Concorso per MINISTERO DELL'INTERNO

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 89 del 09-11-2021
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO (Scad. 09-12-2021) Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di quattrocentoquarantotto borsisti al corso-concorso selettivo di formazione - edizione 2021 per il conseguimento dell'abilitazion ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 09-11-2021
Data Scadenza bando 09-12-2021
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MINISTERO DELL'INTERNO

CONCORSO (Scad. 09-12-2021)

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di quattrocentoquarantotto borsisti al corso-concorso selettivo di formazione - edizione 2021 per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di trecentoquarantacinque segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
                per gli affari interni e territoriali 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modifiche  e  integrazioni,  contenente  il  Testo
unico delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati
civili dello Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modifiche  ed
integrazioni, concernente«» «Nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici  impieghi»  e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche  ed
integrazioni,   recante   «Misure   urgenti   per   lo    snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997,
n. 465, concernente il «Regolamento recante disposizioni  in  materia
di  ordinamento  dei  segretari  comunali  e  provinciali,  a   norma
dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997,  n.  127»  ed  in
particolare l'art. 13; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili»; 
    Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, contenente
il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei»; 
    Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio  1999  del  Dipartimento
della funzione pubblica avente ad oggetto «Applicazione dell'art.  20
della legge quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i
diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di
handicap candidati ai concorsi pubblici»; 
    Visto il decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  recante
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 11 luglio  2002,  n.  148,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di  studio
relativi all'insegnamento superiore nella Regione  europea,  fatta  a
Lisbona l'11 aprile 1997, e  norme  di  adeguamento  dell'ordinamento
interno»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il «Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali»  recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
    Visti i decreti legislativi 9  luglio  2003,  n.  215  e  n.  216
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE  per
la parita' di trattamento tra  le  persone,  indipendentemente  dalla
razza  e  dall'origine  etnica»,  e   «Attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e
di condizioni di lavoro»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  11  febbraio
2005, n. 68, concernente il  «Regolamento  recante  disposizioni  per
l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art.  27
della legge 16 gennaio 2003, n. 3»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione  digitale»  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto  il  decreto  9   luglio   2009   adottato   dal   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con  il
Ministro per la pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  recante
«Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio  ordinamento,  lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree  magistrali  (LM)
ex decreto n. 270/2004, ai  fini  della  partecipazione  ai  pubblici
concorsi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio  2009,
n. 189, recante il «Regolamento  concernente  il  riconoscimento  dei
titoli di studio accademici, a  norma  dell'art.  5  della  legge  11
luglio 2002, n. 148»; 
    Visto  il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,   e
successive modifiche ed integrazioni, recante «Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita'
del lavoro pubblico e di efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n.  183,  recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(Legge di stabilita' 2012)» e, in particolare, il comma 45  dell'art.
4; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche  ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per  via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,
n. 70, contenente il «Regolamento recante  riordino  del  sistema  di
reclutamento e formazione dei  dipendenti  pubblici  e  delle  Scuole
pubbliche di formazione»; 
    Visto il decreto legislativo  14  maggio  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e relativo  decreto  legislativo  di
adeguamento n. 101 del 10 agosto 2018; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2016,  n.  97,  recante
«Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia   di
prevenzione della corruzione, pubblicita' e  trasparenza,  correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190  e  del  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione, recante  «Linee  guida
sulle procedure concorsuali»; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  28  febbraio   2020,   n.   8,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione tecnologica», e in particolare l'art. 16-ter che  dispone
disposizioni  urgenti  per  il  potenziamento  delle   funzioni   dei
Segretari comunali e provinciali; 
    Visto il decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e  in  particolare
l'art. 74, comma 7-ter; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e in particolare gli articoli 247 e seguenti; 
    Visto l'art. 25-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n.
104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126,
concernente  la  semplificazione  della  procedura  di  accesso  alla
carriera  di  segretario  comunale  e  provinciale  per  il  triennio
2020-2022; 
    Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n.  76,  che
introduce nuove misure urgenti  di  semplificazione  delle  procedure
concorsuali; 
    Visto il decreto-legge 9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6  agosto  2021,  n.  113  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
    Visto il decreto-legge 23 luglio 2021,  n.  105,  convertito  con
modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di  attivita'  sociali  ed  economiche»,  in
particolare l'art. 3 che prevede l'impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 per l'accesso ai concorsi pubblici; 
    Visto il «Protocollo per lo svolgimento  dei  concorsi  pubblici»
del 15 aprile 2021, emanato dal Dipartimento della funzione pubblica,
che regola lo svolgimento delle prove in presenza; 
    Visto l'art. 7, comma 31-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, con il quale e'  stata  prevista  la  soppressione  dell'Agenzia
autonoma  per  la  gestione  dell'Albo  dei  Segretari   comunali   e
provinciali, e la successione  a  titolo  universale  alla  soppressa
Agenzia del Ministero dell'interno, con  il  correlato  trasferimento
delle risorse strumentali e di personale ivi in servizio; 
    Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito  nella
legge 7 dicembre 2012,  n.  213,  recante  «Disposizioni  urgenti  in
materia di finanza e funzionamento degli enti  territoriali,  nonche'
ulteriori disposizioni in favore delle zone  terremotate  nel  maggio
2012» e, in particolare, l'art. 10, che  detta  disposizioni  per  la
gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali; 
    Visto il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
dell'11  giugno  2019,  n.  78,  di  riorganizzazione  del  Ministero
dell'interno, il quale prevede che le funzioni connesse alla gestione
dell'Albo  nazionale  dei  segretari  comunali  e  provinciali   sono
attribuite alla Direzione centrale per le autonomie; 
    Vista la direttiva del Ministro dell'interno in  data  12  aprile
2019 che definisce il fabbisogno dei segretari comunali e provinciali
e la conseguente indizione di un concorso pubblico per  l'accesso  in
carriera di 171 segretari comunali; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  5
dicembre 2019, recante autorizzazione al Ministero  dell'interno,  ex
Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari  comunali  e
provinciali (AGES), ad avviare procedure concorsuali  e  a  procedere
alle relative assunzioni, per n. 171 unita' di segretari  comunali  e
provinciali; 
    Vista la direttiva del Ministro dell'interno in data  4  dicembre
2020 che definisce il fabbisogno dei segretari comunali e provinciali
e la conseguente indizione di un concorso pubblico per  l'accesso  in
carriera di 174 segretari comunali; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21
giugno 2021, recante autorizzazione  al  Ministero  dell'interno,  ex
Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari  comunali  e
provinciali (AGES), ad avviare procedure concorsuali, relative ad  un
corso-concorso per l'accesso in carriera e a procedere alle  relative
assunzioni, per n. 174 unita' di segretari comunali e provinciali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami,  per  l'ammissione
di quattrocentoquarantotto borsisti al  corso-concorso  selettivo  di
formazione - edizione 2021  per  il  conseguimento  dell'abilitazione
richiesta ai fini dell'iscrizione di trecentoquarantacinque segretari
comunali nella fascia  iniziale  dell'Albo  nazionale  dei  segretari
comunali e provinciali di cui all'art. 98 del decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267. 
    2. Ai sensi dell'art.  16-ter,  comma  2,  del  decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni  dalla  legge  28
febbraio   2020,   n.   8,   il   trenta   per   cento   dei    posti
(centotrentaquattro) e' riservato ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, in possesso dei titoli  di  studio  previsti  per
l'accesso alla carriera dei Segretari comunali e  provinciali  e  con
un'anzianita'  di  servizio  di  almeno  cinque  anni  in   posizioni
funzionali per l'accesso alle  quali  e'  previsto  il  possesso  dei
medesimi titoli di studio. 
    3. I candidati che - al termine delle prove del concorso  di  cui
al successivo art.  5  -  si  siano  utilmente  collocati  nei  primi
quattrocentoquarantotto  posti,  saranno  ammessi  a  partecipare  al
corso-concorso selettivo di formazione previsto dall'art.  13,  comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 4  dicembre  1997,  n.
465,  per  il  conseguimento  dell'abilitazione  richiesta  ai   fini
dell'iscrizione di trecentoquarantacinque  segretari  comunali  nella
fascia iniziale dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali di cui
all'art. 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) idoneita' fisica all'impiego. A tal  fine  l'Albo  nazionale
puo' sottoporre a visita medica i vincitori in  base  alla  normativa
vigente; 
      c) godimento dei diritti politici; 
      d) posizione regolare nei confronti  degli  obblighi  militari,
per i cittadini soggetti a tale obbligo; 
      e)  laurea  magistrale   (ordinamento   di   cui   al   decreto
ministeriale n. 270/2004) in: 
        LM-56 Scienze dell'economia 
        LM-77 Scienze economico-aziendali 
        LMG/01 Giurisprudenza 
        LM-87 Servizio sociale e politiche sociali 
        LM-52 Relazioni internazionali 
        LM-62 Scienze della politica 
        LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni 
        LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo 
        LM-88 Sociologia e ricerca sociale 
        LM-90 Studi europei 
    Possono presentare domanda  anche  i  candidati  in  possesso  di
laurea specialistica ex decreto ministeriale n.  509/1999  oppure  di
diploma  di  laurea  conseguito   con   l'ordinamento   universitario
previgente al decreto ministeriale  509/99,  equiparati  con  Decreto
Interministeriale del 9 luglio 2009 alle suddette  lauree  magistrali
(come da tabella "EQUIPARAZIONI TRA LAUREE  DI  VECCHIO  ORDINAMENTO,
LAUREE  SPECIALISTICHE  E  LAUREE  MAGISTRALI"  allegata  al  Decreto
medesimo), oppure i candidati in possesso di altro titolo  di  studio
equipollente per legge. 
    I titoli di studio conseguiti presso universita'  o  istituti  di
istruzione universitaria e/o  superiore  esteri  saranno  considerati
validi  se  sono  stati  riconosciuti  dagli  atenei  competenti  con
apposito provvedimento,  ovvero  riconosciuti  equivalenti  ai  sensi
della normativa vigente in materia. La dichiarazione  di  equivalenza
andra' acquisita anche nel caso in  cui  il  provvedimento  sia  gia'
stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. 
    Saranno ammessi con riserva i  candidati  che  posseggano  titoli
esteri per i quali, entro il termine ultimo  di  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso, sia stata  presentata  istanza
di equivalenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il  modulo
per le richieste di equivalenza del  titolo  di  studio  estero  puo'
essere      scaricato      accedendo      all'indirizzo      internet
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/m
odulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri. 
    E'   onere   del   candidato   specificare   nella   domanda   di
partecipazione gli estremi del provvedimento di equipollenza,  ovvero
gli estremi del  provvedimento  di  equipollenza  o  equivalenza  del
titolo di studio conseguito all'estero o,  in  assenza  del  predetto
provvedimento, la data di presentazione dell'istanza  di  equivalenza
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
    2. I requisiti di ammissione al concorso devono essere  posseduti
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle
domande di partecipazione. 
    3. Non sono ammessi al concorso coloro che  siano  stati  esclusi
dall'elettorato politico  attivo,  nonche'  coloro  che  siano  stati
destituiti   o   dispensati   dall'impiego   presso   una    pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano stati dichiarati decaduti, ovvero  licenziati  ai  sensi  della
vigente normativa di  legge  e/o  contrattuale,  oppure  siano  stati
interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato. 
    4. Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione  di  disporre  in
qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove
d'esame, ovvero alla  formazione  della  graduatoria  finale  di  cui
all'art. 13, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
465/1997, l'esclusione dal concorso dei  candidati  per  difetto  dei
requisiti richiesti, nonche' per la mancata  osservanza  dei  termini
perentori e delle modalita' stabiliti dal presente bando. 
    5. L'esclusione dal concorso  sara'  disposta  con  provvedimento
motivato del Vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni
vicarie-Direttore centrale per le autonomie  presso  il  Dipartimento
per gli affari interni e territoriali  (di  seguito  denominato  Vice
Capo Dipartimento Vicario - Direttore centrale per le autonomie). 
    6. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli aspiranti saranno ammessi con riserva alle prove concorsuali. 
                               Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. Il  candidato  deve  produrre  domanda  di  partecipazione  al
concorso  esclusivamente,  a  pena   di   irricevibilita',   in   via
telematica, accedendo all'apposita piattaforma digitale raggiungibile
all'indirizzo                                                internet
https://app.scanshareservice.it/albo-nazionale-segretari/coa2021  (di
seguito  denominata   "piattaforma"),   mediante   l'utilizzo   delle
credenziali del Sistema Pubblico di Identita' Digitale (SPID). 
    2. La procedura di compilazione e di invio on-line della  domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
     Qualora il termine di invio on-line della  domanda  cada  in  un
giorno festivo, il termine sara' prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Saranno  accettate  esclusivamente  le  domande  inviate
entro le ore 23:59:59 di detto termine. 
    3.  La  data  di   presentazione   on-line   della   domanda   di
partecipazione al concorso sara' certificata dal sistema  informatico
che rilascera' ricevuta di avvenuta iscrizione al  concorso,  e  allo
scadere del termine ultimo per la presentazione non permettera'  piu'
l'invio del modulo elettronico di domanda o la modifica dello stesso.
Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di piu'  invii,  si
terra' conto unicamente della domanda  inviata  cronologicamente  per
ultima. 
    4. In caso di malfunzionamento temporaneo del sistema informatico
di  acquisizione  delle  domande,  l'Amministrazione  si  riserva  di
posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse,  fermo
restando il termine di scadenza previsto nel presente  bando  per  il
possesso dei requisiti.  Dell'avvenuto  ripristino  e  dell'eventuale
proroga  verra'  data  notizia  tramite  piattaforma   e   sul   sito
istituzionale dell'Albo https://albosegretari.interno.gov.it. 
    5. Dopo aver presentato la domanda, il candidato  effettuera'  la
stampa della ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso  che  dovra'
essere consegnata il giorno stabilito per la prova preselettiva. 
    6. Nella domanda di  ammissione  il  candidato  deve  dichiarare,
sotto la propria  responsabilita'  e  consapevole  delle  conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue: 
      a) il cognome (per le donne coniugate, quello da nubile)  e  il
nome; 
      b) la data e il luogo di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d) il luogo di  residenza,  nonche'  quello  di  domicilio,  se
diverso; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana; 
      f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto,  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      g)  di  non  aver  riportato  condanne  penali,  di  non  avere
procedimenti penali pendenti e di  non  essere  stato  sottoposto  ad
applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. In caso contrario,  devono
essere indicate le condanne riportate, anche se  sia  stata  concessa
amnistia, indulto,  condono,  perdono  giudiziale,  riabilitazione  e
sospensione della pena, devono essere specificati i carichi pendenti; 
      h) la posizione nei riguardi degli  obblighi  militari,  per  i
cittadini soggetti a tale obbligo; 
      i) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; 
      j) il possesso, a pena di decadenza,  di  eventuali  titoli  di
preferenza o di precedenza di cui al successivo art. 9  del  presente
bando; 
      k) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica amministrazione, ovvero di non  essere  decaduto,
ovvero licenziato ai sensi  della  vigente  normativa  di  legge  e/o
contrattuale, dall'impiego stesso; 
      l) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a
sentenza passata in giudicato; 
      m) il titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera  e),
del presente bando, precisando il corso di laurea, l'ateneo, il luogo
e la data del conseguimento. Nel caso di possesso di titolo di studio
equipollente per legge, il candidato dovra' indicare espressamente il
provvedimento che stabilisce  l'equipollenza.  Nel  caso  in  cui  il
titolo di studio sia stato conseguito presso  universita'  estere  il
candidato deve indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza
o equivalenza e l'ente che ha  effettuato  il  riconoscimento  ovvero
deve dichiarare  di  aver  presentato  istanza  di  equivalenza  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
      n) ai fini della riserva prevista dall'art.  16-ter,  comma  2,
del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.   162,   convertito   con
modificazioni dalla legge 28  febbraio  2020,  n.  8,  di  essere  in
possesso dei requisiti di cui  all'art.  1,  comma  2,  del  presente
bando. In tal  caso,  il  candidato  deve  dichiarare  di  essere  in
possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera di
segretario  comunale  e  provinciale  e  di  avere  un'anzianita'  di
servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per  l'accesso
alle quali e' previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.  Il
candidato deve altresi'  indicare  la  denominazione  della  pubblica
amministrazione, la posizione  funzionale  occupata  e  gli  anni  di
effettivo servizio svolti in tale posizione; 
      o) di aver eseguito  il  bonifico  relativo  al  pagamento  dei
diritti di segreteria di cui al  successivo  comma  15  del  presente
articolo, indicandone, altresi', gli estremi; 
      p) di autorizzare il Ministero dell'interno - Dipartimento  per
gli Affari  interni  e  territoriali  -  Direzione  centrale  per  le
autonomie, al trattamento dei dati personali per le finalita' di  cui
al presente bando, ai sensi del decreto legislativo 30  giugno  2003,
n. 196, del regolamento europeo  (UE)  n.  2016/679  e  del  relativo
decreto legislativo di adeguamento n. 101 del 10 agosto 2018. 
    7. Al fine di consentire all'Amministrazione di  predisporre  per
tempo  i  mezzi  e  gli  strumenti  atti  a  garantire  una  regolare
partecipazione  al  concorso,  il   candidato   diversamente   abile,
nell'apposito spazio della domanda  on-line,  dovra'  fare  esplicita
richiesta dell'ausilio necessario e/o di tempi  aggiuntivi  necessari
per l'espletamento delle prove di esame  in  relazione  alla  propria
disabilita'.  Quest'ultima  andra'   opportunamente   esplicitata   e
documentata con apposita dichiarazione resa dalla commissione  medico
legale dell'ASL di  riferimento  o  da  struttura  equivalente.  Tale
dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni  che  la  disabilita'
determina in funzione delle procedure preselettive  e  selettive.  E'
fatto comunque  salvo  il  requisito  dell'idoneita'  fisica  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), del presente  bando.  L'assegnazione
di  ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  sara'  concessa  a  insindacabile
giudizio  della   Commissione   esaminatrice   sulla   scorta   della
documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso.
Tutta la documentazione di supporto  alla  dichiarazione  resa  sulla
propria disabilita' dovra' essere  caricata  in  formato  elettronico
esclusivamente  nell'area  riservata  della  piattaforma,  entro   il
termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di  scadenza
della presentazione della domanda. 
    8.  La  mancata  trasmissione  in  formato  elettronico  di  tale
documentazione entro il termine sopra  indicato  non  consentira'  di
concedere gli ausili, ovvero i tempi aggiuntivi richiesti. 
    9.   Eventuali    gravi    limitazioni    fisiche    sopravvenute
successivamente alla  data  di  scadenza  della  presentazione  della
domanda, ovvero successivamente  al  termine  perentorio  di  cui  al
precedente comma 7, che potrebbero prevedere la concessione di ausili
e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con  certificazione
medica che sara' valutata dalla competente Commissione esaminatrice e
che dovra' pervenire entro il  termine  perentorio  di  dieci  giorni
antecedenti alla data di svolgimento delle  prove,  con  le  medesime
modalita' di cui al comma 7 del presente articolo. 
    10. Il  candidato  affetto  da  invalidita'  uguale  o  superiore
all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,  non  sara'
tenuto a sostenere la prova preselettiva e sara' ammesso  alle  prove
scritte, previa presentazione, con le medesime suddette  modalita'  e
nei  medesimi  termini  di  cui  al   precedente   comma   7,   della
documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto e il  grado
di invalidita', nonche' della esplicita autorizzazione al trattamento
dei dati sensibili. A tal fine il candidato, nella domanda  compilata
on-line,  dovra'  dichiarare  di  volersi   avvalere   del   presente
beneficio. 
    11. Eventuali invalidita' uguali o superiori all'80%  certificate
successivamente alla  data  di  scadenza  della  presentazione  della
domanda, ovvero successivamente  al  termine  perentorio  di  cui  al
precedente comma 7, dovranno essere  documentate  con  certificazione
medica che sara' valutata dalla competente Commissione esaminatrice e
che dovra' essere acquisita dall'Amministrazione entro  dieci  giorni
antecedenti alla data di svolgimento della prova preselettiva con  le
medesime modalita' di cui al comma 7 del presente articolo. 
    12. Nella domanda andranno, inoltre, indicati, obbligatoriamente: 
      -  un  indirizzo  di  posta   elettronica   certificata   (PEC)
personalmente intestato al candidato; 
      - un indirizzo di posta elettronica ordinaria; 
      - un recapito telefonico. 
    13. Eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito della posta
elettronica certificata (PEC) e/o della posta  elettronica  ordinaria
dovranno essere comunicate dal candidato esclusivamente  mediante  la
piattaforma. 
    14. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel  caso
di  mancata  e/o  ritardata  ricezione  da  parte  dei  candidati  di
comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte  o
incomplete indicazioni o da mancata oppure tardiva comunicazione  del
cambiamento dei recapiti di PEC e/o indirizzo mail ordinario indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi telematici  o  altre  cause
non imputabili a colpa dell'Albo nazionale stesso o  cause  di  forza
maggiore. 
    15. Per la partecipazione al  concorso,  ai  sensi  dell'art.  4,
comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' dovuto un  diritto
di segreteria, quale contributo per la copertura  delle  spese  della
procedura. L'importo e' fissato in  10,00  (dieci)  euro  da  versare
mediante   bonifico   bancario,   utilizzando    il    codice    IBAN
IT23F0100003245348014244201 intestato alla Tesoreria  dello  Stato  -
Roma   succursale,    con    la    causale    "cognome    nome/codice
fiscale/COA2021"; il candidato deve indicare obbligatoriamente  nella
domanda gli elementi identificativi del bonifico. 
    16.  Non  saranno  considerate  valide  le  domande  inviate  con
modalita' diverse da quelle prescritte e  quelle  compilate  in  modo
difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando
di concorso. 
    17. Ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni  rese  e  sottoscritte  nella
domanda di partecipazione hanno  valore  di  autocertificazione;  nel
caso di falsita' in atti e  dichiarazioni  mendaci  si  applicano  le
sanzioni previste dagli articoli 75 e 76  del  suddetto  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.  Il  candidato  deve  essere
consapevole della decadenza dai  benefici  e  delle  sanzioni  penali
previste per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci. 
                               Art. 4 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La Commissione esaminatrice di cui all'art. 13, comma  4,  del
d.P.R. n. 465/1997, sara' nominata, successivamente alla scadenza del
bando, con decreto del Vice Capo  Dipartimento  Vicario  -  Direttore
centrale per le autonomie. 
    2.  La  Commissione  esaminatrice  potra'  essere  articolata  in
sottocommissioni ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 1, lettera  e),
del  decreto-legge  14  agosto   2020,   n.   104,   convertito   con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e operera'  secondo
i principi stabiliti all'articolo 10, comma 6, del  decreto-legge  1°
aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla  legge  n.  76
del 28 maggio 2021. La Commissione  esaminatrice  potra'  svolgere  i
propri  lavori  in  modalita'  telematica,  garantendo  comunque   la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 
                               Art. 5 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
    1. Gli esami del concorso consisteranno in due  prove  scritte  e
una prova orale. 
    2. Le prove concorsuali, svolte secondo le modalita' indicate nei
successivi articoli 7 e 8, saranno precedute, ai sensi dell'art.  13,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997,
n. 465, da una prova preselettiva da svolgersi secondo  le  modalita'
di cui al successivo art. 6. 
    3. Prima di ciascuna prova saranno pubblicate sulla piattaforma e
sul    sito    internet     dell'Albo     nazionale     all'indirizzo
https://albosegretari.interno.gov.it le misure per  la  tutela  della
salute pubblica a fronte della  situazione  epidemiologica  ai  sensi
della normativa vigente,  nonche'  le  indicazioni  di  dettaglio  in
merito allo svolgimento della prova. La  violazione  di  tali  misure
comportera' l'esclusione dal concorso. 
                               Art. 6 
 
                   Prova preselettiva del concorso 
 
    1. L'ammissione del candidato alla prova scritta  e'  subordinata
allo svolgimento di una prova preselettiva che potra'  essere  svolta
anche ricorrendo a sedi decentrate  ai  sensi  dell'articolo  25-bis,
comma 1, lettera b),  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Nel
caso di svolgimento della prova preselettiva in  sedi  decentrate  ai
fini della ripartizione dei candidati su base territoriale  si  fara'
riferimento all'indicazione del luogo di residenza, o se diverso, del
domicilio, inseriti nella domanda di partecipazione. 
    2. La prova preselettiva,  svolta  con  modalita'  telematiche  o
comunque  tali  da  consentirne  la  valutazione  con  l'ausilio   di
strumenti  informatici,  consistera'  nella  soluzione  in  un  tempo
predeterminato di 70 quesiti a risposta multipla,  da  risolvere  nel
tempo massimo di 45 minuti,  attinenti  alle  materie  oggetto  delle
prove scritte e  orali  del  concorso,  ivi  compresa  la  conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse e della  lingua  inglese,  nonche'  al  ragionamento  logico,
deduttivo e numerico. 
    3. La  valutazione  della  prova  preselettiva  sara'  effettuata
attribuendo i seguenti punteggi: 
      risposta esatta: +1 (piu' uno) punto; 
      risposta  errata  o  multipla:   -0,75   (meno   zero   virgola
settantacinque) punti; 
      mancata risposta: -0,25 (meno zero virgola venticinque) punti. 
    4. Della sede, del giorno e dell'ora di svolgimento  della  prova
di preselezione sara' data  comunicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
25 marzo 2022,  nonche'  tramite  piattaforma  e  sul  sito  internet
dell'Albo                   nazionale                   all'indirizzo
https://albosegretari.interno.gov.it, con valore di notifica a  tutti
gli effetti. Nello stesso avviso saranno fornite  informazioni  circa
le modalita' di svolgimento della prova  preselettiva,  che  potrebbe
svolgersi anche mediante strumentazioni e  procedure  informatiche  o
telematiche.  Eventuali   ulteriori   comunicazioni   relative   allo
svolgimento della prova saranno rese note tramite piattaforma  e  sul
sito      internet      dell'Albo       nazionale       all'indirizzo
https://albosegretari.interno.gov.it.  Coloro  che  non  sono   stati
esclusi dalla procedura concorsuale sono  tenuti  a  presentarsi  nel
giorno, nel luogo e nell'ora stabiliti.  La  prova  potra'  svolgersi
anche in piu' sessioni qualora il  numero  dei  candidati  non  renda
possibile lo svolgimento contestuale della prova per tutti. 
    5. L'assenza per qualsiasi motivo dalla prova  preselettiva,  per
qualsiasi causa,  anche  se  dovuta  a  forza  maggiore,  comportera'
l'automatica esclusione dei candidati dal concorso. 
    6. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie  e  impreviste,
si renda necessario, dopo la pubblicazione del calendario delle prove
preselettive, rinviarne lo svolgimento, le notizie relative al rinvio
e al nuovo calendario saranno ugualmente  rese  note  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami», nonche' tramite piattaforma e  sul  sito  internet  dell'Albo
nazionale all'indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it. 
    7.  Eventuali  reclami  in  ordine  all'esclusione  dalla   prova
preselettiva potranno essere avanzati  all'Albo  entro  e  non  oltre
sette giorni dalla data  di  comunicazione  dell'avvenuta  esclusione
soltanto tramite piattaforma indicando le motivazioni del reclamo. 
    8. I  candidati  dovranno  presentarsi  alla  prova  preselettiva
muniti di un valido documento di riconoscimento in corso di validita'
tra quelli previsti dall'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, nonche' della ricevuta di avvenuta iscrizione
al concorso di cui all'articolo 3, comma 5, del presente bando. 
    9.  Durante  la  prova  preselettiva  i  candidati  non   possono
avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari,  testi,  appunti
di qualsiasi natura e  di  telefoni  cellulari  e  altri  dispositivi
mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati o  allo
svolgimento di calcoli, ne' potranno comunicare tra di loro. 
    10. Sono ammessi a sostenere le  prove  scritte  del  concorso  i
candidati che, dopo la prova preselettiva, risultino collocati  entro
i primi milletrentacinque (1035) posti, corrispondenti a tre volte il
numero delle iscrizioni  all'albo  da  effettuare.  Saranno  comunque
ammessi alle prove scritte i  candidati  che  abbiano  conseguito  un
punteggio uguale al piu' basso risultato utile. 
    11. La valutazione della prova preselettiva non concorrera'  alla
formazione del voto complessivo. 
    12. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e il diario
delle prove medesime saranno resi noti  tramite  comunicazione  sulla
piattaforma,  nonche'  mediante  pubblicazione  sul   sito   internet
dell'Albo                   nazionale                   all'indirizzo
https://albosegretari.interno.gov.it, con valore di notifica a  tutti
gli effetti. 
    13.  La  banca  dati  dei  quesiti  che  saranno  utilizzati  per
elaborare i questionari per la prova preselettiva,  sara'  pubblicata
sul       sito        dell'Albo        nazionale        all'indirizzo
https://albosegretari.interno.gov.it,   nonche'   sulla   piattaforma
almeno quindici giorni prima dell'inizio della medesima prova. 
                               Art. 7 
 
                     Prove scritte del concorso 
 
    1. Il diario relativo allo svolgimento delle prove  scritte,  con
precisazione della sede, delle date e dell'ora di convocazione  sara'
reso noto ai candidati con il medesimo  avviso  di  cui  all'art.  6,
comma 12 recante l'elenco dei candidati ammessi alle  prove  scritte.
Il diario sara' pubblicato almeno quindici giorni prima della data di
inizio delle prove scritte. I  candidati  dovranno  presentarsi  alle
prove muniti, a  pena  di  esclusione,  di  un  valido  documento  di
riconoscimento tra  quelli  previsti  dall'art.  35  del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
    2. Secondo quanto previsto dall'art. 25-bis, comma 1, lettera c),
del  decreto-legge  14  agosto   2020,   n.   104,   convertito   con
modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, le  prove  scritte
del concorso sono due. Tali prove possono essere svolte, anche  nella
medesima  data,  mediante  l'utilizzo  di  strumenti  informatici   e
piattaforme digitali e consisteranno,  ciascuna,  in  tre  quesiti  a
risposta aperta, diretti ad accertare le capacita' di  analisi  e  di
sintesi dei candidati. E'  facolta'  della  Commissione  definire  le
dimensioni massime dell'elaborato. 
    3. La prima prova scritta,  la  cui  durata  e'  stabilita  dalla
Commissione, avra' ad oggetto argomenti di carattere  giuridico,  con
specifico  riferimento  al   diritto   costituzionale   e/o   diritto
amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privato. 
    La seconda prova  scritta,  la  cui  durata  e'  stabilita  dalla
Commissione, avra' ad oggetto  argomenti  di  carattere  economico  e
finanziario-contabile,  con   specifico   riferimento   ad   economia
politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordinamento
finanziario  e  contabile  degli  enti  locali,  nonche'   management
pubblico. 
    4. A ciascuna delle  prove  scritte  la  Commissione,  ovvero  la
sottocommissione, assegnera' un punteggio espresso in decimi, con  un
massimo di dieci punti per  ogni  prova.  Alla  prova  orale  saranno
ammessi i candidati che abbiano conseguito nelle due prove scritte il
punteggio complessivo di 14/20 con un punteggio minimo  di  6/10  per
ogni prova. 
    5. Durante le prove scritte i candidati non  potranno  introdurre
nella sede di esame carta da scrivere,  appunti  manoscritti,  libri,
pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi  mobili  idonei
alla memorizzazione o alla trasmissione di dati o allo svolgimento di
calcoli matematici, ne' potranno comunicare tra di loro. In  caso  di
violazione di tali disposizioni la Commissione  esaminatrice  (ovvero
la  sottocommissione)  o  il   comitato   di   vigilanza   deliberano
l'immediata esclusione dal concorso. 
    6. E' fatto, altresi', assoluto divieto di  introdurre  ed  usare
nell'aula d'esame durante la prova codici giuridici contenenti  testi
di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza, nonche' il
vocabolario della lingua italiana. 
                               Art. 8 
 
                      Prova orale del concorso 
 
    1. L'elenco alfabetico dei candidati  ammessi  alla  prova  orale
sara' reso noto mediante  comunicazione  sulla  piattaforma,  nonche'
pubblicato  sul  sito  internet  dell'Albo  nazionale   all'indirizzo
https://albosegretari.interno.gov.it, con valore di notifica a  tutti
gli effetti. 
    2. Il luogo, le date e l'ora di  svolgimento  della  prova  orale
saranno resi noti ai candidati ammessi  tramite  comunicazione  sulla
piattaforma almeno venti giorni prima della data in cui dovra' essere
sostenuta la prova, nonche' mediante pubblicazione sul sito  internet
dell'Albo                   nazionale                   all'indirizzo
https://albosegretari.interno.gov.it, con valore di notifica a  tutti
gli effetti. 
    3. La prova orale vertera' sulle  materie  di  cui  all'art.  13,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997,
n. 465, nonche' su management pubblico. Nel corso della stessa  sara'
accertata anche la conoscenza della lingua inglese  nonche'  dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. 
    4. La prova orale potra'  essere  effettuata  in  videoconferenza
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque  l'adozione  di  soluzioni  tecniche   che   assicurino   la
pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche'
la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 
    5. La Commissione predeterminera' i quesiti da porre ai candidati
nelle diverse materie d'esame. Immediatamente prima dell'inizio della
prova orale di ogni  candidato,  i  quesiti  da  porre  al  candidato
medesimo saranno estratti per  sorteggio  tra  quelli  predeterminati
dalla Commissione, in modo da garantirne l'imparzialita'. 
    6. La valutazione della prova orale sara' espressa in  ventesimi.
L'esame si intendera' superato se il candidato otterra' un  punteggio
non inferiore a 14/20. 
    7. Al termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale  la
Commissione esaminatrice formera' l'elenco dei  candidati  esaminati,
con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che viene reso noto
tramite   comunicazione   sulla   piattaforma,    nonche'    mediante
pubblicazione sul sito  internet  dell'Albo  nazionale  all'indirizzo
https://albosegretari.interno.gov.it e affissione  nella  sede  degli
esami. 
                               Art. 9 
 
                       Preferenze e precedenze 
 
    1. A parita' di merito, ai sensi  dell'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: 
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      5) gli orfani di guerra; 
      6) gli orfani di caduti per fatto di guerra; 
      7) gli orfani di caduti per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8) i feriti in combattimento; 
      9) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      12) i figli dei mutilati e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      16)  coloro  che  abbiano  prestato  servizio   militare   come
combattenti; 
      17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha  indetto
il concorso; 
      18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al  numero  dei
figli a carico; 
      19) gli invalidi e i mutilati civili; 
      20) i militari volontari delle  forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    2. Costituiscono, altresi', titoli di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai  sensi  dell'art.
16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      b)  l'avere  completato,  con  esito  positivo,  il   tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma
11,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  pur  non  facendo
parte dell'ufficio per il processo,  cosi'  come  indicato  dall'art.
16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114. 
    3. A parita' di merito e di  titoli  ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  la
preferenza sara' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e
di titoli l'avere svolto, con esito positivo,  lo  stage  presso  gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del  decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
    Se a conclusione  delle  operazioni  di  valutazione  dei  titoli
preferenziali  due  o  piu'  candidati  si  collocheranno   in   pari
posizione, sara' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi
dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno  1998,  n.  191,  che  ha
modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    4. I predetti titoli dovranno  essere  posseduti  al  termine  di
scadenza per la presentazione della domanda ed  essere  espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 
    5. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto  la  prova  orale  con
esito positivo, il candidato che intenda  far  valere  il  titolo  di
riserva cui all'art. 1, comma 2, del presente bando  e  i  titoli  di
preferenza elencati nel  presente  articolo,  avendoli  espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, dovra'  caricare,
in formato elettronico sulla piattaforma, le  relative  dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto  del  Presidente
della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.  Nella  dichiarazione
sostitutiva il candidato  dovra'  indicare,  fatta  eccezione  per  i
titoli di cui al comma 1, punto  18)  e  comma  3,  lettera  a),  del
presente articolo, l'amministrazione che ha emesso  il  provvedimento
di conferimento del titolo di preferenza  e  la  data  di  emissione.
Dalle dichiarazioni sostitutive  dovra'  risultare  il  possesso  dei
titoli alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione
della domanda di ammissione al concorso. 
                               Art. 10 
 
                    Ammissione al corso-concorso 
 
    1. La graduatoria di ammissione al corso-concorso  di  formazione
e' compilata  dalla  Commissione  esaminatrice,  tenuto  conto  della
riserva di posti prevista dall'art. 1, comma 2.  I  posti  riservati,
qualora non coperti, saranno  assegnati  agli  altri  concorrenti  in
ordine  di  graduatoria.  Tale  graduatoria  e'  redatta  in   ordine
decrescente in base al punteggio  finale  conseguito  dai  candidati,
espresso in quarantesimi, che risultera' dalla somma dei  voti  delle
due prove scritte e del voto dell'esame orale. A parita' di punteggio
si terra' conto dei titoli  di  preferenza  di  cui  all'art.  9  del
presente bando dichiarati nella domanda di partecipazione e di quanto
previsto dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio  1997,  n.  127,
come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998,  n.
191. Detta graduatoria e' trasmessa per l'approvazione al  Vice  Capo
Dipartimento Vicario - Direttore centrale per le autonomie. 
    2. Sono ammessi a partecipare  al  successivo  corso-concorso  di
formazione non piu' di quattrocentoquarantotto candidati, individuati
con le modalita' di cui al comma 1. 
    3. La graduatoria di ammissione al corso-concorso, con i relativi
punteggi e l'elenco degli ammessi  al  corso-concorso  di  formazione
saranno pubblicati sulla piattaforma e sul  sito  internet  dell'Albo
nazionale  all'indirizzo  https://albosegretari.interno.gov.it  e  ne
sara' data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».  La  pubblicazione  avra'
valore di  notifica  a  tutti  gli  effetti.  Ogni  comunicazione  ai
candidati sara' in ogni  caso  effettuata  attraverso  piattaforma  e
mediante  pubblicazione  di  specifici  avvisi  sul   sito   internet
dell'Albo                   nazionale                   all'indirizzo
https://albosegretari.interno.gov.it. 
    4. Eventuali reclami  contro  la  graduatoria  di  ammissione  al
corso-concorso potranno essere proposti entro e non oltre il  termine
di sette giorni dalla data di pubblicazione. Detti  reclami  dovranno
essere avanzati esclusivamente tramite la  piattaforma  indicando  le
motivazioni del reclamo stesso. 
    5. Entro  quindici  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della
graduatoria di ammissione al  corso-concorso  di  cui  al  precedente
comma  3,  i  candidati  ammessi  dovranno,  a  pena  di   decadenza,
confermare   tramite   piattaforma   l'impegno   a   partecipare   al
corso-concorso. 
    6. Ai candidati ammessi che prima dell'avvio del corso  rinuncino
esplicitamente allo stesso o che siano dichiarati decaduti  ai  sensi
del precedente comma 5, subentreranno i primi non ammessi  risultanti
dalla graduatoria di cui al comma 1. Saranno,  inoltre,  esclusi  dal
corso coloro i quali non  si  presentino  all'avvio  delle  attivita'
formative senza giustificato motivo. 
                               Art. 11 
 
            Svolgimento del corso-concorso di formazione 
 
    1.  Il  corso-concorso  di  formazione,   organizzato   dall'Albo
nazionale, avra' una durata  di  sei  mesi  e  sara'  seguito  da  un
tirocinio pratico di due mesi presso uno o piu' comuni.  Con  decreto
del Vice Capo  Dipartimento  Vicario  -  Direttore  centrale  per  le
autonomie si provvedera' a definirne le modalita' di svolgimento,  le
articolazioni  e  i  contenuti  didattici  nonche'  le  modalita'  di
espletamento   dell'esame   finale   e   il   conseguente    rilascio
dell'abilitazione. Durante il corso sara' prevista una verifica volta
ad  accertare  l'apprendimento,  secondo  i  criteri  stabiliti   dal
Consiglio direttivo per l'Albo nazionale  dei  segretari  comunali  e
provinciali. 
    2. I comuni presso i quali, al termine del corso, i  partecipanti
svolgeranno  il  tirocinio  pratico  saranno  individuati   dall'Albo
nazionale in accordo con gli organismi associativi dei comuni e delle
province. 
    3. L'approvazione della graduatoria  finale  del  corso-concorso,
denominata graduatoria finale, e le conseguenti  iscrizioni  all'albo
saranno di competenza del Vice Capo Dipartimento Vicario -  Direttore
centrale per le autonomie. 
    4. Al termine del corso e del tirocinio  i  partecipanti  saranno
tenuti a una prova finale, consistente nella discussione di una  tesi
e in una prova orale, sulla base della  quale  si  dara'  luogo  alla
predisposizione della graduatoria finale del corso-concorso. 
    5. In base alla graduatoria di cui al comma 4, si procedera'  sia
al rilascio dell'abilitazione nei limiti del numero delle  iscrizioni
da effettuarsi all'albo, secondo quanto previsto dal presente  bando,
sia alle assegnazioni negli albi regionali con le modalita'  previste
dall'art. 13, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n.
465/1997. 
    6.  Coloro  che  conseguiranno  l'iscrizione  all'albo   dovranno
permanere almeno due anni, a decorrere  dall'assunzione  in  servizio
quale segretario titolare, nell'albo regionale di prima assegnazione,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 4,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  465/1997.  In  tale  ultimo   caso
l'obbligo  di  permanenza  biennale  si  intende  riferito   all'albo
regionale in cui viene conseguita la prima nomina. 
                               Art. 12 
 
                           Borse di studio 
 
    1. Ai partecipanti al corso-concorso sara' corrisposta una  borsa
di  studio,  il  cui  importo  sara'  determinato   dal   Vice   Capo
Dipartimento Vicario -  Direttore  centrale  per  le  autonomie,  nei
limiti e secondo i  criteri  previsti  nell'art.  13,  comma  8,  del
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. 
    2. La mancata accettazione della prima nomina presso una sede  di
segreteria o la mancata assunzione del servizio,  ovvero  il  mancato
completamento del corso-concorso per  qualunque  motivo,  comportera'
automaticamente la restituzione di una  percentuale  della  borsa  di
studio percepita,  fissata  dal  Vice  Capo  Dipartimento  Vicario  -
Direttore centrale per  le  autonomie,  secondo  le  modalita'  dallo
stesso stabilite. La mancata accettazione della prima  nomina  presso
una  sede  di  segreteria  o  la  mancata  assunzione  del   servizio
comportera' anche la cancellazione dall'albo. 
                               Art. 13 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I dati personali e sensibili  forniti  dai  candidati  saranno
trattati ai sensi del regolamento europeo  (UE)  n.  2016/679  e  del
decreto  legislativo  30  giugno   2003,   n.   196,   e   utilizzati
esclusivamente  per  le  finalita'  del  concorso  e  del  successivo
corso-concorso. I  dati  personali  forniti  dai  candidati  saranno,
altresi', raccolti presso il Ministero  dell'interno  -  Dipartimento
per gli affari interni e territoriali -  Direzione  centrale  per  le
autonomie, e potranno essere comunicati dallo stesso,  esclusivamente
alle  amministrazioni   direttamente   interessate   alla   posizione
giuridico-economica del candidato. 
    2. La comunicazione dei dati sara'  obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Il trattamento dei dati sara' effettuato anche  con  modalita'
informatiche e potra' essere affidato a una societa' specializzata. 
    4. Ai candidati saranno riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del regolamento europeo (UE)  n.  2016/679.  Tali
diritti potranno essere fatti  valere  nei  confronti  del  Ministero
dell'interno con sede in Piazza del Viminale  n.  1  -  00184,  Roma,
titolare del trattamento. 
    5.  Le  informazioni  previste  dagli  articoli  13  e   14   del
regolamento  europeo  (UE)  n.  2016/679  saranno  rese  note   sulla
piattaforma. 
                               Art. 14 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1.  Per  quanto  non  previsto  dal   presente   bando   trovera'
applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia. 
    2. Avverso il  presente  bando  sara'  ammesso  ricorso  in  sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,  nonche'
sul         sito         internet         dell'Albo         nazionale
https://albosegretari.interno.gov.it  e  sulla  piattaforma  digitale
raggiungibile                                           all'indirizzo
https://app.scanshareservice.it/albo-nazionale-segretari/coa2021 
      Roma, 28 ottobre 2021 
 
                                      Il Capo Dipartimento: Sgaraglia