Concorso per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 76 del 24-09-2021
Sintesi: MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO (Scad. 11-10-2021) Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, anno accademico 2021-2022. ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 24-09-2021
Data Scadenza bando 11-10-2021
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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

CONCORSO (Scad. 11-10-2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, anno accademico 2021-2022.

 
 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Visto il decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  come  da  ultimo  modificato   dal
decreto-legge 9 gennaio 2020,  n.  1,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in  particolare  gli  articoli  2,
comma  1,  n.  12),   51-bis,   51-ter   e   51-quater,   concernenti
l'istituzione del Ministero dell'universita' e della  ricerca  (MUR),
al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
in materia di istruzione  universitaria,  di  ricerca  scientifica  e
tecnologica e di alta  formazione  artistica  musicale  e  coreutica,
nonche' la determinazione delle aree funzionali e  l'ordinamento  del
Ministero,    con    conseguente    soppressione    del     Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244» che, all'art. 1,  comma  5,  dispone  il  trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  marzo  1982,
n. 162, recante «Riordinamento delle scuole dirette a fini  speciali,
delle scuole di specializzazione e dei corsi di  perfezionamento»  e,
in particolare, il Capo III; 
    Visto  il  decreto  legislativo  17  novembre  1997,  n.  398,  e
successive  modificazioni,  recante  modifiche  alla  disciplina  del
concorso  per  uditore  giudiziario   e   norme   sulle   scuole   di
specializzazione per le professioni legali,  a  norma  dell'art.  17,
commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto in particolare l'art. 16, comma  5,  del  predetto  decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che dispone che «l'accesso alle
scuole di specializzazione avvenga mediante concorso  per  titoli  ed
esame», e il comma 6 secondo  il  quale  «le  prove  di  esame  hanno
contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
sedi delle scuole. La votazione finale e' espressa  in  sessantesimi.
Ai fini della  formazione  della  graduatoria,  si  tiene  conto  del
punteggio di  laurea  e  del  curriculum  degli  studi  universitari,
valutato per un massimo di dieci punti»; 
    Visto il decreto del  Ministro  dell'universita',  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  di  concerto  con  il   Ministro   della
giustizia, 21 dicembre 1999,  n.  537,  e  successive  modificazioni,
concernente  il  Regolamento  recante  norme  per   l'istituzione   e
l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le  professioni
legali, e, in particolare, l'art. 4, commi 1 e 3, che stabilisce  che
«alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame,
indetto con decreto del Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica,  di  concerto  con  il  Ministro   della
giustizia, con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e  che
prevede, altresi', che nel bando siano indicate le  sedi  e  la  data
della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola,  le
necessarie disposizioni organizzative e la sede ove, il giorno  delle
prove,  controllata   l'integrita'   dei   pieghi,   e'   sorteggiato
l'elaborato per la  prova  da  parte  di  un  candidato,  nonche'  le
modalita' di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi»; 
    Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 1,  comma  1,
lett. d); 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e  tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509  relativo  al
Regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  modifiche   al
Regolamento sull'autonomia  didattica  degli  atenei,  approvato  con
decreto  ministeriale  3  novembre  1999,   n.   509   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; 
    Visto il decreto legislativo  5  aprile  2006,  n.  160,  recante
«Nuova disciplina in materia di accesso in magistratura,  nonche'  in
materia di progressione economica e di  funzioni  dei  magistrati,  a
norma dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 25 luglio 2005,  n.
150» e, in particolare, l'art. 2; 
    Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   11
dicembre 2001, n. 475, recante il regolamento sulla  valutazione  del
diploma conseguito  presso  le  scuole  di  specializzazione  per  le
professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi
dell'art. 17, comma 114,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n. 137, riguardante il Regolamento sulla  riforma  degli  ordinamenti
professionali, a norma dell'art. 3, comma  5,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'art. 10, comma 3,  e  11,
comma 2; 
    Vista la legge  31  dicembre  2012,  n.  247,  recante  la  nuova
disciplina  dell'ordinamento  della   professione   forense   e,   in
particolare, l'art. 41, comma 9,  in  forza  del  quale  «il  diploma
conseguito presso le scuole di specializzazione  per  le  professioni
legali, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre  1997,
n.  398,  e  successive  modificazioni,  e'  valutato  ai  fini   del
compimento del tirocinio per l'accesso alla professione  di  avvocato
per il periodo di un anno»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate», e successive modificazioni; 
    Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante  «Nuove  norme  in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito  scolastico»
e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto  con  il  Ministro  della  giustizia,  che
stabilisce, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del  decreto  legislativo
17 novembre 1997, n. 398, e dell'art. 2, comma 1,  lett.  b,  n.  1),
della legge 25  luglio  2005,  n.  150,  il  numero  complessivo  dei
laureati in giurisprudenza  da  ammettere  alle  predette  scuole  di
specializzazione nell'anno accademico 2021/2022; 
    Vista la nota del Ministero della giustizia prot. 146166/2021 con
cui, a seguito della emanazione del decreto-legge  n.  31/2021,  sono
stati  rappresentati  significativi  rallentamenti   in   conseguenza
dell'emergenza epidemiologica, con impossibilita'  di  comunicare  il
dato di cui al numero degli abilitati alla  professione  forense  per
l'anno 2020; 
    Visto il parere espresso dal  Consiglio  universitario  nazionale
nell'adunanza del 3 maggio 2012; 
    Ritenuto pertanto,  di  confermare  la  distribuzione  dei  posti
disponibili, pari a tremilaseicento unita', tra le  varie  sedi,  con
riferimento al precedente anno accademico 2020/2021, anche a  seguito
delle comunicazioni pervenute dagli atenei; 
    Ravvisata la necessita' di provvedere, ai sensi dell'art.  4  del
decreto  21  dicembre  1999,  n.  537,  all'indizione  del   concorso
nazionale  per  titoli  ed  esame  per  l'accesso  alle   scuole   di
specializzazione per le  professioni  legali  per  l'anno  accademico
2021/2022; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Indizione del concorso 
 
 
    1.  Per  l'anno  accademico  2021/2022  e'  indetto  un  concorso
pubblico  per  titoli  ed  esame  per  l'ammissione  alle  scuole  di
specializzazione per le professioni legali, ai  sensi  dell'art.  16,
comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell'art.
4 del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537. 
    2. La prova d'esame si svolge il giorno venerdi' 12 novembre 2021
su tutto il territorio nazionale, presso le  universita'  sedi  delle
scuole  di  specializzazione  per  le  professioni  legali   indicate
nell'allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
    3. Il  numero  complessivo  dei  laureati  in  giurisprudenza  da
ammettere alle scuole, determinato  in  tremilaseicento  unita'  alla
luce di quanto sopra, e' ripartito tra le scuole di  specializzazione
secondo quanto indicato nell'allegato 1 al presente bando. 
                               Art. 2 
 
 
             Requisiti per la partecipazione al concorso 
 
 
    1. Al concorso sono ammessi coloro i quali  hanno  conseguito  il
diploma di laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento  e
coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o  magistrale  in
giurisprudenza sulla base degli ordinamenti  adottati  in  attuazione
del regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 e
del decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in data  anteriore  al  12  novembre
2021. 
                               Art. 3 
 
 
                     Presentazione della domanda 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso, compilata secondo il
modello predisposto da  ciascuna  scuola,  dovra'  essere  presentata
presso  la  segreteria  dei  corsi  di   studio   di   giurisprudenza
dell'ateneo sede della scuola di specializzazione  per  la  quale  si
concorre, entro la data di  lunedi'  11  ottobre  2021.  Puo'  essere
presentata domanda di partecipazione con riserva ove il candidato non
sia  in  possesso  del  titolo  accademico  prescritto  nel  predetto
termine, ma  lo  consegua  comunque  in  data  anteriore  alla  prova
d'esame. Alla domanda di partecipazione i candidati  devono  allegare
la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della tassa a tal
fine stabilita dalla competente universita'. 
    2. Per l'ammissione al concorso  dei  candidati  di  cittadinanza
straniera si applicano le norme vigenti in materia. 
    3. E' facolta' dell'ateneo disporre  l'esclusione  dei  candidati
dal concorso in qualsiasi  fase  del  procedimento  concorsuale,  con
motivato provvedimento del direttore amministrativo. 
                               Art. 4 
 
 
                            Prova d'esame 
 
 
    1. La prova di esame e' unica  a  livello  nazionale  e  consiste
nella  soluzione  di  cinquanta  quesiti  a  risposta  multipla,   su
argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto  amministrativo,
diritto processuale civile e procedura penale. La  prova  d'esame  e'
volta a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle
tecniche  giuridiche  riguardanti  le  materie  innanzi  indicate.  I
quesiti sono segreti e ne e' vietata  la  divulgazione.  E'  altresi'
vietata l'introduzione nell'aula di telefoni  portatili  e  di  altri
strumenti di riproduzione e comunicazione di  testi  sotto  qualsiasi
forma. 
    2.  Il  tempo  massimo   a   disposizione   dei   candidati   per
l'espletamento della prova e' di novanta minuti. 
    3. Durante la prova non e' ammessa la consultazione di testi e di
codici commentati e annotati con la giurisprudenza. 
                               Art. 5 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1. Con decreto rettorale e'  costituita,  presso  ciascuno  degli
atenei di  cui  all'allegato  1,  una  Commissione  giudicatrice  del
concorso, composta da due professori universitari di ruolo in materie
giuridiche, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio
e presieduta dal  componente  avente  maggiore  anzianita'  di  ruolo
ovvero, a parita' di anzianita' di ruolo, dal piu' anziano di eta'. 
    2. La Commissione e'  incaricata  di  assicurare  la  regolarita'
dell'espletamento delle prove di esame, ivi compresa la consegna e il
ritiro degli elaborati, nonche' la  verbalizzazione.  La  Commissione
valuta la prova d'esame, il curriculum degli studi universitari e  il
voto di laurea, secondo i criteri di cui all'allegato 2,  e  provvede
inoltre a definire la graduatoria dei candidati ai sensi dell'art. 5. 
    3. Con lo stesso decreto e'  nominato  un  apposito  comitato  di
vigilanza ed il responsabile del procedimento. 
    4. Il giorno dello svolgimento della prova, alle  ore  10,00,  la
Commissione   giudicatrice   costituita   presso   la   facolta'   di
giurisprudenza di «Sapienza» Universita' di  Roma,  previo  controllo
dell'integrita' dei plichi contenenti le prove  d'esame,  invita  uno
dei candidati presenti ad  estrarre  a  sorte  una  delle  tre  buste
contenenti le prove d'esame  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  3,  del
decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537. 
    5. Il numero che contrassegna la  prova  d'esame  sorteggiata  e'
comunicato, per via telematica, ai responsabili del  procedimento  di
ciascun ateneo ai fini dell'immediato  espletamento  della  prova  di
esame. La consegna degli elaborati e'  effettuata  contestualmente  a
tutti  i  candidati  presenti  nella  sede  di  esame.  Il  tempo   a
disposizione decorre dal momento  in  cui  la  Commissione  autorizza
l'apertura delle buste contenenti i  questionari.  E'  in  ogni  caso
disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia  aperto  il
plico contenente  il  questionario  prima  dell'autorizzazione  della
commissione. 
    6. Per la stampa, la predisposizione  dei  plichi  contenenti  le
singole prove di ammissione, nonche' per l'analisi  e  l'accertamento
dei risultati, il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  si
avvale del CINECA. 
    7.  Dal  venerdi'  5  novembre  a  martedi'  9  novembre  2021  i
responsabili del procedimento di  ciascuna  sede,  o  loro  delegati,
provvedono   a   ritirare   gli   elaborati   presso   il   Consorzio
interuniversitario  CINECA,  al  quale  inoltrano,  anche   per   via
telematica, i moduli risposte compilati dai candidati successivamente
all'espletamento della prova d'esame per la loro correzione. 
    8. L'esito della correzione degli  elaborati  e'  comunicato  dal
CINECA stesso ai responsabili del procedimento di ciascun  ateneo  ai
fini della valutazione di cui all'art. 6 da parte  della  Commissione
giudicatrice. 
                               Art. 6 
 
 
                Valutazione della prova e dei titoli 
 
 
    1. Ai fini della compilazione della graduatoria in  relazione  ai
posti disponibili, la Commissione giudicatrice di cui all'art. 4 ha a
disposizione,  per  ciascun  candidato,  sessanta  punti,  dei  quali
cinquanta per la valutazione  della  prova  d'esame,  cinque  per  la
valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea. 
    2. La valutazione del curriculum e del  voto  di  laurea  avviene
secondo i criteri stabiliti nell'allegato 2,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
                               Art. 7 
 
 
             Ammissione alla scuola di specializzazione 
 
 
    1. Sono ammessi alla scuola di specializzazione  coloro  che,  in
relazione al numero dei posti  disponibili,  si  siano  collocati  in
posizione  utile  nella  graduatoria  compilata   dalla   Commissione
giudicatrice di cui all'art. 4 sulla base del  punteggio  complessivo
riportato. 
    2. A parita' di punteggio e' ammesso il  candidato  piu'  giovane
d'eta'. 
    3. Coloro che hanno sostenuto la prova di esame presso una  delle
sedi indicate nell'allegato 1, collocandosi in soprannumero,  possono
chiedere l'iscrizione alla scuola presso  una  qualunque  universita'
che non ha ricoperto i posti risultanti dal predetto allegato. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 6 settembre 2021 
 
                                         Il Ministro dell'universita' 
                                                e della ricerca       
                                                      Messa           
  Il Ministro 
della giustizia 
    Cartabia 
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico