Concorso per COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 55 del 12-07-2022
Sintesi: COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CONCORSO (Scad. 11-08-2022) Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di quattromilacentottantanove allievi carabinieri in ferma quadriennale - Anno 2022 - 142° Corso. ...
Ente: COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 12-07-2022
Data Scadenza bando 11-08-2022
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CONCORSO (Scad. 11-08-2022)

Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di quattromilacentottantanove allievi carabinieri in ferma quadriennale - Anno 2022 - 142° Corso.

 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752 recante «Norme di  attuazione  dello  Statuto  speciale  della
Regione Trentino Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574 recante «Norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione  e  nei   procedimenti   giudiziari»   e   successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali  e  relative
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE»  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  28  luglio  2005,   concernente
disposizioni  sui  concorsi  per  l'accesso  al  ruolo  appuntati   e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze armate e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre 2005,  n.  246»  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto l'art. 66, comma 10 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad  assumere,  la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive  modifiche,  previa  richiesta  delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazioni  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare» e, in  particolare,  gli  articoli
636, 703, 706, 707, 708, 783-bis, 973, 2199, nonche' l'art. 2186, che
fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non  regolamentari,
delle   direttive,   delle   istruzioni,   delle   circolari,   delle
determinazioni generali  del  Ministero  della  difesa,  dello  Stato
Maggiore della difesa e degli Stati Maggiori di Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione  e  di  sviluppo,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante
«Direttiva tecnica riguardante l'accertamento  delle  imperfezioni  e
infermita' che sono causa di non idoneita'  al  servizio  militare  e
della direttiva  tecnica  riguardante  i  criteri  per  delineare  il
profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati   idonei   al   servizio
militare»; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  «Modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  172  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  173  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2,  lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132; 
    Vista la legge 30 dicembre 2021, n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2025»; 
    Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal  combinato  disposto  dell'art.
625, comma  1,  del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,
rubricato  «Rapporti  con  l'ordinamento  generale  del  lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e  altri   ordinamenti
speciali», dell'art. 19, comma 1, della legge  4  novembre  2010,  n.
183, rubricato «Specificita'  delle  Forze  armate,  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco»,  dell'art.  51,
comma 8, ultimo periodo,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative»  e
dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
concernente «Personale in regime di diritto pubblico»; 
    Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status  e  delle  funzioni  svolte  dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di  prevedere,  tra
gli altri, il possesso di specifici  requisiti  legati  all'eta',  al
titolo   di   studio,   all'efficienza   fisica    e    al    profilo
psico-attitudinale (articoli 635, 641, 697, 700, 703,  707  e  708  e
successive modifiche); 
    Considerato  che  la  cadenza  annuale  del   concorso   per   il
reclutamento degli  allievi  carabinieri  in  ferma  quadriennale  si
evince dall'art. 2199 del citato decreto legislativo n. 66  del  2010
mediante un sistema di programmazione quinquennale nel quale i  posti
sono messi annualmente a concorso  e  i  candidati  possono  fare  in
ciascun anno una sola domanda; 
    Considerato che, in coerenza con quanto  sopra  esposto,  non  si
ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all'art. 708  del
citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,   escludendo   anche
l'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea
con la piu' recente giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio
2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. III,  14  gennaio  2014,  n.
100; Tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez. I bis, 16  luglio
2014, n. 7599; Tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez. I  bis,
19 settembre 2014, n. 9863; Tribunale amministrativo regionale Lazio,
sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026); 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova  preliminare  cui
sottoporre i candidati nel  caso  in  cui  il  numero  delle  domande
venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e  con  i
termini di conclusione della relativa procedura concorsuale; 
    Valutata la necessita' di disporre, per esigenze  di  impiego  in
Trentino Alto-Adige,  di  personale  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo di cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni; 
    Valutata la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei
carabinieri,  di  disporre  di  personale  conoscitore  delle  lingue
straniere indicate nell'allegato «C» del presente bando di concorso; 
    Ritenuta l'esigenza di  garantire  la  piu'  aderente  e  stabile
distribuzione  delle  risorse  organiche  sul  territorio  nazionale,
prevedendone  il  prevalente  impiego  in   aree   ove   maggiormente
necessitano; 
    Ritenuta la necessita' di favorire, mediante il  reclutamento  di
personale  in  possesso   di   particolari   titoli   di   studio   e
qualificazioni, l'alimentazione di  posizioni  organiche  di  profilo
specialistico, con particolare riguardo  per  quelle  in  materia  di
tutela forestale, ambientale e agroalimentare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami e  titoli,  per  il
reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma  quadriennale  del
ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri.  I  posti  a
concorso sono cosi' ripartiti: 
      a)  2.910  riservati,  ai  sensi  dell'art.  703  del   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP1)  e  ai  volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale
(VFP4), in servizio; 
      b) 1.247 riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai cittadini  italiani  che
non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta'; il limite massimo
d'eta' e' elevato  a  ventotto  anni  per  coloro  che  abbiano  gia'
prestato servizio militare; 
      c) 32 (di cui 22  tratti  dai  VFP  e  10  tratti  dai  civili)
riservati, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011,  n.  11,
ai  candidati  in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo  di  cui
all'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752 e successive modificazioni. 
    Ai sensi dell'art. 703, comma 1-bis, del decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, i posti della riserva a) e quelli riservati ai VFP
della riserva c), eventualmente non ricoperti  per  insufficienza  di
candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
concorso. 
    2. All'atto della presentazione della domanda  di  partecipazione
al concorso con le modalita' di cui all'art. 3, i candidati: 
      a) debbono optare per una delle riserve  di  posti  di  cui  al
precedente comma 1, essendo consentito concorrere  per  una  sola  di
esse; 
      b) hanno facolta' di esprimere preferenza per la  formazione  e
per l'impiego nelle specializzazioni in materia di tutela  forestale,
ambientale e agroalimentare ai sensi dell'art.  708,  comma  1-bis  e
dell'art. 973, comma 2-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.
66. 
    3. E' stabilito in 168 il numero dei  vincitori  di  concorso  da
designare per la formazione e per l'impiego specialistici di  cui  al
precedente  comma  2,  lettera  b),  secondo  le  modalita'  indicate
nell'art. 19. Dette unita' saranno ripartite in numero di: 
      a) 117 riservate ai candidati vincitori  del  concorso  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera a); 
      b) 51 riservate ai candidati  vincitori  del  concorso  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b). 
    4. Il numero dei posti di cui al precedente comma 1 potra' essere
incrementato qualora dovessero essere  rese  disponibili,  anche  con
diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie. 
    5. Ai sensi dell'art. 642, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, resta  altresi'  impregiudicata  la  facolta'  di  revocare  o
annullare il bando di concorso, di sospendere  o  rinviare  le  prove
concorsuali,  di  modificare  il  numero  dei  posti,  di  sospendere
l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso,  in  ragione  di
esigenze attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  nonche'  in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
dovessero impedire o limitare le assunzioni di personale  per  l'anno
2022.  In  entrambi  i  casi,  il  Comando  generale  dell'Arma   dei
carabinieri provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
possono partecipare i cittadini italiani che: 
      siano volontari in  ferma  prefissata  di  un  anno  (VFP1)  in
servizio da almeno 4 mesi continuativi ovvero in rafferma annuale; 
      siano volontari in  ferma  prefissata  quadriennale  (VFP4)  in
servizio, esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale; 
      se  militari  (VFP1/VFP4)  in  servizio,   non   abbiano   gia'
presentato nell'anno 2022 domanda di partecipazione per le riserve di
posti di cui all'art. 703, del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.
66, previste da altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle
altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare; 
      alla data di scadenza del termine utile  per  la  presentazione
della domanda indicato nell'art. 3, non abbiano superato il giorno di
compimento del ventottesimo  anno  di  eta'.  Non  si  applicano  gli
aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi  per
i pubblici impieghi; 
      siano  in  possesso  degli  ulteriori  requisiti  di   cui   al
successivo comma 4. 
    2. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
possono partecipare i cittadini italiani che: 
      alla data di scadenza del termine utile  per  la  presentazione
della   domanda   indicato   nell'art.   3,   abbiano   compiuto   il
diciassettesimo anno di eta' e non  abbiano  superato  il  giorno  di
compimento del ventiseiesimo anno di eta'.  Per  coloro  che  abbiano
gia' prestato servizio militare per una  durata  non  inferiore  alla
ferma obbligatoria, il limite massimo d'eta' e'  elevato  a  ventotto
anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti di  eta'  previsti  per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 
      siano  in  possesso  degli  ulteriori  requisiti  di   cui   al
successivo comma 4. 
    3. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
possono partecipare i cittadini italiani in  possesso  dell'attestato
di bilinguismo di cui all'art. 4, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, che: 
      alla data di scadenza del termine utile  per  la  presentazione
della   domanda   indicato   nell'art.   3,   abbiano   compiuto   il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno  di  compimento
del ventiseiesimo anno di eta'. Per coloro che siano  in  servizio  o
abbiano gia' prestato servizio militare per una durata non  inferiore
alla ferma obbligatoria,  il  limite  massimo  d'eta'  e'  elevato  a
ventotto anni; 
      se partecipanti per la riserva di posti riservata  ai  militari
in servizio, siano volontari in ferma annuale (VFP1) in  servizio  da
almeno quattro mesi continuativi o in rafferma annuale o quadriennale
(VFP4), esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale; 
      siano  in  possesso  degli  ulteriori  requisiti  di   cui   al
successivo comma 4. 
    4. Per tutte le riserve dei posti possono partecipare coloro che: 
      a) godano dei diritti civili e politici; 
      b)  abbiano,  se  minori,  il  consenso  di  chi  esercita   la
responsabilita' genitoriale; 
      c) se militari (VFP1/VFP4) gia' in servizio alla  data  del  31
dicembre 2020, siano in possesso del diploma di istruzione secondaria
di primo grado; 
      d) se militari (VFP1/VFP4) in servizio dal 1° gennaio 2021 o se
partecipanti per la riserva dei posti di cui ai precedenti commi 2  e
3 (civili  e  civili  in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo),
abbiano conseguito o siano in grado  conseguire  entro  il  2022,  il
diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  che  consenta
l'accesso alle universita' dall'art. 1 della legge 11 dicembre  1969,
n. 910 e successive modifiche ed integrazioni. Il  candidato  che  ha
conseguito  il  titolo  di  studio  all'estero  dovra'   documentarne
l'equipollenza, ovvero l'equivalenza secondo  la  procedura  prevista
dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui  modulistica
e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica:
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri); 
      e) abbiano tenuto condotta incensurabile; 
      f) non siano stati condannati per delitti  non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna  o  con  il
beneficio della non menzione; 
      g) non siano  in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi; 
      h) se militari, nel caso di procedimento penale per delitti non
colposi, precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso
con sentenza  irrevocabile  di  assoluzione  (perche'  il  fatto  non
sussiste, ovvero perche' l'imputato non lo ha  commesso,  pronunciata
ai sensi dell'art. 530 del codice di  procedura  penale),  non  siano
sottoposti  a  conseguente  procedimento  disciplinare  in  corso  di
definizione; 
      i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j)  siano  in   possesso   della   idoneita'   psicofisica   ed
attitudinale  al  servizio  militare  incondizionato,  da   accertare
successivamente con le modalita' di cui agli articoli 10 e 11; 
      k)  non  abbiano  tenuto  comportamenti  nei  confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      l) non si trovino in situazioni comunque  non  compatibili  con
l'acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere. 
    5. I requisiti di  partecipazione,  ai  sensi  dell'art.  4,  del
decreto del  Ministro  della  difesa  28  luglio  2005  e  successive
modifiche devono essere posseduti alla data di scadenza  del  termine
utile per la presentazione della domanda indicato al successivo  art.
3  e  mantenuti,  fatta  eccezione  per   l'eta',   sino   a   quella
dell'effettiva incorporazione presso un Reparto  d'istruzione,  fermo
restando quanto previsto in tema di esclusioni  dal  successivo  art.
16, nonche' di espulsione in qualsiasi momento dal corso formativo, a
mente del Regolamento per le Scuole allievi carabinieri. 
    6. Tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso. 
                               Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso   deve   essere
presentata  esclusivamente  on-line,  avvalendosi   della   procedura
disponibile nell'area  concorsi  del  sito  ufficiale  dell'Arma  dei
carabinieri  (www.carabinieri.it),  entro   il   termine   perentorio
di trenta giorni a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami».  Se  il
termine coincide con un giorno festivo, questo e' prorogato al giorno
successivo. Per la data di presentazione fara' fede quella  riportata
nel modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato. 
    2.  Per  poter  presentare  la  domanda  di   partecipazione   e'
necessario, munirsi per tempo di uno  tra  i  seguenti  strumenti  di
identificazione: 
      a) credenziali SPID (Sistema Pubblico  di  Identita'  Digitale)
con livello di  sicurezza  2  che  consentano  l'accesso  ai  servizi
on-line della pubblica amministrazione attraverso l'utilizzo di  nome
utente, password e la generazione di un codice temporaneo  (one  time
password). Le istruzioni per il rilascio di SPID sono disponibili sul
sito   ufficiale   dell'Agenzia   per   l'Italia   Digitale    (AgID)
all'indirizzo www.spid.gov.it; 
      b) idoneo lettore di smart-card  installato  nel  computer  per
l'utilizzo con carta  nazionale  dei  servizi  (CNS)  precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN. 
    3.  Lo  strumento  di  identificazione  prescelto  dovra'  essere
intestato esclusivamente al candidato  che  presenta  la  domanda.  I
candidati   minorenni,   dovranno   utilizzare   uno   strumento   di
identificazione intestato a un genitore esercente la  responsabilita'
genitoriale o, in mancanza, al tutore. 
    4. Non sono ammesse  domande  di  partecipazione  presentate  con
modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo  (comprese
quelle cartacee) o con sistemi di identificazione intestati a persone
diverse da quelle indicate al comma 3, del presente articolo. 
    5. Una volta autenticato nel sito, il candidato dovra'  compilare
tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla  procedura.
I  candidati  minorenni  dovranno   indicare   i   propri   dati   di
partecipazione. 
    6. La procedura chiedera' al candidato di: 
      a) indicare due indirizzi e-mail validi: 
        posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia  della
domanda di presentazione; 
        posta elettronica certificata (PEC)  intestata  al  candidato
da/su  cui  inviare  e  ricevere  le  comunicazioni  attinenti   alla
procedura concorsuale, la quale dovra' essere  mantenuta  attiva  per
tutta la durata dell'iter concorsuale; in caso di candidati minorenni
la PEC dovra'  essere  intestata  ad  uno  dei  due  genitori  o,  in
mancanza, dal tutore. 
      b) caricare una fototessera in formato digitale. 
    7. Il candidato, dovra' dichiarare: 
      a) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      b) il proprio stato civile; 
      c) la residenza e il recapito al  quale  desidera  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale e  di  numero  telefonico  (telefonia  fissa  e  mobile).  Se
cittadino  italiano  residente  all'estero,  dovra'  indicare   anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la  data  di  espatrio.
Dovra'  essere   segnalata   a   mezzo   e-mail   PEC   all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it,   ogni   variazione   del    recapito
indicato. L'Amministrazione non  assume  alcuna  responsabilita'  per
l'eventuale  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da  mancata  o
tardiva comunicazione del cambiamento del  recapito  stesso  indicato
nella domanda, ne'  per  eventuali  disguidi  telematici  o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; 
      d) il possesso della cittadinanza italiana. In caso  di  doppia
cittadinanza, il candidato dovra' indicare, in apposita dichiarazione
da consegnare all'atto della presentazione alla prova  di  efficienza
fisica di cui all'art. 8, la seconda cittadinanza e in quale Stato e'
soggetto o ha assolto agli obblighi militari; 
      e) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      f) di aver tenuto condotta incensurabile; 
      g) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, di  non  avere
in corso procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure
di sicurezza  o  di  prevenzione,  di  non  avere  a  proprio  carico
precedenti penali iscrivibili  nel  casellario  giudiziale  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica  14  novembre
2002, n. 313 (in caso contrario  dovra'  indicare  i  procedimenti  a
carico e ogni altro eventuale precedente penale, precisando  la  data
del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero
quella presso la quale pende un procedimento penale). 
      Il candidato dovra'  impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  con
tempestivita' al Comando generale dell'Arma dei carabinieri -  Centro
nazionale  di  selezione  e  reclutamento  -   ufficio   concorsi   e
contenzioso,     a      mezzo      e-mail      PEC      all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it,  qualsiasi   variazione   della   sua
posizione   giudiziaria   che   intervenga    successivamente    alla
dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento  presso
la Scuola allievi carabinieri; 
      h) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto  dall'impiego  in  una   pubblica   amministrazione   ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o  di  inattitudine
alla  vita  militare  o  per  perdita  permanente  dei  requisiti  di
idoneita' fisica; 
      i) se partecipante alla riserva dei posti di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera a) o  per  la  riserva  dei  volontari  in  servizio
assegnata ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo  (22
unita'): 
        1) la propria posizione giuridica, specificando: 
          se volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1), ovvero
in rafferma annuale o quadriennale (VFP4), in servizio; 
          la Forza armata (Esercito, Marina, Aeronautica) ove  presta
servizio; 
          la decorrenza giuridica  del  servizio  militare,  rispetto
alla data di scadenza del  termine  di  presentazione  della  domanda
(VFP1/VFP4); 
        2) ai fini indicati all'art.  12,  comma  1,  lettera  b),  i
titoli militari posseduti di  cui  all'allegato  «A»,  e  l'eventuale
possesso di: 
          titoli di studio e professionali di cui  all'allegato  «B»,
specificandone  la  data  di  conseguimento  e  l'istituto   o   ente
rilasciante; 
          conoscenza di  lingua  straniera  derivante  da  una  delle
condizioni  specificate  nell'allegato  «C»  (nel  caso  in  cui   il
candidato sia a conoscenza di piu' lingue potra' scegliere  solo  una
di esse). 
    Il  candidato  dovra'  fornire  tutte  le  indicazioni  utili   a
consentire  all'Amministrazione  di  esperire  con   immediatezza   i
controlli previsti sugli eventuali titoli dichiarati in domanda,  che
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso; 
      j) se partecipante alla riserva dei posti di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera b): 
        titoli di studio e professionali  di  cui  all'allegato  «B»,
specificandone  la  data  di  conseguimento  e  l'istituto   o   ente
rilasciante; 
        se militare in congedo, i titoli militari  posseduti  di  cui
all'allegato «B», lettera f.; 
        conoscenza  di  lingua  straniera  derivante  da  una   delle
condizioni  specificate  nell'allegato  «C»  (nel  caso  in  cui   il
candidato sia a conoscenza di piu' lingue potra' scegliere  solo  una
di esse). 
    Il  candidato  dovra'  fornire  tutte  le  indicazioni  utili   a
consentire  all'Amministrazione  di  esperire  con   immediatezza   i
controlli previsti sugli eventuali titoli dichiarati in domanda,  che
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso; 
      k) se partecipante alla riserva dei posti di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera c): 
        il possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana  e
tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di  istituto  di
istruzione secondaria di primo grado, di cui all'art. 4, del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752  e  successive
modificazioni; 
        titoli di studio e professionali di cui agli allegati «A» (se
militari), «B» e «C»,  specificandone  la  data  di  conseguimento  e
l'istituto o ente rilasciante; 
        la  volonta'  di  effettuare  la  prova  scritta  di  cui  al
successivo art. 7, in lingua tedesca; 
      l) l'eventuale preferenza,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,
lettera b) e comma  3,  per  la  formazione  e  per  l'impiego  nella
specializzazione in tutela, forestale, ambientale e agroalimentare; 
      m) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
      n) di prestare, ai sensi  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, recante «Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali e relative disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE» e successive modifiche e integrazioni,  esplicito
consenso  al  trattamento  dei  propri  dati   personali   da   parte
dell'Amministrazione, necessario ai  fini  della  partecipazione  del
candidato e della gestione delle attivita' concorsuali. 
    8. All'esito della procedura correttamente eseguita,  il  sistema
automatizzato  generera'  una  ricevuta  dell'avvenuta  presentazione
della domanda on-line, inviandola  automaticamente  all'indirizzo  di
posta elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa.  Detta
ricevuta dovra' essere  portata  all'atto  della  presentazione  alla
prima prova del concorso. 
    9. I candidati possono integrare o modificare  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della stessa, annullando la domanda  e  ripresentandone
una nuova. 
    10. Una volta scaduto il  termine  ultimo  fissato  per  la  loro
presentazione, le domande di partecipazione non potranno piu'  essere
modificate. Il Comando generale dell'Arma dei  carabinieri  -  Centro
nazionale di selezione e reclutamento  potra'  comunque  chiedere  la
regolarizzazione di quelle che risultino formalmente  irregolari  per
vizi sanabili. 
    11. Con la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso, il  candidato,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  si  assume  le
responsabilita' penali circa eventuali dichiarazioni mendaci. 
    Eventuali dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un  indebito
beneficio comportano: 
      la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza; 
      l'esclusione dal concorso o, se vincitore dal corso e la revoca
della nomina a Carabiniere. 
    12. I candidati eventualmente rinviati a domanda - da  presentare
entro il termine perentorio di cui al precedente art. 3,  comma  1  -
dall'analoga  procedura  concorsuale  per  l'anno  2021,   ai   sensi
dell'art. 259, comma 4, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n.  34,
sosterranno le prove non ancora svolte, nell'ambito  delle  procedure
del presente bando. Le risultanze delle prove precedentemente  svolte
saranno valutate secondo le disposizioni e  i  criteri  del  presente
bando.  La  valutazione  di  eventuali  prove  della  stessa   natura
diversamente effettuate, sara' oggetto di riparametrazione. 
                               Art. 4 
 
