9. 
    2. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione
dal concorso con provvedimento motivato. 
    3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti  i
candidati  sono  ammessi  a  partecipare  con  riserva   alle   prove
concorsuali. 
                               Art. 6 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione  esaminatrice  del  concorso  e'  nominata  con
successivo decreto dal segretario generale della Corte  dei  conti  e
composta  secondo  quanto  stabilito  dall'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. 
    2. La Commissione esaminatrice puo' essere  integrata  da  uno  o
piu' componenti esperti nella lingua straniera oggetto del concorso. 
    3. Almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  della  predetta
Commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art.  57,  lettera
a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                               Art. 7 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    1.  Qualora  il  numero  delle  domande  sia  superiore  a   100,
l'Amministrazione  si   riserva   di   espletare   prove   selettive,
consistenti in una  serie  di  quesiti  a  risposta  multipla,  nelle
materie oggetto delle prove scritte. 
    2.  Sono  esonerati  dalla   prova   preselettiva   i   candidati
diversamente abili con percentuale di invalidita'  pari  o  superiore
all'ottanta per cento, in base all'art. 20, comma 2-bis, della  legge
5 febbraio 1992, n. 104. 
    3.  Con  avviso,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -  n.  49
del 30 giugno 2023 sara' reso noto  il  diario  delle  prove  scritte
ovvero dell'eventuale prova preselettiva, comprensivo di giorno, ora,
sede e modalita' di svolgimento. Tale pubblicazione avra'  valore  di
notifica  a  tutti  gli  effetti.  I  candidati  che   non   ricevono
comunicazione di esclusione dal concorso sono  tenuti  a  presentarsi
per sostenere le prove preselettive secondo le indicazioni  contenute
in detto avviso, muniti di documento di riconoscimento  in  corso  di
validita'. 
    4. La  prova  preselettiva  consiste  nella  somministrazione  di
quaranta quesiti, vertenti sulle discipline  previste  per  le  prove
scritte, da risolvere nel tempo massimo di sessanta  minuti.  Ciascun
quesito  consiste  in  una  domanda  seguita  da   quattro   risposte
alternative, delle quali solo una e' esatta. Nell'avviso  di  cui  al
comma 3 sono fornite  ulteriori  istruzioni  circa  le  modalita'  di
svolgimento, anche mediante strumentazione e procedure  informatiche,
della prova preselettiva. Nel  medesimo  avviso  sono  determinati  i
punteggi delle risposte fornite dai candidati in relazione ai quesiti
somministrati; 
    5. L'Amministrazione puo' avvalersi,  per  la  predisposizione  e
formulazione  dei  quesiti,  nonche'   per   l'organizzazione   della
preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati operanti  nel
settore  della  selezione  delle  risorse   umane.   La   Commissione
esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti. 
    6. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
prima dello svolgimento della prova. 
    7.  Nel  giorno  fissato   per   lo   svolgimento   della   prova
preselettiva, la Commissione procedera' all'estrazione  dei  quiz  da
somministrare  ai  candidati.  Ove  la  prova  preselettiva   dovesse
articolarsi   su   piu'   giornate,   la    Commissione    procedera'
all'estrazione dei quiz all'inizio di ciascuna sessione d'esame. 
    8.  Durante  la  prova  preselettiva  i  candidati  non   possono
introdurre  nella  sede  di  esame   carta   da   scrivere,   appunti
manoscritti,  libri,  dizionari,  testi  di   legge,   pubblicazioni,
telefoni  cellulari  e   altri   dispositivi   mobili   idonei   alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati,  ne'  possono  comunicare
tra  di  loro.  In  caso  di  violazione  di  tali  disposizioni   la
commissione  esaminatrice   delibera   l'immediata   esclusione   dal
concorso. 
    9.  La  correzione  della  prova  preselettiva  viene  effettuata
attraverso procedimenti automatizzati/  informatizzati  di  carattere
anonimo. 
    10. All'esito della preselezione, sono  ammessi  a  sostenere  le
prove scritte un numero di candidati pari a cinquanta volte il numero
dei posti messi a concorso. Sono comunque  ammessi  i  candidati  che
abbiano conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato  utile
ai fini dell'ammissione alle prove scritte. 
    11. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le  prove  scritte
e' pubblicato sul  sito  istituzionale,  alla  voce  «Amministrazione
trasparente - bandi di concorso». Tale  pubblicazione  ha  valore  di
notifica a tutti gli  effetti  ai  fini  dell'ammissione  alle  prove
scritte. 
    12. Il punteggio  della  prova  preselettiva  non  concorre  alla
determinazione del punteggio complessivo di cui all'art. 12. 
                               Art. 8 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami consistono in due prove scritte e in una prova orale
e vertono sulle materie indicate negli articoli 9 e 10. 
    2.  La  Commissione  esaminatrice  stabilisce  preventivamente  i
criteri e le modalita' di  valutazione  delle  prove  concorsuali  da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da
attribuire alle singole prove. 
                               Art. 9 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. La prima prova scritta, della durata di sei ore,  consiste  in
un elaborato relativo alla definizione complessiva  di  uno  scenario
tecnico-organizzativo nell'ambito della realizzazione,  conduzione  e
gestione dei sistemi informativi della pubblica  amministrazione.  La
prova e' diretta ad accertare le capacita' manageriali del  candidato
nell'organizzazione di strutture informatiche di tipo  complesso  con
particolare     riferimento,     oltre     che      agli      aspetti
tecnico-organizzativi,  alla  gestione  delle  risorse  umane,  delle
risorse finanziarie e della comunicazione. 
    2. La seconda prova scritta, della durata di tre ore, consiste in
una serie di quesiti a risposta sintetica, di  natura  progettuale  e
manageriale, volti ad accertare sia la cultura generale  nel  settore
informatico, sia la capacita'  nella  pianificazione,  progettazione,
realizzazione  e  conduzione  di   progetti   complessi   in   ambito
informatico, con particolare riferimento al settore pubblico. 
    3. Entrambe le prove hanno riferimento alle seguenti materie: 
      a) architettura, progettazione e gestione di un Data Lake; 
      b) metodi di analisi, presentazione e previsione delle tendenze
fondamentali individuabili in grandi flussi di dati (Big  Data),  con
particolare   riferimento   agli   strumenti    software    necessari
all'elaborazione; 
      c) Machine Learning, Text Mining, Natural Language Processing; 
      d) architetture, progettazione e gestione di un data warehouse;
sistemi di Data Mining e di Business Intelligence; 
      e)  progettazione  e  dimensionamento   di   infrastrutture   e
architetture ICT, con particolare riferimento al  cloud  computing  e
alle strategie di migrazione in cloud dei servizi IT; 
      f) architetture, dimensionamento e gestione delle  reti  e  dei
sistemi di comunicazione; 
      g) scelta e valutazione di piattaforme per la gestione di  dati
e   documenti,   la   collaborazione   aziendale   avanzata   e    la
videoconferenza; 
      h) metodologie e strumenti di project management; 
      i)   piano   triennale   per   l'informatica   nella   pubblica
amministrazione; 
      j) piattaforme  abilitanti,  metodologie  e  strumenti  per  la
realizzazione dei servizi digitali della P.A.; 
      k) ingegneria del software, pratiche di modellazione,  sviluppo
e misurazione del software; 
      l) tecniche, metodologie e strumenti di  protezione  dei  dati,
delle infrastrutture e delle identita' digitali; 
      m) tecniche e metodi di dematerializzazione e  digitalizzazione
dei processi di business; 
      n) Metodi di organizzazione e gestione delle attivita' relative
all'IT Service Management, con  particolare  riferimento  alle  linee
guida ITIL. 
    4. La  Commissione  esaminatrice  puo'  stabilire  che  le  prove
scritte abbiano durata inferiore a quella stabilita nei commi 1 e  2,
con determinazione  da  pubblicarsi,  prima  dell'espletamento  delle
prove, sul sito  istituzionale  della  Corte  dei  conti,  alla  voce
«Amministrazione trasparente - bandi di concorso». Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    5. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e'  fatto  divieto
di  introdurre  nell'aula  di  esame  e  di  avvalersi  di   telefoni
cellulari, calcolatrici, apparecchi informatici (ad  esempio  orologi
smart watch  o  tablet),  strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di
informazioni  od  alla  trasmissione  di  dati,  supporti   cartacei,
pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e  genere,  nonche'  di
comunicare  tra  loro.  E'  fatto,  altresi',  assoluto  divieto   di
introdurre ed usare nell'aula d'esame codici giuridici  contenenti  i
testi di legge commentati con la dottrina e/o la  giurisprudenza.  In
caso di violazione, la Commissione esaminatrice delibera  l'immediata
esclusione dal concorso. 
    6. E' ammesso alla prova orale il candidato che  abbia  riportato
in ciascuna prova scritta un punteggio minimo di 80/100. 
    7.  L'elenco  dei  candidati  ammessi  alla  prova  orale   sara'
pubblicato  sul  sito  istituzionale,  alla   voce   «Amministrazione
trasparente - bandi di concorso». Tale  pubblicazione  ha  valore  di
notifica a tutti gli  effetti  ai  fini  dell'ammissione  alla  prova
orale. 
    8. Al candidato  ammesso  alla  prova  orale  vengono  comunicati
tramite Pec il punteggio riportato in ciascuna prova scritta  nonche'
la data e il luogo di svolgimento della prova orale, con preavviso di
almeno venti giorni. 
                               Art. 10 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. La prova orale consiste in un  colloquio  diretto  a  valutare
l'attitudine   del   candidato   all'espletamento   delle    funzioni
dirigenziali, con riguardo alla sua  professionalita',  capacita'  ed
alla sua preparazione nelle  materie  oggetto  delle  prove  scritte,
nonche' in quelle di seguito elencate: 
      a) nozioni di diritto pubblico, con particolare  riguardo  alle
funzioni della Corte dei conti; 
      b) normativa sull'ordinamento  del  personale  alle  dipendenze
della  pubblica  amministrazione  con  particolare   riferimento   ai
diritti, doveri e responsabilita' dei dirigenti; 
      c)  legislazione  in  materia  di  informatica  pubblica,   con
particolare  riferimento  al  Codice  dell'amministrazione   digitale
(CAD); 
      d) disciplina normativa in tema di  performance  e  trasparenza
amministrativa; 
      e) conoscenza approfondita della lingua inglese. 
    2.  Nell'ambito  della  prova  orale,  al  fine  di  valutare  la
conoscenza da parte del candidato della lingua inglese a  un  livello
avanzato e'  prevista  la  lettura,  la  traduzione  di  testi  e  la
conversazione. 
    3. La Commissione, prima dell'inizio di ciascuna  sessione  della
prova orale, determina i quesiti da porre ai  singoli  candidati  per
ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato con estrazione a sorte. 
    4. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la Commissione  esaminatrice  forma  l'elenco  dei  candidati
esaminati, con l'indicazione del voto  da  ciascuno  riportato,  che,
sottoscritto dal Presidente e dal segretario  della  Commissione,  e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 
    5. Per sostenere la prova i candidati devono essere muniti di  un
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  tra  quelli
previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. 
    6. La Commissione esaminatrice puo' stabilire, con determinazione
da  pubblicarsi  prima  dell'inizio  della  prova  orale   sul   sito
istituzionale della  Corte  dei  conti,  alla  voce  «Amministrazione
trasparente - bandi  di  concorso»,  che  la  stessa  sia  svolta  in
videoconferenza, attraverso l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e
digitali, garantendo comunque l'adozione di  soluzioni  tecniche  che
assicurino  la  pubblicita'  della  stessa,   l'identificazione   dei
partecipanti, nonche' la sicurezza  delle  comunicazioni  e  la  loro
tracciabilita'. 
    7. La prova orale si intende superata se i candidati ottengono il
voto di almeno 80/100. 
                               Art. 11 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    1.  Nell'allegato  prospetto,  costituente  parte  integrante   e
sostanziale del presente bando, sono individuati i titoli oggetto  di
valutazione ed i punteggi ad essi attribuibili. 
                               Art. 12 
 
 
                              Punteggio 
 
 
    1. La Commissione dispone, complessivamente, di 350 punti,  cosi'
ripartiti: 
      a) da un minimo di 80 fino  a  un  massimo  di  100  punti  per
ciascuna delle prove scritte; 
      b) da un minimo di 80 a un massimo di 100 punti  per  la  prova
orale; 
      c) fino a un massimo di 50 punti per i titoli. 
    2. Il punteggio finale da  attribuire  al  candidato  al  termine
delle prove concorsuali e' determinato sommando i voti  riportati  in
ciascuna delle due prove scritte, il voto riportato nella prova orale
ed il punteggio attribuito ai titoli. 
                               Art. 13 
 
 
               Presentazione dei titoli di preferenza 
 
 
    1. Entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti  dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto con esito  positivo
la prova orale, i candidati che abbiano  superato  le  prove  d'esame
devono      presentare      a      mezzo      Pec      all'indirizzo:
sg.servizio.accessi.mobilita.dotazioniorganiche@corteconticert.it  la
documentazione in carta semplice attestante il possesso di  eventuali
titoli di preferenza o di precedenza di cui all'art. 5, comma 4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    2. I  suddetti  titoli  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.  I
titoli non espressamente dichiarati nella domanda  di  partecipazione
al concorso  non  saranno  presi  in  considerazione  ai  fini  della
formazione della graduatoria dei vincitori. 
                               Art. 14 
 
 
                             Graduatoria 
 
 
    1. Espletate le prove del concorso, la  Commissione  esaminatrice
forma la graduatoria di merito, sulla base dei punteggi attribuiti ai
sensi dell'art. 12. 
    2. Il segretario generale della Corte dei conti, riconosciuta  la
regolarita' del procedimento,  approva  con  decreto  la  graduatoria
finale  e  dichiara  il  vincitore  del  concorso,  sotto  condizione
dell'accertamento  del  possesso   dei   requisiti   prescritti   per
l'ammissione all'impiego, tra i candidati utilmente  collocati  nella
graduatoria  di  merito  e,  a  parita'  di  merito,  dei  titoli  di
preferenza di  cui  all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    3. l provvedimento di cui al  comma  2  e'  pubblicato  sul  sito
istituzionale  della  Corte  dei  conti  -  sezione   Amministrazione
trasparente -, oltre che sul portale della Corte  dei  conti  di  cui
all'art. 3, comma 3, del presente bando.  Di  tale  pubblicazione  e'
data  notizia  mediante  avviso  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
                               Art. 15 
 
 
                      Assunzione del vincitore 
 
 
    1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale
di lavoro, ai fini dell'assunzione vengono  acquisite  d'ufficio,  ai
sensi dell'art.  43,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le  informazioni  oggetto  delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate  dai  candidati  nella  domanda,
nonche' i dati e i documenti  richiesti  dall'art.  2  del  bando  in
possesso delle pubbliche amministrazioni. 
    2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e'  invitato  a
stipulare un contratto  individuale  di  lavoro,  a  tempo  pieno  ed
indeterminato, per l'assunzione nel ruolo di  dirigente  della  Corte
dei conti, ai  sensi  della  normativa  vigente.  Il  vincitore  che,
sebbene regolarmente  invitato,  senza  giustificato  motivo  non  si
presenti  nel  giorno  fissato  per  la  stipula  del  contratto,  e'
dichiarato decaduto dall'assunzione. 
    3. Il vincitore del concorso assunto in  servizio,  anteriormente
al  conferimento  del  primo  incarico  dirigenziale,  e'  tenuto   a
frequentare, ai sensi dell'art. 6 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 272/2004, un ciclo di attivita' formative,  organizzato
dalla  Scuola  nazionale  dell'amministrazione.  Il   vincitore   del
concorso e' soggetto ad un periodo di prova di sei  mesi  sulla  base
delle vigenti disposizioni contrattuali. Decorso il periodo di  prova
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto,  l'interessato  e'
confermato in ruolo dalla data di assunzione in servizio. 
    4. Puo' essere esonerato dal periodo di prova il dirigente che lo
abbia gia' superato nella stessa  qualifica,  presso  altra  pubblica
amministrazione. 
    5.  L'assunzione  in  servizio  del  vincitore  del  concorso  e'
subordinata alle condizioni richieste dalla normativa vigente. 
                               Art. 16 
 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
 
    1. Fino a quando  la  procedura  concorsuale  non  sia  conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti  che  riguardino  direttamente  il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 
    2. L'Amministrazione puo' disporre il  differimento  al  fine  di
assicurare la riservatezza dei lavori della  Commissione,  la  tutela
dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali. 
                               Art. 17 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Titolare del trattamento dei dati personali, ex  art.  26  del
regolamento (UE) 2016/679 e' la Corte dei conti. 
    2.  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  ex  art.  28   del
regolamento (UE) 2016/679, in relazione alla fase della presentazione
in via telematica delle domande, e' Deda Next S.r.l. (gia'  Dedagroup
Public Services S.r.l.), sulla base di  atto  di  designazione  della
Corte dei conti del 16 febbraio 2021 accettato  da  Dedagroup  Public
Services S.r.l. (ora Deda Next S.r.l.) in data 15 febbraio 2021 (atto
protocollato in entrata alla Corte  dei  conti  con  n.  484  del  16
febbraio 2021). 
    3. La presentazione della domanda di partecipazione  al  concorso
comporta il trattamento dei dati personali  ai  fini  della  gestione
della  procedura  concorsuale,  nel  rispetto  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del  27  aprile  2016
«relativo alla protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE  «Regolamento  generale
sulla protezione dei dati» (di seguito regolamento). 
    4. I dati personali oggetto del trattamento  verranno  utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare,  i  dati  saranno  trattati  per  finalita'  connesse  e
strumentali allo svolgimento della procedura  concorsuale  e  per  la
formazione di eventuali ulteriori atti alla  stessa  connessi,  anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi  e  limiti  necessari
per perseguire tali finalita'. 
    5. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  anche  ai  fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione da detta procedura. 
    6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle
persone   preposte   alla   procedura   di   selezione    individuate
dall'Amministrazione nell'ambito della procedura medesima. 
    7.  Si  fa  presente  che  in  occasione  delle   operazioni   di
trattamento dei dati personali le amministrazioni  possono  venire  a
conoscenza di dati che il regolamento generale sulla  protezione  dei
dati definisce «categorie particolari di dati personali» (art. 9), in
quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno  stato  di
salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e  per
le sole finalita' previste connesse alla procedura o  previste  dalla
legge. 
    8. Ai sensi e per gli effetti  del  regolamento  gli  interessati
hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti,  l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione  del  trattamento  che  li  riguarda  o  di  opporsi   al
trattamento (articoli 15 e ss. del regolamento). 
    9. Qualora l'interessato ritenga  che  il  trattamento  dei  dati
personali, avvenga in violazione di quanto previsto  dal  regolamento
ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art.
77 del regolamento stesso, o di adire le opportune  sedi  giudiziarie
(art. 79 del regolamento). 
    10. Il titolare  del  trattamento  indica  i  contatti  al  quale
l'interessato  puo'  rivolgersi  per  esercitare  i   diritti   sopra
indicati: Corte dei conti,  che  ha  sede  in  Roma  (Italia),  viale
Giuseppe  Mazzini  n.  105  -  00195  (tel.:  (+39)  06.38761;   Pec:
ufficio.gabinetto@corteconticert.it) 
    11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il  responsabile
della  protezione  dei  dati  per  tutte  le  questioni  relative  al
trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro  diritti
derivanti dal regolamento. 
    12. In relazione all'espletamento della procedura concorsuale, il
punto di contatto con il responsabile della protezione  dei  dati  e'
rappresentato  dall'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata:
responsabile.protezione.dati@corteconticert.it 
    13.  Tale  punto  di  contatto  concerne  le  sole  problematiche
inerenti al trattamento dei dati personali e  non  l'andamento  della
procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela. 
                               Art. 18 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  bando
valgono, ove applicabili, le disposizioni legislative vigenti. 
    2.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  di  ricorrere  a  diverse
modalita' di svolgimento  della  prova  preselettiva  e  delle  prove
d'esame,  in  coerenza  con  le  disposizioni  previste  in   seguito
all'eventuale insorgenza di un'emergenza di sanita' pubblica. 
    3. Il presente decreto e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  e
sul sito istituzionale della Corte dei conti, sezione Amministrazione
trasparente. 
    4. Dal giorno di pubblicazione del  presente  bando  di  concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative  secondo  la  normativa
vigente. 
      Roma, 19 maggio 2023 
 
                                        Il Segretario generale: Massi 
                                                             Allegato 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico