Concorso per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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CONCORSO

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Tipologia CONCORSO
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 33 del 27-04-2021
Sintesi: MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO Procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia. ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 27-04-2021
Data Scadenza bando 27-05-2021
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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

CONCORSO

Procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia.

 
 
                       LA DIRETTRICE GENERALE 
            per le istituzioni della formazione superiore 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio  1980,
n. 382, e  successive  modificazioni,  recante  «Riordinamento  della
docenza  universitaria,  relativa  fascia   di   formazione   nonche'
sperimentazione organizzativa e didattica»; 
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni,
concernente  «Istituzione  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica»; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, concernente «Riforma dell'organizzazione del  Governo,
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
    Visto il decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  luglio   2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244», e, in particolare, l'art. 1, istitutivo del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; 
    Visto  il  decreto-legge  9   gennaio   2020,   n.   1,   recante
l'istituzione del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca,  cui
sono attribuite le funzioni e  i  compiti  spettanti  allo  Stato  in
materia  di  istruzione  universitaria,  di  ricerca  scientifica   e
tecnologica e di alta  formazione  artistica  musicale  e  coreutica,
convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre  2020,  n.  164,   recante   il   regolamento   concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  21
agosto 2020, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2020  al
n. 1878, con il quale la dott.ssa  Marcella  Gargano  viene  nominata
direttore generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il
diritto allo studio, e quindi individuata  come  soggetto  competente
alla firma degli atti del direttore generale connessi  all'attuazione
delle procedure di  cui  ai  regolamenti  adottati  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.  222,  e  4  aprile
2016, n. 95, e allo svolgimento delle procedure stesse; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  1°  febbraio
2010, n. 76, recante «Regolamento  concernente  la  struttura  ed  il
funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2,
comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»; 
    Vista  la  legge  30  dicembre  2010,  n.   240,   e   successive
modificazioni, recante «Norme  in  materia  di  organizzazione  delle
universita', di personale accademico e reclutamento,  nonche'  delega
al Governo per incentivare la qualita'  e  l'efficienza  del  sistema
universitario», e, in particolare, gli articoli 15 e 16; 
    Visto  l'art.  14  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21,  recante  proroga
di termini previsti da disposizioni  legislative,  e  in  particolare
l'art. 1, comma 10-sexies ai sensi del quale, ai fini della procedura
di chiamata di cui all'art. 24, comma  5,  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240,  il  termine  per  l'emanazione  dei  decreti  previsti
dall'art. 16, comma 2 e comma 3, lettera a),  della  medesima  legge,
come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e'
prorogato al 31 dicembre 2016; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 4 ottobre 2000 e successive modifiche  e  integrazioni,
concernente   rideterminazione   e    aggiornamento    dei    settori
scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai
sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, recante «Rideterminazione  dei
macrosettori e dei settori concorsuali»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 giugno 2016,  n.  494,  recante  Rettifica  relativa
all'allegato D al decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4  aprile  2016,
n. 95, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 14 settembre 2011,  n.  222  concernente  il  conferimento
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso  al  ruolo  dei
professori universitari, a norma dell'art. 16 della legge 30 dicembre
2010, n. 240», e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5, 8 e 9; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,  convertito  con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante «Proroga e
definizione di termini» e, in particolare, l'art. 4,  comma  5-sexies
ai sensi del quale il  termine  di  cui  all'art.  8,  comma  3,  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4
aprile 2016, n. 95, e' prorogato di trenta giorni; 
    Vista il decreto-legge 8  aprile  2020,  n.  22,  convertito  con
modificazioni dalla legge  6  giugno  2020  n.  41,  recante  «Misure
urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico e sullo svolgimento  degli  esami  di  Stato,  nonche'  in
materia  di  procedure  concorsuali  e  di  abilitazione  e  per   la
continuita' della  gestione  accademica»  e,  in  particolare  l'art.
7-bis, ultimo capoverso, ai sensi del quale, in  deroga  all'art.  6,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4  aprile  2016,
n. 95, e all'art. 101, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020,  n.  27,  il  procedimento  di  formazione  delle  nuove
Commissioni   nazionali   di   durata   biennale   per   la   tornata
dell'abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 e' avviato entro il
31 gennaio 2021; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 giugno 2016, n. 120, «Regolamento recante  criteri  e
parametri per la valutazione dei candidati ai fini  dell'attribuzione
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso  alla  prima  e
alla seconda fascia dei professori universitari, nonche' le modalita'
di  accertamento  della  qualificazione  dei  Commissari,  ai   sensi
dell'art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) della  legge  30  dicembre
2010, n. 240, e successive modifiche»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 8 agosto 2018,  n.  589,  recante  «Determinazione  dei
valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C,  D  ed  E  del
decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 13 aprile 2017, n.  227,  con  il  quale  e'  stato
approvato lo Statuto del Consorzio CINECA, come da ultimo  modificato
con decreto interministeriale n. 87 in data 20 maggio 2020; 
    Vista la delibera del Consiglio direttivo dell'ANAC n. 399 dell'8
maggio 2020, che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma
9, del citato  decreto-legge  n.  1/2020,  dispone  l'iscrizione  del
Ministero  dell'universita'  e  della   ricerca   e   del   Ministero
dell'istruzione nell'elenco,  di  cui  all'art.  192,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 50/2016, degli enti che detengono il controllo
analogo congiunto in relazione agli affidamenti in regime di in house
providing al CINECA; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 5 luglio 2016, prot. n. 551,  con  il  quale  e'  stato
costituito il comitato tecnico per  la  validazione  delle  procedure
informatiche da  utilizzare  ai  fini  dell'Abilitazione  scientifica
nazionale; 
    Visto l'esito delle riunioni del 15, 22  e  29  luglio  2016  del
predetto  comitato  tecnico,  nelle  quali  e'  stata  effettuata  la
validazione delle menzionate procedure informatiche; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni,  recante  «Testo  unico  in
materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante «Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
    Vista la lista degli atenei idonei ad  ospitare  i  lavori  delle
Commissioni all'interno  della  quale  sorteggiare  le  sedi  per  le
procedure di Abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 5,
comma 1 decreto del Presidente della Repubblica n.  95/2016,  formata
tenendo conto della proposta formulata dalla Conferenza  dei  Rettori
delle universita' italiane (CRUI) con la nota prot. n. 15011  del  29
dicembre 2020, come da ultimo aggiornata con la nota  prot.  n.  1042
del 21 gennaio 2021; 
    Visto l'esito del sorteggio effettuato in data 5 febbraio 2021 al
fine  di  individuare  le  Universita'  sedi  per  le  procedure   di
Abilitazione scientifica nazionale; 
    Visto il decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021, con  il
quale  e'  stata  avviata  la  procedura  per  la  formazione   delle
Commissioni   nazionali   per   il   conferimento   dell'Abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di  professore  universitario  di
prima e seconda fascia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Oggetto della procedura 
 
 
    1.  Ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 95/2016, e' indetta la procedura per  il  conseguimento
dell'Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni  di  professore
universitario  di  prima  e  seconda  fascia,  per  ciascun   settore
concorsuale di cui  al  decreto  ministeriale  n.  855/2015  come  da
allegato 1 al presente decreto. 
                               Art. 2 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione alla procedura di cui all'art.  1
e' presentata durante tutto l'anno e, a pena di esclusione, secondo i
termini di seguito indicati, ai sensi di quanto disposto dall'art.  3
del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016 e,  in  ordine
ai termini scadenti  in  giorno  festivo,  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'art. 155, comma 4, del codice  di  procedura  civile  e
dall'art. 52, comma 3, del C.P.A. di cui  al  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104: 
      a) Primo quadrimestre: a decorrere dal 31 maggio 2021 ed  entro
e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del 30 settembre 2021; 
      b) Secondo quadrimestre: a decorrere dal giorno 1º ottobre 2021
ed entro e non oltre le  ore  15,00  (ora  italiana)  del  giorno  1°
febbraio 2022; 
      c) Terzo quadrimestre: a decorrere dal 2 febbraio 2022 ed entro
e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del 3 giugno 2022; 
      d) Quarto quadrimestre: a decorrere dal 4 giugno 2022 ed  entro
e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del 4 ottobre 2022; 
      e) Quinto quadrimestre: a decorrere dal 5 ottobre 2022 ed entro
e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del 6 febbraio 2023. 
    2. La domanda di partecipazione di cui al  comma  1  deve  essere
presentata esclusivamente mediante la procedura  telematica  validata
dal Comitato tecnico ai sensi dell'art. 3, comma 5, del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  95/2016,  consultabile  dal   sito
http://abilitazione.miur.it  -_La  domanda  e'  compilata  in  lingua
italiana  ed  e'  presentata  tramite  la  sezione  «ASN»  del   sito
loginmiur.cineca.it - di seguito anche denominata «piattaforma»,  con
le seguenti modalita': 
      a) per  i  professori  e  ricercatori  in  servizio  presso  le
universita' italiane, accedendo  all'apposita  sezione  presente  nel
«sito docente» (https://loginmiur.cineca.it/); le  informazioni  gia'
presenti con  riferimento  a  ciascun  candidato  saranno  utilizzate
esclusivamente  ai  fini  della   individuazione   della   «Posizione
accademica», mentre le pubblicazioni eventualmente gia' presenti  non
saranno automaticamente importate e ciascun candidato avra' l'obbligo
di provvedere alla completa compilazione della  domanda  ai  sensi  e
secondo le modalita' di  cui  al  successivo  comma  4  del  presente
articolo, avendo cura di verificare la correttezza dei dati  inseriti
sul sito docente, anche con riguardo agli anni di  pubblicazione  dei
prodotti e alla validita' e completezza dei file; 
      b) per i soggetti non ricompresi nella categoria  di  cui  alla
lettera a), a seguito di registrazione nell'apposita sezione presente
nel «sito docente» (https://loginmiur.cineca.it/). 
    3. A pena di esclusione, la domanda deve contenere: 
      a) nome e cognome; 
      b) luogo e data di nascita; 
      c) codice fiscale; 
      d) indirizzo di residenza; 
      e) indirizzo di  posta  elettronica  prescelto  ai  fini  delle
comunicazioni relative alla presente procedura; 
      f)  per  i  professori  e  i  ricercatori  in  servizio   nelle
universita'  italiane,  il   settore   concorsuale   e   il   settore
scientifico-disciplinare di afferenza; 
      g) indicazione del settore concorsuale, nell'ambito  di  quelli
di cui all'allegato 1 al presente decreto, e della  fascia  (prima  o
seconda) per cui si presenta la domanda di partecipazione. 
    4. A pena di esclusione, il candidato deve: 
      a) indicare eventuali periodi di congedo obbligatorio allegando
la relativa certificazione; 
      b) compilare l'elenco delle pubblicazioni  da  sottoporre  alla
valutazione ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale n.
120/2016, nel numero massimo riportato nell'allegato 2  del  presente
decreto,  con  l'indicazione  di  quelle  soggette  a  copyright.  Il
candidato ha l'obbligo per ciascuna delle pubblicazioni  indicate  in
elenco di allegare, mediante  caricamento  in  piattaforma,  l'intero
prodotto  da  esaminare  in  formato  elettronico  (pdf)  e,  ove  la
pubblicazione  sia  redatta  in  lingua  diversa  dall'italiano   e/o
dall'inglese, la traduzione giurata della pubblicazione in  un  unico
file. Non saranno valutate le pubblicazioni  di  cui  non  sia  stato
inserito il relativo allegato. 
      c) compilare l'elenco  delle  pubblicazioni,  coerenti  con  il
settore concorsuale, da utilizzare per  la  valutazione  dell'impatto
della produzione scientifica (allegato A del decreto ministeriale  n.
120/2016 - titolo numero 1) misurato attraverso gli indicatori di cui
agli allegati C e D del decreto ministeriale n. 120/2016 e al decreto
ministeriale  n.  589/2018  con   riferimento   esclusivamente   agli
intervalli temporali ivi definiti. Il candidato ha l'obbligo: 
        i. per i settori concorsuali bibliometrici,  di  indicare  le
pubblicazioni utili ai fini del calcolo degli indicatori  di  impatto
della produzione scientifica nonche' di associarle  correttamente  ai
codici  WOS  e/o  SCOPUS  e   di   convalidare   l'associazione.   Le
pubblicazioni che non siano indicate e  correttamente  associate  e/o
convalidate ai codici WOS e/o SCOPUS  saranno  escluse  dal  predetto
calcolo. A garanzia della uniforme estrazione dei dati  bibliometrici
da parte delle banche dati WOS e SCOPUS, non possono  in  alcun  caso
essere accettate correzioni/integrazioni/rettifiche  dei  codici  dei
prodotti cosi' come inseriti, associati e convalidati in domanda; 
        ii. per i settori concorsuali non bibliometrici, di  indicare
le pubblicazioni utili  ai  fini  del  calcolo  degli  indicatori  di
impatto della produzione scientifica e di allegare  per  ciascuna  di
esse la copia in formato elettronico (.pdf), anche estratta dai  siti
WEB, delle pagine della pubblicazione o di altra documentazione  (es.
scheda  OPAC)  da  cui  si  attesta,  per  gli  articoli  su  rivista
scientifica, l'autore, l'anno di pubblicazione e il codice ISSN;  per
i contributi in volume e per i libri (escluse le curatele)  l'autore,
l'anno di pubblicazione e il codice ISBN o ISMN; non  sono  prese  in
considerazione pubblicazioni prive della suddetta attestazione. 
    Gli elenchi di cui alle lettere b) e c) hanno finalita'  distinte
e i prodotti inseriti in un  elenco  non  concorrono  automaticamente
alla  formazione  dell'altro  elenco.  Il   candidato   che   intenda
presentare il medesimo prodotto scientifico per entrambi gli  elenchi
di cui alle lettere b) e c) ha  l'obbligo  di  inserire  il  predetto
prodotto due volte, una per ciascun elenco, osservando le  specifiche
modalita' indicate per la compilazione di ciascuno dei due. A pena di
esclusione dalla procedura sono ammessi solo prodotti gia' editi; non
saranno quindi ammessi prodotti in  corso  di  stampa,  benche'  gia'
accettati dall'editore o gia' consultabili on line prima  della  loro
formale pubblicazione. 
      d) compilare l'elenco dei titoli posseduti di cui  all'allegato
A del decreto ministeriale n. 120/2016 (titoli dal numero 2 al numero
11), avendo l'obbligo di dichiarare gli elementi  essenziali  per  la
valutazione del titolo, anche tenuto conto dei criteri  eventualmente
definiti dalla Commissione ai sensi dell'art.  5,  comma  2,  decreto
ministeriale n. 120/2016. Il candidato ha l'obbligo di  indicare  gli
elementi   che   intende   sottoporre   a   valutazione    attraverso
l'inserimento della  propria  dichiarazione  nell'apposito  campo  di
testo presente nella domanda e specificando per  quale  tipologia  di
titolo li sottopone. E' facolta del candidato allegare documentazione
integrativa,  anche  proveniente  da  soggetti   terzi,   che   provi
l'esistenza del titolo, da caricare in  formato  elettronico  (.pdf).
Non sono ammessi a valutazione da parte della  Commissione  curricula
riepilogativi che riportino attivita'/incarichi/progetti e ogni altro
elemento volto al riconoscimento di un titolo  che  non  siano  stati
specificamente dichiarati secondo le  modalita'  sopra  indicate.  La
documentazione  allegata  costituisce  corredo  documentale   e   non
sostituisce in alcun caso la  dichiarazione  degli  elementi  che  si
sottopongo  a  valutazione,  essenziali  ai   fini   della   corretta
compilazione della domanda. Gli elementi  dichiarati  dal  candidato,
ritenuti utili per il conseguimento di un titolo,  non  posso  essere
utilizzati per il riconoscimento di un'ulteriore tipologia di titolo; 
      e) manifestare il consenso al trattamento dei dati personali  e
alla pubblicazione sul sito del Ministero, nella parte riservata alle
procedure  di  abilitazione,   dell'elenco   dei   titoli   e   delle
pubblicazioni scientifiche, degli atti  relativi  alla  procedura  di
abilitazione, del  giudizio  collegiale  e  dei  giudizi  individuali
espressi dalla  competente  Commissione  nazionale,  dei  pareri  pro
veritate secondo quanto previsto dal presente decreto,  nel  rispetto
del decreto  legislativo  n.  196  del  2003  e  del  regolamento  UE
679/2016; 
      f)  dichiarare  di  essere  a  conoscenza  che,  in   caso   di
accertamento da parte dell'Amministrazione di  informazioni/dati  non
veritieri riportati in domanda e rilevanti ai fini dell'abilitazione,
il  candidato  potra'  essere  escluso  in  qualsiasi  momento  dalla
procedura e l'abilitazione  eventualemente  conferita  potra'  essere
revocata. 
    5. La presentazione della domanda di partecipazione  deve  essere
perfezionata attraverso l'invio della  relativa  scheda  di  sintesi,
generata in formato elettronico (.pdf)  dal  sistema  telematico,  in
lingua italiana, secondo una delle seguenti modalita': 
      a) mediante firma digitale del candidato, utilizzando specifico
software in grado di supportare tale modalita';  in  questo  caso  il
candidato dovra' procedere al salvataggio in  locale  del  pdf  della
scheda di sintesi generata dal  sistema,  apporre  la  propria  firma
digitale, caricare a sistema, mediante l'apposita funzione  «upload»,
il file in formato «.p7m» e procedere al successivo invio; 
      b) mediante sottoscrizione autografa del candidato;  in  questo
caso il candidato dovra' procedere al salvataggio in locale  del  pdf
della scheda di sintesi generata dal sistema che, una volta stampato,
corredato dalla propria firma autografa  per  esteso  e  scansionato,
dovra'  essere  caricato  a  sistema,  mediante  l'apposita  funzione
«upload», unitamente alla scansione  fronte-retro  del  documento  di
riconoscimento in corso di validita'. 
    Costituisce obbligo del candidato verificare  il  corretto  invio
della domanda nei termini indicati dal presente  articolo.  Non  sono
ammessi alla procedura i candidati le cui domande siano state redatte
e presentate in  modalita'  diverse  da  quelle  indicate.  Non  sono
ammessi alla procedura i candidati la cui domanda, decorsi i predetti
termini, risulti nello stato «NON INVIATA». 
    Qualora, nei termini indicati dall'art. 2, comma 1, del  presente
decreto, il candidato abbia validamente effettuato  le  verifiche  di
chiusura della stessa ma, a causa di  problemi  tecnici  nell'impiego
delle modalita' telematiche, non abbia potuto eseguire l'invio  della
domanda, ha l'obbligo di segnalare  tempestivamente  e  comunque  non
oltre le ore 15,00 del giorno successivo alla scadenza del termine di
presentazione   della   domanda,    la    problematica    riscontrata
esclusivamente all'indirizzo asn@miur.it 
    L'Amministrazione, ricevuta la segnalazione, accerta, anche sulla
base della documentazione  ad  essa  allegata,  la  fondatezza  della
stessa e, esclusivamente in caso di positivo accertamento, informa il
candidato in ordine alla modalita' di inclusione della domanda. 
    Non sono ammesse e non saranno, quindi, prese  in  considerazione
segnalazioni presentate con modalita' e in termini diversi da  quelli
indicati. 
    Qualora si  verificassero  casi  di  prolungata  e  significativa
indisponibilita'     del      sistema      informativo      accertata
dall'Amministrazione, la stessa si riserva, al momento del ripristino
delle attivita', di informare i  candidati  circa  le  determinazioni
eventualmente adottate al riguardo  mediante  avviso  pubblicato  sul
sito dedicato alle procedure di Abilitazione scientifica nazionale. 