Istruttoria delle domande per i  volontari  in  ferma  prefissata  in
                       servizio ed in congedo 
 
    1.  I  volontari  in  ferma  prefissata  in   servizio   dovranno
consegnare una  copia  della  domanda  di  partecipazione  presentata
on-line al Comando del Reparto/Ente presso il quale sono in forza, al
solo  fine  di  consentire  al  medesimo  di  curare  le  conseguenti
incombenze. 
    I volontari in  ferma  prefissata  in  congedo,  qualora  non  in
possesso dell'estratto  della  documentazione  di  servizio,  per  le
stesse finalita', dovranno presentare copia della domanda  al  Centro
documentale  di  appartenenza  (ex  distretto   militare/Dipartimento
militare  marittimo/Capitaneria   di   porto/Direzione   territoriale
dell'Aeronautica). 
    I volontari in ferma prefissata in congedo che  non  riescano  ad
ottenere per comprovati motivi dagli Enti competenti l'estratto della
documentazione  di  servizio  dovranno  consegnare,   compilata,   la
dichiarazione in allegato «D». 
    2. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la  copia  della  domanda  di
partecipazione al  concorso,  provvederanno  a  compilare  l'estratto
della documentazione di  servizio,  redatto  come  da  fac-simile  in
allegato «E», che costituisce parte integrante del presente  decreto,
aggiornato alla data di scadenza di  presentazione  delle  domande  e
firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente, nonche'  dal  candidato
per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti. 
    3. I volontari in ferma prefissata, in servizio  ed  in  congedo,
all'atto della presentazione per lo  svolgimento  degli  accertamenti
attitudinali, presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri  -
Centro nazionale di selezione e reclutamento, dovranno consegnare una
copia del suddetto estratto della documentazione di servizio,  mentre
un'ulteriore copia, se giudicati  idonei  ai  suddetti  accertamenti,
dovra' essere scansionata in formato «pdf»  e  caricata  sul  portale
internet www.carabinieri.it «area  concorsi»,  unitamente  ai  titoli
dichiarati  in  domanda  ai  fini  dell'attribuzione  del   punteggio
incrementale di cui agli allegati «A», «B», «C» e «F». 
                               Art. 5 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali  del  Comandante  generale
dell'Arma dei carabinieri o  di  autorita'  da  lui  delegata,  sara'
nominata la commissione: 
      a) esaminatrice per la  prova  scritta  di  selezione,  per  la
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie di merito; 
      b) per la valutazione della prova di efficienza fisica; 
      c) per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici; 
      d) per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), sara'  composta  dal  seguente  personale  dell'Arma  dei
carabinieri: 
      a)  un  Ufficiale  di  grado  non   inferiore   a   Colonnello,
presidente; 
      b) un Ufficiale di grado non inferiore a Maggiore, membro; 
      c) un  Ispettore  avente  grado  non  inferiore  a  Maresciallo
Maggiore, membro e segretario. 
    3. La commissione per la prova di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta dal seguente  personale
dell'Arma dei carabinieri: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente  Colonnello,
presidente; 
      b) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro; 
      c) un Ispettore membro e segretario. 
    Durante l'espletamento  degli  esercizi,  la  commissione  potra'
avvalersi dell'assistenza di personale tecnico e medico,  nonche'  di
personale dell'Arma dei carabinieri in possesso  della  qualifica  di
istruttore militare di educazione fisica. 
    Qualora l'Amministrazione  lo  ritenga  opportuno,  per  esigenze
organizzative, potranno essere attivate piu' commissioni. 
    4. La commissione per gli  accertamenti  psicofisici  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta dal seguente  personale
dell'Arma dei carabinieri: 
      a) un  Ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  Tenente
Colonnello, presidente; 
      b) due Ufficiali medici, membri, di  cui  il  meno  elevato  in
grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano,  svolgera'  anche  le
funzioni di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    5. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente  personale
dell'Arma dei carabinieri: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente  Colonnello,
presidente; 
      b) un Ufficiale con qualifica di perito selettore  attitudinale
e un Ufficiale psicologo, membri, dei quali il meno elevato in  grado
o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  tecnico-specialistico
di ulteriori Ufficiali periti selettori  e  psicologi  dell'Arma  dei
carabinieri. 
    I partecipanti alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1,
lettera c)  saranno  valutati  da  una  commissione  composta  da  un
Presidente/Membro conoscitore, certificato, di lingua tedesca con  il
supporto, per l'intervista attitudinale di selezione,  di  un  perito
selettore con analoghe competenze linguistiche. 
    Qualora  il  numero  dei  candidati  ammessi  agli   accertamenti
attitudinali  fosse  rilevante,   potranno   essere   attivate   piu'
commissioni. 
                               Art. 6 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di: 
      a) prova scritta di selezione; 
      b) prova di efficienza fisica; 
      c) accertamenti  psicofisici  per  la  verifica  dell'idoneita'
psicofisica; 
      d) accertamenti attitudinali; 
      e) valutazione dei titoli. 
    2. L'Amministrazione  si  riserva  la  possibilita',  qualora  il
numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con  le  esigenze
di selezione e con i termini di conclusione della relativa  procedura
concorsuale, di considerare la prova di cui al comma  1,  lettera  a)
quale prova preliminare, da svolgersi con  le  modalita'  di  cui  al
successivo art. 7, commi 4 e 5. 
    3. Per i candidati partecipanti per la riserva dei posti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera c),  qualora  il  numero  delle  domande
presentate sia inferiore a 320 (trecentoventi), la prova  scritta  di
selezione potra' essere  effettuata  al  termine  degli  accertamenti
attitudinali. Le relative comunicazioni ai candidati risultati idonei
agli predetti accertamenti avverranno con le modalita'  indicate  nel
successivo art. 7, comma 2. 
    4. I candidati - compresi quelli di sesso femminile che si  siano
trovati nelle condizioni di cui dell'art. 580, comma 2,  del  decreto
del Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90 -  all'atto
dell'approvazione delle graduatorie di merito del  concorso  dovranno
essere  risultati  idonei  in  tutti  gli  accertamenti   obbligatori
previsti  nel  comma  1.  In  caso  contrario.  saranno  esclusi  dal
concorso. 
    5. L'Amministrazione della difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento  o  perdita  di  oggetti  personali  che  i  candidati
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del presente  articolo;  per  contro,  provvedera'  ad
assicurare  i  candidati  per  eventuali  infortuni   che   dovessero
verificarsi durante il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi. 
    6. Non saranno previste  riconvocazioni  fatta  eccezione  per  i
candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dai  Ministeri  di  difesa,
interno, giustizia ed economia e finanze nonche' per coloro che siano
affetti da patologie/lesioni che ne impediscano o limitino gravemente
la mobilita', attestate da idonea certificazione medica rilasciata da
una  struttura  sanitaria  pubblica  o  convenzionata  col   Servizio
sanitario nazionale o regionale. 
                               Art. 7 
 
                     Prova scritta di selezione 
 
    1. I  candidati  saranno  sottoposti  ad  una  prova  scritta  di
selezione i cui contenuti e modalita' sono indicati nell'allegato «G»
del presente decreto. 
    2. La sede, la data e l'ora di svolgimento saranno resi noti, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i  candidati,  con
avviso consultabile nel sito internet www.carabinieri.it e presso  il
Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  V  reparto,  ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197  Roma,  telefono
0680982935. 
    3. I candidati ancora  minorenni,  all'atto  della  presentazione
alla prima prova concorsuale, dovranno consegnare l'atto  di  assenso
all'arruolamento volontario di un minorenne, secondo  il  modello  in
allegato «H» al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori
o  dal  genitore  esercente  la  responsabilita'  genitoriale  o,  in
mancanza, dal  tutore,  nonche'  la  fotocopia  di  un  documento  di
riconoscimento     dei/del     sottoscrittori/e     rilasciato     da
un'Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia, in corso  di
validita'. La mancata presentazione di detto  documento  determinera'
l'esclusione del candidato minorenne. 
    4. I candidati ai quali non e' stata comunicata l'esclusione  dal
concorso  sono  tenuti  a   presentarsi,   senza   attendere   alcuna
convocazione, presso la sede  d'esame  nel  giorno  previsto,  muniti
della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line,  di
un documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato  da
una amministrazione dello Stato ed in corso di validita', nonche'  di
penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore nero. 
    5. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
esclusi dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.  Qualora  la  prova
venga  svolta  in  piu'  di  una  sessione,  non   saranno   previste
riconvocazioni, fatta eccezione  per  quanto  indicato  nell'art.  6,
comma 6 del presente bando. Gli interessati potranno far pervenire al
Centro nazionale di selezione e reclutamento  -  a  mezzo  della  pec
indicata nella domanda di partecipazione al  concorso,  all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it - entro le ore 13,00 del quinto giorno
lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, un'istanza
di nuova convocazione, allegando documentazione probatoria che  sara'
opportunamente vagliata e  riscontrata,  con  pec  di  risposta,  per
l'eventuale accoglimento non oltre il termine ultimo del  programmato
svolgimento delle prove. 
    6. Qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile
con le esigenze di selezione e con i  termini  di  conclusione  della
relativa procedura concorsuale, la prova di cui al comma  1,  che  in
ogni caso sara' presa in considerazione solo  se  l'esito  non  sara'
inferiore a 51/100, avra' valore anche di prova di  preselezione.  In
tal caso,  il  punteggio  conseguito  all'esito  della  correzione  e
valutazione della prova, espresso in centesimi: 
      determinera' la formazione di  distinte  graduatorie,  una  per
ciascuna delle riserve dei posti a concorso di cui al precedente art.
1, comma 1, per individuare i candidati da ammettere a  sostenere  la
prova di efficienza fisica di cui al successivo  art.  8,  in  numero
pari: 
        a) a quello della riserva dei posti  a  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettere a), moltiplicato per 2; 
        b) ai primi 6.500 candidati della graduatoria formata per  la
riserva dei posti a concorso di cui al precedente art.  1,  comma  1,
lettera b); 
        c) ai primi 220 candidati (tratti dai VFP) della  graduatoria
formata per la riserva dei posti a concorso di cui al precedente art.
1, comma 1, lettera c); 
        d)  ai  primi  100  candidati  (tratti  dai   civili)   della
graduatoria formata per la riserva dei posti a  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera c); 
      includendovi anche quanti dovessero riportare, nelle rispettive
graduatorie,  punteggio  uguale  a   quello   dell'ultimo   candidato
utilmente posizionato; 
      concorrera' alla formazione delle graduatorie finali di  merito
di cui al successivo art. 13. 
    Il risultato di 51/100, pertanto, non garantisce  l'accesso  alle
successive fasi di selezione qualora il numero massimo  di  candidati
da ammettere di cui ai precedenti punti a), b) e c)  venga  raggiunto
con un punteggio piu' elevato. 
    L'avviso relativo all'esito della prova sara' reso  noto  con  le
modalita' di cui al comma 2. 
    7. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento, la correzione
e la valutazione  della  prova,  saranno  osservate  le  disposizioni
contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento  dell'Arma
dei carabinieri e, per quanto applicabili, le  disposizioni  previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487.
Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima  della  data  di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul  sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e  per
tutti i candidati. 
    8.  Durante  la  prova,  non  sara'  permesso  ai  candidati   di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della sorveglianza  o  con  i
membri della  commissione  esaminatrice,  nonche'  portare  carta  da
scrivere, appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni  di  qualunque
specie;  e'  vietato  altresi'  l'uso  di  apparecchi  telefonici   o
ricetrasmittenti che dovranno  essere  obbligatoriamente  spenti.  La
mancata osservanza  di  tali  prescrizioni  comportera'  l'esclusione
dalla  prova,  con  provvedimento  della  commissione   esaminatrice;
analogamente, verra'  escluso  il  candidato  che  venga  sorpreso  a
copiare. 
    9.  Ciascun  candidato  potra'  formulare,  entro  i  tre  giorni
successivi   a   quello    di    pubblicazione    del    questionario
somministratogli, della griglia di correzione e  del  proprio  modulo
risposta test nella pagina del sito  www.carabinieri.it  dedicata  al
concorso, eventuali osservazioni  relative  agli  esiti  della  prova
scritta, per le successive valutazioni  da  parte  della  commissione
esaminatrice. 
                               Art. 8 
 
                     Prova di efficienza fisica 
 
    1. Il calendario e le modalita'  di  convocazione  dei  candidati
ammessi a sostenere la prova di efficienza fisica saranno resi  noti,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti  i  candidati,
nel sito  internet  www.carabinieri.it,  nonche'  presso  il  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, V reparto, ufficio relazioni  con
il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. 
    2.  La  prova  di  efficienza  fisica  sara'  svolta  secondo  le
modalita' e i criteri indicati  nell'allegato  «I»,  che  costituisce
parte  integrante  del  presente  decreto,  nonche'   osservando   le
disposizioni contenute in  apposite  norme  tecniche,  approvate  con
provvedimento dirigenziale del  direttore  del  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, che saranno  rese
disponibili prima della data di svolgimento della prova  concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito  www.carabinieri.it,  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 
    3. Il candidato che, regolarmente convocato, non  si  presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti per la  prova  di  efficienza  fisica
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso,  quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni  fatta  eccezione
per quanto indicato nell'art. 6, comma 6, del presente bando. 
    A tal fine, gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail
(all'indirizzo  cnsrconccar@pec.carabinieri.it)  al  predetto  Centro
nazionale  di  selezione  e   reclutamento,   un'istanza   di   nuova
convocazione,  entro  le  ore  13,00  del  quinto  giorno  lavorativo
antecedente   a   quello   di   prevista   presentazione,    inviando
documentazione  probatoria.  La  riconvocazione,  che  potra'  essere
disposta compatibilmente con il periodo di  svolgimento  della  prova
stessa, avverra' a  mezzo  e-mail  (inviata  all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata indicato nella domanda di  partecipazione  al
concorso). I  candidati  convocati  dovranno  presentarsi  indossando
idonea tenuta ginnica (con abbigliamento parapioggia al seguito). 
    4. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di
cui all'art. 5, comma 1, lettera b), la non ammissione del  candidato
ai successivi  accertamenti  psicofisici  e  la  sua  esclusione  dal
concorso. Il  superamento  di  tutti  gli  esercizi  determinera'  un
giudizio  di  idoneita'  alla  prova  di   efficienza   fisica,   con
attribuzione di  un  punteggio  incrementale,  secondo  le  modalita'
indicate nel citato allegato «I», fino ad  un  massimo  di  3  punti,
utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'art. 13. 
    5. All'atto della presentazione alla predetta prova  i  candidati
dovranno produrre i  seguenti  documenti  in  originale  o  in  copia
conforme: 
      a) certificato di idoneita' ad  attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica leggera, in corso di validita', rilasciato  da  medici
appartenenti alla Federazione  medico-sportiva  italiana,  ovvero  da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  servizio
sanitario nazionale che esercitano in  tali  ambiti  in  qualita'  di
medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in
originale o copia conforme  dovra'  essere  portata  al  seguito  una
fotocopia dello stesso); 
      b) i candidati di sesso femminile  dovranno  altresi'  produrre
referto del test di gravidanza (mediante analisi su sangue  o  urine)
effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione
(la data di presentazione non e' da calcolare nel computo dei  cinque
giorni)  per  lo  svolgimento  in  piena  sicurezza  della  prova  di
efficienza fisica. 
    La mancata esibizione della citata documentazione non consentira'
di sostenere la  prova  di  efficienza  fisica,  con  la  conseguente
esclusione dal concorso. 
                               Art. 9 
 
                        Documenti da produrre 
 
    1. All'atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici
dovranno produrre i seguenti  documenti  in  originale  e  in  copia,
rilasciati  in  data  non  anteriore  a  sei  mesi   da   quella   di
presentazione, salvo diverse indicazioni: 
      a. documentazione di cui all'art. 4, comma 2, se  volontari  in
ferma prefissata; 
      b. referto attestante la ricerca dei seguenti  markers  virali:
HbsAg, anticorpi anti HCV e anticorpi anti HIV; 
      c. certificato, compilato in  ogni  sua  parte  ed  in  maniera
conforme al modello  riportato  nell'allegato  «L»,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio  medico
di fiducia, che attesti lo stato di  buona  salute  ed  i  precedenti
anamnestici di rilievo; 
      d.  qualora  il  candidato  ne  sia  gia'  in  possesso,  esame
radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto; 
      e. i candidati di sesso femminile  dovranno  altresi'  produrre
referto: 
        del test di gravidanza (mediante analisi su sangue  o  urine)
svolto nei cinque giorni antecedenti la  data  di  presentazione  (la
quale non e' da calcolare nel computo dei  cinque  giorni),  al  fine
dello svolgimento in piena sicurezza degli accertamenti  psico-fisici
e per le  finalita'  indicate  nell'art.  10,  comma  9.  La  mancata
presentazione di detto referto, l'attestazione di esecuzione del test
oltre il termine suindicato ovvero l'esibizione di certificato  privo
di elementi essenziali di validita' (ad es.: senza data, senza firma,
senza timbro,  etc.)  determinera'  l'esclusione  dal  concorso,  non
essendo ammesse nuove convocazioni; 
        di  ecografia  pelvica  (finalizzata  alla   verifica   della
morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni  di
utero  e  ovaie).  La  mancata   presentazione   di   detto   referto
determinera' l'esclusione dal concorso,  non  essendo  ammesse  nuove
convocazioni; 
      f.  per   i   candidati   ancora   minorenni   all'atto   della
presentazione agli accertamenti psicofisici, la dichiarazione di  cui
all'allegato  "H"  al  bando,  sottoscritta  da   chi   esercita   la
responsabilita' genitoriale; 
      g. elettrocardiogramma refertato; 
      h. esame audiometrico tonale (la prova deve  essere  effettuata
testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000  e  8000
Hz); 
      i. esami ematochimici: 
        emocromo completo; 
        VES; 
        glicemia; 
        creatinemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia totale; 
        transaminasemia (GOT e GPT); 
        bilirubinemia totale e frazionata; 
        gamma GT; 
        esame delle urine standard e del sedimento. 
    2. I certificati predetti dovranno essere originati da  strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il
servizio sanitario  nazionale  o  regionale.  In  quest'ultimo  caso,
dovra'  essere  prodotta  anche  l'attestazione  in  originale  della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 
    3. I candidati che  hanno  concluso  l'iter  concorsuale  venendo
giudicati idonei anche agli accertamenti attitudinali devono, entro i
tre giorni successivi dalla notifica della  predetta  idoneita',  far
pervenire la documentazione relativa ai titoli dichiarati in  domanda
ai sensi  dell'art.  12,  ai  fini  dell'attribuzione  del  punteggio
incrementale di cui agli allegati «A», «B», «C», «F» e l'attestato di
bilinguismo, se partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c). 
    4.   La   citata   documentazione   dovra'   essere   scansionata
singolarmente in  formato  «pdf»  e  caricata  sul  portale  internet
www.carabinieri.it area «concorsi». I titoli da  trasmettere  saranno
elencati  nella   stessa   pagina   dedicata   all'upload   solo   ed
esclusivamente sulla base di quanto dichiarato in domanda. 
    5. La non indicazione di eventuali titoli di  merito  durante  la
presentazione della domanda o il mancato  upload  nei  tempi  e  modi
previsti nel precedente comma 3 comportera' la non  attribuzione  dei
punteggi incrementali da parte della commissione esaminatrice. 
                               Art. 10 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
    1. I candidati che avranno riportato  il  giudizio  di  idoneita'
nella prova di efficienza fisica di cui al precedente art. 8  saranno
sottoposti, a cura della commissione di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera c), presso il Centro nazionale di  selezione  e  reclutamento
dell'Arma dei carabinieri, viale Tor  di  Quinto  n.  153,  Roma,  ad
accertamenti per la verifica dell'idoneita' psicofisica  al  servizio
militare  quale  Carabiniere  del  ruolo  appuntati   e   carabinieri
dell'Arma  dei  carabinieri.  Il  calendario  e   le   modalita'   di
convocazione saranno resi noti, con valore di notifica  a  tutti  gli
effetti   e   per   tutti   i   candidati,    nel    sito    internet
www.carabinieri.it, nonche' presso il Comando generale dell'Arma  dei
carabinieri, V reparto, ufficio relazioni  con  il  pubblico,  piazza
Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. L'idoneita' psicofisica
dei  candidati  sara'  accertata  con  le  modalita'  previste  dagli
articoli 580 e 582 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2010, n.  90  e  con  le  modalita'  previste  dalle  direttive
tecniche approvate con decreto ministeriale  4  giugno  2014,  citate
nelle premesse, nonche' secondo le  modalita'  definite  in  apposite
norme  tecniche,  approvate  con   provvedimento   dirigenziale   del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento  dell'Arma
dei carabinieri. Le citate norme tecniche saranno  rese  disponibili,
prima della data di svolgimento  della  prova  concorsuale,  mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli  accertamenti  psicofisici  sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni  fatta  eccezione
per quanto indicato nell'art. 6, comma 6, del  presente  bando  e  di
quelli che  non  siano  in  possesso,  alla  data  prevista  per  gli
accertamenti  psicofisici,  della  documentazione  sanitaria  di  cui
all'art. 9, comma 1, lettere b), g), h), i) e, per le sole candidate,
del referto di ecografia pelvica (in ragione dei tempi necessari  per
il rilascio di tali documenti, da segnalare con le modalita'  di  cui
al precedente art. 8, comma 3). 
    La mancata  esibizione  della  documentazione  sanitaria  di  cui
all'art. 9, comma 1, lettere b), g) h), i) e, per le sole  candidate,
anche del referto di ecografia pelvica, seppure successivamente  alla
richiesta di riconvocazione,  determinera'  l'impossibilita'  per  la
commissione di cui al precedente art.  5,  comma  1,  lettera  c)  di
esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psicofisici con  la
conseguente esclusione dal concorso. 
    3. Gli accertamenti psicofisici verificheranno  il  possesso  del
seguente profilo sanitario minimo valutato  in  base  alla  Direttiva
tecnica per delineare il profilo dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare di  cui  al  DM  4  giugno  2014:  psiche  (PS)  1,
costituzione (CO) 2, apparato  cardiocircolatorio  (AC)  2,  apparato
respiratorio (AR)  2,  apparati  vari  (AV)  2,  apparato  locomotore
superiore (LS) 2, apparato  locomotore  inferiore  (LI)  2,  apparato
uditivo (AU)  2,  apparato  visivo  (VS)  2  (sono  ammessi  tra  gli
interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK). 
    Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n.  2  e  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.  207,  i  candidati,
ove previsto, dovranno, altresi', rientrare entro i valori limite dei
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella tabella
«A» allegata al predetto d.P.R. 
    Il  suddetto  requisito  non  sara'  nuovamente   accertato   nei
confronti del personale militare in servizio al momento della  visita
medica  e  in  possesso  dell'idoneita'  incondizionata  al  servizio
militare. 
    4. La commissione disporra' per  tutti  i  candidati  una  visita
medica  generale  ed  i  seguenti  accertamenti  specialistici  e  di
laboratorio: 
      a) cardiologico; 
      b) oculistico; 
      c) odontoiatrico; 
      d) otorinolaringoiatrico; 
      e) psichiatrico (avvalendosi  anche  dei  test  e  delle  prove
somministrate in aula); 
      f) analisi delle urine finalizzate alla ricerca  di  cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o  psicotrope,  quali  anfetamine,
cocaina, oppiacei,  cannabinoidi,  barbiturici  e  benzodiazepine.  I
candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad  essere
sottoposti ai predetti  esami.  Per  i  candidati  ancora  minorenni,
invece, la suddetta  dichiarazione,  conforme  al  modello  riportato
nell'allegato «M», dovra' essere  sottoscritta  da  chi  esercita  la
responsabilita' genitoriale  e  portata  al  seguito  all'atto  della
presentazione agli accertamenti psicofisici. In caso di  positivita',
disporra' sul medesimo campione test  di  conferma  (gascromatografia
con spettrometria di massa); 
      g) controllo dell'abuso sistematico di alcool. 
    I candidati  di  sesso  femminile  saranno  sottoposti  a  visita
ginecologica. 
    La commissione potra', inoltre, disporre l'effettuazione di  ogni
ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile  per
consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso
in cui si rendesse necessario sottoporre  il  candidato  ad  indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la  valutazione  di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti  osservabili
ne' valutabili con diverse  metodiche  o  visite  specialistiche,  lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato «N»,
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
    Per i  candidati  che  nei  12  mesi  antecedenti  alla  data  di
convocazione agli  accertamenti  psicofisici  hanno  gia'  conseguito
l'idoneita' psicofisica in altri concorsi pubblici banditi  dall'Arma
dei carabinieri, la  commissione  per  gli  accertamenti  psicofisici
potra' esprimersi sulla base dell'esame cartolare degli  accertamenti
gia' eseguiti e relativi ai provvedimenti di idoneita'  gia'  emessi,
ferma restando  la  ripetizione  delle  analisi  per  la  ricerca  di
cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope. La citata
commissione, all'esito della visita medica generale del  candidato  e
dell'esame della documentazione anzidetta, potra': 
      pronunciarsi   direttamente    in    ordine    alla    conferma
dell'idoneita' psicofisica; 
      disporre l'eventuale effettuazione di analisi e/o  accertamenti
diagnostici/specialistici, ritenuti utile per consentire una adeguata
valutazione clinica e medico-legale, all'esito dei quali adottera'  i
provvedimenti con le modalita' descritte al successivo comma 5. 
    Il candidato ancora minorenne all'atto della  presentazione  agli
accertamenti  psicofisici  avra'  cura  di  portare  al  seguito   la
dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita'  al
citato allegato «N», che costituisce parte  integrante  del  presente
decreto,   per   l'eventuale   effettuazione   del   predetto   esame
radiografico.  La  mancata  presentazione  di   detta   dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre  il  candidato  minorenne
agli esami radiologici e la conseguente esclusione dello stesso dalle
procedure  concorsuali.  Potra'   essere   richiesta   documentazione
sanitaria (cartelle cliniche, esito d'indagini  istologiche,  referti
specialistici, ecc.) relativa a precedenti  traumatici  o  patologici
del candidato degni di nota ai fini della valutazione psicofisica. 
    5.  La  commissione,  al   termine   della   visita   collegiale,
comunichera' per iscritto al candidato  l'esito,  sottoponendogli  il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      «idoneo» con indicazione del profilo  sanitario  per  coloro  i
quali e' previsto; 
      «inidoneo» con l'indicazione del motivo. 
    6. Saranno giudicati «inidonei» i candidati: 
      a. che  non  rientrino  nei  parametri  fisici  correlati  alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente attiva riportati nella citata tabella «A» allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 17  dicembre  2015,  n.  207,
laddove previsto; 
      b. risultati affetti da: 
        imperfezioni ed infermita' che siano contemplate nel  decreto
ministeriale 4 giugno 2014 -  Direttiva  tecnica  per  l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono  causa  di
non idoneita' al servizio militare di cui all'art.  582  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90  o   che
determinino l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da  quello
di cui al precedente comma 3; 
        positivita' agli  accertamenti  diagnostici  per  l'abuso  di
alcool  e  ai  cataboliti  urinari  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera  militare
o civile; 
        tutte quelle imperfezioni ed infermita' non  contemplate  nel
presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del  corso  e
con il successivo impiego quale carabiniere. 
    7.  Saranno,  altresi',  giudicati  inidonei  i   candidati   che
presentino tatuaggi sulla testa, sul collo (fino  alla  circonferenza
delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente,
dall'apofisi spinosa della 7^ vertebra  cervicale  cd  «prominente»),
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della  circonferenza
all'altezza   dell'inserzione   del   deltoide   sull'omero),   sugli
avambracci, sulle mani e sulle  gambe  (al  di  sotto  della  rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di  sopra
dei malleoli) e comunque visibili  con  qualsiasi  uniforme  in  uso,
ovvero, anche se localizzati nelle aree del corpo consentite,  quando
per dimensioni, contenuto o natura siano  deturpanti  o  contrari  al
decoro dell'uniforme o di discredito alle istituzioni. 
    Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme  tecniche
per gli accertamenti psicofisici. 
    8.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psicofisici  e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  Pertanto,  i
candidati giudicati inidonei  non  saranno  ammessi  a  sostenere  le
ulteriori prove concorsuali. 
    9. Le candidate che si trovano  in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte agli accertamenti  fisio-psico-attitudinali
ai sensi dell'art. 640, commi 1-bis e ter del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga,  per  una
sola volta, ai limiti di eta', a  svolgere  i  predetti  accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su  istanza  di  parte,  se  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della graduatoria finale  di  merito  di
cui al successivo art. 13. Le vincitrici  del  concorso  rinviate  ai
sensi del presente comma, sono immesse in servizio  con  la  medesima
anzianita' assoluta,  ai  soli  fini  giuridici,  dei  vincitori  del
concorso per il quale originariamente hanno presentato  domanda.  Gli
effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di
effettivo incorporamento. 
    10.  Fermo  restando  il  numero  delle  assunzioni   annualmente
autorizzate, le candidate rinviate in caso di positivita' del test di
gravidanza di cui al precedente comma, risultate  idonee  e  nominate
vincitrici nella graduatoria finale di merito  del  concorso  per  il
quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono  avviate  alla
frequenza  del  primo  corso  di  formazione  utile  in  aggiunta  ai
vincitori di concorso cui sono state rinviate. 
    11. I  candidati  che  all'atto  degli  accertamenti  psicofisici
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura  della  stessa  Commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica,  in
una data compatibile  con  il  termine  delle  convocazioni  per  gli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali. 
    12.  Ai  soli  candidati  partecipanti  al  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera b) giudicati idonei a conclusione
degli accertamenti psicofisici,  la  commissione,  sulla  base  delle
caratteristiche somato-funzionali del profilo  sanitario  di  cui  al
comma 3,  attribuira'  un  punteggio  massimo  di  4  punti,  con  le
modalita' di seguito indicate: 
      0 punti per ciascun coefficiente pari a 2; 
      0,5 punti per ciascun coefficiente pari a 1; 
    Alla caratteristica somato-funzionale «PS» non  sara'  attribuito
alcun punteggio. 
    13. Inoltre, ai candidati  giudicati  idonei  a  conclusione  dei
predetti accertamenti, la stessa commissione attribuira' un punteggio
incrementale di 0,5 nel caso in cui non presentino alcun tatuaggio. 
                               Art. 11 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psicofisici  di
cui  al  precedente  art.  10  saranno  sottoposti,  a   cura   della
commissione di cui al precedente art. 5, comma  1,  lettera  d)  agli
accertamenti attitudinali. 
    2. Gli  accertamenti  attitudinali,  saranno  articolati  su  due
distinte fasi: 
      a) una istruttoria volta alla  preliminare  ricognizione  degli
elementi rilevati ai fini della formazione  della  decisione  finale,
condotta separatamente da: 
        Ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o  piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di  performance,  finalizzati
ad acquisire elementi riferibili alle capacita' di  ragionamento,  al
carattere,  la  struttura  personologica  e  motivazionale,   nonche'
all'inclinazione a intraprendere lo specifico  percorso  formativo  e
professionale. La valutazione degli elementi emersi sara' espressa in
una «relazione psicologica». Alcuni dei test  e  delle  prove  citate
hanno una  valenza  anche  ai  fini  degli  accertamenti  psicofisici
(psichiatria); 
        Ufficiali periti selettori attitudinali, mediante  conduzione
di  un'intervista  attitudinale   con   il   candidato,   finalizzata
all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale  di  riferimento
anche  alla  luce  delle   indicazioni   fornite   nella   «relazione
psicologica». Gli esiti  dell'intervista  saranno  riportati  in  una
«scheda di valutazione attitudinale»; 
      b) una costitutiva, nella  quale  la  commissione  nominata  ai
sensi del precedente art. 5, comma 1, lettera d) e comma 5, del bando
e composta  da  membri  diversi  da  quelli  intervenuti  nella  fase
precedente, valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di
un  ulteriore  colloquio  condotto  collegialmente,  esprimera',  nei
riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o inidoneita'
in  merito  al  possesso  dei  requisiti  attitudinali  previsti  dal
«Profilo attitudinale» di riferimento quale Carabiniere effettivo  in
servizio nell'Arma, tenuto conto, a fattor  comune,  delle  capacita'
indispensabili all'espletamento delle mansioni e  delle  funzioni  di
Carabiniere,  delle  responsabilita'  discendenti  dallo  status   da
assumere e dalle qualifiche da rivestire e delle differenti  funzioni
e delle specifiche prerogative dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito
della difesa dello Stato e della tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, rispetto alle altre FF.AA. in cui i partecipanti prestano o
hanno prestato servizio. 
    Tali accertamenti saranno svolti con  le  modalita'  definite  in
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del
Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento  dell'Arma
dei carabinieri, in applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera g) del
decreto ministeriale 28  luglio  2005,  citato  nelle  premesse,  che
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it,  con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
    3. Il candidato che, regolarmente convocato, non  si  presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  attitudinali,
sara' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal  concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni. 
    4.  Al  termine  dei  predetti   accertamenti,   la   commissione
esprimera',  nei  riguardi  di   ciascun   candidato,   un   giudizio
d'idoneita' o d'inidoneita'. Tale giudizio, che sara' comunicato  per
iscritto, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei  non  saranno
ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi
dal concorso. 
    5. Tutti  i  candidati,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione degli accertamenti psicofisici e di quelli attitudinali
dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita  interna  di
caserma; gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si  protraggano
anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo)  a  carico
dell'Amministrazione militare. I candidati che sono gia' alle armi  e
che partecipano per la riserva dei posti di cui all'art. 1, comma  1,
lettera a) dovranno indossare l'uniforme il giorno dello  svolgimento
degli accertamenti attitudinali. 
                               Art. 12 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma
1, lettera a): 
      a) valutera' i titoli  posseduti  alla  data  di  scadenza  del
termine per la presentazione delle domande di cui al precedente  art.
3, comma 1 e dichiarati in domanda,  come  specificato  nell'art.  3,
comma 7,  lettera  «i)»  (VFP1/VFP4  in  servizio  e  bilinguisti  in
servizio militare), «j)» (civili),  «k)»  (bilinguisti  civili),  dai
soli candidati che abbiano riportato il giudizio di idoneita' a tutte
le prove/accertamenti indicati al precedente art. 5, comma 1, lettere
b), c) e d); 
      b) attribuira' ai  candidati  cui  ne  riconoscera'  titolo  un
punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate negli allegati: 
        «A», per i candidati, di cui  alle  lettere  a)  e  c)  (solo
militari) del comma 1, dell'art. 1; 
        «B e C», per i candidati, di cui alle lettere a) e  b)  e  c)
del comma 1, dell'art. 1. 
    2. Il verbale relativo ai criteri e alle modalita' di valutazione
dei titoli di cui al precedente comma 1, sara'  pubblicato  nel  sito
www.carabinieri.it 
                               Art. 13 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le  prove  di
cui al precedente art. 6 saranno iscritti dalla commissione di cui al
precedente  art.  5,  comma  1,  lettera  a),  in  quattro   distinte
graduatorie finali di  merito,  le  quali  saranno  formalizzate  non
appena terminato ciascun iter concorsuale. 
    2. Le graduatorie,  una  per  ciascuna  delle  categorie  di  cui
all'art. 1, comma 1, saranno formate sommando al punteggio conseguito
nella prova scritta di selezione gli incrementi previsti per la prova
di efficienza  fisica,  gli  accertamenti  psicofisici  [per  i  soli
candidati di cui al precedente art.  1,  comma  1,  lettera  b)],  la
mancanza di tatuaggi e per la valutazione dei titoli. 
    3. Ciascuna graduatoria finale di merito,  di  cui  al  comma  1,
formata dalla commissione esaminatrice sara'  approvata  con  decreto
del Comandante generale dell'Arma dei  carabinieri,  che  sara'  reso
disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
candidati, nel sito www.carabinieri.it e presso il  Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri - V reparto  -  ufficio  relazioni  con  il
pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. 
    4. Fermo restando quanto indicato  nel  comma  1,  a  parita'  di
merito, si applicheranno, in sede di approvazione delle  graduatorie,
le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione  ai
pubblici impieghi. L'elenco dei titoli  di  preferenza  e'  riportato
nell'allegato «F» al presente decreto. 
    5. Saranno dichiarati  vincitori  del  concorso  e  ammessi  alla
frequenza del  corso  allievi  carabinieri,  secondo  l'ordine  delle
rispettive graduatorie, i candidati idonei, fino  a  concorrenza  dei
posti disponibili per ciascuna delle categorie  di  cui  all'art.  1,
comma 1 ed  ammessi  alla  frequenza  del  corso  formativo,  che  si
svolgera' presso i Reparti di istruzione di assegnazione. 
    6. Nei tempi e con le modalita' prescritte di cui  al  successivo
art. 19 si provvedera' ad assegnare  la  specializzazione  in  tutela
forestale, ambientale e agroalimentare sino alla copertura dei  posti
disponibili previsti dall'art. 1, comma  3,  tenendo  indistintamente
conto delle preferenze che i frequentatori del corso abbiano espresso
nelle domande di partecipazione al concorso e/o acquisite durante  il
corso di formazione di base, con precedenza per i meglio classificati
nella graduatoria di fine corso formativo. 
                               Art. 14 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 e del possesso dei titoli, da valutare ai fini  indicati  alla
lettera b) del precedente art. 12, il Centro nazionale di selezione e
reclutamento  dell'Arma  dei   carabinieri   potra'   chiedere   alle
amministrazioni pubbliche ed enti competenti la  conferma  di  quanto
dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso  e  risultante
dalla documentazione prodotta dai candidati risultati  vincitori  del
concorso, ai sensi delle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui  al  precedente  comma
emergera'   la   falsita'   del   contenuto   della    dichiarazione,
l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in  virtu'
di un  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non
veritiera. Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa  di
dichiarazioni mendaci finalizzate  a  trarne  un  indebito  beneficio
comporta: 
      la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza; 
      l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso. 
    3. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  «con  riserva»   alle   prove   e   agli
accertamenti. 
    4.  Verra'  acquisito  d'ufficio  il  certificato  generale   del
casellario giudiziale. 
                               Art. 15 
 
                  Spese di viaggio, licenza e varie 
 
    1. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  previste
dal precedente art. 6, comma 1 del  presente  bando,  nonche'  quelle
sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento  e
per la presentazione presso i reparti  d'istruzione  di  assegnazione
sono a carico dei candidati. 
    2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento  delle
prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 6,  comma  1,
nonche' per quelli necessari a raggiungere  la  sede  delle  prove  e
degli accertamenti e per il rientro nella sede  di  servizio.  Se  il
candidato non sosterra'  le  prove  e  gli  accertamenti  per  motivi
dipendenti dalla sua  volonta'  o  venga  espulso  dalle  stesse,  la
licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria  dell'anno
in corso. 
                               Art. 16 
 
                             Esclusioni 
 
    1. L'Amministrazione puo', con provvedimento motivato,  escludere
in ogni momento qualsiasi candidato dal concorso  o  dalla  frequenza
del corso, anche a seguito di verifiche successive, per  difetto  dei
requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza  dei  termini
perentori stabiliti nel presente bando o dichiararlo  decaduto  dalla
nomina. 
    2. L'Amministrazione puo' altresi' procedere, in ogni momento del
corso e con provvedimento motivato, all'espulsione dei  frequentatori
qualora ricorra una delle circostanze indicate  dal  regolamento  dei
Reparti di istruzione. 
                               Art. 17 
 
                         Ammissione al corso 
 
    1.  I  candidati  ammessi  al   corso   contraggono   una   ferma
quadriennale   nell'Arma   dei   carabinieri,   perdendo   il   grado
eventualmente rivestito durante  il  servizio  prestato  nelle  Forze
armate. 
    2. Il predetto personale sara' assunto in forza  dal  Reparto  di
istruzione di  assegnazione  dalla  data  che  verra'  stabilita  dal
Comando generale dell'Arma dei carabinieri e da tale  data  assumera'
la qualita' di Allievo. 
    3. Agli ammessi al corso si applicano  le  norme  per  la  Scuola
allievi carabinieri,  approvate  con  determinazione  del  Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri. 
                               Art. 18 
 
                       Presentazione al corso 
 
    1. Il corso allievi carabinieri si terra' presso  un  Reparto  di
istruzione e  verra'  svolto  secondo  i  programmi  e  le  modalita'
stabilite  dal  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  e  le
disposizioni  contenute  nel  Regolamento  per  le   Scuole   allievi
carabinieri. 
    2. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i  vincitori  prima
della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di
incorporamento, ivi compresa la visita medica di  controllo.  Qualora
dovessero   insorgere   dubbi   sulla   persistenza    dell'idoneita'
psicofisica precedentemente riconosciuta,  il  predetto  Istituto  ha
facolta'  di  far  sottoporre  i  vincitori,  entro  i   tre   giorni
calendariali successivi, a  un  supplemento  di  indagini  presso  il
Centro  nazionale  di  selezione   e   reclutamento   dell'Arma   dei
carabinieri per la verifica dell'idoneita' psico-fisica  al  servizio
nell'Arma  dei  carabinieri.  I  provvedimenti   di   inidoneita'   o
temporanea inidoneita' psicofisica  che  non  si  risolvessero  entro
dieci giorni calendariali dalla data fissata per  l'effettivo  inizio
del corso comporteranno l'esclusione dal  concorso.  Il  giudizio  di
inidoneita' e' definitivo. I  candidati  giudicati  inidonei  saranno
sostituiti nell'ordine delle graduatorie, di cui al  precedente  art.
13, da altri candidati idonei. 
    3. Per esigenze organizzative e logistiche che non consentono  di
ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i Reparti  di
istruzione, l'Amministrazione puo' articolare il corso di  formazione
in piu'  cicli  aventi  il  medesimo  piano  di  studio.  A  tutti  i
frequentatori, ove non diversamente disposto, e' riconosciuta, previo
superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la
stessa decorrenza giuridica dei frequentatori  del  primo  ciclo.  Al
termine dell'ultimo ciclo, l'anzianita'  relativa  di  iscrizione  in
ruolo di tutti i frequentatori sara' rideterminata sulla  base  degli
esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo. A tutti i
frequentatori e' riconosciuta, ai soli fini  giuridici,  la  data  di
arruolamento piu' favorevole degli incorporati del  primo  ciclo,  da
cui decorre la ferma volontaria. 
    4. I vincitori del concorso senza attendere alcuna comunicazione,
dovranno presentarsi presso i Reparti di istruzione, nella data e con
le modalita' che saranno rese  note  con  avviso,  avente  valore  di
notifica a tutti gli effetti e  per  tutti  i  candidati,  che  sara'
pubblicato nel sito internet www.carabinieri.it e presso  il  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, V reparto, ufficio relazioni  con
il pubblico, Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, numero 06/80982935. 
    5. Al termine  del  corso  di  formazione  di  base,  i  militari
designati per la formazione e l'impiego specialistici in  materia  di
tutela forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi dell'art.  19,
saranno avviati alla frequenza di un  corso  di  specializzazione  di
durata non inferiore a tre mesi. 
    6.  All'atto  della  visita  medica  di  controllo  i   candidati
vincitori dovranno consegnare: 
      a) il certificato attestante l'esecuzione  del  ciclo  completo
delle vaccinazioni previste per la propria fascia di eta',  ai  sensi
del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse. In  caso
di  assenza  della  relativa  vaccinazione,  dovra'  essere  prodotto
referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G)  per  morbillo,
rosolia, parotite e varicella; 
      b) un certificato rilasciato da  struttura  sanitaria  pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh; 
      c) ai soli  fini  dell'eventuale  successivo  impiego,  referto
analitico,  rilasciato  in  data  non  anteriore  a  sessanta  giorni
precedenti la visita, attestante l'esito  del  dosaggio  quantitativo
del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie  ed
espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica. 
    I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata,  totale  o
parziale, dell'enzima  G6PD,  dovranno  rilasciare  dichiarazione  di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione conforme  al  modello
riportato nell'allegato «P». 
    7. I candidati vincitori di sesso femminile  dovranno,  altresi',
consegnare un referto di test  di  gravidanza  (mediante  analisi  su
sangue o urine), effettuato, entro i  cinque  giorni  antecedenti  la
data di presentazione (la data di presentazione non e'  da  calcolare
nel computo dei cinque giorni), presso struttura sanitaria  pubblica,
anche militare, o accreditata con il servizio sanitario  nazionale  o
regionale. In caso di positivita' del test di gravidanza,  la  visita
medica di cui al precedente comma 2 sara' sospesa ai sensi  dell'art.
580, comma 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90 e l'interessata sara' rinviata d'ufficio  alla  frequenza
del primo corso utile. 
    8. I vincitori del concorso che non si presenteranno  al  Reparto
di istruzione di assegnazione nel termine fissato saranno considerati
rinunciatari e sostituiti a cura del Centro nazionale di selezione  e
reclutamento nei termini di cui all'art. 13, comma 5  entro  i  primi
trenta giorni calendariali dalla data di inizio del corso  con  altri
candidati idonei in ordine delle medesime graduatorie. Il Reparto  di
istruzione potra', comunque, autorizzare, per comprovati gravi motivi
da preavvisare tramite il Comando Stazione Carabinieri competente per
territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno
calendariale dalla data di inizio del corso. 
    9. La rinuncia all'incorporamento o  alla  frequenza  del  corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile. 
    10. I candidati dichiarati  idonei  vincitori  dovranno  altresi'
presentare o far pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente
al Reparto di istruzione di assegnazione  dell'Arma  dei  carabinieri
una dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in
allegato «O» dei sottonotati documenti: 
      cittadinanza italiana; 
      godimento dei diritti politici; 
      titolo di studio; 
      stato civile. 
    11. La dichiarazione indicata al precedente comma: 
      non dovra' essere anteriore ai sei mesi rispetto alla  data  di
presentazione; 
      dovra'  attestare,  altresi',  che  gli  interessati  siano  in
possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla
data di scadenza  del  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle
domande di partecipazione al concorso. 
    12. I militari in servizio dovranno altresi' consegnare, all'atto
della presentazione, copia conforme del foglio matricolare aggiornato
in ogni sua parte, rilasciato dal Comando militare di provenienza. 
    13. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio  ed  uso  di  atti
falsi, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 14. 
                               Art. 19 
 
Designazione per la specializzazione in tutela forestale,  ambientale
                          e agroalimentare 
 
    1. Durante il corso  di  formazione  degli  allievi  carabinieri,
avra' luogo un ciclo di conferenze in materia  di  tutela  forestale,
ambientale e agroalimentare (T.F.A.A.),  a  cura  del  Comando  delle
scuole dell'Arma dei carabinieri, che si avvarra'  di  personale  del
Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari, allo scopo  di
fornire il piu' adeguato grado di informazione e di conoscenza  sulla
natura della specialita' e sulle  connesse  future  attribuzioni.  Al
termine del ciclo  di  conferenze,  la  Legione  allievi  carabinieri
fissera' un termine entro cui i frequentatori dovranno presentare  la
dichiarazione scritta di: 
      a)  conferma  o  revoca  della  preferenza  T.F.A.A.   indicata
all'atto della  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso; 
      b) espressione ex post della preferenza T.F.A.A.,  qualora  non
espressa all'atto della presentazione della domanda di partecipazione
al concorso. 
    2. La Legione allievi carabinieri, ricevute le  dichiarazioni  di
cui al comma 1 formera' un elenco riepilogativo  per  ciascuna  delle
categorie di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e  b)  del  presente
bando di  concorso  e  redigera'  due  distinte  graduatorie  per  la
designazione T.F.A.A., secondo l'ordine della graduatoria finale  del
corso di formazione. 
    3. I posti, qualora non ricoperti nel  numero  stabilito  per  le
aliquote di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), saranno devoluti  in
aggiunta all'aliquota di cui  all'art.  1,  comma  3,  lettera  a)  e
viceversa. 
    4. Le dichiarazioni di volonta' di cui al comma 1 sono definitive
ed  irretrattabili  ai   fini   della   formazione   delle   relative
graduatorie, della  designazione  e  della  frequenza  del  corso  di
specializzazione. 
    5. L'Amministrazione si  riserva  la  facolta'  di  ripianare  le
vacanze che dovessero residuare nelle aliquote di cui  al  precedente
art. 1, comma 3, lettere a) e  b),  sino  a  conseguire  la  completa
copertura  dei  posti  complessivamente  disponibili,  designando   i
frequentatori in possesso di titoli ritenuti di prevalente  interesse
ai  fini  della  formazione  e  dell'impiego  in  materia  di  tutela
forestale, ambientale e agroalimentare,  anche  a  prescindere  dalle
preferenze da loro rappresentate. 
                               Art. 20 
 
                        Nomina a carabiniere 
 
    1. I candidati ammessi al corso, decorsi sei mesi dalla  data  di
inizio dello stesso, conseguiranno la nomina  a  carabiniere,  previo
superamento  di  esami  e  saranno  immessi  in  ruolo  al  grado  di
carabiniere al termine del corso secondo l'ordine  della  graduatoria
finale. 
    2. La nomina a carabiniere, ai sensi dell'art.  785  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
      a) e' subordinata: 
        1)  all'accertamento,  anche  successivo  alla  stessa,   del
possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2; 
        2) al superamento del citato corso, dal quale i frequentatori
potranno essere espulsi in ogni momento al ricorrere di una qualsiasi
delle circostanze previste dal  Regolamento  per  le  Scuole  allievi
carabinieri; 
      b) sara' sospesa per coloro che, giudicati  idonei  al  termine
del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni: 
        1) rinviati a giudizio o  ammessi  ai  riti  alternativi  per
delitto non colposo; 
        2)  sottoposti  a  procedimento  disciplinare  da  cui  possa
derivare una sanzione di stato; 
        3) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; 
        4) in aspettativa per qualsiasi motivo  per  una  durata  non
inferiore a sessanta giorni. 
                               Art. 21 
 
                    Impiego al termine del corso 
 
    1. I vincitori di concorso per le riserve dei  posti  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a) saranno impiegati  nell'ambito
dell'intero territorio nazionale;  se  conoscitori/madrelingua  della
lingua  tedesca  potranno  essere  assegnati,  quale  prima  sede  di
servizio, presso la Legione carabinieri «Trentino Alto-Adige». 
    2. I vincitori del concorso per  la  riserva  dei  posti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b) saranno impiegati, per un periodo  di
tempo comunque non inferiore a quindici anni nelle aree: 
      nord-ovest (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia); 
      nord-est  (Veneto,  Emilia  Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia  e
Trentino Alto Adige). 
    Qualora favorevolmente selezionati durante il corso formativo  di
base  potranno  essere  impiegati   anche   nell'ambito   dell'intero
territorio nazionale, per la  copertura  di  posti  d'impiego  presso
reparti che richiedano  il  possesso  di  specifici  requisiti  e  di
particolari   qualificazioni,   riservandosi   l'Amministrazione   la
facolta' di prolungarne la permanenza in  detti  specifici  incarichi
per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni. 
    3. I vincitori della riserva dei posti di cui al precedente  art.
1, comma 1,  lettera  c)  saranno  assegnati,  quale  prima  sede  di
servizio, in Reparti situati nella Provincia autonoma  di  Bolzano  o
aventi competenze regionali. 
                               Art. 22 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13  e  14,  del  regolamento  (UE)  n.
679/2016  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati  che  il
trattamento  dei  dati  personali  da  loro  forniti   in   sede   di
partecipazione al concorso/procedura  di  reclutamento  o,  comunque,
acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente  all'espletamento
delle relative  attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati
personali  e  particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a   cio'
appositamente autorizzati, ivi compresi quelli  facenti  parte  delle
Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di  procedure
anche  informatizzate  e  con  l'ausilio  di   apposite   banche-dati
automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per  il  perseguimento
delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati;
cio' anche in  caso  di  eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche
successivamente   all'eventuale   instaurazione   del   rapporto   di
impiego/servizio,  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione   del
rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la base giuridica nel decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e nel decreto del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,  con  particolare  riferimento  agli
articoli da 1053 a 1075; 
      b) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura di  reclutamento  e  alla  posizione  giuridico  -
economica o di impiego del  candidato,  nonche',  in  caso  di  esito
positivo del concorso, agli Enti previdenziali; 
      c) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettere d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90,  secondo  le
prescrizioni previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      d) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli Enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'Amministrazione presso le competenti sedi giudiziarie; 
      e) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali in qualita' di Autorita'
di controllo, con  sede  in  piazza  Venezia  n.  11  -  00187  Roma,
indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it. 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli 15 e 21 del citato regolamento, tra i quali  il  diritto  di
accedere ai dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi al loro trattamento. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, titolare del trattamento,
che si avvale, ognuno per la parte di propria competenza: 
      del direttore del Centro nazionale di selezione e  reclutamento
dell'Arma dei carabinieri; 
      dei presidenti delle commissioni di cui al precedente  art.  5,
comma 1. 
                               Art. 23 
 
                     Accesso atti amministrativi 
 
    Eventuali richieste di accesso  ai  documenti  amministrativi  da
parte dei partecipanti alla procedura  concorsuale,  ai  sensi  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere trasmesse a mezzo e-mail
al    seguente     indirizzo:     cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it,
preferibilmente secondo il modello in allegato «Q». 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto  dalla
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 7 luglio 2022 
 
                                         Il comandante generale: Luzi 
                                                         Allegato "A" 
 
                   VALUTAZIONE DEI TITOLI MILITARI 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                         Allegato "B" 
 
          VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                         Allegato "C" 
 
                       VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                         Allegato "D" 
 
                         AUTOCERTIFICAZIONE 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                         Allegato "E" 
 
              ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                         Allegato "F" 
 
                   ELENCO DEI TITOLI DI PREFERENZA 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                         Allegato "G" 
 
                  PROGRAMMA DELLE PROVE DI CONCORSO 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                         Allegato "H" 
 
                           ATTO DI ASSENSO 
      PER L'ARRUOLAMENTO DI UN MINORE NELL'ARMA DEI CARABINIERI 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                         Allegato "I" 
 
                     PROVA DI EFFICIENZA FISICA 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                         Allegato "L" 
 
                CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                         Allegato "M" 
 
         ATTO DI ASSENSO ALLA RACCOLTA DEL CAMPIONE DI URINE 
                     PER INDAGINI TOSSICOLOGICHE 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                         Allegato "N" 
 
         DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                         Allegato "O" 
 
                 A U T O C E R T I F I C A Z I O N E 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                         Allegato "P" 
 
  DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                         Allegato "Q" 
 
          Richiesta di accesso ai documenti amministrativi 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico