Concorso per 6 assistenti informatici (lazio) SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 6
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 9 del 01-02-2022
Sintesi: SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA CONCORSO (Scad. 03-03-2022) Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per la copertura di sei posti di assistente informatico, area II - F2, a tempo pieno e determinato de ...
Ente: SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 01-02-2022
Data Scadenza bando 03-03-2022
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SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

CONCORSO (Scad. 03-03-2022)

Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per la copertura di sei posti di assistente informatico, area II - F2, a tempo pieno e determinato della durata di trenta mesi non rinnovabile, per il supporto delle linee di progetto di competenza della Giustizia amministrativa ricomprese nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza.

 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
                   della giustizia amministrativa 
 
    Visto il decreto-legge del 9 giugno 2021 n.  80,  recante  misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionali   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia,  e  in  particolare  il  capo  H  del  titolo  II  nonche'
l'Allegato 3; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente  l'ordinamento
della giurisdizione amministrativa e del personale di  segreteria  ed
ausiliario del Consiglio di  Stato  e  dei  tribunali  amministrativi
regionali; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modifiche  ed
integrazioni, concernente nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale  e  i  diritti  delle  persone  portatrici  di
handicap; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, con  cui  e'  stato  adottato  il  regolamento
recante  norme  sull'accesso  dei  cittadini   degli   Stati   membri
dell'Unione europea ai posti  di  lavoro  presso  le  amministrazioni
pubbliche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante norme regolamentari sull'accesso agli impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  testo   unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12
novembre 2011, n. 183; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile  2016,  relativo  al  trattamento  dei  dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati (Regolamento
generale  sulla  protezione  dei  dati),  di  seguito  denominato  il
«regolamento»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» come  modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante  disposizioni
di «adeguamento dell'ordinamento nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679»; 
    Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4,  recante  «Disposizioni  per
favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,  in  particolare,
delle persone con  disabilita'  agli  strumenti  informatici»  ed  il
relativo  regolamento  di  attuazione,  adottato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'Amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  in  data  12
aprile 2006, n.  184,  recante  «Regolamento  recante  disciplina  in
materia di accesso agli atti amministrativi»; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in  materia
di ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto l'art. 1014, comma 3,  del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n.  66,  «Codice  dell'ordinamento  militare»  che  prevede  la
riserva obbligatoria del trenta per cento dei  posti  in  favore  dei
militari congedati senza demerito; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  «Riordino  della  disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli   obblighi   di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto  l'art.  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    Visto l'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111; 
    Visto  l'art.  16-octies,  commi   1-bis   e   1-quinquies,   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come  modificato  dall'art.  50
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Visto l'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186,  inserito
dall'art. 8, comma 1, del  decreto-legge  31  agosto  2016,  n.  168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197; 
    Visti  i  contratti  collettivi  nazionali  vigenti  relativi  al
personale del comparto funzioni centrali; 
    Vista  la  declaratoria  dei   profili   professionali   di   cui
all'allegato III del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80; 
    Visto   il   regolamento   di   organizzazione    degli    uffici
amministrativi della giustizia amministrativa, adottato  con  decreto
del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del  22  dicembre  2020,
registrato dalla Corte dei conti in data 30 dicembre 2020; 
    Visto il decreto-legge 1° aprile  2021,  n.  44,  convertito  con
modificazioni nella legge 28 maggio  2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
    Visto il decreto  n.  198  del  14  giugno  2021  del  Segretario
generale  della  giustizia  amministrativa  di  determina  a  bandire
concorsi pubblici, per titoli e prova scritta, per il reclutamento  a
tempo pieno  e  determinato  di  un  primo  scaglione  di: centoventi
funzionari  amministrativi  (Area   III   -   F1); sette   funzionari
informatici (Area III - F1); tre funzionari statistici  (Area  III  -
F1) e trentotto assistenti informatici (Area II - F2); 
    Visto il decreto n.  362  del  25  ottobre  2021  del  Segretario
generale  della  giustizia  amministrativa  di   approvazione   delle
graduatorie di merito delle commissioni esaminatrici per la selezione
a tempo determinato di  centoventi  funzionari  amministrativi  (cod.
concorso  «GA100»),  sette  funzionari  informatici  (cod.   concorso
«GA200»),  tre  funzionari  statistici  (cod.  concorso  «GA300»)   e
trentotto assistenti informatici (cod. concorso «GA400»), di  cui  al
bando del Segretario generale della giustizia amministrativa  del  21
giugno 2021; 
    Visto il decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, «Disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
(PNRR) e per  la  prevenzione  delle  infiltrazioni  mafiose»  e,  in
particolare, l'art. 35, comma 7; 
    Visti i decreti n. 381 del 10 novembre  2021  e  n.  413  del  23
novembre 2021 del Segretario generale della giustizia amministrativa,
con i quali si e' proceduto allo scorrimento delle graduatorie  degli
idonei per il profilo di assistente informatico per le sedi  indicate
nei suddetti decreti; 
    Visto il decreto n. 382  del  10  novembre  2021  del  Segretario
generale  della  giustizia  amministrativa  con  il  quale  e'  stata
avviata, ai sensi del citato decreto-legge 6 novembre  2021  n.  152,
una nuova procedura per l'assunzione a tempo determinato delle unita'
residue, a completamento del  reclutamento  del  primo  scaglione  di
complessive  centosessantotto  unita'  di  addetti  all'Ufficio   del
processo per il supporto delle linee di progetto di competenza  della
giustizia amministrativa ricomprese nel Piano nazionale di ripresa  e
resilienza; 
    Visto il decreto n. 478  del  29  dicembre  2021  del  Segretario
generale della giustizia amministrativa  con  il  quale  -  all'esito
della procedura avviata con il citato decreto n. 382 del 10  novembre
2021 - e' stata bandita, ai sensi del citato decreto-legge 6 novembre
2021 n. 152, una nuova procedura per l'assunzione a tempo determinato
delle unita' residue, mediante concorso pubblico, per titoli e  prova
scritta, per il reclutamento a  tempo  pieno  e  determinato  di  sei
assistenti informatici, Area II, fascia retributiva F2 (cod. concorso
«GA400»),  a  completamento  del  primo  scaglione   di   complessive
centosessantotto unita' di addetti all'Ufficio del  processo  per  il
supporto delle  linee  di  progetto  di  competenza  della  giustizia
amministrativa  ricomprese  nel  Piano   nazionale   di   ripresa   e
resilienza; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e  il
Ministro  per  le  disabilita'  9  novembre  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  307
del 28 dicembre 2021, che - ai sensi dell'art.  3,  comma  4-bis  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n.  801,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 - individua le modalita'  attuative
per assicurare nelle prove  scritte  dei  concorsi  pubblici  indetti
dalle  amministrazioni  ivi  specificate  ai  soggetti  con  disturbi
specifici dell'apprendimento (DSA) la possibilita' di sostituire tali
prove con un colloquio orale o di utilizzare  strumenti  compensativi
per le difficolta' di lettura, di scrittura o di calcolo, nonche'  di
usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo  svolgimento
delle medesime prove; 
    Ritenuto  di   riformulare,   ai   sensi   del   citato   decreto
interministeriale del 9 novembre 2021, il bando di concorso di cui al
decreto n. 478 del 29 dicembre 2021  del  Segretario  generale  della
giustizia amministrativa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto il seguente concorso pubblico, per titoli  e  prova
scritta, per il reclutamento a  tempo  pieno  e  determinato  di  sei
assistenti informatici, Area II, fascia retributiva F2 (cod. concorso
«GA400»), eventualmente elevabili di un numero di posti pari a quelli
che dovessero rendersi successivamente disponibili sempre tra i posti
degli assistenti informatici vincitori del concorso bandito  in  data
21 giugno 2021 del primo scaglione di centosessantotto unita' facenti
parte del contingente da assumere a norma dell'art. 11, comma 1,  del
titolo II del decreto-legge del 9 giugno 2021  n.  80,  da  assegnare
agli Uffici per il processo della giustizia amministrativa. 
    2. Le unita' di personale, di cui al comma  1,  sono  distribuite
presso le sedi degli Uffici giudiziari, per  il  potenziamento  degli
Uffici del processo, ai fini della riduzione delle pendenze e per  il
monitoraggio della  progressiva  riduzione  dell'arretrato,  come  di
seguito indicato: 
      i) Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali, due posti; 
      ii) Tribunale amministrativo regionale per il  Lazio,  sede  di
Roma, un posto; 
      iii) Tribunale amministrativo  regionale  per  il  Veneto,  due
posti; 
      iv) Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di
Napoli, un posto. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione europea; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) titolo di studio previsto per l'accesso  alla  posizione  da
ricoprire, come indicato all'art. 3. 
    I candidati in possesso di un titolo di studio rilasciato  da  un
Paese  dell'Unione  europea  sono  ammessi  alle  prove  concorsuali,
purche' il titolo di studio sia  stato  equiparato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art.  38,  comma
3, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui  il
titolo straniero sia stato riconosciuto equipollente, sara' cura  del
candidato  dimostrare  l'equipollenza  mediante  la  produzione   del
provvedimento  che  la  riconosce.  Si   applicano   i   criteri   di
equipollenza e di equiparazione previsti  dal  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999,   n.   509,   dal   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dai decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  di
concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione del 9 luglio 2009 e del 15 febbraio 2011. 
      d)   idoneita'    fisica    alla    mansione    da    svolgere.
L'amministrazione ha  facolta'  di  sottoporre  a  visita  medica  di
controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente; 
      e) qualita' morali e condotta incensurabili; 
      f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per  i
cittadini soggetti a tale obbligo; 
      g) eta' non inferiore agli anni diciotto. 
    2. Non possono accedere al concorso coloro che: 
      siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      siano stati destituiti o  dispensati  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione per  persistente  insufficiente  rendimento,
ovvero siano stati licenziati da  altro  impiego  statale,  ai  sensi
della vigente normativa contrattuale, per aver  conseguito  l'impiego
mediante la produzione di documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. 
    3.  L'amministrazione  si   riserva   di   provvedere   d'ufficio
all'accertamento dei requisiti,  nonche'  delle  eventuali  cause  di
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. 
                               Art. 3 
 
Titoli di studio richiesti per l'accesso e termine  per  il  possesso
                            dei requisiti 
 
    1. I titoli di studio richiesti per l'accesso al concorso, per il
profilo di  assistente  informatico  (cod.  concorso  «GA400»),  sono
quelli di seguito indicati: 
      diploma  di  istituto  tecnico  settore  tecnologico  o   liceo
scientifico  a  indirizzo  informatico  o  scienze  applicate  oppure
diploma  di  perito  industriale  a  indirizzo   informatico   oppure
ragioniere programmatore. 
    2. In ogni caso, in assenza del diploma di istruzione  secondaria
di secondo  grado  con  l'indirizzo  richiesto,  possono  partecipare
coloro che possiedono i seguenti titoli: 
      laurea di primo livello secondo la classificazione  di  cui  al
decreto ministeriale n. 270 del 2004: 
        i. L-08 - Ingegneria dell'informazione; 
        ii. L-30 - Scienze e tecnologie fisiche; 
        iii. L-31 - Scienze e tecnologie informatiche; 
        iv. L-35 - Scienze matematiche; 
        v. L-41 - Scienze statistiche; 
      laurea magistrale di cui al decreto  ministeriale  n.  270  del
2004: 
        vi. LM-17 - Fisica; 
        vii. LM-18 - Informatica; 
        viii. LM-27 - Ingegneria delle telecomunicazioni; 
        ix. LM-29 - Ingegneria elettronica; 
        x. LM-31 - Ingegneria gestionale; 
        xi. LM-32 - Ingegneria informatica; 
        xii. LM-40 - Matematica; 
        xiii. LM-43 -  Metodologie  informatiche  per  le  discipline
umanistiche; 
        xiv. LM-44 - Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria; 
        xv. LM-66 - Sicurezza informatica; 
        xvi. LM-82 - Scienze statistiche; 
        xvii. LM-83 - Scienze statistiche attuariali e finanziarie; 
        xviii.  LM-91  -  Tecniche   e   metodi   per   la   societa'
dell'informazione o in data science; 
      diploma di laurea (DL),  ovvero  laurea  specialistica  (LS)  o
laurea magistrale (LM) in una delle suindicate classi  di  lauree  di
possibile equiparazione ai sensi del  decreto-legge  9  luglio  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  7  ottobre  2009,  n.  233,
nonche' ogni altro titolo di studio equipollente a  dette  lauree  in
base alla normativa vigente. 
    3. I titoli di  studio  indicati  nel  presente  articolo  devono
essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  stabilito  dal
successivo  art.  4   per   la   presentazione   delle   domande   di
partecipazione. 
    4. In caso di difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione
puo' disporre,  in  ogni  momento,  l'esclusione  del  candidato  con
provvedimento motivato. 
    5. I candidati sono ammessi  a  partecipare  alla  procedura  con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. 
    6. Sono ammessi alla procedura i candidati in possesso di  titoli
di  studio  equipollenti  a  quelli  richiesti,  a   condizione   che
l'equipollenza sia stata riconosciuta entro la scadenza  del  termine
per la proposizione delle domande di partecipazione. 
                               Art. 4 
 
 Presentazione della domanda di partecipazione - Termine e modalita' 
 
    1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non  oltre
le  ore  17,00  del  trentesimo  giorno  successivo  alla   data   di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; nel caso
in cui la scadenza coincida con un  giorno  festivo,  il  termine  si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
    2. Ogni candidato puo' presentare domanda di  partecipazione  per
un solo ufficio giudiziario tra quelli indicati all'art. 1, comma  2.
Nel caso di presentazione  di  piu'  domande  si  ritiene  valida  la
domanda presentata per ultima, da intendersi  quale  irrevocabile  ed
implicita revoca di ogni precedente domanda. 
    3. Salvo il caso previsto dal successivo comma 4, la  domanda  di
partecipazione  deve  essere  presentata   esclusivamente   per   via
telematica, compilando l'apposito modulo elettronico,  attraverso  il
portale dei  concorsi  raggiungibile  dal  sito  istituzionale  della
giustizia amministrativa, previa registrazione allo stesso attraverso
il  Sistema  pubblico  di  identita'  digitale  (SPID)  seguendo   la
procedura  ivi  indicata.  Per  la  presentazione  della  domanda   i
candidati devono essere in possesso anche di un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata (PEC) personalmente intestato al candidato. 
    4. Possono avvalersi delle modalita'  cartacee  di  presentazione
della  domanda  di  partecipazione  i  candidati  in  condizioni   di
disabilita'  per  minorazioni  visive,   certificate   da   struttura
sanitaria pubblica, per i quali non risulti possibile l'utilizzo  del
portale  concorsi  della   giustizia   amministrativa.   Gli   stessi
presentano la domanda di partecipazione redatta secondo lo schema  di
cui all'Allegato 2 e la inviano o  la  consegnano  a  mano  entro  il
temine di cui al comma 1, al seguente indirizzo: «Consiglio di  Stato
- Segretariato generale della giustizia amministrativa - Ufficio  per
il personale amministrativo e l'organizzazione  -  Ufficio  gestione,
corrispondenza, spedizione e protocollo informatico - Piazza Capo  di
Ferro n. 13 - 00186 - Roma» indicando inderogabilmente sulla busta il
codice della procedura oggetto della domanda. 
    5. Ai fini della tempestivita' dell'invio cartaceo della  domanda
di partecipazione, nei casi previsti al comma 4, si  considera  utile
la data della spedizione. 
    6. In caso di prolungata  e  significativa  indisponibilita'  del
sistema  informativo  della  giustizia  amministrativa,  i  candidati
saranno informati del  ripristino  delle  attivita'  mediante  avviso
pubblicato sul portale di cui al comma 3. 
    7. L'amministrazione non assume  alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta  indicazione  del
recapito PEC da parte del  candidato  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione del cambiamento del proprio recapito ne'  di  eventuali
disguidi determinati da una non corretta esecuzione  delle  procedure
prescritte.  Lo  stesso  vale  per  l'inesatta,  tardiva  o   mancata
comunicazione del proprio recapito per i candidati di cui al comma 4. 
    8. Le richieste di chiarimenti dei candidati, volte  a  risolvere
le difficolta' incontrate nella presentazione della domanda  per  via
telematica mediante il portale di cui  al  comma  3,  possono  essere
indirizzate  esclusivamente  all'indirizzo   di   posta   elettronica
indicata nel medesimo portale. 
    9. Per la partecipazione al concorso deve  essere  effettuato  il
versamento del contributo di ammissione di euro 10,00  per  le  spese
relative all'organizzazione e all'espletamento del concorso, sul  c/c
postale n. 37142015 intestato a Banca d'Italia -  Tesoreria  centrale
dello Stato - entrate Consiglio di Stato e  Tar  -  Ufficio  Bilancio
ovvero  tramite   bonifico   IBAN   IT97L0760103200000037142015   con
indicazione causale «contributo concorso a tempo determinato di n.  6
assistenti informatici». 
                               Art. 5 
 
              Contenuto della domanda di partecipazione 
 
    1.  Nella  domanda,  da  compilarsi  secondo  il  modulo  di  cui
all'allegato 2,  il  candidato  deve  dichiarare,  sotto  la  propria
responsabilita', con autocertificazione resa ai sensi degli  articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445: 
      a) l'ufficio per cui intende partecipare ed il relativo  codice
della procedura medesima indicato all'art. 1, primo comma; 
      b) cognome e nome, luogo e data di  nascita,  residenza  e,  se
nato all'estero, lo Stato e la localita'; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea; 
      d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto,  ovvero  i
motivi della eventuale non iscrizione  o  della  cancellazione  dalle
liste medesime; 
      e) il codice fiscale; 
      f) di godere dei diritti civili e politici; 
      g) di non essere escluso dall'elettorato politico attivo; 
      h) di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva ove
sussistenti; 
      i) di non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere
procedimenti penali in corso, anche all'estero (in caso contrario, il
candidato dovra' indicare le eventuali condanne riportate,  anche  se
siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale,
ovvero applicazione della pena su richiesta ai  sensi  dell'art.  444
del codice di procedura penale e gli  eventuali  procedimenti  penali
pendenti, in Italia o all'estero); 
      j) il titolo di  studio  posseduto,  con  l'esatta  indicazione
della votazione conseguita, dell'Istituto  che  lo  ha  rilasciato  e
della data in cui  e'  stato  conseguito,  nonche'  gli  estremi  del
provvedimento di riconoscimento di  equipollenza  con  il  titolo  di
studio richiesto, qualora sia  stato  conseguito  all'estero.  Per  i
titoli di laurea conseguiti all'estero e' richiesta la  dichiarazione
di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la  procedura  prevista
dall'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      k)  il  possesso  delle   qualita'   morali   e   di   condotta
incensurabile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      l) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego  statale
ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito  l'impiego
mediante  produzione  di  documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. Nel caso  di
diversa causa di risoluzione del rapporto di  impiego,  il  candidato
deve indicarla espressamente. Nel  caso  di  decadenza  per  avvenuto
accertamento che l'impiego e' stato conseguito mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabili, vengono fatti
salvi gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 27 luglio
2007, n. 329; 
      m)  di  essere  o  non  essere  dipendente  di  altra  pubblica
amministrazione; 
      n) il possesso di eventuali titoli che, a parita' di punteggio,
danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 5, comma 4,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487;  tali  titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del  termine  stabilito
per  la  presentazione  della  domanda  e  presentati  su   richiesta
dell'Amministrazione, secondo le modalita' prescritte; 
      o) l'idoneita' fisica al servizio continuativo e incondizionato
all'impiego cui il concorso si riferisce; 
      p) il candidato portatore di handicap deve indicare la  propria
condizione e specificare l'ausilio,  anche  informatico,  e  i  tempi
aggiuntivi eventualmente necessari per  lo  svolgimento  della  prova
scritta.  A  tal  fine,  il  candidato  portatore  di  handicap  deve
attestare   di   essere   stato   riconosciuto   disabile    mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei
termini previsti dalla legge, ovvero allegare  idonea  certificazione
rilasciata dalla struttura pubblica competente; 
      p-bis) il candidato  con  diagnosi  di  disturbi  specifici  di
apprendimento (DSA)  deve  indicare  la  propria  condizione  e  fare
esplicita  richiesta,  in  apposito  spazio  disponibile  sul  format
elettronico, della misura dispensativa, dello strumento  compensativo
e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza
che  dovra'  essere  opportunamente  documentata  e  esplicitata  con
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale  dell'ASL
di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione  delle
richiamate misure sara' determinata a  insindacabile  giudizio  della
commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e
comunque  nell'ambito  delle  modalita'   individuate   dal   decreto
ministeriale 8 novembre 2021. In ogni caso, i  tempi  aggiuntivi  non
eccederanno il 50%  del  tempo  assegnato  per  la  prova.  Tutta  la
documentazione di supporto  alla  dichiarazione  resa  dovra'  essere
allegata alla domanda. Il mancato inoltro di tale documentazione  non
consentira' di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta; 
      q) il numero telefonico  e  l'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata,  con  l'impegno  di  far  conoscere  tempestivamente  le
eventuali successive variazioni; 
      r) di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445 per le ipotesi  di  falsita'  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci; 
      s) il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le
finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30  giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni; 
    2. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione  dalla
procedura, secondo le modalita' indicate sul portale di cui  all'art.
4, comma 3, copia di un documento di identita' del candidato in corso
di  validita'  nonche'  copia  della  ricevuta  di   versamento   del
contributo di ammissione. 
    3. L'amministrazione si riserva, in ogni momento, di accertare la
veridicita' delle dichiarazioni  rese  dai  candidati  come  previsto
dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445. 
    4. La comunicazione di eventuali cambiamenti dei dati di contatto
del candidato puo' avvenire esclusivamente attraverso il portale  dei
concorsi della giustizia  amministrativa.  Per  i  candidati  di  cui
all'art. 4, comma 4, tale comunicazione puo' avvenire con  le  stesse
modalita' utilizzate per l'invio della domanda di partecipazione. 
                               Art. 6 
 
                         Cause di esclusione 
 
    1. Non saranno ritenute valide le domande di  partecipazione  che
risultino incomplete o irregolari o  tardive,  che  non  siano  state
trasmesse secondo le modalita'  indicate  nell'art.  4  del  presente
bando o  che  non  contengano  tutte  le  indicazioni  richieste  nel
medesimo articolo e nell'art. 5. 
    2. Sono esclusi dalla procedura i  candidati  che  non  siano  in
possesso dei requisiti di ammissione indicati agli articoli 2 e 3 del
presente bando. 
    3. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con  riserva  di
accertamento   del   possesso   dei    requisiti    di    ammissione.
L'amministrazione  puo'  disporre  l'esclusione  dei   candidati   in
qualsiasi momento della procedura concorsuale ove  sia  accertata  la
mancanza dei requisiti  di  ammissione  alla  data  di  scadenza  del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione  nonche'
la mancata osservanza dei termini perentori  stabiliti  nel  presente
bando. 
    4. L'eventuale esclusione verra' comunicata all'interessato. 
                               Art. 7 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. E' nominata un'unica commissione per tutte le  sedi,  composta
da un magistrato dell'Ufficio  giudiziario  e  da  due  dirigenti  di
seconda fascia, uno dell'area amministrativa e uno dell'area tecnica. 
    2. Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  dipendente
appartenente alla terza area funzionale. 
                               Art. 8 
 
                        Procedura concorsuale 
 
    1. La  valutazione  dei  titoli  e'  espressa  in  trentesimi.  I
candidati che riportano  un  punteggio  minimo  pari  a  21/30,  sono
ammessi  alla  prova  scritta  in  ordine  di  punteggio,   fino   al
raggiungimento del numero  pari  a  cinque  volte  i  posti  messi  a
concorso per ciascun profilo. Laddove  il  numero  di  candidati  con
punteggio minimo di 21/30 sia inferiore a cinque volte il numero  dei
posti messi a concorso per ciascun profilo, sara' ammesso alla  prova
scritta, nel rispetto dell'ordine della  valutazione  conseguita,  un
numero di candidati fino al raggiungimento del numero pari  a  cinque
volte i posti messi a concorso per  ciascun  profilo.  Sono  comunque
ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale a quello
dell'ultimo degli ammessi. 
    2. Ai fini della votazione complessiva, il  punteggio  conseguito
nella valutazione dei titoli e' sommato al voto riportato nella prova
scritta. 
    3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui  all'art.  9
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
                               Art. 9 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. La valutazione dei  titoli  e'  effettuata  dalla  commissione
sulla base dei titoli  dichiarati  dai  candidati  nella  domanda  di
partecipazione  e  alla  stessa  allegati.  Non  saranno   presi   in
considerazione  titoli  dichiarati  e  non   allegati   o   pervenuti
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione  della
domanda. 
    2. I titoli di cui il candidato richiede  la  valutazione  devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione
della domanda di partecipazione. Le equipollenze dei  titoli  oggetto
di valutazione sono quelle riconosciute alla scadenza del termine per
la presentazione della domanda di partecipazione. 
    3. Ferme restando, a parita' di requisiti,  le  riserve  previste
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e dal decreto legislativo  15  marzo
2010, n. 66, i titoli valutabili e i  punteggi  massimi  attribuibili
sono esclusivamente quelli rientranti  nelle  categorie  specificate,
per ciascun profilo,  nell'Allegato  1  al  presente  bando,  che  ne
costituisce parte integrante. 
    4. Con avviso pubblicato sul sito  internet  istituzionale  della
giustizia  amministrativa  (www.giustizia-amministrativa.it),   nella
sezione amministrazione trasparente,  saranno  indicati  i  candidati
ammessi alla prova scritta e sara' indicato il luogo  di  svolgimento
della stessa. 
                               Art. 10 
 
                            Prova scritta 
 
    1. La prova scritta consistera' in un elaborato con due  risposte
sui seguenti argomenti: 
      a)   elementi   normativi   sull'informatica   nella   pubblica
amministrazione,  tecniche  e   metodi   di   dematerializzazione   e
digitalizzazione dei processi; 
      b) elementi di diritto amministrativo processuale. 
    2. La data della prova sara' pubblicata a partire  dal  giorno  3
marzo  2022  sul  sito   internet   istituzionale   della   giustizia
amministrativa   (www.giustizia-amministrativa.it)   nella    Sezione
amministrazione trasparente. Eventuali  variazioni  di  giorni  o  di
orari che potrebbero intervenire  successivamente,  anche  alla  luce
dell'andamento dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  saranno
comunicate tramite  pubblicazione  sul  sito  internet  istituzionale
della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it). 
    Nello stesso comunicato saranno indicati il luogo e le  modalita'
di   espletamento   della   prova   scritta   anche   tenendo   conto
dell'andamento dell'emergenza epidemiologica. 
    Ulteriori ed  eventuali  indicazioni  relative  allo  svolgimento
delle  prove  saranno  pubblicate  sul  sito  internet  istituzionale
dell'amministrazione. 
    Le pubblicazioni sul sito internet istituzionale della  giustizia
amministrativa  sostituiscono   le   pubblicazioni   nella   Gazzetta
Ufficiale e hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 
    I candidati con minorazione della vista  possono  chiedere  nella
domanda  che  le  segnalazioni  di  cui  al  comma  2   siano   fatte
all'indirizzo di posta elettronica  certificata  (PEC)  personalmente
intestato al candidato. 
    3. Per l'espletamento della prova scritta  i  candidati  hanno  a
disposizione tre ore e gli elaborati non devono essere piu' lunghi di
due facciate per ogni quesito. Per l'espletamento della prova scritta
il   concorrente   non   puo'   disporre   di   telefoni   cellulari,
apparecchiature informatiche  (ad  esempio  orologi  swatch  touch  o
tablet). Sono esclusi anche testi scritti,  ivi  compresi  dizionari,
codici e raccolte di leggi, anche non commentati. Tutto il materiale,
informatico e cartaceo, comunque portato deve essere consegnato prima
dell'inizio della  prova  al  personale  di  sorveglianza,  il  quale
provvede a restituirli al termine delle stesse, senza  assunzione  di
alcuna responsabilita'. 
    4. Durante lo svolgimento della prova  i  candidati  non  possono
comunicare tra loro,  pena  l'immediata  espulsione  dall'aula  degli
esami. 
    5. La violazione delle suddette misure  da  parte  dei  candidati
comporta l'esclusione dal concorso. 
    6.  L'elaborato  oggetto  della  prova  scritta  e'  valutato  in
trentesimi. Il voto e' il risultato dalla media dei voti attribuiti a
ciascuno dei quesiti oggetto dell'elaborato,  anch'essi  espressi  in
trentesimi. La prova si intende superata dal  candidato  che  ottiene
una valutazione media sui due quesiti non inferiore a 21/30,  con  un
voto non inferiore a 18/30 in uno dei due quesiti. 
    7. Fermi restando i criteri di valutazione  dei  titoli  indicati
all'allegato   1,   la   commissione   esaminatrice    e'    autonoma
nell'individuazione dei criteri  e  delle  modalita'  di  valutazione
della prova scritta. 
                               Art. 11 
 
         Titoli di preferenza e formazione della graduatoria 
 
    1. I titoli di preferenza sono quelli previsti  dall'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    2. A parita' dei titoli preferenziali di cui al precedente  comma
1, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, e' preferito il candidato piu' giovane di  eta',
ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    3.  Il  possesso  dei  requisiti  di  accesso,  dei   titoli   di
attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza  dovra'  essere
documentato esclusivamente con le  modalita'  indicate  nel  presente
bando e nello schema di domanda, che ne costituisce parte integrante. 
    4. L'amministrazione si avvale  dei  candidati  risultati  idonei
alla  presente  selezione  per  le  eventuali  sostituzioni  che   si
rendessero necessarie nel corso dei trenta mesi. 
    5. La graduatoria ha  validita'  sino  alla  pubblicazione  della
graduatoria relativa al reclutamento del secondo scaglione di unita',
indicato dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno  2021,  n.
80. 
                               Art. 12 
 
      Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 
 
    1. La commissione esaminatrice forma la  graduatoria  di  merito,
sulla base del punteggio  totale  risultante  dalla  valutazione  dei
titoli dichiarati e del punteggio conseguito alla prova scritta e  la
trasmette al segretario generale per la giustizia amministrativa  per
la relativa approvazione. 
    2. Qualora una  graduatoria  risultasse  incapiente  rispetto  ai
posti messi a concorso in un Ufficio  giudiziario,  l'amministrazione
potra' coprire i  posti  non  assegnati  mediante  scorrimento  delle
graduatorie dei candidati risultati  idonei,  non  vincitori,  in  un
altro Ufficio giudiziario; lo scorrimento delle graduatorie avviene a
partire da quelle con maggior numero di idonei e,  in  caso  di  pari
numero di idonei, seguendo  l'ordine  degli  Uffici  giudiziari  come
indicati all'art. 1, comma 2, del presente bando. 
    3. Con  apposito  provvedimento  del  segretario  generale  della
giustizia   amministrativa,   riconosciuta   la    regolarita'    del
procedimento, saranno approvate le graduatorie finali e, per ciascuna
sede,  dichiarati  i  vincitori  del   concorso,   sotto   condizione
dell'accertamento  del  possesso   dei   requisiti   prescritti   per
l'ammissione all'impiego. Il decreto del  segretario  generale  della
giustizia amministrativa sara' pubblicato sulla home  page  del  sito
internet     istituzionale     della     giustizia     amministrativa
(www.giustizia-amministrativa.it). 
                               Art. 13 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
                 e vincolo di permanenza nella sede 
 
    1. Il personale di cui all'art. 1 permane nella sede di  concorso
per l'intera durata del contratto a tempo determinato (pari a  trenta
mesi). 
    2. L'attivita' e' svolta prevalentemente in modalita'  lavorativa
da  remoto,  secondo  i  criteri  e  le  determinazioni  assunte  dal
presidente dell'Ufficio giudiziario,  di  intesa  con  il  segretario
generale, in considerazione delle necessita' legate  all'Ufficio  del
processo. 
    3. E' esclusa ogni forma di mobilita', anche temporanea,  durante
il periodo di durata del contratto. 
    4. I candidati dichiarati vincitori del concorso, ove nulla osti,
saranno invitati a stipulare un contratto individuale  di  lavoro,  a
tempo pieno e determinato, ai sensi della normativa  vigente  per  lo
svolgimento delle mansioni del profilo di riferimento, con  presa  di
servizio avente la stessa decorrenza per tutto  il  personale  e  per
tutti gli Uffici del processo. 
    5. Al momento dell'assunzione i vincitori dovranno presentare una
dichiarazione   circa    l'insussistenza    delle    situazioni    di
incompatibilita' previste dall'art. 53  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    6. I vincitori  portatori  di  handicap  dovranno  presentare  un
certificato medico di data non antecedente a sei mesi dalla  data  di
assunzione, rilasciato dall'azienda sanitaria locale  competente  per
territorio o da un medico militare in servizio permanente  effettivo,
dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego;
il certificato medico deve indicare se lo stato fisico e' compatibile
con le mansioni dell'impiego da svolgere. 
    7. La capacita'  lavorativa  del  candidato  disabile  che  abbia
partecipato alle procedure  e  si  trovi  nelle  condizioni  previste
dall'art. 3, legge  5  febbraio  1992,  n.  104  e'  accertata  dalla
commissione di cui all'art. 4 della medesima legge. 
    8. L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica
di controllo i vincitori in base alla normativa vigente. 
    9. I vincitori dovranno altresi'  presentare  una  dichiarazione,
sottoscritta sotto la  propria  responsabilita'  ed  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, attestante che gli  stati,  fatti  e  qualita'
personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di
partecipazione non hanno subito variazioni. A norma dell'art. 71  del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445,  l'Amministrazione  effettuera'  idonei   controlli,   anche   a
campione, sulla  veridicita'  delle  predette  dichiarazioni  con  le
conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76 del citato decreto,
in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci. 
    10. L'amministrazione si riserva  di  accertare,  anche  dopo  la
stipula  del  contratto  individuale  di  lavoro,  il  possesso   dei
requisiti previsti dal presente bando per  l'ammissione  all'impiego,
in mancanza dei quali il rapporto di lavoro ed il relativo  contratto
si intenderanno risolti a tutti gli effetti. 
    11. I  vincitori  del  concorso  che  non  si  presentino,  senza
giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto  individuale
di lavoro, saranno considerati rinunciatari. 
    12. I vincitori del concorso che  non  assumano  servizio,  senza
giustificato  motivo,  entro  il  termine  stabilito  nel   contratto
individuale di lavoro decadranno dall'assunzione. 
    13. I vincitori assunti in servizio a tempo  determinato  saranno
soggetti a un periodo di prova della durata di quattro settimane. 
                               Art. 14 
 
                      Cause di incompatibilita' 
 
    1. Le incompatibilita' all'impiego sono disciplinate dall'art. 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                               Art. 15 
 
                        Trattamento economico 
 
    1. Per il trattamento economico fondamentale ed accessorio  e  ad
ogni istituto contrattuale, in  quanto  applicabile,  gli  assistenti
addetti all'Ufficio per il  processo  sono  equiparati  all'Area  II,
posizione economica F2. Al  personale  assunto  non  spetta  la  voce
accessoria di cui all'art. 37, comma 13, del decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. 
    2. La conclusione dei contratti di lavoro a tempo determinato  e'
autorizzata ai sensi dell'art. 36, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti di spesa di  cui  all'art.
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito  con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e al di fuori  della
dotazione organica del personale amministrativo  e  delle  assunzioni
gia' programmate. 
                               Art. 16 
 
                  Valutazione del servizio prestato 
 
    1.  L'amministrazione  della  giustizia   amministrativa,   nelle
successive  procedure  di  selezione  per  il   personale   a   tempo
indeterminato,  puo'  prevedere  l'attribuzione   di   un   punteggio
aggiuntivo in favore del personale che, al termine  del  rapporto  di
lavoro, abbia ricevuto, dal presidente dell'Ufficio giudiziario  dove
ha prestato servizio, un attestato di «servizio prestato con merito»,
rilasciato sulla base dei criteri stabiliti  in  via  preventiva  dal
segretario generale della giustizia amministrativa.  Per  i  concorsi
indetti  da  altre   amministrazioni   dello   Stato,   la   suddetta
attestazione puo' costituire titolo di preferenza a parita' di titoli
e di merito, a norma dell'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
                               Art. 17 
 
                   Trattamento dei dati personali 
                  ed accesso agli atti del concorso 
 
    1.   Titolare   del   trattamento   dei   dati    personali    e'
l'amministrazione  Consiglio  di  Stato  -  Tribunali  amministrativi
regionali. 
    2.  La  presentazione  della  domanda  di   partecipazione   alla
procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati  personali  ai
fini della  gestione  della  procedura  medesima,  nel  rispetto  del
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati),  (di   seguito
regolamento) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 
    3. I dati personali oggetto del trattamento  verranno  utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare,  i  dati  saranno  trattati  per  finalita'  connesse  e
strumentali allo svolgimento della procedura e per la  formazione  di
eventuali ulteriori atti alla stessa connessi,  anche  con  l'uso  di
procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per  perseguire
tali finalita'. 
    La base giuridica del trattamento e' da rinvenirsi  nell'art.  6,
paragrafo 1, lettera c), nell'art. 9, paragrafo 2,  lettera  b),  del
regolamento e negli  articoli  2-sexies,  comma  2,  lettera  dd),  e
2-octies, comma 3, lettera a),  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  anche  ai  fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione dalla procedura. 
    4.  I  dati  forniti  dai  candidati  sono  raccolti  presso   il
Segretariato generale della giustizia  amministrativa  e  presso  gli
Uffici ove si svolgono le procedure concorsuali per le  finalita'  di
gestione della procedura e vengono trattati  dalle  persone  preposte
alla  procedura   di   selezione   individuate   dall'amministrazione
nell'ambito della procedura medesima. 
    5. Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati
personali,  l'amministrazione  venisse  a  conoscenza  di   categorie
particolari di dati personali ai sensi dell'art.  9  del  regolamento
generale sulla protezione dei dati, ovvero di dati personali relativi
a condanne penali e reati, ai sensi  del  successivo  art.  10,  essi
saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole  finalita'
previste connesse alla procedura o previste dalla legge. 
    6. Ai sensi degli articoli 15 e  seguenti  del  regolamento,  gli
interessati  hanno  diritto  di  ottenere  dal  titolare,  nei   casi
previsti,  l'accesso  ai  dati  personali  e  la   rettifica   o   la
cancellazione degli stessi o la limitazione del  trattamento  che  li
riguarda o di opporsi al trattamento. Qualora  l'interessato  ritenga
che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto
previsto dal regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77  del
regolamento stesso, o di adire  le  opportune  sedi  giudiziarie,  ai
sensi dell'art. 79 del regolamento. 
    7. Si forniscono i seguenti dati di  contatto  (casella  PEC)  al
quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare  i  diritti  sopra
indicati:  cds-affarigenerali@ga-cert.it  Gli  interessati   possono,
inoltre, contattare il responsabile della  protezione  dei  dati  per
tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali  e
all'esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento. 
    I dati di contatto del responsabile  della  protezione  dei  dati
sono: PEC  rpd@ga-cert.it  -  e-mail  rpd@giustizia-amministrativa.it
Tali dati di contatto concernono le sole  problematiche  inerenti  al
trattamento dei dati personali  e  non  l'andamento  della  procedura
selettiva o la presentazione di istanze di autotutela. 
    8.  La  competenza  per  l'accesso  agli  atti  della   procedura
concorsuale e' in  capo  al  Segretariato  generale  della  giustizia
amministrativa. 
                               Art. 18 
 
                        Norma di salvaguardia 
                      e pubblicazione del bando 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando  si  osservano,  se
compatibili, le disposizioni  normative  e  contrattuali  vigenti  in
materia di svolgimento di concorsi e di reclutamento del personale. 
    2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    3. Dal giorno di pubblicazione del  presente  bando  di  concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative  secondo  la  normativa
vigente. 
      Roma, 20 gennaio 2022 
 
                                     Il Segretario generale: Carlotti 
                                                             Allegato 
 
                 Tabella riepilogativa dei punteggi 
                   attribuiti ai titoli valutabili 
 
    I titoli valutabili sono quelli posseduti alla data  di  scadenza
del bando e sono riferibili alle categorie di seguito indicate. 
    Non e' possibile superare il  tetto  massimo  di  30  punti.  Gli
ulteriori punti conseguiti non  saranno  considerati  utili  ai  fini
della valutazione. 
    1) titoli di studio richiesto per l'accesso: max 25 punti (max 30
per i giovani v. NB) 
      a) diploma di istituto  tecnico  settore  tecnologico  o  liceo
scientifico  a  indirizzo  informatico  o  scienze  applicate  oppure
diploma  di  perito  industriale  a  indirizzo   informatico   oppure
ragioniere programmatore; punti 5; 
      b) voto del diploma di maturita', secondo la seguente tabella: 
 
=====================================================================
|  Voto di maturita' in   | Voto di maturita' |                     |
|      sessantesimi       |   in centesimi    |  Punti attribuiti   |
+=========================+===================+=====================+
|        36-37/60         |    60-62/100      |          8          |
+-------------------------+-------------------+---------------------+
|        38-40/60         |     63-67/100     |          9          |
+-------------------------+-------------------+---------------------+
|        41-42/60         |    68-70/100      |         10          |
+-------------------------+-------------------+---------------------+
|        43-44/60         |    71-74/100      |         11          |
+-------------------------+-------------------+---------------------+
|        45-46/60         |    75-77/100      |         12          |
+-------------------------+-------------------+---------------------+
|        47-48/60         |    78-80/100      |         13          |
+-------------------------+-------------------+---------------------+
|        49-50/60         |    81-84/100      |         14          |
+-------------------------+-------------------+---------------------+
|        51-52/60         |    85-87/100      |         15          |
+-------------------------+-------------------+---------------------+
|        53-54/60         |    88-90/100      |         16          |
+-------------------------+-------------------+---------------------+
|        55-56/60         |     91-94/100     |         17          |
+-------------------------+-------------------+---------------------+
|        57-58/60         |     95-97/100     |         18          |
+-------------------------+-------------------+---------------------+
|          59/60          |     98-99/100     |         19          |
+-------------------------+-------------------+---------------------+
|          60/60          |      100/100      |         20          |
+-------------------------+-------------------+---------------------+
 
    NB. Il punteggio attribuito per la  votazione  e'  aumentato  del
doppio qualora il titolo di studio richiesto per l'accesso sia  stato
conseguito  non  oltre  sette  anni  dal  termine   ultimo   per   la
presentazione della  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di
reclutamento. 
    2)  titoli  accademici  universitari   in   ambiti   disciplinari
attinenti al profilo; max 5 punti; 
      a) ulteriori lauree (L, D, LS, LM): per ogni laurea triennale 2
punti; per ogni laurea specialistica o magistrale 3 punti; 
    NB: i suddetti titoli accademici universitari non danno  comunque
luogo ad attribuzione di un punteggio superiore a punti 5. 
    In ogni caso, in assenza del diploma di istruzione secondaria con
l'indirizzo  richiesto,  possono  partecipare,  per  questo  profilo,
coloro che possiedono i titoli indicati nell'art.  3,  comma  2,  del
bando. Il relativo punteggio e' calcolato secondo i seguenti criteri. 
    1) titoli di studio max 25 punti (30 per i giovani: v. N.B.) 
      a) titoli di studio richiesti per l'accesso al concorso: 
        a. laurea triennale punti 2; 
        b. laurea specialistica punti 3; 
        c. diploma di laurea (vecchio ordinamento): punti 3; 
        d. laurea magistrale a ciclo unico: punti 3; 
      b) voto della laurea di primo livello, del  diploma  di  laurea
(DL -  vecchio  ordinamento),  della  laurea  specialistica  (LS)   o
magistrale (LM), secondo la seguente classifica: 
        a. 101/110 punti 12; 
        b. 102/110 punti 13; 
        c. 103/110 punti 14; 
        d. 104/110 punti 15; 
        e. 105/110 punti 16; 
        f. 106/110 punti 17; 
        g. 107/110 punti 18; 
        h. 108/110 punti 19; 
        i. 109/110 punti 20; 
        j. 110/110 punti 21; 
        k. 110/110 e lode punti 22; 
    NB. Il punteggio attribuito per la  votazione  e'  aumentato  del
doppio qualora il titolo di studio richiesto per l'accesso sia  stato
conseguito  non  oltre  sette  anni  dal  termine   ultimo   per   la
presentazione della  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di
reclutamento. 
    2)   ulteriori   titoli   accademici   universitari   in   ambiti
disciplinari attinenti al profilo; max 5 punti; 
      a) ulteriori lauree (L, D, LS, LM): per ogni laurea triennale 2
punti; per ogni laurea specialistica o magistrale 3 punti; 
    NB: i suddetti titoli accademici universitari non danno  comunque
luogo ad attribuzione di un punteggio superiore a punti 5. 
                                                           Allegato 2 
 
                          SCHEMA DI DOMANDA 

              Parte di provvedimento in formato grafico