    6. Le dichiarazioni rese nella  domanda  e  nella  documentazione
allegata da parte dei candidati sono da ritenersi rilasciate ai sensi
del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  445  del  2000.  Il
Ministero si riserva la facolta'  di  verificare  la  correttezza  di
quanto riportato in domanda in qualsiasi momento della procedura, con
conseguente esclusione del candidato in  caso  di  dichiarazioni  non
veritiere fino alla revoca dell'eventuale abilitazione. 
    7. Coloro che intendono presentare  la  propria  candidatura  per
piu' di una  fascia  e  di  un  settore  concorsuale  sono  tenuti  a
presentare una  domanda  distintamente  per  ogni  fascia  e  settore
concorsuale. 
    8. Dalla scadenza del termine  di  ciascun  quadrimestre  per  la
presentazione delle domande, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  4,  del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  95/2016,  decorre  il
termine di venti giorni entro il quale, tenuto  conto  esclusivamente
di quanto contenuto nella domanda ai sensi del comma 4,  lettera  c),
sono calcolati i valori degli indicatori  dell'attivita'  scientifica
di ciascuno dei candidati che hanno presentato domanda nel corso  del
quadrimestre  e  sono  resi   noti   ai   candidati   attraverso   la
pubblicazione  sul  sito  docente  (https://loginmiur.cineca.it/)  di
ciascun candidato. Il candidato e' tenuto a  collegarsi  al  predetto
sito  docente  con  le   stesse   credenziali   utilizzate   per   la
registrazione e la presentazione della domanda, al fine  di  prendere
visione del valore dei propri indicatori di impatto della  produzione
scientifica. Nessun  avviso  sara'  inviato  dall'Amministrazione  al
candidato. I  suindicati  indicatori  relativi  a  ciascun  candidato
devono essere confrontati con  i  valori-soglia  di  cui  al  decreto
ministeriale n. 589/2018 riferiti al settore concorsuale per il quale
e' stata presentata domanda, fatto salvo quanto previsto all'art.  5,
comma 3, del presente decreto. 
    9. Contestualmente alla pubblicazione degli indicatori di cui  al
comma 8 e per  soli  cinque  giorni  sara'  attivata  in  piattaforma
apposita sezione denominata «SEGNALAZIONE», attraverso  la  quale  il
candidato    potra'    comunicare    all'Amministrazione    eventuali
osservazioni e/o rilievi in relazione alla propria domanda.  Entro  e
non oltre i predetti  cinque  giorni,  il  candidato,  verificata  la
propria posizione, ove rilevi l'esistenza di errori meramente formali
nella compilazione della propria domanda o  nel  calcolo  dei  valori
degli indicatori di impatto della produzione scientifica  sulla  base
dei prodotti  correttamente  indicati,  associati  e  convalidati  ai
codici  WOS/SCOPUS,  presenta  apposita  segnalazione,   motivata   e
documentata,  volta  a  rappresentare  l'errore  riscontrato   e   la
rettifica richiesta. Nei successivi cinque giorni dal termine per  la
presentazione  della  segnalazione,  l'Amministrazione  verifica   la
segnalazione e, solo ove ritenga fondata la segnalazione, comunica al
candidato l'avvenuta rettifica dell'errore. Non  saranno  riscontrate
le segnalazioni che ritenute inammissibili e/o infondate. Non saranno
ammesse segnalazioni presentate  in  tempi  e  modalita'  diversi  da
quelli indicati. Non sono ammesse le segnalazioni che richiedano  e/o
comportino modificazione o integrazione della  domanda.  Sono  quindi
considerate inammissibili segnalazioni volte a: 
      introdurre elementi nuovi rispetto a quanto  gia'  inserito  in
domanda; 
      integrare l'elenco  di  cui  alla  lettera  b),  comma  4,  del
presente articolo. La mancata indicazione di un prodotto nel suddetto
elenco costituisce omessa manifestazione di volonta' di sottoporlo  a
valutazione o costituisce manifestazione di volonta' di  non  volerlo
sottoporre a  valutazione,  non  sanabile  ne'  integrabile  in  data
successiva alla scadenza del termine di presentazione della  domanda.
Si rappresenta che, nel caso in cui in  corrispondenza  del  prodotto
indicato in elenco sia  stato  allegato  in  formato  elettronico  un
diverso prodotto, sara' ammesso a valutazione il prodotto allegato; 
      integrare l'elenco di cui alla lettera c) comma 4, del presente
articolo. La mancata indicazione di un prodotto nel  suddetto  elenco
costituisce  omessa  manifestazione  di  volonta'  di  sottoporlo   a
valutazione o costituisce manifestazione di volonta' di  non  volerlo
sottoporre a  valutazione,  non  sanabile  ne'  integrabile  in  data
successiva alla scadenza del termine di presentazione della  domanda.
La mancata/errata associazione del prodotto inserito e/o la  mancata/
errata convalida dell'associazione  ai  codici  WOS  e/o  SCOPUS  non
costituisce elemento sanabile,  pregiudicando  l'identificazione  del
prodotto cosi' come censito dalle banche dati e  non  consentendo  la
corretta, tempestiva ed uniforme estrazione  dei  dati  dalle  banche
dati; 
      integrare l'elenco di cui alla lettera d) comma 4, del presente
articolo. La mancata dichiarazione  negli  appositi  campi  di  testo
predisposti in piattaforma degli elementi necessari al riconoscimento
del possesso del titolo costituisce omessa manifestazione di volonta'
di sottoporli a valutazione o costituisce manifestazione di  volonta'
di  non  volerlo  sottoporre   a   valutazione.   La   documentazione
eventualmente   allegata   non    sostituisce    la    indispensabile
dichiarazione del candidato; 
      introdurre  ogni  altro  elemento  che   non   rappresenti   la
correzione di un errore meramente formale come definito dal  presente
comma. 
    10.  Il  candidato  puo'   ritirare   la   propria   domanda   di
partecipazione entro il termine  perentorio  di  dieci  giorni  dalla
pubblicazione degli indicatori di cui al comma 8. L'eventuale  ritiro
della domanda puo' essere presentato dal candidato esclusivamente con
le stesse modalita' telematiche previste per la  presentazione  della
stessa. 
    11. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande
di cui al comma  1  decorre  il  termine  di  venti  giorni  previsto
dall'art. 7, comma 6 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
95/2016 per la presentazione, da parte dei  candidati,  di  eventuali
istanze di ricusazione dei  commissari.  Decorso  tale  termine  sono
inammissibili istanze di ricusazione dei commissari. 
                               Art. 3 
 
           Prodotti ammissibili e calcolo degli indicatori 
       per i candidati all'Abilitazione scientifica nazionale 
 
 
    1.  Ai  fini  del  calcolo  degli  indicatori  per  i   candidati
all'Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'allegato C,  comma
2, lettere a), b) e c), del decreto ministeriale n. 120/2016,  per  i
settori concorsuali bibliometrici, si applicano le disposizioni,  gli
intervalli temporali e le definizioni indicati agli articoli 2, comma
1, e 4, comma 1, lettere a), b) e  c)  del  decreto  ministeriale  n.
589/2018. 
    2.  Ai  fini  del  calcolo  degli  indicatori  per  i   candidati
all'Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'allegato D,  comma
2, lettere a), b) e c), del decreto ministeriale n. 120/2016,  per  i
settori concorsuali non bibliometrici, si applicano le  disposizioni,
gli intervalli temporali e le definizioni indicati agli  articoli  2,
comma 2, e 4, comma 2, lettere a), b) e c) del  decreto  ministeriale
n. 589/2018. 
    3. Relativamente ai periodi di congedo obbligatorio dei candidati
e ai fini del calcolo degli indicatori di cui  ai  commi  1  e  2  si
applica  quanto  previsto  dall'art.  2,   comma   3,   del   decreto
ministeriale n. 589/2018. 
                               Art. 4 
 
                        Sedi delle procedure 
 
 
    1. Le universita'  sedi  delle  procedure  per  il  conseguimento
dell'Abilitazione, individuate ai sensi dell'art.  5,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica n.  95/2016,  sono  indicate,
per ciascun settore concorsuale, nell'allegato 1 al presente decreto.
Con motivata richiesta della Commissione  e  compatibilmente  con  il
rispetto dei tempi della procedura, possono essere disposte modifiche
della sede ospitante la procedura. 
    2. Le universita' individuate ai sensi del comma 1 assicurano  le
strutture e  il  supporto  di  segreteria  per  l'espletamento  delle
procedure. 
    3. Per ciascuna procedura di Abilitazione  l'universita'  nomina,
ai  sensi  della  legge  7  agosto  1990,  n.   241,   e   successive
modificazioni, il Responsabile unico del procedimento  (RUP)  che  ne
assicura  il  regolare  svolgimento  nel  rispetto  della   normativa
vigente, ivi comprese le forme  di  pubblicita'  relative  alle  fasi
della procedura successive alla scelta della sede. 
    4. Gli oneri relativi al funzionamento  di  ciascuna  Commissione
sono posti a carico dell'ateneo  ove  si  espleta  la  procedura  per
l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali oneri si tiene conto  nella
ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario  delle  universita'
statali e del  contributo  di  funzionamento  delle  Universita'  non
statali legalmente riconosciute. 
                               Art. 5 
 
                      Lavori delle Commissioni 
 
 
    1.  Ciascuna  Commissione,  anche  mediante  l'uso  di  strumenti
telematici di lavoro collegiale, si insedia  entro  il  10  settembre
2021 presso  l'universita'  in  cui  si  espletano  le  procedure  di
abilitazione ed elegge tra i propri componenti  il  presidente  e  il
segretario. Nella stessa riunione, la Commissione, prima di  accedere
alle domande dei candidati, definisce le modalita' organizzative e di
valutazione  delle  pubblicazioni  scientifiche  e  dei  titoli   per
l'espletamento delle procedure di Abilitazione, distinte per  fascia,
nei limiti e secondo quanto  previsto  dal  decreto  ministeriale  n.
120/2016. In particolare, ai sensi dell'art. 5 del predetto  decreto,
la Commissione, nella seduta di insediamento  sceglie,  in  relazione
alla specificita' del settore  concorsuale  e  distintamente  per  la
prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra  quelli  di  cui
all'allegato A, del decreto ministeriale n. 120/2016, ai numeri da  2
a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di  valutazione.  Tale
delibera  ha  validita'  per  l'intera  durata   dei   lavori   della
Commissione, anche nel caso  in  cui  uno  o  piu'  commissari  siano
sostituiti e puo' essere rivista solo nel caso in cui la  Commissione
decada per il mancato  rispetto  dei  termini  di  conclusione  delle
valutazione dei candidati. Tali determinazioni sono comunicate  entro
il  termine  massimo  di  due  giorni  al  Responsabile   unico   del
procedimento individuato ai sensi dell'art. 4,  comma  3,  il  quale,
coaudiuvato dal  Ministero,  ne  assicura  la  pubblicita'  sul  sito
dedicato alle procedure di  Abilitazione  per  tutta  la  durata  dei
lavori. La predetta pubblicazione, in ogni caso, e' effettuata  entro
cinque  giorni  dalla  comunicazione  al   Responsabile   unico   del
procedimento delle determinazioni deliberate dalla Commissione. 
    2. Espletati gli adempimenti di cui  al  comma  1  e  scaduto  il
termine  del  quadrimestre  di  presentazione   delle   domande,   la
Commissione accede per via  telematica  alle  domande  dei  candidati
contenenti l'elenco dei titoli e  delle  pubblicazioni  scientifiche,
nonche' la relativa documentazione, presentati ai sensi dell'art.  2.
Per garantire la riservatezza  dei  dati  l'accesso  avviene  tramite
codici  attribuiti  e  comunicati  dal  Ministero  a   ciascuno   dei
commissari.  In  ogni  caso  la  consultazione  delle   pubblicazioni
soggette a copyright da parte dei  commissari  avviene  nel  rispetto
della normativa vigente a  tutela  dell'attivita'  editoriale  e  del
diritto d'autore. 
    3. Con riferimento ai candidati che presentano  domanda  per  una
fascia e un settore concorsuale per i quali  sono  stati  individuati
valori-soglia     differenziati     a     livello     di      settore
scientifico-disciplinare, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del  decreto
ministeriale n. 589/2018, si prevede: 
      a)     per     i     candidati     afferenti     al     settore
scientifico-disciplinare per cui sono stati individuati valori-soglia
differenziati, l'applicazione di tali valori-soglia; 
      b)     per     i     candidati     afferenti     al     settore
scientifico-disciplinare  per  cui  sono   stati   individuati   piu'
valori-soglia differenziati nell'ambito dello stesso,  l'applicazione
di tali valori in ragione del numero medio di coautori riferito  alle
pubblicazioni  inserite  in  domanda  ai  fini  del   calcolo   degli
indicatori; 
      c) per i candidati afferenti al settore concorsuale  ma  ad  un
settore  scientifico-disciplinare  per  il  quale  non   sono   stati
individuati   valori-soglia   differenziati,    l'applicazione    dei
valori-soglia del settore concorsuale; 
      d) per i restanti candidati, l'applicazione  dei  valori-soglia
del settore concorsuale ovvero dei valori-soglia differenziati di cui
alle lettere a) o b) nel caso in cui il candidato presenti un profilo
coerente con la declaratoria del settore scientifico-disciplinare. La
valutazione di detta coerenza e' di competenza della Commissione che,
entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun quadrimestre di
presentazione della domanda, indica, dandone  sintetica  motivazione,
nell'apposita piattaforma telematica i valori-soglia da applicare che
sono resi noti ai candidati contestualmente alla pubblicazione  degli
indicatori di cui all'art. 2, comma 8. 
    4. La Commissione, nello svolgimento dei lavori,  puo'  avvalersi
della facolta' di acquisire pareri scritti pro veritate da  parte  di
esperti revisori ai sensi dell'art. 16, comma 3,  lettera  i),  della
legge n. 240 del 2010. La facolta' e' esercitata, su proposta di  uno
o piu'  commissari,  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti  della
Commissione. Il parere e' obbligatorio nel caso  in  cui  si  proceda
alla   valutazione   di   candidati   afferenti   ad    un    settore
scientifico-disciplinare che, pur appartenendo al settore concorsuale
oggetto della domanda, non e' rappresentato nella Commissione.  Anche
per gli esperti revisori si applica  quanto  previsto  dal  comma  2,
ultimo periodo. 
    5.  La  Commissione  attribuisce  l'Abilitazione   con   motivato
giudizio espresso sulla  base  di  criteri,  parametri  e  indicatori
differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti  dagli
articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto ministeriale n. 120/2016,  ai  sensi
dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
95/2016, e fondato sulla valutazione dei  titoli  posseduti  e  delle
pubblicazioni scientifiche pubblicate fino alla data di presentazione
della  domanda,   previa   sintetica   descrizione   del   contributo
individuale alle attivita' di ricerca e sviluppo  svolte.  Posto  che
all'art. 6, lettera a),  del  decreto  ministeriale  n.  120/2016  e'
prescritta  come  condizione  necessaria  la   valutazione   positiva
dell'impatto della produzione scientifica, attestata dal possesso  da
parte del candidato di parametri  almeno  pari  al  valore-soglia  in
almeno due indicatori, la Commissione puo'  motivare  il  diniego  di
abilitazione limitatamente all'assenza di tale requisito. L'eventuale
dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 4  e'  adeguatamente
motivato. 
    6. La Commissione attribuisce l'abilitazione con almeno tre  voti
favorevoli su cinque. 
    7. La Commissione  e'  tenuta  a  concludere  la  valutazione  di
ciascuna domanda entro tre mesi  e  trenta  giorni  decorrenti  dalla
scadenza  di  ogni  singolo  quadrimestre  nel  corso  del  quale  e'
presentata la  candidatura.  Decorso  tale  termine,  e'  avviata  la
procedura di sostituzione della Commissione con le modalita'  di  cui
all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n.  95/2016  e
fermi restando gli atti compiuti ai sensi dell'art.  6  dello  stesso
decreto del Presidente  della  Repubblica,  con  l'assegnazione  alla
nuova Commissione di un termine non superiore a  tre  mesi  e  trenta
giorni per  la  conclusione  dei  lavori.  E'  facolta'  della  nuova
Commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione,  fare
salvi  con  atto  motivato  gli  atti  compiuti   dalla   Commissione
sostituita. Nell'ipotesi di modifica dei criteri  di  valutazione  di
cui al comma 1, i candidati possono ritirare la  propria  candidatura
nei dieci giorni successivi alla pubblicazione dei nuovi criteri. 
    8. La Commissione si avvale di  strumenti  telematici  di  lavoro
collegiale. In relazione alla procedura di Abilitazione per  ciascuna
fascia, sono redatti i verbali  delle  singole  riunioni.  I  giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun  candidato,  cosi'  come
inseriti e pubblicati nell'apposita Piattaforma informatica, i pareri
pro veritate degli esperti revisori, ove acquisiti,  e  le  eventuali
espressioni di dissenso da essi,  costituiscono  parte  integrante  e
necessaria dei verbali. Entro  dieci  giorni  dalla  conclusione  dei
lavori, i verbali  redatti  e  sottoscritti  dalla  Commissione  sono
trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero, in  modo  da
cosentirne  la  pubblicazione  entro  i  successivi  venti  giorni  e
comunque non oltre il termine di cui all'art. 16, comma 3, lettera e)
primo periodo della legge n. 240 del 2010. 
    9. Gli atti relativi alla procedura di  Abilitazione,  i  giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato e i pareri pro
veritate sono pubblicati sul sito del Ministero  per  un  periodo  di
sessanta giorni. Gli elenchi nominativi dei candidati  abilitati  per
settore concorsuale e per fascia restano pubblicati sul medesimo sito
per l'intera durata dell'abilitazione. 
    10. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 240 del  2010,
come da ultimo modificato dall'art. 5,  comma  1,  del  decreto-legge
convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la
durata dell'abilitazione e' pari a nove anni decorrenti dalla data di
pubblicazione dei risultati. 
    11.  Il  mancato  conseguimento  dell'abilitazione  comporta   la
preclusione a presentare una nuova  domanda  per  lo  stesso  settore
concorsuale e per la stessa fascia o per  la  fascia  superiore,  nel
corso dei dodici mesi successivi alla  data  di  presentazione  della
domanda. In caso di conseguimento dell'abilitazione  e'  preclusa  la
presentazione di una nuova domanda, per lo stesso settore  e  per  la
stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della
stessa.  Eventuali  domande  presentate   per   lo   stesso   settore
concorsuale e per la stessa fascia o per la fascia superiore  saranno
ammesse  con  riserva   prima   che   i   risultati   della   domanda
precedentemente presentata siano pubblicati. Se il giudizio  ricevuto
sulla  prima  domanda  e'  negativo,  saranno  escluse   le   domande
presentate per lo stesso settore concorsuale e per la stessa fascia o
per la fascia superiore. Se, invece, il giudizio ricevuto sulla prima
domanda e' positivo saranno escluse  le  domande  presentate  per  lo
stesso settore concorsuale e per la stessa fascia. 
                               Art. 6 
 
                         Computo dei termini 
 
 
    1. Ove non sia stato gia' espressamente indicato, i termini della
presente procedura che scadono in giorno festivo  sono  prorogati  di
diritto al primo giorno seguente non festivo. La predetta proroga non
si applica al sabato. 
                               Art. 7 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del decreto  legislativo  n.  196  del  2003,  e  del
regolamento  UE  679/2016,  e'  titolare  del  trattamento  dei  dati
personali  forniti  dai  candidati  all'Abilitazione   il   Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca -  Direzione  generale   per   le
istituzioni della formazione superiore, via Michele  Carcani  n.  61,
00153 Roma. Tali dati sono raccolti, per  le  finalita'  di  gestione
delle  procedure  di  Abilitazione,  dai  titolari  del  trattamento,
secondo le modalita' previste dal presente decreto,  per  il  tramite
del Consorzio CINECA, via Magnanelli n. 6/3,  40033,  Casalecchio  di
Reno, Bologna. I Responsabili del trattamento dei dati personali sono
individuati  nel  direttore  del  CINECA,  nel   direttore   generale
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  Sistema  universitario  e
della  ricerca  e  nelle  Universita'   sedi   delle   procedure   di
Abilitazione di cui all'allegato 1. 
    2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio  per  la  valutazione
dei candidati ai fini del conseguimento dell'Abilitazione scientifica
nazionale e per la gestione delle relative procedure. 
    3. Le predette informazioni sono diffuse esclusivamente nei  casi
e secondo le modalita' previste  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 95/2016. 
    4. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai
sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e  del  Regolamento  UE
679/2016 nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. 
    Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana nonche' sui siti del Ministero dell'universita' e
della  ricerca,  dell'Unione  europea  e  di  tutte  le   Universita'
italiane. 
 
       Roma, 26 febbraio 2021 
 
                                      La direttrice generale: Gargano 
                                                           Allegato 1 
 
         Elenco dei Settori Concorsuali e delle Universita' 
                sedi delle procedure di Abilitazione 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 2 
 
   Numero massimo di pubblicazioni di cui all'articolo 2, comma 4, 
    lettera b) del presente decreto che possono essere presentate 
   dal candidato ai fini della valutazione nella procedura per il 
 conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima 
    e per la seconda fascia dei professori universitari, ai sensi 
               dell'articolo 7, del D.M. n. 120/2016. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 3 
 
                    Modello di Domanda candidati 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico