Concorso per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 5
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 51 del 28-06-2022
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE CONCORSO (Scad. 28-07-2022) Concorso pubblico straordinario per la copertura di cinque posti comuni della classe di concorso A071 della scuola secondaria di primo grado che residuano dalle immissioni in ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia: TRIESTE
Comune: TRIESTE
Data di inserimento: 28-06-2022
Data Scadenza bando 28-07-2022
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

CONCORSO (Scad. 28-07-2022)

Concorso pubblico straordinario per la copertura di cinque posti comuni della classe di concorso A071 della scuola secondaria di primo grado che residuano dalle immissioni in ruolo.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
   dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia 
 
    Visto il decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi  territoriali»,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio  2021,  n.  106,  ed  in
particolare l'art. 59, comma  9-bis,  come  sostituito  dall'art.  5,
comma 3-quinquies,  del  decreto-legge  30  dicembre  2021,  n.  228,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.  15,
il quale prevede che «In via straordinaria, per un  numero  di  posti
pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno  scolastico  2021/2022
che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi
1, 2, 3 e 4, salvi i posti  di  cui  ai  concorsi  per  il  personale
docente banditi con i decreti del Capo Dipartimento  per  il  sistema
educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione n.
498 e n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -
n. 34 del 28  aprile  2020,  e'  bandita  una  procedura  concorsuale
straordinaria per regione e classe di concorso riservata  ai  docenti
non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro  il  termine  di
presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano  svolto  nelle
istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche
non consecutivi, negli ultimi cinque  anni  scolastici,  valutati  ai
sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.  124.  Il
bando determina altresi' il contributo di segreteria posto  a  carico
dei partecipanti, in misura tale  da  coprire  integralmente  l'onere
della procedura concorsuale. Ciascun candidato puo' partecipare  alla
procedura in un'unica regione e per una sola  classe  di  concorso  e
puo' partecipare solo per una classe di concorso per la  quale  abbia
maturato almeno un'annualita', valutata ai sensi del  primo  periodo.
Le graduatorie di merito regionali sono predisposte  sulla  base  dei
titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare
da tenere entro il  15  giugno  2022,  le  cui  caratteristiche  sono
definite con decreto del Ministro  dell'istruzione.  Nel  limite  dei
posti di cui al presente comma, che sono resi  indisponibili  per  le
operazioni di mobilita' e immissione in ruolo, i candidati  vincitori
collocati in posizione utile in  graduatoria  sono  assunti  a  tempo
determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a
proprio carico, a un percorso di formazione, anche in  collaborazione
con le universita', che ne integra le competenze  professionali.  Nel
corso della durata del contratto  a  tempo  determinato  i  candidati
svolgono altresi' il percorso annuale di formazione iniziale e  prova
di cui all'art. 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59.  A
seguito del superamento della  prova  che  conclude  il  percorso  di
formazione di cui al  quinto  periodo  nonche'  del  superamento  del
percorso annuale di  formazione  iniziale  e  prova,  il  docente  e'
assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo,  con  decorrenza
giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla
data di inizio del servizio, nella  medesima  istituzione  scolastica
presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il
percorso di formazione di cui al quinto periodo e la  relativa  prova
conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Le
graduatorie di cui al presente comma  decadono  con  l'immissione  in
ruolo dei vincitori»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 28 aprile 2022,  n.
108,  con  i  rispettivi  allegati  A  e  B,   recante   disposizioni
concernenti la procedura concorsuale straordinaria per  l'accesso  ai
ruoli del personale docente della scuola secondaria  di  primo  e  di
secondo grado su posto comune, ai sensi dell'art.  59,  comma  9-bis,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sopra citato; 
    Visto il d.d.g. n. 1081  del  6  maggio  2022,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» - in data 17 maggio 2022, n. 39, con il quale  e'
stata bandita la procedura concorsuale straordinaria  per  regione  e
classe di concorso di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, sopra citato; 
    Preso atto  della  delega  all'Ufficio  scolastico  regionale per
il Friuli-Venezia Giulia ad indire le procedure  concorsuali  per  la
scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento
slovena  e  bilingue  sloveno-italiano  del  Friuli-Venezia   Giulia,
contenuta nell'art. 9 del citato d.d.g. n. 1081/2022; 
    Preso atto che, in base all'allegato 1 al  d.d.g.  n.  1081/2022,
sono cinque i posti vacanti e disponibili per la classe  di  concorso
A071 «sloveno, storia ed educazione civica, geografia,  nella  scuola
secondaria di primo  grado  con  lingua  di  insegnamento  slovena  e
bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia», da destinare  a
docenti con conoscenza della lingua  slovena  di  cui  alla  presente
procedura concorsuale, e che non vi  sono  altri  posti,  di  cui  al
medesimo allegato 1, da ripartire tra le scuole con lingua italiana e
scuole con lingua slovena; 
    Visti gli articoli 425 e 426 del decreto  legislativo  16  aprile
1994, n. 297, contenenti norme  per  il  reclutamento  del  personale
docente  delle  scuole  con  lingua  di  insegnamento  slovena  delle
Province di Trieste e Gorizia; 
    Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente norme per  la
tutela   della   minoranza   linguistica   slovena   della    Regione
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 ottobre 2015,  n.
809; 
    Visto il comma 2, dell'art. 20, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59, il quale prevede che l'Ufficio scolastico  regionale per
il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire i concorsi per i posti di
docente nelle scuole con lingua  d'insegnamento  slovena  e  bilingue
sloveno-italiano,  prevedendo  lo   svolgimento   degli   scritti   e
dell'orale in  lingua  slovena,  integrati  con  contenuti  specifici
afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue; 
    Considerato  che  il  comma  1,   dell'art.   20,   del   decreto
ministeriale n. 108 del 28 aprile 2022,  nel  delegare  il  dirigente
dell'Ufficio scolastico  regionale per  il Friuli-Venezia  Giulia  ad
indire le procedure concorsuali di cui al comma 9-bis, dell'art.  59,
del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  sopra  citato,  adattando
l'allegato A alle specificita' della scuola  secondaria  di  primo  e
secondo  grado  con  lingua  di  insegnamento  slovena   e   bilingue
sloveno-italiano  del  Friuli-Venezia  Giulia,  consente   anche   di
apportare i necessari adattamenti  alle  modalita'  di  presentazione
delle domande di cui alla procedura di cui al medesimo comma 9-bis; 
    Visto il decreto del direttore generale  dell'Ufficio  scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia, protocollo AOODRFVG 6957  del
10 giugno 2022 di adattamento dell'allegato A al decreto del Ministro
dell'istruzione 28 aprile 2022, n. 108, secondo quanto  previsto  dal
comma 1, dell'art. 20, del decreto ministeriale n. 108 del 28  aprile
2022; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
aprile 2020, che fissa l'ammontare  dei  compensi  per  i  componenti
delle commissioni; 
    Visto l'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25  maggio  2021,
n. 73, sopra  citato,  nella  parte  in  cui  prevede  che  il  bando
determini il  contributo  per  l'integrale  copertura  dei  costi  di
svolgimento; 
    Preso  atto  che  gli  oneri  connessi  allo  svolgimento   della
procedura richiedono un corrispondente contributo di euro 128,00  per
la partecipazione alla procedura; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante  «Norme  in  favore
dei privi della vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  febbraio
2016,   n.   19,   «Regolamento   recante   disposizioni    per    la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
    Visto il decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,  recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b),  della
legge 13 luglio 2015, n. 107», che prevede l'indizione di un concorso
ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e
di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 
    Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,  recante  «Misure
di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e  di  abilitazione  dei
docenti», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  dicembre
2019, n. 159, e in particolare l'art. 1; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020,  n.
201, recante  «Disposizioni  concernenti  i  concorsi  ordinari,  per
titoli ed esami, per il reclutamento  di  personale  docente  per  la
scuola secondaria di primo e secondo  grado  su  posto  comune  e  di
sostegno»; 
    Visto il decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di  concorsi  pubblici»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; 
    Vista l'ordinanza ministeriale 21 giugno 2021,  n.  187,  recante
«Adozione del protocollo relativo alle modalita'  di  svolgimento  in
sicurezza dei concorsi per  il  personale  scolastico  in  attuazione
dell'art. 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»; 
    Visto il decreto della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  9
novembre 2021,  recante  «Modalita'  di  partecipazione  ai  concorsi
pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento»; 
    Visto il decreto del  Ministro  dell'istruzione  del  9  novembre
2021, n. 326, recante  «Disposizioni  concernenti  il  concorso,  per
titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale  docente  della
scuola secondaria di primo e secondo  grado  su  posto  comune  e  di
sostegno, ai sensi dell'art.  59,  comma  11,  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-  19  per  le  imprese,  il  lavoro,  i  giovani  e  i  servizi
territoriali", convertito, dalla  legge  23  luglio  2021,  n.  106»,
registrato dalla Corte dei conti in  data  15  novembre  2021  al  n.
3.039; 
    Visto il decreto del Capo Dipartimento per il  sistema  educativo
di istruzione e di formazione del 21 aprile  2020,  n.  499,  recante
«Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente per posti comuni e  di  sostegno  nella  scuola
secondaria di primo  e  secondo  grado»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» - n. 34 del 28 aprile 2020; 
    Visto il decreto del Capo Dipartimento per il  sistema  educativo
di istruzione e di formazione del 3  giugno  2020,  n.  649,  recante
«Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento del personale docente per posti  comuni  e  di  sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» - n. 44 del 9 giugno 2020; 
    Visto il decreto del Capo Dipartimento per il  sistema  educativo
di istruzione e  di  formazione  1°  luglio  2020,  n.  749,  recante
«Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante:
"Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente per posti comuni e  di  sostegno  nella  scuola
secondaria di primo e  secondo  grado"»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» - n. 51 del 3 luglio 2020; 
    Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  n.  2667  del  18
gennaio 2022, con cui e' stata richiesta l'autorizzazione  ad  indire
la procedura straordinaria, di cui  all'art.  59,  comma  9-bis,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sopra citato; 
    Vista la nota del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  -  protocollo  n.
18606 del 3 febbraio 2022, con cui e' stato autorizzato l'avvio della
procedura  straordinaria  di  cui  all'art.  59,  comma  9-bis,   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sopra  citato,  per  complessivi
quattordicimilaquattrocentocinquantuno posti; 
    Vista la nota del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Ufficio di Gabinetto - protocollo n. 2008 del 4  febbraio  2022,  con
cui e' stato rilasciato  il  nulla  osta  all'avvio  della  procedura
straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, sopra citato; 
    Vista la nota n. 170 dell'8 febbraio 2022, con cui  l'Ufficio  di
Gabinetto del Ministero per la pubblica amministrazione, a seguito di
approfondimenti svolti dal Dipartimento della funzione  pubblica,  ha
rilasciato il nulla osta all'avvio della procedura  straordinaria  di
cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.
73, sopra citato; 
    Resa l'informativa alle organizzazioni sindacali  rappresentative
del comparto «Istruzione e ricerca»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
    1. Con il presente decreto e' indetta  la  procedura  concorsuale
straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, per la copertura di cinque  posti  comuni  della
classe di concorso A071 della scuola secondaria di  primo  grado  che
residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi  1,
2,  3  e  4  del  medesimo  articolo,  fermo   restando   il   regime
autorizzatorio di cui all'art. 39, comma 3, della legge  27  dicembre
1997, n. 449. 
    2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
      a) Ministero: Ministero dell'istruzione; 
      b)  decreto-legge:  decreto-legge  25  maggio  2021,   n.   73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
      c) decreto ministeriale: decreto  ministeriale  del  28  aprile
2022, n. 108; 
      d) USR FVG: Ufficio  scolastico  regionale  del  Friuli-Venezia
Giulia. 
                               Art. 2 
 
                   Posti da destinare al concorso 
 
    1.   Sono   assegnati   alla   presente   procedura   concorsuale
straordinaria cinque posti della classe di  concorso  A-71  «sloveno,
storia ed educazione civica, geografia, nella  scuola  secondaria  di
primo  grado  con  lingua  di   insegnamento   slovena   e   bilingue
sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia». 
    2. L'Ufficio scolastico regionale  del  Friuli-Venezia  Giulia e'
individuato  quale   responsabile   dello   svolgimento   dell'intera
procedura concorsuale e provvede all'approvazione  della  graduatoria
finale. 
                               Art. 3 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui  al  presente
decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza
del  termine  per  la  presentazione  della  domanda,  dei   seguenti
requisiti: 
      a) abilitazione specifica o titolo di  accesso  alla  specifica
classe di concorso ovvero  analogo  titolo  conseguito  all'estero  e
riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; 
      b) non aver partecipato alle  procedure  di  cui  all'art.  59,
comma 4, del decreto-legge o,  pur  avendo  partecipato,  non  essere
stati destinatari  di  una  individuazione  quali  aventi  titolo  ad
assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma; 
      c) avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018  ed
entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un
servizio nelle istituzioni scolastiche statali  di  almeno  tre  anni
anche non consecutivi, valutati ai  sensi  dell'art.  11,  comma  14,
della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio  svolto  su  posto  di
sostegno in assenza di specializzazione e' considerato valido ai fini
della partecipazione alla procedura straordinaria per  la  classe  di
concorso prescelta, fermo restando quanto previsto alla lettera d); 
      d) avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli  di  cui
alla lettera c), nella specifica classe di concorso per la  quale  si
concorre. 
    2.  Sono  ammessi  con  riserva  coloro  che,  avendo  conseguito
all'estero i titoli di cui al comma 1, lettera a),  abbiano  comunque
presentato la relativa  domanda  di  riconoscimento  ai  sensi  della
normativa vigente,  entro  il  termine  per  la  presentazione  delle
istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. 
    3. I candidati devono, altresi', possedere i  requisiti  generali
per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    4.  I  candidati  partecipano  al   concorso   con   riserva   di
accertamento del possesso dei requisiti di  ammissione.  In  caso  di
carenza   degli   stessi,   l'Ufficio   scolastico   regionale    del
Friuli-Venezia  Giulia,   responsabile   della   procedura,   dispone
l'esclusione dei  candidati  in  qualsiasi  momento  dalla  procedura
concorsuale. 
                               Art. 4 
 
           Istanza di partecipazione: termine e modalita' 
                   di presentazione delle domande 
 
    1. I candidati in possesso dei titoli di cui all'art.  3  possono
presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dal giorno
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e  fino
alle  ore  23,59  del  trentesimo  giorno  dalla  medesima  data   di
pubblicazione. 
    2. La domanda di  ammissione  al  concorso  deve  essere  redatta
compilando il modello pubblicato sull'apposito spazio  informativo  -
Concorso  ex  art.  59,  comma  9-bis,  classe   di   concorso   A071
raggiungibile                                           all'indirizzo
http://usrfvg.gov.it/it/home/menu/uffici/Direzione/Concorsi/_-
presente nella sezione  del  sito  internet  dell'Ufficio  scolastico
regionale per  il Friuli-Venezia  Giulia  dedicata   alle   procedure
concorsuali. L'istanza deve essere  sottoscritta  dal  candidato  con
firma digitale grafica oppure con firma  autografa  (in  quest'ultimo
caso il documento cartaceo firmato deve essere trasformato in formato
pdf scanner). Alla domanda deve essere allegata la  fotocopia  di  un
valido documento di identita'. La domanda, in formato file pdf,  deve
essere inviata dall'utenza personale di Posta elettronica certificata
del  richiedente,  al  seguente  indirizzo   di   Posta   elettronica
certificata: drfr@postacert.istruzione.it L'e-mail deve riportare  il
seguente oggetto: Concorso straordinario A071. Le istanze  presentate
con modalita' diverse non saranno prese in considerazione. 
    3. La validita' della  trasmissione  e  ricezione  della  domanda
suddetta e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di  accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna, come previsto dall'art. 6  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.  68;  il
candidato  avra'  cura  di  conservare  diligentemente  entrambe   le
ricevute fino  al  termine  della  procedura  concorsuale.  Non  sono
considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle
prescritte dal presente bando, o trasmesse oltre il termine suddetto,
ne' quelle sottoscritte o compilate in  modo  difforme  o  incompleto
rispetto al modello succitato. L'amministrazione  non  assume  alcuna
responsabilita' nel caso in cui i file trasmessi  in  via  telematica
non siano leggibili. 
    4. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai
sensi dell'art. 1, comma 111, della legge 13  luglio  2015,  n.  107,
nonche' dell'art. 11, comma 5, del decreto  ministeriale  9  novembre
2021, n. 326, il pagamento di un contributo  di  segreteria  pari  ad
euro 128,00 (centoventotto/00). Il pagamento deve  essere  effettuato
esclusivamente tramite  bonifico  bancario  sul  conto  intestato  a:
Sezione di Tesoreria 348 Roma succursale IBAN - IT  71N  01000  03245
348 0 13 3550 05 causale: «diritti di segreteria  per  partecipazione
alla procedura straordinaria di cui  all'art.  59,  comma  9-bis,  dl
73/21 - Friuli-Venezia Giulia -  A071  -  nome  e  cognome  -  codice
fiscale del candidato» e dichiarato al  momento  della  presentazione
della domanda. 
    5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'  e  consapevole  delle   conseguenze   derivanti   da
dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 
      a) il cognome ed il nome (le  coniugate  indicheranno  solo  il
cognome di nascita); 
      b) la data, il luogo di  nascita,  la  residenza  e  il  codice
fiscale; 
      c)  il  possesso  della  cittadinanza  italiana  ovvero   della
cittadinanza di uno degli stati  membri  dell'Unione  europea  ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della  legge
6 agosto 2013, n. 97; 
      d) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del docente; 
      f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono  stati
concessi amnistia, indulto,  condono  o  perdono  giudiziale)  e  gli
eventuali procedimenti penali pendenti,  in  Italia  e/o  all'estero.
Tale  dichiarazione  deve  essere  resa  anche  se   negativa,   pena
l'esclusione dal concorso; 
      g) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego  statale
ai sensi  della  normativa  vigente  per  aver  conseguito  l'impiego
mediante  produzione  di  documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione  di  documenti  falsi.  In  caso
contrario, il candidato deve indicare la  causa  di  risoluzione  del
rapporto d'impiego; 
      h) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, commi  4  e  5,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,
che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno  luogo
a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di  scadenza
del termine di presentazione della domanda; 
      i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria
e certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative
al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente,
tramite  PEC  da  inviare  all'Ufficio   scolastico   regionale   del
Friuli-Venezia Giulia:  drfr@postacert.istruzione.it  ogni  eventuale
variazione dei dati sopra richiamati; 
      j) se abbia l'esigenza, ai sensi della  normativa  vigente,  di
essere assistito/a durante la prova, indicando  in  caso  affermativo
l'ausilio necessario e la necessita' di eventuali  tempi  aggiuntivi.
Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata
dalla competente struttura sanitaria da inviare almeno  dieci  giorni
prima dell'inizio della prova,  o  in  formato  elettronico  mediante
Posta elettronica certificata all'indirizzo  del  competente  Ufficio
scolastico regionale o a mezzo di raccomandata postale con avviso  di
ricevimento indirizzata al medesimo Ufficio scolastico regionale.  Le
modalita'  di  svolgimento  della  prova  possono  essere  concordate
telefonicamente.  Dell'accordo  raggiunto   il   competente   Ufficio
scolastico  regionale  redige  un   sintetico   verbale   che   invia
all'interessato; 
      k) la procedura concorsuale per la quale,  avendone  i  titoli,
intende partecipare; 
      l) i titoli di accesso posseduti,  ai  sensi  dell'art.  3  del
presente bando; per quanto riguarda i titoli di cui all'art. 3, comma
1, lettera  a),  l'aspirante  dovra'  indicare  l'esatta  indicazione
dell'istituzione che  li  ha  rilasciati,  l'anno  scolastico  ovvero
accademico in cui sono stati conseguiti, il voto  riportato.  Qualora
il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero  e  riconosciuto
ai sensi della normativa vigente,  devono  essere  altresi'  indicati
obbligatoriamente gli estremi  del  provvedimento  di  riconoscimento
dell'equipollenza del titolo medesimo; qualora il titolo  di  accesso
sia  stato  conseguito  all'estero,  ma  sia  ancora  sprovvisto  del
riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa  vigente,
occorre  dichiarare  di  aver  presentato  la  relativa  domanda   di
riconoscimento entro la  data  termine  per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso; 
      m) i  titoli  valutabili  di  cui  all'allegato  B  al  decreto
ministeriale n. 108 del 28 aprile 2022; 
      n) l'eventuale diritto  alle  riserve  previste  dalla  vigente
normativa.  Coloro  che  hanno  diritto  alla  riserva  di  posti  in
applicazione della legge n. 68/1999 e che  non  possono  produrre  il
certificato di disoccupazione rilasciato  dai  centri  per  l'impiego
poiche' occupati alla data di scadenza  del  bando,  indicheranno  la
data e  la  procedura  in  cui  hanno  presentato  in  precedenza  la
certificazione richiesta; 
      o) il consenso al trattamento dei dati personali ai  sensi  del
regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati, cd. regolamento generale per la protezione
dei dati e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
      p) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
      q) l'adeguata conoscenza della  lingua  slovena  come  previsto
dall'art. 15 del decreto ministeriale n. 809 di data 8 ottobre 2015; 
      r) di avere effettuato il versamento  del  contributo  previsto
per la partecipazione al  concorso  e  reso  tutte  le  dichiarazioni
previste dal presente decreto. 
    6. Non si tiene conto delle domande che non contengono  tutte  le
indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per
l'ammissione al  concorso  e  tutte  le  dichiarazioni  previste  dal
presente  decreto.  Costituiscono  inoltre  causa  di  esclusione  la
mancata sottoscrizione della domanda o  con  firma  digitale  grafica
oppure con firma autografa, corredata dalla fotocopia di un documento
di identita' in corso di validita'. 
    7. L'amministrazione scolastica non e' responsabile  in  caso  di
smarrimento delle proprie  comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  o
incomplete dichiarazioni da parte  del  candidato  circa  il  proprio
indirizzo  di  posta  elettronica  oppure  da   mancata   o   tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato
nella domanda, nonche' in caso di  eventuali  disguidi  imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
                               Art. 5 
 
       Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 
 
    1. Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  i
candidati affetti da patologie  limitatrici  dell'autonomia,  che  ne
facciano richiesta, sono assistiti nell'espletamento della  prova  da
personale individuato dal competente Ufficio scolastico regionale del
Friuli-Venezia Giulia. 
    2. I candidati di cui al comma 1 e coloro che  richiedano  ausili
e/o  tempi  aggiuntivi  per  l'espletamento  della   prova   dovranno
documentare le proprie condizioni  con  apposita  dichiarazione  resa
dalla commissione  medico-legale  dell'Azienda  sanitaria  locale  di
riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa  a  mezzo
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  indirizzata   all'Ufficio
scolastico regionale competente, oppure  a  mezzo  Posta  elettronica
certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova,
unitamente  alla  specifica  autorizzazione  all'Ufficio   scolastico
regionale al  trattamento  dei  dati  sensibili.  Tale  dichiarazione
dovra' esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali
determinano in funzione della prova  concorsuale.  L'assegnazione  di
ausili e/o  tempi  aggiuntivi  ai  candidati  che  ne  abbiano  fatto
richiesta  sara'   determinata   a   insindacabile   giudizio   della
commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita  e
sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il  mancato  inoltro  di
tale   documentazione,   nei   tempi   richiesti,   non   consentira'
all'amministrazione di predisporre una  tempestiva  organizzazione  e
l'erogazione dell'assistenza richiesta. 
                               Art. 6 
 
         Articolazione della procedura e sedi di svolgimento 
                      della prova disciplinare 
 
    1. L'articolazione complessiva  della  procedura  concorsuale  e'
indicata agli articoli 4, 5, 9, 17, 18 e 19 del decreto ministeriale,
al quale si fa integrale rinvio. 
    2.   Per   quanto   attiene   alla   prova   disciplinare,   alla
predisposizione della stessa e alla  sua  valutazione,  nonche'  alla
valutazione dei titoli, si rimanda agli articoli 4,  5,  6  e  8  del
decreto ministeriale. I criteri di valutazione  di  cui  all'art.  5,
comma 2, del decreto ministeriale devono essere pubblicati  da  parte
dell'Ufficio scolastico regionale almeno cinque  giorni  prima  dello
svolgimento della prova. 
    3.  I  candidati  ricevono,  da  parte  dell'Ufficio   scolastico
regionale del Friuli-Venezia Giulia, comunicazione  esclusivamente  a
mezzo di posta elettronica (all'indirizzo indicato nella  domanda  di
partecipazione al concorso) della sede,  della  data  e  dell'ora  di
svolgimento della loro prova disciplinare almeno venti  giorni  prima
dello svolgimento della medesima. Le prove disciplinari del  concorso
non possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8
marzo 1989, n. 101, nei  giorni  di  festivita'  religiose  ebraiche,
nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi. 
    4. L'individuazione della sede per lo svolgimento dell'incarico a
tempo determinato e' effettuata nell'ambito della  procedura  per  il
conferimento delle supplenze  da  parte  del  competente  Ufficio  II
dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia. 
                               Art. 7 
 
              Dichiarazione e presentazione dei titoli 
 
    1. I titoli valutabili sono quelli previsti  dall'allegato  B  al
decreto ministeriale e devono essere conseguiti o, laddove  previsto,
riconosciuti  entro  la  data  di  scadenza  del   termine   per   la
presentazione della  domanda  di  ammissione.  La  dichiarazione  dei
titoli e' effettuata nell'istanza di partecipazione di  cui  all'art.
4. 
    2.  Il  candidato  che  ha  sostenuto  la  prova  orale  presenta
all'Ufficio  scolastico  regionale  responsabile   della   procedura,
secondo  le  modalita'  indicate  dall'Ufficio  scolastico  regionale
stesso,  esclusivamente  i  titoli  dichiarati   nella   domanda   di
partecipazione   non   documentabili   con    autocertificazione    o
dichiarazione sostitutiva. La presentazione  deve  essere  effettuata
entro e non oltre cinque giorni dallo svolgimento della prova orale. 
    3. L'amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto delle  dichiarazioni  di  cui  al  comma  1,  ai  sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
445  del  2000.  Le  eventuali  dichiarazioni  presentate   in   modo
incompleto o parziale possono  essere  successivamente  regolarizzate
entro  i  termini  stabiliti  dal   competente   Ufficio   scolastico
regionale. Qualora  dal  controllo  emerga  la  non  veridicita'  del
contenuto della dichiarazione, il  dichiarante  decade  dai  benefici
eventualmente  conseguiti  sulla   base   delle   dichiarazioni   non
veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge. 
                               Art. 8 
 
           Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
    1.  Ai  sensi  dell'art.  13  del  regolamento   generale   sulla
protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati  che  i
dati raccolti con la domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di
selezione saranno trattati, anche mediante  l'utilizzo  di  procedure
informatizzate,   esclusivamente   per    le    finalita'    connesse
all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita'
inerenti all'eventuale  procedimento  di  immissione  in  ruolo,  nel
rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione  a
terzi. I dati personali sono raccolti  e  trattati  presso  l'Ufficio
scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, via ss. Martiri n.  3
-  34123  Trieste,  responsabile  della  procedura  concorsuale,  che
esercita le funzioni di titolare del trattamento. 
    2. Il conferimento  dei  dati  e'  obbligatorio  in  ordine  alla
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso
dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero  la
mancata valutazione dei titoli stessi. 
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre
strutture dell'amministrazione e ai soggetti direttamente interessati
allo svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica
dei candidati. 
    4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli  articoli
15 e seguenti del citato regolamento (UE) 2016/679,  in  particolare,
il diritto di accedere ai propri  dati  personali,  di  chiederne  la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento,  nonche'
di opporsi al loro trattamento. Tali  diritti  possono  essere  fatti
valere nei confronti dell'Ufficio scolastico regionale competente per
la procedura cui l'interessato ha partecipato.  Gli  interessati  che
ritengono che il trattamento  dei  dati  personali  a  loro  riferiti
avvenga in violazione di quanto previsto  dal  regolamento  hanno  il
diritto di proporre reclamo al Garante per  la  protezione  dei  dati
personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento  stesso,  o  di
adire le opportune sedi giudiziarie (art.  79  del  regolamento).  Il
responsabile della protezione dei  dati  (RPD)  e'  raggiungibile  al
seguente indirizzo: Ministero dell'istruzione,  viale  Trastevere  n.
76/a - 00153 Roma - e-mail: rpd@istruzione.it 
                               Art. 9 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano  le
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi  ordinari  per  l'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili,
nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed
educativo del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola. 
    2. Il presente decreto e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».
Dal giorno della pubblicazione  decorrono  i  termini  per  eventuali
impugnative (centoventi giorni per il  ricorso  al  Presidente  della
Repubblica e  sessanta  giorni  per  il  ricorso  giurisdizionale  al
Tribunale amministrativo regionale competente). 
      Roma, 20 giugno 2022 
 
                                      Il direttore generale: Beltrame