Concorso per MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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CONCORSO

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Tipologia CONCORSO
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 8 del 31-01-2023
Sintesi: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI CONCORSO (Scad. 21-07-2023) Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - anno 2023. ...
Ente: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Regione: SARDEGNA
Provincia: SASSARI
Comune: SASSARI
Data di inserimento: 31-01-2023
Data Scadenza bando 21-07-2023
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CONCORSO (Scad. 21-07-2023)

Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - anno 2023.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
        dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali 
 
    Vista la legge  11  gennaio  1979,  n.  12,  recante  «Norme  per
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  «Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n.  137,  «Regolamento   recante   la   riforma   degli   ordinamenti
professionali, a norma dell'art. 3, comma  5,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  14
febbraio 2014, n. 121, «Regolamento di organizzazione  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali» e il decreto del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali del 4 novembre 2014,  di  attuazione
del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    Visto l'art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,
recante «Disposizioni per la razionalizzazione e  la  semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre  2014,  n.  183»  e  successive
modificazioni, che prevede l'istituzione, ai sensi dell'art.  8,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di un'Agenzia  unica  per
le ispezioni del lavoro; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
data 23 febbraio 2016, recante:  «Disposizioni  per  l'organizzazione
delle risorse umane e strumentali per il  funzionamento  dell'Agenzia
unica per le ispezioni del lavoro»; 
    Visto altresi' il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
maggio 2016, n. 109, «Regolamento recante approvazione dello  Statuto
dell'Ispettorato nazionale del lavoro»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
giugno 2021, n. 140, recante il «Regolamento concernente modifiche al
regolamento di  organizzazione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali»  (nella   Gazzetta   Ufficiale   della Repubblica
italiana n. 241 dell'8 ottobre 2021); 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  29
dicembre 2021, con il quale e' stato conferito  al  dott.  Romolo  de
Camillis, a decorrere dal 1° gennaio  2022,  l'incarico  di  titolare
della Direzione generale dei rapporti di  lavoro  e  delle  relazioni
industriali; 
    Acquisito  il  concerto  con  i  Ministeri  della   giustizia   e
dell'universita' e della ricerca in sede  di  Conferenza  di  servizi
indetta, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del
1990, per il giorno 20 dicembre 2022, per l'approvazione del presente
decreto contenente, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma,  della  legge
n. 12 del 1979, le modalita' e i programmi degli esami di  Stato  per
l'abilitazione all'esercizio  della  professione  di  consulente  del
lavoro, per l'anno 2023; 
    Tenuto conto, altresi', che alla predetta Conferenza  di  servizi
del  20  dicembre  2022  ha  partecipato  anche   il   rappresentante
dell'Ispettorato nazionale  del  lavoro,  al  fine  di  garantire  la
necessaria collaborazione degli Ispettorati territoriali  individuati
come sede d'esame per il regolare  funzionamento  delle  commissioni,
nonche' gli adempimenti conseguenti allo svolgimento delle prove,  in
ottemperanza a quanto previsto  nella  convenzione  del  28  dicembre
2021, stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e l'Ispettorato nazionale del lavoro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
        Sessione degli esami di abilitazione per l'anno 2023 
 
    1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 11  gennaio  1979,  n.  12  e
successive modificazioni e' indetta, per  l'anno  2023,  la  sessione
degli  esami  di  Stato  per   l'abilitazione   all'esercizio   della
professione di consulente del lavoro. Le prove d'esame avranno  luogo
presso gli Ispettorati interregionali del lavoro di  Milano  Venezia,
Roma e Napoli, presso gli Ispettorati territoriali di Ancona,  Aosta,
Bari,  Bologna,  Cagliari,  Campobasso,  Firenze,  Genova,  L'Aquila,
Perugia, Potenza, Reggio-Calabria, Torino e Trieste nonche' presso la
Regione Sicilia - Dipartimento regionale  del  lavoro,  dell'impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attivita'  formative  -  e  le
Province autonome di Bolzano - Ufficio tutela sociale del lavoro e di
Trento - Servizio lavoro. 
    2. Al fine di assicurare lo svolgimento  delle  prove  d'esame  a
livello territoriale, il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali si avvale, anche ai sensi della convenzione del  28  dicembre
2021 e dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,
degli uffici territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro,  ove
sono costituite le commissioni esaminatrici. 
    3. I dirigenti degli uffici di cui al  comma  1  provvedono,  con
successivi decreti, alla costituzione delle commissioni  esaminatrici
per l'anno 2023 e assicurano, altresi',  le  procedure  necessarie  a
garantire  lo  svolgimento  degli  esami  secondo   quanto   previsto
dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. 
                               Art. 2 
 
      Contenuti e modalita' di svolgimento delle prove d'esame 
 
    1. L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione  di
consulente del lavoro ha carattere teorico-pratico e  si  compone  di
due prove scritte e di una prova orale. 
    2. Le due  prove  scritte  consistono  nello  svolgimento  di  un
elaborato sulle materie del diritto del lavoro e  della  legislazione
sociale  e  in  una  prova  teorico-pratica  sui  temi  del   diritto
tributario, scelti dalla commissione esaminatrice. 
    3. La prova orale  verte  sulle  seguenti  materie  e  gruppi  di
materie: 
      1) diritto del lavoro; 
      2) legislazione sociale; 
      3)  diritto  tributario  ed   elementi   di   ragioneria,   con
particolare riguardo alla rilevazione del costo  del  lavoro  e  alla
formazione del bilancio; 
      4) elementi di diritto privato, pubblico e penale; 
      5) ordinamento professionale e deontologia. 
    4. Per lo svolgimento di ciascuna delle due  prove  scritte  sono
assegnate al candidato sette ore,  dal  momento  della  dettatura.  I
candidati possono consultare  i  testi  di  legge  non  commentati  e
autorizzati dalla commissione esaminatrice e i dizionari. 
                               Art. 3 
 
                  Data e luogo delle prove d'esame 
 
    1. Le prove scritte avranno inizio alle  ore  8,30  antimeridiane
presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui  all'art.  1,
nei seguenti giorni: 
      5 settembre  2023:  prova  scritta  in  diritto  del  lavoro  e
legislazione sociale; 
      6 settembre 2023: prova teorico-pratica in diritto tributario. 
    2. Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito
internet istituzionale del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it - sezione «Avvisi e bandi» e
dell'Ispettorato     nazionale     del     lavoro      all'indirizzo:
www.ispettorato.gov.it 
    3. Le prove orali si svolgeranno secondo  i  calendari  stabiliti
dalle commissioni  esaminatrici  in  base  al  numero  dei  candidati
ammessi e che saranno  pubblicati  con  il  necessario  anticipo.  La
pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi  alle  prove  orali
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati
ammessi dovranno presentarsi per sostenere la prova orale senza altro
preavviso o invito. 
    4. I candidati dovranno presentarsi alle prove d'esame muniti  di
un valido documento di riconoscimento. 
                               Art. 4 
 
         Domanda di ammissione e requisiti di partecipazione 
 
    1. La domanda di ammissione  all'esame  di  Stato  dovra'  essere
presentata,  a  pena  di  esclusione,  esclusivamente  in   modalita'
telematica. A tal fine, il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali   rende   disponibile   sul   sito   internet   istituzionale
www.lavoro.gov.it la procedura per presentare la domanda  telematica,
secondo il modello allegato al presente decreto. 
    2.  L'accesso  alla  procedura  on-line  avverra'  esclusivamente
tramite le credenziali SPID (Sistema pubblico di identita'  digitale)
o carta di identita' elettronica, che garantiranno anche la firma del
candidato sulla domanda. 
    3. La domanda dovra' essere integralmente compilata e inviata,  a
pena di inammissibilita', entro il 21 luglio 2023.  L'avvenuto  invio
della  domanda,  e  il   relativo   perfezionamento,   e'   attestato
esclusivamente dalla ricevuta telematica che la  piattaforma  on-line
rilascia al termine della procedura. 
    4. Per completare l'invio telematico della domanda, il  candidato
e' tenuto ad eseguire i seguenti pagamenti attraverso la  piattaforma
di pagamento  PagoPA,  attivabile  esclusivamente  all'interno  della
procedura telematica di Cliclavoro  alla  quale  si  accede  mediante
SPID: 
      l'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00); 
      la tassa d'esame di euro  49,58  (quarantanove/58),  dovuta  ai
sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378,  nonche'  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990. 
    5. E' fatta salva la possibilita' per il candidato,  in  caso  di
rettifica o integrazione,  di  presentare,  esclusivamente  entro  la
scadenza del termine di cui al comma 3, una nuova domanda che annulla
e sostituisce la precedente. In questo caso,  il  sistema  telematico
rilascera' una nuova ricevuta.  La  nuova  domanda  non  comporta  il
pagamento della tassa d'esame gia' precedentemente eseguito. 
    6. I candidati possono sostenere l'esame di Stato  esclusivamente
nella regione o nella provincia autonoma di residenza  anagrafica  al
momento della presentazione  della  domanda,  a  pena  di  esclusione
ovvero di nullita' della prova. 
    7. Nella domanda di ammissione il  candidato,  sotto  la  propria
responsabilita', dovra' dichiarare: 
      7.1. 
        a) cognome e nome, luogo e data di nascita; 
        b) residenza anagrafica; 
        c)  recapito   presso   il   quale   desidera   ricevere   le
comunicazioni relative al  concorso,  con  l'esatta  indicazione  del
codice  di  avviamento  postale,  nonche'  il  recapito   telefonico,
l'indirizzo e-mail  e  l'eventuale  indirizzo  di  Posta  elettronica
certificata - PEC. A tal fine il candidato  e'  tenuto  a  comunicare
tempestivamente con la medesima modalita' telematica ogni  variazione
della residenza, del recapito telefonico o dell'indirizzo. 
        L'Amministrazione non assume  alcuna  responsabilita'  per  i
casi di inesatta o incompleta indicazione del recapito da  parte  del
candidato o  di  mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda; 
        d)  di  essere  cittadino  italiano  o   comunitario   ovvero
familiare  di  cittadini  italiani  o  comunitari   non   aventi   la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari  del  diritto  di
soggiorno o del diritto di  soggiorno  permanente,  ovvero  cittadini
stranieri,   ivi   compresi   quelli   beneficiari   di    protezione
internazionale ai sensi dell'art. 2, comma  1,  lettera  a-bis),  del
decreto legislativo n. 251 del  2007,  in  possesso  di  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 
      7.2. 
        di essere in possesso di uno dei seguenti  titoli  di  studio
individuati alla lettera d) dell'art. 3, comma 2, della legge  n.  12
del 1979, cosi' come esplicitati nel parere n. 1540  del  23  ottobre
2012 rilasciato a tal fine dal  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca - Consiglio universitario nazionale (CUN): 
          A. diploma di laurea  quadriennale  in  giurisprudenza,  in
scienze economiche  e  commerciali  o  in  scienze  politiche  ovvero
diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro; 
          B. laurea triennale o laurea  magistrale  (LM)  tra  quelle
appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del  CUN  n.  1540
del  23   ottobre   2012   e   successivi   decreti   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca di definizione di nuove classi: 
          classe L-14: scienze dei servizi giuridici; 
          classe     L-16:     scienze     dell'amministrazione     e
dell'organizzazione; 
          classe  L-18:  scienze  dell'economia  e   della   gestione
aziendale; 
          classe L-33: scienze economiche; 
          classe  L-36:   scienze   politiche   e   delle   relazioni
internazionali. 
          Laurea magistrale appartenente a: 
          classe LM-56: scienze dell'economia; 
          classe LM-62: scienze della politica; 
          classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni; 
          classe LM-77: scienze economico-aziendali; 
          classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza; 
          classe LM/SC-GIUR: scienze giuridiche della sicurezza; 
          C. i titoli di studio  equiparati  a  quelli  di  cui  alla
lettera  B  ai  sensi  dei  decreti  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009; i titoli
di studio  equiparati  ai  sensi  del  decreto  interministeriale  11
novembre 2011, nonche' i titoli del vecchio ordinamento  equipollenti
a quelli di cui alla lettera A; 
          D. oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro
che abbiano gia' ottenuto il riconoscimento di idoneita' del  proprio
titolo di studio da parte del Consiglio universitario  nazionale  cui
abbiano  fatto  specifica  richiesta  o  che,  avendo   ottenuto   il
certificato di compiuta pratica o essendo iscritti  al  registro  dei
praticanti dei consulenti del lavoro entro il 22 gennaio  2013,  data
di pubblicazione del primo bando di recepimento del menzionato parere
del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012, otterranno  il  relativo  parere
ove necessario, nonche' coloro che abbiano  conseguito  i  titoli  di
studio di laurea quadriennale in sociologia e di laurea,  classe  14,
in scienze e tecniche della comunicazione e che abbiano  ottenuto  il
certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al registro  dei
praticanti dei consulenti del lavoro entro la predetta  data  del  22
gennaio 2013; 
          E. i candidati che siano in possesso di un titolo di studio
conseguito  in  uno  Stato  diverso  dall'Italia  dovranno   produrre
attestato di idoneita' ottenuto  in  Italia  da  parte  degli  organi
competenti, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
189 del 2009 per l'accesso al tirocinio; 
      7.3. 
        di essere in possesso  o  di  aver  richiesto  al  competente
consiglio provinciale dei consulenti del  lavoro  il  certificato  di
compimento della  pratica  professionale,  svolta  in  conformita'  a
quanto stabilito dall'art. 8-bis della legge 11 gennaio 1979, n. 12. 
    8. In considerazione della periodicita' annuale della sessione di
esame  per  l'abilitazione   all'esercizio   della   professione   di
consulente del lavoro, i requisiti prescritti,  salvo  quelli  per  i
quali sia data una indicazione diversa alla lettera D) del punto 7.2,
devono essere posseduti  alla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto ovvero alla data di presentazione della domanda di ammissione
agli esami. 
    9.  Il  candidato  dovra',  altresi',  dichiarare  di  essere   a
conoscenza della responsabilita'  penale  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci o contenenti dati non piu' rispondenti a  verita',  ai  sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445 e dell'art. 489 del codice penale. 
    10.  I  candidati  sono  ammessi  agli  esami  con   riserva   di
accertamento  dei  requisiti  dichiarati  da   parte   degli   uffici
competenti alla ricezione delle domande, ai sensi degli articoli 71 e
75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445. 
                               Art. 5 
 
            Ausili ed altre esigenze per le prove d'esame 
 
    1. I candidati con disabilita' possono sostenere le prove con gli
ausili e i tempi aggiuntivi necessari  in  relazione  alla  specifica
disabilita', ai sensi dell'art. 20 della legge 5  febbraio  1992,  n.
104.  Tale  esigenza  deve  essere  rappresentata  nella  domanda  di
ammissione, utilizzando a tal fine il campo «Altre informazioni», con
l'indicazione del tipo di supporto richiesto. 
    2. Alla candidata che necessiti di un periodo  per  allattamento,
potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo  svolgimento  delle
prove, di durata pari al periodo stesso. Tale esigenza dovra'  essere
tempestivamente rappresentata alla commissione esaminatrice. 
                               Art. 6 
 
                      Valutazione dei candidati 
 
    1. Ai fini della valutazione  del  candidato  ciascun  componente
della commissione esaminatrice puo' attribuire fino a dieci punti per
ogni prova scritta e per la prova orale. 
    2. Il punteggio per ciascuna prova scritta e per la  prova  orale
si ottiene dividendo la somma dei punti assegnati al candidato per il
numero dei componenti l'intera commissione esaminatrice. 
    3.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta. 
    4. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno  conseguito  almeno
sei decimi nella prova orale. 
                               Art. 7 
 
                         Disposizioni finali 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme  di  esecuzione  del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato» e successive modificazioni, nonche'  dal  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  «Regolamento
recante   norme   sull'accesso   agli   impieghi   nelle    pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modificazioni. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, nonche' sul  sito  internet  istituzionale
del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  all'indirizzo:
www.lavoro.gov.it 
      Roma, 23 gennaio 2023 
 
                                   Il direttore generale: de Camillis 
                                                             Allegato 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico